Operazioni rientranti in un contratto di conto corrente
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO PAGAMENTI
Operazioni rientranti in un contratto di conto corrente
SEZIONE III – SERVIZIO DI INCASSI E PAGAMENTI DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 – Oggetto
1. Il servizio di incassi e pagamenti viene espletato anche in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 27/1/2010, n.11 e successive modifiche e integrazioni da cui il Cliente e la Banca recepiscono diritti e obblighi.
2. Ai sensi dell’art.1 comma 2, lettera h-septies.1) del Testo Unico Bancario per servizi di pagamento si intendono:
a) i servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
b) i servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
c) l’esecuzione di operazioni di pagamento, rientranti o meno in una linea di credito accordata all’utilizzatore dei servizi di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
- l’esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
- l’esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
- l’esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
d) i servizi di disposizione di ordini di pagamento;
e) i servizi di informazione sui conti.
3. Le disposizioni della presente Sezione si applicano:
- ai servizi prestati in euro o in una delle divise ufficiali degli Stati Membri dell’Unione Europea non appartenenti all’area dell’euro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, quando le banche (o l’unica banca) coinvolte nell’operazione sono insediate in Paesi appartenenti all’Unione Europea o in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo;
- alle operazioni di pagamento in cui la banca del pagatore e del beneficiario (o l’unica banca) sono insediati nello Spazio Economico Europeo e la divisa in cui è disposto il pagamento non è una divisa di uno stato dello Spazio Economico Europeo;
- alle operazioni di pagamento in cui una sola delle banche tra quelle del beneficiario e del pagatore è insediata nello Spazio Economico Europeo disposte in qualsiasi divisa, per le parti dell’operazione di pagamento ivi effettuate.
4. I tempi di esecuzione e le date valute indicate negli articoli 15, 24, 30 e 36 si applicano solo:
- alle operazioni di pagamento in euro;
- alle operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un’unica conversione tra l’euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro dell’Unione Europea non appartenente all’area dell’euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all’area dell’euro;
- a ogni altra operazione che non richieda conversione valutaria tra la divisa del conto e la divisa
dell’operazione, salvo diverso accordo tra Banca e Cliente.
5. Per le operazioni di pagamento effettuate nell’ambito dello Spazio Economico Europeo diverse da quelle indicate al comma precedente i tempi di esecuzione non sono superiori a quattro giorni lavorativi successivi alla data di ricezione dell’ordine.
6. Per le operazioni di pagamento viene applicata al pagatore una valuta non inferiore alla giornata operativa in cui i fondi vengono addebitati sul suo conto, per le operazioni di incasso viene applicata al beneficiario una valuta non superiore a quella in cui i fondi vengono accreditati sul suo conto, è fatto salvo quanto previsto dalle norme che regolano i singoli servizi.
7. Si definisce consumatore, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera a) del D. lgs. 206/2005, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; si definisce microimpresa, ai sensi della Raccomandazione n.2003/361/CE, un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.
Quando il Cliente non è un consumatore, come definito sopra, si conviene che l’art. 22 comma 3 non viene
applicato.
8. Per le operazioni di pagamento che richiedono conversione valutaria la Banca applica il tasso di cambio
determinato conformemente a quanto previsto nel foglio informativo relativo all’intermediazione in cambi.
Art. 2 – Comunicazioni relative all’esecuzione del pagamento e delle condizioni del contratto
1. La Banca mette a disposizione del Cliente, almeno una volta al mese e gratuitamente, tramite il servizio IB Internet Banking o allo sportello, le informazioni relative alle operazioni effettuate.
2. Per informazioni ulteriori o più frequenti di quelle rese gratuitamente ai sensi di legge dalla Banca o richieste dal Cliente, sono recuperate le relative spese.
3. In qualsiasi momento il Cliente ha il diritto, su sua richiesta, di ricevere copia delle condizioni contrattuali, del documento di sintesi aggiornato e dei fogli informativi.
Art. 3 – Autorizzazione e revoca
1. La Banca esegue i pagamenti disposti dal Cliente con ordine scritto o con modalità telematica nonché i pagamenti autorizzati dal Cliente nella forma e con le modalità previste per ciascun servizio di pagamento. Il consenso ad eseguire operazioni di pagamento può altresì essere prestato tramite il beneficiario ovvero tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento per i conti accessibili on-line, ove previsto in relazione a specifici servizi di pagamento.
2. Il consenso può essere revocato, per iscritto o con altra modalità concordata con il Cliente, in qualsiasi momento, purché ciò avvenga prima che l’ordine di pagamento diventi irrevocabile ai sensi del successivo art. 8. Le operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.
Art. 4 – Responsabilità della Banca
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3 delle “Condizioni generali relative al rapporto Banca- Cliente”, dai successivi articoli e da diverse disposizioni di legge, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente della corretta esecuzione dell’ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al Cliente, ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’operazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge. In tal caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento.
