COMUNE DI TRIESTE
Esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8 comma I della Legge 266/91
COMUNE DI TRIESTE
Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321
Area Servizi di Amministrazione Prot. n. 12/1- 2/16
Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali
OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Trieste e l’A.I.S.M. Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus (Cod. Fisc. 96015150582) per l’inserimento di persone con disabilità psico-fisica presso il Centro Socio Educativo di Xxx xxx Xxxxxxx x. 0, per le prestazioni socio-assistenziali a carattere diurno.
Premesso che:
- i Centri Socio - Educativi si configurano come strutture semi - residenziali aperte e flessibili in cui, attraverso interventi integrati assistenziali e educativi/riabilitativi, si agisce per lo sviluppo ed il mantenimento delle abilità residue e dei livelli di autonomia raggiunti e di ogni possibile integrazione sociale di persone con disabilità psichica, fisica o plurima;
- si è ravvisata la necessità di inserire soggetti con disabilità in Centri Socio - Educativi (di seguito denominati C.S.E.) allo scopo di contribuire al raggiungimento del massimo livello di autonomia e di socializzazione mediante attività occupazionali, socio culturali e ludiche;
- si è ritenuto di individuare il C.S.E. gestito dalla Associazione in oggetto riconosciuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, quale soggetto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
1) della Legge Regionale n. 41/96 ;
- con determinazione dirigenziale n 3061/2015 adottata il 29/10/2015, esecutiva dal 30/10/2015, a firma del Direttore del Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento lavorativo, Accoglienza, e per le motivazioni ivi addotte, è stato deciso di stipulare una convenzione con l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus per l’inserimento di soggetti con disabilità presso il Centro Socio Educativo di Via dei Modiano, per il periodo 01/11/2015 - 31/12/016 approvando lo schema di convenzione regolante i rapporti tra le parti e impegnando la relativa spesa;
- con la medesima determinazione si è autorizzato l’inserimento all’interno della predetta struttura un numero medio mensile di 16 (sedici) soggetti con disabilità individuati dal Comune di Trieste;
- i Comuni della provincia di Trieste, firmatari dell’Accordo di Programma in materia di handicap, aderiscono alla convenzione in oggetto con proprio atto di recepimento, prevedendo il numero di utenti da inserire nella struttura, nonché l’impegno di spesa per la copertura degli oneri conseguenti e provvederanno direttamente al pagamento della relativa retta a favore dell’Associazione;
- con separato accordo verranno definite le Linee Guida per la gestione dell’assistenza agli ospiti della struttura;
richiesta in data 07.04.2016 mediante consultazione della BDNA l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i., per l’urgenza determinata dal fatto che la prestazione è già in corso di esecuzione, si procede immediatamente alla stipulazione anche in assenza dell’informazione antimafia, come previsto dall'art. 92, comma 3, del medesimo D.Lgs., sotto condizione risolutiva qualora emergessero le cause e/o i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al succitato art. 84, comma 3;
tutto ciò premesso e considerato,
tra il COMUNE di TRIESTE - rappresentato dal xxxx. Xxxxxx XXXXXXXX
- Direttore dell'Area Servizi di Amministrazione - domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell’art.
107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell’art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;
e l'A.I.S.M. - ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA
Onlus (di seguito detta più brevemente anche “Associazione” o “AISM”), con sede legale a Roma, in Xxx Xxxxxx x. 000, Xxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxx, in Xxx Xxxxxx x. 00, Xxxx Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx, in Xxx xxx Xxxxxxx x. 0, Associazione dotata di personalità giuridica giusto il D.P.R. n. 897/1981, iscritta a livello nazionale all'Anagrafe delle Onlus e, a livello territoriale, al Registro Regionale del Volontariato della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al n. 65, in persona della Presidente dott.ssa Xxxxxxx XXXXXX nata a Sondrio il 12 (dodici) febbraio 1970 (millenovecentosettanta), domiciliata per la sua carica presso la Sede Nazionale dell'Associazione a Genova in Via Operai n. 40;
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto
Il C.S.E. è un servizio territoriale di accoglienza diurna che accoglie persone con disabilità psichica, fisica o plurima, nell’ambito del territorio della Provincia di Trieste.
Il C.S.E. favorisce l'inclusione dei soggetti con disabilità, organizzando varie attività individuali e di gruppo; è organizzato come centro aperto al territorio e alle sue iniziative ed è in stretto collegamento con la rete dei servizi sociali, sanitari, educativi e formativi in modo da favorire l'integrazione sociale delle persone che lo frequentano.
