COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA. STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO. ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME...
Assicurazione di responsabilitá civile professionale Tech Premier
Documento informativo relativo al prodotto denominato"Tech Premier Modular Edition"
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA.
STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO. ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146
Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto, si fa riferimento alla scheda di polizza per la totalità delle stesse. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.
Che tipo di assicurazione è?
Il Prodotto denominato "Tech Premier Modular Edition" copre, nella forma "claims made", la responsabilità civile connessa all'utilizzo e alla fornitura di servizi informatici.
Che cosa è assicurato?
richiesta di risarcimento relativa a
✓servizi tecnologici;
✓malfunzionamento di prodotti tecnologici;
✓violazione dei diritti di proprietà intellettuale
✓diffamazione senza dolo dell'assicurato;
✓distruzione o perdita di documenti o informazioni;
✓azioni dolose/fraudolente di qualsiasi dipendente;
✓spese per la perdita di una persona chiave;
✓ritardo nella fornitura di servizi professioali o tecnologici;
Estensioni facoltative
• Modulo per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro;
✓danni involontariamente causati a terzi dall'assicurato o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali;
✓danni cagionati a cose nell'esercizio dell'attività descritta in polizza o di attività complementari, assistenziali o ricreative
✓fatto doloso di collaboratori;
✓somme che l'assicurato sia tenuto per legge a pagare quale responsabile civile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro
• Modulo per servizi outsourcing
✓errori relativi alla fornitura di servizi aziendali a terzi: call centres, help desk, servizi di marketing, gestione rapporti con la clientela, trattamento, elaborazione dati, tenuta libri matricola, elaborazione buste paga, tenuta registri contabili, riscossione crediti, organizzazione viaggi;
• Modulo per servizi multimediali
✓errori relativi ai servizi multimediali comprese invasioni della privacy, cattiva pubblicità, sfruttamento commerciali di nomi o simili, intercettazioni;
• Modulo protezione dati personali e Cyber Liability
✓attacco a sistemi informatici;
✓mancato funzionamento di sistemi di sicurezza;
✓mancata protezione dati personali;
✓trasmissione di un computer virus da parte dell'assicurato;
• Modulo per servizi di telecomunicazione
(coperture principali)
Che cosa non è assicurato?
🗶 Antitrust;
🗶 asbesto;
🗶 danni a cose o a persone;
🗶 guerra e terrorismo
🗶 violazione di licenze o di permessi di utilizzare brevetti;
🗶 guasto elettrico, meccanico o di sistemi satellitari o di telecomunicazioni;
🗶 molestie e discriminazioni;
🗶 inquinamento;
🗶 insolvenza;
🗶 materiale internet fuori dal controllo dell'Assicurato
•Per il modulo relativo alla responsabilità civile verso terzi e alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro la polizza non copre:
🗶 danni coperti dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
🗶 spargimento acque o rigurgito di fogne, umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
🗶 danni cagionati da cose trasportate;
🗶 danni cagionati da prodotti o cose dopo la consegna a terzi;
🗶 danni a cose e/o opere su cui si eseguono lavori;
🗶 danni cagionati da opere o installazioni dopo la consegna a terzi;
🗶 danni cagionati a cose in genere da cedimento terreno;
🗶 danni cagionati a conduttore e impianti sotterranei;
🗶 danni a mezzi marittimi, aere, strutture portuali o aeroportuali
🗶 spese volte ad accertare cause del danno;
🗶 danni cagionati da esposizione all'amianto
🗶 danni cagionati da detenzione o impiego esplosivi;
🗶 danni cagionati da trasmutazione del nucleo dell'atomo;
🗶 danni finanziari puri, RC professionale o di natura contrattuale:
•Per il modulo relativo a servizi outsourcing la polizza non copre
🗶 trasferimento fondi;
🗶 azioni dell'autorità di controllo;
•Per il modulo relativo a servizi multimediali la polizza non copre
🗶 over-redemption;
🗶 azioni dell'autorità di controllo; (esclusioni principali)
Ci sono limiti di copertura?
Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell’assicurato (art. 1917 del codice civile)
Le richieste di risarcimento avanzate/le perdite verificatesi prima del periodo di polizza, successivamente la scadenza del periodo di polizza e/o per atti illeciti commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto)
I danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages), le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni non assicurabili in base alla giurisdizione applicabile
Dove vale la copertura?
✓ Nei territori indicati nel frontespizio.
Che obblighi ho?
Obbligo di:
• pagamento del premio
• alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
• nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all’intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile
• alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso darne avviso scritto al Brok er al quale è assegnata la polizza oppure alla Società indicando a ciascuno il nome degli altri, entro il termine di 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice Civile
L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo
• in caso di sinistro l'assicurato dovrà informare la Compagnia o il broker, non appena abbia ricevuto o sia venuto a conoscenza della richiesta di risarcimento.
L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
• in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto
Quando e come devo pagare?
Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.
Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, in assenza di notifica di richieste di risarcimento nei confronti dell’assicurato durante la vigenza della polizza. L’assicurazione ha durata annuale.
Qualora il contraente non versi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).
Come posso disdire la polizza?
Non sono previste clausole di disdetta.
