CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REALTA’ DEL SETTORE
SOCIOSANITARIOASSISTENZIALEEDUCATIVO ANASTE
1 GENNAIO 1998 31 DICEMBRE 2001
VERBALE DI ACCORDO PRELIMINARE
Predisponendosi al rinnovo del CCNL per le dipendenti ed i dipendenti delle diverse realtà aderenti all’ANASTE, le parti sottolineano come lo stesso, nel disciplinare il rapporto di lavoro sul versante normativo ed economico complessivamente inteso, debba tendere a rappresentare al meglio le molteplici specificità e peculiarità presenti e la natura e le caratteristiche delle diverse realtà coinvolte contribuendo ad una sempre maggiore qualificazione delle stesse, senza perdere, peraltro, la caratteristica di unitarietà di detto CCNL.
Le parti sottolineano il CCNL anche quale strumento concorrente a qualificare il sistema dei rapporti tra pubblico e privato in tema di gestione dei servizi nel settore sociosanitarioassistenzialeeducativo.
Le strutture, indicate nel successivo Art. 1 si differenziano da quelle sanitarie in quanto non sono rivolte a soggetti in fase acuta, per i quali sono titolate ad intervenire le strutture sanitarie ospedaliere. Le strutture elencate nella sfera di applicazione del presente CCNL ospitano persone in situazione di cronicità e postacuzie, per le quali anche il termine “riabilitazione” assume non tanto il significato di “reinserimento nel normale contesto di vita”, quanto piuttosto di “riduzione del livello di dipendenza” ed “acquisizione e mantenimento del massimo grado di autonomia possibile”.
Queste strutture si caratterizzano pertanto per un alto livello socioassistenziale e per interventi sanitari e riabilitativi di base, senza l’utilizzo di alte specialità e relative tecnologie.
Le operatrici e gli operatori impegnate/i nei servizi, pur avendo per alcune figure lo stesso titolo professionale di quelle operanti nelle strutture sanitarie, debbono essere in possesso di una professionalità caratterizzata anche e soprattutto da un alto livello socioassistenziale essendo il loro intervento improntato prevalentemente ad attività di nursing e relazionali.
L’ANASTE e le XX.XX. FPCGIL, FISASCAT CISL, UILTuCSUIL rimarcano l’opportunità di una adeguata interazione tra pubblico e privato all’interno di un quadro di programmazione generale, ai diversi livelli, tale da qualificare l’insieme delle risorse pubbliche e private disponibili, relazionandole correttamente ai bisogni e diritti dell’utenza, all’assetto dei servizi ed al trattamento complessivo delle addette e degli addetti.
Anche in considerazione di ciò il presente contratto è ritenuto dalle parti contraenti elemento base per il confronto, anche comune, con le Pubbliche Amministrazioni, ad esempio ai fini dell’ammissione al rapporto convenzionato.
In relazione all’insieme delle questioni esposte, le parti sottolineano la necessità di un costante rapporto tra le stesse, finalizzato a cogliere l’evoluzione del settore determinando le scelte più opportune, sul piano generale e particolare, ai fini di una sua complessiva valorizzazione.
L’ANASTE e le XX.XX. FPCGIL, FISASCATCISL e UILTuCSUIL si sentono impegnate in direzione di un processo di piena applicazione contrattuale interessante l’insieme del settore che, sottolineando le peculiarità, la piena natura privatistica e le molteplici articolazioni presenti, indirizzi il rapporto tra soggetti pubblici e privati sul terreno della capacità progettuale e gestionale, ponendo sullo stesso piano tutti gli operatori privati del settore.
Le parti si impegnano a favorire la costituzione di un unico CCNL per tutto il settore attraverso la definizione di una parte economica e normativa comune ed il mantenimento delle specificità evidenziate nei singoli contratti.
Titolo I
VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art.1
Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica a tutte le dipendenti ed i dipendenti di Associazioni ed Iniziative Organizzate, operanti nel campo sociosanitario assistenzialeeducativo nonché a tutte le altre Istituzioni di assistenza e beneficenza, aderenti all'ANASTE, ivi comprese le ex IPAB depubblicizzate.
Per Associazioni ed iniziative Organizzate si intendono le attività gestite dai seguenti soggetti istituzionali:
Privati, ex IPAB depubblicizzate, Fondazioni, Associazioni con o senza figura giuridica riconosciuta, Cooperative.
Ricadono nella sfera di applicazione del presente contratto le seguenti iniziative:
servizi per tossicodipendenti o alcooldipendenti, comunque denominati;
servizi per portatori di handicap comunque denominati (istituti assistenziali, centri per la riabilitazione, istituti psicomedicopedagogici, residenze sanitarieassistenziali, comunità alloggio, assistenza domiciliare, ecc);
servizi per anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti, non autosufficienti, e/o per soggetti in stato di disagio sociale comunque denominati (case di riposo, residence, residenze sanitarieassistenziali, casealbergo, case protette, assistenza domiciliare, ecc.);
Le parti firmatarie riconoscono il presente CCNL come unico contratto da applicarsi nei rapporti di lavoro di tipo privato nel settore sociosanitarioassistenzialeeducativo per le realtà aderenti all’ANASTE e si impegnano ad assumere comportamenti coerenti su tutto il territorio nazionale.
Nel confermare l’esclusiva dei rapporti contrattuali per le dipendenti ed i dipendenti delle istituzioni ricomprese nel presente CCNL, le parti stipulanti il presente accordo si impegnano a favorire corrette e costruttive relazioni a tutti i livelli anche al fine di realizzare la migliore gestione ed il più puntuale rispetto del presente contratto.
Per facilitare l’applicazione del presente CCNL anche nelle situazioni in cui esso non è ancora operante vengono concordati appositi protocolli allegati al presente contratto, per farne parte integrante, che individuano i criteri e le modalità cui attenersi nella fase di prima applicazione del presente accordo.
Art.2 Decorrenza e durata
Nel rispetto del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993 e del “Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione” del 22 dicembre 1998 ed in particolare in materia di validità e di rinnovo contrattuale le Parti concordano quanto segue:
il presente contratto scade il 31 dicembre 2001 e ha durata biennale per le materie retributive e durata quadriennale per le materie normative. Le rispettive scadenze sono fissate al 31 dicembre 1999 e 31 dicembre 2001;
le piattaforme contrattuali per il rinnovo saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima delle scadenze contrattuali. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad
azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione e lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale;
dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalle date di scadenza di cui sopra, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dalla data di presentazione della piattaforma, ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. Tale elemento, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza, sarà pari al 30% del tasso d’inflazione programmata, e al 50% del tasso di inflazione programmata dopo 6 mesi di vacanza contrattuale. I suddetti elementi cesseranno di essere erogati dalla decorrenza degli accordi di rinnovo contrattuale;
in caso di disdetta il presente contratto rimane in vigore fino alla stipulazione del nuovo;
ove non ne sia data disdetta ai sensi del presente articolo, il presente CCNL deve intendersi rinnovato per un anno per la rispettiva parte scaduta (retributiva o normativa) e così di anno in anno.
Art. 3 Condizioni di miglior favore
Nel caso di superiorità contrattuale viene fatto salvo il mantenimento, sui singoli istituti, a titolo integrativo collettivo, delle condizioni di fatto esistenti a livello territoriale e di Istituzioni.
Per le Istituzioni che applicano per la prima volta il presente contratto, si procederà ad una valutazione complessiva dei rispettivi trattamenti, secondo i criteri e le modalità previste nell’apposito protocollo allegato al presente CCNL, nell’ambito del rapporto tra le parti in sede locale.
In ogni caso, eventuali eccedenze saranno mantenute a titolo di assegno ad personam non assorbibile da futuri aumenti.
Titolo II RELAZIONI SINDACALI
Art. 4
Diritto di informazione e confronto tra le parti
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
a) Livello nazionale
Annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
analizzare l'andamento del settore;
valutare i programmi ed i progetti di sviluppo;
valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
b) Livello regionale e/o territoriale
Annualmente su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, dell'applicazione del presente CCNL, e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione od accreditamento;
verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL.
c) Livello di istituzione
Ferme restando le competenze proprie delle amministrazioni interessate, queste forniscono alle RSU e alle XX.XX., ove richiesto, un’informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.
Art. 5
Struttura della contrattazione
Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga a due livelli:
a) nazionale;
b) territoriale o di Istituzione.
Sono titolari della contrattazione a livello territoriale o di Istituzione le Rappresentanze Sindacali Unitarie congiuntamente alle XX.XX. firmatarie sulla base di quanto previsto dal regolamento confederale del marzo ‘91, dall’accordo del 23 luglio 1993 e dal presente CCNL od in loro assenza le RSA congiuntamente alle XX.XX. firmatarie del presente CCNL.
Costituiscono oggetto della contrattazione nazionale tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL.
Costituisce oggetto della contrattazione territoriale o di Istituzione quanto espressamente rinviatovi dai singoli articoli del presente CCNL, nonché quanto definito nelle piattaforme contrattuali integrative territoriali o di Istituzione.
La contrattazione territoriale o di Istituzione riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del livello di contrattazione territoriale o di Istituzione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Art. 6
Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
In attuazione di quanto previsto dalla legge 12 giugno 1990 n°146, le parti individuano in ambito SocioSanitarioAssistenzialeEducativo i seguenti servizi minimi essenziali:
a) prestazioni medico sanitarie anche a carattere ambulatoriale, quelle di igiene ed assistenza finalizzate ad assicurare la tutela degli utenti;
b) confezione, distribuzione e somministrazione del vitto.
Tali servizi minimi essenziali verranno garantiti in tutte le strutture a carattere residenziale e nei servizi di assistenza domiciliare. Nell'ambito del rapporto tra le parti in sede locale potranno essere individuate strutture di altra natura nelle quali applicare i servizi minimi essenziali di cui al presente articolo.
Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, in sede locale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i servizi minimi essenziali sopra individuati.
Art.7
Ente Bilaterale Nazionale e Regionale
L’Ente Bilaterale Nazionale è composto da 6 (sei) membri dei quali 3 (tre) designati dall’ANASTE e 3 (tre) designati dalle XX.XX. firmatarie del presente contratto.
L’Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento per lo studio e la promozione di iniziative volte allo sviluppo ed alla qualificazione del settore SocioSanitarioAssistenziale Educativo in materia di occupazione, di mercato del lavoro, di formazione professionale degli addetti anche in rapporto con i diversi livelli istituzionali. Entro tre mesi dalla data della firma del presente CCNL le parti si incontreranno al fine di definire il regolamento in base al quale funzionerà l’Ente Bilaterale Nazionale ed al fine di definire compiutamente le materie allo stesso demandate nonché quant’altro necessario. In ogni regione i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Enti Bilaterali Regionali con le medesime finalità.
Art.8
Appalti Cambi di gestione
In considerazione del fatto che il settore di cui trattasi è fortemente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti d'appalto ed è soggetto a rilevanti cambiamenti sul piano della gestione, le Parti, sottolineando la necessità di operare, ai diversi livelli, ivi compresi quelli istituzionali, ai fini di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite, concordano quanto segue:
la parte datoriale, nel caso di cessazione della gestione dell'attività o servizio o di parte di questi ne darà formale, preventiva e tempestiva informazione alle rappresentanze sindacali dell’istituzione e alle XX.XX. territoriali;
la parte datoriale subentrante, in quanto rientrante nella sfera di applicazione del CCNL ANASTE, anch'essa con la massima tempestività possibile e comunque prima del verificarsi dell'evento darà a sua volta formale notizia alle XX.XX. territoriali circa l'inizio della nuova gestione e si impegna a garantire le condizioni economiche già percepite da ogni singola lavoratrice o singolo lavoratore derivanti dall'applicazione del CCNL, ivi compresi gli scatti di anzianità e dagli eventuali accordi integrativi.
In caso di modifiche o mutamenti significativi nell'Organizzazione del lavoro o nelle modalità di servizio o nelle tecnologie produttive o scelte, anche da parte del committente, comportanti eventuali ripercussioni sul dato occupazionale, le parti attiveranno un confronto finalizzato alla ricerca delle soluzioni più idonee.
Art.9
Pari opportunità tra uomo e donna
Ai fini della piena e puntuale applicazione della legge 10 aprile 1991 n.°125 è costituito a livello nazionale il Comitato per le Pari Opportunità composto da una componente o da un componente designata/o da ognuna delle XX.XX. firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di esperti in rappresentanza dell'ANASTE.
Possono inoltre essere istituiti Comitati per le Pari Opportunità presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti.
Le Parti assicurano le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento, nonché appositi finanziamenti a sostegno delle loro attività.
Le finalità del Comitato per le Pari Opportunità sono quelle definite dalla legge di riferimento.
ART. 10
Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n.104.
ART. 11
Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attivita' di volontariato
Le parti, sottolineando i valori solidaristici e civili del volontariato e la necessità della gratuità della prestazione, in considerazione di quanto previsto dalla specifica Legge Quadro 11 agosto 1991 n.266, convengono che alle lavoratrici e ai lavoratori che svolgono attività di volontariato ai sensi della suddetta legge siano applicate, compatibilmente con l'organizzazione dell’Istituto, le forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dal presente CCNL.
Titolo III DIRITTI SINDACALI
Art.12 Rappresentanze sindacali unitarie
Sono riconosciute le Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) elette sulla base dell’apposito regolamento assunto dalle organizzazioni sindacali presentatrici delle liste che concorrono alle elezioni delle stesse e dall’ANASTE in data 6 aprile 1995.
Alle R.S.U., per l’espletamento dei loro compiti e funzioni, è garantito il monte ore retribuito di cui all’art. 23 della Legge 20 maggio 1970 n.300.
Fino a quando non verranno elette le RSU le stesse funzioni saranno svolte dalle RSA congiuntamente alle XX.XX. territoriali firmatarie del CCNL.
Art. 13 Assemblee
Nelle Istituzioni ove siano occupati più di 10 (dieci) dipendenti, o tale numero venga raggiunto sommando le dipendenti o i dipendenti di più istituti facenti capo alla medesima Istituzione nell’ambito comunale, provinciale, regionale le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L’Istituzione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i e sono indette nella misura di 10 (dieci) ore annue dalle R.S.U. di cui all’art.12 del presente CCNL o in loro assenza dalle RSA e nella misura di 2 (due) ore annue dalle XX.XX. firmatarie del presente CCNL. Della convocazione della riunione deve essere data all’Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione entro i termini suddetti, dirigenti esterne/i dei sindacati firmatari del presente CCNL Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 (tre) ore di durata.
Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede di Istituzione tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità della stessa, in considerazione della sua finalità ricettiva e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.
Art. 14
Permessi per cariche sindacali
Le lavoratrici ed i lavoratori componenti i Consigli o Comitati Direttivi nazionali e periferici delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, nella misura di 1 (una/o) per Ente e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organismi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
24 (ventiquattro) ore annue nelle Istituzioni con un numero di dipendenti non inferiore a 6 (sei) ma non superiore a 15 (quindici);
50 (cinquanta) ore annue nelle Istituzioni con oltre 15 (quindici) dipendenti.
Le dirigenti ed i dirigenti sindacali di cui al 1° comma hanno inoltre diritto, nei termini indicati, a permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 (otto) giorni all’anno.
Le lavoratrici ed i lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al presente articolo debbono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 (tre) giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive XX.XX.
Art. 15 Trattenute associative
L’Istituzione provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale nella misura dell’1% della retribuzione base in atto dal 1 gennaio di ciascun anno e per 14 mensilità alle dipendenti ed ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dalle stesse e dagli stessi.
La lettera di delega conterrà l’indicazione delle modalità di versamento alle quali l’Istituzione dovrà attenersi. L’Istituzione trasmetterà mensilmente l’importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
Art. 16 Licenziamento e trasferimento
Il licenziamento o il trasferimento dall'unità produttiva all'altra delle lavoratrici e dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui esse/i ricoprono la carica e fino a 3 mesi dopo la cessazione dalla stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti l'esercizio della carica ricoperta.
Il mandato di rappresentante sindacale o dirigente sindacale conferito alle dipendenti ed ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Art. 17 Affissioni sindacali
E’ consentito ai Sindacati territoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente CCNL di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma delle Segretarie e dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione dell'Istituzione.
Titolo IV
ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 18 Assunzione
L'assunzione del personale avviene nell'osservanza delle leggi vigenti in materia di impiego privato. L'assunzione deve risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni: identità delle parti, luogo o luoghi di lavoro, sede e domicilio del datore di lavoro, data di assunzione, periodo di prova, qualifica, inquadramento, retribuzione, CCNL applicato.
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n.° 675 e della legge 4 giugno 1968 n.° 15 e successive modificazioni e/o integrazioni la lavoratrice ed il lavoratore è tenuta/o a presentare i documenti di seguito elencati, a prendere visione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del regolamento interno dell'Istituzione, ove esista, ed a dare accettazione integrale di tutto quanto è in essi contenuto:
a) libretto di lavoro o sostitutivo;
b) documenti delle assicurazioni sociali obbligatorie, ove ne sia già provvisto;
c) numero di codice fiscale;
d) carta d'identità o documento equipollente;
e) titolo di studio o professionale (diploma certificato di abilitazione patente, ecc.) in relazione alla qualifica;
f) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
g) certificato di idoneità fisica secondo le disposizioni di legge vigenti;
h) certificato di stato di famiglia.
In relazione alle caratteristiche dell'Istituzione verranno attuate tutte le forme di prevenzione e vaccinazione connesse ai rischi professionali ed il personale è tenuto a sottoporvisi.
Le parti, in considerazione della specificità dell’attività svolta, convengono di escludere dalla riserva di cui alla legge 23 luglio 1991 n.223 le assunzioni delle lavoratrici e dei lavoratori appartenenti alle seguenti qualifiche professionali: assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socioassistenziale addetta/o all’assistenza di base o altrimenti definita/o, fisioterapista, infermiere professionale, educatore professionale.
Art.19 Periodo di prova
La durata del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: 1 Livello 30 giorni lavorativi
2 Livello 45 giorni lavorativi
3 Livello 60 giorni lavorativi
4 Livello 60 giorni lavorativi
5 Livello 60 giorni lavorativi
6 Livello 60 giorni lavorativi
7 Livello 60 giorni lavorativi
8 Livello 60 giorni lavorativi
9 Livello 180 giorni lavorativi
10 Livello 180 giorni lavorativi
Quadri 180 giorni lavorativi
Durante il periodo di prova il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso.
Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato formale disdetta scritta, l'assunzione della lavoratrice o del lavoratore si intenderà confermata.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, alla lavoratrice ed al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate di lavoro compiuto, nonché i ratei di ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità e dell'indennità di fine rapporto maturati.
Ove il periodo di prova venga interrotto a causa di malattia la lavoratrice o il lavoratore sarà ammessa/o a completare il periodo di prova stesso.
Art. 20
Assunzione a tempo determinato
In tutte le realtà comprese nella sfera di applicazione (art.1) del presente CCNL, ai sensi dell’art.23 della Legge del 28 febbraio1987 n.56, l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nell’ipotesi di cui all’art.1 della Legge 18 aprile 1962 n.230, all’art. 12 della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche ed integrazioni, è consentita, in relazione a particolari esigenze ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a) esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963 n.1525 e all’art.8 bis del DL 29 gennaio 1993 n.17 convertito con modificazioni nella Legge 25 marzo 1983 n.79 e successive integrazioni e/o modificazioni;
b) attività derivanti dai progetti sperimentali, oppure da commesse eccezionali, a cui non sia possibile sopperire con il normale organico per la durata delle stesse attività. Sono in ogni caso escluse le convenzioni ordinarie stipulate con la Pubblica Amministrazione;
c) sostituzione di lavoratori assenti per malattia e/o infortunio, maternità o aspettativa, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;
d) sostituzione di lavoratori assenti per ferie.
e) sostituzione di lavoratrici e lavoratori alle quali o ai quali è stata ritirata la patente.
