PROTOCOLLO DI LEGALITÀ GRANDI OPERE LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI
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PROTOCOLLO DI LEGALITÀ GRANDI OPERE LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI
La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, nella persona del Prefetto xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, il Soggetto aggiudicatore, nella persona del Sindaco della Città di Napoli dott. Xxxxx xx Xxxxxxxxx, il Concessionario M.N. Metropolitana di Napoli S.p.A. nella persona del Direttore Generale xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx.
PREMESSO
che Fintervento in questione rientra nel programma delle “infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi” di cui alla delibera del CIPE 21 dicembre 2001, n.121 ed è identificato con CUP B 41E04000210001 e CUPB41E76000000004;
che il Soggetto aggiudicatore, ai sensi degli articoli 193, comma 3, e 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., provvede alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano;
che il CIPE, con deliberazione 3 agosto 2011, n. 58, ha aggiornato le Linee-guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia;
che la legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede, tra l’altro, l’adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri stessi;
che l’art. 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
richiamato dall’articolo 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., prevede che il controllo dei flussi finanziari per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese avvenga con le procedure del monitoraggio finanziario;
che il CIPE in materia di monitoraggio finanziario ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15;
- che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per il Soggetto aggiudicatore e per tutti i soggetti della filiera delle imprese, così come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;
che in data 22 luglio 1976 è stato stipulato il contratto/convenzione rep n 25821 e successivi atti integrativi e/o aggiuntivi e/o modificativi (di seguito “Convenzione”), tra Soggetto aggiudicatore e il Concessionario con sede legale in Napoli Via Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 101 CAP 80142, per l’affidamento della progettazione ed esecuzione della Linea “ 1” della metropolitana di Napoli tratta Dante - Garibaldi - CDN - Capodichino;
che i lavori ricadono nel territorio dell’Area Metropolitana di Napoli, sicché l'autorità competente da individuare nel Prefetto di Napoli;
che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di legalità (di seguito “Protocollo”) assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure ablative, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
che, al fine di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
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159, e s.m.i. è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla “filiera delle imprese” come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;
che il Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito
“CCASGO”), cui successivamente è subentrato il Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (di seguito C.C.A.S.I.I.P.), ha approvato nella seduta del 13 aprile 2015 uno schema di protocollo che tiene conto delle modifiche intervenute nella materia dei controlli antimafia successivamente alla citata delibera CIPE n. 58/2011;
che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l’altro, l’alimentazione di una banca dati web e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:
a) nella fase di esecuzione dei lavori, dei soggetti che realizzano le opere, compresi i parasubordinati e i titolari delle “Partite IVA senza dipendenti” ;
b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;
c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;
che gli oneri derivanti dall'attuazione del Protocollo non sono ricompresi neH'aliquota forfettaria individuata ai sensi dell’art. 194, comma 20, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ma reperiti dal Comune di Napoli tra le somme destinate alla vigilanza sull’opera,
che, ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 50/2016, i contratti e subcontratti stipulati prima del 19.04.2016 restano disciplinati dal decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii..