2. Quando la Banca è responsabile dell’esecuzione di un’operazione non autorizzata, previa comunicazione scritta del Cliente di cui all’art. 5 seguente, è tenuta a rimborsare al Cliente l’importo dell’operazione non autorizzata immediatamente, e in ogni caso entro la giornata operativa successiva a quella in cui riceve la comunicazione. Quando la Banca è responsabile della mancata, tardiva o non esatta esecuzione dell’ordine, previa richiesta scritta del Cliente, è tenuta a rimborsare senza indugio al Cliente l’importo dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto o tardivo. In ogni caso la situazione del conto corrente viene ripristinata come se l’operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul conto con il quale è avvenuto il ripristino non è successiva a quella dell’addebito sul conto.
3. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso, di cui al comma precedente,
dandone comunicazione per iscritto alla Banca d’Italia.
4. Il rimborso non preclude la facoltà per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l’operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso la Banca ha il diritto di chiedere direttamente al Cliente e ottenere da quest’ultimo la restituzione dell’importo rimborsato.
5. Nel caso di inesatta esecuzione, il Cliente può scegliere, comunicando per iscritto alla Banca tale sua scelta, di
non ottenere il rimborso mantenendo o rettificando l’esecuzione dell’operazione di pagamento.
6. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente per rintracciare l’operazione di pagamento non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente.
7. Quando la Banca è responsabile dell’esecuzione di una operazione non autorizzata o della mancata o non esatta esecuzione dell’ordine, si fa carico, nei confronti del Cliente, di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito di tale operazione.
Art. 5 - Comunicazione di operazione non autorizzata o non correttamente eseguita – Xxxxxxxx
1. In caso di operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita il Cliente è tenuto a darne senza indugio comunicazione scritta alla Banca. In caso di operazioni non autorizzate, il Cliente è tenuto a denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria e a produrre alla Banca copia della relativa denuncia unitamente alla comunicazione di cui sopra. L’operazione si considera non eseguita correttamente quando l’esecuzione non è conforme all’ordine o alle istruzioni impartite dal Cliente alla Banca.
2. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito. Nel caso in cui la comunicazione venga effettuata dal beneficiario la stessa deve essere in ogni caso effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data di accredito. La Banca, accertata la fondatezza della richiesta, rimborsa l’importo al Cliente ai sensi dell’art. 4 di questa Sezione.
Art. 6 - Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca
1. E’ esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l’adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea.
2. La Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento se l’IBAN fornito dal Cliente è inesatto. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento. In tale caso, la Banca ha la facoltà di recuperare le spese sostenute. Se non è possibile il recupero dei fondi, la Banca, su richiesta scritta del Cliente, fornisce ogni informazione disponibile che sia utile ad un’azione di tutela.
3. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con l’IBAN fornito dal Cliente, anche qualora quest’ultimo abbia fornito alla Banca stessa informazioni ulteriori rispetto all’IBAN. Art. 7 – Rifiuto dell’esecuzione di un ordine di pagamento
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3 delle “Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente”, la Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l’esecuzione di specifiche operazioni di pagamento quando l’ordine non è stato compilato in modo chiaro e leggibile, non è corretto o non è completo nei suoi elementi oppure risulta contrario alle disposizioni di diritto dell’Unione Europea o nazionale.
2. Quando la Banca rifiuta di eseguire l’ordine di pagamento ricevuto dal Cliente comunica il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni al Cliente nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili allo stesso che abbiano causato il rifiuto, salvo che la comunicazione non possa essere fornita per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Le predette comunicazioni saranno effettuate dalla Banca per iscritto o secondo altra modalità concordata con il Cliente.
3. Nel caso di rifiuto di un ordine, la Banca ha la facoltà di recuperare le spese sostenute per la comunicazione del rifiuto.
4. Quando tutte le condizioni previste dal contratto sono soddisfatte, la Banca non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato.
Art. 8 – Irrevocabilità di un ordine di pagamento
1. Il Cliente non può revocare un ordine di pagamento una volta ricevuto dalla Banca. Qualora sia previsto che l’operazione di pagamento possa essere disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il Cliente non può revocare l’ordine di pagamento dopo aver prestato al beneficiario il proprio consenso a disporre o ad eseguire l’operazione di pagamento.
2. Dopo il momento di ricezione dell’ordine, così come definito per le singole tipologie di operazioni negli articoli successivi, l’ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente e della Banca nonché, se del caso, dei prestatori di servizi di pagamento interessati e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di un’operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell’ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario.