La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori che possono essere assunte/i con contratto di lavoro a termine relativamente alla casistica di cui al punto d) rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato è fissata nel 25%. Percentuali superiori possono essere definite nell’ambito della contrattazione decentrata.
Il personale assunto con contratto di lavoro a termine è tenuto, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per dimissioni, ad un periodo di preavviso di sette giorni.
Art. 21
Contratto di formazione e lavoro
Le assunzioni di personale con contratto di formazione e lavoro avverranno secondo le norme della Legge 19 dicembre 1984 n.863, della Legge 29 dicembre 1990 n.407, della Legge 19 luglio1994 n.451, dell’articolo 15 della Legge 24 giugno 1997 n. 196. Le parti verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive intendono razionalizzare, con il presente accordo, la utilizzazione dei contratti di formazione lavoro nel settore. Obiettivo condiviso e quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro. Le parti in relazione alla nuova normativa concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie:
a1) Acquisizione di professionalità intermedia; a2) Acquisizione di professionalità elevate;
b) Inserimento professionale mediante esperienze lavorative che consentono un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo aziendale. Le parti individuano quali professionalità intermedie quelle collocate nei livelli 5°, 6°, 7° e quali professionalità elevate quelle collocate nei livelli 8°, 9°, 10°.
Si possono assumere con contratto di formazione e lavoro soggetti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di tipo b). Il Contratto di formazione e lavoro può prevedere un livello di ingresso inferiore a quello di destinazione.
I contratti di tipo a1) dovranno prevedere almeno 80 ore di formazione, i contratti di tipo a2) dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione. Per quanto concerne i contratti di tipo b) la formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione aggiuntive le stesse verranno retribuite nella misura del 50%.
Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l'obbligatorietà della iscrizione ad albi, ordini o collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione e le professionalità elementari. Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito favorevole la procedura di verifica della conformità presso l'UPLMO dovranno essere di norma effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussistenza delle condizioni per la richiesta di nullaosta. Nel caso di rapporti di formazione e lavoro che siano stati risolti nel corso e al termine del periodo di prova, ovvero prima della scadenza, a iniziativa della lavoratrice o del lavoratore o per fatto a lei o a lui imputabile, è consentita la stipulazione di contratti di formazione e lavoro in sostituzione di quelli per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto. Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunte/i con contratto di formazione e lavoro verranno applicate le normative del presente CCNL.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori sarà corrisposto il trattamento retributivo spettante, pari a quello previsto per le dipendenti ed i dipendenti di pari qualifica a tempo indeterminato o inferiore alla stessa se previsto. Il periodo di prova per le dipendenti ed i dipendenti con contratto di formazione e lavoro è uguale a quello previsto per la qualifica di riferimento a tempo indeterminato. In ogni caso di interruzione continuativa della prestazione, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo uguale a quello previsto per i lavoratori della qualifica di riferimento assunti a tempo indeterminato ed il medesimo trattamento. Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido quanto previsto dalle norme di legge e dal presente CCNL. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le lavoratrici ed i lavoratori dovranno essere utilizzate/i in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di quanto previsto dall'art.3, quinto comma, della legge 19 dicembre 1984 n. 863 ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e del CCNL. I contratti di formazione lavoro devono essere notificati dalla parte datoriale, all'atto dell'accensione, all'ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. Al termine del rapporto la parte datoriale è tenuta, relativamente ai contratti di tipo a1 e a2, a trasmettere alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per il territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dalle lavoratrici e dai lavoratori. Per i contratti di tipo b, alla scadenza, la parte datoriale rilascia un attestato sull'esperienza svolta.
Art. 22
Lavoro a tempo parziale
Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell'intento di garantire alle lavoratrici ed ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui alla legge 19 dicembre 1984 n.863, all’art. 19 della legge 23 luglio 1991 n.223 e all’art. 13 della legge 24 giugno 1997 ha la funzione di:
consentire flessibilità degli organici in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese e dell'anno;
dare risposta ad esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, anche già occupati. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibile con la misura del rapporto stesso;
e) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordato.
I genitori di portatrici o portatori di handicap grave, comprovato dai servizi sanitari competenti per territorio, che richiedono il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto alle altre lavoratrici o agli altri lavoratori.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
a) il periodo di prova per i nuovi assunti;
b) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità. La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratrice o lavoratore, di norma entro le seguenti fasce:
1) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale, da 12 a 30 ore;
2) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile, da 48 a 120 ore;
3) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 400 a 1.300 ore.
La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
c) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.
Lavoro supplementare
Fermo restando la volontarietà della lavoratrice e del lavoratore, al personale assunto a tempo parziale, potrà essere richiesta una prestazione di lavoro supplementare entro i limiti corrispondenti al numero di ore mensili normalmente effettuate.
La suddetta prestazione sarà oggetto di accordo con le Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie del presente contratto.
Per particolari esigenze (mobilità, ferie estive, situazioni contingenti che si determinassero in relazione a transitori bisogni dell'utenza) al personale assunto a tempo parziale potrà essere richiesta una prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del tempo pieno.
Le prestazioni di lavoro supplementare eventualmente richieste ed effettuate, saranno retribuite come normale orario di lavoro e le ore corrispondenti verranno maggiorate di una quota pari al 35% della retribuzione oraria.
Tale percentuale è comprensiva della quota per rateo ferie, tredicesima, quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.
Detta materia sarà soggetta a periodiche verifiche tra le parti.
Art. 23 Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art.1 let. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie:
per particolari punte di attività;
per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Istituzione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale.
Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell’8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Istituzione utilizzatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’Istituzione.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 let. a) della legge 24 giugno 1997 n.196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le “professionalità intermedie” di cui all’art.21 del presente CCNL.
Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di Istituzione ai sensi del punto 2 dell’art.5 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito.
L’Istituzione comunica preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle XX.XX. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione.
Annualmente l’Istituzione utilizzatore di tale prestazione lavorativa è tenuto a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i.
Art. 24 Apprendistato
Le assunzioni di personale con contratto di apprendistato avverranno secondo le norme di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196.
Possono essere assunte/i come apprendiste/i le giovani e i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti.
Qualora l’apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti di età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Il rapporto di apprendistato si estingue, trasformandosi in rapporto di lavoro indeterminato, alla scadenza del termine di 18 mesi per le qualifiche comprese nei livelli 1, 2, 3, 4 e di 24 mesi nei livelli 5 e 6.
Alle apprendiste ed agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi di insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue o a 3 ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di un titolo di studio postobbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere.
Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate e agli interessati idonea certificazione della avvenuta formazione.
Alle apprendiste e agli apprendisti spetta il 90% della retribuzione di cui all’art. 54 per i primi 6 mesi, il 95% per i successivi 6 mesi ed il 100% di tale retribuzione a partire dal 13° mese.
NOTA
Le parti, in considerazione dei cambiamenti intercorsi ed intercorrenti in materia di governo del mercato del lavoro e di quanto definito al riguardo con il presente titolo, convengono di reincontrarsi, entro sei mesi dalla firma del presente CCNL, al fine di determinare, relativamente al rapporto "libero professionale" ed a quello di "collaborazione coordinata e continuativa", nel rispetto delle peculiari caratteristiche che gli sono proprie, una possibile ed opportuna regolazione, funzionale anche a qualificare il rapporto tra soggetti gestori presenti nel settore considerato.
Le parti convengono altresì di promuovere su tale tema un confronto allargato ai diversi soggetti interessati.
Art.25 Termini del preavviso
La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte della Istituzione quanto in quello di dimissioni della lavoratrice o del lavoratore, deve essere preceduta dal regolare preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata.
I termini di preavviso sono i seguenti:
Livello 1 giorni 15
Livello 2 giorni 25
Livello 3 giorni 25
Livello 4 giorni 25
Livello 5 giorni 25
Livello 6 giorni 25
Livello 7 giorni 25
Livello 8 mesi 1
Livello 9 mesi 2
Livello 10 mesi 3
Quadri mesi 3
I termini di preavviso per il personale inquadrato dal 4° al 6° livello compresi, in caso di licenziamento da parte dell’Istituzione, sono incrementati di 15 (quindici) giorni.
I termini di preavviso decorrono dalla fine o dal giorno 16 di ciascun mese.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 2118 del Codice Civile, in caso di mancato preavviso alla lavoratrice o al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione di cui all'art. 54 corrispondente al periodo di cui al 2° comma del presente articolo, comprensiva dei ratei di 13° e 14° mensilità.
Ove la dipendente o il dipendente, in caso di dimissioni, non abbia dato il preavviso, l'Istituzione ha facoltà di ritenergli una somma corrispondente alla retribuzione del periodo di mancato preavviso.
TITOLO V
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Art. 26 Comportamento in Servizio
La lavoratrice ed il lavoratore, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, deve impostare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione dell'utenza, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla direzione dell'Istituto ed alle regole dello stesso, osservando in modo scrupoloso i propri doveri. Il Regolamento interno predisposto dall'Istituzione, ove esista, deve essere portato a conoscenza delle dipendenti e dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.
Art. 27 Ritardi ed Assenze
Premesso che i ritardi e le assenze devono essere giustificati immediatamente e che la lavoratrice ed il lavoratore devono osservare il proprio orario di lavoro, i ritardi giustificati o dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore debbono essere recuperati; ove non sia possibile il recupero, i ritardi e le assenze comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente alla non effettuazione delle ore lavorabili.
I ritardi ingiustificati nonché l'assenza arbitraria ed ingiustificata sono oggetto di sanzioni disciplinari di cui all'art. 28 e comportano la perdita della relativa retribuzione.
Art. 28 Provvedimenti disciplinari
Indicazione dei provvedimenti disciplinari
In conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 le mancanze della lavoratrice e del lavoratore possono dar luogo alla adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell'Istituto:
richiamo verbale;
richiamo scritto;
multa non superiore all'importo di 3 ore della retribuzione;
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
licenziamento.
Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
L'Istituzione non potrà applicare nei confronti della lavoratrice e del lavoratore alcun provvedimento disciplinare ad eccezione del rimprovero verbale senza aver preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano trascorsi 10 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato corso, nel corso dei quali la lavoratrice ed il lavoratore potranno presentare le loro giustificazioni.
Trascorso il predetto termine di 10 giorni, ove l'Istituzione non abbia ritenuto valide le giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore o in assenza di giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore, la stessa potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari dandone motivata comunicazione all'interessata o all'interessato.
Se il provvedimento non verrà comunicato entro i 6 giorni successivi a quello della presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte.
Ferma restando la facoltà di adire all'autorità giudiziaria la lavoratrice o il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi anche per mezzo della Organizzazione Sindacale alla quale appartenga ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, di un Collegio di Conciliazione e di Arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro da scegliere di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'UPLMO.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora l'Istituzione non provveda entro 10 giorni dall'invito dell'Ufficio del Lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione e parimenti l'arco temporale per l'individuazione del numero delle infrazioni e dei corrispondenti provvedimenti disciplinari è di 2 anni.
Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari
a) Rimprovero verbale
Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il richiamo verbale.
b) Rimprovero scritto
E' un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo tre rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice ed il lavoratore se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore ad un giorno.
c) Multa
Vi si incorre per:
inosservanza dell'orario di lavoro;
assenza non giustificata non superiore ad un giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate;
inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Istituto, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento;
irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno;
mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo.
L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS.
Eccezione fatta per il punto 5 la recidiva per due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'Istituto di comminare alla lavoratrice ed al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3 giorni.
d) Sospensione
Vi si incorre per:
inosservanza ripetuta per oltre tre volte dell'orario di lavoro;
assenza arbitraria di durata superiore ad un giorno e non superiore a 3;
inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'Istituzione, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal punto 3) del provvedimento di licenziamento;
insubordinazione verso i superiori;
irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze quando non costituisca recidiva;
assunzione di un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona;
rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite.
La recidiva in provvedimento di sospensione non prescritti può fare incorrere la lavoratrice ed il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).
e) Licenziamento
Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:
assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi;
assenze ingiustificate, ripetute tre volte in un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;
abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
inosservanza delle norme mediche per malattia;
grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
danneggiamento volontario alla eventuale attrezzatura affidata;
litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
furto nell'Istituzione di beni a chiunque appartenenti;
esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione;
azioni in grave contrasto con i principi dell'Istituzione;
gravi comportamenti lesivi della dignità della persona.
Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto.
L'elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.
Art. 29
Responsabilità’ civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l’utenza
La responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l'utenza e verso terzi di cui all'art. 5 della Legge 13 maggio 1985 n. 190 verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata dall'Istituto.
Art.30 Assistenza Legale
Alle lavoratrici ed ai lavoratori è riconosciuta l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte purché dal fatto non siano derivati provvedimenti disciplinari.
Art. 31
Ritiro della patente
Alla lavoratrice ed al lavoratore con qualifica di autista o che per necessità di servizio è tenuta/o al possesso di una patente di guida, che per motivi che non comportano il licenziamento in tronco sia dall'autorità ritirata la patente necessaria per l'esercizio della propria attività, viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi senza percepire retribuzione alcuna né maturare altra indennità.
Alla lavoratrice o al lavoratore in questo periodo potranno essere assegnati, previo accordo tra le parti in sede di Istituzione, ove ve ne sia la possibilità, altri lavori; in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale verrà a prestare servizio.
Art. 32
Utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio
L'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio, sarà oggetto di confronto applicativo tra le parti in sede di Istituzione al fine della verifica delle esigenze e dei relativi interventi.
Titolo VI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
1° LIVELLO
Art.33
Declaratorie dei livelli di inquadramento del personale
Comprende posizioni di lavoro relative all’esecuzione di attività semplici ed elementari di tipo manuale. L’autonomia operativa si limita all’esecuzione dei compiti assegnati nell’ambito di istruzioni ricevute. L’attività si svolge nell’ambito dell’area dei servizi con particolare riferimento alle pulizie ed all’effettuazione di lavori semplici.
2° LIVELLO
Comprende posizioni di lavoro che comportano l’esecuzione di mansioni relative ad attività di tipo manuale, tecnicomanuale, lo svolgimento delle quali presuppone l’uso, la manutenzione, la conduzione di strumenti e macchinari, la conoscenza adeguata di procedure tecniche non specializzate. I compiti attribuiti comportano:
attività manuali di carattere ripetitivo o semiripetitivo, anche con l’uso di apparecchiature e mezzi meccanici, di piccola manutenzione;
utilizzo di strumenti, telefoni o consolle fino a quattro linee telefoniche, apparecchiature e macchinari semplici anche collegati ad aperture automatiche, nonché l’esecuzione delle elementari norme connesse con il loro impiego;
prestazioni di sorveglianza e custodia dei locali compresa la relativa piccola pulizia, di assolvimento di piccole commissioni, di espletamento di anticamera e disciplina dell’accesso del pubblico;
collaborazione con il personale di cucina anche per la pulizia dei locali, utensili ecc...;
lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale da inviare alla sterilizzazione, stiratura e conservazione.
La dipendente o il dipendente opera in base a istruzioni dettagliate ed in esecuzione di prassi e metodologie definite, dispone di autonomia operativa nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni proprie che sono soggette a controllo diretto.
La responsabilità è limitata alla corretta esecuzione delle prestazioni nell’ambito delle istruzioni ricevute e dell’autonomia riconosciutagli.
3° LIVELLO
Comprende posizioni di lavoro che comportano attività esecutive di natura tecnica, tecnico manuale, assistenziali richiedenti una specifica preparazione tecnica e professionale anche approfondibile con esperienze di lavoro, possesso, se del caso, di particolari abilitazioni, qualificazione o patente.
Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da:
conduzione e piccola manutenzione e pulizia di autoveicoli;
trasporto delle disabili e dei disabili in barella o in carrozzella;
accompagnamento nei locali di terapia ed a tutte le attività riabilitative;
collaborazione con il personale di cucina per la preparazione del cibo;
aiuto al personale infermieristico;
trasporto, distribuzione ed ausilio nell’assunzione del cibo;
assistenza alla persona e prestazioni di supporto: aiuto nelle attività personali quali alzarsi dal letto, pulizie personali, vestizione o svestizione, assunzione dei pasti, corretta deambulazione, uso di protesi, manovre di posizionamento di aiuto nelle attività riabilitative interne ed esterne; riordino, pulizia e sanificazione dell’ambiente di vita degli ospiti.
L’attività lavorativa comporta responsabilità della corretta esecuzione dei compiti che sono stati affidati, contributo della lavoratrice o del lavoratore alla programmazione e gestione dei servizi.
Lo svolgimento delle suddette mansioni presuppone conoscenze specifiche nel rispettivo ramo di attività acquisiti anche attraverso corsi teoricopratici di formazione e qualificazione.
4° LIVELLO
Comprende posizioni di lavoro che comportano attività di natura amministrativa d’ordine, di carattere assistenziale, tecnico e/o di specializzazione tecnologica di sostegno.
Le funzioni di lavoro sono caratterizzate da:
assistenza diretta alla persona anche tendente a ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione ed a favorire l’autonomia nel proprio ambiente di vita e di relazione con l’esterno e di tramite con servizi e risorse sociali;
apporto individuale finalizzato al miglioramento ed alla semplificazione delle procedure anche con l’utilizzo di apparecchiature elettroniche;
conduzioni, uso e manutenzione di macchinari, strumenti ed impianti anche complessi, per cui occorre una formazione tecnica e professionale, che comporta anche abilitazione, qualificazione o patente;
funzioni di sostegno alla persona, assistenza sociosanitaria, profilassi, prevenzione, igiene delle persona, riordino, pulizia e sanificazione dell’ambiente di vita degli ospiti;
conduzione delle cucine, preparazione dei cibi anche secondo prestabilite tabelle dietetiche;
inserimento ed elaborazione dati, trascrizione in dattilografia;
conduzione piccola manutenzione e pulizia di pulmini ed automezzi che richiedono la patente D/K.
Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale, ovvero da prestazioni particolareggiate nell’ambito di procedure o prassi definite; la posizione conferisce piena responsabilità dei propri compiti e delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete, periodiche oppure immediate.
5° LIVELLO
Comprende posizioni di lavoro che comportano la esecuzione di funzioni tecniche, educative di coordinamento che richiedono, pertanto, conoscenze indispensabili per l’espletamento dei propri compiti.
Le posizioni lavorative comportano:
conoscenze specifiche proprie della qualificazione professionale di base richiesta;
apporto individuale e nel lavoro di gruppo in funzione dei compiti assegnati; coordinamento nei confronti di unità operative cui si è preposti;
attività finalizzate alla gestione del tempo libero, mediante tecniche specifiche di animazione, attività ludiche, motorie, espressive, nell’ambito del programma di intervento riabilitativo;
mansioni esecutive senza valutazione di merito, anche impiegando metodi di lavoro prestabiliti.
La lavoratrice o il lavoratore che si trova in questo livello collabora alla redazione della programmazione delle attività e risponde del proprio operato ai tecnici responsabili del servizio e/o dell’area.
6° LIVELLO
Comprende posizioni di lavoro che comportano la esecuzione di funzioni tecniche, riabilitative, funzioni di natura amministrativa con svolgimento di mansioni tecniche, amministrative e contabili, che presuppongono una applicazione concettuale ed una valutazione di merito dei casi concreti, ed inoltre di programmazione, di studio.
La funzione comporta attività di informazione e ricezione di documenti, disimpegno di mansioni di segreteria e di collaborazione con figure professionali più elevate.
Le posizioni lavorative si concretizzano per:
la conoscenza di tecniche rieducativefunzionali particolari;
particolare e personale competenza per operazioni su attrezzature o apparati complessi che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;
apporto individuale e nel lavoro di gruppo, in funzione di compiti assegnati, finalizzato al miglioramento del servizio;
uso complesso di dati per l’espletamento di prestazioni lavorative impegnative;
collaborazione, composizione di lavoro a più elevato contenuto professionale;
uso di apparecchiature elettroniche anche complesse, mediante programmazione strutturata, produzione di software, ecc...;
predisposizione di interventi socioriabilitativi volti all’integrazione sociale, sulla base di una programmazione a breve, medio e lungo termine che deve sviluppare, verificare e valutare, con la collaborazione di colleghe e colleghi la supervisione di tecnici coinvolti nelle diverse esperienze.
La lavoratrice o il lavoratore che si trova in questo livello ha responsabilità nell’attuazione dei programmi di lavoro e delle attività direttamente svolte. Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici.
7° LIVELLO
Comprende posizione di lavoro che comportano l’esecuzione di funzioni amministrative direttive, di indirizzo, di coordinamento, il cui svolgimento presuppone competenze, capacità e responsabilità professionale da esplicarsi nel settore in cui operano, nonché in equipes interdisciplinari ed in generale nell’organizzazione del lavoro, attuazione di programmi e collaborazione alla loro formulazione, coordinamento dei servizi, con particolare riferimento alla attuazione dei programmi riabilitativi, al raggiungimento della ottimizzazione dei servizi nonché al mantenimento dei rapporti esterni ed interni conformemente al ruolo ricoperto, secondo le direttive ricevute.
Può comportare, altresì, responsabilità organizzative, indirizzo e coordinamento di una unità non complessa o gruppo di lavoro. Le attività esercitate sono sottoposte a controlli periodici.
8° LIVELLO
Comprende posizioni di lavoro che comportano l’esecuzione di funzioni amministrative direttive, tecniche, di indirizzo, di coordinamento, delle attività, di facilitazioni del lavoro di équipe, il cui svolgimento presuppone una elevata, qualificata ed approfondita competenza e capacità professionale, nonché un costante aggiornamento della propria disciplina.
L’attività comporta autonomia decisionale, in relazione alla specificità e complessità dei servizi di cui si è responsabili, nell’osservanza delle direttive impartite dall’amministrazione.
La posizione di lavoro può, altresì, comportare la supervisione e il controllo di una serie di funzioni operative, di unità operative.
Tale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento dell’organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità.
L’attività esercitata è soggetta a controlli periodici.
9° LIVELLO
Comprende posizioni di lavoro relative all’attuazione dei programmi in conformità agli indirizzi generali formulati dall’amministrazione comportanti:
specifica ed approfondita competenza e capacità professionale, nonché costante aggiornamento nella proprio disciplina;
svolgimento di compiti amministrativi, tecnici e sociali complessi, studio ed elaborazione di programmi operativi e di ricerca caratterizzati da rilevante apporto al miglioramento dell’organizzazione del lavoro e della qualità dei servizi anche mediante il coordinamento interdisciplinare.
L’attività si svolge in tutti gli ambiti di interesse dell’amministrazione.
10° LIVELLO
Concerne posizione di lavoro relative a funzioni comportante indiscussa capacità professionale, competenza progettuale e gestionale, nonché pianificazione e previsione nell’ambito di sole direttive generali in applicazione degli indirizzi formulati dall’amministrazione al fine di conseguire gli obiettivi prefissati.
Comporta la direzione, il coordinamento ed indirizzo di figure professionali di elevata professionalità.
Art.34 Inquadramento del personale
svolte.
L’inquadramento del personale è determinato in relazione alle mansioni effettivamente
I profili sotto illustrati hanno carattere esemplificativo.
1° Livello
Addetta/o alle pulizie.
2° Livello
Addetta/o alla sorveglianza e custodia locali, operaia/o generica/o, portiera/e, addetta/o alla lavanderia, addetta/o alla stireria, addetta/o al guardaroba, addetta/o alla cucina, fattorina/o, telefonista.
3° Livello
Assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socioassistenziale addetta/o all’assistenza di base o altrimenti definita/o non formata/o, operatrice/ore polivalente, operaia/o qualificata/o, centralinista, addetta/o ai servizi operativi di ingresso, autista, bagnina/o, aiuto cuoca/o.
4° Livello
Operaia/o specializzata/o, cuoca/o, animatrice/ore senza titolo, impiegata/o d’ordine, assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socioassistenziale addetta/o all’assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o.
5° Livello
Assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socioassistenziale addetta/o alla assistenza di base o altrimenti definita/o coordinatrice/ore,
capa/o cuoca/o, educatrice/ore non formata/o.
6° Livello
Impiegata/o di concetto, assistente sociale, infermiera/ere professionale, educatrice/ore professionale, terapista occupazionale, logopedista, fisioterapista, psicomotricista.
7° Livello
Capa/o Ufficio, assistente sociale coordinatrice/ore, educatrice/ore professionale coordinatrice/ore, terapista occupazionale coordinatrice/ore, logopedista coordinatrice/ore, fisioterapista coordinatrice/ore, psicomotorista coordinatrice/ore, coordinatrice/ore di unità operativa semplice.
8° Livello
Coordinatrice/ore di unità operativa complessa, psicologa/o.
9° Livello
Responsabile di area, psicologa/o se in possesso di 5 (cinque) anni di esperienza nel ruolo.
10° Livello Direttrice/ore Quadri
A questa categoria appartengono le lavoratrici ed i lavoratori con funzioni a carattere direttivo, di cui alla Legge 13 maggio 1985 n.190, con esclusione dei dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del RDL 1 luglio 1926 n. 1130.
Nota 1
I profili professionali non specificatamente individuati nei diversi livelli sopra indicati saranno inquadrati, attraverso il rapporto tra le parti in sede aziendale, sulla base dell’insieme di capacità professionale, autonomia e responsabilità ed eventuali titoli di studio o professionali richiesti, individuato dai profili professionali già previsti per ogni singolo livello di inquadramento.
Nota 2
Con riferimento ai livelli settimo e ottavo gli specifici inquadramenti del personale sono demandati al rapporto tra le parti in sede aziendale in relazione alla natura semplice o complessa delle strutture operative.
Art. 35
Passaggio ad altra mansione per inidoneità fisica.
Le Amministrazioni, nel caso in cui alla dipendente o al dipendente venga riconosciuta dalle strutture preposte e secondo le norme vigenti l'inidoneità fisica in via permanente all'espletamento delle mansioni inerenti alla propria qualifica dalle istituzioni preposte, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno, nel rispetto del loro potere organizzativo, ogni utile tentativo per il recupero della dipendente o del dipendente, dietro sua richiesta, in mansioni diverse da quelle solitamente svolte.
Titolo VII ORARIO DI LAVORO
Art. 36 Orario di lavoro
L'orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore.
L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori.
L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi.
In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione.
I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma.
Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopra.
Riduzione di orario
Viene concordato un pacchetto di riduzione di orario di lavoro pari a sette giornate lavorative, assimilate convenzionalmente a 45 (quarantacinque) ore, comprensive del giorno di permesso retribuito previsto dal comma 9 dell'art. 6 del precedente CCNL 20 settembre 1991.
Tali riduzioni verranno assorbite, fino a concorrenza, nel caso di Istituzioni e/o lavoratrici o lavoratori non a tempo parziale che eventualmente attuino orari lavorativi inferiori a 38 ore settimanali.
L’utilizzo delle riduzioni di orario, così come previsto, sarà definito in sede locale nell’ambito del rapporto tra le parti.
Art.37 Riposo settimanale
Ogni dipendente ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica.
Negli ambiti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni di domenica il riposo settimanale sarà fruito in altro giorno della settimana e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, fatta eccezione per la competenza contrattuale di cui all'art.66.
Qualora il giorno di riposo sia successivo a quello in cui si è prestato servizio notturno il lavoro ordinario non potrà essere ripreso prima di 48 ore dal termine dell’ultimo turno di servizio prestato.
TITOLO VIII
FESTIVITA' E FERIE
Art. 38
Festività nazionali e infrasettimanali
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: Capodanno, Epifania, Anniversario della Liberazione, Lunedì di Pasqua, Festa del Lavoro, Assunzione di Xxxxx SS., Ognissanti, Immacolata Concezione, Santo Natale, Santo Stefano, Santo Patrono.
In occasione delle suddette festività decorre a favore delle lavoratrici e dei lavoratori la retribuzione di cui all'art. 54
I lavoratori che per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera nelle suddette giornate avranno diritto ad un corrispondente riposo supplementare retribuito da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.
Nel caso che le esigenze di servizio non permettano tale riposo supplementare, l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento, in aggiunta alla normale retribuzione, delle ore lavorate maggiorate sulla base di quanto previsto dall'art. 65 lettera c).
In caso di coincidenza di una delle predette festività infrasettimanali con la domenica in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto alle lavoratrici ed ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione di cui all'art. 54.
In caso di coincidenza di una delle predette festività con il giorno di riposo settimanale la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo retribuito, in un altro giorno feriale stabilito dall’Amministrazione, sentito l’interessato.
Qualora le esigenze di servizio non consentano tale riposo alle lavoratrici ed ai lavoratori interessati è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di cui all'art. 54.
In caso di coincidenza della festività del Santo Patrono con altra festività di cui sopra, sarà concordata altra festività sostitutiva.
