Repertorio n. Raccolta n.
Repertorio n. Raccolta n.
ATTO PUBBLICO DI CESSIONE AREE E CONVENZIONE URBANISTICA FINALIZZATA ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EDIFICATORI DA PARTE DELLA VERCELLI DC1 S.P.A. PER INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI A SUD DELLA ROGGIA MOLINARA DI LARIZZATE
REPUBBLICA ITALIANA
Il ventisette agosto duemilaventuno, in Vercelli e nel mio studio.
Innanzi a me dottor XXXXXXXX XXXXXXX notaio iscritto al ruolo dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, residente in Vercelli con studio ivi al Xxxxx Xxxxxxx x. 000,
XX COSTITUISCONO
1) [ ]
domiciliato per la carica ove in seguito, che si costituisce ed agisce nel presente atto nella sua qualità di
[ ]
tale nominato con provvedimento del Sindaco n. del [ ]
esecutivo ai sensi di legge ed in rappresentanza - a norma dell'art. 73 dello Statuto Comunale - del "COMUNE DI VERCELLI", di seguito denominato "Comune", con sede in Vercelli alla Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, codice fiscale n. 00355580028, provvedimento che in copia conforme all'originale si allega a questo atto sotto la lettera "A", a quanto infra autorizzato in forza dei poteri conferitigli con delibera della Giunta Comunale in data
che in copia conforme all'originale si allega a questo atto sotto la lettera "B";
2) la Società "VERCELLI DC1 S.p.A." (nel prosieguo, per brevità, solo la "Società"), con sede in Xxxxxx xxxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 0, capitale di Euro 1.000.000,00 interamente versato suddiviso in n. 1.000.000 (unmilione) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 09599490969 (R.E.A. MI- 2101295), in persona del procuratore signor
[ ]
a quanto infra autorizzato in forza di procura speciale ricevuta dal notaio Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx in data 27 luglio 2021 repertorio n. [
](registrata a Milano il [ ]
che in copia conforme all'originale si allega a questo atto sotto la lettera "C".
(il Comune e la Società sono di seguito definiti, congiuntamente, le "Parti" e, individualmente, la "Parte").
Dell'identità personale, qualifica e poteri dei costituiti io notaio sono certo.
Oggetto di questo atto è una compravendita (con sua relativa premessa) ed una convenzione urbanistica (con sua relativa premessa) per cui, tenuto conto della molteplicità dei contenuti, viene così suddiviso:
PARTE PRIMA: COMPRAVENDITA
PARTE SECONDA: CONVENZIONE URBANISTICA. PARTE PRIMA: COMPRAVENDITA
PREMESSO CHE
A. ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 3 agosto 2010 è stato sottoscritto accordo di programma tra Regione Piemonte, Azienda Sanitaria Locale "VC" e Comune di Vercelli per la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'A.S.L. relativamente ai terreni posti a sud della Roggia Molinara di Larizzate, mediante la trasformazione urbanistica dei medesimi, da agricoli a produttivi, attraverso la redazione di un Piano degli Insediamenti Produttivi ai sensi dell'art. 27 della Legge
n. 865/71 (l'"Accordo di Programma");
B. il Consiglio Comunale del Comune di Vercelli ha ratificato l'Accordo di Programma con propria deliberazione n. 72 assunta in data 25 agosto 2010;
C. con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 12 ottobre 2010 è stato approvato l'Accordo di Programma siglato tra la Regione Piemonte, l'Azienda Sanitaria Locale "VC" e il Comune di Vercelli, per la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'A.S.L. ed approvata la Variante urbanistica al Piano Regolatore Generale Comunale, con contestuale approvazione del Nuovo PIP a sud della Roggia Molinara di Larizzate (il "PIP");
D. nel contesto di una più ampia operazione, il Comune e la Società "Lcp HoldCo Lux S.à r.l.", società di diritto lussemburghese, con sede in Xxx Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxx, iscritta al Registre de Commerce et des Sociétés al numero B198660LCP ("LCP HoldCo"), con
atto ricevuto da me notaio in data 7 giugno 2016 repertorio n. 41.441/13.516 (registrato a Vercelli il 16 giugno 2016 al n. 3420 Serie 1T ed ivi trascritto in data 17 giugno 2016 ai nn. 4670/3638) hanno stipulato un contratto preliminare di compravendita ai sensi del quale il Comune ha concesso a LCP HoldCo un diritto di opzione (l'"Opzione di Acquisto") per l'acquisto del terreno di proprietà del Comune denominato nel suddetto contratto "Lotto B", identificato catastalmente al Catasto Terreni del Comune di Vercelli al Foglio 69, mappale 146 e individuato nella planimetria qui acclusa quale Allegato "D" (il "Lotto B");
E. a seguito di pubblicazione del bando per acquisire le manifestazioni di interesse per l'insediamento di attività imprenditoriali approvato dalla Giunta Comunale del Comune di Vercelli con deliberazione n. 143 del giorno 8 aprile 2008, in data 7 settembre 2020 la Società e LCP HoldCo hanno presentato al Comune di Vercelli una manifestazione di interesse (la "Manifestazione di Interesse") relativa al progetto di ampliamento (il "Progetto di Ampliamento") dell'attività già svolta da Amazon Italia Logistica S.r.l. (il "Conduttore") nell'immobile di proprietà della Società sito in Vercelli, sviluppato sul terreno identificato catastalmente al Catasto Terreni del Comune di Vercelli al foglio 68, mappale 136 (l'"Immobile"). In particolare, il Progetto di Ampliamento prevede, tra l'altro, l'acquisto da parte della Società dal Comune (i) di un terreno identificato catastalmente al Catasto Terreni del Comune di Vercelli al foglio 69, mappale 159, avente una superficie fondiaria (SF) totale di complessivi 30.600 (trentamilaseicento) mq. e individuato in rosso nella
planimetria qui acclusa quale Allegato "D" (il "Lotto Ulteriore") e (ii) del Lotto B (il "Lotto B", e unitamente al Lotto Ulteriore, di seguito l'"Area"), aseguito dell’esercizio dell’Opzione di Acquisto da parte di LCP HoldCo e della designazione, altresì accettata dal Comune, della Società quale acquirente del Lotto B.
Nell'ambito del Progetto di Ampliamento, la Società intende realizzare (i) su una porzione del terreno di proprietà della Società, censito al catasto terreni del Comune di Vercelli al foglio 68, mappale 136 (la "Porzione del Lotto di Proprietà") e sul Lotto B, una estensione dell'Immobile e (ii) sul Lotto Ulteriore, n. 103 parcheggi, incluso un fabbricato accessorio, a servizio dell'attività svolta dal Conduttore nell'Immobile, come risultante dall'ampliamento sub (i) (i beni immobili da realizzare previsti ai punti (i) e (ii), complessivamente, il "Complesso Immobiliare");
F. il Comune di Vercelli, mediante comunicazione datata 10 settembre 2020 prot. n. 54283, sottoscritta dal Direttore del settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche, ha confermato la propria disponibilità a stipulare la compravendita dell'Area, da predisporsi in conformità a quanto proposto nella Manifestazione di Interesse;
G. a seguito della nota prot. 0051243 inviata in data 27 agosto 2020 dal Comune di Vercelli alla Regione Piemonte e relativa alla richiesta di convocazione del Tavolo tecnico, istituito in attuazione delle prescrizioni contenute nella DGR n. 13-13463 del 8 marzo 2010, ai fini della espressione del parere motivato di compatibilità ambientale per l'esame della proposta localizzativa nell'ambito del PIP, lo stesso Xxxxxx tecnico
ha espresso il suo parere positivo, con prescrizioni, in data 14 settembre 2020;
H. con verbale del 29 settembre 2020 il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma ha prorogato la validità dello stesso Accordo di Programma per mesi 6 (sei), a far data dal 11 ottobre 2020;
I. con deliberazione della Giunta Comunale n. 258 del 14 Ottobre 2020, è stata approvata la Manifestazione di Interesse;
J. in data 26 ottobre 2020 è stato emesso il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 116 con cui, al fine di permettere al Comune di Vercelli l'estensione della validità dei termini del PIP, sono state definitivamente adottate, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 267/2000, le determinazioni espresse all'unanimità dal Collegio di Vigilanza nella seduta del 29 settembre 2020 di cui alla premessa H);
K. in data 29 ottobre 2020 è stato pubblicato sul Bollettino Regionale della Regione Piemonte il Decreto del Presidente della Regione Piemonte avente ad oggetto la proroga dell'Accordo di Programma di cui alla premessa J);
L. con delibera n. 78 del 29 ottobre 2020, il Consiglio Comunale ha:
(i) preso atto che, al termine della seduta del 29 settembre 2020, il Collegio di Vigilanza in ordine alla proposta di proroga dei termini di validità dell'Accordo in oggetto ha determinato all'unanimità di prorogare di sei mesi i termini di validità dell'Accordo stesso (fino all'11 aprile 2021);
(ii) dato atto che la proroga di sei mesi dei termini di validità dell'Accordo di Programma non costituisce modifica sostanziale, in quanto non incide
sugli elementi essenziali dell'atto e, pertanto, non comporta l'avvio delle procedure di modifica individuate dall'art. 12 dell'articolato approvato con D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 e successive modifiche ed integrazioni;
(iii) riconosciuto che, al fine di proseguire nello sviluppo dei processi di trasformazione attraverso il completamento delle aree produttive normate all'art 34 - Nuovo PIP a sud della Roggia Molinara di Larizzate delle Norme Tecniche di Attuazione P.R.G.C., occorre avviare ogni azione utile a completare la realizzazione delle opere infrastrutturali (aree a servizi, viabilistiche, di riassetto delle reti idriche, di risoluzione delle interferenze e criticità idrauliche ecc.) allo scopo di dare piena attuazione allo strumento esecutivo e al metaprogetto paesistico;
(iv) incaricato il competente Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche di aggiornare gli elaborati grafici del Nuovo PIP a sud della Roggia Molinara di Larizzate in esito all'approvazione della D.G.C. n. 242 dell'8 luglio 2016 ove, ai sensi dell'art 17 delle Norme tecniche di attuazione del PIP medesimo, è stato disposto il ridisegno dei comparti edificatori 2 e 3 costituendo un unico comparto e rimodulando le aree a servizi interessate dalla dislocazione come riportato nell'elaborato "Tavola 3-bis", tavola sostitutiva della "Tavola 3", allo scopo di consentire entro la data del giorno 11 aprile 2021 di rinnovare la validità del Nuovo PIP a sud della roggia Molinara di Larizzate;
M. con nota del 5 novembre 2020, pervenuta al protocollo del Comune di
Vercelli n. 67868 in pari data, la Società ha formulato istanza ai fini della
concessione di un diritto di opzione da esercitarsi sul Lotto Ulteriore entro e non oltre il 31 maggio 2021;
N. a seguito della proposta formulata del Sindaco di Vercelli PRGC-318- 2020, con deliberazione della Giunta Comunale n. 283 del 5 novembre 2020, è stata approvata all'unanimità lo schema di contratto di opzione da esercitarsi entro e non oltre il 31 maggio 2021 sul Lotto Ulteriore;
O. con deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 5 novembre 2020, è stata approvata la proposta transattiva volta a pervenire ad un accordo per la definizione della controversia e di ogni reciproca pretesa derivante dal contratto preliminare di compravendita di area edificabile in Comune di Vercelli (coincidente con una porzione del Lotto Ulteriore), stipulato in data 8 aprile 2019, rep. 43190/28488, a rogito del xxxx. Xxxxxx dello Studio Notaio Dr. Xxxxxx Xxxxxxx, tra APRC Societé par Action Simplifieé, con sede legale a Lione, e il Comune di Vercelli. Successivamente, con atto notarile pubblico 2037/1323 del 6 novembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2668 ultimo comma del codice civile, APRC Societé par Action Simplifieé e il Comune di Vercelli hanno consentito la cancellazione della trascrizione del citato contratto preliminare di compravendita stipulato con il citato atto dell’8 aprile 2019 repertorio 43190;
P. con protocollo n. VC0021578 del 15 ottobre 2020, il Comune ha
provveduto al frazionamento del Lotto Ulteriore, in modo tale da consentire la precisa identificazione catastale della Porzione del Lotto Ulteriore nel Catasto Terreni del Comune censuario di Vercelli: il Lotto Ulteriore è identificato catastalmente con il nuovo mappale n° 159, foglio
69;
Q. l’Area, come precisato precedentemente, è stata rilasciata dai Coltivatori Xxxxxxx che la conducevano in affitto ai sensi delle scritture private di affitto sottoscritte tra il Comune e i suddetti Coltivatori Diretti in data 14 maggio 2020;