Polizza di Responsabilità Civile Professionale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia
Prodotto assicurativo: "Tech Premier Modular Edition - Polizza di Responsabilità Civile professionale"
Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l’ultimo disponibile Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia • Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 00 X Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxxx ed appartenente al gruppo AIG. • Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018 • Codice ISVAP impresa D947R • Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento • Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances. |
AIG Europe S.A. (AESA), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato. Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA. Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017: • L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni); • Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni); • Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni); • Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni); • L’indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%; • La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link xxxxx://xxx.xxx.xx.xx (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report). |
Al contratto si applica la legge Italiana. |
Che cosa è assicurato? | |
Il presente prodotto è stipulato nella formula "claims made". | |
Servizi/prodotti tecnologici, diritti IP, diffamazione | • Servizi tecnologici; • Malfunzionamento di prodotti tecnologici; • Violazione dei diritti di proprietà intellettuale; • Diffamazione senza dolo dell'assicurato; • Ritardo nella fornitura di servizi professionali o tecnologici; • Violazione di brevetti. |
Responsabilità civile | • Responsabilità contrattuale; • Comparizione avanti un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una richiesta di risarcimento notificata in base alla Polizza; • Azioni dolose/fraudolente di qualsiasi dipendente; • Servizi professionali resi nell'ambito di joint ventures/associazioni temporanee di impresa; • Spese di salvataggio; • Outstandig fees; • Spese per la perdita di una persona chiave; • Ritardo nella fornitura di servizi professionali; • Spese per il ripristino della reputazione. |
Periodo di osservazione | Periodo di osservazione gratuito di 90 (novanta) giorni che eventualmente si integrerà (formando parte e non in aggiunta al medesimo) al suddetto periodo di 12 (dodici) mesi nel caso in cui il Contraente decida di acquistarlo. |
Costituzione o acquisizione di nuove società controllate | Estensione a società controllate costituite o acquisite dall'Assicurato |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Servizi di Telecomunicazione | Errori relativi a Servizi di Telecomunicazione. |
Protezione Dati personali & Cyber Liability | Cyber Liability. |
Multimediale | Errori relativi a Servizi Multimedia. |
Servizi di Outsourcing | Errori relativi a Servizi di Outsourcing. |
RCT\O | • Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.); • Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.); |
Periodo di osservazione | Qualora 1'Assicuratore o l'Assicurato recedano dal presente contratto o decidano di non rinnovarlo, il Contraente avrà diritto, previo pagamento di un premio addizionale pari al 40% dell'ultimo premio totale annuo, ad un Periodo di osservazione di 12 (dodici) mesi successivi alla data di recesso o di scadenza. |
Cessazione dell'attività | Estensione della garanzia a 5 anni successivi alla cessazione dell'attività: • Nei primi 3 anni previo pagamento di un importo pari al 150% del premio annuale • Per i successivi 2 anni previo pagamento di un importo pari al 75% del premio annuale |
Che cosa non è assicurato? | |
Antitrust | Violazione di leggi poste a tutela della concorrenza. |
Asbesto | Risarcimento traente origine da asbesto o a materiali contenenti asbesto. |
Atti dolosi | Atti di natura dolosa dell'Assicurato e/o Contraente. |
Brevetti | Violazione di licenze o di permessi di utilizzare brevetti. Questa esclusione non si applica con riferimento all'Estensione 2.7 - Brevetti. |
Danno a cose e persone | Risarcimento per danno a cose e persone. |
Guerra/terrorismo | Guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo |
Impiego/discriminazione | • Molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; • Molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche. |
Infrastrutture | • Guasto meccanico; • Guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione x xxxxx-out; • Guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione. |
Inquinamento | Reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti. |
Insolvenza | Stato di insolvenza dell'Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale. |
Materiale internet fuori dal controllo dell'Assicurato | Materiale pubblicato o inviato su Internet quando, prima della pubblicazione o dell'invio, l'Assicurato non sia a conoscenza ne del contenuto ne della fonte del materiale. |
Responsabilità volontariamente assunta | Qualsiasi responsabilità contrattuale o obbligazione volontariamente assunta che vada oltre 1'obbligo di utilizzare un livello di diligenza e professionalità ordinariamente applicabile ai Servizi Professionali forniti. |
Rischio contrattuale puro | Sinistro riconducibile a penalità contrattuali o a sanzioni, multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato. |
Richieste di risarcimento/circostanze preesistenti | Qualsiasi richiesta di risarcimento (i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento. |
U.S.A / Canada | Richiesta di risarcimento presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d’America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all’esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d’America, in Canada o in un qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla Legge degli Stati Uniti d’America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti. |
Sanzioni | Illecito o sanzioni per violazione di qualsiasi legge o regolamento applicabile. |
Ci sono limiti di copertura? | |
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza. L’assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente. Per le seguenti coperture sono previsti dei sottolimiti: • Spese di salvataggio: sottolimite di € 500.000,00 e non si applicherà alcuna Franchigia. • Outstanding Fees: l'Assicuratore pagherà l'importo minore tra l'importo delle Outstanding Fees al netto della franchigia e il 90% delle Outstanding fees nel sottolimite di € 100.000,00 e non si applicherà alcuna Franchigia. • Brevetti: sottolimite di € 250.000,00 e non si applicherà alcuna Franchigia. • Perdita di una persona chiave: sottolimite di € 25.000,00 per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia. • Spese per il ripristino della reputazione: sottolimite di € 50.000,00 per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia; • Documenti, sottolimite di € 250.000,00 per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna franchigia. Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute. | |
Che obblighi ho? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: AIG Europe SA Financial Lines Claims Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. |
Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell’Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell’Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all’Art.1894 c.c. |
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto. |
Rimborso | Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’assicurazione ha la durata di un anno. La copertura inizia e termina nella data indicata nel Frontespizio di Polizza. |
Sospensione | Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato. |
Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Chiunque svolga un'attività di tipo professionale. | |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 16,30%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio. | |
COME PRESENTARE RECLAMI? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Fax 00 00 00 000 e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Arbitrato | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
Tech Premier |
Modular Edition Polizza di Responsabilitá Civile Professionale |
Ed. marzo 2015
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Tel: x00 00 00000, Fax: x00 00 0000000, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Frontespizio di polizza | Polizza n.: | IFL000 |
ARTICOLI | |
1. Contraente | |
2. Indirizzo del Contraente | |
3. Attività professionale | Servizi Informatici |
4. Moduli opzionali attivati | |
5. Periodo di validitá della polizza | Dalle ore 24.00 del Alle ore 24.00 del |
6. Massimale | Massimale aggregato per Periodo di validitá della polizza per tutte le Perdite pecuniarie di tutti gli Assicurati: € |
7. Franchigia | € (per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento) |
8. Data di retroattività | Dalle ore 24.00 del |
9. Estensione territoriale | |
10. Formazione del Premio | Premio imponibile € Tasse € Premio lordo € |
11. Intermediario | / cod. |
12. Assicuratore | AIG Europe S.A. |
13. Indirizzo a cui comunicare le Richieste di risarcimento e le circostanze | AIG Europe S.A. Financial Lines Claims Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx |
L’Assicuratore sarà obbligato a pagare l’indennizzo per le Perdite pecuniarie soltanto qualora l’Atto si sia verificato per la prima volta in corrispondenza della Data di retroattività oppure in tempo successivo e contestualmente: (i) l`Atto sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di Servizi professionali o sia inerente a un Prodotto Tecnologico; e |
(ii) la Richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta da Xxxxx nei confronti dell`Assicurato durante il Periodo di validità della polizza (formula assicurativa “claims made”).
Le coperture opzionali quali il Modulo per Protezione Dati personali & Cyber Liability, il Modulo per Servizi di Outsourcing, il Modulo per Servizi Multimediali, il Modulo per Servizi di Telecomunicazione e il Modulo RCT/O, si intendono escluse dalla presente polizza salvo che uno o più di tali moduli opzionali siano stati acquistati dal Contraente.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l’attenzione del Contraente alle clausole indicate in grassetto, nelle quali sono indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del contraente e/o dell’assicurato.
La presente polizza é emessa a Milano il
L’ASSICURATORE IL CONTRAENTE AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della conclusione del presente contratto di assicurazione, copia del DIP in conformità a quanto previsto dal Reg. IVASS n. 41/2018 e copia del fascicolo informativo in conformità a quanto previsto dal Reg. IVASS n. 35/2010.
IL CONTRAENTE
Fanno parte integrante n. 19 pagine compreso il frontespizio di polizza.
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Il versamento di € è stato effettuato a mie mani il..................in........