L'opera del C.S.E. è da considerarsi come parte integrante degli interventi assistenziali ed educativi, attivati al fine di garantire un sostegno alla persona con disabilità e al suo nucleo familiare: in questo senso il C.S.E. si colloca come elemento imprescindibile del sostegno alla domiciliarità.
L'Associazione assicura la gestione di 1 (uno) C.S.E., avente sede in Trieste, Xxx xxx Xxxxxxx 0, con capacità ricettiva massima di 30 (trenta) posti destinato a persone con sclerosi multipla o con quadri di disabilità o bisogni similari.
Il Comune di Trieste individua - come già previsto in premessa - ai fini e per gli scopi della presente convenzione, il numero di 16 (sedici) ospiti quale numero medio di utenti da inserire nel mese nel C.S.E.
I Comuni si riservano di disporre ulteriori inserimenti, oltre la quota di riserva, fino al raggiungimento della capienza totale del Centro previo accordo con AISM e fermo restando il mantenimento del rapporto “operatore-utente” come previsto dalla normativa..
Art. 2 - Destinatari dei Servizi
Il C.S.E. è rivolto a soggetti ultraquattordicenni in condizioni di disabilità, che abbiano adempiuto l’obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile, nel breve periodo, un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
Art. 3 - Adempimenti dei Comuni/Ambiti
I Comuni/Ambiti si impegnano a:
• assicurare ai propri utenti l’inserimento all’interno del C.S.E., in accordo con le Équipe multidisciplinari per l'handicap;
• attivare, per quanto di competenza, il Progetto di vita della persona con disabilità, predisposto dalle Équipe multidisciplinari per l'handicap e verificare che il Progetto socio - educativo - assistenziale di ciascun ospite – a cura del C.S.E. – sia coerente con esso;
• effettuare incontri periodici con il C.S.E. per verificare l’andamento dei singoli progetti individualizzati e concordare le modifiche che si rendessero necessarie;
• monitorare gli aspetti di merito, l’andamento operativo e le attività, anche in relazione ai contenuti delle Linee Guida, che saranno oggetto di separato accordo;
• corrispondere la retta secondo le modalità descritte nei successivi artt. 11 e 12.
Art. 4 - Adempimenti del C.S.E.
Il C.S.E. s'impegna a:
• ospitare le persone con disabilità in immobili che rispondano agli standard organizzativi e strutturali previsti dalla vigente normativa;
• tener conto delle caratteristiche e dei tempi di ciascun soggetto in considerazione del fatto che gli utenti presentano tipologie differenti di disabilità ed età diverse; in presenza di forti differenziazioni, a organizzarsi in moduli differenziati per età e intensità del bisogno assistenziale ed educativo;
• organizzare attività e fornire prestazioni volte a garantire una variegata serie di attività stimolanti e rispondenti alle diverse esigenze che ogni singolo utente richiede, in armonia con quanto previsto dalla Direttiva ex articolo 4, comma 1, della Legge Regionale n. 41/96, approvata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con deliberazione giuntale n. 1507 del 23 maggio 1997 e conformemente a quanto previsto dai contenuti delle Linee Guida, che saranno oggetto di separato accordo;
• partecipare alla valutazione multidimensionale e multiprofessionale delle Équipe multidisciplinari per l'handicap e alla redazione del progetto di vita della persona con disabilità;
• fornire il pasto erogato da mense interne o da soggetti terzi operanti nel settore della ristorazione;
• garantire il servizio di trasporto in favore degli utenti nei tragitti da e per il proprio domicilio e presso le sedi in cui si realizzano le attività previste nei progetti personalizzati; il servizio trasporto è gestito direttamente dal C.S.E. o da soggetti terzi operanti nel settore dei trasporti assistiti.
Art. 5 - Servizi integrativi
Le spese degli utenti riferite ad attività svolte al di fuori del centro (ad es. cinema, etc.) non devono intendersi coperte dalla retta di cui all’articolo 11 della presente convenzione.
I Comuni/Ambiti si riservano di richiedere l’utilizzazione dell’eventuale modulo respiro attivato presso il centro, definendone costi e modalità con accordo separato con l’Associazione in relazione a quanto previsto nel progetto personalizzato definito dall’Équipe multidisciplinare di riferimento.