R. in data 1 luglio 2021 con comunicazione prot. n. 39666 il Comune ha prestato conferma scritta della disponibilità di utilizzo del rapporto di copertura della Porzione del Lotto Ulteriore a favore (a) del terreno sul quale è stato realizzato l'Immobile, identificato catastalmente al Catasto Terreni del Comune di Vercelli al foglio 68, mappale 000 x (x) xxx Xxxxx X;
S. in data 20 ottobre 2020, la Società ha presentato la richiesta per l'ottenimento del Permesso di Costruire per la costruzione del Complesso Immobiliare;
T. a seguito di richiesta formale inviata dal Comune alla Regione in data
16 ottobre 2020 prot. n. 99230, la Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte ha confermato con prot. n. 00101021/2020 del 26 Ottobre 2020, che i parcheggi privati inclusi nel Progetto di Ampliamento non sono soggetti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;
U. in relazione all'aggiornamento delle tavole architettoniche relative al Complesso Immobiliare, il Tavolo Tecnico ha espresso il suo parere positivo, con prescrizioni, in data 13 maggio 2021;
V. in data [ ] la Società ha ricevuto una comunicazione attestante
l’esito positivo e il completamento della procedura per il rilascio del
Permesso di Costruire e/o degli equipollenti titoli abilitativi richiesti per la realizzazione del Complesso Immobiliare;
W. con delibera n. 25 del giorno 8 aprile 2021, il Consiglio Comunale:
(i) ha approvato la Tavola n. 3 "Planimetria di progetto" di aggiornamento cartografico del PIP, che rinnova la validità del disegno urbanistico allo scopo di dare piena attuazione allo strumento di pianificazione generale che lo statuisce ai sensi dell'art. 34 delle Norme tecniche di attuazione e degli elaborati generali approvati con DGR 18- 2704 del 12 ottobre 2011;
(ii) ha approvato, al fine di coordinare le norme degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, l'inserimento, sulla scheda quantitativa dell'intervento "A 37 PIP a sud della roggia Molinara di Larizzate" delle
N.T.A. del PRGC, dei contenuti di cui all'Art. 9 delle N.T.A. del PIP "Parametri urbanistici ed edilizi all'interno degli ambiti";
(iii) ha approvato altresì, sempre al fine di coordinare le norme degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, l'inserimento all'art. 34 "Il nuovo PIP a sud della roggia Molinara di Larizzate" delle N.T.A. del PRGC del riferimento alla relativa scheda quantitativa degli interventi "A 37 PIP a sud della roggia Molinara di Larizzate";
(iv) ha dato atto che l'approvazione dell'elaborato Tavola n. 3 “Planimetria di progetto” di aggiornamento cartografico del PIP e delle specificazioni all'art. 34 e alla scheda quantitativa degli interventi, di cui ai precedenti punti, dà esecuzione alle previsioni della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 29 ottobre 2020, rinnovando il PIP predisposto in Accordo di Programma con la Regione Piemonte e l'ASL
"VC" ai sensi dell'art. 34 della Legge 267/2000, approvato con D.P.G.R.
n. 64 del 12 ottobre 2010;
X. il piano attuativo di iniziativa pubblica denominato "P.I.P. a sud della Roggia Molinara di Larizzate", in applicazione dell'art. 10 comma 4-bis del D.L. 76/2020 (convertito, con modifiche, dalla L.120 del 11 settembre 2020), vede prorogati i termini di validità dello strumento di ulteriori 3 (tre) anni e quindi ha una validità fino al 11 ottobre 2023;
Y. con delibera n. 144 del 24 maggio 2021, la Giunta Comunale ha preso atto che lo schema di convenzione urbanistica con la Società per la realizzazione del Complesso Immobiliare sarà approvato con successivo atto;
Z. con comunicazione del 1 luglio 2021, indirizzata alla Società, il Comune di Vercelli ha manifestato la propria disponibilità a stipulare il contratto definitivo di compravendita e convenzione urbanistica, con il contestuale rilascio del Permesso di Costruire, entro la data del 10 settembre 2021;
AA. in data [……..], la Società ha sottoscritto con un appaltatore dalla stessa selezionato (l’“Appaltatore”) il contratto di appalto per la realizzazione del Complesso Immobiliare (il “Contratto di Appalto”);
AB. in data [……..], la Società e il Conduttore hanno sottoscritto il contratto di locazione relativo al Complesso Immobiliare (il “Contratto di Locazione”). Il Comune prende atto che la Società si è impegnata a realizzare sull'Area e sulla Porzione del Lotto di Proprietà, attraverso l’Appaltatore, il Complesso Immobiliare, al fine di concederlo in locazione al Conduttore;
AC. con deliberazione della Giunta Comunale n. [……..] del [ ],
risultando la Società idoneo soggetto assegnatario dell'Area, è stato inoltre approvato lo schema del contratto di atto pubblico di cessione aree e convenzione che prevede, inter alia, che (I) l'acquisto del Lotto Ulteriore da parte della Società e (II) l'acquisto del Lotto B da parte della Società a seguito dell'esercizio dell'Opzione di Acquisto e della designazione della medesima Società quale acquirente del Lotto B e dell'accettazione della designazione da parte della Società e parte del Comune
AD. con la "PARTE SECONDA" del presente atto verrà formalizzata tra il Comune e la Società VERCELLI DC1 S.p.A. la convenzione urbanistica relativa al Progetto di Ampliamento (la "Convenzione").
Tutto ciò premesso, tra il Comune di Vercelli e la Società, come sopra rappresentati
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. PREMESSE ED XXXXXXXX0.1 Le premesse e i seguenti allegati: Allegato A: provvedimento di nomina Comune
Allegato B: delibera della Giunta Comunale del Comune di Vercelli; Allegato C: procura ricevuta dal notaio Xxxxxxxxx;
Allegato D: planimetria del Lotto B e planimetria del Lotto Ulteriore; Allegato E: certificato di destinazione urbanistica;
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA
Il COMUNE DI VERCELLI, in forza del presente atto, come rappresentato,
VENDE
alla Società "VERCELLI DC1 S.p.A." che, come rappresentata,
ACQUISTA
la piena ed esclusiva proprietà dell'Area edificabile posta in Comune di VERCELLI e ricompresa nel PIP, e precisamente:
--- a) area edificabile identificata come "Lotto B" estesa circa mq.
43.050 (quarantatremilacinquanta), confinante con:
- mappali 154, 153 del Foglio 69, mappale 136 del Foglio 68; riportata nel Catasto Terreni di detto Comune con i seguenti dati:
-- Foglio 69, mappale 146, risaia, classe U, ha 04.30.50, R.D.Euro 644,77, R.A.Euro 289,04;
--- b) area edificabile identificata come "Lotto Ulteriore" estesa circa mq. 30.600 (trentamilaseicento), confinante con:
- mappale 158 a tre lati, mappali 154, 160, 155;
riportata nel Catasto Terreni di detto Comune con i seguenti dati:
-- Foglio 69, mappale 159, risaia, classe U, ha 03.06.00, R.D.Euro 458,30, R.A.Euro 205,45.
Si precisa che, a seguito di frazionamento del 15 ottobre 2020 protocollo n. VC0021578 in atti dal 15 ottobre 2020, il mappale 159 deriva dall'originario mappale 151.
