CONTRATTO DI AFFITTO UFFICIO
CONTRATTO DI AFFITTO UFFICIO
Con la presente scrittura privata tra il Sig. residente a (Tn) in Via , C.F. , legale rappresentante della ditta , con sede a VIA
, P.Iva , che nel seguito di questo contratto verrà per brevità chiamata Locatore, affitta al signor . nato a
, il e residente a , in Via
, nr, C.F.: , nella sua qualita’ di titolare della
, P.Iva , che nel seguito di questo contratto verra’ per brevità chiamata Conduttore e che accetta in affitto, l’ufficio sito a
in Via n. , Tavolarmente identificato dalla P.Ed. in P.T. , P.m. Cat. , consistenza vani, Rendita catastale Euro
- e così
descritta:
. Il tutto come da allegata planimetria, ai seguenti patti e condizioni:
1) La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) più 6 (sei) con inizio dal
_. Il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 27, 7 comma della legge 392/1978.
2) Il prezzo della locazione è stabilito in Euro ( /00) annui da pagarsi in rate mensili anticipate di Euro
( /00) tramite versamento sul conto corrente nr. presso la Banca di
3)
(cinque) di ogni mese.
filiale di
, entro il giorno 05
4) La somma di Euro _ ( /00) viene depositata a titolo di cauzione, tramite stipula di fideiussione bancaria, presso la Banca , a garanzia delle obbligazioni nascenti da questo contratto.
5) Ai sensi dell'art. 32 della L. 392/1978, le parti convengono che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, nella misura del 75% (settantacinque per cento) delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
6) Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone
e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione od eccezione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute.
7) I locali si concedono per il solo uso di Ufficio, con divieto di sublocazione e cessione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione.
8) Ai fini di quanto previsto negli artt. 34, 35, 37 e seguenti della Legge 392/1978, il conduttore dichiara che l'immobile verrà utilizzato per attività che comporta contatti diretti con il pubblico.
9) Ai fini di quanto previsto dell'art. 27, 8 comma della L. 392/1978 si dichiara che motivo di recesso potrà essere il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti leggi ai fini dello svolgimento dell'attività del conduttore.
10) Il locatore dichiara che l'immobile è in regola con le norme edilizie e urbanistiche.
11) Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge l'attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso xxxxx.Xx conduttore come precedentemente concordato eseguirà a proprie spese apposita imbiancatura con trattamento antimuffa e laccatura dei locali con pavimento in parquet
.Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal conduttore senza il preventivo consenso scritto del locatore. Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento, nonché le eventuali opere di rimessa in pristino del negozio a fine locazione.
12) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da altri inquilini dello stabile o da
terzi.
13) Il conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare dai suoi familiari e dipendenti il regolamento interno dello stabile, che dichiara di conoscere e di accettare, e comunque le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile.
14) Il locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per causa indipendenti dalla sua volontà.
15) Il locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati.
16) L'inadempienza da parte del conduttore di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà, ipso jure, la sua risoluzione.
17) Sono a carico del conduttore il costo del riscaldamento e le spese di gestione dell'immobile.
18) Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazione, in quanto applicabili.
19) La registrazione del contratto verrà fatta a cura del locatore, le spese per la registrazione (l'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l'imposta di registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi) sono a carico delle parti per una quota del 50% (cinquanta per cento) ciascuna.
Trento,
IL LOCATORE IL CONDUTTORE
Accettiamo il contratto ed espressamente gli art. 1,2,3,4,5,10,11,14,15,18.
IL LOCATORE IL CONDUTTORE