Art. 6 - Soggiorni di vacanza
Il centro garantisce agli utenti un periodo di vacanza di almeno una settimana nell’anno in relazione alla realizzazione dei singoli progetti, senza alcun onere aggiuntivo a carico dei Comuni/Ambito.
La programmazione e definizione dei contenuti tecnici ed economici, in particolare in relazione alla eventuale quota di spese alberghiere a carico dell’utente e/o della famiglia da corrispondere direttamente alla direzione del centro, deve essere preventivamente comunicata ai Comuni/Ambito.
Art. 7 - Accesso - Dimissioni
L’ammissione della persona con disabilità è disposta, ai sensi dell’articolo 7 dell’Accordo di Programma in materia di Handicap, dal Comune/Ambito competente per territorio, su proposta esclusiva delle Equipe Multidisciplinari tenuto conto delle caratteristiche e delle peculiarità della struttura e dei servizi garantiti presso la stessa e, per quanto possibile, del criterio di territorialità, intesa come maggiore vicinanza del domicilio dell’utente.
La richiesta scritta di accoglimento sarà inviata al Coordinatore del C.S.E. a cura del Servizio Sociale del Comune/Ambito che si impegna a fornire e documentare ogni informazione e notizia concernenti la persona con disabilità oggetto della richiesta,
l’eventuale scheda sanitaria e i riferimenti concernenti i familiari o il tutore o l'amministratore di sostegno nonché ogni elemento utile alla conoscenza della situazione della persona per la quale si richiede l'accoglienza.
Le dimissioni sono disposte dal Comune/Ambito di riferimento, su proposta dell’Équipe Multidisciplinare o dall’Associazione, previa informazione all’interessato, alla famiglia e/o all’amministratore di sostegno, e/ o al tutore qualora si verifichino le seguenti circostanze:
• raggiungimento dei 65 anni di età salvo deroga motivata dal perseguimento di specifiche finalità individuate nel progetto di vita;
• realizzazione del progetto e individuazione di altra occasione di integrazione;
• rinuncia dell’utente e/o della famiglia all’inserimento;
• prolungate ed ingiustificate assenze dell’utente superiori al mese con revisione del progetto di vita;
• accertamento da parte dell’Équipe Multidisciplinare, dopo un iniziale periodo di inserimento, della non congruità del centro alle necessità dell’utente, anche sulla base delle eventuali segnalazioni del Coordinatore del C.S.E.
Art. 8 - Funzionamento dei Servizi
Il C.S.E. è aperto per l'intero anno solare esclusi i giorni festivi e comunque per un minimo di 220 giorni all'anno.
Il C.S.E. funziona di norma dal lunedì al venerdì o, in alternativa, dal lunedì al sabato e comunque per un’apertura settimanale non inferiore alle 35 ore.
La frequenza giornaliera dell’utente non dovrà intendersi inferiore a 5 ore compreso il tempo dedicato al trasporto.
In occasione della partecipazione del personale socio – educativo a corsi di aggiornamento - di cui dovrà essere data comunicazione ai Comuni/Ambito interessati ed agli utenti, con preavviso non inferiore ai 15 giorni - verrà riconosciuto il 70% della retta giornaliera, fino a un massimo di 5 giornate all'anno.
Ugualmente, in occasione di eventi straordinari verrà riconosciuto il 70% della retta giornaliera se le chiusure risulteranno debitamente motivate e segnalate.
Eventuali ulteriori chiusure del centro dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune/Ambito, ai fini del riconoscimento del 70% della retta giornaliera.
In carenza di autorizzazione non verrà riconosciuta alcuna retta.
In caso di sostituzione da parte del Comune di un inserimento temporaneo a copertura dell’utente assente quale intervento di sostegno alle famiglie su segnalazione delle Équipe Multidisciplinare, verrà riconosciuta all'Associazione la retta al 100% per il posto in questione e non verrà riconosciuta alcuna retta per l’utente assente.
Verrà riconosciuta la retta al 100% in caso di periodi di vacanze assistite organizzate dal Centro di cui all’art. 6.