Polizza di Responsabilitá Civile Professionale
Di comune accordo tra le parti e sulla base delle dichiarazioni, delle informazioni e delle garanzie tutte contenute nel questionario per la valutazione del rischio o ad esso allegate o comunque fornite dalla Contraente che sono da considerarsi parte integrante della presente polizza, l'Assicuratore ed il Contraente convengono quanto segue:
1 . Garanzie: Cosa copriamo
A: | Servizi Tecnologici | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a Servizi Tecnologici. |
B: | Prodotti Tecnologici | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a Malfunzionamento di Prodotti Tecnologici. |
C: | Proprietà intellettuale | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Violazione dei diritti di proprietà intellettuale commessa dall'Assicurato. |
D: | Diffamazione | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall`Assicurato. |
E: | Documenti/Informazioni | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa alla distruzione, smarrimento, danneggiamento, perdita o cancellazione di Documenti/Informazioni commessa dall`Assicurato. |
F: | Azioni dolose/fraudolente del Dipendente | Fermo quanto sopra, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato, che non sia l'autore materiale dell’atto, per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Azioni dolose/fraudolente di qualsiasi Dipendente. |
G: | Costi di difesa | L’Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento. In osservanza del disposto di cui all’articolo 1917 del codice civile, i Xxxxx di difesa saranno a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. |
2. Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura
2.1 Responsabilità contrattuale | L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per responsabilità contrattuale od obbligazione a condizione che: (a) l’assicurato abbia utilizzato un livello di diligenza e professionalità adeguato in relazione alla tipologia dei Servizi Professionali resi; (b) nessun Servizio Professionale o Prodotto Tecnologico violi diritti di proprietà intellettuale di Xxxxx, |
(c) ciascun Servizio Professionale o Prodotto Tecnologico sia sostanzialmente conforme a tutte le specifiche tecniche scritte e a condizione che la richiesta di risarcimento derivi direttamente da errore professionale commesso dall’assicurato nello svolgimento dei Servizi Professionali. | |
2.2 Comparizione davanti a un tribunale | Per qualsiasi persona indicata ai seguenti punti (i) e (ii) che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una Richiesta di risarcimento notificata in base alla presente polizza e oggetto di garanzia, i Costi di difesa comprenderanno le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria: (i) per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato € 500,00; (ii) per qualsiasi Dipendente € 250,00. Alla presente Xxxxxxxxxx non si applicherà alcuna Franchigia. |
2.3 Periodo di osservazione | Qualora l’Assicuratore o l’Assicurato recedano dal presente contratto o decidano di non rinnovarlo, il Contraente avrà diritto, previo pagamento di un premio addizionale pari al 40% dell`ultimo premio totale annuo, ad un Periodo di osservazione di 12 (dodici) mesi successivi alla data di recesso o di scadenza. In ogni caso e indipendentemente dal punto che precede l`Assicurato avrà diritto a un Periodo di osservazione gratuito di 90 (novanta) giorni che eventualmente si integrerà (formando parte e non in aggiunta al medesimo) al suddetto periodo di 12 (dodici) mesi nel caso in cui il Contraente decida di acquistarlo. Qualora il Contraente decida di acquistare il Periodo di osservazione dovrà comunicarlo per iscritto ed effettuare il versamento del premio addizionale all`Assicuratore entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di cancellazione o mancato rinnovo della presente polizza. Il Contraente non avrà diritto al Periodo di osservazione qualora (a) il pagamento del premio totale della presente polizza non sia stato effettuato; o (b) la presente polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi. |
2.4 Joint Venture | La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a carico dell’Assicurato derivante da Servizi professionali resi nell’ambito di una associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture. L’Assicuratore potrà inoltre valutare la possibilità di estendere la copertura anche ai servizi svolti dall’Assicurato in nome e per conto di altre associazioni temporanee di impresa e/o joint ventures, per la quota di responsabilità a carico delle predette associazioni o joint ventures. |
2.5 Spese di salvataggio | Fermo quanto stabilito dall’art. 1914 del codice civile, l`Assicuratore rimborserá l`Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un Errore Professionale a condizione che: (i) l`Assicuratore sia stato tempestivamente informato per iscritto durante il Periodo di validitá della polizza o il Periodo di osservazione di tale Errore Professionale e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze; (ii) l`Assicuratore sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre Danni di importo superiore traenti origine da una |
Richiesta di risarcimento; (iii) l`importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dall`Assicuratore; e (iv) tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell`Assicurato; La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 500.000,00 (euro cinquecentomila) e non si applicherà alcuna Franchigia. | |
2.6 Outstanding Fees | L’Assicuratore pagherà le Outstanding Fees dell’Assicurato nel caso in cui un Xxxxx xxxxxxx di avanzare una Richiesta di risarcimento per un importo superiore a quello delle Outstanding Fees qualora l’Assicurato tentasse di recuperarle. Tale estensione sarà operativa a condizione che: (i) l’Assicurato dimostri all’Assicuratore che il pagamento delle Outstanding Fees sia necessario a prevenire una Richiesta di risarcimento oggetto di copertura ai sensi della presente Polizza; (ii) ogni pagamento sia soggetto al preventivo consenso scritto da parte dell’Assicuratore; e (iii) prima del pagamento delle Outstanding Fees, l’Assicurato fornisca all’Assicuratore una lettera liberatoria nella quale tale Terzo si impegna a non avanzare alcuna Richiesta di risarcimento contro l’Assicurato a condizione che l’Assicurato si impegni a non recuperare tale Outstanding Fees. L’Assicuratore pagherà all’Assicurato l’importo minore tra: (i) l’importo delle Outstanding Fees al netto della Franchigia e (ii) il 90% delle Outstanding Fees. La presente Xxxxxxxxxx sarà soggetta ad un sottolimite di € 100.000,00 (euro centomila) e non si applicherà alcuna Franchigia. |
2.7 Brevetti | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per una violazione non intenzionale commessa dall`Assicurato di un brevetto che sia registrato o avrebbe dovuto essere registrato in Italia. La presente Xxxxxxxxxx sarà soggetta ad un sottolimite di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila) e non si applicherà alcuna Franchigia. |
2.8 Perdita di una persona chiave | L`Assicuratore rimborserá all`Assicurato le Spese per la Perdita di una persona chiave avvenuta durante il Periodo di validitá della polizza. La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 25.000,00 (euro venticinquemila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia. |
2.9 Ritardo | L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per: (i) qualsiasi ritardo nella fornitura di Servizi Professionali ; o (ii) ritardo nella fornitura, installazione, modificazione o prestazione di Prodotti Tecnologici, |
ma solo ed esclusivamente nel caso in cui tale ritardo tragga origine da un Atto commesso dall’Assicurato. | |
2.10 Spese per il ripristino della reputazione | L`Assicuratore rimborserá le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall`Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti. La presente Xxxxxxxxxx sarà soggetta ad un sottolimite di € 50.000,00 (euro cinquantamila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia. |
