PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA
PROT. N° REP. N° CONTRATTO PER L’APPALTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
CIG 7563840639
IMPORTO CONTRATTUALE EURO =.
REPUBBLICA ITALIANA
( )
_
L’anno duemiladiciotto il giorno del mese di
,
in Mantova nella sede della Provincia - Via Principe Amedeo, 32.
,
davanti a me Segretario Generale della Provincia di
Mantova, sono personalmente comparsi i Signori:
, il e
1) Xxx Xxxxx Xxxxxxx, nato a Mantova il 16/12/1956 e domiciliato per la carica presso la Provincia di Mantova, nell’espressa ed unica sua qualità di Dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente della PROVINCIA DI MANTOVA, in forza dell’art. 56 dello Statuto della Provincia stessa ed in rappresentanza dell’Ente suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato “Provincia” (Codice Fiscale: 80001070202);
2) Sig.
, nato a
, con
sede a
,
in , che dichiara di agire in nome
e per conto della medesima Ditta, iscritta nel registro delle imprese della
C.C.I.A.A. di
, codice fiscale e partita IVA n°
, che nel prosieguo del presente atto, per
brevità, sarà denominata “Appaltatore”.
Gli intervenuti, della cui identità personale sono certo, rinunziano di comune accordo e col mio consenso all’assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constare, per atto pubblico, quanto segue:
, efficace
PREMESSO:
- che con determinazione Dirigenziale n. del
dal è stato approvato il progetto dei “SERVIZI DI
ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI” per l’importo stimato di € 140.000,00 oltre IVA di legge e quindi per complessivi € 170.800,00.
- che con la medesima determinazione dirigenziale n. del , si è disposto di:
- avviare la procedura aperta ai sensi degli artt. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei “Servizi di assistenza tecnica in materia di autorizzazioni ambientali”;
- aggiudicare il servizio medesimo con il metodo dell’offerta segreta di cui all’art. 73, lettera c) del X.X. x. 000/0000, mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” di cui alla L.R. 33/2007 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95
c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e con eventuale verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- approvare gli schemi di Bando di Gara, Disciplinare di gara e relativi allegati, disponendone la relativa pubblicazione;
- che con determinazione dirigenziale n. del sono stati nominati il Seggio di Gara per l’esame della documentazione amministrativa
e la Commissione Giudicatrice per l’apertura delle offerte tecniche ed economiche e lo svolgimento delle operazioni di gara;
,
- che a seguito di esperimento di procedura aperta, a fronte delle offerte tecniche ed economiche presentate, la Commissione Giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione a favore della Ditta
,
con sede in in quanto miglior offerente
avendo conseguito il massimo punteggio finale, pari a punti ed
offerto il prezzo di € = da tenere all’atto della stipula del
contratto, oltre I.V.A. 22% pari a € =, per un importo
complessivo di € =, come da verbale di aggiudicazione dal n.
al n. delle riunioni della Commissione;
- che i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto dall’art. 81 comma 1 e 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti del concorrente a favore del quale è stata proposta l’aggiudicazione hanno dato esito positivo;
,
- che con determinazione dirigenziale n. del
dal sono stati approvati i verbali di gara, depositati della Provincia, e disposto il provvedimento di aggiudicazione;
efficace agli atti
- che l’Appaltatore ha sottoscritto il “Patto di integrità in materia di appalti pubblici della Provincia di Mantova”;
,
- che in data _, la Ditta per mezzo
del legale rappresentante, ha provveduto alle comunicazioni di cui all’art. 1 del D.P.R. 187/91, in merito alla propria composizione societaria;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Premesse
I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.
AR. 2 - Oggetto del contratto
1. l’Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, in nome e per conto della Provincia di Mantova,
,
,
,
conferisce alla Ditta
Via/P.zza
che per
con sede a mezzo del
Legale Rappresentante Sig. accetta, l’appalto dei servizi di assistenza tecnica in materia di autorizzazioni ambientali.
2. L’Appaltatore accetta senza riserva alcuna l’appalto oggetto del presente contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio.
ART. 3 – Ammontare del contratto
/ ),
%
,
1. L’importo contrattuale, a seguito del ribasso del gara, ammonta ad € (diconsi Euro
offerto in sede di
,
oltre I.V.A. 22% pari ad €
così come
per l’importo complessivo di € risulta da offerta economica, facente parte del
presente contratto ma non materialmente allegata ad esso.
2. Il presente contratto viene stipulato a CORPO, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del Codice
3. Le prestazioni contenute nell’offerta tecnica costituiscono specifiche obbligazioni contrattuali che vincolano l’appaltatore e che devono essere puntualmente adempiute senza ulteriori oneri per l’Amministrazione
Committente.
4. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
ART. 4 – Documenti facenti parte del contratto
1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto Descrittivo e Prestazionale (C.S.A.) che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che si allega al presente contratto sotto la lett. “a”.
2. Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:
a) Disciplinare di Gara
b) Le polizze di garanzia;
c) “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova”
3. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad eseguire i servizi di cui al presente contratto alle condizioni offerte in sede di gara, di cui ai seguenti documenti ed elaborati,
Offerta Tecnica: costituita da:
- Relazione Metodologica ed Organizzativa” e relative “Schede Descrittive”;
- Modulo Allegato 9) contenente l’offerta tecnica relativa ad “Ore settimanali aggiuntive” e a “Pratiche aggiuntive”
%
Offerta Economica: costituita dal ribasso del sull’importo posto a
base di gara, come risultante dal documento di offerta prodotto su Sintel:
Le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare i suddetti documenti ed elaborati che formano parte integrante e sostanziale del presente contatto, depositati presso il Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile della Provincia di Mantova.
ART. 5 - Durata
/ / .
1. Il contratto è stipulato per una durata massima di 2 (due) anni a decorrere dal / / e sino al
€ ,
2. Ai sensi di quanto previsto al paragrafo 4.2) del Disciplinare di gara la Provincia di Mantova si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a max. 1 anno per un importo di (risultante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di
gara al costo del rinnovo stimato in € 70.000,00), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
La Provincia esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto originario.
3. In caso di rinnovo l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. In particolare dovrà produrre lo stesso numero di pratiche AUA1 e AUA2 previste nel secondo anno di appalto, come indicate alla Tabella dell’art 5 del C.S.A.
ART. 6 - Garanzia definitiva
1. Si dà atto che l’Appaltatore, a garanzia dell’adempimento di tutte le
%
,
,
obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione n. , (conforme allo Schema Tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.31 del 19/01/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10/04/2018 – Suppl. Ordinario n.16) rilasciata dalla
emessa in data
=, (diconsi Euro
2. Si dà atto che la cauzione è ridotta del
per l'importo garantito di €
).
ai sensi dell’art. 93, comma
7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto l’impresa è in possesso della/e certificazione/i di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
.
3. Ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cauzione definitiva prestata, sarà svincolata per il 50% del suo importo al raggiungimento del 50% del numero delle pratiche sia AUA1 sia AUA2 offerte in sede di gara
4. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
ART. 7 – Danni - Polizza di assicurazione contro la responsabilità civile.
1. L’Appaltatore assume l’esclusiva responsabilità di danni a persone e cose, in conseguenza dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. In particolare l’Appaltatore risponde di tutti i danni causati a qualsiasi titolo nell’esecuzione del rapporto contrattuale:
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Appaltatore stesso;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Provincia di Mantova;
- a terzi e/o cose di loro proprietà
3. Si dà atto che l’appaltatore ha stipulato, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso
,
n.
prestatori di lavoro (R.C.O.)
emessa in data
rilasciata dalla
, con effetto
dal
e termine ,
4. L’Appaltatore si impegna a mantenere la suddetta polizza per tutta la durata dell’appalto.
5. La garanzia assicurativa è efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore e eventuali percentuali di scoperto o di franchigia non sono opponibili all’amministrazione committente.
6. A prescindere dal massimale assicurato, l’aggiudicatario è responsabile, comunque, di qualsiasi entità di danno, anche se superiore a tale massimale.
ART. 8 - Tutela dei lavoratori
1. Nell’esecuzione del presente contratto l’Appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza,
contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo del contratto verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
3. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 30 comma 5 e 5bis del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 9 – Assunzioni obbligatorie
Si dà atto che l’Appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68.
Oppure
Si dà atto che l’Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68.
ART. 10 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la Provincia si riserva la facoltà di pagare, anche in corso d’esecuzione, le suddette retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori secondo le modalità previste dall’art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 11 - Doveri comportamentali
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice di comportamento della Provincia di Mantova, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 62 del 10/05/2018, l'appaltatore e per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi
titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.
2. L’appaltatore si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
ART. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle prestazioni oggetto dell’appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
3. L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
4. Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine l’Appaltatore si assume l’onere di trasmettere alla Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all’esecuzione dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
6. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della citata legge, l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova.
ART. 13 - Pagamenti
1. Il pagamento del corrispettivo dell’appalto sarà effettuato con le modalità previste dall’articolo 9 del C.S.A. nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 192/2012,
2. I pagamenti saranno disposti a mezzo mandati di pagamento, emessi dalla Provincia sul Tesoriere Banca Popolare di Sondrio – Sede di Mantova, a favore della Ditta Appaltatrice esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione posta in essere dalla Provincia, dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente riportare il seguente codice:
CIG 7146740
4. Parimenti il suddetto codice dovrà essere riportato in tutte le fatture emesse dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente.
ART. 14 - Patto di Integrità in materia di contratti pubblici
1. Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, c.17 della L. n.190/2012, il “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova” che costituisce formale obbligazione per l’Appaltatore e per i dipendenti della Provincia stessa ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.
2. Il Patto di Integrità, sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione, costituisce parte integrante del presente contratto.
