POLIZZA ALL RISKS PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI STIPULATA DA ENEL X
POLIZZA ALL RISKS PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI STIPULATA DA ENEL X
Riferita agli impianti Sun Enel X Edition, Sun Classic Edition, Sun Black Edition, SunStorage Enel X Edition e SunStorage Black Edition
TERMINI E CONDIZIONI PER SINGOLO IMPIANTO
GARANZIA | Limiti di Indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa | Franchigia o scoperto per singolo sinistro |
Sezione I – Xxxxx Xxxxxxx | ||
Costi di demolizione e sgombero | 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 500,00 per sinistro e per annualità assicurativa | |
Deroga alla proporzionale | 10% | |
Condizioni particolari aggiuntive – Sezione I – Sezione II | Limiti di Indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa e in aggregato per la Sezione I e per la Sezione II | Franchigia o scoperto per singolo sinistro |
Eventi naturali in genere, sovraccarico neve, alluvione, inondazione, allagamento, grandine, tromba d’aria, fulminazione, incendio | Sezione I: 100% della somma assicurata Sezione II: Diaria di 2,50 Euro/giorno (Max 90 giorni) | Danni diretti: Impianti fino a 20 KW (inclusi): Scoperto 10%, min € 250,00 Danni Indiretti: 3 giorni dalla data di denuncia del sinistro |
Franamento, cedimento e smottamento del terreno | Sezione I: 70% della somma assicurata Sezione II: Diaria di 2,50 Euro/giorno (Max 90 giorni) | Danni diretti: Impianti fino a 20 KW (inclusi): Scoperto 10%, min € 250,00 Xxxxx Xxxxxxxxx: 3 giorni dalla data di denuncia del sinistro |
Guasti macchine e fenomeno elettrico (inclusa la clausola danni di serie) | Sezione I: 100% della somma assicurata Sezione II: Diaria di 2,50 Euro/giorno (Max 90 giorni) | Danni diretti: Impianti fino a 20 KW (inclusi): Scoperto 10%, min € 250,00 Danni Indiretti: 3 giorni dalla data di denuncia del sinistro |
Costi per la copertura di manodopera per la sostituzione dei pannelli in garanzia. | Nessuna franchigia | |
Durata della copertura | 10 anni dall’installazione dell’impianto |
Franchigia o scoperto per singolo sinistro (oltre a quelle evidenziate nella griglia) Sezione I – Xxxxx Xxxxxxx Per ogni altra causa:
Impianti fino a 20 kW: Scoperto 10% con il minimo di € 250,00
Sezione II – Xxxxx Xxxxxxxxx
Per ogni causa: 3 giorni dalla data di denuncia del sinistro
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V02_042019
Definizioni
Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Società. Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Anno (annuo, annuale) | Periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile). |
Assicurato: | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. L’acquirente di un impianto fotovoltaico Sun Enel X Edition, Sun Classic Edition, Sun Black Edition, SunStorage Enel X Edition e SunStorage Black Edition |
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione. |
Contraente: | Il soggetto che stipula l'assicurazione. |
Intermediario Assicurativo: | La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall’art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa. |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione. |
Periodo di Assicurazione: | Il periodo di validità dell’Assicurazione. |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Società: | L'impresa assicuratrice, ossia Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia |
Sinistro: Relativamente alla sezione I – Xxxxx Xxxxxxx: | Il verificarsi del fatto dannoso - improvviso, imprevisto e accidentale - per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Apparecchiature elettroniche: | Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche, di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computers e mini elaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte. |
Franchigia: | L’importo prestabilito che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo. |
Furto | l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avvenuta nell’area indicata in polizza. |
Guasti Macchine: | Si intendono tutti i danni derivanti ai macchinari da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da: • negligenza, imperizia; • incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo d’ariete, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione; • danni da fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; • corpi estranei. Non sono compresi i danni causati da incendio, esplosione, scoppio. |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, nei limiti stabiliti dalla Polizza. |
