CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE
tra
Love Plastik s.r.l.s con sede legale in xxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxxxx (XX),
Partita Iva n° 05588150879, in persona dell’Amministratore Unico Sig. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
da una parte, e
nome azienda con sede legale in Via n° – cap città(prov), Partita Iva
dall’altra parte
di seguito, singolarmente, “Parte” o congiuntamente “Parti”
Premesso che:
Love Plastik srls con il marchio LPcoupon è un’agenzia web e pubblicitaria, nonché di servizi accessori connessi;
Nome Azienda è un’azienda
è disposta a presentare e promuovere mediante l’esposizione e la pronta disponibilità alla consumazione presso il proprio locale, bustine da zucchero contraddistinte dal marchio e/o dalle informazioni aziendali delle aziende e dei Soggetti Beneficiari, ai quali il servizio è riservato senza dar luogo ad alcun rapporto di agenzia e/o procacciamento d’affari con Love Plastik.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI
Ferme restando le definizioni contenute nelle Premesse e negli articoli che seguono, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno il seguente significato. Le definizioni di termini al singolare sono paritetiche al plurale e viceversa:
- “Love Plastik SRLS” ha il significato di cui al Prembolo;
- “LPcoupon” ha il significato di cui alla Premessa;
- “Contratto” ha il significato di cui alla Premessa;
- “Soggetti Beneficiari” ha il significato di cui alla Premessa;
- “Dati Riservati” ha il significato di cui all’articolo ;
- “Servizio” Esposizione e pronta consumazione di bustine da zucchero;
- “Parte” ha il significato di cui al Preambolo;
- “Società” ha il significto di cui alla Premessa;
ARTICOLO 2 – PREMESSE ED ALLEGATI
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del Contratto e le parti dichiarano di averne preso piena coscienza e di accettarne il contenuto senza riserve.
ARTICOLO 3 – PRINCIPI CHE REGOLANO IL CONTRATTO
Le parti nell’esecuzione di quanto previsto dal contratto, si impegnano, tra l’altro:
3.1 ad adoperarsi secondo buona fede per salvaguardare l’utilità reciproca derivante dal contratto;
3.2 a porre in essere la migliore collaborazione per dare efficacia alla presente collaborazione;
3.3 a comunicare reciprocamente con tempestività le circostanze che per l’altra parte possono essere rilevanti o utili per l’esecuzione del contratto.
ARTICOLO 4 – NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
4.1 Le parti si danno reciprocamente atto che il rapporto instaurato per il tramite del contratto, non potrà in alcun modo essere considerato, ne da esse ne da terzi, come joint-venture o altra forma di associazione (inclusa l’associazione in partecipazione), restando le parti medesime, l’una nei confronti dell’altra ed tutte nei confronti di terzi, libere da qualsiasi vincolo che non sia espressamente previsto dal contratto;
Ogni precedente accordo, scritto e verbale, stipulato tra le parti con riferimento all’oggetto del contratto, deve intendersi superato e sostituito dal presente contratto.
ARTICOLO 5 – OGGETTO DEL CONTRATTO
5.1 Con il presente contratto, Love Plastik srls con il marchio LPcoupon, si impegna a fornire a:
nome azienda bustine da zucchero stampate, nelle quantità e nei tempi concordati (vedi allegato n°3), in modo del tutto gratuito e porto franco.
ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI
6.1 Per tutta la durata del presente contratto LPcoupon si impegna ad effettuare la fornitura di bustine da zucchero, nelle quantità e nei tempi stabiliti;
nome azienda si impegna ad esporre presso il proprio locale, le bustine da zucchero e a metterle a disposizione dei clienti per la consumazione;
Le parti si impegnano altresì a concordare ulteriori iniziative finalizzate a promuovere il presente contratto.
ARTICOLO 7 – RICHIESTA DEL SERVIZIO
7.1 Le Aziende beneficiarie interessate al servizio potranno farne richiesta a Love Plastik attraverso la compilazione e l’invio da parte degli stessi di un apposito
“Modulo d’Iscrizione”, reperibile online all’indirizzo internet
https://.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx
Love Plastik potrà richiedere ai Soggetti beneficiari ulteriore documentazione per effettuare le opportune verifiche contabile/anagrafica o economico/finanziarie;
7.2 Love Plastik si riserva altresì la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta dei soggetti Richiedenti in base ai propri standard operativi e commerciali, comunicando loro l’esito delle valutazioni delle richieste;
7.3 Love Plastik sarà libera di accettare o rifiutare le richieste senza che ciò possa dar luogo ad indennizzo o danno alcuno a favore del richiedente, restando pertanto a completa discrezione di Love Plastik la valutazione sull’erogazione del servizio.
ARTICOLO 8 – GARANZIE
8.1 Ciascuna delle parti è tenuta a svolgere le attività poste a proprio carico con la migliore diligenza professionale.
ARTICOLO 9 – ASSENZA DI CORRISPETTIVI E SPESE
Le parti convengono che, per le attività di oggetto del presente Contratto, non sarà dovuto alcun corrispettivo, fatta eccezione di cui all’Art. 5.1.
ARTICOLO 10 – ESCLUSIONE DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA
Ciascuna Parte svolgerà le attività a proprio carico previste dal contratto con esclusione del potere di rappresentanza dell’altra Parte.
ARTICOLO 11 – DURATA E RECESSO
11.1 Il presente Contratto avrà una durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione della stessa, e si intende automaticamente rinnovato salvo disdetta come al punto 11.2;
11.2 Le Parti avranno altresì la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra Parte a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di almeno 60(sessanta) giorni, trasmessa agli indirizzi di cui al successivo Art. 16.1;
11.3 Resta inteso tra le Parti che, al termine del presente Contratto per qualsiasi causa, gli impegni resteranno in vigore fino a quando non saranno giunte a buon fine tutte le iniziative in essere, e le Parti non saranno tenute al pagamento di alcuna indennità o compenso di alcun genere, ad alcun titolo, a favore dell’altra Parte.
ARTICOLO 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Ciascuna Parte, salvo espresso consenso scritto dall’altra Parte non potrà cedere il contratto né i diritti e gli obblighi da esso derivanti, per alcuna o tutte delle obbligazioni che discendono dal Contratto stesso.
ARTICOLO 13 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Qualsiasi modifica e integrazione del Contratto potrà essere apportata di comune accordo tra le Parti soltanto per iscritto.
ARTICOLO 14 – INVALIDITÀ PARZIALE
L’invalidità, la nullità o l’impossibilità di applicazione di qualsiasi clausola del Contratto non comporta l’invalidità, la nullità o l’inefficacia delle restanti parti di esso, fermo l’impegno delle Parti di sostituire o cancellare le clausole eventualmente invalide.
ARTICOLO 15 – MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
15.1 Il contratto si concluderà mediante scambio di corrispondenza commerciale e dunque si intenderà perfezionato nel momento in cui Love Plastik riceverà da nome azienda l’accettazione del Contratto debitamente sottoscritta.
15.2 Ciascuna delle Parti garantisce all’altra: (I) di aver assunto tutte le deliberazioni necessarie per stipulare e dare esecuzione al Contratto, (II) che il Contratto è per essa pienamente vincolante ed impegnativo, (III) che il Contratto non viola disposizioni di altri contratti da essa stipulati né divieti, di qualsiasi origine o natura, ai quali esso sia assoggettato.
ARTICOLO 16 – COMUNICAZIONI
16.1 Le comunicazioni previste dal presente Contratto saranno effettuate per iscritto via fax o email all’attenzione dei seguenti referenti, presso le sedi legali:
Per Love Plastik S.r.l.s. (con marchio LPcoupon)
Xxx.xx dell’Amministratore Unico Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx – Sede Legale Via X. Xxxxxxx, 12 – 95030 Mascalucia (CT) – Tel. 095/0000000 – Cell. 000-0000000 – email: xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
Per nome azienda Xxx.xx del
16.2 È fatta salva la facoltà delle Parti di modificare i suddetti indirizzi, dandone idonea preventiva comunicazione, a pena di inopponibilità, dell’altra Parte, nella quale dovrà essere indicato il termine da cui il nuovo indirizzo diverrà efficace.
16.3 Le comunicazioni aventi ad oggetto l’ordinaria operatività potranno essere scambiate tra le Parti con ogni mezzo purché documentabile, agli indirizzi che le Parti si renderanno noti nel corso dell’esecuzione del Contratto.
16.4 Le comunicazioni saranno efficaci dal giorno di ricezione delle stesse.
ARTICOLO 17 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE
17.1 Per tutto il periodo di operatività del Contratto, ciascuna Parte, potrà utilizzare i diritti di proprietà intellettuale e industriale dell’altra Parte unicamente per finalità correlate all’esecuzione del Contratto, e previo preventivo accordo scritto tra le stesse. In relazione all’uso che precede, che avverrà in ogni caso a titolo non esclusivo, nessun corrispettivo sarà dovuto, essendo tale uso satisfattivo degli interessi specifici e propri di tutte le Parti in relazione all’esecuzione del Contratto;
17.2 Alla scadenza del Contratto ovvero in caso di risoluzione, recesso o perdita di efficacia della stessa per qualunque ragione e a qualunque titolo, l’uso dei segni distintivi e di qualsiasi altro elemento elaborato in esecuzione del Contratto, nonché qualunque diritto di proprietà intellettuale e industriale dovrà immediatamente cessare.
ARTICOLO 18 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
18.1 Le parti si danno reciprocamente atto di essere informate sul reciproco trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione dei dati (D.Lgs, n° 196/2003) e si impegnano ad effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto di tale normativa;
18.2 In particolare, ciascuna Parte garantisce, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, che i dati personali di terzi, compresi quelli delle Aziende o dei Soggetti Beneficiari del servizio pubblicitario tramite le Bustine da zucchero, saranno trattati e comunicati alle altre parti per sole finalità inerenti o comunque, connesse all’esecuzione del Contratto. Le Parti consapevoli dei diritti e delle libertà tutelate da detta normativa, tratteranno i dati personali forniti in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali ex articolo 28 del D. Lgs n° 196/2003.
18.3 Ciascuna Parte dovrà garantire misure di sicurezza idonee ad impedire la perdita, o l’alterazione dei dati personali ovvero l’accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura degli stessi da terze parti.
18.4 Le parti non potranno in alcun caso raccogliere e trattare dati sensibili, salvo espresso consenso degli interessati.
ARTICOLO 20 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
20.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
20.2 Per qualsiasi controversia nascente tra le Parti in merito di validità, all’interpretazione, all’esecuzione o cessazione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Catania.
Allegati:
• Allegato 1 : Condizioni di partecipazione;
• Allegato 2 : Modulo d’iscrizione;
• Allegato 2 : Quantità stabilite e tempi concordati;
Luogo, data Ottobre 2019
Love Plastik Srls / LPcoupon Nome ditta
Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Nome responsabile
Siglato Siglato