ACCORDO REGIONALE CON LE FARMACIE APERTE AL PUBBLICO PER LA INOCULAZIONE E LA CONSEGNA IN FARMACIA AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E AI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA DELLE DOSI DI VACCINO E PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI TEST DIAGNOSTICI CHE PREVEDONO IL...
ACCORDO REGIONALE CON LE FARMACIE APERTE AL PUBBLICO PER LA INOCULAZIONE E LA CONSEGNA IN FARMACIA AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E AI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA DELLE DOSI DI VACCINO E PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI TEST DIAGNOSTICI CHE PREVEDONO IL PRELEVAMENTO DEL CAMPIONE BIOLOGICO A LIVELLO NASALE, SALIVARE O OROFARINGEO
tra
Regione Lombardia, rappresentata dal Direttore Generale Salute, Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx, e
Federfarma Lombardia, rappresentata dal Presidente, Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxx,
e
Assofarm/Confservizi Lombardia, rappresentata dal Delegato Regionale, Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx,
di seguito cumulativamente individuate anche come “Parti” e singolarmente come “Parte”,
Premesso
a) che il modello sociosanitario lombardo, in attuazione alla Legge Regionale 33/09, pone al centro del sistema il paziente e le sue necessità e coinvolge nella erogazione dei servizi tutti i soggetti, pubblici e privati, abilitati ad erogarli;
Visto
a) il Protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-covid19, dei vaccini anti-influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo firmato il 28/07/2022 (di seguito “Protocollo”);
b) i protocolli definiti tra le Parti riportanti le procedure del percorso vaccinale, compresa l’adesione delle farmacie, la gestione delle emergenze, in sinergia con AREU, qui interamente richiamati;
c) i protocolli definiti tra le Parti per l’esecuzione dei test diagnostici, anche
sull’adesione delle farmacie;
si conviene e si stipula quanto segue
1. Le premesse e ogni altra considerazione sopra esposte e gli allegati fanno parte integrante del presente accordo.
2. Oggetto del presente accordo è:
a) la fornitura da parte delle ATS/ASST di dosi vaccinali alle farmacie per la loro somministrazione nelle farmacie aperte al pubblico o per la loro consegna Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta (di seguito MMG/PLS), preventivamente autorizzati dalla rispettiva ATS, con l’ausilio dei software concordati tra le Parti (di seguito “software”);
b) la somministrazione dei vaccini con oneri a carico del cittadino (di seguito “extra SSR”);
c) l’esecuzione di test diagnostici in farmacia.
3. Le farmacie che hanno già comunicato l’adesione ai servizi di vaccinazioni e/o di effettuazione dei test diagnostici, in base alle procedure già concordate tra le Parti, non dovranno rinnovare l’adesione. In relazione all’Allegato 1 si precisa che non è necessaria un’autorizzazione da parte dell’ATS e non è necessario inviare la domanda di ampliamento dei locali entro 60 giorni dalla comunicazione di inizio attività.
4. Il sistema distributivo delle dosi vaccinali è il medesimo in essere per l’accordo DPC
(DGR 796/2018) e per la distribuzione per conto dei presidi per diabete (DGR
5925/2022).
5. Previo accordo tra le Parti, le dosi vaccinali verranno consegnate in farmacia a cura delle strutture indicate da Regione Lombardia, se applicabile, in base alle procedure previste dalla DGR XI/2011 del 31/07/2019, prorogata dalla DGR XI/3675 del 13/10/2020.
6. Le farmacie distribuiscono a MMG/PLS:
a) i vaccini antinfluenzali;
b) i vaccini antipneumococcico;
c) i vaccini anticovid19.
7. Le farmacie somministrano:
a) i vaccini anticovid19 (solo in regime convenzionato, per conto di Regione Lombardia, di seguito “SSR”) alle fasce o classi di cittadinanza individuate da Regione Lombardia;
b) i vaccini antinfluenzali SSR alle fasce o classi di cittadinanza individuate da Regione Lombardia;
c) i vaccini antinfluenzali extra SSR a tutti i richiedenti con più di 18 anni di età.
