CAPITOLATO SPECIALE
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Milanosport S.p.A.
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CAPITOLATO SPECIALE
Concessione d’uso dei locali destinati alle attività di bar, punti di ristoro e/o tavola fredda, nonché dei lettini prendisole per il relativo noleggio, all’interno degli impianti sportivi gestiti da MILANOSPORT S.p.A. – REP. 3/2020
INDICE
Art. | 1 | OGGETTO DELLA CONCESSIONE | pag. | 3 |
Art. | 2 | SEDI DEI BAR PUNTI DI RISTORO E/O TAVOLA FREDDA | ||
E LETTINI | pag. | 3 | ||
Art. | 3 | DURATA DELLA CONCESSIONE | pag. | 4 |
Art. | 4 | USO DEI LOCALI, CHIOSCI E LETTINI | pag. | 5 |
Art. | 5 | CANONE DI CONCESSIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO | pag. | 5 |
Art . | 6 | SPESE UTENZE | pag. | 6 |
Art. | 7 | ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO | pag. | 6 |
Art. | 8 | ASSICURAZIONI | pag. | 7 |
Art. | 9 | GESTIONE DELLA CONCESSIONE | pag. | 8 |
Art. | 10 | QUANTITA’ E QUALITA’ DEI GENERI DI CONSUMO | pag. | 8 |
Art. | 11 | SPONSOR | pag. | 9 |
Art. | 12 | CLAUSOLA SOCIALE DI SALVAGUARDIA | pag. | 9 |
Art. | 13 | PERSONALE | pag. | 9 |
Art. | 14 | FASI DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE | pag. | 9 |
Art. | 15 | DOCUMENTI DA CONSEGNARE A MILANOSPORT | pag. | 11 |
Art. | 16 | PENALI | pag. | 11 |
Art. | 17 | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | pag. | 12 |
Art. | 18 | NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI E TUTELA DEI | ||
LAVORATORI | pag. | 12 | ||
Art. | 19 | CONTROVERSIE | pag. | 13 |
Art. | 20 | DIVIETI | pag. | 13 |
Art. | 21 | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | pag. | 13 |
Art. | 22 | OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA | pag. | 13 |
Art. | 23 | TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI | pag. | 13 |
Art. | 24 | TASSE ED IMPOSTE | pag. | 14 |
Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Costituisce oggetto della concessione l’uso dei locali destinati alle attività di bar, punti di ristoro e/o tavola fredda, nonché l’uso dei lettini prendisole per il relativo noleggio, all’interno degli impianti sportivi gestiti da MILANOSPORT S.p.A. – REP. 3/2020:
a) Concessione d’uso dei locali destinati alle attività di bar, punti di ristoro e/o tavola fredda, all’interno degli impianti sportivi gestiti da Milanosport S.p.A., e più precisamente:
1) Bar all’interno del Centro Balneare Argelati;
2) Bar all’interno del Centro Balneare Romano;
3) Bar all’interno del Centro Balneare Lido;
4) Chiosco all’interno del parco del C.S. Lido;
5) Bar e Chiosco all’interno Centro Sportivo Saini;
6) Chiosco all’interno della Piscina S. Abbondio;
7) Chiosco all’interno della Piscina Cardellino;
8) Chiosco all’interno della Piscina Solari;
9) Chiosco all’interno della Piscina Procida (opzionale);
10) Chiosco all’interno della Piscina Suzzani (opzionale).
b) Concessione d’uso dei lettini prendisole per il relativo noleggio, come attività complementare a quella di bar, presso i seguenti impianti:
a) Centro Balneare Argelati
b) Centro Balneare Romano
c) Centro Balneare Lido
d) Centro Balneare Saini
e) Piscina Sant’Abbondio
f) Piscina Cardellino
g) Piscina Solari
Art. 2- SEDI DEI BAR, PUNTI DI RISTORO E/O TAVOLA FREDDA - LETTINI PRENDISOLE
Le sedi dei locali bar e chiosco sono:
a) Bar all’interno del Centro Balneare Argelati, Via Segantini n. 6 – 00000 Xxxxxx;
b) Bar all’interno del Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxx;
c) Bar all’interno del Centro Balneare Lido, Via Diomede n. 2 – 00000 Xxxxxx;
d) Chiosco all’interno del parco del Centro Sportivo Lido, Piazzale Lotto n. 15 – 00000 Xxxxxx;
e) Bar e Chiosco all’interno Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxx X. Xxxxxxx x.000;
f) Chiosco all’interno della Piscina S. Abbondio, Via Sant’Abbondio n. 12 – 00000 Xxxxxx;
g) Chiosco all’interno della Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxx;
h) Chiosco all’interno della Piscina Solari, Via Montevideo n. 20 – 00000 Xxxxxx;
i) Chiosco all’interno della Piscina Procida, Xxx X. xx Xxxxxxx, 00 - 00000 - Xxxxxx;
j) Chiosco all’interno della Piscina Suzzani Xxx X. Xxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx.
Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione d’uso dei locali adibiti a bar e chiosco è stabilita come di seguito:
1) Bar all’interno del Centro Balneare Argelati: il 02/06/2020 e dal 06/06/2020 al 06/09/2020;
2) Bar all’interno del Centro Balneare Romano: il 02/06/2020 e dal 06/06/2020 al 06/09/2020;
3) Bar all’interno del Centro Balneare Lido: il 02/06/2020 e dal 06/06/2020 al 06/09/2020;
4) Chiosco all’interno del Parco del C.S. Lido: dal 15/04/2020 al 30/09/2020;
5) Bar all’interno Centro Sportivo Saini: dal 16/04/2020 al 15/04/2021 e Chiosco all’interno Centro Sportivo Saini: dal 07/06/2020 al 30/08/2020;
6) Chiosco all’interno della Piscina S. Abbondio: il 02/06/2020 e dal 07/06/2020 al 06/09/2020;
7) Chiosco all’interno della Piscina Cardellino: il 02/06/2020 e dal 07/06/2020 al 06/09/2020;
8) Chiosco all’interno della Piscina Solari: dal 07/06/2020 al 30/08/2020;
9) Chiosco all’interno della Piscina Procida: dal 07/06/2020 al 23/08/2020 (opzionale);
10) Chiosco all’interno della Piscina Suzzani: 07/06/2020 al 09/08/2020 (opzionale).
La durata della concessione d’uso dei lettini prendisole di cui alla let. b) del precedente Art. 1, segue la durata della concessione d’uso dei locali bar e chioschi suindicati, eccezion fatta per il Centro Sportivo Saini per il quale, la durata della concessione d’uso dei lettini segue la durata della concessione d’uso del Chiosco all’interno Centro Sportivo Saini e, quindi, dal 07/06/2020 al 30/08/2020.
Si precisa che la durata delle concessioni potrà subire delle variazioni in ottemperanza alle prescrizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in ragione dell’Emergenza Sanitaria determinata dal COVID-19.
Ciascuno degli impianti in cui insistono i locali bar e chiosco potrà osservare un giorno alla settimana di chiusura, secondo le indicazioni che saranno comunicate da Milanosport.
È prevista la facoltà di proroga delle concessioni sino al 30/09/2020 compatibilmente con la programmazione delle attività stabilita da Milanosport. Allo stesso modo, è prevista la facoltà di anticipare l’apertura degli impianti in cui insistono i locali bar e chiosco. Resta fermo che i canoni di concessione andranno proporzionalmente rideterminati ad esclusione di quelli per le Piscine Solari, Procida e Suzzani. Resta inteso che i canoni di concessione saranno proporzionalmente rideterminati in conseguenza delle prescrizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in ragione dell’Emergenza Sanitaria determinata dal COVID-19. Nell’impossibilità di consentire l’attività sugli impianti, decadrà ogni effetto dell’aggiudicazione e la conseguente concessione.
Milanosport si riserva la facoltà di chiedere l’esecuzione anticipata in pendenza della stipulazione del contratto.
Si precisa che nell’ipotesi di condizioni meteo avverse gli impianti in cui insistono i punti bar possono essere chiusi per insindacabile decisione di Milanosport che ne darà comunicazione al Concessionario. La chiusura impianto può essere, altresì, disposta per circostanze diverse dalle condizioni meteo, come - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - per interventi di manutenzione non programmata; per disposizione delle Autorità. La chiusura degli impianti non dipendente dalla volontà di Milanosport non genererà alcuna riduzione del canone, eccezion fatta per chiusura degli impianti imposta dalle Autorità competenti in ragione dell’Emergenza Sanitaria determinata dal COVID-19.
