CAPO XVIII
CAPO XVIII
DELLA RENDITA PERPETUA
Art. 1861 – Nozione
[1] Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all’altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantita`di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell’alienazio- ne di un immobile o della cessione di un capitale.
[2] La rendita perpetua puo`essere costituita anche quale onere dell’aliena- zione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.
Art. 1862 – Norme applicabili
[1] L’alienazione dell’immobile, se fatta a titolo oneroso, e` soggetta alle norme stabilite per la vendita.
[2] L’alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito e`soggetta alle norme stabilite per la donazione.
Art. 1863 – Rendita fondiaria e rendita semplice
[1] E`fondiaria la rendita costituita mediante alienazione di un immobile. E`semplice quella costituita mediante cessione di un capitale.
Art. 1864 – Garanzia della rendita semplice
[1] La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca sopra un immo- bile; altrimenti il capitale e`ripetibile.
commento di Xxxxx Xxxxxx
Sommario: 1. Il contratto di rendita perpetua: nozione e fonti. - 2. Rendita fondiaria e rendita semplice. - 3. Il diritto alla rendita perpetua ed il suo oggetto. - 4. L’obbligo della garanzia ipotecaria.
Art. 1864 Libro IV - Titolo III: Dei singoli contratti
1. Il contratto di rendita perpetua: nozione e fonti
Il contratto di rendita perpetua e` quel contratto con il quale una parte conferisce all’altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantita` di altre cose fungibili, quale ‘‘corrispettivo’’, se onerosa, oppure quale ‘‘onere’’, se gratuita, della alienazio- ne di un immobile o della cessione di un capitale (art. 1861 c.c.). Si ha rendita fondiaria quando la costituzione del rapporto avviene mediante alienazione di un immobile; ricorre la rendita semplice quando e` prevista la cessione di un capitale (art. 1863 c.c.).
In primo luogo, occorre segnalare il problema dell’oggetto della tipizzazio- ne legale che non deve ritenersi, come di consueto, il contratto, ma il rapporto nella sua disciplina costante, a prescindere dalla fonte costitutiva.
Il titolo costitutivo della rendita puo` essere sia oneroso che gratuito. In caso di contratto ‘‘oneroso’’ la disciplina, per quanto concerne l’alienazione dell’immobile o la cessione del capitale, e` rinvenibile nelle disposizioni sulla vendita (art. 1862, 18 co., c.c.) e, per quanto concerne il rapporto di rendita, nelle norme comuni (artt. 1864-1868, 1870, 1350, n. 10, 2948, n. 1, c.c.) e nelle norme che riguardano specificamente la rendita fondiaria (artt. 1865, 28 co., e 2817, n. 1, c.c.).
E` previsto anche un contratto di rendita fondiaria ‘‘a titolo gratuito’’: in tal
caso, il contratto e` regolato dalle norme stabilite per la donazione mentre il rapporto di rendita e` regolato dalle norme comuni e speciali inerenti la ren- dita fondiaria. La riconduzione della costituzione di rendita gratuita alla figura della donazione modale comporta, inoltre, l’applicazione delle regole che a tale negozio ineriscono.
La rendita puo` trovare la sua fonte anche in atti unilaterali, quali la promes- sa al pubblico, ovvero in disposizioni testamentarie quali il legato, il sublegato ovvero il modus testamentario.
Non e` pacifico tra gli interpreti se sia ammissibile il legato avente ad oggetto una prestazione posta a carico dell’onerato perpetuamente, nell’am- bito della prescrizione generale di cui all’art. 670 c.c. L’argomento contrario fa leva sulla considerazione in base alla quale esso verrebbe a concretizzare una possibile violazione del disposto dell’art. 698 c.c.1, ai sensi del quale non e`
1 Cfr. TORRENTE A., Delle obbligazioni. Rendita perpetua. Xxxxxxx xxxxxxxxx, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1955, 53, secondo il quale, a fronte del detto divieto, il lascito avente ad oggetto una rendita perpetua potrebbe valere unicamente a favorire i soggetti che al tempo di apertura della successione del disponente si trovassero per primi a beneficiarne.
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consentito il lascito dell’usufrutto successivo ovvero di una rendita. Occorre tuttavia notare come sia testuale l’ammissibilita`, ai sensi del 28 co. dell’art. 1861 c.c. di una rendita perpetua costituita anche quale onere apposto ad una cessione gratuita di un immobile o di un capitale; inoltre e` lo stesso art. 1869
c.c. a riferire l’applicabilita` degli artt. 1864 ss. c.c. ad ogni altra prestazione perpetua, costituita a qualsiasi titolo, «anche per atto di ultima volonta`».
Si aggiunga che, come e` stato autorevolmente osservato, la struttura di un’eventuale rendita successiva differirebbe comunque da quella di una ren- dita perpetua. Con la prima si darebbe vita ad una serie di rendite a favore di una pluralita` di beneficiari secondo un ordine successivo, la seconda invece riguarderebbe una sola rendita, la cui durata tendenzialmente perpetua (tut- tavia pur sempre redimibile ex art. 1865 c.c.) ben sarebbe suscettibile di trasmissione da un soggetto passivo ad un altro2.
E` pacificamente ammessa anche la costituzione di rendita mediante con-
tratto a favore di terzo con l’avvertenza che, in tal caso, l’ipoteca legale e` a carico dello stipulante che aliena l’immobile e non del terzo creditore della rendita.
Il problema piu` delicato, in tali ipotesi, concerne l’applicabilita` della norma che impone la garanzia ipotecaria. In proposito, secondo alcuni Autori deve ritenersi che l’art. 1864 c.c. presupponga un rapporto a titolo oneroso e che, pertanto, esso si applichi alle sole rendite atipiche onerose e non anche a quelle costituite mortis causa o a titolo gratuito in ordine alle quali opera il principio fondamentale dell’autonomia privata. In qualche misura analogo al rapporto di rendita perpetua e` l’obbligo di erogazioni periodiche previste dall’art. 699 c.c.
Dal punto di vista formale, qualunque sia la fonte del rapporto di rendita perpetua, il contratto dovra` rivestire forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.) a meno che una particolare e piu` specifica forma non sia prevista da disposizioni di legge.
L’obbligazione di rendita perpetua rientra nella categoria delle obbligazio- ni di durata, e precisamente nelle obbligazioni ad esecuzione periodica, in cui si hanno prestazioni che si succedono ad intervalli periodici di tempo. In ordine alla struttura di queste ultime la dottrina e` divisa tra sostenitori della concezione ‘‘atomistica’’, che considera ogni prestazione come munita di pro-
2 LENER A., Il rapporto di rendita perpetua, Milano, 1967, 103, secondo il quale l’argo- mento fondato sull’art. 698 c.c. non potrebbe condurre a convertire automaticamente una rendita perpetua in temporanea, stante la espressa contemplazione ad opera della legge della figura della rendita perpetua.
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Art. 1864 Libro IV - Titolo III: Dei singoli contratti
pria causa seppur collegata alle altre, e fautori della concezione ‘‘unitaria’’ che ravvisa un’unita` che coinvolge non solo la fonte ma anche le singole presta- zioni.
Il rapporto di rendita perpetua ha sempre struttura obbligatoria; in questo senso depongono l’art. 1868 c.c., da cui e` desumibile che il terzo acquirente per atto inter vivos dell’immobile alienato in corrispettivo della rendita non e` soggetto passivo dell’obbligazione periodica, e l’art. 1870 c.c. che, disciplinan- do la ricognizione del rapporto, presuppone la prescrizione decennale.
2. Rendita fondiaria e rendita semplice
L’art. 1863 c.c. distingue due tipologie di rendita: la rendita fondiaria e la rendita semplice a seconda che il rapporto contrattuale abbia come corri- spettivo l’alienazione di un immobile, la costituzione di altro diritto reale (purche´ capace di ipoteca3) ovvero la cessione di un capitale. Per capitale si intende tradizionalmente non solo la prestazione di una somma di denaro ma anche la cessione pro solvendo di un credito di denaro, ovvero la dazione di beni non immobili che abbiano comunque un valore patrimoniale.
3. Il diritto alla rendita perpetua ed il suo oggetto
La rendita perpetua costituisce un semplice diritto relativo di credito che trova la sua fonte in un contratto di natura consensuale e non reale.
I principali corollari della ritenuta natura personale della rendita vengono, in dottrina, cos`ı riassunti: 1) il debitore della rendita non puo` liberarsi del- l’obbligazione mediante l’abbandono del fondo; 2) il creditore e` garantito in via reale soltanto dall’ipoteca iscritta sul fondo; 3) il trasferimento della ren- dita e` disciplinato dalle norme che regolano il trasferimento dei crediti; 4) la rendita fondiaria non si estingue con il perimento del fondo, ne´ si acquista per usucapione; 5) la rendita si estingue secondo le disposizioni relative alla prescrizione dei crediti (in proposito, l’art. 2934 c.c. distingue tra prescrizione delle singole prestazioni e prescrizione dell’intero rapporto contrattuale).
E` d’xxxx chiedersi quale sia l’oggetto del contratto di rendita perpetua. Il
carattere peculiare del contratto in esame e` rappresentato dalla perpetuita` e periodicita` della prestazione di somme di denaro o certa altra quantita` di cose fungibili. Nel primo caso, si tratta di debito di valuta cui si applichera` il
3 Cfr. XXXXXXXX A., op. cit., 24.
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principio nominalistico (salva l’applicazione di clausole di rivalutazione mo- netaria).
Se la prestazione ha per oggetto cose fungibili, queste devono necessaria- mente essere certe e determinate.
4. L’obbligo della garanzia ipotecaria
Il legislatore ha previsto, all’art. 1864 x.x., x’xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx- xxx limitatamente alla rendita semplice. Per il testuale richiamo dell’art. 1869
c.c. all’art. 1864 c.c., si ritiene che detta norma, inderogabile, sia applicabile anche alle rendite ‘‘atipiche’’, mentre, non essendo dettata alcuna norma specifica per la rendita fondiaria, in tema di ipoteca, trova puntuale applica- zione l’art. 2817, n. 1, c.c.
Nelle ipotesi di rendita semplice ovvero di rendita atipica, l’ipoteca deve essere concessa con apposito atto (artt. 1864 e 1869 c.c.).
Secondo alcuni Autori la costituzione d’ipoteca deve essere contestuale al negozio costitutivo della rendita, pena la nullita` del contratto4; per altri, la garanzia ipotecaria puo` essere anche successiva anche e soprattutto perche´ trattasi di una obbligazione scaturente dal negozio e non di un suo elemento costitutivo o di validita`, con la conseguenza che il relativo inadempimento importa la sanzione della ripetibilita` del capitale o della diversa prestazione quale effetto risolutorio5.
Particolare attenzione merita l’obbligo di costituzione della garanzia ipo- tecaria qualora la rendita perpetua venga costituita a titolo gratuito (come donazione indiretta, come legato ovvero come modus apposto ad una dispo- sizione testamentaria a titolo universale o particolare). A quest’ultimo propo- sito, la dottrina prevalente ritiene che l’obbligo della garanzia ex art. 1864 c.c. sussista in ogni caso di donazione o disposizione testamentaria con onere, con conseguente risoluzione del rapporto per la mancata concessione della garanzia, mentre sia da escludere nel caso di rendita costituita come oggetto diretto dell’attribuzione a titolo gratuito. In tal ultimo caso, la dottrina esclude che al donatario ovvero al legatario spetti il diritto di pretendere l’iscrizione ipotecaria e, in mancanza, l’immediato pagamento del capitale6.
4 Cfr. TORRENTE A., ivi, 20 ss.
5 Cfr. XXXXX A., op. cit., 113 ss.
6 Cfr. XXXXX A., ivi, 117 ss.
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Art. 1865 Libro IV - Titolo III: Dei singoli contratti
Art. 1865 – Diritto di riscatto della rendita perpetua
[1] La rendita perpetua e` redimibile a volonta` del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria.
[2] Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non puo`eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.
[3] Puo`anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non puo`eccedere l’anno.
[4] Se sono convenuti termini piu`lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.
Art. 1866 – Esercizio del riscatto
[1] Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell’interesse legale.
[2] Le modalita`del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.
Art. 1867 – Riscatto forzoso
[1] Il debitore di una rendita perpetua puo`essere costretto al riscatto:
1) se e`in mora nel pagamento di due annualita`di rendita;
2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle gia`date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza;
3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui e`garantita la rendita e`diviso fra piu` di tre persone.
Art. 1868 – Riscatto per insolvenza del debitore
[1] Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d’insolvenza del debi- tore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendi- ta, l’acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo.
commento di Xxxxx Xxxxxx
Sommario: 1. Il diritto di riscatto e l’atto di ricognizione.
1. Il diritto di riscatto e l’atto di ricognizione
Comune ad ogni rapporto di rendita perpetua e` l’ammissibilita` del riscatto, previsto espressamente dall’art. 1865 c.c., effettuabile mediante pagamento
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Xxxxx Xxxxxx Art. 1869
della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell’interesse legale. Le modalita` del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali (art. 1866 c.c.). Gli artt. 1867 e 1868 x.x. xxxxxxxxx, poi, il riscatto forzoso in casi espressamente determinati: mora nel pagamento, mancanza di garanzia, divisione del fondo con cui e` garantita la rendita, insolvenza del debitore1.
Come per ogni rapporto di durata anche il diritto alla rendita ha un termine di prescrizione ordinaria decennale relativo all’intero rapporto nella sua unita` (art. 2946 c.c.), ed un termine di prescrizione quinquennale che concerne le singole prestazioni (art. 2948 c.c.). Per interrompere il corso della prescrizio- ne, le norme codicistiche disciplinano l’istituto della ricognizione a norma del quale il debitore della rendita, o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni, deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento – che ai sensi dell’art. 2720 c.c. fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale – trascorsi nove anni dalla data del precedente.
La dottrina discute sulla natura giuridica dell’atto di ricognizione ovvero se esso sia un negozio di accertamento con funzione di asseverazione della precedente dichiarazione2 ovvero se abbia natura negoziale, con funzione dispositiva, idoneo a sanare gli eventuali vizi di cui fosse affetto il negozio originario.
Art. 1869 – Altre prestazioni perpetue
[1] Le disposizioni degli articoli 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 si appli- xxxx a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volonta`.
commento di Xxxxx Xxxxxx
Sommario: 1. Rinvio.
1. Rinvio
V. il commento all’art. 1864 x.x.
0 Xxxx., 00.0.0000, x. 0000, xx Xxxx xx., 1967, 1799.
2 TORRENTE A., Delle obbligazioni. Rendita perpetua. Xxxxxxx xxxxxxxxx, in Comm. Scia- loja-Branca, Bologna-Roma, 1955, 62.
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Art. 1870 Libro IV - Titolo III: Dei singoli contratti
Art. 1870 – Ricognizione
[1] Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento, trascorsi nove anni dalla data del precedente.
Sommario: 1. Rinvio.
1. Rinvio
V. il commento all’art. 1865 c.c.
Art. 1871 – Rendite dello Stato
[1] Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.
commento di Xxxxx Xxxxxx
Sommario: 1. Generalita`.
1. Generalita`
Le rendite dello Stato piu` diffuse sono principalmente regolate dalle leggi sul debito pubblico.
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CAPO XIX
DELLA RENDITA VITALIZIA
Art. 1872 – Modi di costituzione
[1] La rendita vitalizia puo` essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale.
[2] La rendita vitalizia puo` essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti.
Art. 1873 – Determinazione della durata
[1] La rendita vitalizia puo`costituirsi per la durata della vita del benefi- ciario o di altra persona.
[2] Essa puo`costituirsi anche per la durata della vita di piu` persone.
Art. 1874 – Costituzione a favore di piu` persone
[1] Se la rendita e`costituita a favore di piu` persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario.
commento di Xxxxx Xxxxxx
Sommario: 1. Il contratto di rendita vitalizia. - 2. Il contratto di mantenimento, la rendita vitalizia ed il vitalizio alimentare. - 3. Win for Life. - 4. Il prestito vitalizio ipotecario.
1. Il contratto di rendita vitalizia
Nel diritto romano, la rendita veniva considerata piuttosto che per il rap- porto che ne scaturiva, soprattutto per il negozio che ne era fonte. La disci- plina della rendita fu frammentaria e disorganica mentre ebbe maggiore si- stematicita` nell’epoca successiva. Il carattere dell’aleatorieta` si e` radicato
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Art. 1874 Libro IV - Titolo III: Dei singoli contratti
nella legislazione seguente, di tal che il codice albertino (art. 2010), quello parmense (art. 1845) e quello estense (art. 1829), stabilivano che la rendita doveva superare il frutto di cui era capace la cosa data come corrispettivo; d’altro canto l’art. 2009 del codice albertino seguendo l’esempio dell’art. 1975 del codice Xxxxxxxxx (il quale contemplava il caso di malattia gia` esistente al momento del contratto) dichiarava nullo il vitalizio quando la rendita fosse stata costituita sulla vita di una persona che poi fosse morta entro quaranta giorni dalla conclusione del contratto.
Per la rendita vitalizia il legislatore non ha indicato una nozione: l’art. 1872 c.c., infatti, ne individua solo i «modi di costituzione»1. Nella sua accezione piu` ampia, con il negozio di rendita vitalizia un soggetto (vitaliziante) si ob- bliga ad effettuare a favore di un altro soggetto (vitaliziato) una prestazione periodica di dare avente ad oggetto denaro o altre cose fungibili, per tutta la durata della vita del beneficiario o di altro soggetto (c.d. vita contemplata). Anche la rendita vitalizia e` riconducibile ai contratti di durata e, piu` specifi- catamente, ai contratti ad esecuzione periodica. La rendita vitalizia puo` esse- re costituita a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito (con le forme previste per la donazione o per il testamento)2.
Nel primo caso, essa ha natura di contratto consensuale, a prestazioni corrispettive, aleatorio, postulando la necessaria esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potra` alterna- tivamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto, con la conseguenza che la mancanza di alea (cfr. art. 1876 c.c.) rende nullo il con- tratto per difetto di causa3.
La rendita si costituisce per testamento mediante lo strumento del legato con cui il testatore attribuisce al vitaliziato il diritto ad una determinata pre- stazione periodica nei confronti dell’onerato. Viene allo scopo in considera- zione l’art. 670 c.c. il quale, in tema di prestazioni periodiche, quali indubbia- mente sono quelle scaturenti dalla previsione di una rendita vitalizia in favore
1 Per la letteratura in tema di rendita perpetua e vitalizia MARINI A., La rendita perpetua e la rendita vitalizia, in Tratt. Xxxxxxxx, XIII, Torino, 1982, 34 ss.; XXXXXXXXX E., La rendita perpetua e la rendita vitalizia, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1961, 193 ss.; XXXXXXX X., Rendita (diritto privato), in Enc. Dir., XXXIX, Milano, 1988, 853 ss.; XXXXXXX FR., Xxxxxxx. I) Diritto civile, in Enc. Giur., XXVI, Roma, 1991; XXXXXXXX TEDESCHI, Vitalizio, in Digesto civ., XIX, Torino, 1999, 741 ss.; SPOSATO L., Sub artt. 1872-1881 x.x., xx Xxx. xxx. xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, 0000.
2 Cfr. X. XXXX ZENCOVICH, Per una ‘‘riscoperta’’ della rendita vitalizia ex art. 2057 cod. civ., in Nuova giur. comm., 1999, I, 13.
3 Cfr. per tutte Cass., 9.1.1999, n. 117, in Mass. Giur. it., 1999.
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del beneficiato, anzitutto dispone che il primo termine decorra dalla morte del testatore.
La disposizione prosegue specificando che il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso. Questo anche se per avventura fosse in vita soltanto al principio di esso. Quanto all’esigibilita`, tuttavia il legato puo` essere riscosso soltanto dopo scaduto il termine4.
E` appena il caso di osservare che il credito relativo alla rendita vitalizia si
differenzia sia rispetto a quello alimentare sia rispetto a quello scaturente da legato di rendita perpetua.
Quest’ultimo infatti non e` redimibile; mentre lo e` quello nascente da una rendita vitalizia.
Dal legato di alimenti si differenzia perche´ il credito originato dal legato di rendita vitalizia e` compensabile e sottoponibile a sequestro o pignoramento, diversamente da quanto e` dato di poter osservare per il credito alimentare. Ulteriore dato peculiare del legato in parola rispetto a quello di prestazioni periodiche genericamente inteso e` costituito dalla scadenza finale, che si pone in relazione ad un termine incerto quale la durata della vita del benefi- ciario.
Tipica della rendita gratuita – sia inter vivos che mortis causa – e` la clausola di impignorabilita` ed insequestrabilita` che le parti possono disporre entro i limiti del bisogno alimentare del vitaliziato.
Viene, altres`ı, presa in considerazione dal codice, all’art. 1875 c.c., la ren- dita vitalizia costituita a favore di un terzo, al fine di escluderne la forma della donazione nell’ipotesi – eventuale ma non necessaria – in cui essa importi una liberalita`.
La rendita vitalizia trova titolo anche nella legge (v. gli artt. 548, 28 co., 580, 594 c.c.) e in provvedimenti giurisdizionali (art. 2057 c.c.).
Costituiscono altresı` fonti negoziali della rendita vitalizia anche il contrat- to a favore di terzo, la donazione, il contratto di assicurazione o di divisione e la promessa al pubblico, ovvero un titolo giudiziale (art. 2057 c.c.)
Si parla di rendite legali a proposito dei diritti successori dei figli naturali non riconoscibili (artt. 580-594 c.c.) o del coniuge superstite (art. 548 c.c.).
Le parti del rapporto di rendita sono il vitaliziato ed il vitaliziante.
Il vitaliziato o costituente e` colui che cede l’immobile o la cosa mobile o il capitale, mentre chi si obbliga a corrispondere la prestazione periodica e` il vitaliziante. La posizione di entrambe le parti e` di creditore e debitore insie-
4 CARAMAZZA G., Delle successioni testamentarie (artt. 587-712), in Xxxx. Xx Xxxxxxx, Xxxxxx-Xxxx, 0000, 427.
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Art. 1874 Libro IV - Titolo III: Dei singoli contratti
me, come nella totalita` dei contratti onerosi a prestazioni corrispettive. Gli obblighi che sorgono a carico dell’una o dell’altra parte a seguito della con- clusione del contratto importano il compimento di atti di disposizione ecce- denti l’ordinaria amministrazione, che richiedono la capacita` di agire e di disporre sia da parte del vitaliziante che del vitaliziato.
Il vitaliziante puo` essere sostituito nel debito per atto inter vivos attraver- so gli istituti della novazione soggettiva passiva dell’obbligazione. Nel caso in cui il debitore della rendita premuoia al vitaliziato, subentreranno nell’obbligo gli eredi, tenuti pro quota al pagamento (art. 752 c.c.).
Alla prestazione di rendita possono essere tenuti sin dall’origine una plu- ralita` di soggetti passivi. In questi casi l’obbligo puo` essere stabilito anche pro quota, poiche´ l’oggetto della prestazione e` una somma di denaro o una quan- tita` di cose fungibili. In ogni caso, la solidarieta` deve essere esclusa dal titolo, il quale deve pure precisare l’entita` delle singole quote, che altrimenti si presumono uguali.
Per converso, il vitaliziato e` il titolare della rendita, creditore della presta- zione periodica convenuta quale corrispettivo di quanto corrisposto al vitali- ziante. Nel vitalizio oneroso, il vitaliziato e` pure parte del contratto, mentre nel caso di vitalizio a favore di terzo non ha la qualifica di parte contrattuale. Il credito alla rendita e` pure trasmissibile similmente a quanto accade sul lato passivo e secondo le regole generali previste per la cessione dei crediti, per cui – per effetto della cessione – il credito si trasferisce al cessionario con
le garanzie reali e personali allo stesso connesse (art. 1263 c.c.).
Il mutamento del creditore puo` avvenire anche mortis causa, ovvero con la morte del vitaliziato, ma solo nelle ipotesi, ovviamente, in cui la vita con- templata sia relativa a persona diversa dal vitaliziato. Il caso segue le norme generali, per cui al vitaliziato subentreranno gli eredi.
Non si discosta dalla disciplina della rendita perpetua la materia del corri- spettivo, che puo` essere costituito dalla proprieta` di un immobile ovvero dalla cessione di un diritto reale immobiliare, come l’usufrutto o la servitu`, o un capitale; nel vitalizio, inoltre, puo` essere costituito anche dall’alienazione di un bene mobile.
Analogamente a quanto previsto in tema di rendita perpetua anche nella rendita vitalizia al trasferimento della proprieta` del bene si applicano le norme sulla vendita. Il contratto, se si tratta di immobile o mobile registrato, deve essere trascritto ai fini della pubblicita`. Vale per il creditore la garanzia ipote- caria legale dell’alienante. Quando, invece, la prestazione del vitaliziato consi- ste nella trasmissione di una somma di danaro, non vi e` ipoteca legale ma il debitore deve concedere ipoteca volontaria, pena la ripetibilita` del capitale.
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Quanto alla durata, dunque, la ‘‘vita contemplata’’ costituisce il termine essenziale dell’obbligazione di rendita vitalizia (dies certus an, incertus quan- do; art. 1873 c.c.). Nel caso in cui la vita contemplata sia plurima se nulla e` specificato, il termine e` quello della vita piu` longeva. Nel caso di negozio gratuito, la vita contemplata puo` essere solo quella del beneficiario (o bene- ficiari). Si ritiene possibile la conclusione di un contratto di rendita vitalizia a favore di persona giuridica, ma in tal caso sara` necessario il riferimento alla vita di una persona fisica.
Per cio` che attiene alla forma, il contratto di rendita vitalizia onerosa richiede la forma scritta ad substantiam sia nella forma della scrittura privata sia nella forma dell’atto pubblico (art. 1350, n. 10, c.c.).
Il contratto oneroso di rendita vitalizia differisce dalla vendita perche´, se in entrambe le ipotesi vi e` un trasferimento della titolarita` di un bene, il corri- spettivo nella vendita e` dato dal prezzo e nella rendita dalla prestazione periodica vitalizia; cos`ı come la rendita costituita mediante il trasferimento di un capitale si distacca dal mutuo ad interesse. La prima differenza e` data dalla definizione stessa di mutuo per cui il mutuante consegna al mutuatario una determinata quantita` di danaro o altre cose fungibili e questi si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e quantita` (art. 1813 c.c.); il vitaliziato, invece, corrisponde al vitaliziante un capitale in corrispettivo del diritto ad una prestazione periodica che cessera` soltanto colla morte della vita contemplata, ma non potra` il vitaliziato chiedere la ripetizione del capitale, salva l’ipotesi, ovviamente, dell’inadempimento (art. 1878 c.c.).
Il contratto di vitalizio differisce inoltre dalla scommessa pura, pur essen- do, come quest’ultima, un contratto aleatorio, atteso che nella scommesse il rischio e` creato artificialmente ed e` collegato ad un evento del tutto estraneo all’interesse delle parti, per cui l’ordinamento giustamente presta solo una limitata tutela; nel caso di vitalizio, l’assunzione del rischio ha una natura chiaramente previdenziale sicche´ e` scontato il giudizio di meritevolezza da parte dell’ordinamento.
Differisce, infine, il contratto oneroso costitutivo di rendita dalla assicu- razione sulla vita (sebbene entrambe le fattispecie generino una rendita vita- lizia), essendo diversa la natura dei contraenti. Nel secondo caso, infatti, il contraente che si assume l’obbligo della corresponsione della rendita e` un assicuratore, ovvero un soggetto che deve ex lege avere una struttura volta alla contrattazione uniforme ed in serie di contratti di assicurazione sulla vita, cioe` indirizzata non all’assunzione di un rischio, ma al suo annullamento attraverso la distribuzione dello stesso su un numero indefinito di singoli contraenti secondo la legge dei grandi numeri. Cio` comporta la evidente
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Art. 1874 Libro IV - Titolo III: Dei singoli contratti
difformita` ontologica tra il vitalizio (che e` un contratto aleatorio) e l’assicu- razione sulla vita (che e` un contratto commutativo) e ne giustifica le diffe- renze di disciplina.
La costituzione di rendita per contratto oneroso differisce, infine, dalla costituzione di usufrutto o di enfiteusi, perche´ in tali ultime ipotesi il diritto ai frutti e` collegato all’immobile al quale inerisce il diritto, di tal che il peri- mento dell’oggetto del diritto reale estingue il diritto stesso, mentre nel vita- lizio il diritto alla corresponsione della rendita e` indifferente alle vicende del bene alienato.
La disciplina delle imposte dirette da applicare alle rendite vitalizie e` esente da discrezionalita` interpretativa: ai sensi dell’art. 47, 18 co., lett. h), t.u.i.r., approvato con d.p.r. 22.12.1986, n. 917 esse sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente e come tali pertanto vanno trattate5. Invece, ai sensi del- l’art. 50, 18 co., lett. h), t.u.i.r., sono escluse dal trattamento previsto per le rendite vitalizie, le rendite aventi funzione previdenziale. Quest’ultime, come precisato nel secondo periodo della disposizione, «sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazione autorizzate dall’ISVAP ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, che non consentono il riscatto della rendita successivamente all’inizio dell’erogazione».
A differenza delle altre rendite vitalizie o a tempo determinato, le rendite aventi funzione previdenziale, pertanto, non costituiscono redditi assimilati a
5 Con l’ord. n. 23874/2010, la Corte di Cassazione ha trattato il delicato tema delle rendite vitalizie e delle cessioni di aziende che possono determinare l’insorgenza di plusvalenze imponibili. La Corte, allineandosi a quanto gia` pronunciato dalla stessa Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 255/2009, seppur espressamente riferita ai redditi da lavoro autonomo, ribadisce che, nel caso di cessione a fronte di una rendita vitalizia, la plusvalenza derivante dall’operazione straordinaria si considera tassabile in quanto: da una parte, il corrispettivo imputabile alla plusvalenza dell’azienda ceduta, che la societa` realizza mediante l’acquisizione del diritto alla rendita vitalizia, ha natura di reddito d’impresa ed e` tassabile secondo competenza; dall’altra, vi e` la percezione delle rate di vendita che assumono la natura di reddito di lavoro dipendente e assimilato e, dunque, da tassare nel momento in cui viene percepito. Muovendo da questi due presupposti impositivi, l’ord. n. 23874/2010 della Suprema Corte ribadisce che la plusvalenza conseguita dalla cessione d’azienda con costi- tuzione di rendita vitalizia e` imponibile ai fini del reddito d’impresa, a prescindere che la stessa rendita sia tassata secondo le regole del lavoro dipendente e assimilato. Non si crea una duplicazione d’imposta dato che i presupposti alla base delle due forme di tassazione sono differenti. In passato, invece, la giurisprudenza della Commissione Tributaria Centrale (sentenze n. 1206/1990, n. 3101/1997, n. 3384/1999) aveva accreditato la tesi della sola tassa- zione della rendita vitalizia quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Secondo questo filone, non si puo` configurare anche una plusvalenza tassabile poiche´, da un lato, la stessa non e` aprioristicamente quantificabile e, dall’altro, se si tassasse la rendita vitalizia oltre alla plusvalenza, si determinerebbe una duplicazione d’imposta.
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quelli di lavoro dipendente bens`ı si configurano come redditi di capitale ai sensi dell’art. 44, 18 co., lett. g-quinquies), t.u.i.r., che include in tale categoria
«i redditi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione pre- videnziale». Detti redditi, ai sensi dell’art. 26 ter, d.p.r. n. 600/1973, sono assoggettati a tassazione mediante applicazione di un’imposta sostitutiva del- le imposte sui redditi.
2. Il contratto di mantenimento, la rendita vitalizia ed il vitalizio alimentare
Secondo la definizione elaborata dalla dottrina piu` recente, con il contrat- to di mantenimento una parte conferisce all’altra il diritto di esigere vita natural durante di essere mantenuta, quale corrispettivo della alienazione di un bene mobile o immobile o della cessione di un capitale6.
Si tratta di una figura contrattuale nata dalla prassi e che presenta diverse analogie con la figura tipica della rendita vitalizia, ma dalla quale si discosta per la peculiarita` della prestazione dovuta.
Il contenuto della prestazione di mantenimento e`, infatti, normalmente comprensivo del vitto, dell’alloggio, dell’assistenza medica, della pulizia della casa e della persona, della compagnia ecc., con una forte accentuazione dell’intuitus personae, in quanto essa si sostanzia, oltre che in una serie di obblighi di dare (ad esempio per quel che concerne le prestazioni di carattere alimentare), soprattutto in obblighi di fare, fra i quali, particolarmente fondati sulla fiducia nella persona, appaiono quelli relativi all’assistenza, alla pulizia, alla compagnia7.
La dottrina piu` recente, seguita dalla giurisprudenza8, costruisce il con- tratto di mantenimento come contratto innominato ed atipico, e non come species del contratto di rendita vitalizia9.
6 CALO` E., Contratto di mantenimento e proprieta`temporanea, nota a Xxxx., 11.11.1988, n. 6083, in Foro it., 1989, I, 1, 1165 ss.
7 PEIRANO, Clausole in tema di contratto di mantenimento, in Notariato, 1995, 611 ss.
8 Cass., 28.7.1975, n. 2924, in Giust. civ., 1976, I, 442; Cass., 5.1.1980, n. 50, in Rep. Foro it.,
Xxxxxxx xxxxxxxxx, n. 2; Cass., 30.10.1980, n. 5855, ivi, 1980, Agricoltura, n. 83; Cass.,
14.6.1982, n. 3625, ivi, 1982, voce cit., n. 153; Cass., 15.2.1983, n. 1166, in Foro it., 1983, I,
933; Cass., 18.12.1986, n. 7679, ivi, 1987, I, 1086; Cass., S.U., 18.8.1990, n. 8432, in Giur. it.,
1991, I, 130. Contra la giurisprudenza prevalente prima del 1975: Cass., 23.6.1964, n. 1658, in
Rep. Foro it., 1964, Xxxxxxxxx, n. 4; Cass., 18.5.1965, n. 968, ivi, 1965, voce cit., n. 3; Cass.,
10.1.1966, n. 186, ivi, 1966, voce cit., n. 6; Cass., 28.1.1966, n. 330, in Foro it., 1966, I, 1787;
Cass., 7.6.1971, n. 1694, in Mass. Foro it., 1971, 506; Cass., 5.8.1977, n. 3553, in Rep. Foro it.,
1977, Xxxxxxx xxxxxxxxx, n. 1; Cass., 16.6.1981, n. 3902, in Foro it., 1982, I, 477; Cass., 15.3.1982,
n. 1683, in Rep. Foro it., 1982, Xxxxxxx xxxxxxxxx, n. 3.
9 Com’e` noto, la giurisprudenza di legittimita` assimila il vitalizio alimentare (sia pur non
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Art. 1874 Libro IV - Titolo III: Dei singoli contratti
Certo con la rendita vitalizia il contratto di mantenimento ha in comune diversi caratteri. Entrambi, infatti, sono contratti consensuali, in quanto si perfezionano secondo il paradigma dell’art. 1376. Possono essere a titolo gratuito o a titolo oneroso e, in quest’ultimo caso, vanno ambedue qualificati come contratti di scambio, con attribuzioni corrispettive. Ad entrambi fanno seguito effetti obbligatori, per quanto riguarda la prestazione del beneficiato ed effetti reali, per quanto riguarda l’acquisto immediato del bene da parte del soggetto obbligato alla prestazione. Infine, sono entrambi certamente contrat- ti di durata che si caratterizzano per l’imprescindibile aleatorieta` – relativa alla durata della vita della persona contemplata – mancando la quale il con- tratto e` nullo per mancanza di causa.
Tuttavia, nel contratto di mantenimento l’alea e` doppia, nel senso che oltre
all’incertezza sulla durata della vita del vitaliziato, occorre tener conto anche dell’incertezza relativa alle sue necessita`, che possono mutare in relazione alle condizioni di salute, all’invecchiamento ecc. Per quanto concerne poi il contenuto delle prestazioni che vi sono contemplate, il contratto tipico di rendita vitalizia assume il carattere del do ut des, mentre il contratto atipico di mantenimento ha come oggetto un do ut facias. Inoltre, mentre nella rendita l’esecuzione della prestazione e` periodica e l’erogazione e` fissa; nel contratto di mantenimento la prestazione non puo` che essere continuata, ed e` quantitativamente e qualitativamente variabile.
Quest’ultima caratteristica vale anche a distinguere il contratto di mante- nimento dal vitalizio alimentare, in cui un soggetto si obbliga nei confronti di un altro a corrispondergli vita natural durante gli alimenti (da intendersi come comprensivi della fornitura di vitto, alloggio e vestiario) avuto riguardo al tenore di vita del vitaliziato, in relazione alla somministrazione del necessario per la vita del beneficiario e al suo stato di bisogno, mentre il contratto di mantenimento prescinde da questi riferimenti, sostanziandosi in una presta- zione qualitativamente e quantitativamente piu` ampia.
Il contratto di vitalizio alimentare e` un contratto innominato ed atipico10,
espressione dell’autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.), che si differenzia da quello tipico previsto nel codice per il corrispettivo dovuto dal vitaliziante al
integralmente; cfr. difatti ex plurimis, quanto alla risolubilita` per inadempimento, Cass., 27.12.2004, n. 24014, Cass., 1.4.2004, n. 6395, Cass., 8.9.1998, n. 8854, Cass., 30.1.1992, n.
1019) al contratto (nominato) di rendita vitalizia (artt. 1872 ss. c.c.), l’uno e l’altro (sia pur con diverso oggetto) integrando percio` fattispecie contrattuali caratterizzate dall’aleatorieta` (cfr., ex plurimis, Cass., 24.6.2009, n. 14796, Cass., 12.2.1998, n. 1502) che, quale requisito proprio del contratto, li rende insensibili all’azione di rescissione per lesione.
10 X. Xxxx, 21.9.2010.
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vitaliziato a seguito dell’alienazione di un immobile o dell’attribuzione di altri beni o utilita`: corrispettivo che consiste, anziche´ in una somma predetermi- nata nel contratto (o da una determinata quantita` di altre cose fungibili) da erogare periodicamente al vitaliziato per tutta la durata della sua vita, nell’ob- bligazione di mantenimento del vitaliziato, comprensivo sia della assistenza morale che delle prestazioni alimentari e dei servizi di assistenza necessari, anche qui per tutta la durata della sua vita. La natura atipica di tale forma contrattuale e` stata definitivamente riconosciuta nel nostro ordinamento ed individuata nei suoi caratteri a seguito della pronuncia Cass., S.U., 18.8.1990,
n. 8432, con la quale si stabiliva che tale contratto puo` risolversi per inadem- pimento ai sensi dell’art. 1453 c.c. con esclusione dell’applicabilita` dell’art. 1878 c.c. (norma che esclude, per il creditore della rendita vitalizia, la possi- bilita` di chiedere la risoluzione, prevedendo quella di far sequestrare e ven- dere i beni del suo debitore, per assicurarsi col ricavato il pagamento della rendita). Il vitalizio improprio e` sicuramente un contratto aleatorio: alea che ovviamente non e` elemento caratterizzante della donazione, anzi in quella modale e` espressamente escluso che l’onerato sia tenuto all’adempimento dell’onere oltre i limiti del valore della cosa donata (v. 28 co. dell’art. 793 c.c.). Invece, considerato che nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrat- tuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere accen- tuatamente spirituale e, in ragione di cio`, eseguibili unicamente da un vitali- ziante specificatamente individuato alla luce delle sue proprie qualita` perso- nali, a tale negozio atipico e` senz’altro applicabile il rimedio della risoluzione per inadempimento11 di cui all’art. 1453 c.c., espressamente esclusa, per con- verso, con riferimento alla rendita vitalizia e non ha rilievo la circostanza secondo la quale i familiari del vitaliziante hanno provveduto ad assicurare ad entrambi i coniugi quanto previsto nel contratto di vitalizio.
3. Win for Life
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16.9.2009 e` stato istituito e regolamentato il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato ‘‘Vinci per la vita – Win for Life’’, in forza del quale il premio per una giocata consiste in una somma di importo pari a quattromila euro al mese, corrisposta per 240 mensilita` consecutive, unitamente ad un premio di prima categoria.
11 Cass., 5.5.2010, n. 10859, in Notariato, 2010, 6, 607.
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Art. 1874 Libro IV - Titolo III: Dei singoli contratti
4. Il prestito vitalizio ipotecario
Il d.l. 30.9.2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modi- ficazioni, nella l. 2.12.2005, n. 248, recante norme in tema di interventi infra- strutturali, per la ricerca e per l’occupazione, all’art. 11 quaterdecies introdu- ce il prestito vitalizio ipotecario, prevedendo che: «Il prestito vitalizio ipote- cario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonche´ da parte di intermediari finanziari, di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con eta` su- periore ai 65 anni compiuti». I prestiti vitalizi ipotecari (reverse mortgage), sono strumenti finanziari che sostengono il consumo degli anziani senza che essi si privino dell’abitazione di proprieta`; si tratta di prestiti riservati a per- sone fisiche che abbiano superati i 65 anni e siano proprietarie di un immobile residenziale. A differenza di quanto avviene in un normale contratto di mutuo, in cui un soggetto accede ad un credito per acquistare un’abitazione e si obbliga a restituire il prestito con rate periodiche, nel prestito vitalizio ipote- cario il debitore, xxxxxx´ e` in vita, non e` tenuto ne´ alla restituzione del prestito ne´ al pagamento degli interessi, che saranno corrisposti dallo stesso o dai suoi eredi con i proventi della vendita della casa o con fondi di diversa provenien- za, ferma restando, quindi, la facolta` per gli eredi di restituire il capitale, vendere l’immobile per ripagare il debito o far fronte all’impegno accendendo un mutuo12. Il rischio per il creditore e` che il prestito possa superare il valore dell’immobile, perche´ il debitore ha scelto di ricevere un vitalizio, perche´ i prezzi delle abitazioni si riducono rispetto alla data di stipula del contratto, o perche´ i tassi di interesse aumentano.
12 Cfr. RAZZINO M.M., Il prestito vitalizio ipotecario (reverse mortgage), in www.notaria- xx.xx – CNN Notizie, 7.3.2006.
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Art. 1875 – Costituzione a favore di un terzo
[1] La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalita`, non richiede le forme stabilite per la donazione.
commento di Xxxxx Xxxxxx
Sommario: 1. Il contratto gratuito.
1. Il contratto gratuito
Fonte della rendita puo` essere anche la donazione. A differenza di quanto previsto in materia di rendita perpetua, il cui contratto gratuito tipico e` co- stituito da una donazione cum onere, la costituzione della rendita vitalizia per atto di liberalita` avviene con donazione diretta.
Che la donazione diretta sia atto idoneo a costituire la causa di un’obbli- gazione ad esecuzione periodica e` perfettamente in linea con la ricostruzione dell’istituto come contratto con causa unitaria, per cui la molteplicita` di pre- stazioni va comunque ricondotta ad un unico atto di volizione che si esaurisce al momento della stipula della donazione; le successive prestazioni rateali costituiscono quindi atti di adempimento non improntati a spirito di liberalita` (l’opposta costruzione, c.d. ‘‘atomistica’’, imporrebbe di ravvisare nella fatti- specie de qua una serie di successivi atti di donazione). Cio` che viene differito sarebbe quindi l’adempimento, mentre il diritto di credito del donatario sor- gerebbe immediatamente per l’intero. Tale impostazione e` confermata dalla formulazione dell’art. 769 c.c. che, risolvendo cos`ı le querelles dottrinali pre- cedenti sull’ammissibilita` della donazione ad effetti obbligatori, definisce la donazione come il contratto «con cui per spirito di liberalita` una parte arric- chisce l’altra (...) assumendo verso la stessa un’obbligazione». La figura della donazione obbligatoria si affianca cos`ı a pieno titolo allo schema tradizionale della donazione ad effetti reali. La consacrazione di questo principio determi- na l’ulteriore conseguenza che la donazione di prestazioni periodiche non rientrerebbe nel divieto di donare beni futuri, la cui operativita` sarebbe se- condo parte della dottrina limitata ai contratti ad effetti reali.
E` evidente che l’oggetto della donazione e` il rapporto obbligatorio, ovvero
l’attribuzione al donatario vitaliziato del particolare diritto di credito alla rendita vitalizia. Infatti, il 28 co. dell’art. 1872 c.c. indica quale fonte la dona- zione, senza alcuna ulteriore indicazione, mentre il 28 co. dell’art. 1861 c.c. precisa che la rendita perpetua deve costituire l’onere dell’alienazione gratui- ta dell’immobile o della cessione gratuita del capitale.
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Art. 1875 Libro IV - Titolo III: Dei singoli contratti
La disciplina della rendita costituita mediante donazione coincide con quella prevista in sedes materiae con i necessari aggiustamenti del caso. Per cui per la costituzione della rendita mediante donazione (semplice o cum onere) e` necessario l’atto pubblico ad substantiam (art. 782 c.c.), poiche´ – analogamente a quanto dedotto per la rendita perpetua – il vitali- zio non puo` essere considerato donazione manuale ai fini dell’applicabilita` dell’art. 783 c.c.
Dal punto di vista della disciplina, l’art. 1872 c.c. richiama le norme dettate per la donazione. Si applicano percio` gli artt. 779, 780, 599 c.c.
Alla figura della donazione modale si contrappone quella del negotium mixtum cum donatione che, pur presentando la struttura di un rapporto oneroso e`, al tempo stesso, inteso a realizzare una liberalita`. Perche´ si possa configurare tale ipotesi deve venir meno in concreto l’elemento dell’alea. L’esempio che se ne puo` trarre e` la rendita in cui la rata sia inferiore al frutto che darebbe in un anno l’immobile alienato o la somma sborsata per la costituzione della rendita. Una situazione analoga si verificherebbe nel caso opposto in cui la rata stessa fosse superiore al valore dell’immobile o alla somma sborsata.
In simili ipotesi e` necessario distinguere la costituzione di rendita simulata relativamente (nella quale il vitalizio non e` voluto, ma e` voluto un diverso negozio) dalla costituzione di rendita per contratto oneroso misto con dona- zione, nel quale le parti intendono realizzare, accanto allo scambio di attribu- zioni patrimoniali, anche un vantaggio a favore di una di esse.
La rendita, inoltre, puo` essere costituita mediante donazione indiretta, ovve- ro qualunque atto che pur non configurando una donazione tipica realizzi l’arric- chimento di una persona senza sacrificio da parte di questa. Le rendite costituite con donazione indiretta sono soggette alla disciplina generale stabilita per tale tipo di atto. Non e` richiesta, pero`, la forma dell’atto pubblico ad substantiam, ma sono soggette a revocazione per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli, a riduzione per lesione di legittima, a collazione (art. 809 c.c.).
Non si applicano neanche queste norme, invece, alle liberalita` che si so- gliono fare in occasione di servizi resi o in conformita` agli usi (artt. 809 e 770, 28 co., c.c.). I vitalizi cos`ı costituiti non sono soggetti a tali incombenti nean- che per la parte che esorbita la misura dell’adeguata remunerazione. Non vi sono soggetti neanche le liberalita` aventi per oggetto spese non sottoposte a collazione (art. 742 c.c.), come il vitalizio costituito per mantenere uno dei figli, per l’educazione, per le cure mediche per una malattia cronica ecc.
Le rendite costituite a titolo gratuito sono soggette ai principi generali in materia di riduzione e collazione (artt. 555 ss. e 737 ss. c.c.).
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E` ovvio che se il vitalizio e` costituito sulla durata della vita del donante, non puo` trovare applicazione ne´ la collazione ne´ la riduzione. Infatti il vitalizio costituito sulla vita del donante si estingue alla morte di questi e non ha pertanto valore alcuno.
Art. 1876 – Rendita costituita su persone gia` defunte.
[1] Il contratto e`nullo, se la rendita e`costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva gia`cessato di vivere.
commento di Xxxxx Xxxxxx
Sommario: 1. La natura aleatoria del vitalizio oneroso.
1. La natura aleatoria del vitalizio oneroso
La prestazione periodica e` destinata a durare fino alla morte della persona o delle persone contemplate, il che rende incerta la misura e il rapporto tra le due prestazioni e ne determina l’aleatorieta`. L’alea permea il contratto e ne diviene elemento essenziale tanto che la mancanza dell’alea determina la nullita` del contratto. Da questo punto di vista (ovvero relativamente alla struttura) l’incertezza della durata maggiore o minore della vita contemplata comporta l’incertezza delle prestazioni. Pertanto la giurisprudenza ravvisa la mancanza di alea quando sia possibile prevedere anticipatamente l’entita` dei vantaggi e delle perdite per i contraenti. Tale principio ha consentito la for- mulazione di due modelli giurisprudenziali costanti secondo i quali l’elemento dell’alea, con riferimento al momento della conclusione del contratto1, deve
1 Secondo T. Roma, sez. X, 10.3.2011, l’esistenza dell’aleatorieta` elemento essenziale nel contratto di vitalizio oneroso configurato dall’art. 1872, 18 co., c.c., suppone che la relativa indagine debba essere condotta con riferimento al momento della conclusione del contratto, caratterizzato appunto dalla incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del vitaliziato e della correlativa eguale incertezza in ordine al rapporto tra il valore complessivo delle pre- stazioni dovute dal vitaliziante e il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio. Al riguardo il Tribunale di Roma ha ritenuto che sussiste il requisito dell’incertezza sotto il duplice profilo sopra considerato, qualora considerata l’eta` del beneficiario della rendita, non risultano elementi per far ritenere un suo precario stato di salute (da farne apparire sicura o estremamente probabile la morte entro breve tempo dalla costituzione del vitalizio). In secondo luogo, occorre tener conto dell’ammontare della rendita assicurata e della capitalizzazione dei ratei, dell’aspettativa di vita media e del valore degli immobili. Da tali dati, nel caso di specie, e segnatamente dal rapporto del valore complessivo delle
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Art. 1876 Libro IV - Titolo III: Dei singoli contratti
essere esclusa in due ipotesi: quando l’entita` della rendita sia inferiore o pari al frutto dei beni alienati in corrispettivo o sia ad esso superiore in misura cos`ı ridotta da poter escludere, considerata la probabile durata della vita contem- plata, ogni alternativa di guadagno o di perdita; quando il beneficiario della rendita sia affetto da grave malattia al momento della conclusione del con- tratto e muoia entro breve tempo dalla costituzione della rendita stessa2.
Relativamente al secondo dei descritti modelli giurisprudenziali va anche rilevata la malafede del vitaliziante, ai sensi degli artt. 1337 ss. c.c., che, appunto, influisce sulla onerosita` del contratto.
La mancanza di alea, ovviamente, non comporta la nullita` del contratto ogni qual volta risulti la volonta` di porre in essere non un contratto a titolo oneroso ma una donazione, quando cioe` la sproporzione tra le due prestazioni e lo spirito di liberalita` siano noti alle parti e da queste accettati.
L’essenzialita` dell’alea nella rendita vitalizia e pertanto la sua stessa ricon- ducibilita` alla categoria dei contratti aleatori e` stata vivacemente contestata da una parte della dottrina. A tale proposito si e` fatto leva in primo luogo sull’argomento letterale della mancata ripetizione espressa della necessita` dell’alea per la costituzione della rendita vitalizia (ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit). Invero gia` sotto la vigenza del codice civile del 1865 vi erano voci di dissenso sebbene l’art. 1102 menzionasse espressamente il vitalizio tra i contratti aleatori. La dottrina piu` recente ha evidenziato l’esigenza che l’in- dagine deve essere fatta caso per caso in relazione all’interesse concreto del vitaliziato. Ovverosia se manca completamente l’incertezza sulla determina- zione delle prestazioni, il contratto deve ritenersi nullo (a meno che non si provi che si sia voluto procedere alla stipula di un contratto atipico gratuito od oneroso e che la causa di questo sia meritevole di tutela); se poi vi e` incertezza nella misura delle prestazioni certamente si e` in presenza di un elemento aleatorio, ma deve distinguersi se si tratti di alea economica (alea normale) o alea giuridica (alea in senso stretto).
prestazioni dovute al vitaliziato col suddetto valore degli immobili, e` possibile concludere nel senso dell’esistenza di un rischio reciproco ed equivalente fra i contraenti all’atto della stipulazione (risultando il totale della rendita rapportata alla aspettativa di vita media superiore al valore stimato degli immobili).
2 Secondo Xxxx., 11.11.1988, n. 6083, in Foro it., 1989, I, 1163, non incorre nel divieto dei patti successori, ne´ importa esclusione dell’aleatorieta`, il contratto con cui il vitaliziato, a fronte delle prestazioni, anche non patrimoniali, del vitaliziante: a) differisca il trasferimento a quest’ultimo dei beni alla propria morte; b) lo subordini alla condizione risolutiva della sopravvenienza di una situazione di assoluta necessita` di alienare in tutto o in parte i beni promessi; c) riconosca, in tal caso, al vitaliziante un compenso adeguato alle prestazioni gia` effettuate.
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Xxxxx Xxxxxx Art. 1876
Premessa la non esatta corrispondenza tra onerosita` ed aleatorieta` sareb- be opportuno chiedersi, nel quadro delle concrete operazioni costitutive del vitalizio oneroso, quale posto spetti effettivamente alla descritta situazione di incertezza nello schema causale globale del contratto. In altri termini, ci si dovrebbe domandare se l’incertezza abbia necessariamente forza determinan- te primaria nella intenzione delle parti, nel senso che senza di essa le parti non avrebbero posto in essere il contratto, oppure se essa possa ritenersi conse- guenziale e secondaria per essere stata accettata soltanto in relazione alla mera durata del rapporto senza finalita` speculative ed economiche.
Appare evidente l’impossibilita` di formulare una risposta univoca al di fuori di un’indagine sul contratto singolo. Con riferimento al tipo negoziale di vitalizio attualmente si scorge una certa componente previdenziale ed assistenziale privata. D’altro canto la supposta componente assistenziale non contraddice alla componente aleatoria del contratto e si combina con essa in proporzioni variabili caso per caso.
Pertanto il problema non si pone in termini alternativi tra onerosita`-alea- torieta` e gratuita`-non aleatorieta`, essendo di fatto possibile tutta una serie di situazioni intermedie connesse al variegato combinarsi del momento assisten- ziale-previdenziale con quello aleatorio e speculativo. E non si tratta di un criterio meramente quantitativo quale quello proposto da parte della dottrina al fine di discriminare il carattere oneroso o gratuito del vitalizio e consta- tarne la mancanza dell’alea, quanto piuttosto, di una valutazione attinente al momento funzionale del negozio.
Non sembrano sussistere ostacoli concettuali all’ammissibilita` di un con- tratto, sia pure atipico, di vitalizio oneroso non aleatorio, qualora cio` corri- sponda alla comune intenzione delle parti. D’altro canto se non e` escluso che le parti inseriscano elementi aleatori in contratti tipicamente commutativi (alea convenzionale) non si vede perche´ esse non possano disporre conven- zionalmente della componente aleatoria del vitalizio, del resto finalizzato anche alla realizzazione di interessi che ontologicamente prescindono dall’a- lea (componente assistenziale).
Peraltro, e` agevole rendersi conto che la comune intenzione delle parti
potrebbe voler mantenere un sostanziale equilibrio tra le prestazioni e cio` a scapito della componente aleatoria. Il momento previdenziale e assistenziale, d’altro canto, non renderebbe inapplicabile tutta la disciplina prevista per il vitalizio, ma solamente quella parte connotata dall’elemento aleatorio. Per il resto il vitalizio oneroso cos`ı costituito sarebbe soggetto a quei rimedi (re- scissione per lesione, risoluzione per eccessiva onerosita`) propri dei contratti commutativi.
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Art. 1877 Libro IV - Titolo III: Dei singoli contratti
Cos`ı opinando si tende a distinguere il momento strutturale dal momento funzionale, si assume sostanzialmente che il contratto di rendita vitalizia rimarrebbe strutturalmente aleatorio, ovvero rimarrebbe l’incertezza della misura delle prestazioni, la quale ultima non potrebbe essere eliminata, ma esso non sarebbe posto in essere in funzione di rischio, bens`ı in funzione assistenziale e previdenziale.
A tale proposito si deve chiarire che la funzione assistenziale del contrat- to non dovrebbe appartenere alla sfera dei motivi (singolari ed interni ad ognuno dei contraenti) i quali non sarebbero sufficienti a mutare la destina- zione della pattuizione, ma proprio al momento causale, ovvero il contratto deve ritenersi posto in essere da entrambe le parti in funzione solo previ- denziale.
Sicuramente in tale ipotesi ci si troverebbe di fronte ad un contratto ati- pico, poiche´ il tipo previsto dal codificatore quale contratto di rendita vitalizia non ha l’elasticita` necessaria per contenere un siffatto scostamento causale, tale contratto dovrebbe essere pertanto sottoposto all’imprescindibile giudi- zio di meritevolezza, che – nel caso concreto – difficilmente potrebbe supe- rare, atteso che la utilizzabilita` concreta del modello sarebbe inficiata dalla applicabilita`, ad esempio, della risoluzione per eccessiva onerosita` (si pensi all’ipotesi di richiesta di risoluzione perche´ il vitaliziato ha superato ampia- mente i limiti previsti dalle tavole di mortalita`) ovvero ancora dalla possibilita` di far valere in giudizio una «presupposizione» (nel senso che si potrebbe dare per scontato che, una volta stipulato un vitalizio oneroso, il vitaliziato dovrebbe non vivere troppo a lungo!).
Art. 1877 – Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso
[1] Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso puo` chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli da`o diminui- sce le garanzie pattuite.
commento di Xxxxx Xxxxxx
Sommario: 1. Rinvio.
1. Rinvio
V. il commento all’art. 1878 c.c.
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Art. 1878 – Mancanza di pagamento delle rate scadute
[1] In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se e`lo stesso stipulante, non puo`domandare la risolu- zione del contratto, ma puo`far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinche´col ricavato della vendita si faccia l’impiego di una somma suffi- ciente ad assicurare il pagamento della rendita.
commento di Xxxxx Xxxxxx
Sommario: 1. Risoluzione del contratto.
1. Risoluzione del contratto
La norma ha carattere puramente dispositivo1: si tratta tuttavia di una norma dal chiaro tenore dispositivo, quindi derogabile dalle parti anche at- traverso la previsione di una clausola risolutiva espressa 2. Anche l’erede, subentrando quale successore mortis causa nella posizione giuridica del de cuius, puo` agire in giudizio per far valere la clausola risolutiva espressa inserita in un contratto stipulato dal defunto per pregresse inadempienze dell’altro contraente3.
Dal combinato disposto degli artt. 1877 e 1878 c.c. risulta che in tema di rendita onerosa la legge non ammetta il rimedio della risoluzione per mancato pagamento delle rate scadute, consentendone l’applicazione, invece, per la mancata prestazione o diminuzione della garanzia pattuita. La dottrina motiva tale diversita` in quanto, mentre l’inadempimento previsto dall’art. 1877 c.c. mette in pericolo l’esecuzione dell’intero contratto (solo per il caso di contrat- to oneroso), il mancato pagamento di una o piu` rate scadute, ai sensi dell’art. 1878 c.c., esclude il rimedio della risoluzione e attribuisce al creditore la facolta` di far sequestrare e vendere i beni del debitore affinche´, con il ricavato, possa assicurarsi il pagamento della rendita. Per cio` che attiene alla presta- zione delle garanzie, va tenuto presente che all’alienante, in caso di cessione di immobile, spetta l’ipoteca ex art. 2817 c.c.: in questo caso per l’ipotesi di diminuzione delle garanzie trova applicazione l’art. 2743 c.c.
Nonostante il disposto dell’art. 1878 c.c. le parti possono convenire la risoluzione espressa del contratto in caso di inadempimento.
Si ritiene, in particolare, che la disposizione dell’art. 1878 c.c. non sia
1 Cass., 26.10.1979, n. 5605.
2 T. Trieste, 7.3.2011.
3 Cass., 17.7.1986, n. 4615.
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Art. 1878 Libro IV - Titolo III: Dei singoli contratti
applicabile al vitalizio alimentare4 ed al contratto di mantenimento in quanto tale ultima norma, la quale trova giustificazione nella non gravita` della turba- tiva dell’equilibrio negoziale in presenza di inadempienza nel pagamento di dette rate di rendita, oltre che nella possibilita` di un soddisfacimento coattivo del creditore, non e` suscettibile di applicazione analogica al vitalizio alimen- tare, caratterizzato da prestazioni indispensabili per la sopravvivenza del creditore, in parte non fungibili e basate sullo ‘‘intuitus personae’’ 5. L’art. 1878 c.c., infatti, si muove sul presupposto che l’inadempimento dell’obbliga- zione di dare, tipica del contratto di rendita vitalizia, non sia tanto grave da giustificare la risoluzione del contratto stesso, anzi la mancata risoluzione e la costituzione di una rendita coattiva appare decisamente funzionale al concre- to interesse del beneficiario di continuare a ricevere una somma periodica di denaro. La rilevanza delle prestazioni di assistenza e cure «concretantesi in prestazioni di facere caratterizzate dalla infungibilita` e dall’intuitus personae per cio` che concerne la scelta dell’obbligato», determinano al contrario la non scarsa importanza dell’inadempimento nel vitalizio alimentare, ove la manca- ta corresponsione anche per breve periodo delle prestazioni sia materiali che spirituali priva il creditore dell’indispensabile per la vita ed e` tale da turbare l’equilibrio contrattuale e le aspettative di «vita umana e dignitosa». Pertanto, dal contenuto non meramente patrimoniale dell’obbligo, essendo ritenuta l’assistenza morale indefettibile, deve quindi concludersi per la non applica- bilita` analogica della norma in esame, rendendosi di converso applicabile la disciplina generale della risoluzione per inadempimento.
Per il vitalizio alimentare ovvero per il contratto di mantenimento, l’ina-
dempimento e` quindi regolato dagli artt. 1453 ss. c.c.: la risoluzione del con- tratto e` l’unico rimedio che consente al beneficiario insoddisfatto di realizzare
4 Contra XXXXXXXX M., La rendita vitalizia, in Tratt. Vassalli, Torino, 1949, 49; LUMINOSO, Vitalizio alimentare e clausole risolutive per inadempimento, in Riv. dir. civ., 1966, II, 482; in giurisprudenza, Cass., 25.2.1981, n. 1154, in Giust. civ., 1981, I, 2339 e Cass., 15.3.1982,
n. 1683, in Giust. civ. mass., 1982, I, 606. Sul punto anche Xxxx., 11.11.1988, n. 6083, in Foro it., 1989, I, 1, 1163.
5 Cfr. Cass., S.U., 18.8.1990, n. 8432, in Giust. civ., 1991, I, 634 e in Riv. notariato, 1.2.1991, n. 174; Cass., 7.2.1992, n. 1401, in Rep. Giust. civ., 1992, Rendita perpetua e vita- xxxxx; Cass., 9.10.1996, n. 8825; diversamente l’orientamento che inquadrava la fattispecie in oggetto come sottotipo del contratto di rendita vitalizia facendone derivare l’estensione della disciplina ed in particolare dell’art. 1878 c.c., trasformando la prestazione di fare nella da- zione di una somma di denaro. Cfr. per tutte Cass., 28.1.1966, n. 330, in Foro it., 1966, I, 1787; salva la possibilita` di applicazione di una clausola di risoluzione espressa, cfr. Cass., 11.11.1988, n. 6083, ivi, 1989, I, 1163; Cass., 13.2.1968, n. 486, in Giust. civ., 1968, I, 463;
Cass., 29.9.1964, n. 2471, ivi, 1964, I, 2174; T. Cagliari, 20.10.1964, in Xxx. xxx. xxx., 0000, XX,
000; contra T. Xxxxxx, 00.0.0000, in Dir. e giur., 1975, 110.
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comunque il suo interesse, ponendo fine ad un rapporto che non gli procura nessun beneficio.
Evidente e` quale ruolo fondamentale svolge il giudice nel valutare l’ina- dempimento e la gravita` del medesimo ai sensi dell’art. 1455 c.c., al fine di farne derivare la risoluzione del contratto mediante la restituzione dei beni ceduti in corrispettivo delle prestazioni ivi indicate.
Opportuno e doveroso sarebbe di converso lo sforzo da parte di chi redige il contratto di specificare al meglio le prestazioni che si desidera ottenere dall’obbligato, facendo riferimento sia alle esigenze di sostentamento che a quelle piu` specificatamente assistenziali, quali cure mediche, compagnia ecc., e sottolineando l’importanza delle medesime per il beneficiario. Le parti po- trebbero finanche inserire una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. Tale strumento, da una parte mirerebbe a prevenire la normale valutazione del giudice sulla importanza dell’inadempimento, evitando che posteriormen- te possa essere contestata la gravita` delle inadempienze; dall’altro eviterebbe la necessita` di ricorrere al giudice per il prodursi della risoluzione, rendendo sufficiente in tal senso una semplice manifestazione di volonta` del creditore insoddisfatto. Indispensabile, tuttavia, perche´ la clausola possa avere una qualche utilita`, la specificazione del concreto contenuto in termini di ipotesi di inadempimento e di gravita` del medesimo.
Si riconnette al carattere assistenziale della rendita vitalizia anche la nor- ma che ne sancisce, salvo patto contrario, l’irredimibilita` e l’irrilevanza della sopravvenuta onerosita` della prestazione6.
Art. 1879 – Divieto di riscatto e onerosita` sopravvenuta
[1] Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non puo` liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualita`pagate.
[2] Egli e`tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale e`stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione.
commento di Xxxxx Xxxxxx
Sommario: 1. Generalita`.
6 Cfr. Cass., 24.6.2009, n. 14796. Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto insussistente lo squilibrio, avuto riguardo sia al rifiuto ingiustificato del vitaliziato di ricevere assistenza, sia allo scarso valore dei fabbricati dedotti in controprestazione.
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Art. 1880 Libro IV - Titolo III: Dei singoli contratti
1. Generalita`
In caso di inadempimento, l’art. 1878 c.c. esclude il rimedio della risolu- zione e attribuisce al creditore la facolta` di far sequestrare e vendere i beni del debitore affinche´, con il ricavato, possa assicurarsi il pagamento della rendita. La risoluzione del contratto, al contrario, puo` essere richiesta in caso di mancata prestazione o diminuzione delle garanzie pattuite.
Si riconnette al carattere assistenziale della rendita vitalizia anche la nor- ma che ne sancisce, salvo patto contrario, l’irredimibilita` e l’irrilevanza della sopravvenuta onerosita` della prestazione.
Art. 1880 – Modalita` del pagamento della rendita
[1] La rendita vitalizia costituita mediante contratto e`dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale e` costituita.
[2] Se pero`e`stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui e`scaduta.
commento di Xxxxx Xxxxxx
Sommario: 1. Rinvio.
1. Rinvio
V. il commento all’art. 1881 c.c.
Art. 1881 – Sequestro o pignoramento della rendita
[1] Quando la rendita vitalizia e`costituita a titolo gratuito, si puo`disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore.
commento di Xxxxx Xxxxxx
Sommario: 1. Le modalita` di pagamento.
1. Le modalita` di pagamento
Il debitore puo` essere tenuto a pagare la rendita a rate posticipate ovvero anticipate. Nel primo caso, la rendita e` dovuta in proporzione del numero dei
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Xxxxx Xxxxxx Art. 1881
giorni vissuti dalla persona contemplata, in conformita` ai principi generali sui frutti civili disciplinati dall’art. 820 c.c. Qualora, invece, le parti convengano il sistema di pagamento a rate anticipate ciascuna rata si acquista – per intero – dal giorno in cui e` scaduta, anche se la vita contemplata cessasse prima della fine del decorso del periodo cui la rata si riferisce. Trattasi di norma dispo- sitiva, suscettibile di deroghe pattizie.
Il credito che nasce dalla rendita vitalizia e` di norma cedibile, sequestra-
bile e pignorabile.
Per il vitalizio gratuito (anche nascente da donazioni indirette) e`, come si diceva, possibile prevedere l’impignorabilita` e l’insequestrabilita` nei limiti del bisogno alimentare del creditore: il giudice nel valutare tale bisogno si puo` avvalere in primis delle disposizioni dettate dall’art. 438 c.c. in tema di alimenti per cui xxxx` impignorabile la rendita solo per la parte necessaria ai bisogni del vitaliziato, considerando la sua posizione sociale.
Nel caso del vitalizio alimentare non trova applicazione l’art. 1881 c.c., bens`ı l’art. 545 c.p.c.
Cfr. l’art. 1923 c.c. per l’impignorabilita` delle cc.dd. polizze vita.
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