3. La violazione degli impegni previsti dal Patto d’Integrità potrà comportare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere l’incameramento della garanzia definitiva e l’eventuale risarcimento dei danni patiti oltre che l’esclusione dell’aggiudicatario da tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.
ART. 15 – Provvedimenti per inadempienza agli obblighi contrattuali
1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità dell’Appaltatore di rilevanza civile o penale che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito, nonché l’applicazione di penali o provvedimenti come previsto dall’art. 7 del C.S.A..
2. Resta impregiudicato il diritto della Provincia di Mantova di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
ART. 16 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi previsti a suo carico, così come indicati nel C.S.A e nel Disciplinare di Xxxx, nonché gli impegni e gli obblighi assunti nell’offerta tecnica presentata in gara. .
ART. 17 – Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
⮚
2. L’appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della possibilità di subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti prestazioni;
⮚
4. L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della Provincia, ai sensi dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2 del medesimo decreto.
5. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del C.S.A., la Provincia non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, L’Appaltatore è pertanto obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
6. Ai sensi dell’art. 105, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in deroga a quanto previsto al precedente comma 5, la Provincia provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In tal caso è, pertanto, fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla Provincia, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento del servizio, una comunicazione che indichi la parte dei servizi eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
7. Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri eventuali subcontraenti gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite
secondo quanto previsto dal citato art. 105, c.13 del Codice.
8. Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore deve praticare per le parti da subappaltare, gli stessi prezzi risultati dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%.
ART. 18 - Verifiche e controlli
1. Il Responsabile Tecnico nonché gli altri eventuali referenti individuati dalla Provincia ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del C.S.A. possono, in qualsiasi momento, accertare il buon andamento dei servizi ed effettuare tutte le verifiche ed i controlli ritenuti necessari, come previsto dal citato art. 3 del C.S.A.
2. I controlli e le verifiche eseguiti nel corso del contratto non escludono la responsabilità dell’Appaltatore in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.
ART. 19 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso
1. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art.108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dall’art. 14 del C.S.A.
2. La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per fornire le prestazioni ed i servizi dovuti e in contraddittorio con l’appaltatore stesso.
3. La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto, nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dall’art. 15 del C.S.A.
4. Nei suindicati casi la risoluzione opera di diritto e all'Appaltatore sarà
dovuto solo il pagamento della parte del servizio regolarmente eseguito, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni tutti in capo alla stazione Appaltante in ordine al completamento dell’appalto, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri per l'eventuale espletamento di una nuova gara.
5. Resta ferma la facoltà della Provincia di procedere nei confronti della controparte per il risarcimento del danno provocato, comprese le nuove od ulteriori spese che l’Amministrazione dovrà assumere a causa dell’inadempimento.
6. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.
ART. 20 – Cessione del Corrispettivo d’Appalto
E’ consentita la cessione del corrispettivo d’appalto, da parte dell’Appaltatore, secondo le modalità previste all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
ART. 21 - Definizione delle controversie
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 206 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto.
3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono
devolute all’Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.
4. Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede della Provincia di Mantova.
ART. 22 - Spese di contratto, di registro ed accessorie
1. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico dell’Appaltatore, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico della Provincia.
2. Si dà atto che l’imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972, come modificato dal D.M. 22.02.2007.
3. L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell’esercizio d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.
4. Ai fini dell’imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa
fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.
ART. 23 – Rimborso spese di pubblicazione
Si dà atto che l’Appaltatore ha provveduto a rimborsare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), le spese sostenute dalla Provincia di Mantova per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, che ammontano a complessivi € Oppure
Si dà atto che l’Appaltatore provvederà a rimborsare, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) ed entro e non oltre la data del , le spese sostenute dalla Provincia di Mantova per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, che ammontano a complessivi €
ART. 24 - Norma di rinvio
1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza degli elaborati di progetto nonché delle norme del Capitolato Speciale d’Appalto Descrittivo e Prestazionale (C.S.A.), le cui disposizioni s'intendono espressamente richiamate nel presente contratto, sostituendo di diritto le eventuali clausole difformi dello Schema di Contratto, nonché del contratto stesso.
2. Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché nel Codice Civile.
Art. 25 – Trattamento dei dati personali
1. Il conferimento dei dati personali dell’Appaltatore è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.
2. All’Appaltatore competono i diritti di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento):
3. Il titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, con sede in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx xx 00, Xxxxxxx.
* * * *
Io Segretario rogante richiesto ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. N° 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
Io sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. N° 82/2005.
Io sottoscritto segretario rogante, certifico che i documenti allegati in copia informatica al presente atto sotto le lettere a) e b), formati in origine su supporto analogico, sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 3 del D. Lgs. 82/2005.
Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica in unico originale, è stato redatto da persona di mia fiducia, mediante utilizzo degli strumenti informatici su n° 22 pagine a video.
IL DIRIGENTE
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx L’APPALTATORE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx