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CONTRATTO DI FORNITURA DI ACQUISTO SPAZIO ESPOSITIVO SECONDA EDIZIONE FIERA SUSTEXPO 2013 - CUP D69G13000840005 – CIG ZD70B95401 – ATTIVITA’ POR FESR REGIONE ABRUZZO 2007/20013 – ASSE II ENERGIA - ATTIVITÀ II.1.3 ANIMAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI E DEL RISPARMIO ENERGETICO – PIANO ATTIVITÀ PROVINCIA DI CHIETI
L’anno 2013, il giorno 20 del mese di SETTEMBRE
Tra
La Provincia di Chieti, C.F. n.° 80000130692 e P.IVA n° 00312650690, rappresentata dall’Ing. Xxxxxxxxx MOCA, nato a Pescara, il 4.12.1961, in qualità di Dirigente del settore 7 F e domiciliato per la carica in Chieti – Xxxxx Xxxxxxxxx xx00, di seguito denominato Committente,
e
Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Chieti il 01/07/1954 ed ivi residente alla XXX Xxx Xxxxxxx, 00, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società ALESA S.R.L. C.F. e Partita IVA 01983050699, con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 Xxxxxx, di seguito denominato Prestatore,;
PREMESSA
Tutto quanto premesso come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione unitamente all’allegata Determinazione Dirigenziale a contrarre n 837 del 20/09/2013, si stipula e si conviene quanto segue
Art 1
Oggetto e descrizione della Fornitura
Il Prestatore ALESA S.R.L si impegna, nella sua qualità di Soggetto Organizzatore e gestore unico della seconda edizione della Fiera Sustexpo - Fiera delle Fonti Energetiche Rinnovabili, Uso Razionale dell’Energia e Protezione dell’Ambiente - presso l’Area Fieristica CCIAA - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti (c/o ex Foro Boario), che si terrà nei giorni 26,27 e 28 Settembre 2013, a fornire nell’ ambito della precitata seconda edizione della Fiera Sustexpo lo spazio di n 04 stand prealllestiti e dotati di moquette, 1 monitor LCD, 1 divano, 1 tavolino, pareti, impianto elettrico, faro 4 scrivanie, 12 sedie, prese), con incluso l’allestimento e il presidio tecnico per tutta la durata della manifestazione per un totale di 64 m2.
Il Prestatore ALESA S.R.L si impegna a far si che ciascuno stand avrà un contenuto tematico specifico e sarà dedicato a un aspetto dell’attività della Provincia di Chieti e della Regione Abruzzo, in ambito Covenant (Cabina di Regia della Regione Abruzzo, sportello aperto ai cittadini informativo sui condomini sostenibili per fornire tutte le indicazioni utili per la realizzazione dell’audit energetico della propria abitazione, la “Covenant of Mayors” in Provincia di Chieti, programma ELENA – Chieti Towards 2020.) Target: Pubbliche Amministrazioni, operatori di settore e cittadini.
La fornitura include il servizio accessorio dell’organizzazione di 01 worhshop sul tema dell’attuazione dei SEAP attraverso un sistema multilevel governance mediante i fondi POR FESR 2007/2013 ed i finanziamenti erogati dal programma ELENA. Target: Pubbliche Amministrazioni e operatori di settore e cittadini.
Il Prestatore ALESA S.R.L si impegna nell’esecuzione della fornitura che tutti i prodotti dovranno essere in linea con quanto disposto dagli art. 8 e 9 del REGOLAMENTO (CE) N. 1828/2006 DELLA COMMISSIONE relativo agl’interventi informativi/pubblicitari.
Il Prestatore ALESA S.R.L prende atto che la presente fornitura rientra nelle ATTIVITA’ POR FESR REGIONE ABRUZZO 2007/20013 – ASSE II ENERGIA - ATTIVITÀ II.1.3 ANIMAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI E DEL RISPARMIO ENERGETICO – PIANO ATTIVITÀ PROVINCIA DI CHIETI.