2.2 L'Area è destinata all'edificazione di fabbricati a destinazione produttivo/logistica, nonché di parcheggi privati, che la Società, quale soggetto acquirente dell'Area e sviluppatore (in proprio od attraverso società all'uopo incaricata), concederà in locazione a terzi, avendo la stessa Società avviato un programma di localizzazione che prevede ivi la
realizzazione a regime di corpi edilizi di circa mq.
di superficie coperta, conformemente alle previsioni insediative del PIP ed alle normative vigenti in materia.
2.3 La Società, come rappresentata, si obbliga, per sé e per i suoi aventi causa, a non modificare le destinazioni d'uso previste per tutti gli edifici o parte di essi.
3. CORRISPETTIVO PER LA COMPRAVENDITA DELL'AREA
3.1 Il corrispettivo della presente compravendita è convenuto in Euro 938.364,00 (novecentotrentottomilatrecentosessantaquattro virgola zero zero), così calcolato:
(i) quanto al Lotto B, Euro 11 (undici) per mq. 43.050 (quarantatremilacinquanta); e
(ii) quanto al Lotto Ulteriore, Euro 15,19 (quindici virgola diciannove) per mq. 30.600 (trentamilaseicento).
Il Comune di Vercelli, come rappresentato, dichiara di aver ricevuto prima d'ora tale complessiva somma, rilasciando alla Società ampia e liberatoria quietanza.
3.2 Ad ogni effetto di legge le parti, ai sensi degli artt. 46 e segg. del T.U. in materia di documentazione amministrativa di cui al
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevoli delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 della legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del Decreto Legge 4 luglio
2006 n. 223, dichiarano quanto segue:
(i) che il prezzo come sopra convenuto è stato corrisposto:
- quanto ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), versato da Vercelli DC1 S.p.A. al Comune di Vercelli antecedentemente alla data odierna a mezzo di bonifico bancario eseguito in data
per il tramite della
ed accredito su conto corrente intestato al Comune presso
avente IBAN no. (CRO n.
- quanto ad Euro 933.364,00 (novecentotrentatremilatrecentosessantaquattro virgola zero zero ), a titolo di saldo del corrispettivo, a mezzo di bonifico bancario eseguito in data odierna per il tramite della [ ] ed accredito su conto corrente intestato al Comune presso la [ ]
avente IBAN no. [ ]
(CRO n.[ ]
(ii) che per la stipulazione del presente atto esse parti contraenti non si sono avvalse di alcun mediatore.
3.3 Il Comune di Vercelli, come rappresentato, dichiara e garantisce che nessun costo ulteriore rispetto agli oneri di urbanizzazione dovuti ai sensi della Convenzione - pari alla somma onnicomprensiva di (i) Euro 19 (diciannove) per ciascun metro quadrato di superficie fondiaria del Lotto
B e (ii) Euro 21,79 (ventuno virgola settantanove) per ciascun metro quadrato di superficie fondiaria del Lotto Ulteriore - sarà posto per parte del Comune a carico della Società con riferimento alla realizzazione del Complesso Immobiliare sull'Area e sulla Porzione del Lotto di Proprietà (a mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, oneri e/o opere di urbanizzazione secondaria, costi di opere viarie "fuori ambito", contributi di sostenibilità eventualmente previsti dal PIP, costi di eventuali opere perequative, contributi sul costo di costruzione e/o altri oneri liquidati al momento del ritiro del permesso di costruire relativo al Complesso Immobiliare e alle relative opere di urbanizzazione, etc.).
3.4 Il Comune di Vercelli, come rappresentato, dichiara e garantisce che:
(i) l'Area oggetto di cessione, come identificata al precedente articolo 2, è di sua piena ed esclusiva proprietà nonché libera da pesi, vincoli, servitù apparenti e non, ipoteche, privilegi, gravami, trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, diritti di terzi di natura reale od obbligatoria, obbligazioni propter rem, diritti di prelazione legale (ivi inclusa di prelazione agraria) o convenzionale, oneri relativi a strumenti urbanistici (con la sola eccezione degli obblighi di cui alla presente convenzione), che possano escludere o limitare l'esercizio ed il godimento dei diritti di proprietà ceduti con il presente atto.
Si precisa che con deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 5 novembre 2020 è stata approvata la proposta transattiva volta a pervenire ad un accordo per la definizione della controversia e di ogni reciproca pretesa derivante dal contratto preliminare di compravendita di area edificabile in Comune di Vercelli
(coincidente con una porzione del Lotto Ulteriore), stipulato con atto ricevuto dal notaio Xxxxxxx Xxxxxx coadiutore temporaneo del notaio Xxxxxx Xxxxxxx in data 8 aprile 2019 repertorio n. 43.190/28.488 (registrato a Torino 1 il 12 aprile 2019 al n. 7694 Serie 1T e trascritto a Vercelli il giorno 12 aprile 2019 ai nn. 3114/2484) tra APRC Societé par Action Simplifieé, con sede legale a Lione, e il Comune di Vercelli. Successivamente, con atto ricevuto dallo stesso notaio Xxxxxx in data 6 novembre 2020 repertorio n. 2.037/1.323 (registrato a Torino 1 il 18 novembre 2020 al n. 46664 Serie 1T e annotato a Vercelli il 20 novembre 2020 ai nn. 7617/838), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2668 ultimo comma del codice civile, APRC Societé par Action Simplifieé e il Comune di Vercelli hanno consentito la cancellazione della trascrizione del citato contratto preliminare di compravendita stipulato con il citato atto ricevuto dal notaio Xxxxxx coadiutore temporaneo del notaio Xxxxxx Xxxxxxx in data 8 aprile 2019 repertorio n. 43.190/28.488;
(ii) il Comune ha il pieno possesso dell'Area e non sussistono limitazioni
alla sua trasferibilità; l'Area non è oggetto di alcun contratto di locazione, comodato o altro contratto, comunque denominato, che possa attribuire a terzi il diritto di occupare a qualsiasi titolo, anche in parte, l'Area;
(iii) l'Area è libera da manufatti, persone e cose di qualsiasi genere e tipo;
(iv) l'Area è soggetta esclusivamente alle disposizioni della Convenzione, non essendovi altre convenzioni o atti unilaterali d'obbligo inerenti l'Area
il cui contenuto possa essere opponibile alla Società, e la sua destinazione urbanistica è compatibile con la realizzazione del Complesso Immobiliare;
(v) i Permessi di Costruire rilasciati in data odierna sono validi ed efficaci e, ad oggi, non vi sono circostanze che possano dar luogo alla loro revoca, decadenza o annullamento;
(vi) tutti gli obblighi e oneri di urbanizzazione relativi a altri sub-comparti del PIP - diversi dall'Area - resteranno a carico esclusivo dei futuri aventi causa del Comune e saranno puntualmente ed integralmente adempiuti e pagati in conformità alle disposizioni degli applicabili strumenti urbanistici generali e particolari;
(vii) l'Area risulta conforme alla normativa ambientale; il Comune non è a conoscenza dell'esistenza di alcuna situazione di inquinamento avente origine in proprietà limitrofe e/o interessante l'Area; l'Area non è oggetto di alcun verbale od ordinanza, prescrizione o altro atto emesso da autorità competenti in materia ambientale;
(viii) l'Area non è interessata dalla presenza di mine, bombe o residuati bellici;
(ix) l'Area non è interessata da vincoli paesistici, archeologici, idrogeologici o ad altri vincoli che abbiano l'effetto di limitare la proprietà, il godimento, lo ius aedificandi e la capacità di disporre dell'Area e di ivi realizzare il Complesso Immobiliare;
(x) l'Area non è interessata da canali, rogge o corsi d'acqua (ancorché dismessi) appartenenti al demanio o al patrimonio di altri enti pubblici o comunque di proprietà di terzi;
(xi) l'Area non è oggetto di alcun procedimento o provvedimento giudiziale di natura civile o amministrativa, esecutivo o conservativo, ovvero di alcun procedimento o provvedimento di natura amministrativa (ivi inclusi, procedimenti e provvedimenti di esproprio, occupazione, sequestro) che abbia l'effetto di pregiudicare in tutto o in parte la piena ed esclusiva proprietà o il pacifico godimento dell'Area;
(xii) tutte le obbligazioni fiscali relative all'Area sono integralmente e puntualmente adempiute e comunque non saranno imputabili alla Società per fatti, atti o circostanze anteriori alla data di sottoscrizione del presente atto, anche se non ancora accertati, notificati o iscritti a ruolo.
4. CRITERI E OBBLIGHI IN CASO DI CESSIONE
4.1 La Società potrà liberamente trasferire la proprietà delle Aree e del Complesso Immobiliare a qualunque titolo e/o concedere in uso o in locazione a terzi il Complesso Immobiliare, in tutto o in parte.
4.2 Si precisa inoltre che la Società, conformemente a quanto indicato nella Manifestazione di Interesse, concederà in locazione il Complesso Immobiliare a terzi.
4.3 La Società si obbliga fin d'ora a comunicare al Comune le eventuali modificazioni della ragione sociale nonché le eventuali nuove attività produttive che venissero in futuro avviate nello stabilimento che verrà costruito ai sensi dell'articolo 2 del presente atto, in aggiunta od in sostituzione di quelle indicate nella domanda di assegnazione di lotto e si impegna in ogni caso a non praticare nuove attività nocive o moleste, o comunque in contrasto con le disposizioni di legge e di piano vigenti. Le succitate determinazioni del cessionario si intenderanno
automaticamente accolte dal Comune qualora entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione l'Amministrazione non opponga ragioni di segno contrario nel pubblico interesse.
4.4 Qualsiasi obbligazione in capo alla Società si intende automaticamente trasferita ad ogni avente causa.
5. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
5.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge 28.02.1985 n. 47, il Comune di Vercelli, come rappresentato, dichiara e garantisce che i terreni oggetto di cessione hanno tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dallo stesso Comune di Vercelli in data 21 luglio 2021 che si allega al presente atto sotto la lettera "D" e che dalla data del rilascio del certificato stesso e fino ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono detti terreni.
6. PROVENIENZA
In ordine alla provenienza il Comune di Vercelli, come rappresentato, enuncia i seguenti titoli:
- decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 2703 del 12 giugno 1995;
- decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n.
61 del 12 dicembre 1997 (trascritto a Vercelli in data 27 settembre 2000 ai nn. 7320/5459 ed in data 14 febbraio 2001 ai nn. 1152/895);
- decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 127 del 22 dicembre 2008 (trascritto a Vercelli il 31 luglio 2009
ai nn. 7575/4695);
- decreto di esproprio n. 1 del 16 novembre 2010, prot. 37856 del Dirigente Settore Sviluppo Urbano ed Economico del Comune di Vercelli (registrato a Vercelli il 24 novembre 2010 al n. 24 Serie 1V ed ivi trascritto il 25 novembre 2010 ai nn. 9226/6470).
7. SPESE
7.1 Tutte le spese inerenti il rogito notarile saranno a totale carico della Società.
In base all'art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973, recante la "Disciplina delle agevolazioni tributarie", relativamente al presente atto sono riconosciute l'applicazione dell'Imposta di Registro in misura fissa e l'esenzione delle Imposte Ipotecarie e Catastali trattandosi di trasferimento di aree comprese in piani comunali di insediamenti produttivi (titolo III, art. 27, Legge n. 865/1971).
All'uopo viene chiesto il trattamento fiscale di cui alla legge 28.06.1943
n. 666, oltre l'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.
8. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE
8.1 Il presente atto è regolato dalla legge italiana.
8.2 Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti in dipendenza del presente atto saranno risolte in sede giudiziale dal Tribunale di Vercelli.
PARTE SECONDA: CONVENZIONE URBANISTICA
1. PREMESSE ED ALLEGATI
Le premesse e i seguenti allegati:
Allegato A: provvedimento di nomina Comune
Allegato B: delibera della Giunta Comunale del Comune di Vercelli; Allegato C: procura ricevuta dal notaio Xxxxxxxxx;
Allegato D: planimetria del Lotto B e planimetria del Lotto Ulteriore; Allegato E: certificato di destinazione urbanistica;
già menzionati nella "COMPRAVENDITA"
Allegato F: Aree disponibili per la realizzazione del ponticello costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. IDENTIFICAZIONE DELL'AREA ASSEGNATA
2.1 Le aree di cui alla presente convenzione, comprese nel PIP, meglio descritte all'art. 2 della precedente "PARTE PRIMA", sono identificate catastalmente nel Catasto Terreni del Comune censuario di Vercelli al Foglio 69, mappale 146 (Lotto B) e Foglio 69, mappale 159 (Lotto ulteriore).
3. OGGETTO DELL'ASSEGNAZIONE
3.1 Le aree di cui alla convenzione hanno una Superficie Fondiaria totale di mq. 73.650 (settantatremilaseicentocinquanta).
3.2 L'Area sopra indicata è destinata all'edificazione di fabbricati a destinazione produttivo/logistica nonché di parcheggi privati, che la Società, quale soggetto acquirente dell'Area e sviluppatore (in proprio od attraverso società all'uopo incaricata), intende concedere in locazione a terzi, avendo la stessa Società avviato un programma di localizzazione che prevede ivi la realizzazione a regime di corpi edilizi di circa mq.