La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del Protocollo;
tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:
Articolo 1 DEFINIZIONI
1. Ai fini del protocollo devono intendersi:
a) Protocollo: il presente protocollo di legalità che annulla e sostituisce quello sottoscritto dalla M.N. Metropolitana di Napoli S.p.A. in data 16.01.2008;
b) Prefettura: la Prefettura di Napoli che sottoscrive il protocollo di legalità;
c) Codice Antimafia: il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010
n. 136”, adottato con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
d) Opera/Opere: l ’intervento oggetto della convenzione in premessa stipulata tra il Soggetto aggiudicatore e il Concessionario;
e) Stazione Appaltante: Comune di Napoli, con sede in Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx;
f) Concessionario: M.N. Metropolitana di Napoli S.p.A. con sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, x. 000, Xxxxxx:
g) Affidatario/i: ciascun soggetto che ha stipulato un contratto con il Concessionario;
h) Contratto/i di Affidamento: contratto (ed eventuali atti aggiuntivi) stipulato tra il Concessionario e F Affidatario per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione ed esecuzione dell’opera di cui alla convenzione in premessa;
i) Subcontraente/i: l’avente causa dell’Affidatario ovvero del Concessionario, per la parte di lavori in esecuzione diretta, con cui questi ultimi stipulano un subeontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell’opera di cui alla convenzione in premessa;
j) Subcontratto/i: qualsiasi contratto, diverso dal contratto di affidamento, stipulato dal Concessionario, dall'Affidatario o dal Subcontraente relativo o comunque connesso alla progettazione o alla
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realizzazione dell'opera di cui alla convenzione in premessa, nonché intercorrenti con le imprese che forniscono prodotti o servizi realizzati o studiati specificamente per l'opera;
k) Filiera delle Imprese: ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, nonché degli indirizzi espressi in materia dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora confluita nell’ANAC, nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti, che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e realizzazione delle opere. Sono, pertanto, ricompresi in essa oltre al Concessionario, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività eventualmente collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricomprese nella “filiera” le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d’ingegneria e architettura - qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera C1PE n. 15/2015 sopra richiamata;
l) Contratto/i: s’intende, indifferentemente, un contratto di affidamento o un subcontratto;
m) Banca Dati: la banca dati di cui all’art. 7 del Protocollo;
n) Banca Dati Antimafia: la “Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia” di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia.
Articolo 2 CONFERIMENTO DATI
1. Ai fini del Protocollo, il Soggetto aggiudicatore e per esso il Concessionario garantisce, secondo le modalità previste dalla delibera CIPE n.58/2011 - verso gli organi deputati ai controlli antimafia - il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle Imprese, previsto dalle disposizioni del Protocollo.
2. II Soggetto aggiudicatore e per esso il Concessionario, s’impegna ad inserire e a far inserire nei contratti ed in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire al Concessionario, a far data dalla sottoscrizione del presente Protocollo, i dati relativi agli operatori economici interessati all’esecuzione dell’opera di cui alla convenzione nonché si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile o la revoca dell’autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dal successivo articolo 8 paragrafo 1.3. Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l’applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo art. 8. Per tutti i contratti e subcontratti già assentiti alla data di sottoscrizione del presente Protocollo è previsto un termine di 6 mesi per l’adeguament alle prescrizioni derivanti dal medesimo Protocollo, a decorrere dalla sua sottoscrizione, precisando che eventuali dinieghi alla sottoscrizione non potranno in alcun modo essere addebitati al Soggetto aggiudicatore e al Concessionario i quali si impegnano sin da adesso a rendere noto alla Prefettura i nominativi di detti operatori economici a vario titolo coinvolti nell’esecuzione dell’opera che hanno manifestato il proprio diniego unitamente alla percentuale di avanzamento dei lavori, servizi e forniture affidati al fine di convenire
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3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti.
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4. L’obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle Imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del protocollo.
5. La trasmissione dei dati al Soggetto aggiudicatore e per esso al Concessionario relativi all’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale, deve essere eseguita dalfimpresa interessata nel termine di venti giorni dalla predetta intervenuta modificazione; il conseguente conferimento nella Banca Dati deve avvenire nei successivi dieci giorni.
6. L’obbligo di conferimento dei dati è assolto con le modalità di cui al successivo art. 7.
Articolo 3 VERIFICHE ANTIMAFIA
1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia, di cui all’art. 91 del Codice Antimafia, è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (contratti di affidamento e subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.
Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 (novemila) complessivi a trimestre per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il C.C.A.S.I.I.P. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori.
Fermo restando l'obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al successivo art. 7, l’obbligo di richiesta di informazioni antimafia non sussiste nell’ipotesi in cui:
a) si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art, 29 del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n. 114 (cosiddetta white list). In tal caso dovrà essere unicamente comunicata l’avvenuta stipula del contratto;
b) si applica Fari. 99-bis, comma 1, del Codice antimafia, nel caso di mancato funzionamento della B.D.N.A..
2. Il Soggetto aggiudicatore e per esso il Concessionario qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potranno procedere alla stipula di contratti o all'autorizzazione di subcontratti. Analogo divieto fa capo al Concessionario e a tutti i soggetti della filiera.
3. L’esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura al Soggetto aggiudicatore per il tramite del Concessionario ed è immesso nell’Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 7, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza è causa di risoluzione del contratto.
4. Tutti i contratti e subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. Il Soggetto aggiudicatore per il tramite del C oncessionario effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l’autorizzazione. In detti casi il Soggetto aggiudicatore tramite il Concessionario comunica senza ritardo alla Prefettura l’applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della impresa cui le informazioni si riferiscono.
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5. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nelFesecuzione dell’opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura - rispettivamente - del Soggetto aggiudicatore per il tramite del Concessionario, ovvero dell’Affidatario o del Subcontraente, mediante attivazione della clausola di cui al paragrafo 4. Il Soggetto aggiudicatore tramite il Concessionario procede all’immediata annotazione della estromissione dell’impresa e della risoluzione del contratto nell'Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art. 7.
6. La Prefettura istituirà, entro quindici giorni dalla stipula del protocollo, una “Cabina di regia” allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla “Cabina di regia”, che opererà presso la Prefettura, partecipano, oltre ai soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che il Prefetto riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
7. Fatto salvo quanto specificato all’art. 2, comma 2, ed innanzi previsto, le previsioni nello stesso contenute relative all’assoggettamento dei contratti e subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all’articolo 91 del Codice Antimafia, si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione maliosa a carico dei soggetti della Filiera delle imprese, il Soggetto aggiudicatore per il tramite del Concessionario si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'articolo 94 comma 2 del Codice Antimafia.
Articolo 4
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI E FILIERA DELLE IMPRESE
1. Conformemente a quanto indicato al precedente art. 3, paragrafo 1, lett. a), la verifica per via telematica dell’iscrizione dell’operatore economico negli elenchi delle Prefetture di cui all’art.l, comma 52. della citata legge n.190 del 2012 (cosiddetta white list) tiene luogo dell'accertamento del possesso dei requisiti antimafia.
2. Ad integrazione di quanto previsto all’articolo 3 paragrafo 1, ai fini del Protocollo, l’obbligo di richiesta di informazioni alla Prefettura, ai sensi dell'articolo 91 del Codice Antimafia, sussiste altresì per i contratti di affidamento ed i subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:
fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate); servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale;
somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
3. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla “Cabina di regia” di cui al precedente art. 3, paragrafo 6, il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla sopraccitata nozione di filiera dell’opera oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC, nonché delle indicazioni fornite dal C.C.A.S.I.I.P..
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Articolo 5
PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRETTIVO
1. Il Soggetto aggiudicatore per il tramite del Concessionario si impegna, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 8, paragrafo 3, del Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificare finserimento, in occasione del rilascio delfautorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni:
a) Clausola n.l. i soggetti della Filiera, come definiti nell’art. 1 (definizioni), a vario titolo coinvolti nell’esecuzione dell’opera e il Concessionario si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale”.
b) Clausola n. 2. “Il Soggetto aggiudicatore, il Concessionario e tutti i soggetti della Filiera delle imprese a vario titolo coinvolti nell’esecuzione dell'opera si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346- bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.” .
2. Nei casi di cui alle clausole di cui ai punti a) e b) del presente articolo, l’esercizio della potestà risolutoria da parte del Soggetto Aggiudicatore, del Concessionario ovvero dell’impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del codice civile, ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all’art. 32 del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n.l 14.
Articolo 6
PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA
1. In occasione di ciascuna delle procedure per l’affidamento della realizzazione delle opere, il Soggetto aggiudicatore ed il Concessionario si impegnano:
a) ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al Protocollo, quale documento
che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera, nonché al protocollo allegato alla delibera CIPE n. 15/2015, in materia di monitoraggio fin a n z ia rio -
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b) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
c) a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire nei Contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l’inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:
Xxxxxxxx x. 0 “ La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell’esecuzione. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l’A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fomite, valuta se informare la stazione appaltante.”
Xxxxxxxx x. 0 “ La sottoscritta impresa si impegna all’integrale rispetto di tutto quanto previsto nel presente Protocollo di Legalità, dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto”.
2. 1 Soggetto aggiudicatore ed il Concessionario si impegnano, altresì, a prevedere nei contratti e a verificare che sia previsto nei subcontratti stipulati per la realizzazione delle opere, quanto segue:
a) l’obbligo per tutti i soggetti della Filiera delle imprese di assumere a proprio carico l’onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
b) l’obbligo per tutti i soggetti della Filiera delle imprese di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al presente articolo e l ’allegazione del Protocollo al contratto o subcontratto, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al contraente/subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;
c) l’obbligo per tutti i soggetti della Filiera delle imprese di inserire e far inserire nei contratti e subcontratti stipulati con i propri contraenti e subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l’accettazione e, quindi, l’efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione, da parte del Soggetto aggiudicatore per il tramite del Concessionario, delle informazioni antimafia di cui alfart. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 a carico del cessionario. — Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l’obbligo per tutti i soggetti della Filiera delle imprese a vario titolo coinvolti nell’opera di inviare tutta la documentazione prevista dal Protocollo per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 ;
d) l’obbligo per tutti i soggetti della Filiera delle imprese di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17.07.2016, n. 136 recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del
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Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»), solo previa autorizzazione del Concessionario alf ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del Concessionario, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 sull’impresa distaccante.
Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.
3. II Soggetto aggiudicatore tramite il Concessionario si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale e al personale del Concessionario, per l'immediata segnalazione dei tentativi,di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dalle imprese contraenti, dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.
4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 (articolo 38 del decreto legislativo 163/2016 e ss.mm.ii. per i rapporti in essere alla data del 19.04.2016) e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13.05.1991, n. 152 convertito nella legge 12.07.1991, n. 203, secondo il disposto del medesimo articolo 80, comma 5, le tti), del decreto legislativo n. 50/2016 (combinato disposto dell’art. 38 lettera m-ter) dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. e art. 2, comma 19, della legge n. 94/2009 per i rapporti in essere alla data del 19.04.2016).
5. L ’inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Concessionario in nome e per conto del Soggetto aggiudicatore ai fini della revoca degli affidamenti e sub affidamenti.
Articolo 7
COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo, il Soggetto aggiudicatore, si impegna a rendere immediatamente disponibile al Concessionario le risorse necessarie alla costituzione, gestione e manutenzione di una “Banca Dati”, relativa alla Filiera delle Imprese secondo le modalità di cui alla delibera CIPE n. 58/2011. Tale Banca Dati dovrà contenere anche i dati necessari ad assicurare il monitoraggio finanziario ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge n. 90/2014, di cui alla delibera CIPE n. 15/ 2015.
II flusso informativo dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema costituito da:
a) “Anagrafe degli esecutori”;
b) “Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere” che contiene il “Settimanale d cantiere o subcantiere”.
Tale infrastruttura informatica è allocata presso il soggetto aggiudicatore, che può delegarne la costituzione, la gestione e l’alimentazione al contraente generale o il concessionario che vi attende sotto la vigilanza del soggetto aggiudicatore stesso, per tutta la durata dei lavori, ai sensi della delibera di cui al comma 1.
Eventuali problematiche operative e/o attuative saranno oggetto di valutazioni per le conseguenti determinazioni nell’ambito della cabina di regia prevista dal presente Protocollo.
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Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente indicate.
Il flusso informativo è riservato al Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Napoli, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, alle Forze di Polizia territoriali e agli altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica, al DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla DIA e al FAN AC.
Il flusso informativo della Banca Dati deve consentire il monitoraggio:
i. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano l’Opera;
ii. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell’Opera, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla richiamata delibera CIPE n. 15/2015;
iii. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
iv. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
v. dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
vi. dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. I dati in questione verranno immessi dal Soggetto aggiudicatore per il tramite del Concessionario in apposita sezione della Banca Dati, denominata “Anagrafe degli esecutori”. L’Anagrafe degli esecutori contiene, tra l’altro, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 3, paragrafo 3, anche i seguenti dati:
- individuazione anagrafica del soggetto d’impresa o dell’operatore economico, attraverso l'indicazione analitica di tutti i dati di cui all’art. 85 del Codice Antimafia;
- tipologia e importo del contratto di affidamento o subcontratto;
- oggetto delle prestazioni;
- durata del contratto di affidamento o subcontratto;
- annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
- annotazioni relative alla eventuale risoluzione del contratto di affidamento o subcontratto e all’applicazione della relativa penale;
- indicazione del/dei conto/conti dedicati previsti dalle linee guida allegate alla delibera CIPE n. 15/2015.
3. In tutti i contratti o subcontratti, verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
o mettere a disposizione del Concessionario, per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
o mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
o mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente paragrafo vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità alfart. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445.
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4. La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 comporta la violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione da parte del Concessionario e sotto la vigilanza del Soggetto Aggiudicatore sullo specifico adempimento, di una penale come meglio specificata al successivo art. 8, paragrafo 1. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l’irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla risoluzione del contratto.
5. Le modalità di utilizzo e fimpiego di tutte le somme derivanti dalfapplicazione delle penali sono riportate al successivo art. 8 del Protocollo.
6. La documentazione di cui ai paragrafi 2 e 3 verrà messa a disposizione del Concessionario attraverso Vinserimento nella Banca Dati, per le opportune verifiche da parte del Soggetto Aggiudicatore, della D.I.A., del Gruppo Interforze, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi dell’articolo 93 del Codice Antimafia e dell’articolo 1, comma 1, lett. e, del decreto interministeriale del 21.03.2017 di costituzione del C.C.A.S.I.I.P..
Articolo 8 SANZIONI
1. Violazione delPobbligo di comunicazione dei dati.
L’inosservanza dell'obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall’articolo 2 del Protocollo, dei dati relativi al precedente articolo 2, paragrafo 2 (comprese le variazioni degli assetti societari), e di quelli di cui all'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 (articolo 118, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii. peri rapporti in essere al 19.04.2016), è sanzionata:
1.1 in sede di primo accertamento, con l’applicazione di una penale pari all’l % (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
1.2 in sede di secondo accertamento, con l’applicazione di una penale dall’1% (uno per cento) al 2% (due per cento) delfimporto del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;
1.3 in sede di ulteriore accertamento, con l’applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell’importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 del codice civile o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
2. Esito dell'informazione interdittiva.
In conformità a quanto indicato all’art. 3, paragrafo 4 del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un contratto abbiano dato esito interdittivo, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo.
Nei confronti dell’Afifidatario o del Subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% (cinque per cento) al 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto di affidamento o del subcontratto.
Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011.
La misura della penale viene determinata tenendo conto dei criteri individuati dalla delibera CIPE n. 58/2011.
Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all’ art. 32, comma 10, del
decreto legge n. 90/2014.
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3. Violazione dell’obbligo d'inserimento delle clausole di cui agli articoli 3, paragrafi 4 e 5, e 6.
Il mancato inserimento, da parte del Concessionario ovvero dell’Affidatario o del Subcontraente, delle clausole di cui agli articoli 3, paragrafi 4 e 5, e 6 del Protocollo, è sanzionato ai sensi delfart. 1456 del codice civile con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell’autorizzazione al subcontratto.
4. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, ecc.).
La violazione, da parte del Concessionario ovvero dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell’autorizzazione al Subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all'articolo 5, la previa intesa con ANAC.
5. Violazione degli obblighi di cui alfart. 6 relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera.
La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell’art. 6, paragrafo 2, lett. c) e d), del Protocollo viene sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell’autorizzazione al subcontratto.
6. Violazione degli obblighi di cui all’art. 6 relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
In caso di violazione da parte dell’Affidatario o del Subcontraente degli obblighi indicati nell’art. 6, paragrafo 5, del Protocollo viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1 % (zero virgola uno per cento) dell’importo del contratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00).
In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto o con la revoca dell’autorizzazione al subcontratto.
7. Violazione degli obblighi di cui all’art. 9, paragrafo 4 (esposizione costante della tessera di riconoscimento; bolla di consegna del materiale)
La violazione, da parte dell’Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell’art. 9, paragrafo 4, accertata nell’esercizio dell’attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell’impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:
7.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.000,00 (mille);
7.2 in sede di secondo accertamento, con l’applicazione di una penale di euro 1.500,00 (millecinquecento);
7.3 in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.000,00 (duemila) e con formale diffida dell’Affidatario o del Subcontraente;
7.4 in sede di ulteriore accertamento, con l’applicazione di una penale di euro 2.500,00 (duernilacinquecento) e con la risoluzione del contratto di affidamento ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell’autorizzazione al subcontratto.
Resta inteso che, qualora dall’accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento del lavoratore, delle partite iva senza dipendenti o del mezzo nella Banca Dati, oltre all’immediato allontanamento dal cantiere del lavoratore o del mezzo e salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell’impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo.
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Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella Banca Dati dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del soggetto tenuto ai sensi del Protocollo a conferire il relativo dato.
Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4 commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e al punto 7.4.
L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente paragrafo 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione appaltante e dal Concessionario nella documentazione contrattuale.
8. Violazioni imputabili a Società mandanti di un'ATI
Nell'ipotesi in cui le violazioni considerate nel presente articolo siano imputabili a Società mandanti di un’ATI, le sanzioni pecuniarie commisurate all'importo del contratto e, segnatamente, quelle indicate ai punti 1, 2 e 6 del presente articolo si applicano sulla quota di partecipazione della Società all'ATI o sulla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi al contratto.
9. Modalità di applicazione delle penali
9.1 Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 6 e 7 sono determinate e applicate dal Concessionario di concerto con il Soggetto aggiudicatore nei confronti dell'Affidatario, del Subcontraente ovvero dei soggetti della Filiera delle imprese a vario titolo coinvolti nell’opera. In tutti i casi il Concessionario e/o il Soggetto aggiudicatore ne daranno informazione alla Prefettura.
Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all’impresa (Affidatario o Subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell’opera).
Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, al Soggetto aggiudicatore, al Concessionario ed al proprio dante causa della Filiera delle Imprese in merito all’esito dell’applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all’impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.
9.2 Gli importi derivanti dall’applicazione delle penali sono posti a disposizione della Stazione Appaltante e da questa accantonate nel quadro economico dell’intervento. La Stazione Appaltante potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero per l'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione dell’Opera, secondo le indicazioni appositamente fornite dalla Prefettura-UTG, sentito il C.C.A.S.I.I.P.. La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell’intervento, verrà effettuata in sede di collaudo dell’intervento stesso, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante nell’ipotesi che all’intervento medesimo non sia stato assegnato alcun contributo statale o per l’eventuale importo che ecceda tale contributo; nell’ipotesi che ricorra invece la fattispecie della concessione di contributi statali, l’eventuale quota residua delle penali verrà versata all’entrata del Bilancio dello Stato per essere eventualmente ridestinata ad infrastrutture strategiche;
9.3. Restano ferme le sanzioni previste dall’articolo 6 del Protocollo operativo allegato alla richiamata delibera CIPE n. 15/2015.
10. Risoluzione del contratto
10.1 La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell’autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del Soggetto aggiudicatore e del Concessionario, ove ne ricorra il caso, dell’Affidatario o del Subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto
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salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, beninteso al netto delFapplicazione delle penali previste dal paragrafo 2 del presente articolo.
10.2 La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo configura un’ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell’art. 158 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto, e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore del Concessionario ai sensi dell’art. 159 del medesimo d.P.R. n. 207/2010.
Articolo 9
SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZONAMENTO CRIMINALE
1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell’applicazione del Protocollo, viene attuato il “Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub cantiere” interessati dai lavori. La gestione del Piano è di competenza del Concessionario, sotto la vigilanza del Soggetto aggiudicatore, ed il controllo è svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze. Il Soggetto Aggiudicatore si impegna a rendere immediatamente disponibile al Concessionario le risorse necessarie all’acquisto, gestione e manutenzione dei software e hardware del “Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere”.
2. Il “ Settimanale di cantiere” di cui alla delibera CIPE n. 58/2011 dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
I. All'opera da realizzare con l’indicazione della ditta (lo stesso Concessionario, in caso di esecuzione diretta, l’Affidatario, il Subcontraente quali operatori e imprese della Filiera), dei mezzi del Concessionario, deH’Affidatario, del Subaffidatario e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all’interno del cantiere. Parimenti si dovranno indicare i titolari delle “Partite IVA” senza dipendenti; sono esentate unicamente le imprese esecutrici di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di pubblici servizi e utenze.