Art. 9 – Recesso
1. Il Cliente può recedere dal servizio di incassi e pagamenti in qualsiasi momento, senza spese e senza penalità, inviando alla Banca una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Banca potrà recedere in qualsiasi momento con la stessa modalità, con preavviso di almeno 2 mesi o con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa. Resta fermo che, salvo diverso accordo, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l’immediato pagamento di tutto quanto dovuto.
Art. 10 - Modifica delle condizioni
1. Con riferimento al solo servizio di incassi e pagamenti, ai sensi dell’art. 126-sexies del D.Lgs. 385/93 -Testo Unico Bancario – e successive modifiche, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche, anche in senso sfavorevole al Cliente. Se il cliente è un consumatore, il contratto quadro o le condizioni e informazioni a esso relative possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo.
2. Il Cliente viene informato della modifica, con preavviso minimo di 2 mesi, mediante una comunicazione, in forma scritta o tramite altro supporto durevole, inviata all’indirizzo indicato dal Cliente che contiene la formula “Proposta di modifica del contratto”.
3. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche indicata nella proposta senza penalità o spese di chiusura, con diritto dell’applicazione delle condizioni precedentemente applicate; in assenza di un espresso rifiuto entro il termine sopra indicato, la modifica si intende accettata.
BONIFICI
Art. 11 – Oggetto
1. Il bonifico è un servizio di pagamento che consente al Cliente: (i) di trasferire fondi sul conto corrente di un beneficiario, addebitando il proprio conto, (ii) di ricevere fondi sul proprio conto corrente, accreditandolo.
Il bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), di seguito bonifico SEPA, è un bonifico che consente di trasferire importi in Euro da un conto corrente ad altro conto aperto presso banche che si trovino in Italia o in un altro Paese SEPA e aderiscano alla convenzione SEPA SCT. Il bonifico transfrontaliero è un bonifico in Euro, Lei Romeni o in Corone Svedesi disposto su incarico di un ordinante, tramite una banca insediata in uno Stato membro UE/SEE, a favore di un beneficiario presso una banca di un altro Stato membro.
Il bonifico estero è un bonifico non ricompreso nei punti precedenti. I bonifici verso paesi non SEPA sono detti bonifici – extra SEPA.
Il bonifico istantaneo SEPA Credit Transfer Instant (SCT Instant) è un bonifico SEPA che consente di trasferire importi in Euro da un conto corrente ad altro conto aperto presso banche che si trovino in Italia o in un altro Paese SEPA e aderiscano alla convenzione SEPA SCT Instant, il cui importo è riconosciuto al beneficiario entro pochi secondi dal momento della ricezione dell’ordine di pagamento da parte della banca ordinante.
2. Il servizio è regolato, oltre che dal presente contratto e dalla legge nazionale e comunitaria, dagli accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del pagamento.
Art. 12 – Autorizzazione e revoca
1. Il Cliente dispone il pagamento con ordine scritto o con modalità telematica (secondo quanto previsto negli specifici contratti). In relazione al bonifico istantaneo SCT Instant il pagamento può essere disposto solo con modalità telematica tramite i servizi on-line della Banca (secondo quanto previsto negli specifici contratti).
2. Il consenso è validamente formato, a seconda del tipo di conferimento, quando:
- per conferimento a mezzo supporto cartaceo, la Banca ha materialmente ricevuto l’ordine scritto e firmato dal
Cliente direttamente dal Cliente stesso o da persona autorizzata;
- per conferimento a mezzo supporto elettronico, sono stati rispettati gli adempimenti previsti dallo specifico contratto.
3. Quando il consenso non è validamente formato, la Banca non dà corso all’esecuzione del pagamento.
4. L’ordine impartito è irrevocabile nel momento in cui è ricevuto dalla Banca.
Per i soli bonifici SEPA, l’ordine impartito potrà essere revocato anche successivamente all’esecuzione nei modi,
nei termini e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
5. Se il Cliente e la Banca concordano che l’esecuzione dell’ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto, in tal caso il Cliente ha diritto a revocare il consenso, per iscritto o con altra modalità concordata con la Banca, entro la fine della giornata precedente il giorno convenuto per l’esecuzione.
6. La Banca ha la facoltà di recuperare le spese per la gestione della richiesta di revoca da parte del Cliente.
7. Salvo espressa istruzione o pattuizione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici disposti da terzi a favore del Cliente, sono accreditati in conto corrente.
8. L’accreditamento viene eseguito dopo che la Banca ha accertato con esito positivo l’assenza di vincoli o
impedimenti di carattere valutario, fiscale e legale e la coerenza e completezza dei dati indicati dall’ordinante.
9. La Banca ha la facoltà di recuperare per l’operazione di accreditamento di un bonifico, le proprie spese.
10. Il servizio SCT Instant è utilizzabile dal Cliente, nelle modalità di volta in volta messe a disposizione della Banca, a condizione che la banca del beneficiario aderisca al SEPA Instant Credit Transfer Scheme Rulebook in Italia o nei paesi che fanno parte dell’area SEPA.
La Banca, con esonero da responsabilità, può rifiutare l’esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico SCT Instant qualora: (i) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non aderisca alle procedure interbancarie per l’esecuzione di bonifici SEPA Credit Transfer Instant; ovvero (ii) l’importo del bonifico superi l’importo massimo consentito per i bonifici in uscita tempo per tempo vigente.
L’importo massimo consentito per un bonifico SCT Instant è indicato nel Documento di Sintesi del conto corrente e potrà essere modificato nel tempo, fermi restando gli eventuali limiti indicati nel contratto che regola il servizio “Servizio IB – Internet Banking Banca Passadore” con riferimento ai bonifici in uscita. La Banca darà comunicazione al Cliente in caso di aggiornamento dei limiti di importo massimo consentito.
Il Cliente non può revocare un bonifico SCT Instant una volta che questo è stato ricevuto dalla Banca in quanto il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario mette a disposizione del beneficiario l’importo del bonifico immediatamente.
L’ordine di bonifico SCT Instant si considera ricevuto al momento dell’avvenuta verifica dei Codici di Sicurezza previsti nel contratto del “Servizio IB - Internet Banking Banca Passadore”. Tale verifica viene effettuata istantaneamente.
In relazione al bonifico SCT Instant non può essere indicata una data di esecuzione differita.
Art. 13 - Informazioni necessarie per l’esecuzione di un ordine di pagamento
1. Affinché l’ordine di pagamento sia eseguito, il Cliente deve fornire i dati relativi al beneficiario e al pagamento previsti da norme di legge ovvero da accordi interbancari.
2. La Banca non assicura la corretta esecuzione dell’ordine ovvero si riserva la facoltà di non darvi corso quando i dati forniti dal Cliente risultano errati, contradditori, incompleti o nel caso in cui l’ordine sia contrario a norme imperative di legge.
Art. 14 – Ricezione di un ordine di bonifico
1. Il momento della ricezione dell’ordine di pagamento coincide con il momento in cui l’ordine è ricevuto dalla
Banca.
2. Dal momento della ricezione decorrono i tempi massimi di esecuzione del pagamento nei limiti previsti dalla legge, purché la ricezione avvenga in una giornata operativa bancaria ed entro i limiti di orario stabiliti a seconda del mezzo di conferimento e della tipologia di pagamento. La ricezione di un ordine in una giornata non operativa per la Banca o oltre i limiti di orario stabiliti comporta il differimento del momento della ricezione alla prima giornata operativa successiva per la Banca. Il solo bonifico SCT Instant può essere disposto anche in una giornata non operativa e senza limiti di orario.
3. Per i bonifici SEPA, l’ordine di pagamento si considera ricevuto nella stessa giornata lavorativa in cui è impartito se è pervenuto presso l’Ufficio Bonifici della Sede entro le ore 12,00, se conferito a mezzo supporto cartaceo, entro le ore 16:00, se conferito a mezzo supporto elettronico. Si considera ricevuto il giorno lavorativo successivo alla presentazione se consegnato presso le Filiali o recapitato a mezzo posta.
4. Per i bonifici extra SEPA, l’ordine di pagamento si considera ricevuto nella stessa giornata lavorativa in cui è impartito se è pervenuto presso l’Ufficio Estero della Sede entro le ore 12,00. Si considera ricevuto il giorno lavorativo successivo alla presentazione se consegnato presso le Filiali o recapitato a mezzo posta.
5. Il termine massimo di ricezione dell’ordine è anticipato alle ore 11:00 per le disposizioni ricevute nelle giornate “semi-lavorative” (14 agosto, 24 dicembre, 31 dicembre e festività del Santo Patrono).
6. Se il Cliente e la Banca concordano che l’esecuzione dell’ordine di pagamento sia avviata in un giorno
determinato, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una
giornata operativa bancaria, l’ordine si intende ricevuto la giornata operativa bancaria successiva.
Art. 15 – Tempi di esecuzione e valute applicate
1. Nel caso di bonifici disposti su supporto cartaceo,la Banca farà pervenire i fondi alla banca del beneficiario entro il secondo giorno operativo successivo alla ricezione dell’ordine così come determinata dall’art.14 di questa Sezione.
2. Nel caso di bonifici disposti in forma elettronica, la Banca farà pervenire i fondi alla banca del beneficiario entro la giornata operativa successiva alla ricezione dell’ordine così come determinata dall’art.14 di questa Sezione. Il bonifico SCT Instant viene eseguito istantaneamente, con accredito a favore del beneficiario in un tempo massimo di pochi secondi.
3. Gli ordini di bonifico disposti dal Cliente vengono addebitati con data valuta non inferiore alla giornata operativa in cui vengono addebitati. Gli ordini di bonifico multipli devono contenere disposizioni di pari data valuta. I bonifici SCT Instant, esclusivamente in Euro, vengono addebitati con la medesima data valuta del giorno di esecuzione.