Il Concessionario deve garantire lo svolgimento delle attività rispettando gli stessi orari di apertura e chiusura degli impianti in cui insistono le attività bar (10,00-19,00 salvo diversa indicazione di Milanosport) per i Centri Balneari; per il Chiosco del Parco del C.S. Lido e per il
Bar del C.S. Saini gli orari seguiranno il calendario delle attivtà di Milanosport con facoltà di chiusura su approvazione di Milanosport.
Art. 4 - USO DEI LOCALI, CHIOSCHI E LETTINI
E’ vietata la concessione a terzi dell’uso, anche saltuaria delle strutture o di parte di esse, nonché dei lettini. La messa a disposizione dei predetti locali non configurerà in alcun modo locazione di unità immobiliari destinate ad attività commerciali e, pertanto, non sarà sottoposta alla disciplina delle locazioni urbane.
Delle operazioni di consegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.
Il Concessionario si impegna a mantenere in buono stato quanto consegnato, a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazione dei locali e degli impianti, senza previa autorizzazione di Milanosport.
Durante la concessione Milanosport ha diritto di eseguire sulle aree e porzioni di immobili adibiti ai locali bar e chioschi e/o ad essi connessi, verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessari, previo avviso al Concessionario, che non può rifiutarli.
Durante l’eventuale esecuzione dei lavori rimane sospesa la responsabilità del Concessionario.
Eventuali migliorie o innovazioni, di qualsiasi natura, rimangono acquisite di diritto a Milanosport senza che il Concessionario possa asportarle, ritenerle o pretendere compensi al termine dell’affidamento.
Resta salvo l'obbligo per il Concessionario di rimessa in pristino, ove richiesto, dei locali a propria cura e spese.
I lettini prendisole sono concessi in uso presso le Piscine ed i Centri Balneari indcato alla let.
B) dell’Art. 1.
Art. 5 – CANONE DI CONCESSIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il canone di concessione d’uso per i locali adibiti a bar e chioschi, nonché per i lettini è stabilito come di seguito riportato.
A) il canone di concessione d’uso dei locali destinati alle attività di bar, punti di ristoro e/o tavola fredda, è pari al canone stabilito a base di gara in € 125.000,00 (euro centoventicinquemila/00) oltre I.V.A., così ripartiti:
1) canone d’uso Bar del Centro Balneare Argelati € 13.450,00;
2) canone d’uso Bar del Centro Balneare Romano € 28.200,00;
3) canone d’uso del Bar del C.B. Lido e del Chiosco del C.S. Lido € 33.800,00;
4) canone d’uso del Bar e Chiosco all’interno Centro Sportivo Saini € 30.000,00;
5) canone d’uso del Chiosco della Piscina S. Abbondio € 5.900,00;
6) canone d’uso del Chiosco della Piscina Cardellino € 6.250,00;
7) canone d’uso del Chiosco della Piscina Solari € 7.400,00. maggiorato della percentuale offerta a rialzo sullo stesso importo.
Il canone per la concessione d’uso del Chiosco all’interno della Piscina Procida e del Chiosco all’interno della Piscina Suzzani è pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) oltre I.V.A. per ciascuno dei chioschi. Tale canone sarà dovuto dal Concessionario solo ove abbia dichiarato in sede di offerta di voler utilizzare i predetti chioschi, nel qual caso sarà tenuto ad attrezzarli a propria cura e spese.
B) Il canone per la concessione d’uso dei lettini prendisole - per il relativo noleggio - come attività complementare a quella cui sono destinati i locali bar, è pari al canone stabilito a
base di gara in € 36.500,00 (euro trentaseimilacinquecento/00) oltre I.V.A., maggiorato della percentuale offerta a rialzo sullo stesso importo.
Il noleggio al pubblico è pari ad € 3,00/lettino.