Ai fini del funzionamento della struttura, l’Associazione è tenuta ad ottemperare alle eventuali prescrizioni normative in sede di rilascio delle autorizzazioni, a qualsiasi titolo abbia in uso la struttura, conservandone la documentazione presso la sede.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Dato atto che il Comune/Ambito, ai sensi degli artt. 4 lett. f) e 28 del D. Lgs. 196/2003 è il soggetto "Titolare del Trattamento" a cui competono, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, per le finalità inerenti alla presente convenzione, l’Associazione viene nominata, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 lett.
g) e 29 del D.Lgs. 196/2003, "Responsabile del Trattamento".
A tal fine, l'Associazione in qualità di Responsabile dei trattamenti svolti dovrà compiere tutto quanto necessario per il rispetto e la corretta applicazione del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) di seguito indicato come “Codice”.
ll Responsabile del trattamento, operando nell’ambito dei principi stabiliti dal Codice, si atterrà ai seguenti compiti di carattere particolare e dovrà:
1. effettuare il trattamento dei dati solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
2. gestire i sistemi informatici, nel quale risiedono i dati, in osservanza al disciplinare tecnico di cui all’allegato B) del Codice, attenendosi anche alle disposizioni del Titolare del trattamento in tema di sicurezza;
3. predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni del Codice, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza; più specificatamente, il Responsabile del trattamento deve:
a) adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire la massima misura di sicurezza nel rispetto di quanto dettato dal Codice ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l’installazione, l’aggiornamento ed il funzionamento degli stessi in conformità allo stesso disciplinare tecnico di cui all’allegato B) del Codice;
b) adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei dati e provvedere al ricovero periodico degli stessi con copie di back-up, vigilando sulle procedure attivate in struttura. Il Responsabile del trattamento dovrà anche assicurarsi della qualità delle copie di back-up dei dati e della loro conservazione in luogo adatto e sicuro;
c) predisporre e implementare le eventuali ulteriori misure minime di sicurezza imposte dal Disciplinare tecnico di cui all’allegato B) del Codice, per il trattamento informatico dei dati sensibili e per la conseguente tutela degli strumenti elettronici;
d) adottare adeguate e preventive misure contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito.
4. individuare e nominare per iscritto gli Incaricati del trattamento, come disposto dall’art. 30 del D.lgs. 196/03, impartendo loro, sempre per iscritto, apposite istruzioni che tengano conto delle misure di sicurezza, prescrivendo che essi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati; nel caso di trattamento elettronico dei dati, dovrà inoltre verificare che i singoli incaricati applichino tutte le prescrizioni di sicurezza relative alla custodia delle parole chiave;
5. vigilare sul rispetto delle istruzione impartite agli incaricati;
6. operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall’art. 11 del D.lgs. 196/03 in merito all’esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo;
7. mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate; tale obbligo è da considerarsi pienamente vigente anche nel caso di cessazione della convenzione.
Art. 10 - Assicurazioni
Sia l’Associazione che la Cooperativa a cui AISM affida la gestione delle attività del Centro sono in possesso di idonea polizza RCT e RCO.
La documentazione relativa dovrà essere conservata anche presso la sede del
centro.
Art. 11 - Oneri della convenzione
La retta è quantificata sulla base della frequenza giornaliera degli utenti e viene individuata in:
• Euro 100,83 (cento/83) al giorno.
La retta come sopra individuate, comprensiva o esente IVA, copre ogni costo sostenuto per i servizi di cui alla presente convenzione fatto salvo quanto disposto all’articolo 5 “Servizi Integrativi”.
Il progetto personalizzato può prevedere una frequenza al centro continuativa nella settimana o in alternativa una frequenza modulata a giornata piena per alcuni giorni alla settimana.
Le giornate di assenza vengono riconosciute al 70% della retta giornaliera, comprese le vacanze programmate degli ospiti, qualora previste dal progetto personalizzato.
Art. 12 −Termini di Pagamento
Le liquidazioni avvengono su base mensile previa presentazione dei prospetti presenze degli utenti.
L'Associazione è tenuta a certificare al Comune entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo, anche mediante trasmissione informatica, le presenze degli utenti.
Il Comune provvede a comunicare via mail entro i 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento della documentazione relativa alle presenze, eventuali contestazioni o richieste di chiarimento.
Entro 10 giorni dalla ricezione delle suddette contestazioni o richieste di chiarimento, AISM dovrà provvedere a produrre eventuali controdeduzioni o chiarimenti.
Qualora a seguito del procedimento di cui sopra dovesse emergere un errore di AISM nel conteggio delle presenze, il Comune richiederà nota d'accredito.
I pagamenti verranno effettuati con accredito sul CC di cui al successivo articolo 20.
Il pagamento della quota spettante ad AISM e calcolata secondo le modalità previste dal presente articolo sarà effettuato, dietro presentazione di regolari fatture, a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture da parte del Comune di Trieste.
Le modalità e i termini di pagamento degli altri Comuni/Ambiti verranno individuati da ciascun Ente all'interno dei singoli atti di recepimento.
Art. 13 - Adempimenti relativi al personale
AISM dichiara che, per la gestione delle attività del Centro, si avvale di Cooperativa con cui ha stipulato contratto d’appalto.
Pertanto AISM dichiara di non avere proprio personale dipendente impiegato presso il C.S.E.
Per il personale impiegato presso il C.S.E., AISM verifica, per quanto di propria competenza, il rispetto della regolarità contributiva acquisendo, come previsto all’interno del contratto d’appalto con l’attuale Cooperativa appaltatrice, la necessaria documentazione.
AISM deve acquisire inoltre da parte della Cooperativa dichiarazione circa l’applicazione del CCNL Cooperative Sociali.
Le caratteristiche del personale, con particolare riferimento sia alle qualifiche sia al rapporto operatori/utenti, dovranno essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva ex articolo 4, comma 1, della Legge Regionale n. 41/96, approvata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con deliberazione giuntale n. 1507 del 23 maggio1997 nonché dall’articolo 36 della LR 6/2006.
Deve essere garantito, tenuto conto delle caratteristiche degli utenti l'equilibrio di operatori di genere maschile e femminile e, in caso di inserimento presso la struttura di utenti di lingua slovena, di operatori con conoscenza della lingua slovena.
I servizi garantiti dalla struttura potranno prevedere l’impiego delle seguenti figure professionali: personale di segreteria, personale di coordinamento delle attività socio-assistenziali, operatori socio-educativi, operatori tecnici per attività assistenziali, ADEST/OSS, personale addetto alle pulizie nonché volontari e giovani in servizio civile per lo svolgimento di attività di trasporto, nonché per interventi accessori e non sostitutivi rispetto a quelli resi dal personale.
Nell’organico della struttura viene individuato un operatore che, oltre ai normali compiti previsti dalla qualifica di educatore/operatore, svolge la funzione di referente della struttura, assicurando lo svolgimento degli adempimenti necessari al corretto funzionamento del servizio ed assume la veste di referente tecnico nei confronti dei Comuni/Ambiti e dei Distretti Sanitari di riferimento.
L’Associazione è tenuta a trasmettere ai Comuni/Ambiti, al termine di ogni anno solare il quadro del personale in servizio, precisando le qualifiche e i ruoli.
AISM monitorerà che la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori in struttura venga sempre effettuata e si impegna, altresì, a promuovere la partecipazione, a turno, degli operatori stessi ad eventuali progetti formativi o iniziative promosse direttamente dai Comuni/Ambiti e dall'AAS n. 1 “Triestina” al fine di adottare e mantenere modalità di lavoro cooperative atte a promuovere la condivisione di valori e scelte metodologiche.
L’Associazione è tenuta a trasmettere ai Comuni/Ambiti di riferimento, il piano annuale di formazione redatto dalla Cooperativa di cui al primo comma.
L’Associazione è tenuta ad osservare, nel trattamento dei dati personali degli utenti, le disposizioni e i principi fissati dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le prestazioni oggetto della presente convenzione devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene con particolare riferimento agli adempimenti di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i.
l Comuni/Ambiti redigeranno – ove necessario – per gli appaltatori terzi un documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione della Associazione, che quest’ultima integrerà riferendolo ai rischi specifici da interferenze presenti nei luoghi ove essa opera.
Detta integrazione verrà allegata alla presente convenzione e ne formerà parte integrante.
L’Associazione deve osservare e far osservare agli operatori impegnati nel centro tutte le norme di legge ed assumere, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
I Comuni/Ambiti si riservano di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche e controlli diretti ad accertare l’esatto adempimento delle prestazioni dovute a seguito di quanto disposto dal presente articolo.
Art. 14 - Rapporti tra le parti
Per gli aspetti di carattere generale inerenti i contenuti della presente convenzione i rapporti con l’Associazione, nelle persone dalla stesse delegate, sono mantenuti dall’Area Servizi e Politiche Sociali del Comune di Trieste in quanto referente amministrativo mentre per gli aspetti inerenti la sua applicazione i rapporti sono mantenuti da ciascun Comune/Ambito competente per territorio.