4. La Banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente i bonifici ricevuti senza indugio e comunque non oltre la fine della giornata operativa in cui la Banca riceve gli importi dagli altri istituti bancari, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dell’ordine di pagamento per i pagamenti gestiti interamente dalla Banca. I bonifici SCT Instant vengono messi a disposizione del Cliente nel momento stesso in cui vengono ricevuti, anche in una giornata non operativa.
5. I bonifici vengono accreditati sul conto corrente del Cliente con valuta pari al giorno in cui la Banca riceve gli importi dagli altri istituti bancari. Nel caso in cui vi sia conversione valutaria tra euro e la valuta di uno stato membro ovvero tra le valute di due Stati membri, la Banca assicura che l’importo dell’operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena la Banca riceve tale importo dagli altri istituti bancari.
6. Fatto salvo il comma 5, salvo diverse disposizioni di legge, i bonifici denominati in una divisa diversa rispetto a quella del conto corrente, vengono accreditati il giorno in cui i fondi sono resi disponibili nella stessa divisa del conto corrente.
7. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di rettifica di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto.
Art. 16 – Criteri di ripartizione e di addebito delle spese
1. Se la banca del pagatore e del beneficiario sono entrambe insediate nello Spazio economico europeo (SEE) ovvero se l’operazione è interamente gestita dalla Banca il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dalle rispettive banche.
Art. 17 – Tasso di cambio di riferimento
1. Per le operazioni di pagamento che richiedono conversione valutaria la Banca applica il tasso di cambio determinato conformemente a quanto previsto nel foglio informativo relativo all’intermediazione in cambi. ADDEBITI DIRETTI IN CONTO CORRENTE
Art. 18 – Oggetto
1. Con l’addebito diretto il Cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla Banca il trasferimento di una somma di denaro dal proprio conto a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla Banca alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario.
Il servizio prevede l’addebito in conto corrente degli ordini di incasso elettronici in euro denominati SEPA Direct Debit (SDD), ricevuti dalla Banca e trasmessi da terzi. Gli ordini di incasso vengono trasmessi dal beneficiario alla Banca a fronte di un’autorizzazione/mandato sottoscritta dal Cliente con il beneficiario. Con tale autorizzazione il Cliente dà mandato al beneficiario di richiedere il pagamento ed autorizza contestualmente la Banca ad eseguire l’addebito in conto corrente. Nell’autorizzazione viene specificato il tipo di servizio di addebito diretto (SDD Core, SDD B2B “Business to Business”, quest’ultimo solo per i soggetti diversi dai consumatori) sottoscritto dal Cliente con il beneficiario.
2. Salvo diversa pattuizione, resta inteso che La Banca è estranea al rapporto di mandato all’incasso conferito dal Cliente al beneficiario che trasmette l’ordine alla Banca.
Art. 19 – Norme che regolano il servizio
1. Gli ordini di incasso elettronici SEPA SDD sono addebitati alla data di scadenza dell’ordine, a condizione che il conto corrente di addebito presenti disponibilità sufficienti di fondi e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito.
2. Il Cliente ha facoltà di opporsi agli addebiti secondo quanto previsto dagli articoli di questa Sezione, dalle norme e dagli accordi interbancari vigenti alla data prevista per l’addebito ed eventualmente secondo quanto specificato nelle relative autorizzazioni.
3. La Banca non dà corso all’esecuzione degli addebiti diretti qualora le relative autorizzazioni si riferissero a fattispecie in contrasto con quanto previsto per la specifica fascia di Clientela dalla normativa e/o dagli accordi interbancari vigenti.
Art. 20 - Informazioni necessarie per l’esecuzione del servizio
1. Nel caso di addebiti diretti sottoscritti in modalità SEPA SDD B2B, il Cliente deve comunicare alla Banca preventivamente alla ricezione delle richieste di addebito da parte del beneficiario, tutti i dati dell’autorizzazione sottoscritta con lo stesso beneficiario espressi nel formato previsto da norme di legge e da accordi interbancari vigenti alla data di sottoscrizione. Nel caso di mancata comunicazione entro il giorno precedente la scadenza del primo addebito, la Banca non darà seguito agli addebiti riferiti al mandato stesso.
2. La Banca non assicura la corretta esecuzione dell’addebito in conto corrente dei relativi ordini di incasso ovvero si riserva la facoltà di non darvi corso quando i dati forniti dal Cliente risultano errati, contradditori, incompleti o nel caso in cui l’operazione risultasse contraria a norme imperative di legge.