Gli impianti presso cui insistono i lettini oggetto di concessione d’uso sono i seguenti:
1) Centro Balneare Argelati
2) Centro Balneare Romano
3) Centro Balneare Lido
4) Centro Balneare Saini
5) Piscina Sant’Abbondio
6) Piscina Cardellino
7) Piscina Solari
Il canone complessivo (bar/chioschi e lettini), eccezion fatta per il Bar ed il Chiosco all’interno del Centro Sportivo Saini, dovrà essere corrisposto in tre rate così scadenzate: 06 luglio 2020, 06 agosto 2020 e 02 ottobre 2020, a mezzo bonifico bancario, valuta fissa per il beneficiario e spese di bonifico ed incasso a carico del Concessionario. Il ritardo nel pagamento del canone oltre 15 giorni dalle scadenze indicate, legittimerà Milanosport ad ottenere gli interessi di mora come previsti dal D.Lgs. 231/02, salvo il maggior danno ed il diritto di risolvere il Contratto. Il predetto ritardo, inoltre, legittimerà Milanosport ad escutere la cauzione definitiva per l’importo dovuto, ivi inclusi gli interessi di mora.
Il canone d’uso (maggiorato della percentuale al rialzo) per il Bar ed il Chiosco all’interno del Centro Sportivo Saini dovrà essere corrisposto in quattro rate trimestrali così scadenzate: 15 luglio 2020; 15 ottobre 2020; 15 gennaio 2021; 15 aprile 2021.
ART. 6 – SPESE UTENZE
Il Concessionario è tenuto a corrispondere, a titolo di rimborso, le spese delle utenze per il Bar all’interno del Centro Sportivo Saini (energia elettrica, riscaldamento, acqua calda e fredda) determinate forfettariamente in € 12.000,00/anno.
ART. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Oltre al canone di cui al precedente art. 5, sono a carico del Concessionario i seguenti ulteriori oneri:
1) il possesso delle necessarie autorizzazioni/ permessi/attestazioni per le attività di bar;
2) la trasmissione della S.C.I.A. ai competenti uffici del Comune di Milano;
3) fornire a Milanosport il nominativo del Responsabile del Concessionario, il quale avrà il compito di organizzare e coordinare le attività del proprio personale, e sarà autorizzato a comunicare con Milanosport;
4) la fornitura di strutture ed attrezzature di cui vorrà dotarsi per l’esecuzione delle attività;
5) la fornitura e lo stoccaggio delle derrate alimentari occorrenti per l’espletamento delle attività;
6) la pulizia, sanificazione dei locali bar/chioschi e delle pertinenze ed aree esterne adiacenti utilizzati da Concessionario, nonché di tutti gli impianti, apparecchiature, arredi e di tutte le attrezzature fisse e mobili, comprese le stoviglie utilizzate per la preparazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande;
7) la manutenzione ordinaria dei locali ed attrezzature;
8) il conferimento dei rifiuti negli orari e luoghi deputati, secondo la normativa vigente, derivanti dall’attività espletata. Il Concessionario è tenuto a rimborsare l’importo delle eventuali
sanzioni che dovessero venire comminate a Milanosport imputabili all’irregolare gestione dei rifiuti da parte del Concessionario;
9) la retribuzione, completa degli elementi accessori ed aggiuntivi, da erogare al personale alle proprie dipendenze ed i relativi oneri assicurativi, previdenziali e sociali, applicando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza;
10) il pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dallo svolgimento delle attività;
11) l’essere assicurato agli effetti della responsabilità civile nei confronti di terzi e verso i dipendenti. Resta inteso che il Concessionario è pienamente responsabile di ogni eventuale danno, a persone o cose, dipendenti dalle prestazioni oggetto della concessione in parola, sollevando così Milanosport da qualsivoglia responsabilità civile e penale;
12) il pagamento di tutte le imposte, le tasse, i contributi, i diritti di qualsiasi genere inerenti alle attività;
13) custodia e conservazione di tutto quanto costituisce gli spazi assegnati al Concessionario, l’arredamento e le dotazioni di cui all’Allegato B;
14) vietare ai propri dipendenti nonché ai propri collaboratori, in qualunque forma legati all’Impianto, di rilasciare dichiarazioni di qualunque tipo inerenti Milanosport, gli Impianti da essa gestiti ed il personale da questa dipendente, a qualunque soggetto non espressamente autorizzato da Milanosport e senza permesso della stessa;
15) vietare ingressi di favore presso tutti gli impianti gestiti da Milanosport;
16) il rispetto del Regolamento di Impianto esposto in ciascun impianto;
17) il Concessionario è obbligato a subordinare al preventivo assenso scritto di Milanosport la realizzazione di ogni evento avente rilevanza economica e/o di immagine. A prescindere dalla rilevanza, per ogni evento avente durata pari o superiore a 5 (cinque) giorni, il Concessionario dovrà darne preventiva comunicazione almeno 7 (sette) giorni prima dell’inizio;
18) ad utilizzare OBBLIGATORIAMENTE bicchieri, piatti e posate ecocompatibili in luogo della plastica;
19) dotarsi di dispositivo POS al fine di contentire i pagamenti mediante moneta elettronica, ovvero tramite carte di credito, di debito o prepagate.
Art. 8 - ASSICURAZIONI
1) A garanzia del pagamento del canone come stabilito nel precedente art. 5, nonché a garanzia di tutte le obbligazioni ricadenti sul Concessionario in forza del presente Capitolato, ivi incluse le penali di cui all’art. 16, il Concessionario consegnerà a Milanosport, all’atto della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva a prima richiesta pari all’importo di aggiudicazione dell’intero canone di concessione. La garanzia definitiva, bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del 1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, dovrà recare le seguenti clausole: 1.1) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944, co. 2 c.c.; 1.2) rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c.; 1.3) operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Milanosport S.p.A.; 1.4) validità della durata sino allo svincolo da parte di Milanosport.
2) Polizza RCT/RCO.
Il Concessionario si obbliga a stipulare e mantenere in vigore, per tutta la durata dell’affidamento, una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) e verso terzi (RCT) ossia verso gli utenti del servizio e/o qualsiasi altra persona coinvolta nella distribuzione, per danni a cose a chiunque appartenenti e a persone, con massimali minimi
per ogni sinistro e per ogni persona, non inferiori ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) e con validità non inferiore alla durata dell’affidamento.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT/RCO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.
La mancata presentazione di dette polizze è elemento ostativo alla gestione delle attività.
In caso di recesso da parte della Compagnia Assicuratrice dalle polizze sottoscritte dall’Aggiudicatario, quest’ultimo dovrà provvedere:
ad inoltrare richiesta alla Compagnia affinché dia immediata comunicazione della propria intenzione di recesso a Milanosport, garantendo a quest’ultima un periodo di almeno 15 (quindici) giorni di copertura prima di mettere in opera quanto deciso;
a sottoscrivere entro i predetti 15 giorni nuove polizze sostitutive di quelle rescisse.
Art. 9 – GESTIONE DELLA CONCESSIONE
La Concessione dovrà essere svolta rispettando gli orari di apertura e chiusura degli impianti, con la massima diligenza e nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato, delle norme sulla tutela del consumatore, delle norme igienico sanitarie vigenti e dovrà essere eseguito a regola d’arte sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di esecuzione delle varie operazioni.
Resta fermo l’obbligo di tenere calmierati i prezzi dei prodotti al pubblico, o comunque in linea con i prezzi medi di mercato.
Il Concessionario è tenuto all’emissione dello scontrino fiscale ogni qualvolta si verifichi la vendita di un prodotto.
E’ fatto divieto al Concessionario di esporre negli spazi dove viene svolta l’attività, marchi, insegne etc. non autorizzate preventivamente da Milanosport.
Il Concessionario si obbliga a condurre le attivià cui sono adibiti i locali oggetto di concessione con il miglior decoro possibile e con la massima scrupolosità, garantendone la pulizia, l’ordine, l’igiene, avvalendosi di personale qualificato per il quale si assume ogni responsabilità.
È fatto divieto assoluto di vendere alcolici (superiori ai 5°), vino ed altre bibite alcoliche, qualunque sia il loro contenuto di alcool. Il Concessionario si impegna a non consegnare agli utenti del bar recipienti di vetro, le bevande contenute in bottiglie di vetro saranno servite in bicchieri ecocompatibili; il Concessionario risponderà dei danni provocati da bottiglie di vetro abbandonate in qualsiasi parte dell’impianto.
Art. 10 – QUANTITÀ E QUALITÀ DEI GENERI DI CONSUMO
Tutti gli acquisti dei prodotti necessari per lo svolgimento delle attività dovranno essere fatti dal Concessionario a proprio nome, con esonero di Milanosport da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti.
Il Concessionario dovrà provvedere alla conservazione di tutti i prodotti confezionati e non, rispettando scrupolosamente le disposizioni vigenti in materia. I residui alimentari e gli altri scarti della produzione alimentare dovranno essere gestiti e trattati in base alla normativa in vigore e dovranno sostare negli ambienti del bar non oltre il tempo necessario alla lavorazione, preparazione, somministrazione quotidiana degli alimenti.
I generi di consumo devono essere di ottima qualità prodotti alimentari di qualità, di primarie marche e aziende e conformi alle norme vigenti ed in quantità sufficiente a garantire la continuità del servizio, possibilmente quelli cosiddetti a “chilometro zero”. Nello svolgimento dell’attività e nella somministrazione dei cibi il concessionario non potrà utilizzare bicchieri di plastica e di vetro (sono ammessi solo quelli di carta); inoltre nella somministrazione di cibi e
bevande non potranno essere utilizzati bicchieri o qualsiasi altro oggetto di vetro. Le parti concordano che per i seguenti alimenti e bevande nel corso dell’intera durata della gestione saranno applicati al pubblico i prezzi a fianco riportati:
- acqua in bottiglia da 50 cl Euro 1,00 (un euro);
- caffè espresso al banco Euro 1,00 (un euro),
Art. 11 – SPONSOR
Il Concessionario dovrà rispettare gli accordi di esclusiva merceologica stipulati da Milanosport ed efficaci durante il periodo di vigenza della concessione e si impegna, dunque, ad approvvigionarsi dei prodotti alimentari necessari allo svolgimento dell’attività rivolgendosi ai soggetti sponsor di Milanosport, come da Allegato C Sponsor, quali Algida per i prodotti gelato e San Carlo per le patatine e per l’acqua naturale in tetrapack potrà essere indicato al Concessionario uno sponsor.
Milanosport si riserva la facoltà di accogliere nelle strutture bar e nei luoghi immediatamente adiacenti allestimenti di sponsor dalla stessa graditi.
Art. 12 – CLAUSOLA SOCIALE DI SALVAGUARDIA
Per il Bar del Centro Sportivo Saini il Concessionario dovrà assumere il personale impiegato dal concessionario uscente e più precisamente n. 1 risorsa impiegata al VI livello del CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo Federalberghi, Faita, Confcommercio, a tempo indeterminato, parziale orizzontale a 30 ore settimanali.
Art. 13 – PERSONALE
Il Concessionario dovrà garantire che il personale di cui si avvale sia qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, che sia tecnicamente preparato e fisicamente idoneo alla mansione. Il personale dovrà essere in linea con la normative vigenti del C.C.N.L. di riferimento della categoria.
Nello svolgimento del servizio, il personale è tenuto a tenere un comportamento discreto, riservato, decoroso, conformato alle regole di buona educazione e di rispetto per la specifica situazione nella quale viene svolto il servizio.
Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra Milanosport ed il personale addetto all’espletamento delle attività oggetto di affidamento, tale personale lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità del Concessionario.
Art. 14 - FASI DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE A ) FASE POST-AGGIUDICAZIONE
Subito dopo l’aggiudicazione, l’Aggiudicatario dovrà presentarsi negli uffici di Milanosport preposti per ricevere tutte le indicazioni necessarie per dare avvio alle attività oggetto di affidamento.
Il Concessionario dovrà iniziare le attività il giorno indicato nell’Art. 3 del presente Capitolato.
Milanosport si riserva la facoltà di chiedere l’esecuzione anticipata delle attività oggetto di affidamento in pendenza della stipulazione del contratto; in tal caso il Concessionario dovrà comunque adempiere alle prescrizioni di Capitolato ed alle richieste del Responsabile del Procedimento e per esso il Responsabile del Contratto.
B ) GESTIONE DEL CONTRATTO
Le attività cui è destinata la concessione di cui al presente Capitolato dovranno essere svolte a far data dall’ordine/comunicazione del Responsabile del
Procedimento e/o per esso del Responsabile del Contratto o da altra data evidenziata nella comunicazione di affidamento in funzione dei tempi di aggiudicazione, secondo la programmazione disposta dal Responsabile del Procedimento, nel più ampio spirito di collaborazione e disponibilità, segnalando allo stesso o a suoi collaboratori ogni eventuale elemento ostativo ad una puntuale, corretta e serena esecuzione dell’affidamento.
Nel caso di inadempienze del Concessionario che comportassero l’intervento delle Autorità con provvedimenti ingiuntivi e/o sanzionatori, il Concessionario, quale unico responsabile, sarà tenuto ad eseguire, a proprie cure e spese, tutte le prescrizioni ingiunte, nonché a farsi carico del pagamento delle sanzioni o contravvenzioni comminate.
Ciò, peraltro, non esclude l’ulteriore applicazione, da parte di Milanosport, delle sanzioni e/o penalità di cui all’Art. 16.
Il Concessionario dovrà tempestivamente segnalare per iscritto a Milanosport ogni e qualsiasi impedimento all’esecuzione dell’affidamento; la mancata segnalazione di fatti ostativi all’esecuzione dello stesso non potrà essere motivo di riserva in caso di applicazione di penali.
La concessione si svolgerà secondo le modalità ed i tempi indicati nel presente Capitolato.
Nello svolgimento della concessione oggetto del presente Capitolato, il Concessionario è tenuto al rispetto degli orari e dei giorni di apertura e chiusura degli impianti previsti o comunicati da Milanosport. E’ fatto obbligo al Concessionario di rispettare il Regolamento di Impianto che, esposto in ciascun sito, seppur non materialmente allegato, è parte integrante del presente Capitolato e si presume perfettamente conosciuto e, come tale, da applicarsi da parte del Concessionario.
Le attività oggetto di affidamento devono essere svolte avvalendosi di personale idoneo, nel rispetto delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.
Milanosport si riserva, a sua completa discrezione, di procedere, mediante controlli, a verifiche in ordine alla buona esecuzione del contratto.
Pertanto, il Concessionario deve assicurare, in ogni momento, la disponibilità del proprio Responsabile per l’effettuazione dei suindicati controlli.
Milanosport effettuerà, quindi, con i propri referenti le verifiche sul risultato effettivo e provvederà in caso di inadempienza a convocare il Responsabile del Concessionario per la contestazione in contraddittorio, con redazione di verbale, individuando la gravità dell’inadempienza ed eventualmente applicando le penali previste all’Art. 16.
Milanosport si riserva la facoltà di comunicare al Concessionario variazioni relative alle consistenze (impianti).
C ) TERMINE DELLA CONCESSIONE
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del contratto, Milanosport procederà allo svincolo del deposito cauzionale ove non vi siano ragioni ostative.
Art. 15 - DOCUMENTI DA CONSEGNARE A MILANOSPORT
Il Concessionario prima della stipula del contratto dovrà consegnare a Milanosport le polizze di cui all’Art. 8 del presente Capitolato.
Art. 16 - PENALI
Per il controllo del corretto espletamento delle attività oggetto dell’affidamento si prevede l’applicazione di penalità suddivise in tre fasce, secondo una classificazione per livello di gravità e relativa graduazione: Lieve, Media e Grave. Ad ogni fascia corrisponde un importo che verrà applicato ad ogni occorrenza riscontrata da Milanosport. Si riporta di seguito in tabella una classificazione delle tipiche infrazioni. L’elenco riportato è da ritenersi incompleto e non esaustivo.
LIVELLO | INFRAZIONE | PENALE |
Lieve | Comportamento dei dipendenti e/o linguaggio utilizzato non corretto e non consono | € 50,00 |
Media | Mancato adempimento degli obblighi di fornitura presso gli sponsor di Milanosport e/o ponendo in vendita prodotti concorrenziali non consentiti | € 100,00 al giorno |
Scarsa igiene dei punti bar/ristoro Assenza del dispositivo POS | € 100,00 al giorno | |
Grave | Mancata apertura dei punti bar/ristoro, non giustificata o non avallata da Milanosport | € 300,00 al giorno |
Mancato conferimento dei rifiuti negli orari e luoghi deputati secondo la normativa vigente | € 200,00 al giorno | |
Mancato rispetto del Regolamento di Impianto | € 200,00 |
Il mancato conferimento dei rifiuti negli orari e luoghi deputati, secondo la normativa vigente, mediante utilizzo di idonei sacchi darà luogo all’applicazione di una penale pari ad 200,00 per ogni giorno in cui Milanosport dovesse rinvenire rifiuti in luoghi non deputati. Sarà a carico del Concessionario il pagamento di eventuali verbali che fossero elevati in conseguenza della sua attività.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto dal Responsabile del Procedimento e/o per esso del Responsabile del Contratto, con raccomandata A/R o Pec o tramite fax, al Concessionario e quest’ultimo avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro cinque giorni dal ricevimento della nota di contestazione.