8. Regione comunicherà gli eventuali ampliamenti degli elenchi di cui ai precedenti punti 5 e 6.
9. In caso di somministrazione in farmacia:
a) ogni Farmacia riconosce il xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX xxx xxxxxxxxx, xx XXX, il MMG e il PLS come riferimento per la gestione delle casistiche complesse ovvero della necessità di vaccinazione in ambiente protetto;
b) la farmacia può recepire l’adesione del cittadino, il consenso e il numero di
cellulare dello stesso;
c) la farmacia che inocula vaccini SSR, comunica ai sistemi ICT regionali le proprie agende, in base a procedure concordate tra le Parti;
d) la farmacia verifica lo stato vaccinale del cittadino tramite la piattaforma regionale e registra sulla stessa l’avvenuta somministrazione;
e) avendo riguardo a quanto previsto dall’art.2, comma 4, del Protocollo, il cittadino autocertifica di aver ricevuto analoghe tipologie di xxxxxxx lo dichiara nella scheda raccolta informazioni; la farmacia inserirà tale dato nel software e conserverà copia dell’autocertificazione per 5 anni;
f) la vaccinazione viene eseguita da personale sanitario adeguatamente formato
grazie alla partecipazione a corsi organizzati dall’Istituto Superiore della Sanità;
g) la Farmacia, per ogni dose SSR somministrata, riceverà un compenso di Euro 12,00 (IVA esclusa) per ogni dose di vaccino anti-covid 19 inoculata e di Euro 6,16 (IVA esclusa) per ogni dose di vaccino inoculata; gli importi sono comprensivi di tutti i passaggi del percorso vaccinale quale rimborso per gli oneri ulteriori relativi all’approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale, dei materiali di consumo, all’attività di smaltimento rifiuti e ad ogni altra spesa comunque connessa all’esecuzione dei vaccini anti Sars-Cov-2, anche in relazione agli aspetti amministrativi;
h) sia nel caso di somministrazione SRR, che extra SSR, non è necessaria la prescrizione medica per il vaccino, ma è necessaria la sottoscrizione di specifico consenso da parte del cittadino e la compilazione della scheda anamnestica; la prescrizione medica è necessaria qualora il cittadino acquisti il vaccino, ma non ne richieda la somministrazione in farmacia;
i) i cittadini solventi (extra SSR) potranno accedere alla prestazione del singolo inoculo al prezzo di €. 6,16 (IVA esclusa), oltre al prezzo al pubblico di acquisto del vaccino, di cui la farmacia si sarà autonomamente approvvigionata.
00.Xx caso di consegna a MMG/PLS:
a) si intendono inclusi nell’accordo anche gli aghi necessari alla somministrazione dei vaccini distribuiti, ove non inclusi nelle confezioni dei vaccini, qualora previsti da Regione e con oneri in capo a Regione;
b) ATS assegna ad ogni MMG/PLS un numero di dosi massime ritirabili per ogni
tipologia di vaccino e inserisce tali dati nei software;
c) nei software potranno essere assegnati multipli di dosi concordati tra le Parti;
d) la consegna in farmacia avverrà per il tramite dei distributori intermedi farmaceutici, i quali provvederanno al ricevimento, stoccaggio, allestimento e distribuzione alle farmacie ai sensi del D.M. 6 luglio 1999 “Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano”;
e) è prevista una remunerazione, comprensiva degli oneri della distribuzione intermedia, di €. 0,30 (IVA esclusa) per ogni dose di vaccino antinfluenzale e antipneumococcico consegnata e €. 0,71 (IVA esclusa) per ogni dose di vaccino anticovid 19 consegnata”;
f) ogni MMG/PLS può ritirare anche presso una farmacia lombarda sita al di fuori della sua ATS di competenza;
g) i MMG/PLS potranno prenotare in farmacia, anche in più momenti, le dosi in base ad una specifica tempistica concordata tra le altre Parti;
h) i vaccini verranno resi disponibili in farmacia per il MMG/PLS entro 7 giorni dall’invio dell’ordine, in un pacco refrigerato destinato al singolo MMG/PLS completo di documento di trasporto;
i) al momento della consegna delle dosi vaccinali al MMG/PLS, la farmacia recepirà la firma di quest’ultimo sul modulo-ricevuta e registra nei software il numero di dosi che vengono sottratte al massimale assegnato ad ogni MMG/PLS;