Art. 2
Il Corrispettivo e Modalità di Corresponsione
L’importo complessivo erogato dal Committente a titolo di corrispettivo per il presente contratto è fissato nella somma 12.000 + IVA 21% di Euro 2.520,00 per un totale complessivo di Euro
=14.520,00= di cui:
per l’acquisto dello spazio di n 04 stand così come specificato all’art 1 del presente contratto – Euro 7000,00 imponibile escluso IVA 21%;
per il servizio accessorio dell’organizzazione di 01 worhshop così come specificato all’art 1 del presente contratto – – Euro 5000,00 Imponibile escluso IVA 21%;
Nessun altro onere potrà essere posto a carico del Committente a qualunque titolo per le prestazioni e servizio t di cui al presente contratto.
La liquidazione del corrispettivo è comunque subordinata alla presentazione della fattura,. previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione di servizi da parte del RUP del Committente e entro 30 giorni decorrenti dall’adozione del provvedimento di liquidazione, su presentazione della relativa documentazione contabile nonché relazione di rendicontazione con annessa documentazione giustificatrice della fornitura prodotta, previamente vistata dal RUP con attestazione della regolare esecuzione della fornitura.
Il Prestatore ALESA S.R.L prende atto di quanto disposto dalle LINEE GUIDE di AMMISSIBILITA’ delle spese da rendicontare sui POR FESR 2007/2013 – punto 2.9.2 E si impegna a fornire qualsivoglia documentazione di rendicontazione richiesta dall’Organo finanziatore delle ATTIVITA’ POR FESR REGIONE ABRUZZO 2007/20013 – ASSE II ENERGIA - ATTIVITÀ II.1.3 ANIMAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI E DEL RISPARMIO
ENERGETICO – PIANO ATTIVITÀ PROVINCIA DI CHIETI, nell’ambito delle quali è finanziata la fornitura oggetto del presente contratto
Art. 3
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO FORNITURA
L’affidamento della fornitura dei servizi oggetto del presente contratto è svolto ai sensi all’art. 57, comma 2, lettera b) del D. Lgs n° 163/2006 e s.m.i., ovvero procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con affidamento diretto ad operatore unico determinato per ragioni di diritti esclusivi, in quanto l’Alesa srl di Chieti è soggetto organizzatore e gestore unico dell’evento seconda edizione Fiera Sustexpo 2013.
Art. 4
Condizioni di Conflitto o Incompatibilità e Clausola Risolutiva Espressa
Il Prestatore dichiara di non avere in corso alcun conflitto di interesse o di incompatibilità con la Provincia di Chieti e di non trovarsi di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’articolo 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il Prestatore dichiara di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 7 del D Lgs n165 del 30/03/2001 e s.m.i
Fatta salva l’eventuale responsabilità di carattere penale e disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, la Committente riserva la facoltà di risolvere l’affidamento ai sensi dell’art. 1456 c.c. nell’ipotesi in cui dovessero verificarsi o accertarsi ipotesi, anche sopraggiunti, di conflitto di interessi, incompatibilità o condizioni di al richiamato art
38 D.Lgs 163/06.e al richiamato art. 53, comma 7 del D Lgs n165 del 30/03/2001 e s.m.i., riservandosi altresì di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti direttamente o indirettamente da tali eventi.
Art. 5 Termine
La fornitura di cui all’art 1 del presente contratto deve essere eseguita per tutta la durata della manifestazione.
Art. 6 Divieti e obblighi
E vietato il subappalto per l’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.
Il prestatore dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro, ivi inclusi il rispetto degli obblighi previdenziali e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’articolo 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e che non è in corsa in quanto previsto all’art. 68 del Regio Decreto 23/5/1924 n. 827.
Il Prestatore dichiara di aver preso visione e di essere totalmente edotta sulla fornitura da svolgere e di non avere dubbi od incertezza e, pertanto, non potrà di conseguenza sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’esecuzione della fornitura salvo che l’impedimento dovesse essere causato dalla Provincia.
Art. 7 PROPRIETÀ/USO DEI RISULTATI
Resta inteso ed espressamente concordato La proprietà dei risultati dei Servizi e del materiale prodotto è di pertinenza esclusiva della Committente potendo far utilizzazione piena ed illimitata dei medesimi e che il Prestatore non possa avanzare alcuna pretesa e/o diritto al riguardo facendone, sin da ora, espressa rinuncia.
Il prestatore accorda alla Committente il diritto di utilizzare liberamente i risultati dei Servizi di nei modi da loro ritenuti più opportuni.