Valutate le controdeduzioni del Concessionario, qualora si dimostrasse la fondatezza delle inadempienze, Milanosport applicherà le penalità entro i 10 giorni successivi. Si potrà stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l’inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d’immagine, per Milanosport, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni scritte).
Il Concessionario prende atto che l’applicazione delle penali non preclude il diritto di Milanosport di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Nel caso in cui non vengano eseguite le attività cui è destinata la concessione per tre giorni anche non consecutivi, Milanosport potrà considerare tale comportamento come abbandono delle prestazioni con conseguente risoluzione del contratto ai sensi del successivo Art. 16.
Il Concessionario prende atto che l’applicazione delle penali non preclude il diritto di Milanosport di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La contestazione dell’inadempienza cui non venga posta fine entro il termine perentorio indicato nell’atto di contestazione, potrà costituire inadempienza grave e comportare la risoluzione contrattuale con conseguente escussioe del deposito cauzionale.
L’emissione, da parte del Responsabile del Procedimento, di cinque avvisi per inadempienza, comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e consentirà a Milanosport di procedere alla concessione al concorrente giunto secondo in graduatoria nella gara con cui si era proceduto all’aggiudicazione.
La Milanosport potrà esercitare tale facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata e/o Pec, senza necessità di ulteriori adempimenti; la medesima facoltà di risoluzione contrattuale potrà essere esercitata nei seguenti casi:
mancato pagamento del canone;
frode nell’esecuzione del servizio;
mancata emissione di scontrini fiscali;
manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte del Concessionario senza giustificato motivo;
mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n.
81/2008.
Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita, da parte del Concessionario, dei requisiti per l’esecuzione delle attività cui è destinata la concessione, quali la perdita delle prescritte licenze/autorizzazioni, il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta da Milanosport è fatta al Concessionario nella forma della raccomandata con ricevuta di ritorno e/o Pec.
Nei casi di risoluzione del contratto Milanosport escuterà il deposito cauzionale.
Milanosport, nei casi di cui ante, si riserva la facoltà, valutata la convenienza economica, l’opportunità ed ogni termine necessario ed opportuno per determinare l’affidamento diretto delle residue prestazioni di Capitolato.
Art. 18 - NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI E TUTELA DEI LAVORATORI
NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI
Le attività cui sono destinati i locali oggetto di concessione devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008; in ogni caso le predette attività devono essere eseguite in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, sotto la piena ed incondizionata responsabilità del Concessionario.
Il Concessionario, pertanto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui sopra e prendere, inoltre, di propria iniziativa tutti i provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene sul lavoro.
TUTELA DEI LAVORATORI
Il Concessionario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di personale, comprese quelle che potessero essere emanate in vigenza di contratto. Il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente a tutti i dipendenti tutte le norme inerenti la loro categoria contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli
accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l’affidamento.
I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica ed economica.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata da Milanosport o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, Milanosport comunicherà al Concessionario ed anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una contestazione e conseguente applicazione di una penale anche se non espressamente prevista nel predetto Art. 16 al quale si rinvia.
Art. 19 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie di qualsiasi natura tra la Milanosport ed il Concessionario, così durante l’esecuzione della concessione come al termine della stessa, che non si siano potute comporre bonariamente, sono devolute all’Autorità Giudiziaria del Foro di Milano.
Art. 20 - DIVIETI
E’ vietata qualunque cessione o subcessione della concessione, sotto pena di risoluzione contrattuale e risarcimento del danno.
Art. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si applica la vigente normativa in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003) consolidato con il D.Lgs. 101/2018 di recepimento della direttiva comunitaria Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679.
2. Milanosport in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà il Concessionario quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato, il quale dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate da Milanosport in termini di sicurezza e tutela della riservatezza.
Art. 22 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 23 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
In ossequio alla L. 136 del 2010 entrata in vigore il 7 settembre 2010, Il Concessionario si impegna a comunicare a Milanosport il conto “dedicato” sul quale saranno veicolati i flussi finanziari.
Art. 24 - TASSE ED IMPOSTE
Tutte le spese, i bolli, le imposte e la registrazione del contratto, in caso d’uso, saranno a totale carico del Concessionario.
Milano, lì 25/03/2020
Milanosport S.p.A. Il Direttore Generale
Dr. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
(firmato digitalmente)