30.224 (trentamiladuecentoventiquattro) di superficie coperta, conformemente alle previsioni insediative del PIP ed alle normative
vigenti in materia.
3.3 La Società, come rappresentata, si obbliga, per sé e per i suoi aventi causa, a non modificare le destinazioni d'uso previste per tutti gli edifici o parte di essi.
4. CORRISPETTIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
4.1 La Società corrisponderà al Comune (i) con riferimento al Lotto B, Euro 19 (diciannove) al mq. di superficie fondiaria a titolo di oneri di urbanizzazione e (ii) con riferimento alla Porzione del Lotto Ulteriore, Euro 21,79 (ventuno virgola settantanove) al mq. di superficie fondiaria a titolo di oneri di urbanizzazione.
4.2 Il Comune di Vercelli, come rappresentato, dichiara e garantisce che nessun altro costo - ulteriore alla somma onnicomprensiva di (i) Euro 19 (diciannove) per ciascun metro quadrato di superficie fondiaria del Lotto B e (ii) Euro 21,79 (ventuno virgola settantanove) per ciascun metro quadrato di superficie fondiaria della Porzione del Lotto Ulteriore - sarà posto per parte dell'Ente a carico della Società con riferimento alla realizzazione del Complesso Immobiliare sull'Area e sulla Porzione del Lotto di Proprietà (a mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, oneri e/o opere di urbanizzazione secondaria, costi di opere viarie "fuori ambito", contributi di sostenibilità eventualmente previsti dal PIP, costi di eventuali opere perequative, contributi sul costo di costruzione e/o altri oneri liquidati al momento del ritiro del permesso di costruire relativo al Complesso Immobiliare e alle eventuali relative opere di urbanizzazione, etc.).
4.3 Relativamente all'importo di Euro 817.950
(ottocentodiciassettemilanovecentocinquanta) (Euro 19 x mq. 43.050) dovuto per oneri di urbanizzazione relativi al Lotto B si dà atto che tale importo è stato corrisposto a mezzo di bonifico bancario eseguito in data odierna per il tramite della
su conto corrente intestato al Comune avente IBAN no. presso la banca
(CRO n.
Il Comune rilascia ampia e liberatoria quietanza in relazione a tale importo;
4.4 Relativamente all'importo di Euro 666.774
(seicentosessantaseimilasettecentosettantaquattro) (Euro 21,79 x mq. 30.600) dovuto per oneri di urbanizzazione relativi alla Porzione del Lotto Ulteriore si dà atto che tale importo:
- quanto ad Euro 590.875,08 (cinquecentonovantamilaottocentosettantacinque virgola zerootto) è stato corrisposto a mezzo di bonifico bancario eseguito in data odierna per il tramite della
su conto corrente intestato al Comune avente IBAN n. presso la banca
(CRO n.
Il Comune rilascia ampia e liberatoria quietanza in relazione a tale importo; e
- quanto ad Euro 75.898,92 (settantacinquemilaottocentonovantotto virgola novantadue) non sarà versato al Comune in quanto la Società provvederà direttamente alla progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo, ai sensi del successivo art. 10.
4.5 [A garanzia della corretta e puntuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Società ha rilasciato al Comune, contestualmente alla firma del presente atto, polizza fideiussoria di importo pari ad Euro 98.668,60 (novantottomilaseicentosessantotto virgola sessanta) emessa da
ed efficace a decorrere dal
secondo quanto prescritto dall'art 5 del Regolamento Comunale per l'Applicazione degli Oneri di Urbanizzazione, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 22 gennaio 2008 e successiva deliberazione consiliare
n. 11 del 19 marzo 2008.
5. PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
5.1 Il programma imprenditoriale proposto dalla Società con la Manifestazione di Interesse è stato avviato dalla Società attraverso la presentazione della pratica edilizia tesa all'ottenimento del Permesso di Costruire per l'ampliamento del corpo di fabbrica esistente a carattere produttivo/logistico e di parcheggi.
5.2 La richiesta di Permesso di Costruire è stata corredata di tutti gli
elaborati utili a comprendere l'inserimento dell'impianto costruttivo nel contesto ambientale e paesaggistico circostante mediante criteri di progettazione coerenti con gli strumenti di pianificazione in materia paesaggistica e finalizzati a garantire l'integrazione delle opere e la minimizzazione degli impatti. Allo scopo sono stati redatti e presentati: planimetrie dell'intero lotto inserito nel contesto urbanizzato, planimetrie delle costruzioni in progetto, prospetti, sezioni utili a rappresentare dettagliatamente l'edificio e le sue caratteristiche tipologico - costruttive secondo i disposti del D.P.R. n. 380/2001 e in conformità con i contenuti del Metaprogetto paesistico - linee guida per l'inserimento paesistico, elaborato contenuto nel PIP a sud della Roggia Molinara di Larizzate.
6. OTTENIMENTO DEL/DEI PERMESSO/I DI COSTRUIRE
6.1 In esecuzione dell'art. 4 punto III lett. e) dell'Accordo di programma, ai fini del rilascio del Permesso di Costruire la Società ha redatto il progetto edilizio definitivo attenendosi alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del PIP e alle "Linee guida per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA)" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-11858 del 28 luglio 2009, nonché al metaprogetto paesistico, in esecuzione della D.G.R. n. 13- 13463 del giorno 8 marzo 2010, al fine di pervenire ad un efficace inserimento dell'impianto nel contesto ambientale e paesaggistico circostante anche attraverso l'attuazione di adeguate misure di mitigazione e/o compensazione. Preliminarmente alla presentazione della richiesta di permesso di costruire sulla proposta progettuale complessiva è stato acquisito il parere favorevole del Tavolo Tecnico della Regione
Piemonte, presieduto dalla Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia e composto dalle Direzioni regionali Ambiente e Agricoltura, allo scopo di verificare e condividere le modalità di attuazione, seguire la progettazione complessiva degli interventi oltre che la definizione delle modalità realizzative, compositive e tipologiche connesse anche alle caratteristiche delle attività previste. Il Comune, garantendo l'efficienza della gestione procedimentale, ha assicurato il sollecito buon fine del processo autorizzativo, nei termini previsti dall'art.
3 del D.P.R. n. 447/1998 e successive modifiche ed integrazioni e del
D.P.R. n. 380/2001.
6.2 Il Permesso di Costruire è rilasciato contestualmente alla stipula della presente Convenzione Urbanistica.
7. TERMINI PER L'INIZIO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE E PER L'ULTIMAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE
7.1 L'inizio dei lavori relativi al Complesso Immobiliare dovrà avvenire entro 1 (uno) anno dalla data di ritiro del relativo Permesso di Costruire.