Art. 8 Risoluzione del Contratto
E’ facoltà della Committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il Prestatore viola ingiustificatamente le condizioni di cui al presente affidamento, ovvero norme di legge, ovvero ordini ed istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, ovvero, in fine, non produca la documentazione richiesta.
La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta riportando le motivazioni della risoluzione, dando preavviso di 5 giorni. Oltre alla risoluzione la Committente riserva il diritto di richiedere al Prestatore il risarcimento dei danni subiti a causa delle predette violazioni o inadempimenti del Professionisti. Il Prestatore non ha diritto di recedere dal presente contratto.
Le parti danno atto che la fornitura oggetto del presente contratto non può essere affidata mediante ricorso alle Convenzioni CONSIP in quanto, ad oggi, non sussistono convenzioni attive per il servizio necessitante, tenuto conto che il prestatore Alesa s.r.l. è soggetto Organizzatore e gestore unico della seconda edizione della Fiera Sustexpo - Fiera delle Fonti Energetiche Rinnovabili, Uso Razionale dell’Energia e Protezione dell’Ambiente - presso l’Area Fieristica CCIAA - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti (c/o ex Foro Boario) nei giorni 26,27 e 28 Settembre 2013.
Art. 9 RESPONSABILE UNICO
IL Responsabile Unico del procedimento (RUP ) per il committente è l’ Ing. Xxxxxxxxx MOCA – Dirigente del Settore 7.
Il responsabile unico ed esclusivo per il Prestatore è Xxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società ALESA S.R.L.
Art. 10
Foro Competente per le Controversie
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’esecuzione del presente contratto saranno devolute alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Chieti. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Art. 11
Tracciabilità dei Flussi Finanziari
In merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, il Prestatore incaricato
dovrà assolvere ai relativi obblighi previsti di legge.
Art. 12
Trattamento dei dati Personali e obblighi riservatezza
Il Prestatore dichiara che i dati –personali e non – sensibili e non – raccolti e trattati nello svolgimento ed in evasione dell’esecuzione dei servizi del presente contratto, avverrà nel rispetto delle norme dettate dal D. Lgs 196/03.
Il prestatore autorizza la Committente a tutte le pubblicità imposte dalla normativa vigente in merito all’affidamento e all’oggetto del presente contratto.
I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito del presente contratto.. La Provincia di Chieti, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003, informa il Prestatore che tratterà i dati contenuti nel presente atto di affidamento, esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative al POR FESR REGIONE ABRUZZO 2007/20013 – ASSE II ENERGIA - ATTIVITÀ II.1.3 ANIMAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI E DEL RISPARMIO
ENERGETICO – PIANO ATTIVITÀ PROVINCIA DI CHIETI e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle legge e dai regolamenti in materia. Si precisa che i dati sono gestiti presso la sede della Provincia di Chieti, il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Chieti e il Responsabile per il trattamento è il dott.ssa Xxxxxxxx Di Meo.
Il Prestatore ha l’obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verrà in possesso nell’espletamento del servizio. Le informazioni acquisite nel corso del contratto saranno impiegate esclusivamente per le finalità relative all’oggetto del presente servizio. L’obbligo di riservatezza è valido e vincolante per il prestatore per tutto il periodo di validità del contratto ed anche successivamente alla sua scadenza.
Art. 13 Disposizioni Transitorie
Il presente contratto è vincolante ed efficace per il Prestatore dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Il presente contratto sarà registrato solo in caso di uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, DPR 131/85. L’imposta di registro sarà esclusivamente a carico di chi richiederà la registrazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti firmatarie fanno espresso riferimento alle norme vigenti del Codice Civile e alla legislazione vigente in modo particolare in materia di appalti pubblici di servizi
La Committente Il Prestatore
Provincia di Xxxxxx XXXXX S.R.L
Il Dirigente Ing. Xxxxxxxxx Moca Amministratore Unico Xxxxxx Xxxxxxx
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. il Prestatore espressamente e specificamente approva le seguenti clausole contrattuali:
artt. 2,3,4,8,11
Allegati: LINEE GUIDE di AMMISSIBILITA’ delle spese da rendicontare sui POR FESR 2007/2013, estratto artt. 8 e 9 del REGOLAMENTO (CE) N. 1828/2006 DELLA COMMISSIONE,
Determinazione a contrarre n. 837 del 20/09/2013.