DECISIONE (UE) 2018/1195 DEL CONSIGLIO del 16 luglio 2018
DECISIONE (UE) 2018/1195 DEL CONSIGLIO
del 16 luglio 2018
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEa,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:
(1) Conformemente alla decisione 2002/917/CE del Consiglio (1), l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («accordo Interbus») (2) è stato concluso, a nome dell'Unione, il 3 ottobre 2002 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2003 (3).
(2) Il 5 dicembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati per un protocollo dell'accordo Interbus («protocollo») con la Repubblica d'albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica di Moldova, il Montenegro, la Repubblica di Turchia e l'Ucraina.
(3) Il 10 novembre 2017 i negoziati sono stati conclusi con successo nel corso della riunione delle parti contraenti dell'accordo Interbus.
(4) Il protocollo dovrebbe facilitare la fornitura di servizi regolari e servizi regolari specializzati tra le parti contraenti dell'accordo Interbus e perciò dare origine a migliori collegamenti di trasporto di viaggiatori fra le parti contraenti stesse.
(5) Per quanto riguarda le regole generali, in particolare per il funzionamento del comitato misto, e al fine di agevolarne l'applicazione, il progetto di protocollo riflette in gran parte le regole stabilite dall'accordo Interbus.
(6) al fine di evitare che i vantaggi del protocollo subiscano eccessivi ritardi e analogamente a quanto stabilito dall'accordo Interbus, il protocollo prevede la sua entrata in vigore, per le parti contraenti che lo avranno approvato o ratificato, quando esso sarà stato approvato o ratificato da quattro parti contraenti, inclusa l'Unione.
(7) È pertanto opportuno firmare a nome dell'Unione il protocollo, con riserva della sua conclusione in data successiva,
ha aDOTTaTO La PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo dell'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («accordo Interbus»), riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi specializzati regolari di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, con riserva della sua conclusione (4).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.
(1) Decisione 2002/917/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi interna zionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11).
(2) GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.
(3) GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44.
(4) Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018
Per il Consiglio Il presidente
X. XXXXXX-XXXxXXX