Art. 15 - Verifiche e controlli
I Comuni si riservano di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche e controlli diretti ad accertare l’esatto adempimento delle prestazioni dovute a norma della presente convenzione.
Art. 16 - Durata della convenzione
La convenzione ha una durata di 14 (quattrodici) mesi, dal 01 novembre 2015 al 31 dicembre 2016.
Resta inteso che, qualora nel periodo di vigenza della presente convenzione, entrino in vigore normative regionali circa criteri di accreditamento e laddove intervenisse altro sistema di regolazione dei rapporti tra enti gestori e Comune, gli Enti Pubblici preposti ed AISM avvieranno un percorso di dialogo e confronto volto ad individuare soluzioni alternative funzionali a garantire la continuità assistenziale agli ospiti presenti.
Art. 17 - Cause di risoluzione e controversie
Oltre a quanto previsto al penultimo comma dell'art. 19 ed all'ultimo comma dell'art. 20 qualora venissero riscontrati da parte del Comune di Trieste inadempimenti degli obblighi contrattuali, il Comune dovrà darne comunicazione con diffida scritta ad AISM contestando l’inadempimento.
La diffida, da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati.
Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, AISM dovrà provvedere all'adempimento o produrre le eventuali controdeduzioni.
Nel caso che le inadempienze pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti, considerando, in ogni caso, i tempi tecnici necessari per la realizzazione degli adeguamenti.
In caso di inadempienze gravi che pregiudichino la sicurezza degli ospiti e che non vengano risolte a seguito del contraddittorio di cui sopra o dopo il terzo accertamento di gravi inadempienze a seguito di contestazione e relativo contraddittorio, la committenza potrà risolvere il contratto.
Per sopravvenute controversie inerenti o conseguenti la presente convenzione, il Foro competente è quello di Trieste.
Art.18 - Recesso
Sia l’Amministrazione comunale che l'Associazione potranno recedere dalla presente convenzione in ogni tempo con preavviso di 60 (sessanta) giorni e comunque per il tempo necessario all’individuazione di soluzione alternative atte a garantire la continuità assistenziale degli utenti.
In tale evenienza saranno fatte salve le somme dovute all'Associazione per le prestazioni eseguite fino alla data del recesso.
Al presente atto si applica l’art. 1, comma 13, del D.L. 6.7.2012, n. 95 convertito in L. 7.8.2012, n. 135 in tema di sistema revisionale e diritto di recesso.
Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L'Associazione assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.
Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva della presente convenzione tra l'Associazione e i subappaltatori/ subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.
L'Associazione si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l'Associazione ha indicato come conto corrente dedicato, indicando altresì i soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente atto.
Il Codice Identificativo Gara (CIG) di riferimento è il seguente: 645204297C.
Art. 20 - Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici
Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Associazione sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.01.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente contratto.
La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.
Art. 21 - Richiamo a norme regolamentari e di legge
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.
Art. 22 - Interpretazione autentica
In presenza di controversie sull'interpretazione e applicazione di norme della convenzione, le parti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
L'incontro avviene entro 30 (trenta) giorni, a seguito di richiesta scritta - a cura della parte interessata - contenente una descrizione dei fatti e degli elementi sui quali si basa.
Art. 23 - Domicilio
L'Associazione dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Roma, Xxx Xxxxxx
x. 000, mentre a tutti gli effetti del presente atto elegge domicilio a Trieste, presso la Sezione provinciale AISM con recapito in Xxx xxx Xxxxxxx x. 0.
Art. 24 - Spese e clausole fiscali
Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, sono a carico dell’Associazione salvo le esenzioni previste per legge.
Il valore presunto del presente atto è di Euro 474.286,40 (quattrocentosettantaquattromiladuecentottantasei/40).
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8 comma I della Legge 266/91.
Il presente atto, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, ancorché esenti ex art. 10, comma 27 del D.P.R. n. 633/1972, è da registrarsi solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, con oneri a carico della parte richiedente.
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile in quanto sia applicabile,
l'AISM, a mezzo del proprio legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente gli articoli 13, 17, 18, 19, 20 e 24, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.
Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto.
Data della firma digitale xxxx.Xxxxxx Xxxxxxxx firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
Data della firma digitale dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)