j) l’ulteriore prenotazione potrà avvenire dopo aver ritirato i vaccini ordinati precedentemente;
k) il MMG/PLS è tenuto a ritirare tutte le dosi che ha ordinato; la farmacia non ha alcun obbligo di conservare o stoccare i vaccini per il MMG/PLS, che dovranno adoperarsi in proprio per la corretta conservazione degli stessi;
l) in caso di mancato ritiro entro 3 giorni dalla data concordata tra MMG/PLS e la farmacia, la farmacia informa la ATS che provvederà a sollecitare il MMG/PLS; se il ritiro non avvenga entro 7 giorni la farmacia restituirà i vaccini al Distributore intermedio;
m) nel caso di utilizzo dei software Webcare e WebDpc, i rapporti con le farmacie pubbliche e private sono di esclusiva competenza delle Organizzazioni associative di parte, fatta salva la possibilità per le farmacie che non vorranno aderire ai sistemi informatizzati di avvalersi di sistemi alternativi, concordati con le ATS e con l’impegno, in ogni caso, di fornire i dati di erogazione nel flusso FUR del sistema CRS-SISS, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 326/03, art. 50, comma 11, come successivamente integrata e modificata.
11.Le farmacie potranno effettuare i test diagnostici con oneri a carico della cittadinanza, alle condizioni indicate nel Protocollo; restano fatte salve le procedure di comunicazione di avvio attività (o cessazione) previste per i Test anti SARS-CoV- 2, già condivise tra le Parti. Le farmacie potranno altresì effettuare i test diagnostici con oneri in carico a Regione, previo accordo tra le Parti.
12.Per la liquidazione competenze dei vaccini consegnati a MMG/PLS, le farmacie dovranno presentare copia dei moduli-ricevuta delle dosi vaccinali consegnate, unitamente alle ricette SSR, di cui al DPR 371/98, spedite nel mese e conteggiate nella relativa Distinta Contabile Riepilogativa, previa emissione e invio delle eventuali fatture da parte della singola farmacia. La liquidazione da parte di ogni ATS avverrà contestualmente nei termini di cui al DPR 371/98, con mandato unico a Federfarma Lombardia (solo per le farmacie private e pubbliche che abbiano dato ad essa delega all’incasso del SSN). Le competenze per le erogazioni verranno fatturate nell’unica fattura emessa da WebDpc per erogazione in nome e per conto di farmaci, presidi e dosi vaccinali; i moduli-ricevuta di tali consegne riporteranno solo la firma del MMG/PLS.
13.Le liquidazioni delle competenze delle farmacie per le vaccinazioni SSR verranno rendicontate, previo accordo tra le Parti, mediante la fattura già prevista dalla DGR
3676/2020 per i Servizi SISS.
14.Fatti salvi i successivi controlli contabili e tecnici, le eventuali procedure di conguaglio contabile dovranno essere concluse entro 12 mesi dal mese contabile di riferimento. 15.Gli eventuali addebiti e accrediti dovranno essere contestati dall’ATS alle farmacie obbligatoriamente in forma scritta evidenziando la motivazione della rettifica contabile e accompagnando la contestazione con idonea documentazione comprovante le motivazioni di rettifica contabile; copia della documentazione potrà
essere eventualmente resa disponibile presso i competenti uffici dell’ATS.
16.Per quanto attiene alla tutela della riservatezza viene qui richiamata per quanto applicabile la DGR 5925/2022.
00.Xx presente accordo entra in vigore il 1 ottobre 2022 e scadrà il 30 settembre 2025, salvo disdetta che potrà essere comunicata da una delle Parti alle altre Parti, con preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante PEC.
00.Xx presente accordo sostituisce qualunque intesa, convenzione o accordo sottoscritto dalle singole ATS, inerenti l’oggetto, comprese eventuali procedure concordate per i controlli o specifici adempimenti richiesti alle farmacie.
Milano,
Direttore Generale Salute Regione Lombardia Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx | Presidente Federfarma Lombardia Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxx | Delegato regionale Assofarm/Confservizi Lombardia Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx |