CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
PER LA CONCESSIONE DI RIVENDITA GIORNALI, RIVISTE E LIBRI
presso il Presidio Ospedaliero San Xxxxxxxx dell’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx – Addolorata
Art.1 Oggetto della concessione
Il presente capitolato speciale disciplina la concessione relativa al servizio di distribuzione giornali, riviste e libri all'interno del Presidio Ospedaliero San Xxxxxxxx dell’A.O. San Xxxxxxxx – Addolorata di Roma.
Art.2 Durata della concessione
La concessione ha la durata di 2 (due) anni, prorogabile per un ulteriore anno, decorrente dalla data di stipulazione del contratto.
Art.3 Locali per l'espletamento del servizio
L'espletamento del servizio si dovrà svolgersi mediante carrello ed eventuali altri supporti mobili almeno dalle ore 12:00 alle ore 18:00 dei giorni dal Lunedì alla Domenica, da collocare nell’atrio dell’ingresso principale del Presidio Ospedaliero San Xxxxxxxx sito piato terra del Corpo C. Su disposizione della Direzione medica di presidio potrà essere eventualmente ammesso anche il servizio mobile presso i Reparti e i Servizi ospedalieri.
L’Azienda mette a disposizione uno spazio per il temporaneo stazionamento del carrello negli orari non di espletamento del servizio.
Art.4 Progetto sistemazione struttura
La forma e la sistemazione del carrello deve essere realizzata nel rispetto ed in armonia con lo stile architettonico della struttura e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di prevenzione incendi.
Art.5 Attivazione del servizio
Il servizio dovrà iniziare entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, da documentarsi a mezzo di apposito verbale redatto in contraddittorio tra l'Azienda Ospedaliera ed il concessionario.
Al termine della concessione, con apposito verbale redatto con le modalità di cui sopra, la struttura dovrà essere restituita nelle condizioni in cui la stessa e stata consegnata e con le opere di adattamento eseguite, salvo il normale deperimento d'uso. Nel caso in cui, al termine del periodo contrattuale, l'Azienda non fosse riuscita a completare la procedura per un nuovo affidamento, il concessionario e tenuto a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a completare la procedura volta all'individuazione del nuovo gestore e, comunque, per un periodo di almeno 180 giorni naturali e consecutivi.
Art.6 Canone annuo
Il concessionario corrisponderà all'Azienda il canone annuo definito nell'offerta economica. Questo sarà comprensivo del pagamento di tutti i consumi ed utenze che rimangono a carico dell'Azienda, salvo eventuali consumi eccedenti il normale funzionamento dell' attività.
Il suddetto canone (maggiorato dell'offerta di rialzo prodotta dall'aggiudicatario) si intende fisso ed invariabile per il primo anno di vigenza contrattuale. A partire dal secondo anno il canone sarà annualmente maggiorato in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Art.7 Pagamento del canone
Il canone annuo dovuto, cosi come risultante dall'offerta formulata dall'aggiudicatario della gara, potra essere frazionato in rate trimestrali. Ciascuna rata verrà corrisposta, anticipatamente entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese di inizio trimestre, mediante bonifico bancario sul conto intestato all'Azienda.
Art.8 Oneri a carico del concessionario
Autorizzazioni e licenze
Il concessionario dovrà attivarsi per il rilascio, a propria cura e spese e nel termine di 60 giorni naturali e consecutivi, salvo casi di forza maggiore non dipendenti comunque da volontà od omissioni dello stesso, delle autorizzazioni, licenze, e nulla osta necessari, con il vincolo espresso dell'esercizio presso il Presidio Ospedaliero San Xxxxxxxx, per cui, alla cessazione del rapporto, le licenze stesse verranno restituite all'autorità competente al rilascio.
Adempimenti formali ed autorizzativi in corso di contratto
Il concessionario dovrà provvedere, durante lo svolgimento del servizio, ad ogni adempimento formale richiesto da qualsiasi disposizione di legge o dalle competenti autorità comunali sanitarie, nonché alla custodia del locale e dei materiali
Modifiche strutturali
Il concessionario si impegna a non apportare alcuna modifica strutturale al locale per lo stazionamento agli ambienti ove ne reso il servizio che dovranno essere lasciati sgombro e puliti al termine dell’orario sopra indicato.
In particolare dovrà essere mantenuto il quotidiano ordine delle riviste e dovrà essere particolarmente curato l'allestimento delle stesse negli appositi spazi, distinti per aree tematiche. I rifiuti dovranno essere portati ai punti di conferimento previsti utilizzando attrezzature igienicamente a norma. Nel servizio sono compresi quotidianamente il completo riassetto e la pulizia atti a garantire il totale rispetto delle norme di igiene.
Art. 9 Sopralluogo per la predisposizione dell'offerta
L'offerente e tenuto ad effettuare un sopralluogo presso il Presidio Ospedaliero San Xxxxxxxx.
sopralluogo verrà redatto verbale scritto, che dovrà essere inserito tra la documentazione amministrativa di gara.
Art.10 Personale addetto al servizio. Rapporti della ditta con dipendenti e terzi
Il concessionario si impegna ad operare con proprio personale assunto secondo le vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità ed i limiti previsti dagli accordi e contratti nazionali di lavoro e di settore. Il concessionario si impegna ad applicare ai suoi dipendenti addetti al servizio di cui al presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore. Il personale dovrà essere in numero tale da assicurare un sollecito e buon funzionamento del servizio. Tutto il personale dovrà risultare idoneo e competente nell'espletamento del servizio ed esibire il cartellino di riconoscimento con fotografia. Il concessionario si impegna a fornire a tutto il personale decorosi indumenti di lavoro per l'espletamento del servizio. Il concessionario deve altresì rendersi garante del comportamento dei dipendenti assumendosi per intero la responsabilità del loro operato per eventuali danni diretti o indiretti arrecati a persone o cose durante lo svolgimento del servizio. L'azienda ospedaliera si riserva di esigere l'immediata sostituzione di quel personale che, a suo insindacabile giudizio, risulti non idoneo. L'Azienda, resterà estranea da ogni rapporto del concessionario con i propri dipendenti, con i fornitori e, comunque, con i terzi.
Art.11 Distribuzione giornali e riviste
I generi di cui è consentita la vendita sono tutti quelli inerenti l'attività di rivendita di giornali e riviste, quotidiani, settimanali ecc., nonché libri in edizione economica o collane o pubblicazioni periodiche, gadget e schede telefoniche. Il prezzo di vendita al pubblico della stampa quotidiana e periodica non potrà subire variazioni da parte del concessionario. I prodotti posti in vendita dovranno essere decorosi e confacenti al luogo, e l'attività di vendita degli stessi non dovrà recare disturbo alla quiete ed al regolare espletamento dell'attività ospedaliera. Inoltre dovrà essere garantita parità di trattamento alle diverse testate e dovrà essere osservato il divieto assoluto di commercializzazione di tutte le riviste e/o pubblicazioni per le quali è previsto che la vendita a minori sia vietata per legge. Il concessionario si impegna a garantire l'apertura tutti i giorni dell'anno, ad eccezione di quelli in cui non è prevista l'uscita dei giornali, almeno nella fascia oraria dalle 12:00 alle 18:00. Tali orari potranno subire modifiche in accordo con la Direzione Sanitaria aziendale.
Art.12 Predisposizione del locale, fornitura arredi ed attrezzature
La Ditta aggiudicataria, nell'ipotesi l'importo complessivo di aggiudicazione fosse superiore a 5.000,00 €, è tenuta ad effettuare, entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, un deposito cauzionale, pari al 10% dell'importo totale del contratto, a garanzia delle obbligazioni contrattualmente assunte.
Art.13 Penalità. Risoluzione anticipata
Il mancato rispetto di una qualsiasi delle clausole del presente contratto ne produrrà la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza necessità di avvisi o messa in mora, oltre il risarcimento del danno e/o l'applicazione di eventuali penali. In questo caso l'Azienda, in base al verbale degli incaricati al controllo, redatto in contradditorio tra le parti (incaricati al controllo e concessionario) potrà disporre, in luogo della prevista risoluzione del contratto, il pagamento di penali varianti, a seconda della gravità dell'inadempienza, da € 250,00 (duecentocinquanta/OO) a € 1.000,00 (mille/00), ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa. Particolarmente gravi sono ritenute a titolo esemplificativo, le inadempienze relative a:
mancanza del certificato sanitario, nei casi in cui questo sia previsto dalla legge;
tenuta ed efficienza, pulizia ed igiene degli ambienti con particolare riguardo ai pavimenti, alla conservazione dei prodotti, , al carrello di servizio;
presenza di oggetti, di qualsivoglia natura, estranei al servizio;
mancato svolgimento del servizio se non preventivamente autorizzato dall'Azienda;
mancato rimborso all'attuale concessionario, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, dei costi dell'attuale struttura non ancora ammortizzata.
Art.14 Controlli sulla gestione
Verranno effettuati controlli sulle attività oggetto della presente concessione. Le figure aziendali deputate al controllo hanno ampio diritto di accesso ai luoghi e agli strumenti dedicati al servizio.
Art.15 Divieto di cessione
Sono assolutamente vietati il subappalto e la cessione sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di concessione, anche per effetto di cessione o affitto d'azienda, sotto pena di risoluzione del contratto stesso ex art. 1456 del codice civile.
Art.16 Coperture assicurative
Il titolare della concessione è tenuto, prima della sottoscrizione del contratto, a stipulare le seguenti polizze assicurative:
- RCT per danni che dovesse arrecare a cose e a persone, a qualsiasi titolo presenti nella struttura, per un massimale unico di almeno € 1.000.000,00 (compresi i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Azienda ed i dipendenti o collaboratori dell'Azienda stessa presenti nei locali in cui viene prestato il servizio)
- infortuni, morte e malattia subiti dal titolare della concessione durante lo svolgimento dell'attività di cui alla presente lettera, presso i locali dell'Azienda od "in itinere" per i seguenti massimali annui: almeno
€ 100.000,00 in caso di morte, € 1.000,00 per ogni punto di invalidità, € 10.000,00 per rimborso spese mediche ed € 100,00 di diaria giornaliera in caso di ricovero o day hospital (per un minimo di almeno 20 giorni).
Le predette polizze dovranno avere scadenza al termine del periodo di validità contrattuale per la gestione del servizio.
Art.17 Recesso unilaterale e decadenze
L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa essere richiesto risarcimento o indennizzo, qualora si verifichi l'ipotesi di cessione o affitto da parte del concessionario, dell'Azienda o del ramo di azienda relativo alle prestazioni cui lo stesso e obbligato ai sensi del presente capitolato. In ogni caso, qualora durante il corso del rapporto l'Autorità competente non ritenga di confermare la licenza d'esercizio ovvero provveda al ritiro di essa, per qualsiasi ragione, il contratto si intenderà risolto di pieno diritto. Parimenti, l'azienda ha la facoltà di risolvere il contratto nel caso di fallimento, di stato di morosità e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a
carico del concessionario. Al termine della concessione o in ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, nulla potrà essere preteso dal concessionario per la perdita dell'avviamento o ad altro titolo.
Art.18 Stipula del contratto
La stipulazione del contratto fra l'aggiudicatario e l'Azienda avverrà in forma di scrittura privata,, mediante sottoscrizione della lettera di aggiudicazione. stipulazione del contratto, inclusa l'eventuate registrazione, sono a carico della Ditta aggiudicataria. Il contratto sarà registrato in caso d'uso.
Art.19 Divieti
Sul carrello locale non potranno essere installati cartelloni pubblicitari ad esclusione di quelli riguardanti l'attività del gestore ed eventuali attività correlate ad attività istituzionali dell'Azienda.
Art.20 Foro competente
Per tutte le controversie di qualsiasi natura the dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto e competente il foro di Roma.