2.11 Costituzione o acquisizione di nuove Società controllate | La copertura fornita dalla presente polizza si intenderà automaticamente estesa ad ogni Società controllata costituita o acquisita dall`Assicurato durante il Periodo di validitá della polizza a condizione che detta Società controllata: (i) presti i medesimi Servizi professionali preventivamente notificate all`Assicuratore e oggetto dalla presente polizza; (ii) abbia un fatturato totale non superiore al 20% del fatturato totale dell’Assicurato; e (iii) non abbia alcun fatturato derivante dagli Stati Uniti d`America o dal Canada e non sia domiciliata in alcuno dei paesi in cui la relativa legislazione e/o normativa applicabile preveda l’obbligo di emissione di una polizza locale . Qualora la Società controllata costituita o acquisita non soddisfi le condizioni (i), (ii) o (iii), l`Assicurato potrá richiedere l`inclusione di tale Società controllata nella presente polizza, fatto salvo il diritto dell`Assicuratore di modificarne i termini e le condizioni. |
2.12 Estensione opzionale in caso di cessazione dell’attività | In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale dell’Assicurato, l'Assicurato e/o i suoi aventi causa hanno facoltà di richiedere all’Assicuratore l’estensione della garanzia per le Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi denunciate all’Assicuratore ai sensi di polizza nei cinque (5) anni successivi alla cessazione dell’attività, ma solo a condizione che dette Richieste di risarcimento si riferiscano ad Atti verificatisi prima della cessazione dell'attività, con le seguenti modalità: a) per i primi tre (3) anni previo pagamento di un importo pari al 150% di un'intera annualità di Premio; b) per i successivi due (2) anni previo pagamento di un importo pari al 75% di un'intera annualità di Premio. La facoltà di richiedere la presente estensione non è concessa qualora l’Assicuratore abbia esercitato il diritto di recesso dal presente contratto. La garanzia prestata dall’Assicuratore nel periodo previsto dalla presente estensione opzionale è complessivamente limitata ad un importo pari al Massimale, a prescindere dal numero di anni per i quali è stata effettivamente richiesta l’Estensione di garanzia e dal numero di Richieste di risarcimento. |
3. Definizioni: Il significato dei termini in corsivo
Archivi elettronici | si intende ogni Dato memorizzato su o contenuto in: |
(i) computer, attrezzature di elaborazione dati o ciascuno dei rispettivi componenti; (ii) software per computer. | |
Assicurato | si intende: (1) il Contraente o ogni Società controllata, (2) qualsiasi persona fisica che sia o sia stata titolare, socio o amministratore del Contraente o di ogni Società controllata; (3) qualsiasi Dipendente; e (4) qualsiasi lavoratore, collaboratore autonomo od altra persona similare di cui il Contraente sia legalmente obbligato a rispondere, esclusivamente quando (i) sia vincolato da un contratto sottoscritto con il Contraente o una Società controllata e (ii) operi sotto la direzione e diretta supervisione del Contraente o di una Società controllata; ma soltanto quando svolgano Servizi professionali in dette qualità. Per Assicurato si intende anche qualsiasi erede, legatario, tutore, curatore o legale rappresentante di qualsiasi soggetto indicato ai punti (2) e (3) della presente definizione in relazione a Servizi professionali svolti dall’Assicurato. |
Atto | si intende qualsiasi: (i) Errore professionale; (ii) Violazione dei diritti di proprietà intellettuale; (iii) diffamazione; (iv) distruzione, danneggiamento, perdita, cancellazione o smarrimento di Documenti/Informazioni da parte dell’Assicurato; (v) Azione dolosa/fraudolenta del Dipendente; ovvero (vi) Malfunzionamento di Prodotti Tecnologici. |
Azioni dolose/fraudolente del Dipendente | si intende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un Dipendente: (i) non condonata, né espressamente né implicitamente dal; e (ii) tale da determinare l'insorgere di responsabilità in capo al, Contraente o ad una Società controllata. |
Costi di difesa | si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato o per conto dell’Assicurato in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi Richiesta di risarcimento. |
Xxxxx | si intende qualsiasi importo che un Assicurato sia tenuto a corrispondere a Xxxxx, quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un Assicurato, o a seguito di transazioni negoziate dall’Assicuratore con il consenso dell’Assicurato o del Contraente come disciplinato alla sezione 6. Gestione della difesa. |
Con riferimento alla sezione 1. E Documenti/Informazioni la definizione di Xxxxx include anche i costi e le spese ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato per sostituire o ripristinare tali Documenti/Informazioni, a condizione che: a) lo smarrimento o il danneggiamento si siano verificati mentre i Documenti sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall’Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l’Assicurato li abbia affidati; (b) i Documenti/Informazioni smarriti dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell’Assicurato o di un suo incaricato; (c) l’ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all’approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'Assicuratore con il consenso dell’Assicurato; e (d) l’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell’Assicurato. La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito di un sottolimite di € 250.000,00 (duecentocinquantamila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia. | |
Danno a cose | si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso. |
Danno alla persona | si intende lesione all’integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all’integrità psichica. |
Dato | si intende qualsiasi informazione memorizzata in forma elettronica, digitale o informatica. |
Dipendente | si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come dipendente dal Contraente o da qualsiasi Società controllata con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i Dipendenti a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine. Il termine Dipendente non include: (i) qualsiasi persona fisica che sia o sia stata titolare, socio o amministratore del Contraente o di qualsiasi Società controllata; o (ii) qualsiasi lavoratore autonomo, lavoratore interinale o meri fornitori di manodopera. |
Documenti | si intendono qualsiasi documento fisico di qualsivoglia natura, ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni. |
Documenti/Informazioni | si intendono Documenti, Archivi elettronici e Dati di Terzi. |
Errore professionale | si intende qualsiasi effettivo o asserito errore o condotta colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuto nell’adempimento o nel mancato adempimento di Servizi professionali, astrattamente idoneo a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi Assicurato. |
Malfunzionamento di Prodotti Tecnologici | si intende qualsiasi effettivo o asserito errore, inadempimento, atto od omissione, violazione di segreti, dichiarazioni ingannevoli in relazione a Prodotti Tecnologici. |
Oustanding Xxxx | si intende qualsiasi compenso che un Terzo sia contrattualmente obbligato a versare all’Assicurato in relazione a Servizi Professionali o Prodotti Tecnologici forniti ma che tale Xxxxx rifiuta di corrispondere in quanto non soddisfatto dal lavoro svolto. Tale definizione |
non include alcun elemento di profitto o di natura fiscale. | |
Perdite pecuniarie | si intendono (a) Xxxxx, (b) Costi di difesa, (c) Outstanding Fees, (d) Spese per il ripristino della reputazione, (e) Spese per la perdita di una persona chiave, e (f) ogni altro pagamento effettuato dall’Assicuratore ai sensi di qualsiasi estensione della presente polizza. Non rientrano nella definizione di “Perdite pecuniarie” e sono esclusi dalla copertura assicurativa: (1) tasse e imposte; (2) danni di tipo non compensativo, ivi compresi i danni a carattere punitivo o esemplare, la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale; (3) multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) a carico dell’Assicurato; (4) i costi e le spese connessi all’adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di facere o un altro rimedio di natura non pecuniaria; (5) salari, compensi, retribuzioni, lavoro straordinario, indennità o spese generali di qualsiasi Assicurato ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure (6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una Richiesta di risarcimento. |
Periodo di osservazione | si intende il periodo di tempo durante il quale l`Assicurato potrá dare comunicazione all`Assicuratore di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante tale periodo in relazione a un Atto commesso successivamente alla Data di retroattivitá e anteriormente alla data di scadenza della polizza. |
Premio | si intende l’ammontare indicato all’articolo 10 del Frontespizio di polizza e qualsiasi premio di regolazione previsto in un’appendice alla presente polizza. |
Prodotto Tecnologico | si intende qualunque computer hardware o firmware: (i) venduto, concesso in leasing o altrimenti fornito; (ii) concesso in licenza; o (iii) installato o modificato, da qualunque Assicurato. |
Richiesta di risarcimento | si intende: (i) qualsiasi richiesta scritta contro l’Assicurato, oppure (ii) procedimento civile, amministrativo o arbitrale contro l’Assicurato, finalizzato ad ottenere un risarcimento di Danni a seguito di Atti. Esclusivamente con riferimento alla estensione 2.5 Spese di salvataggio, Richiesta di risarcimento include anche ogni dichiarazione fatta per la prima volta dall’Assicurato |
durante il Periodo di validità della polizza che ha commesso un Errore professionale che richiede l’esperimento di azioni di salvataggio. Esclusivamente con riferimento alla estensione 2.6 Outstanding Fees, Richiesta di risarcimento include anche ogni minaccia di avanzare una delle richieste di cui ai punti (i) i (ii) di cui sopra. | |
Servizi professionali | si intendono i Servizi Tecnologici, gli eventuali Servizi professionali aggiuntivi indicati all’articolo 3 del frontespizio di polizza e, qualora il relativo modulo sia stato acquistato e richiamato all’articolo 4 del frontespizio di polizza: (i) Servizi Multimediali, (ii) Servizi di Telecomunicazione e/o (iii) Servizi di Outsourcing. |
Servizi Tecnologici | significa ogni: (i) servizio relativo al software, incluso a titolo esemplificativo l’analisi, l’ideazione, la progettazione, la programmazione ed elaborazione, nonché la consulenza, la distribuzione, l’installazione, la manutenzione di software; (ii) servizio relativo a Dati, (iii) servizi che facilitano l’accesso o l’uso di Dati o software attraverso Internet, (iv) Servizi Tecnologici Accessori, prestato dell’Assicurato. |
Servizi Tecnologici Accessori | si intende qualsiasi servizio fornito a Terzi in connessione a Servizi Tecnologici o Prodotti Tecnologici con riferimento a: (i) l’analisi e progettazione di sistemi; (ii) la programmazione; (iii) l’elaborazione dati; (iv) l’integrazione, la gestione, la manutenzione e la installazione di sistemi; (v) il training; (vi) la pianificazione strategica; o (vii) la gestione di progetti. |
Societá controllata | si intende una società nella quale, alla data di sottoscrizione della presente polizza o anteriormente, il Contraente, direttamente o indirettamente tramite una o più delle sue Società controllate: (i) abbia il controllo della composizione dell’organo di amministrazione; (ii) abbia il controllo di più della metà dei voti in assemblea; oppure (iii) detenga più della metà del capitale azionario sottoscritto. La copertura della presente polizza opera per qualunque società controllata o assicurato di tale società controllata esclusivamente per gli Atti commessi durante il periodo in cui tale società poteva definirsi una Società controllata della Contraente. |
Spese per il ripristino della reputazione | si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall`Assicurato, con il previo consenso scritto dell`Assicuratore, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell`Assicurato dal fatto che una Richiesta di |
risarcimento coperta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico. | |
Spese per la perdita di una persona chiave | si intende qualsiasi ragionevole costo o spesa per servizi di pubbliche relazioni e/o servizi di ricerca del personale sostenuti dall`Assicurato, con il preventivo consenso scritto (il quale non puó essere irragionevolmente ritardato o negato) dell`Assicuratore, al fine di gestire la pubblica comunicazione e limitare l`interruzione o il turbamento dell`attivitá dell`Assicurato direttamente causati dall`invaliditá permanente o dalla morte durante il Periodo di validitá della polizza di ogni amministratore, sindaco o dirigente del Contraente nonché di ogni altra persona chiave dal Contraente espressamente indicata in polizza. |
Xxxxx | si intende qualsiasi persona fisica o ente, fermo restando tuttavia che la definizione di Xxxxx non include: (i) l’Assicurato; e (ii) nessun ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa del Contraente o di ciascuna Società controllata. |
Violazione dei diritti di proprietá intellettuale | si intende una violazione non intenzionale di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di Terzi. |
4. Esclusioni: Quello che NON copriamo
L’Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le Perdite pecuniarie connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento:
4.1 | Antitrust | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza. |
4.2 | Asbesto | traente origine da, basata su o attribuibile o in ogni modo collegata ad asbesto o a materiali contenti asbesto. |
4.3 | Atti dolosi, fraudolenti, disonesti | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l’autorità giudiziaria dichiari costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l’Assicuratore avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di Perdite pecuniarie in relazione a tale Richiesta di risarcimento, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia F: Azioni dolose/fraudolente del Dipendente. |
4.4 | Brevetti | traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di licenze o di permessi di utilizzare brevetti; fermo restando tuttavia che questa esclusione non si applica con riferimento all’Estensione 2.7 – Brevetti. |
4.5 | Xxxxx alla persona / Xxxxx a cose | traente origine da, basata su o attribuibile a Xxxxx alla persona o Xxxxx a cose a meno che tale Xxxxx alla persona o Xxxxx a cose non derivi dal mancato raggiungimento del livello di diligenza, prudenza e perizia che la legislazione vigente impone nell'esecuzione di Servizi professionali. |
4.6 | Guerra/terrorismo | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica. |
4.7 | Impiego / discriminazione | traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure (ii) molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche. |
4.8 | Infrastrutture | traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) guasto meccanico; (ii) guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione x xxxxx-out; oppure (iii) guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione; a meno che tale guasto derivi da un Errore professionale commesso da un Assicurato. |
4.9 | Inquinamento | traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) la reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti, oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l’esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti inquinanti, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di Agenti inquinanti; Per Agenti inquinanti si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi sostanza solida, liquida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti. Per “Rifiuti” si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare. |
4.10 | Insolvenza | traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell’Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale. |
4.11 | Materiale Internet fuori dal controllo dell`Assicurato | traente origine da, basata su o attribuibile a materiale pubblicato o inviato su Internet quando, prima della pubblicazione o dell’invio, l’Assicurato non sia a conoscenza né del contenuto né della fonte del materiale. |
4.12 | Responsabilità volontariamente assunta | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi responsabilità contrattuale o obbligazione volontariamente assunta che vada oltre l’obbligo di utilizzare un livello di diligenza e professionalità ordinariamente applicabile ai Servizi Professionali forniti. Questa esclusione non si applica alla sezione 2.1 Responsabilità contrattuale |
4.13 | Richieste di risarcimento/circostanze pregresse | (i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento. |
4.14 | U.S.A./Canada | presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d’America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all’esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d’America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d’America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti. |
4.15 | Sanzioni | Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo. |
5. Richieste di risarcimento: come e quando notificarle?
5.1 Notifica di Richieste di risarcimento | L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata all`indirizzo indicato all’articolo 13 del Frontespizio di polizza - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. |
5.2 Richieste di risarcimento correlate | Qualsiasi Richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile: (a) al medesimo Atto o a più Atti collegati o continuati; o, (b) ad Atti che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti; sarà considerata come un’unica Richiesta di risarcimento ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli Assicurati, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa. Inoltre, nel caso in cui l’Assicurato dovesse comunicare all’Assicuratore una Richiesta di |
risarcimento: (a) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata; o, (b) in qualsiasi modo riconducibile ad un Atto identico o correlato ad un altro Atto dal quale è derivata una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata, la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima Richiesta di risarcimento é stata notificata all`Assicuratore. | |
5.3 Circostanze | Nel caso in cui, durante il Periodo di validitá della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni: (a) il contestato, supposto o potenziale Atto; (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto; (c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento; e (d) l’identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti. Le eventuali Richieste di risarcimento comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione. |
5.4 Richieste di risarcimento fraudolente | Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di Perdite pecuniarie in base alla presente polizza sapendo che tale |
comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o | |
fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette | |
Perdite pecuniarie si intenderanno integralmente escluse dalla copertura | |
assicurativa e l'Assicuratore avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, | |
limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto | |
immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo | |
previsto dalla polizza per le Perdite pecuniarie e tutti i Premi si | |
intenderanno pienamente acquisiti dall'Assicuratore e non rimborsabili. |
6. Gestione della difesa
6.1 Difesa | L'Assicuratore ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento, nominando legali e tecnici. L'Assicuratore ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una Richiesta di risarcimento, di versare all'Assicurato la residua parte di Xxxxxxxxx non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi dell'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato in base alla presente polizza, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa. |
6.2 Anticipo dei costi | L`Assicuratore assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i Xxxxx di difesa e le Spese per il ripristino della reputazione resi necessari a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata contro l`Assicurato. L`Assicuratore, tuttavia, non assumerà alcun Costo di difesa o Spesa per il ripristino della reputazione nel caso in cui abbia rigettato il sinistro. |
6.3 Consenso dell'Assicuratore | È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Costi di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Saranno indennizzabili a titolo di Perdite pecuniarie in base alla presente polizza soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i Xxxxx di difesa autorizzati per iscritto dall'Assicuratore, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da Richieste di risarcimento contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente polizza. L'autorizzazione dell'Assicuratore non può essere negata senza ragione, a condizione che all'Assicuratore sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente polizza. |
6.4 Consenso dell'Assicurato | L'Assicuratore potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi Richiesta di risarcimento qualora la ritenga vantaggiosa per un Assicurato, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità dell'Assicuratore per tutte le Perdite pecuniarie riferibili a tale Richiesta di risarcimento non potrà superare l'ammontare per il quale l'Assicuratore avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la Richiesta di risarcimento, sommato ai Costi di difesa sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall'Assicuratore e al netto dell’eventuale scoperto e della Franchigia applicabile. |
6.5 Cooperazione | Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: (i) fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi Richiesta di risarcimento e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le Perdite pecuniarie ai sensi della presente polizza; (iii) fornire all'Assicuratore le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali Perdite pecuniarie o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore in base alla presente polizza. |
6.6 Surrogazione | Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza in relazione a una Richiesta di risarcimento, l'Assicuratore si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. L'Assicuratore avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire all'Assicuratore, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all’indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'Assicuratore sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'Assicuratore. L'Assicuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi Dipendente tranne nel caso di una Richiesta di risarcimento che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del Dipendente. |
7. Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti
7.1 Stipulazione della copertura assicurativa | Nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, l’Assicuratore ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel questionario e nei suoi allegati, nonché in ogni altro documento fornito dal Contraente o da qualsiasi Assicurato in vista della stipulazione della presente polizza. Tali documenti, allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente polizza. Se l'Assicuratore acquisisce il diritto di annullare la presente polizza dalla data di decorrenza o dalla data di un'eventuale variazione di copertura, l'Assicuratore potrà, a sua discrezione, mantenere in corso la presente polizza escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere resi noti prima della data di decorrenza o dell’eventuale variazione di copertura. |
7.2 Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati | Il Contraente ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun Assicurato per quanto riguarda: (1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzie; (2) l'esercizio dei diritti degli Assicurati; (3) l’invio e la ricezione delle comunicazioni; (4) il pagamento dei Premi; (5) le appendici; (6) la risoluzione delle controversie; e (7) i ricevimento di pagamenti a favore di qualsiasi Assicurato. |
8. Massimale e Franchigia
8.1 Massimale Il Massimale indicato all’articolo 6 del frontespizio di polizza costituisce la massima somma risarcibile dall'Assicuratore in base alla presente polizza. I sottolimiti e le Estensioni di copertura sono parte del Massimale e non in aggiunta ad esso. Il Massimale per il Periodo di osservazione è parte del Massimale per il Periodo di validità della polizza e non in aggiunta ad esso. L'inclusione di più Assicurati nella presente polizza non aumenta l'esposizione totale dell'Assicuratore in base alla polizza.
8.2 Franchigia L'Assicuratore risponderà unicamente delle Richieste di risarcimento che superano l'ammontare della Franchigia che deve intendersi assoluta. La Franchigia è a carico dell'Assicurato e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di Franchigia sarà applicato alle Perdite pecuniarie derivanti da tutte le Richieste di risarcimento relative al medesimo Atto. L'Assicuratore potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la Franchigia. In tale caso, gli Assicurati dovranno provvedere a rimborsare immediatamente all'Assicuratore gli importi da questi anticipati.
9. Disposizioni generali
9.1 | Durata dell'Assicurazione | A parziale deroga dell’articolo 1899 c.c. l’assicurazione ha la durata di un anno come |
indicato nel frontespizio di polizza. | ||
9.2 | Inizio e termine della garanzia (principio “claims made”) | La presente polizza vale per le Richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta all’Assicurato e (ii) comunicate per iscritto all`Assicuratore durante il Periodo di validita’ della polizza, o il Periodo di osservazione (ove applicabile) a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti giá denunciati ad altro assicuratore. |
9.3 | Ripartizione del danno | Nel caso in cui una qualsiasi Richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il Massimale), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun Assicurato e l'Assicuratore, in proporzione ai rispettivi interessi. |
9.4 | Altre assicurazioni | Salvo diversa disposizione di legge, l'assicurazione fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al Massimale. Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata della AIG , la massima somma risarcibile da AIG in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza. La presente polizza non coprirà i Xxxxx di difesa traenti origine da una Richiesta di risarcimento laddove un’altra polizza di assicurazione imponga ad un assicuratore un obbligo di difesa contro tale Richiesta di risarcimento. |
9.5 | Cessione del contratto e modifiche | La presente polizza e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore. Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di assicurazione dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità |
9.6 | Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. L'arbitrato sarà condotto da un Collegio di tre (3) arbitri che dovranno conoscere gli aspetti giuridici e assicurativi pertinenti alle materie oggetto di contestazione. Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano e la lingua dell’arbitrato sarà l’italiano. Ai sensi dell’art. 810 del codice di procedura civile, l’Assicuratore e l’Assicurato nomineranno ciascuno il proprio Arbitro. Entro 30 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, gli Arbitri designati dalle parti nomineranno di comune accordo un terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio. Qualora gli Arbitri non si accordino sulla nomina del terzo Arbitro, la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano a cura della parte più |
diligente sempre ai sensi dell’art. 810 del codice di procedura civile. Nella decisione delle controversie sottoposte, il Collegio deciderà in base alla legge italiana e la decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in causa. | ||
9.7 | Definizioni | I termini in corsivo e che iniziano con la lettera maiuscola hanno il significato ad essi attributo nel frontespizio di polizza o nella sezione 3. Definizioni:Il significato dei termini in corsivo. I termini a cui non corrisponde una specifica definizione nella presente polizza hanno il significato ad essi normalmente attribuito. I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. I titoli dei paragrafi della presente polizza sono stati inseriti unicamente per scopi di praticità e a titolo di riferimento e non attribuiscono alcun significato al presente contratto. |
9.8 | Ambito di applicazione territoriale | La presente polizza si applicherà a qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di qualsiasi Assicurato nell’ambito territoriale indicato nell’articolo 9 del frontespizio di polizza laddove consentito dalla legge e fatta salva l’Esclusione 4.15 U.S.A./Canada. |
9.9 | Legge applicabile | La presente polizza é regolamentata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia il foro competente esclusivo é quello del luogo dove ha sede il Contraente. |
L’ASSICURATORE IL CONTRAENTE
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli
Assicurati, di approvare specificamente le seguenti clausole della presente polizza:
- 1. Garanzie: Cosa copriamo
- 2. Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura
- 3. Definizioni : Il significato dei termini in corsivo - in particolare le definizioni di:
- Atto
- Azioni dolose/fraudolente del Dipendente
- Dipendente
- Documenti
- Errore professionale
- Perdite pecuniarie
- Società controllata
- Terzi
- 4. Esclusioni:
- 4.1 Antitrust
- 4.2 Asbesto
- 4.3 Atti dolosi, fraudolenti, disonesti
- 4.4 Brevetti
- 4.5 Xxxxx alla persona /Xxxxx a cose
- 4.6 Guerra/terrorismo
- 4.7 Impiego / discriminazione
- 4.8 Infrastrutture
- 4.9 Inquinamento
- 4.10 Insolvenza
- 4.11 Materiale Internet fuori dal controllo dell`Assicurato
- 4.12 Responsabilità volontariamente assunta
- 4.13 Richieste di risarcimento/circostanze pregresse
- 4.14 U.S.A. / Canada
- 4.15 Sanzioni
- 5. Richieste di risarcimento: come e quando notificarle?
- 5.1 Notifica di Richieste di risarcimento
- 5.2 Richieste di risarcimento correlate
- 5.3 Circostanze
- 5.4 Richieste di risarcimento fraudolente
- 6. Gestione della difesa
- 6.1 Difesa
- 6.2 Anticipo dei costi
- 6.3 Consenso dell'Assicuratore
- 6.4 Consenso dell`Assicurato
- 6.5 Cooperazione
- 6.6 Surrogazione
- 7. Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti
- 8. Massimale e Franchigia
- 9. Disposizioni generali:
- 9.1 Durata dell`Assicurazione
- 9.2 Inizio e termine della garanzia (principio claims made)
- 9.3 Ripartizione del danno
- 9.4 Altre assicurazioni
- 9.5 Cessione del contratto e modifiche
- 9.6 Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria
- 9.7 Definizioni
- 9.8 Ambito di applicazione
- 9.9 Legge applicabile
IL CONTRAENTE
Ed. marzo 2015 20
Tech Premier |
Modular Edition Modulo per Protezione Dati personali & Cyber Liability |
Polizza di Responsabilitá Civile Professionale
Questo Modulo per Protezione Dati personali & Cyber Liability è parte della polizza AIG TechPremier che è composta dalle seguenti parti: (i) Sezione 1 – Garanzie; (ii) Sezione 2 – Estensioni; (iii) Sezione 3 – Definizioni; (iv) Sezione 4 – Esclusioni; (v) Sezione 5– Richieste di risarcimento; (vi) Sezione 6 – Gestione della difesa; (vii) Sezione 7 – Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti; (viii) Sezione 8 – Massimale e Franchigia; (ix) Sezione 9 – Disposizioni generali.
GARANZIE:
La seguente Garanzia si intende aggiunta alla sezione 1.1 Garanzie.
Responsabilità per Protezione Dati personali & Cyber Liability | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Cyber Liability. |
DEFINIZIONI
Le seguenti Definizioni sono aggiunte alla polizza
Attacco a sistema informatico | si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente. |
Sistemi di sicurezza | si intende qualsiasi hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. |
Computer virus | si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. |
Cyber Liability | si intende: (i) il mancato funzionamento di Sistemi di sicurezza derivante da un errore, omissione, mancato adempimento da parte dell’Assicurato; (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato; (iii) la Mancata protezione di Dati personali; (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato. |
Mancata protezione di Dati personali | ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato che sia per la prima volta accaduta e denunciata durante il Periodo di validità della polizza. |
La definizione di Atto si intende estesa ad includere Cyber Liability.
Tech Premier |
Modular Edition Modulo per Servizi Multimediali |
Polizza di Responsabilitá Civile Professionale
Questo Modulo per Servizi Multimediali è parte della polizza AIG TechPremier che è composta dalle seguenti parti: (i) Sezione 1 – Garanzie; (ii) Sezione 2 – Estensioni; (iii) Sezione 3 – Definizioni; (iv) Sezione 4 – Esclusioni; (v) Sezione 5– Richieste di risarcimento; (vi) Sezione 6 – Gestione della difesa; (vii) Sezione 7 – Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti; (viii) Sezione 8 – Massimale e Franchigia;
(ix) Sezione 9 – Disposizioni generali.
GARANZIE:
La seguente Garanzia si intende aggiunta alla sezione 1.1 Garanzie.
Responsabilità Multimediale | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Errori relativi a Servizi Multimediali. |
DEFINIZIONI
Le seguenti Definizioni sono aggiunte alla polizza
Errori relativi a Servizi Multimediali | si intende qualsiasi effettiva o asseriva condotta colposa, di tipo commissivo o omissivo, errore o dichiarazione ingannevole o inadempimento ivi compresa ciascuna forma di invasione della privacy, cattiva pubblicità, divulgazione di fatti privati, intrusione, sfruttamento commerciale di nomi o simili, intercettazioni o |
errata fornitura di Servizi Multimediali. | |
Over-redemption | si intendono sconti, premi, coupons, attribuzioni o altri compensi offerti in eccesso all’ammontare totale stabilito per contratto o altrimenti previsto |
Servizi Multimediali | significa (1) servizi di emissione televisiva (inclusa la diffusione satellitare, via internet o via cavo) o radiofonica; (2) servizi di pubblicazione di quotidiani, riviste, periodici, libri, edizioni musicali, annuari, edizioni elettroniche, video, sceneggiature, copioni, edizioni di opere teatrali, incluse la ricerca, la preparazione, la pubblicazione a puntate, l’esposizione o la distribuzione di materiale editoriale; (3) servizi di pubblicità, progettazione grafica, progettazione di loghi o marchi di fabbrica, acquisto di tempi e spazi pubblicitari, ricerche di mercato, pubbliche relazioni, creazione, gestione o vendita di mailing list, mailing diretto, sviluppo di giochi e videogiochi, gare, competizioni o offerte speciali; e (4) servizi tipografici. |
La definizione di Atto si intende estesa ad includere Errori relativi a Servizi Multimediali.
ESCLUSIONI
Con riferimento a questo modulo di copertura, le seguenti esclusioni si intendono inserite:
Over-redemption | traente origine da, basata su o attribuibile a Over-redemption |
Azioni dell’autorità di controllo | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un’autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione, a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di Servizi professionali a favore di tali enti; |
Tech Premier |
Modular Edition Modulo per Servizi di Outsourcing |
Polizza di Responsabilitá Civile Professionale
Questo Modulo per Servizi di Outsourcing è parte della polizza AIG TechPremier che è composta dalle seguenti parti: (i) Sezione 1 – Garanzie; (ii) Sezione 2 – Estensioni; (iii) Sezione 3 – Definizioni; (iv) Sezione 4 – Esclusioni; (v) Sezione 5– Richieste di risarcimento; (vi) Sezione 6 – Gestione della difesa; (vii) Sezione 7
– Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti; (viii) Sezione 8 – Massimale e Franchigia;
(ix) Sezione 9 – Disposizioni generali.