3. Il Cliente ha il diritto di dare istruzioni alla Banca affinché:
a) limiti ad un determinato importo o a una determinata periodicità, o a entrambi, l’incasso di un addebito
diretto;
b) qualora un mandato nell’ambito di uno schema di pagamento non preveda il diritto al rimborso, verifichi ciascuna operazione di addebito diretto e accerti, sulla base dei dati del mandato e prima che il conto corrente del Cliente sia addebitato, che l’importo e la periodicità dell’operazione di addebito diretto presentata corrispondano a quelli del mandato;
c) blocchi ogni addebito diretto sul proprio conto corrente o blocchi ogni addebito diretto iniziato da uno o più beneficiari determinati o autorizzi unicamente gli addebiti diretti disposti da uno o più beneficiari determinati (solo per gli addebiti diretti SEPA SDD).
Art. 21 – Autorizzazione e revoca
1. Per gli addebiti diretti in modalità SEPA SDD B2B Il consenso è validamente formato quando il Cliente
comunica alla Banca tutti i dati dell’autorizzazione sottoscritta con il beneficiario.
2. Quando il consenso non è validamente formato o, nei casi previsti, è stato revocato dal Cliente, la Banca non
dà corso all’esecuzione degli addebiti.
3. Il diritto di revoca di un’autorizzazione/mandato può essere esercitato dal Cliente nei casi previsti dalla normativa vigente. Nel caso di addebiti diretti sottoscritti in modalità SEPA SDD B2B, il Cliente ha l’obbligo di comunicare alla Banca, per iscritto o con altra modalità concordata con la Banca stessa, l’informativa relativa alla revoca del mandato.
4. Il Cliente ha la facoltà di revocare l’esecuzione di ogni singolo addebito riferito all’autorizzazione rilasciata entro la fine della giornata operativa precedente il giorno di scadenza dell’addebito dell’ordine mediante richiesta scritta o altro canale concordato, salvo quanto eventualmente previsto dalla specifica autorizzazione e dalla natura giuridica del Cliente stesso.
Art. 22 – Rimborso
1. Se il Cliente viene a conoscenza dell’esecuzione, da parte della Banca, dell’addebito di un ordine non autorizzato o non correttamente eseguito, informa la Banca, co\n comunicazione scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e ne ottiene il rimborso entro i termini previsti dalla normativa vigente alla data della richiesta.
2. Per gli addebiti diretti SEPA SDD:
a) nello schema SDD Core il debitore ha facoltà di richiedere alla propria Banca:
- fino a 8 (otto) settimane dopo la data di addebito, il rimborso di una transazione, ancorchè autorizzata
(operazione contestata nell’ambito di un mandato valido);
- fino a 13 (tredici) mesi dopo la data di addebito, il rimborso di una transazione non autorizzata (cioè in caso di mandato non valido o non esistente).
b) nello schema SDD B2B il debitore ha facoltà di richiedere alla propria banca, fino a 13 (tredici) mesi dopo la data di addebito, il rimborso di una transazione non autorizzata (cioè in caso di mandato non valido o non esistente).
Il debitore di una disposizione d’incasso SDD B2B non ha diritto di richiedere il rimborso di una transazione
autorizzata.
E’ facoltà della Banca, esaminata la richiesta di rimborso di una operazione non autorizzata presentata entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito, decidere se accoglierla o respingerla. La Banca, ove previsto, dà comunicazione al debitore dell’esito della richiesta.
Il debitore può richiedere, tramite la propria banca, una copia del mandato sottoscritto con il creditore.
3. Il diritto al rimborso è escluso se il Cliente ha dato l’autorizzazione direttamente alla Banca e le informazioni sulla futura operazione di pagamento sono state fornite al Cliente, dalla Banca o dal beneficiario, almeno 4 (quattro) settimane prima dell’esecuzione dell’operazione stessa.
La specifica autorizzazione può prevedere un diverso termine o l’esclusione dell’esercizio del diritto di rimborso del Cliente.
Art. 23 – Ricezione dell’ordine
1. Il momento della ricezione di un ordine di incasso coincide con la data di scadenza indicata sull’ordine stesso.
2. Dal momento della ricezione di un ordine di incasso elettronico da parte della Banca decorrono i tempi massimi di esecuzione dell’addebito nei limiti previsti dalla legge e/o da accordi interbancari, purché la ricezione avvenga in una giornata operativa bancaria. In caso contrario, l’ordine di incasso elettronico si intende ricevuto la prima giornata operativa bancaria successiva.
Art. 24 – Tempi di esecuzione e valute applicate
1. La Banca si impegna a far pervenire i fondi presso la banca del beneficiario il giorno previsto dalle norme di legge e/o dagli accordi interbancari vigenti alla data di scadenza dell’ordine.
2. Gli ordini vengono addebitati alla data di scadenza. Nel caso in cui la data scadenza di un ordine coincida con una giornata non operativa per la Banca, l’ordine viene addebitato la prima giornata operativa successiva. La data valuta è non inferiore alla data di addebito.
3. Quando l’ordine di pagamento è disposto su iniziativa del Cliente in qualità di beneficiario, la Banca:
- è responsabile della corretta trasmissione dell’ordine nel rispetto dei limiti di tempo previsti dalla normativa
vigente al momento dell’esecuzione dell’ordine;
- è responsabile nei confronti del Cliente del rispetto delle disposizioni di legge in materia di data valuta e disponibilità dei fondi.
RICEVUTE BANCARIE (Xx.Xx.)
Art. 25 – Oggetto
1. La Xx.Xx. è un documento (detto “avviso”) trasmesso dal beneficiario al Cliente per il tramite della Banca in formato cartaceo o elettronico che prevede il pagamento della somma indicata nel documento stesso da parte del Cliente. L’avviso contiene la menzione dell’importo in euro e l’indicazione della data del pagamento. Le Xx.Xx. sono gestite dal sistema bancario secondo le regole previste da specifici regolamenti.
Art. 26 – Norme che regolano il servizio
1. Il servizio è regolato oltre che dalle norme della presente Sezione e dalla legge, dagli accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del pagamento della Xx.Xx.
2. Gli ordini di pagamento Xx.Xx. sono eseguiti dalla Banca a condizione che il conto corrente di addebito presenti disponibilità sufficienti di fondi e salvo che non ricorrano altri giustificati motivi.
Art. 27 - Informazioni necessarie per l’esecuzione del servizio
1. Il Cliente che dispone un ordine di pagamento Xx.Xx. ha l’obbligo di comunicare alla Banca:
- numero identificativo dell’avviso;
- importo della Xx.Xx.;
- scadenza della Xx.Xx.;
- eventuali altri dati identificativi dell’operazione espressi nel formato previsto da norme di legge e/o da
accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del pagamento Xx.Xx.
- eventuali altri dati riferiti alla specifica tipologia di pagamento richiesto e previsti da norme di legge ovvero da accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del pagamento Xx.Xx.
2. La Banca non assicura la corretta esecuzione dell’ordine ovvero si riserva la facoltà di non darvi corso quando i dati forniti dal Cliente risultano errati, contradditori, incompleti o nel caso in cui l’operazione risultasse contraria a norme imperative di legge.
Art. 28 – Autorizzazione e revoca
1. Il consenso all’esecuzione di un ordine di pagamento Xx.Xx. impegna il Cliente, salvo i casi specifici in cui è
ammesso l’esercizio del diritto di revoca.
2. Il Cliente dispone il pagamento con ordine scritto o con modalità telematica (secondo quanto previsto negli specifici contratti).
3. Il consenso è validamente formato, a seconda del tipo di conferimento, quando:
- per conferimento a mezzo supporto cartaceo, la Banca ha materialmente ricevuto l’ordine scritto e firmato dal
Cliente direttamente dal Cliente stesso o da suo incaricato;
- per conferimento a mezzo supporto elettronico, sono stati rispettati gli adempimenti previsti dallo specifico contratto.
4. Quando il consenso non è validamente formato, la Banca non dà corso all’esecuzione del pagamento.
5. L’ordine impartito è irrevocabile nel momento in cui è ricevuto dalla Banca.
6. Il Cliente ha diritto a revocare il consenso entro la fine della giornata operativa precedente il giorno di scadenza della Xx.Xx., per iscritto o con altra modalità concordata con il Cliente.
7. La Banca ha la facoltà di recuperare le spese per la gestione della richiesta di revoca da parte del Cliente.
Art. 29 – Ricezione dell’ordine
1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento Xx.Xx. coincide con la data di scadenza ivi indicata sempre che siano rispettate le seguenti condizioni:
- sia stato conferito dal Cliente entro il giorno di scadenza della Xx.Xx.;
- sia stato ricevuto dalla Banca entro il limite di orario stabilito per il mezzo di conferimento;
- vi sia sufficiente disponibilità di fondi sul conto corrente.
2. Dal momento della ricezione di un ordine di pagamento Xx.Xx. da parte della Banca decorrono i tempi massimi di esecuzione dell’addebito nei limiti previsti dalla legge e/o da accordi interbancari, purché la ricezione avvenga in una giornata operativa bancaria. In caso contrario, l’ordine di incasso elettronico si intende ricevuto la prima giornata operativa bancaria successiva.
Art. 30 – Tempi di esecuzione e valute applicate
1. La Banca si impegna a far pervenire i fondi presso la banca del beneficiario il giorno previsto dalle norme di legge e/o dagli accordi interbancari vigenti alla data di scadenza della Xx.Xx.
2. Gli ordini vengono addebitati alla data di scadenza della Xx.Xx. Nel caso in cui la data scadenza di una Xx.Xx. coincida con una giornata non operativa per la Banca, l’ordine viene addebitato la prima giornata operativa successiva. La data valuta è non inferiore alla data di addebito.
PAGAMENTI MEDIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI (es. MAV, RAV)
Art. 31 – Oggetto
1. Il servizio consente il pagamento di bollettini precompilati (es. MAV - “Pagamento mediante avviso”-, RAV - “Riscossione mediante avviso” -, Bollettino Bancario Freccia e Bollettino Postale) sulla base di avvisi di pagamento in euro presentati dal Cliente.
2. L’avviso contiene la menzione dell’importo in euro e l’indicazione della data del pagamento.
Art. 32 – Norme che regolano il servizio
1. Il servizio è regolato oltre che dalle norme della presente Sezione e dalla legge, dagli accordi interbancari o da accordi con specifiche controparti (es. Poste Italiane S.p.A.) vigenti alla data di esecuzione del pagamento.
2. Gli ordini di pagamento sono eseguiti dalla Banca a condizione che il conto corrente di addebito presenti disponibilità sufficienti di fondi e salvo che non ricorrano altri giustificati motivi.
Art. 33 - Informazioni necessarie per l’esecuzione del servizio
1. Il Cliente che dispone un ordine di pagamento ha l’obbligo di comunicare alla Banca:
- numero di identificativo del bollettino;
- importo del bollettino;
- eventuali altri dati identificativi dell’operazione espressi nel formato previsto da norme di legge e/o da accordi interbancari e/o da accordi con specifiche controparti (es. Poste Italiane S.p.A.) vigenti alla data di esecuzione del pagamento;
- eventuali altri dati riferiti alla specifica tipologia di pagamento richiesto e previsti da norme di legge e/o da accordi interbancari e/o da accordi con specifiche controparti (es. Poste Italiane S.p.A.) vigenti alla data di esecuzione del pagamento.
2. La Banca non assicura la corretta esecuzione dell’ordine ovvero si riserva la facoltà di non darvi corso quando i dati forniti dal Cliente risultano errati, contradditori, incompleti o nel caso in cui l’operazione risultasse contraria a norme imperative di legge.
Art. 34 – Autorizzazione e revoca
1. Il consenso all’esecuzione di un ordine di pagamento impegna il Cliente, salvo i casi specifici in cui è ammesso
l’esercizio del diritto di revoca.
2. Il Cliente dispone il pagamento con ordine scritto o con modalità telematica (secondo quanto previsto negli specifici contratti).
3. Il consenso è validamente formato, a seconda del tipo di conferimento, quando:
- per conferimento a mezzo supporto cartaceo, la Banca ha materialmente ricevuto l’ordine scritto e firmato dal
Cliente direttamente dal Cliente stesso o da persona autorizzata;
- per conferimento a mezzo supporto elettronico, sono stati rispettati gli adempimenti previsti dallo specifico contratto.
4. Quando il consenso non è validamente formato, la Banca non dà corso all’esecuzione del pagamento.
5. L’ordine impartito è irrevocabile nel momento in cui è ricevuto dalla Banca.
6. Il Cliente ha diritto a revocare il consenso entro la fine della giornata operativa precedente il giorno convenuto
per l’esecuzione del pagamento per iscritto o con altra modalità concordata con il Cliente.
7. la Banca ha la facoltà di recuperare le spese per la gestione della richiesta di revoca da parte del Cliente.
Art. 35 – Ricezione dell’ordine
1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento coincide con il momento in cui l’ordine è ricevuto dalla Banca ai sensi dell’art. 12 di questa Sezione.
2. Dal momento della ricezione decorrono i tempi massimi di esecuzione del pagamento nei limiti previsti dalla legge e/o da accordi interbancari, purché la ricezione avvenga in una giornata operativa bancaria ed entro i limiti di orario stabiliti a seconda del mezzo di conferimento e della tipologia di pagamento. La ricezione di un ordine in una giornata operativa non bancaria o oltre i limiti di orario stabiliti comporta il differimento del momento della ricezione alla prima giornata operativa bancaria successiva.
Art. 36 – Tempi di esecuzione e valute applicate
1. Nel caso di pagamenti disposti in forma elettronica, la Banca si impegna a far pervenire i fondi presso la banca
del beneficiario entro la giornata operativa successiva alla ricezione dell’ordine.
2. Nel caso di pagamenti disposti su supporto cartaceo, la Banca si impegna a far pervenire i fondi presso la
banca del beneficiario entro il secondo giorno operativo successivo alla ricezione dell’ordine.
3. Gli ordini di pagamento disposti dal Cliente vengono addebitati alla data del pagamento indicata sull’avviso. Nel caso in cui la data di pagamento coincida con una giornata non operativa per la Banca, l’ordine viene addebitato la prima giornata operativa successiva. La data valuta è non inferiore alla data di addebito.