7.2 I lavori dovranno essere conclusi, salvo proroghe, entro 3 (tre) anni
dal rilascio del Permesso di Costruire.
8. AGIBILITÀ DEL COMPLESSO IMMOBILIARE
8.1 La Società, ai fini dell'agibilità, si impegna a presentare la segnalazione certificata per l'agibilità entro 15 (quindici) giorni dall'ultimazione dei lavori.
8.2 In particolare, si precisa che, la segnalazione certificata per l'agibilità verrà presentata in seguito alla conclusione dei lavori delle opere di
urbanizzazione ed all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori.
9. CRITERI E OBBLIGHI IN CASO DI CESSIONE
9.1 La Società potrà liberamente trasferire la proprietà delle Aree e del Complesso Immobiliare a qualunque titolo e/o concedere in uso o in locazione a terzi il Complesso Immobiliare, in tutto o in parte.
9.2 Si precisa inoltre che la Società, conformemente a quanto indicato nella Manifestazione di Interesse, concederà in locazione il Complesso Immobiliare a terzi.
9.3 La Società si obbliga fin d'ora a comunicare al Comune le eventuali modificazioni della ragione sociale nonché le eventuali nuove attività produttive che venissero in futuro avviate nello stabilimento costruito ai sensi della presente convenzione, in aggiunta od in sostituzione di quelle indicate nella domanda di assegnazione di lotto e si impegna in ogni caso a non praticare nuove attività nocive o moleste, o comunque in contrasto con le disposizioni di legge e di piano vigenti. Le succitate determinazioni del cessionario si intenderanno automaticamente accolte dal Comune qualora entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione l'Amministrazione non opponga ragioni di segno contrario nel pubblico interesse.
9.4 Qualsiasi obbligazione in capo alla Società si intende automaticamente trasferita ad ogni avente causa.
10. REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO
10.1 La Società si obbliga a realizzare le seguenti opere:
(i) l'incremento del volume dell'invaso del canale a Sud dell'insediamento
ricalibrando la sponda nord al fine di mantenere il livello massimo delle acque al di sotto del battente d'acqua di stramazzo come dimostrato dalla documentazione di progetto per un valore di Euro 75.898,92 (settantacinquemilaottocentonovantotto virgola novantadue), riconosciuto dal Comune come inferiore alla soglia comunitaria, tramite affidamento da espletarsi in conformità alle disposizioni contenute nell' art. 1, comma 2, lettera e) e nell'art. 36, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 per le opere di urbanizzazione, secondo quanto indicato nelle "Linee guida al progetto esecutivo per le opere di urbanizzazione" (le "Linee Guida") approvate dal Tavolo tecnico richiamato all'articolo 5 che precede. Essendo le opere di urbanizzazione funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica dell'Area e, conseguentemente, trovando applicazione l'articolo 16, comma 2-bis, del D.P.R. n. 380/2001, la Società potrà procedere, in qualità di titolare del Permesso di Costruire, alla esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione mediante affidamento del relativo contratto d'appalto a soggetti terzi, senza necessità di far ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara, fatto salvo l'automatico adeguamento ad eventuali nuove e diverse disposizioni di legge.
10.2 Tutte le aree interessate dalle opere saranno assegnate in via
temporanea alla Società ai fini urbanizzativi e riprese in consegna - senza oneri per il Comune - una volta terminate le opere, anche per parti funzionali, al patrimonio del Comune, che ne assumerà quindi la gestione e la manutenzione. Il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, conforme alle Linee Guida, verrà
presentato ai fini del rilascio del Permesso di Costruire delle Opere di Urbanizzazione e dovrà contenere preciso cronoprogramma. L'intero ammontare delle opere di urbanizzazione progettate sarà scomputato dall'ammontare degli oneri di urbanizzazione e verrà calcolato ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione, tenuto conto di quanto previsto con la già citata Delibera di Giunta Comunale n. 360/2016.
10.3 La data di inizio delle opere di urbanizzazione dovrà essere comunicata al Comune a mezzo di raccomandata con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni e comunque dovrà avvenire in contemporanea con l'avvio delle opere relative al Complesso Immobiliare. I lavori dovranno essere conclusi, salvo proroghe, entro 3 (tre) anni dal rilascio del Permesso di Costruire e comunque entro la data di agibilità del Complesso Immobiliare. Il Comune, tramite i propri uffici, potrà effettuare il controllo, anche in xxxxx x'xxxxx, xxxxx xxxxxxxx esecuzione delle opere di urbanizzazione.
10.4 Gli enti gestori dei servizi che verranno erogati attraverso le opere di urbanizzazione realizzate dal soggetto attuatore hanno facoltà di controllare i lavori in corso d'opera.
10.5 Per le opere realizzate, dovranno essere emessi certificati di regolare esecuzione (CRE), compatibilmente agli ambiti di intervento, redatti a cura di un tecnico nominato dal soggetto attuatore.
10.6 Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere approvato dal Responsabile del Procedimento individuato dal Comune.
10.7 La garanzia fideiussoria, già richiamata all'articolo 4 del presente
atto, sarà svincolata ad avvenuto formale approvazione del CRE delle opere, fermo restando quanto stabilito al successivo articolo 11.
11. OPERE INFRASTRUTTURALI - OPERE DI COMPENSAZIONE E ACCESSI
11.1 Il Comune concede servitù per la realizzazione di sotto- attraversamenti tecnici sulla viabilità pubblica per le utilities necessarie all'alimentazione del fabbricato collocato nell'area destinata ad ospitare i parcheggi dei TIR (acqua potabile, rete dati, alimentazione elettrica, scarico fognario).
11.2 Il Comune si impegna, ora per allora, a mettere a disposizione della Società le aree identificate nella planimetria qui acclusa quale allegato "F", per consentire la realizzazione a cura e spese della stessa Società di un ponticello in cemento armato per collegare la strada comunale sul lato est dell'Area con il Lotto Ulteriore, superando il canale comunale interposto tra la strada e il lotto al fine di consentire l'accesso ai mezzi pesanti nell'area destinata a parcheggio. Il ponticello poggerà su palificazioni in cemento armato collocate al di fuori dell'area di sedime del canale. L'area pubblica interessata alla realizzazione del ponticello sarà assegnata in via temporanea alla Società - senza oneri per il Comune - e una volta terminate le opere per la realizzazione del ponticello, l'area pubblica e il ponticello torneranno nella disponibilità del Comune, quale ente proprietario delle stesse, che conseguentemente ne assumerà la gestione e la manutenzione.
11.3 L'esecuzione dei lavori è subordinata alla presentazione di un
progetto tecnico che dovrà essere approvato dal Comune all'interno della
procedura del Permesso di Costruire.