GARANZIE:
La seguente Garanzia si intende aggiunta alla sezione 1.1 Garanzie .
Responsabilità da Servizi di Outsourcing | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Errori relativi a Servizi di Outsourcing. |
DEFINIZIONI
Le seguenti Definizioni vengono aggiunte alla polizza
Errori relativi a Servizi di Outsourcing | si intende qualsiasi effettiva o asseriva condotta colposa, di tipo commissivo o omissivo, errore o dichiarazione ingannevole o inadempimento relativo alla fornitura di Sevizi di Outsourcing. |
Servizi di Outsourcing | significa la fornitura di qualsiasi funzione aziendale di un Terzo: (i) che sia stata assegnata in outsourcing dal Terzo al Contraente o ad un Società controllata sulla |
base di un contratto scritto; (ii) che non costituisca l’attività principale del Terzo; e (iii) che si riferisca ad una delle seguenti attività: (a) call centres che forniscono attività di telemarketing, ricerche, interviste o similari sia inbound che outbound; (b) help desk e/o supporto sulla base di Testi pre-approvati; (c) servizi di marketing, comunicazione o promozione dei prodotti e/o servizi di tale Terzo; (d) gestione rapporti con la clientela; (e) trattamento e/o elaborazione di Dati; (f) tenuta libri matricola, elaborazione buste paga, tenuta dei registri contabili, riscossione crediti, supporto nell’organizzazione di viaggi. | |
Testi pre-approvati | si intendono risposte e/o informazioni fornite in anticipo o pre-approvate dal suddetto Terzo per essere utilizzate nell’ambito del supporto telefonico, via e-mail o online. |
La definizione di Atto si intende estesa ad includere Errori relativi a Servizi di Outsourcing.
ESCLUSIONI
Con riferimento a questo modulo di copertura, si intendono operanti le seguenti esclusioni:
Trasferimento fondi | traenti origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi fraudolento od intenzionalmente erroneo trasferimento di fondi, somme o titoli. |
Azioni dell’autorità di controllo | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un’autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione, a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata prestazione di Servizi professionali a favore di tali enti; |
Tech Premier |
Modular Edition Modulo per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) |
Polizza di Responsabilitá Civile Professionale
Questo Modulo per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) è parte della polizza AIG TechPremier che è composta dalle seguenti parti: (i) Sezione 1 – Garanzie; (ii) Sezione 2 – Estensioni; (iii) Sezione 3 – Definizioni; (iv) Sezione 4 – Esclusioni; (v) Sezione 5– Richieste di risarcimento; (vi) Sezione 6 – Gestione della difesa; (vii) Sezione 7 – Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti; (viii) Sezione 8 – Massimale e Franchigia; (ix) Sezione 9 – Disposizioni generali.
GARANZIE:
La seguenti garanzie si intendono inserite in polizza alle condizioni disciplinate nel presente modulo. Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Xxxxxx rimangono valide le previsioni generali della polizza. L’assicurazione è valida per i danni a Terzi verificatisi durante il Periodo di validità della polizza.
A) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
L’Assicuratore risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza.
Sono comprese tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all’attività descritta in polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonchè alla proprietà, conduzione, allestimento e montaggio degli stands e relativi impianti e vale sia che l’Assicurato agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell’Assicurato o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A.
L’’Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.
La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo parti a € 500.000,00 qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o
abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l’applicazione della franchigia fissa pari a € 500,00.
B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
L’Assicuratore risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l’’Assicurazione:
▪ ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall’INAIL;
▪ ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali.
L’Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Resta inteso che l'onere della prova circa l‘inesatta o erronea interpretazione è a carico dell'’Assicurato. Dall’Assicurazione R.C.O. sono comunque escluse le malattie professionali.
La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo parti a € 500.000,00 ferma l’applicazione della franchigia fissa pari a € 2.500,00.
PRECISAZIONE
L’Assicurazione di cui alle lettere A) e B) di cui sopra vale anche per le azioni esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12/06/1 984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni
DEFINIZIONI
Le seguenti Definizioni sono aggiunte alla polizza e trovano applicazione esclusivamente nell’ambito del presente modulo
Prestatori di lavoro | si intendono tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell’esercizio dell’attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile. Tale definizione comprende: − I lavoratori alle dirette dipendenze dell’Assicurato soggetti e non soggetti al |
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge; − I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall’art. 5 del D.Leg. 23/02/2000 n. 38; − I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1 997 n. 196; − I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende anche qualora l’attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza; − I borsisti, i corsisti e gli stagisti | |
Retribuzioni | si intende l’ammontare degli importi erogati ai prestatori di lavoro, nonché ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera; |
NOVERO DEI TERZI
Ai fini dell’assicurazione RCT non sono considerati “terzi”:
a) il legale rappresentante e il socio a responsabilità illimitata;
b) i prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio poiché per gli stessi si applica la sola copertura R.C.O. di cui alla lettera B) GARANZIE.
ESCLUSIONI:
Le seguenti Esclusioni sono aggiunte alla polizza e trovano applicazione esclusivamente nell’ambito del presente modulo:
a) i danni la cui copertura assicurativa è regolata dalla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990 sulla Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 24 Novembre 1970 n. 973 e successive modificazioni, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante;
b) i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
c) i danni cagionati alle cose trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate;
d) i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi ;
e) i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
f) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori.
g) i danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili;
h) i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere;
i) i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili.
j) gli eventuali danni dei quali l’Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
k) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
l) i danni da furto;
m) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene e gassose; infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
n) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;
o) i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
p) i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi.
q) i danni finanziari puri, da RC Professionale e/o di natura contrattuale in genere.
Tech Premier |
Modular Edition Modulo per Servizi di Telecomunicazione |
Polizza di Responsabilitá Civile Professionale
Questo Modulo per Servizi di Telecomunicazione è parte della polizza AIG TechPremier che è composta dalle seguenti parti: (i) Sezione 1 – Garanzie; (ii) Sezione 2 – Estensioni; (iii) Sezione 3 – Definizioni; (iv) Sezione 4 – Esclusioni; (v) Sezione 5– Richieste di risarcimento; (vi) Sezione 6 – Gestione della difesa; (vii) Sezione 7
– Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti; (viii) Sezione 8 – Massimale e Franchigia;
(ix) Sezione 9 – Disposizioni generali.
GARANZIE:
La seguente Garanzia si intende aggiunta alla sezione 1.1 Garanzie.
Responsabilità da Servizi di Telecomunicazione | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Errori relativi a Servizi di Telecomunicazione. |
DEFINIZIONI
Le seguenti Definizioni sono aggiunte alla polizza
Errori relativi a Servizi di Telecomunicazione. | si intende qualsiasi effettiva o asseriva condotta colposa, di tipo commissivo o omissivo, errore o dichiarazione ingannevole o inadempimento relativo alla fornitura di Sevizi di Telecomunicazioni. |
Servizi di Telecomunicazione. | significa ogni servizio di trasmissione di voce o Dati fornito dall’Assicurato. |
La definizione di Atto si intende estesa ad includere Errori relativi a Servizi di Telecomunicazione.
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