Per le festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre, le cui celebrazioni sono state spostate alla prima domenica del mese relativo, si provvederà ad una retribuzione giornaliera supplettiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica o, previa intesa tra le parti, tali giornate potranno essere utilizzate come permesso retribuito.
Il trattamento di tali giornate avrà decorrenza per il 2 giugno dal 1° gennaio 2000 e per il 4 novembre dal 1° gennaio 2001.
Le parti convengono che nelle Istituzioni e nelle unità operative in cui vengono concordate articolazioni basate su una quantificazione annuale dell’orario di lavoro, che contemplano il monte ore di riposo di diritto comprensivo delle festività di cui sopra, le lavoratrici ed i lavoratori non hanno diritto ad alcun ulteriore giorno di riposo. Le stesse lavoratrici e gli stessi lavoratori, se in servizio nelle suddette festività, avranno diritto alla maggiorazione prevista dall’art.66.
Art.39 Ferie
Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie, non rinunciabile, di 26 giorni lavorativi nell'arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, è comunque considerata di 6gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie.
Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la retribuzione di cui all'art. 54.
Il periodo di ferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Le ferie potranno essere fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in non più di due periodi nell'arco dell'anno. Le chiusure annuali delle Istituzioni sono computate nelle ferie.
In caso di dimissioni o di licenziamento, spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.
A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.
Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento.
Eccezionalmente, per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore a fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il dipendente sia stato richiamato.
Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il periodo di ferie.
Titolo IX
PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI
Art. 40
Chiamata e richiamo alle armi, obiezione di coscienza in servizio civile
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è regolamentata dalle norme di legge in vigore.
Durante il periodo di richiamo alle armi il personale con mansioni impiegatizie avrà diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno1940, n. 653.
I lavoratori, nei confronti dei quali non trova applicazione la legge 10 giugno 1940, n. 653, hanno diritto, in caso di richiamo alle armi:
a) per il primo mese, all’intera retribuzione;
b) per il secondo e terzo mese, alla metà della retribuzione.
Il trattamento previsto dalle norme di legge contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell'attività.
Alla fine del richiamo sia in caso di invio in congedo come in quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto la durata superiore ad un mese, di otto giorni, se ha avuto durata superiore ad un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni, se ha avuto durata superiore a sei mesi.
Nel caso che senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario.
Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:
a) in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;
b) in caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla durata del contratto;
c) in caso di richiamo durante il periodo di prova, il rapporto resta sospeso sino alla fine del richiamo e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti dell'anzianità di servizio;
d) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti della anzianità di servizio.
L’obiezione di coscienza in servizio civile è regolamentata secondo le norme legislative vigenti in materia.
Art.41 Gravidanza e puerperio
Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal
licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano.
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, l'istituzione è obbligata a conservare il posto di lavoro alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
I periodi di assenza obbligatoria, indicati alle lettere a) b) c) ed il periodo di assenza facoltativa, di cui alla lettera d) devono essere computati nell'anzianità di servizio.
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, le relative indennità restano a completo carico dell'INPS; per le prestazioni sanitarie provvederà l'Ente preposto.
L'Istituzione deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un'ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall'Istituzione.
La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore ai 3 anni, dietro presentazione di certificato medico.
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire alla Direzione dell'Istituzione il certificato medico rilasciato da un medico della U.S.L. e la Direzione è tenuta a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare all'istituzione, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile.
Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto all'indennità di anzianità prevista dall’art. 57 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art.25.
Per le festività cadenti nei periodi di assenza obbligatoria per la gravidanza ed il puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico dell'istituzione in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha anche diritto a percepire dall'Istituzione la 13° mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.
Art.42 Congedo matrimoniale
Il personale non in prova ha diritto ad un congedo retribuito di 15 (quindici) giorni di calendario per contrarre matrimonio. La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo.
Il personale ha l’obbligo di esibire, alla fine del congedo, regolare documentazione della avvenuta celebrazione.
Art.43
Permessi per lutto di famiglia
In caso di morte di coniuge o convivente risultante da atto di famiglia, genitori, figlia, figlio, sorella, fratello, nonna, nonno, suoceri compete alla lavoratrice e al lavoratore un congedo straordinario retribuito di 3 (tre) giorni.
Art. 44
Permessi per funzioni elettorali, referendum
In conformità alle vigenti norme di legge, indipendentemente dal normale periodo di ferie indicato, alle lavoratrici ed ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali per le elezioni del Parlamento nazionale, per le elezioni comunali, provinciali, regionali ed europee, nonché le consultazioni referendarie, saranno concessi 3 (tre) giorni di permesso retribuito in coincidenza con le operazioni di voto e scrutinio, ai sensi dell’art.119 del D.P.R., 30 marzo 1957
n.361 e dell’art.1 della legge 30 aprile 1978 n.178.
Le giornate di permessi di cui al precedente comma non pregiudicano il normale periodo di ferie e non sono cumulabili con il riposo settimanale di legge.
Art.45 Permessi e recuperi
A richiesta la lavoratrice o il lavoratore potrà ottenere in qualunque periodo dell’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi di breve durata recuperabili, in accordo con l’Istituto, con altrettante ore di lavoro.
Art. 46 Donazione sangue
La lavoratrice e il lavoratore che donano il sangue hanno diritto al permesso retribuito secondo la legge vigente.
Art. 47 Aspettativa non retribuita
Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore ad un anno, che ne faccia richiesta può essere concessa, per gravi o comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi nell’arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale delle addette e degli addetti a tempo pieno dell’Istituzione.
La lavoratrice o il lavoratore che entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario.
L’Istituzione, qualora accerti che durante l’aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare la lavoratrice e il lavoratore a riprendere servizio nei termini di 10 (dieci) giorni.
Tale periodo di aspettativa non è cumulabile con quello di cui all’art. 50.
TITOLO X
DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 48 Diritto allo studio
Per l’esercizio del diritto allo studio si fa riferimento a quanto previsto dalla legge 30 maggio 1970 n. 300.
Art.49
Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale
Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni richieste dall'organizzazione del servizio.
A tale scopo le lavoratrici ed i lavoratori, nella misura annua del 10% del personale in servizio nelle Istituzioni o singole Unità Operative, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali sino ad un massimo di 120 ore annue non cumulabili.
Nelle Istituzioni o Unità Operative che occupano fino a 50 dipendenti il diritto è comunque riconosciuto, ad un massimo di 2 (due) lavoratrici/ori non contemporaneamente, nel corso dell’anno.
In ogni Unità Operativa e nell’ambito di questa, per ogni singolo settore o reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.
La lavoratrice o il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito.
A tal fine la lavoratrice ed il lavoratore interessato dovranno presentare la domanda scritta all’Istituzione nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati superasse il limite del 10% le parti si incontreranno a livello locale per definire i criteri di priorità per l'accesso ai corsi.
Le lavoratrici ed i lavoratori dovranno fornire all’Istituzione un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.
Qualora la dipendente o il dipendente dia le dimissioni prima di due anni dal conseguimento della qualifica, le ore di permesso retribuito concesse a tal fine saranno trattenute dalle somme erogate con l’ultima retribuzione.
Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi con modalità che facilitino l’effettiva frequenza.
Titolo XI
TRATTAMENTO DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE, AMBIENTE DI LAVORO
Art. 50
Trattamento economico di malattia
L’assenza per malattia deve essere comunicata all’Istituzione al più presto e comunque prima dell’ora prevista per l’inizio della presenza al lavoro, salvo il caso di accertato impedimento; inoltre la lavoratrice ed il lavoratore devono far pervenire all’Istituzione il certificato medico di prima visita entro il giorno successivo alla data del rilascio nonché i successivi certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine.
La conservazione del posto si ha per 365 giorni nell’arco di un triennio mobile decorrente dal1° gennaio 2000.
La conservazione del posto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori in malattia potrà essere prorogata, a richiesta del personale, per un’ulteriore periodo, non frazionabile, di giorni 180 di calendario alle seguenti condizioni:
a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
b) che siano esibiti dalla lavoratrice e dal lavoratore regolari certificati medici;
c) che tale periodo sia considerato di “aspettativa” senza retribuzione.
Oltre i limiti di cui sopra il datore di lavoro potrà effettuare la risoluzione del rapporto di lavoro, rimanendo salvo in ogni caso per la lavoratrice e il lavoratore il diritto al T.F.R. e all’indennità sostitutiva del preavviso.
In presenza di malattia, alla lavoratrice o al lavoratore non in prova sarà corrisposto, dal 1° gennaio 2000, il trattamento assistenziale ad integrazione dell’indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione fino al 365° giorno, restando confermato sino ad allora il trattamento economico di cui al CCNL 2 agosto 1995.
Le indennità a carico dell’Istituzione non sono dovute se l’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo le indennità di cui sopra; se l’indennità è corrisposta dall’INPS in misura ridotta l’Istituzione non è tenuta ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall’Istituto assicuratore.
Art.51
Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l’anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall’Istituto assicuratore.
In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessata/o percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.
L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l’Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenute/i a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall’ente competente.
Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 365° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione dal 1° gennaio 2000. Sino a tale data resterà invariato il trattamento di cui al CCNL 2 agosto 1995.
Le indennità dovute dall’INAIL saranno anticipate dall’Istituzione alle normali scadenze del periodo di retribuzione.
La corresponsione dell’integrazione è subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Ente assicuratore.
Art. 52
Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Per l’applicazione dei contenuti del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n.626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” e successive integrazioni e/o modificazioni, si fa riferimento al protocollo d’intesa sottoscritto tra le Organizzazioni sindacali e l’ANASTE in data 12 ottobre 1995.
Art.53
Divise e indumenti di servizio
Le divise ed i particolari indumenti che devono essere obbligatoriamente indossati dal personale durante lo svolgimento del servizio, sono a totale carico del datore di lavoro.
Il lavaggio di dette divise o indumenti è a carico del datore di lavoro.
Le divise ed i particolari indumenti devono essere usati esclusivamente durante il servizio e tenuti con proprietà e decoro, secondo le leggi vigenti. Detta materia potrà essere oggetto di trattativa a livello di Istituzione.
Titolo XII RETRIBUZIONE
Art.54
Elementi della retribuzione
Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione globale della lavoratrice e del lavoratore sono i seguenti:
minimo contrattuale conglobato;
salario di anzianità;
eventuale elemento integrativo derivante dalla contrattazione integrativa territoriale o di Istituzione;
eventuali super minimi e/o assegni ad personam;
indennità di funzione.
L’importo giornaliero della retribuzione si ottiene dividendo per 26 l’importo mensile. L’importo orario della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per 164.
Art.55
Minimi contrattuali conglobati mensili
Per i minimi contrattuali conglobati di cui al punto 1 dell’art. 54 vale la seguente tabella:
Livello | Minimo contrattuale conglobato mensile | |
Livello | 1 | 1.642.000 |
Livello | 2 | 1.762.000 |
Livello | 3 | 1.886.000 |
Livello | 4 | 1.980.000 |
Livello | 5 | 2.075.000 |
Livello | 6 | 2.150.000 |
Livello | 7 | 2.222.000 |
Livello | 8 | 2.243.000 |
Livello | 9 | 2.400.000 |
Livello | 10 | 2.500.000 |
Quadri | 2.550.000 |
Indennità di funzione
L’indennità da corrispondersi mensilmente alla categoria dei quadri è fissata in lire 150.000 lorde per 14 mensilità.
Nel nuovo “minimo contrattuale conglobato” vengono assorbiti i seguenti elementi in vigore precedentemente al presente contratto:
paga base di cui all’art. 46 del CCNL 2 agosto 1995;
indennità di contingenza di cui all’art. 46 del CCNL 2 agosto 1995;
elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) di cui all’art. 46 del CCNL 2 agosto 1995.
A tutto il personale, dall’1 giugno 1999, saranno corrisposte le seguenti quote economiche articolate per livello.
1° livello | 51.504 |
2° livello | 55.073 |
3° livello | 50.425 |
4° livello | 58.102 |
5° livello | 54.748 |
6° livello | 67.425 |
7° livello | |
8° livello | 70.879 |
9° livello | 77.335 |
10° livello | 75.757 |
QUADRI | 88.825 |
Dall’1.12.99 a tutto il personale, ad esclusione delle figure di ex operatore di assistenza o altrimenti definito fino a 24 mesi di anzianità nella struttura (ex 6° super), ex educatore fino a 24 mesi di anzianità nella struttura (ex 4°), impiegato d’ordine (ex 5°), impiegato di concetto (ex 3°), direttore (ex 1°), verranno corrisposte le restanti quote economiche necessarie al raggiungimento del trattamento economico previsto a regime.
Alle figure professionali suindicate tali quote economiche saranno corrisposte nella misura del 30% dall’1.12.1999 e nella misura del restante 70% dall’1.12.00.
UNA TANTUM
A tutto il personale in servizio alla data del 1° giugno 1999, verranno corrisposte dall’1 luglio 1999, articolate per livello, le seguenti quote economiche. Tali quote assorbono quelle eventualmente corrisposte a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale.
1° 2° 350.000
3° 4° 450.000
5° 6° 500.000
7°8°9°10°QUADRI 550.000
Per il personale assunto successivamente alla data dell’1 giugno 1998 l’una tantum verrà corrisposta per dodicesimi in base ai mesi di anzianità di servizio maturati al 31 maggio 1999.
Le quote di cui sopra saranno erogate per il 50% con la retribuzione di luglio 1999 ed il restante 50% con la retribuzione di agosto 1999.
Art.56 Corresponsione della retribuzione
La retribuzione corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l’importo della retribuzione, la misura e l’importo dell’eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l’importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate. Il prospetto paga deve recare la firma , sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Art. 57 Scatti di anzianità
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, alle lavoratrici ed ai lavoratori che abbiano compiuto la maggiore età, per i periodi successivi spettano scatti triennali di anzianità per l’attività svolta presso la stessa Istituzione e fino ad un massimo di 10 (dieci) scatti. Gli importi mensili degli scatti maturati dopo l’entrata in vigore del presente C.C.N.L. sono determinati in cifra fissa nelle seguenti misure:
Livello 1 | 49.000 |
Livello 2 | 52.000 |
Livello 3 | 53.000 |
Livello 4 | 54.000 |
Livello 5 | 55.000 |
Livello 6 | 56.000 |
Livello 7 | 58.000 |
Livello 8 | 59.000 |
Livello 9 | 60.000 |
Livello 10 | 65.000 |
Quadri | 68.000 |
L’importo degli scatti, determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità. Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito.
L’anzianità di servizio decorre dal giorno in cui la lavoratrice o il lavoratore è stata/o assunta/o dall'Istituzione, quali che siano le mansioni ad essa/o affidate.
Art.58 Mansioni del lavoratore
La prestatrice o il prestatore di lavoro deve essere adibita/o alle mansioni per le quali è stata/o assunta/o o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, la prestatrice di lavoro o il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente alla nuova attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia luogo per sostituzione di lavoratrice o lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo superiore a tre mesi.
Art.59 Mansioni promiscue
In caso di mansioni promiscue si fa riferimento all'attività prevalente.
In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, alla lavoratrice ed al lavoratore competerà l'inquadramento al livello superiore.
Per attività prevalente si intende quella di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata e non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.
Art.60 Passaggio di livello
La lavoratrice ed il lavoratore promossa/o al livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello: qualora la lavoratrice o il lavoratore percepisca, all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno di merito e come tale non assorbibile.
Art.61 Tredicesima mensilità
Di norma prima delle festività natalizie l’Istituzione corrisponderà al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di cui all’art.54.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno la lavoratrice ed il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13° mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato.
Per quanto riguarda la 13° mensilità spettante per i periodi di assenza per malattia, per gravidanza e puerperio si rinvia a quanto riportato negli appositi articoli del presente contratto.
Le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero.
Art.62 Quattordicesima mensilità
Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione, di cui all'art.54 in atto al 30 giugno immediatamente precedente.
Le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto a percepire l'intero ammontare della 14° mensilità solo nel caso in cui abbiano prestato servizio per i dodici mesi precedenti il 1° luglio; nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la suddetta data, alla lavoratrice ed al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi del servizio prestato.
Non hanno diritto alla 14° mensilità tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente contratto già percepiscano mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità. Ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l'intero importo di una mensilità, le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare della 14°mensilità e l'importo in atto percepito.
Non sono assorbibili nella 14° mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.
Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della 14° mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme dell’articolo riguardanti la 13° mensilità.
Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per i periodi di assenza obbligatoria, per gravidanza o puerperio.
Art.63 Trattamento di Famiglia
La dipendente ed il dipendente sono tenuti a presentare all'Istituzione tutta la documentazione occorrente per l'accertamento del diritto.
Il trattamento di famiglia di cui al presente articolo non è considerato retribuzione a nessun
effetto.
Art.64 Trattamento di fine rapporto
Oltre al preavviso di cui all’art.25, o, in difetto, alla corrispondente indennità di cui al
penultimo comma dello stesso articolo, la lavoratrice ed il lavoratore assunta/o a tempo indeterminato avrà diritto, fino al 31 maggio 1982, sia in caso di licenziamento, sia in caso di dimissioni, ad una indennità commisurata ad una mensilità di retribuzione di cui all’art. 54 per ogni anno di servizio prestato per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Il calcolo dell'indennità va effettuato per tutto il personale e per l'intera anzianità sulla base della retribuzione di cui all’art.54, maggiorata dei ratei di 13° e 14° mensilità.
Ai sensi dell'art. 2121 del C.C. modificato con legge 31 marzo 1977 n. 91, gli aumenti derivanti dall'indennità di contingenza maturati posteriormente al 31 gennaio 1977 sono esclusi dalla base di computo della indennità di anzianità.
Non costituiscono accessori computabili agli effetti del presente articolo, i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario, l'aggiunta di famiglia, le gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili, e le indennità non continuative.
Le frazioni di anno saranno conteggiate per 12° e la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero.
A partire dal 1 giugno 1982 trova piena applicazione la Legge 29 gennaio 1982 n. 297.
L'indennità di anzianità deve essere versata entro 20 giorni dalla data di cessazione del servizio.
In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili alla lavoratrice od al lavoratore sarà conteggiato l'interesse legale con decorrenza dal giorno dell'effettiva cessazione del servizio.
In caso di decesso della dipendente o del dipendente l'indennità di anzianità e quella sostitutiva di preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le norme contenute nel Codice Civile.
Art.65
Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo
Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione o da persona dalla stessa autorizzata e comunque non possono superare, di norma, le 160 ore all'anno procapite. Il regime del lavoro straordinario scatta immediatamente dopo l'orario normale di lavoro praticato.
E’ considerato lavoro straordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6, sempre che non trattasi di regolare turno di servizio.
Le quote di maggiorazione per il lavoro straordinario diurno, notturno e festivo sono le seguenti:
a) lavoro straordinario diurno 25%
b) “ “ notturno 40%
c) “ “ festivo 50%
Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili fra loro.
Per la determinazione della paga oraria agli effetti del computo del lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, la retribuzione mensile di cui all’art.54, viene divisa per 164.
Il lavoro straordinario diurno, festivo notturno, potrà anche essere retribuito, in accordo con la dipendente o il dipendente, con riposo sostitutivo, salvo la corresponsione della sola maggiorazione prevista dal contratto di cui all'articolo successivo.
Art.66
Lavoro ordinario notturno e festivo
In aggiunta alla normale retribuzione spettante alla dipendente ed al dipendente, competono le seguenti maggiorazioni:
a) Servizio ordinario notturno in turno 20%
b) " " notturno non programmato 25%
c) " " domenicale e/o festivo 15%
d) " " festivo notturno 25%
Art.67
Uso della mensa e dell’alloggio
Nelle sedi ove esiste il servizio di somministrazione dei pasti e/o la disponibilità dell'alloggio, il personale che ne usufruisce è tenuto a rimborsare gli importi corrispettivi.
In ogni caso l'importo non può essere inferiore alle Lire 1.000 per ciascun pasto, ed alle Lire
20.000 mensili per l'alloggio.
Potrà usufruire della somministrazione dei pasti soltanto il personale in servizio e in turno.
Il vitto e l'alloggio non costituiscono ad alcun titolo elemento della retribuzione.
Art.68 Servizio di reperibilità
Pur con carattere di eccezionalità, è possibile prevedere per taluni servizi l’obbligo della reperibilità delle lavoratrici e dei lavoratori.
La determinazione di detti servizi e del trattamento economico del periodo di reperibilità è materia demandata alla contrattazione territoriale o di Istituzione in relazione alle caratteristiche tecnicoorganizzative delle strutture.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi sottoscritti ai sensi dell’exArt. 56 del CCNL 2 Agosto
1995.
TITOLO XIII
MISSIONI E TRASFERIMENTI
Art.69 Trattamento di missione
Per missione si intende l’invio temporaneo della lavoratrice e del lavoratore a prestare servizio in una sede diversa da quella abituale.
Se la sede di missione è ricompresa in un massimo di 10 Km. dalla sede abituale di servizio, alla lavoratrice ed al lavoratore non compete alcuna indennità aggiuntiva ad eccezione delle maggiori spese sostenute per lo spostamento.
Qualora la sede di missione si trovi ad una distanza maggiore, alla lavoratrice ed al lavoratore competerà il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per trasporto e per l’eventuale vitto ed alloggio.
Art. 70 Attività di soggiorno
Alle lavoratrici ed ai lavoratori impiegate o impiegati in attività di soggiorno spetta il trattamento definito nell’ambito del rapporto tra le parti in sede decentrata.
Art. 71 Trasferimenti di residenza
I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
a) alla lavoratrice e al lavoratore che non sia capofamiglia:
1. il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve:
2. il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3. il rimborso dell’eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va poi corrisposto per un massimo di 6 mesi;
4. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dall’art.69, ovvero in un rimborso a piè di lista con le modalità indicate nello stesso articolo;
b) alla lavoratrice e al lavoratore che sia capofamiglia e cioè che abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
1. il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e per le persone di famiglia;
2. il rimborso delle spese effettive di trasporto del mobilio e del bagaglio;
3. il rimborso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso verrà corrisposto per un massimo di 6 mesi;
4. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per sé e per ciascun convivente a carico;
5. la diaria è ridotta a 3/5 per i figli conviventi a carico.
In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio sostenute dalla lavoratrice e dal lavoratore per sé e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare.
Le diarie o in rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco.
Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio., la lavoratrice ed il lavoratore avranno diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a otto giorni dopo l’arrivo del mobilio.
Art.72 Condizioni di trasferibilità
A norma dell’art.13 della legge 20 maggio 1970 n.300, la lavoratrice e il lavoratore non può essere trasferita/o da un’Istituzione all’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro 6 mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
TITOLO XIV
PROCEDURE PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE
Art.73
Commissione paritetica nazionale e provinciale
E’ istituita in Roma presso l’Associazione Nazionale Strutture Terza Età’ (ANASTE) la Commissione Paritetica Nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. A detta commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le associazioni stipulanti il presente contratto o le organizzazioni locali facenti capo alle predette associazioni nazionali stipulanti.
Della Commissione Paritetica Nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto.
In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro 45 giorni.
I corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Commissioni Paritetiche Provinciali aventi il compito di:
definire l’applicazione del CCNL nelle strutture dove vengono applicati altri contratti facendo riferimento al protocollo allegato al presente accordo;
con riferimento alla Legge 11 maggio 1990 n.108 assumere i compiti di commissione di arbitrato di prima istanza nei casi di conflittualità che dovessero insorgere in particolari situazioni anche in merito all’interpretazione degli articolati contrattuali.
NORMA PROGRAMMATICA
Le parti, preso atto delle norme previste dal D.lgs. del 21 aprile 1993 n. 124 e successive integrazioni e/o modificazioni in materia di previdenza complementare si impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un fondo di previdenza complementare, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni citate.
A tal fine convengono sulla necessità di compiere una ampia disamina dei problemi relativi alla costituzione di detto fondo, approfondendone tutti gli aspetti tecniconormativi ed economici.
Le parti concordano quindi di costituire, entro 1 mese dalla firma del presente CCNL, un gruppo di lavoro paritetico che potrà avvalersi dell’apporto di esperti competenti in materia.
Allegato 1
Protocollo di regolamentazione
per la prima applicazione del presente CCNL nelle istituzioni in cui sono vigenti altri CCNL
Con riferimento all’art.73, in sede di commissione paritetica provinciale, viene definita l’applicazione del CCNL per il personale dipendente dalle realtà del settore Socio Sanitario
Assistenziale Educativo ANASTE sottoscritto tra la stessa e le XX.XX. FPCGIL, FISASCAT CISL, UILTUCSUIL in Roma.
Qualora non fosse attivabile il livello provinciale di confronto, la materia può essere definita a livello aziendale, previa comunicazione alle parti firmatarie del presente CCNL che possono intervenire su richiesta dei soggetti interessati.
Copia dell’accordo va trasmessa alla Commissione Paritetica Nazionale.
Criteri di riferimento
In sede di prima applicazione del presente CCNL nelle strutture nelle quali è vigente un altro CCNL, occorre fare riferimento preciso al 2° e 3° comma dell’art.3.
In ogni caso, per nessun motivo, alle singole lavoratrici ed ai singoli lavoratori può derivare un trattamento economico complessivamente inferiore a quello in atto.
Norme di inquadramento del personale
Per l’inquadramento delle dipendenti e dei dipendenti si fa riferimento alle mansioni effettivamente espletate, salvo il possesso dei titoli professionali, specificatamente previsti da Leggi nazionali e/o regionali vigenti.
Eventuali inquadramenti in atto a livelli superiori vengono mantenuti ad personam ad esaurimento.
Trattamento economico
Per ciascuna lavoratrice e ciascun lavoratore in forza alla data di stipula dell’accordo applicativo, si procede ad effettuare il raffronto tra la somma annuale derivante dal precedente trattamento economico composta da ogni elemento retributivo (paga base, contingenza, E.D.R., 13° e 14° mensilità o premi ed indennità equivalenti) con esclusione di eventuali assegni ad personam e dell’anzianità maturata, e la somma annuale prevista dal CCNL ANASTE composta dal minimo contrattuale conglobato per le 14 mensilità previste.
Tenuto conto delle diverse durate contrattuali e delle loro scadenze, al fine di garantire a ciascuna lavoratrice ed a ciascun lavoratore un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello che avrebbe percepito con il precedente contratto, si provvederà ad effettuare i raffronti di cui ai commi precedenti per la durata dei periodi in cui sono scaglionati eventuali aumenti ancora da maturare.
Si potranno verificare le seguenti ipotesi:
a) la retribuzione annua complessiva dal CCNL ANASTE è superiore a quella in atto;
in questo caso, vengono applicate le tabelle retributive ANASTE in vigore alla data dell’accordo applicativo.
b) la retribuzione annua complessiva prevista dal CCNL ANASTE è inferiore a quella in atto.
In questi casi in aggiunta alle tabelle retributive previste dal CCNL ANASTE, verrà erogata mensilmente, per quattordicesimi, la quota residua a titolo di futuri aumenti.
c) qualora, nella comparazione relativa all’ultimo periodo di vigenza del precedente contratto, la retribuzione annua complessiva prevista dal presente CCNL dovesse risultare inferiore a quella derivante alla lavoratrice ed al lavoratore dall’applicazione del precedente trattamento economico, la quota eccedente verrà mantenuta dalla singola lavoratrice e dal singolo lavoratore per quattordicesimi, a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.
Scatti di anzianità
I valori di riferimento per gli scatti di anzianità che matureranno successivamente alla data di stipula dell’accordo applicativo, sono quelli previsti dal CCNL ANASTE.
Il triennio utile alla maturazione dello scatto viene conteggiato alla data di erogazione dell’ultimo scatto maturato con il trattamento economico precedente.
Orario di lavoro
Qualora il precedente contratto prevedesse un orario di lavoro inferiore mediamente alle 38 ore settimanali, il personale in forza alla data di prima applicazione del CCNL ANASTE, manterrà il precedente orario di lavoro settimanale.
Nella comparazione dell’orario di lavoro deve tenersi conto anche della riduzione di orario di cui all’art.36 del presente CCNL.
Sulla scorta di intese anche aziendali, in relazione alle peculiari specificità del servizio, è possibile concordare per tutti un orario di lavoro di 38 ore settimanali, fermo restando che la differenza delle ore su base annuale verrà compensata con una somma equivalente alle maggiori ore di lavoro che verranno prestate rispetto al precedente contratto, erogata mensilmente per quattordicesimi a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.
Ferie
Qualora il contratto in atto prevedesse un numero di giorni di ferie annuali superiori a 26, alle lavoratrici ed ai lavoratori in forza alla data della stipula dell’accordo di prima applicazione, verranno mantenute ad personam le giornate di ferie in più.
Altri Istituti contrattuali
Gli altri istituti contrattuali verranno applicati secondo quanto previsto CCNL ANASTE, tenuto conto che la valutazione comparativa tra i vari contratti è condotta a livello complessivo:
Personale assunto successivamente alla data di stipula dell’accordo applicativo
A questo personale verrà applicato, dalla data della sua assunzione, il CCNL ANASTE .