Impianto fotovoltaico | Insieme di pannelli fotovoltaici opportunamente collegati in serie o in parallelo, dei sistemi ausiliari e di tutti i dispositivi necessari al trasferimento dell’energia. Si precisa che la potenza di un impianto fotovoltaico si calcola in KW e rappresenta il minimo tra la potenza installata e la potenza di uscita dell’inverter. |
GSE (Gestore Servizi Elettrici) | Il Gestore dei Servizi Elettrici è il soggetto attuatore che qualifica gli impianti fotovoltaici, eroga gli incentivi ed effettua attività di verifica |
Macchinario: | L’impianto fotovoltaico, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, trasformatori, cavi elettrici di collegamento, apparecchiature di controllo e rilevazione. |
Massimale: | La Somma assicurata indennizzabile dalla Società per ogni sinistro. Quando è specificato in Polizza che il massimale è prestato per un Periodo di Assicurazione, esso rappresenta l’obbligazione massima a cui la Società è tenuta per tutti i Sinistri verificatisi durante lo stesso Periodo di Assicurazione. |
Prima esecuzione o prototipo: | Un ente che abbia una potenza superiore a quella massima fino a quel momento costruita dal Contraente ovvero caratteristiche innovative rispetto a quelle fino a quel momento |
progettate dal Contraente. | |
Scoperto: | Percentuale del danno indennizzabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro. |
Scoppio: | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. |
Rapina | la sottrazione di cose mediante violenza alla persona e minaccia, avvenuta nell’area indicata in polizza, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nell’area stessa |
Relativamente alla Sezione II – Danni Indiretti, con l’avvertenza che tutti gli importi considerati si intendono al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto:
Aggiustamenti: | Gli aggiustamenti sono quelli da apportare per tener conto della tendenza generale dell’attività dichiarata e di ogni altro fattore interno od esterno che influenzi l'attività stessa sia prima che dopo il sinistro o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato. A titolo esemplificativo ma non limitativo si intendono: periodi di manutenzione, mancata cessione di energia per problemi dovuti alla rete, ecc. |
Franchigia temporale | L’importo sull’indennizzo che resta a carico dell’Assicurato in relazio-ne ad un determinato periodo di tempo. È calcolata come il prodotto tra il numero di giorni previsto nella scheda di polizza come franchigia per la Sezione II – Danni Indiretti moltiplicata per il rapporto tra la som-ma assicurata in Sezione II – Danni Indiretti e il numero di giorni rela-tivo al periodo d’indennizzo massimo indicato nella Scheda di Xxxxxxx. |
Produzione annua attesa: | La media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell’energia elettrica effettivamente prodotta negli ultimi anni solari di esercizio o, nel caso di impianti entrati in esercizio per la prima volta, è la stima preventiva effettuata dal progettista dell’impianto, espressa in kWh, dei valori dell’energia elettrica che si presume possa essere prodotta tenendo conto dell’irraggiamento nell’ubicazione dell’impianto, al netto di eventuali periodi di fermata dell’impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive. |
Periodo di indennizzo: | Il periodo che ha inizio al momento del sinistro, avente come limite massimo quello indicato in polizza, durante il quale i risultati econo-mici dell’attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso non è interrotto per effetto della scadenza, cessazione o sospensione della polizza nè della polizza di riferimento, avvenuta dopo la data del sinistro stesso. |
Sezione di riferimento: | La Sezione I – Xxxxx Xxxxxxx che assicura le macchine e gli impianti elencati in questa polizza. |
Tariffa incentivante: | La remunerazione integrativa per kWh spettante agli impianti fotovoltaici ammessi ai sensi dei Decreti Ministeriali 28 luglio 2005, 19 Febbraio 2007, 06 Agosto 2010, 05 Maggio 2011, 05 Luglio 2012 e successive eventuali modifiche. |
Relativamente alla sezione III – Responsabilità Civile verso Terzi:
Cose: Sia gli oggetti materiali sia gli animali
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Condizioni Generali di Assicurazione
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
L'onere di pagamento del premio è proprio ed esclusivo del Contraente ed è pattuito tra le Parti se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 cod. civ.
Ferma l'opponibilità agli Assicurati del mancato o ritardato pagamento del Premio.
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.
Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 cod. civ. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza sono esercitati dall'Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 7 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 8 - Esagerazione dolosa del danno
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o della perdita, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o illese, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 9 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con la partecipazione di uno del Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 10 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto gli obblighi di cui all'art. 18 “Obblighi in caso di sinistro” delle Condizioni Generali di Assicurazione”;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 9 “Procedura per la valutazione del danno” delle Condizioni Generali di Assicurazione;
4) determinare
a) i dati previsti all’Art. 4 “Valore Assicurabile - Assicurazione parziale” delle Norme che regolano l’assicurazione “Xxxxx Xxxxxxx” ai fini dell'applicabilità del disposto regolato dall'articolo stesso;
b) i dati previsti dall’Art. 4 delle Norme che regolano l’assicurazione “Danni Indiretti”, ai fini dell’applicabilità del disposto regolato dall’articolo medesimo (“Assicurazione parziale”);
procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3), 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 11 - Recesso in caso di sinistro
A partire dal 2° anno dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dalla polizza convenzione mediante lettera raccomandata con preavviso di 60 giorni oppure tramite l'utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC). Le applicazioni riferite ad ogni assicurato saranno comunque efficaci sino alla loro naturale scadenza.
Art. 12 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più Assicurazioni, il l’assicurato deve a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
Art. 13 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.
Art. 14 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno come di seguito previsto e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo o del Contraente o dei suoi Amministratori.
Art. 15 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta da parte del Contraente, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 16 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico dell'Assicurato.
Art. 17 - Foro competente
Foro competente, in relazione alle controversie tra Contraente e Società è a scelta della parte attrice, esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 18 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
b) darne immediato avviso all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., a mezzo raccomandata, telegramma o telex.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Relativamente alla Sezione I – Xxxxx Xxxxxxx, l'Assicurato deve altresì:
c) in caso di sinistro presumibilmente doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. La Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
e) permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;
f) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese correnti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).
Relativamente alla Sezione II – Xxxxx Xxxxxxxxx, l’Assicurato deve altresì:
g) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell’attività dichiarata che il danno possa causare e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
h) tenere a disposizione i suoi libri contabili, i registri, i conti, le fatture nonchè fornire alla Società tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Limitatamente a questa sezione la comunicazione al customer care di Enel X relativamente ad anomalie, guasti, etc, vale come denuncia di sinistro per il calcolo dei giorni di scoperto.
La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato, non avviene entro dieci giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art. 19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 20 – Valutazione del rischio
Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato, rese ai fini del presente contratto per tutte le Sezioni di Polizza in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, la Società ha prestato il suo consenso e determinato il premio.
RESTANTE PARTE DEL FOGLIO LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Sezione I: Norme che regolano l’assicurazione danni diretti
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato i danni materiali e diretti causati all’impianto fotovoltaico assicurato, collegato alla rete, collaudato e pronto per l’uso al quale è destinato, anche se di proprietà di terzi, da qualunque evento improvviso, imprevisto ed accidentale, fatte salve le Esclusioni di cui all’art. 2 e i Beni esclusi di cui all’art. 3.
L'assicurazione è prestata per tutti i beni secondo la propria definizione, esistenti nelle ubicazioni indicate in polizza.
Art. 2 - Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso ad indennizzare i danni:
1. verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
2. causati da scioperi, sommesse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato;
3. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, fenomeni tellurici, franamento o smottamento del terreno, cedimenti di terreno; (parzialmente Derogata da art.3 Condizioni Particolari Aggiuntive in aggregato per la Sezione I – Xxxxx Xxxxxxx e per la Sezione II – Danni indiretti)
4.
5. causati da alluvioni, inondazioni, allagamento; (vedi Deroga come da art. 2 Condizioni Particolari Aggiuntive in aggregato per la Sezione I – Xxxxx Xxxxxxx e per la Sezione II – Danni indiretti)
6. causati da mareggiate e penetrazioni di acqua marina; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
7. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
8. causati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei loro amministratori e dei loro dipendenti; 9. verificatisi in occasione di furto o rapina;
10. dovuti ad assestamenti, restringimenti o dilatazioni degli enti assicurati, crolli, collasso strutturale;
11. dovuti a guasti meccanici, elettrici ed elettronici in genere, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;(vedi deroga come da Art. 5 Condizioni Particolari Aggiuntive – Sezioni I – Danni materiali e diretti)
12. di deterioramento, logorio, usura di qualsiasi parte dell’impianto assicurato causati dal suo normale uso e funzionamento, corrosione, erosione, torsione, ossidazione, umidità, stillicidio, condensa, muffa, siccità, batteri, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
13. causati da difetti di cui il Contraente e l'Assicurato od il preposto all'esercizio dell’impianto erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
14. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, progettista, manutentore e fornitore del /degli impianti assicurato/i;
15. dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso; a funzionamento improprio dell’impianto e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
16. a moduli e componenti elettronici dell’impianto assicurato;
17. di natura estetica che non compromettano la funzionalità dell’impianto assicurato e che non siano connessi con danni indennizzabili;
18. indiretti di qualunque natura;
19. da inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
20. causati o risultanti da:
a) virus informatici di qualsiasi tipo;
b) accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
c) cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
d) anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;
21. causati dall’impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d’uso di:
a) riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
b) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell’errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
c) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell’azione di comandi predisposti all’interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa;
22. ad impianti installati su tetto di fabbricati vuoti, inoccupati, abbandonati; non rientrano nell’ esclusione le seconde case o le abitazioni usate saltuariamente, gli edifici di pertinenza delle abitazioni (garage, locali di sgombero, etc,) anche se separate dall’abitazione principale;
23. derivanti da difetti di rendimento;
24. a prototipi o prime esecuzioni;
25. derivanti da amianto / asbesto;
26. non afferenti l’impianto fotovoltaico stesso e originatisi al di fuori di esso; dovuti a danneggiamento o distruzione degli enti assicurati, se verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da
trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
Art. 3 – Beni esclusi (applicabili solo condizioni k, l, m)
Non sono assicurabili:
a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, salvo se derogato con apposita clausola particolare;
c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori e calcolatori elettronici, limitatamente ai sinistri di rottura, scondizionamento, anormale funzionamento, fenomeni elettrici di qualsiasi natura;
d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliches, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo;
f) terreni, boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere, strade, piste, dighe, pozzi, gallerie, ponti e qualsiasi proprietà sotterranea e off-shore;
g) merci:
1) se già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi,
2) danneggiate per mancata e/o anormale refrigerazione, surgelazione, condizionamento, essiccazione e cottura, poste in atmosfera controllata e danneggiate da anomala variazione delle condizioni ambientali di conservazione;
h) aeromobili, natanti, veicoli terrestri iscritti al P.R.A. e loro accessori;
i) enti/beni in leasing o noleggiati di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze;
j) linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell’area degli stabilimenti solo se superano la distanza di 300 metri dalle ubicazioni assicurate e/o da o a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
k) macchinario che non ha superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportate nell’allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 05/05/2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 12/05/2011, comprese eventuali varianti, integrazioni, aggiornamenti ed estensioni;
l) impianti fotovoltaici a isola, pannelli fotovoltaici stand-alone utilizzati per l’alimentazione di segnalazioni stradali o per qualsiasi altra destinazione d’uso;
m) macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione.
Art. 4 - Valore assicurabile - Assicurazione parziale
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore di recupero delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile per ciascuna cosa eccedeva al momento del sinistro la somma rispettivamente assicurata, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.
Art. 5 – Determinazione del danno
Premesso che per "valore a nuovo" s’intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2. Agli effetti art.4 delle “Norme che regolano l’assicurazione Xxxxx Xxxxxxx”, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più Assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle Assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun impianto o macchina, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui all’art.4 (Valore assicurabile - Assicurazione parziale) delle Norme che regolano l’assicura-zione dei Danni Diretti;
5. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto macchinari o impianti di reparti in stato di attività. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
Art. 6 – Franchigia
Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, dell'importo precisato in polizza.
Condizioni Particolari Aggiuntive – Sezione I –Xxxxx materiali e diretti
Art. 1 - Costi di demolizione e sgombero
Sono indennizzabili i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alla sezione I - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria tossici e nocivi di cui al D.P.R. n° 915/82, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64, e successive modifiche ed integrazioni - e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza massima indicata nella scheda di polizza.
Art. 2 - Macchinario in Leasing (d.i.c. / d.i.l.) – (Non applicabile)
A parziale deroga dell’art.3 – Beni Esclusi comma i), qualora i macchinari in uso all’Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma della presente condizione particolare la Compagnia garantisce i beni medesimi:
- per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- per l’eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.
Art. 3 - Misure di sicurezza per alluvioni, inondazioni e allagamenti
La Società indennizza l’Assicurato per perdite e danni materiali e diretti causati o derivati da precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti solo se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazione dell’opera.
A questo proposito, le misure di sicurezza sono sufficienti se sono stati presi in considerazione i valori per precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti del servizio meteorologico riguardo all’ubicazione del rischio e a tutta la durata assicurativa e ciò fino ad un periodo di ricorrenza di 20 anni.
Art. 4 - Deroga alla proporzionale
Relativamente alle somme assicurate alla sezione I - Danni Diretti, a parziale deroga di quanto previsto dall’ art. 4 – Valore assicurabile – Assicurazione parziale delle Norme che regolano l’assicurazione Xxxxx Xxxxxxx, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale se la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%.
Qualora tale limite del 10% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art. 4 delle Norme che regolano l’Assicurazione danni diretti rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, in ogni caso, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.
Art. 5 - Guasti Macchine
Oggetto dell’assicurazione
A parziale deroga dell'art. 2- (Esclusioni) comma 10) della Sezione Xxxxx Xxxxxxx, ferme le altre esclusioni e quanto già garantito dalla Sezione I – Xxxxx Xxxxxxx, la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da guasti accidentali meccanici ed elettrici occorsi al macchinario, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati. Per “guasto” si deve intendere un danno accidentale, improvviso e imprevisto causato da: a) imperizia, negligenza;
b) difetti di fusione, del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio, errore di progettazione e calcolo, vizio di materiale;
c) incidenti fortuiti di funzionamento quali errata messa a punto, allentamento delle parti, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo di ariete, surriscaldamento locale (ad esclusione del surriscaldamento di caldaie o impianti similari quando tale surriscaldamento sia seguito da esplosione), mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;
d) caduta, urto, collisione o eventi similari, ostruzione da o introduzione di corpi estranei;
e) effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica; scoppio di trasformatori, di interruttori in aria o in olio;
f) qualsiasi altro evento che non sia qui di seguito escluso, ferme le esclusioni riportate all’art. 2 (Esclusioni) e Art. 3 (Beni Esclusi) delle “Norme che regolano l’assicurazione Xxxxx Xxxxxxx”. La
Società non è obbligata ad indennizzare i danni:
a) causati da difetti di cui il Contraente o il preposto all’esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
b) verificatisi in conseguenza di danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, progettista, manutentore e fornitore del/gli impianto/i assicurato/i; c) dovuti:
• all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
• a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
d) causati da deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
e) verificatisi in conseguenza di danni a parti intercambiabili accessorie ed utensileria in genere, a forme, matrici, stampi, mole, xxxxxxxx, funi, corde, cinghie, catene, nastri di trasmissione e simili, pneumatici, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
f) a catalizzatori, filtri, fluidi in genere ad eccezione degli isolanti dei conduttori di elettricità;
g) a fili e cavi di collegamento, salvo i cavi elettrici che risultano compresi in garanzia, tubi flessibili, materiali di congiungimento e guarnizione e tutte le parti non metalliche;
h) alle apparecchiature elettroniche (la presente esclusione non è riferita all’Inverter);
i) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse.
Determinazione del danno per la garanzia Guasti Xxxxxxxx
La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata in polizza, secondo le norme seguenti:
a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trova al momento del sinistro; 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.
L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1), detratto l'importo stimato come sub a2). b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
2) si stima il valore ricavabile dei residuati al momento del sinistro.
L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), detratto l'importo come sub b2).
Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come a1) detratto a2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b1).
Sono escluse dall'indennizzo le spese sostenute per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavori di scavo, sterro, reinterro e/o altri lavori edili, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell’indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata nella scheda di polizza e che la Società non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta scheda di polizza per sinistro e per l’intera durata della copertura assicurativa.
Si precisa che i danni imputabili a variazione di tensione, o da cause elettriche e/o magnetiche esterne, sono indennizzabili a condizione che i Macchinari assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione, e che la variazione di tensione abbia danneggiato, congiuntamente al Macchinario, anche la predetta apparecchiatura di protezione e stabilizzazione.
Danni di serie
Per “danni di serie” si intendono i danni derivanti da sinistri dovuti a uno stesso difetto (vizi di materiale, difetti di fabbricazione, difetti di fusione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio), anche se manifestatosi in più cose ed in diversi periodi annui di assicurazione. Eventuali danni di serie come sopra definiti verranno indennizzati secondo la seguente regola:
1° sinistro: indennizzo a termini di polizza 2° sinistro: 70% dell’indennizzo;
3° sinistro: 40% dell’indennizzo;
4° sinistro: 20% dell’indennizzo; dal
5° sinistro: nessun indennizzo.
Resta a carico dell’Assicurato lo scoperto, per ciascun sinistro, indicato nella Scheda di polizza.
In nessun caso la Compagnia indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la medesima annualità assicurativa, importo superiore a quelli indicati nella Scheda di polizza.
RESTANTE PARTE DEL FOGLIO LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Sezione II: Norme che regolano l’assicurazione “Danni Indiretti”
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione
A parziale deroga dell’art. “Esclusioni” comma 17) delle Norme che regolano l’Assicurazione Danni Diretti, la Società riconosce l’importo giornaliero (diaria) indicato in scheda di Polizza a titolo di Indennizzo delle perdite di profitto derivanti dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un Sinistro indennizzabile ai termini della Sezione I di polizza. L’importo di cui sopra non è corrisposto nel caso in cui: a) l’Impianto fotovoltaico non sia collegato alla rete;
b) l’interruzione o la diminuzione della produzione dell’energia elettrica siano conseguenti a dolo o colpa grave del Contraente e dell’Assicurato;
c) l’interruzione o la diminuzione della produzione dell’energia elettrica siano conseguenti a difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performances attese;
d) l’interruzione o la diminuzione della produzione dell’energia elettrica siano conseguenti a mancato riaggancio automatico dell’inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione. delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell’inattività
Art. 2 - Limite massimo e pagamento dell'indennizzo
La Compagnia corrisponde la diaria fino ad un massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di denuncia del Sinistro per danni indiretti all’Impianto fotovoltaico. L’Indennizzo liquidabile sarà riconosciuto all’Assicurato entro un termine di 30 giorni dalla data in cui l’Impianto fotovoltaico sia dichiarato nuovamente funzionante a mezzo di attestato rilasciato dal tecnico incaricato della riparazione/ricostruzione delle parti/componenti danneggiati.
Art. 3 - Esclusioni La Società non risponde:
salvo patto contrario, dei sinistri conseguenti a fatti dannosi che abbiano colpito le macchine o gli impianti e che risultino indennizzabili a termini della sezione I per effetto di estensioni di garanzia a quest’ultima apportate dopo la sua stipulazione, ovvero causati da: x. xxxx e colpa grave dell’Assicurato o del Contraente;
b. mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa della attività;
c. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge, o da provvedimenti imposti dalle Autorità, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
d. sospensioni dell’attività assicurata che si sarebbero rese necessarie per qualunque motivo anche se il sinistro non si fosse verificato;
e. mancato riaggancio automatico dell’inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
f. impedimento e difficoltà di accesso all’impianto assicurato;
g. ritardi nell’intervento da parte del manutentore e/o fornitore dell’impianto per la riparazione dell’impianto o di parti di esso; dei danni relativi a penali, indennità o multe dovute a terzi; dei danni
conseguenti a prolungamento o estensione dell’inattività causati:
a. da eventi eccezionali verificatisi durante l’inattività stessa; tali sono da considerare in ogni caso gli scioperi, le serrate, i provvedimenti e gli eventi di forza maggiore;
b. da revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione delle rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
c. sospensione, scadenza, annullamento, revoca, di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti.
RESTANTE PARTE DEL FOGLIO LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Condizioni Particolari Aggiuntive in aggregato per la Sezione I – Xxxxx Xxxxxxx e per la Sezione II – Danni Indiretti
Art. 1. Rescindibilità del contratto e dei singoli certificati
Si prende atto tra le Parti che non è possibile rescindere le singole applicazioni che cessano alla loro naturale scadenza.
La presente polizza collettiva ha durata annuale e può essere disdettata annualmente secondo quanto riportato all'articolo 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione; la facoltà biunivoca di disdetta annuale da parte della Società o del Contraente della presente Convenzione comporta il mantenimento dell'operatività della copertura assicurativa per il singolo impianto inserito in convenzione sino alla scadenza della durata stabilita nel modulo di attivazione dell'impianto.
Art. 2. Inondazioni, alluvioni, allagamenti
La Società, a parziale deroga dell'art. 2 (Esclusioni) comma 4) delle Norme che regolano l’Assicurazione dei Xxxxx Xxxxxxx, risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto. Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell’indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata nella scheda di polizza e che la Società non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta scheda di polizza per sinistro e per l’intera durata della copertura assicurativa.
Art. 3. Franamento, cedimento e smottamento del terreno
La Società, a parziale deroga dell'art. 2 (Esclusioni) comma 3) delle Norme che regolano l’Assicura-zione dei Xxxxx Xxxxxxx risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di franamento, cedimento e smottamento del terreno.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell’indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata nella scheda di polizza e che la Società non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta scheda di polizza per sinistro e per l’intera durata della copertura assicurativa.
Art. 4. Sovraccarico neve
L’assicurazione è prestata a condizione che i fabbricati siano conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.
Art. 5. Precisazione Inverter
Si conviene tra le Parti che, limitatamente ai danni ad inverter con vetustà superiore a 10 anni, si intende abrogato l’Art. 5 – Determinazione del danno, in quanto l’eventuale Indennizzo verrà corrisposto allo stato d'uso; si prende atto inoltre che relativamente alla clausola "Determinazione del danno" dell'art. 3 Guasti Macchine si applicherà quanto disciplinato al comma b) anche per un danno suscettibile di riparazione.
Art. 6. Precisazione oggetto della copertura
Si conviene tra le Parti che gli "accumulatori elettrici/energy storage", purché abbinati ad un impianto fotovoltaico, sono da intendersi facenti parte dell'oggetto della copertura assicurativa con le medesime garanzie, inclusa la garanzia "guasti macchine" in deroga all'Art.6
– Guasti Macchine - comma e).
In caso di danno alla componente accumulo degli Energy Storage, che siano in esercizio da oltre 1 anno, solo l'indennizzo relativo alla componente accumulo terrà conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 10% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio.
Art. 7. Costi per la copertura della manodopera per la sostituzione dei pannelli in garanzia
A parziale deroga di quanto riportato all'Art. 6 – Guasti Macchine – comma b) delle Condizioni Particolari Aggiuntive – Sezione I Danni materiali e diretti, in occasione danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, progettista, manutentore e fornitore del/gli impianto/i assicurato/i, la Società rimborsa i costi dovuti alle seguenti operazioni:
- di manodopera per attività di diagnosi e di sostituzione dei pannelli. (solo se il fornitore ha riconosciuto il guasto come difetto di produzione).
I costi di cui sopra sono da rimborsabili solo qualora il pacchetto venduto rientri nella categoria di "Offerta Classic – Offerta Enel X". Sugli indennizzi non viene applicata alcuna franchigia
Le attività sopra descritte devono essere documentate con foto, diagnosi e relazione a casa produttrice e autorizzazione della stessa. Inoltre tali danni sono indennizzabili purché i costi di cui sopra siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I, con il limite massimo di € 50.000,00 per annualità assicurativa.
Art. 8. Deroga all'obbligo di manutenzione programmata
Si conviene tra le Parti che per impianti assicurati fino a 30 kW l’assicurato NON è obbligato a garantire un piano di manutenzione e un contratto di manutenzione che preveda l’effettuazione di ispezioni e revisioni programmate in base al numero di ore di esercizio e di anni di calendario.
Indipendentemente dalle operazioni di manutenzione di cui sopra, l’Assicurato deve comunque attenersi alle istruzioni del costruttore circa le modalità d’uso e di manutenzione a suo carico; pena l’inoperatività dell’assicurazione.