IL al Referente di cantiere cui incombe l’obbligo di trasmettere, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste e che ha l’obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento;
III. all'Affidatario sul quale incombe l’obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
3. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai soggetti di cui al paragrafo 1 per:
i. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
ii. verificare alla luce del “Settimanale di cantiere” la regolarità degli accessi e delle presenze. L_ persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all’art. 5 della legge n. 136/2010 per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro;
iii. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie. 1
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A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:
a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il coordinatore del Gruppo
Interforze;
b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell’opera, presso laboratori specializzati, come previsto dalla delibera CIPE n. 58/2011, secondo le procedure di accertamento/verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.
4. Per le medesime finalità di cui al paragrafo 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell’esecuzione dell’opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
A. assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti daH’art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
B. assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall’art.4 della citata legge n. 136/2010.
5. L'inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 4, accertata nell’esercizio dell’attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è assoggettata alle misure interdittive e pecuniarie di cui all'art. 8 paragrafo 7 del Protocollo.
6. Le modalità di utilizzo e l’impiego di tutte le somme oggetto di penale dovrà essere analogo a quello riportato per le violazioni di cui al precedente art. 8 paragrafo 9.2 del Protocollo.
Articolo 10
MONITORAGGIO E TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA
1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell’ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell’Opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti sulla legislazione sul lavoro e sul CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere sottoscritto dalle OOSS maggionnente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del paragrafo 1 è contestualmente costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano il rappresentante del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle XX.XX. degli edili maggiormente rappresentativi sottoscrittrici del Protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti.
3. II tavolo di cui al paragrafo 2, anche al fine di non compromettere l’osservanza del cronoprogramma delle opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l’impiego della manodopera.
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anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.
4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere il tavolo è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e la utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui aH’art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008, utilizzate secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Protocollo.
5. Nei casi in cui nel medesimo ambito provinciale in cui insiste l’infrastruttura siano già presenti altre opere rientranti nel P1S il tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera sarà unico.
Articolo 11
VERIFICHE SULLE PROCEDURE DI ESPROPRIO
1. Ai fini di verificare eventuali ingerenze mafìose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il Soggetto aggiudicatore s'impegna a fornire alla Prefettura U.T.G. di Napoli per via telematica all'indirizzo PEC xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx, il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche. Ai fini di una trasparenza delle procedure ablative, il Soggetto aggiudicatore indicherà alla Prefettura i criteri di massima cui intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possono giustificaie lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.
2. Ferme restando le verifiche previste dal precedente paragrafo, la Prefettura, anche sulla base delle buone prassi indicate nella delibera CIPE n. 58/2011, potrà avvalersi, ai fini consulenziali, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione della misura dell'indennizzo.
Articolo 12
EFFICACIA E DURATA DEL PROTOCOLLO
Il Protocollo opera fino al collaudo finale dell’opera o alla sua accettazione qualora avvenga successivamente al collaudo, ad eccezione dei contratti in precedenza stipulati, non più operativi e per i quali è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori anche se non si è proceduto al collaudo finale.
Articolo 13 ATTIVITÀ' DI VIGILANZA
1 Soggetto aggiudicatore provvede a riferire sulla propria attività di vigilanza come derivante dall’applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura e, per il tramite di essa, al C.C.A.S.I.I.P., con cadenza annuale, un proprio rapporto.
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CGIL A .
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Articolo 14 NORMATIVA
I riferimenti normativi, contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi sostituiti e/o modificati automaticamente dalle successive disposizioni normative che disciplinano la materia.
Eventuali problematiche operative e/o attuative saranno oggetto di valutazioni per le conseguenti determinazioni nell'ambito della cabina di regia prevista dal presente Protocollo.
Napoli, 4 settembre 2020
Il Prefetto di Napoli Il Soggetto aggiudicatore
Il Sindaco della Citta di Napoli (Xxxxx xx Xxxxxxxxx)
- v '
Il Concessionari^ M.N. Metropolitana di Napoli S.p.A.
Direttore Goberale
elli)
limitatamente aU ’art.lO
Il Capo dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Napoli
(Giu^efip^Cantisano)
Le XX.XX. di categoria:
Fillea CGIL
(Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Filca CISL
(Xxxxxx Xxxxxxx)
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