8.4 In relazione agli indici arborei e arbustivi previsti dalle "Linee guida per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA)", le opere di compensazione a verde verranno realizzate in conformità alla progettazione predisposta dalla Società e localizzate all'interno dell'intera area oggetto della presente convenzione. Nel caso in cui non fosse possibile concentrare tutte le opere richieste per il rispetto di tali indici all'interno dell'area oggetto della presente convenzione, la Società potrà realizzare le rimanenti opere su aree esterne, incluse nel perimetro APEA, che verranno individuate dal Comune.
12. SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO
12.1 Nel caso di inadempimento agli obblighi scaturenti dalla presente convenzione, verranno applicate le seguenti sanzioni:
(i) in caso di mancato inizio dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione nei termini previsti dal Permesso di Costruire per causa imputabile alla Società, la stessa sarà tenuta a pagare al Comune, a titolo di penale per il ritardo, una somma pari ad Euro 1.000 (mille) per ciascun giorno di ritardo oltre il 60° (sessantesimo) giorno dalla scadenza del termine previsto;
(ii) qualora la costruzione del Complesso Immobiliare non dovesse essere ultimata entro il periodo di validità del Permesso di Costruire, eventualmente prorogato, la Società sarà tenuta, nei successivi 6 (sei) mesi, a presentare domanda di rinnovo del Permesso di Costruire per la parte del Complesso Immobiliare eventualmente non ultimata. Qualora tale domanda di rinnovo non fosse presentata o qualora i nuovi termini di
ultimazione non fossero rispettati per causa imputabile alla Società, la stessa sarà tenuta a pagare al Comune, a titolo di penale per il ritardo, una somma pari ad Euro 1.000 (mille) per ciascun giorno di ritardo oltre il 60° (sessantesimo) giorno dalla scadenza del termine previsto;
(iii) qualora, una volta terminati i lavori di realizzazione del Complesso Immobiliare, non venisse presentata la domanda per l'agibilità entro il termine di cui al precedente art. 8 e qualora entro 1 (uno) anno dal rilascio del certificato di agibilità non venisse iniziata l'attività per cui è stato richiesto ed ottenuto il Permesso di Costruire, in virtù dell'interesse pubblico all'attuazione del PIP, la Società sarà obbligata a trovare un nuovo soggetto, in sostituzione del Conduttore, che - a titolo di locazione o ad altro titolo - acquisti la detenzione del Complesso Immobiliare per ivi esercitarvi la propria attività imprenditoriale. Qualora il nuovo operatore non inizi la propria attività entro 3 (tre) anni dal rilascio del certificato di agibilità del Complesso Immobiliare, la Società sarà tenuta a pagare al Comune, a titolo di penale per il ritardo, una somma pari ad Euro 30.000 (trentamila).
Il Comune di Vercelli dovrà prorogare, per non più di 1 (una) volta, e per
non più di 1 (uno) anno, i termini di cui al presente paragrafo (iii) senza che si applichi alcuna sanzione, purché la domanda di proroga pervenga prima della scadenza del termine e la richiesta sia motivata da obiettive circostanze estranee alla volontà della Società. E' fatta salva, comunque, la necessità, nel caso di mancato inizio dei lavori nei termini di legge, di richiedere il rilascio di un nuovo permesso di costruire;
(iv) il ritardo nella realizzazione delle opere di urbanizzazione proposte a
scomputo di oneri, rispetto al cronoprogramma allegato al Permesso di Costruire per causa imputabile alla Società, comporterà una penale convenzionale a carico della Società, nel caso in cui le opere vengano eseguite con un ritardo superiore a 12 (dodici) mesi, pari ad 1/20 (un ventesimo) del valore delle opere da realizzare, con ulteriori aumenti di un decimo per ogni successivo mese di ritardo.
Il Comune di Vercelli, come rappresentato, a garanzia del pagamento della penale di cui sopra, potrà rivalersi immediatamente sulle garanzie fideiussorie di cui al paragrafo 9.7 che precede, ferma ed impregiudicata la sua facoltà di fare eseguire direttamente le opere non costruite, in danno dei proponenti e con azione di regresso per le spese, e fermo sempre il risarcimento del danno causato, oltre alla penale convenzionale ed alla facoltà di risolvere la presente convenzione.
12.2 In caso di difformità riscontrate sulle opere di urbanizzazione rispetto al Permesso di Costruire ed alle Linee Guida, il Comune - previa diffida ad adempiere in conformità nel termine di giorni 15 (quindici) - sospenderà l'esecuzione dei lavori ed il Permesso di Costruire.
Avvenuto l'adempimento o l'esecuzione in danno, previo rimborso al Comune delle spese sostenute, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori e del Permesso di Costruire.
13. DECADENZA DELLA CONVENZIONE
13.1 Il Comune dovrà dichiarare, in danno del proponente, la decadenza della presente convenzione nei seguenti casi, facendo salve in ogni caso le sanzioni previste dalla legislazione vigente per la parte non eseguita:
* mancato rispetto dei termini fissati per l'attuazione degli interventi
previsti ai sensi del presente atto, salvi i casi non imputabili alla Società (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, eventi di forza maggiore);
* esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dei progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto della convenzione;
* rifiuto di corrispondere le somme previste nella presente convenzione;
* mancato adempimento degli obblighi fiscali nascenti dalla presente convenzione;
* reiterate e gravi violazioni delle altre norme contenute nella presente convenzione.
13.2 La dichiarazione di decadenza, totale o parziale, comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti al proponente per effetto della presente convenzione.
14. VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE
14.1 La presente convenzione, che obbliga la Società per sé e gli aventi causa, avrà validità di anni 10 (dieci), decorrenti dalla data di stipulazione.
15. TRASCRIZIONE
15.1 Il Comune di Vercelli, come rappresentato, autorizza la voltura e la trascrizione della presente convenzione, ai sensi di legge, con rinuncia dell'ipoteca legale e con esonero da ogni responsabilità ed obbligo al riguardo del competente Conservatore dei Registri Immobiliari.
16. SPESE
Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua iscrizione nei registri della proprietà
immobiliare, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, saranno a totale carico della Società.
All'uopo viene chiesto il trattamento fiscale di cui alla legge 28.06.1943
n. 666, oltre l'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.
17. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE
17.1 Il presente atto è regolato dalla legge italiana.
17..2 Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti in dipendenza del presente atto saranno risolte in sede giudiziale dal Tribunale di Vercelli.
18. RINVIO A NORME DI LEGGE
18.1 Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare al D.P.R. 380/2001 ed alla legge regionale 05.12.1977 n. 56 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Io notaio vengo dispensato dalla lettura degli allegati.
Di questo atto in parte scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su 11 (undici) fogli per [….] ([….]) facciate ho dato lettura ai costituiti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore