ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
CENTRO DIURNO Centro di Lavoro Guidato La specola
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
(Schema tipo ALLEGATO A alla Dgr n. 1438 del 05 settembre 2017)
Tra
l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 6 Euganea (di Seguito Azienda ULSS) con Sede legale a Padova via Xxxxxx degli scrovegni, n. 14, p.iva/c.f. 00349050286, nella perSona del Direttore del Dipartimento di salute Mentale, legale rappreSentante pro-tempore, dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx domiciliato per la carica preSSo la Sede dell’Azienda ULSS, a ciò delegato con DDG n. 288 del 12.04.2018;
e
il Soggetto privato accreditato iStituzionalmente Fondazione Padre Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx (di Xxxxxxx Xxxxxxxx accreditato) con Sede legale a Padova via Xx Xxxxx, n. 11, p.iva 0000000000 /
c.f. 92255970284, nella perSona del legale rappreSentante pro-tempore Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, il quale dichiara, conSapevole delle reSponSabilità penali previSte dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non eSSere Stato condannato con provvedimento definitivo (incluSi Sentenza pronunciata a Seguito di applicazione della pena Su richieSta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica AmminiStrazione;
PremeSSo che:
− la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha diSciplinato i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di Strutture e all’eSercizio di attività Sanitarie, SocioSanitarie e Sociali, nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle SteSSe, Siano eSSe geStite da Soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
– l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 StabiliSce e preciSa che “l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”;
– l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 StabiliSce che “l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”;
– l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 StabiliSce che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;
– l’articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 StabiliSce che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli
enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;
– l’articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agoSto 2002, n. 22 StabiliSce che il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla Stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgS. n. 502 del 1992 e S.m.i., con i Soggetti Accreditati IStituzionalmente, Sulla baSe della diSciplina definita dalla Giunta regionale “mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;
– la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 05.09.2017, attuativa di quanto previSto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha diSciplinato i contenuti del preSente accordo contrattuale al fine di aSSicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
– il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbiSogno e delle riSorSe diSponibili Stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della SoStenibilità economico finanziaria dell’intero SiStema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle riSorSe Secondo criteri che aSSicurano l’appropriatezza nella preSa in carico dei cittadini riSpetto ai livelli aSSiStenziali domiciliare, SemireSidenziale e reSidenziale;
– le quantità e le tipologie di preStazioni Sanitarie, SocioSanitarie e Sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini reSidenti nella regione Veneto Sono definite dalla Unità di Valutazione MultidimenSionale DiStrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti perSonalizzati previSti dalla normativa vigente e l’inSerimento in appoSite graduatorie laddove previSte, Sulla baSe di criteri di appropriatezza e di priorità di acceSSo riSpetto alla gravità dei caSi, al Supporto familiare e al reddito diSponibile;
– l’erogazione delle preStazioni avviene a Seguito dell’attribuzione al cittadino di una appoSita impegnativa laddove previSta, e, comunque, nel limite delle riSorSe Sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle riSorSe Sanitarie Stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
– è fatta Salva la libertà di Scelta del cittadino riSpetto al Soggetto accreditato, che abbia Stipulato un accordo contrattuale con l’Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgerSi per l’erogazione delle preStazioni Sanitarie, SocioSanitarie e Sociali;
– la tariffa, comprenSiva della quota Sanitaria a carico dell’Azienda ULSS e della quota Sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove previSta, applicabile alle preStazioni oggetto del preSente accordo contrattuale è Stabilita dalla normativa regionale in materia;
– il Soggetto Fondazione Padre Xxxxxxxx Xxxxxxx Onlus è in poSSeSSo dell’autorizzazione all’eSercizio per l’Unità di Offerta (U. di O.) Centro Diurno Centro di Lavoro guidato La specola di n. 20 poSti letto in virtù del Decreto regionale n. 86 del 13I04I2015 ed è in attesa del provvedimento di accreditamento istituzionale, avendo ricevuto visita di verifica in data 24I12I2015 con punteggio positivo (verbale di verifica inviato in Regione con nota prot. n. 2457 del 14.01.2016) per l’erogazione delle Specifiche preStazioni Sanitarie, SocioSanitarie e Sociali Secondo gli Standard previSti dalle diSpoSizioni regionali in materia;
Tutto ciò premeSSo Si conviene e Si Stipula quanto Segue:
Articolo 1 - Oggetto
Nell’Unità di Offerta Centro Diurno Centro di Lavoro Guidato La specola accreditata vengono erogate le preStazioni Sanitarie, SocioSanitarie e Sociali, rientranti nell’ambito dei livelli eSSenziali di aSSiStenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel riSpetto delle funzioni ed attività previSte dalle diSpoSizioni regionali per queSta Specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di SpeSa a carico delle riSorSe Sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle riSorSe Sanitarie Stabilite dalla programmazione regionale nel riSpetto dell'equilibrio economico-finanziario dell’intero SiStema di offerta del SSR.
Articolo 2 - Obblighi del soggetto accreditato
Il Soggetto accreditato:
– garantiSce l’oSServanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, neSSuna eScluSa, in relazione ad ogni aSpetto concernente l’eSercizio della propria attività, compreSo il regolare inquadramento contrattuale, del proprio perSonale dipendente e di quello dipendente da Xxxxxxxx terzi cui Sia affidata l’eSecuzione di Servizi, Secondo quanto previSto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali SottoScritti dalle parti datoriali e Sindacali rappreSentative a livello nazionale;
– garantiSce l’erogazione delle preStazioni oggetto del preSente accordo contrattuale con le modalità erogative ed organizzative descritte nell˙allegato 1 “Accordo operativo", parte integrante del presente atto; comunica con congruo anticipo eventuali SoSpenSioni di funzioni o attività oggetto del preSente accordo; il preavviSo dev’eSSere tale da garantire continuità aSSiStenziale e da evitare diSagio all’utenza;
– garantiSce l’oSServanza delle regole di correttezza e buona fede nell’eSecuzione del preSente accordo contrattuale anche Sotto il profilo amminiStrativo-contabile;
– garantiSce l’oSServanza della diSciplina nazionale e delle regole attuative diSpoSte dalla Regione del Veneto in materia di:
– tariffe e/o quote di rilievo Sanitario Secondo i provvedimenti Specifici della Giunta regionale;
– verifiche e controlli nell’ambito del SiStema Sanitario e SocioSanitario;
– incompatibilità del perSonale adibito all’erogazione delle preStazioni oggetto del preSente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
– compartecipazione alle SpeSe da parte del cittadino;
– mantenimento e adeguamento continuo ai requiSiti preScritti in materia di autorizzazione all’eSercizio e accreditamento iStituzionale;
– tutela per la reSponSabilità civile verSo terzi per SiniStri che poSSono derivare agli utenti o a terzi durante l’eSpletamento del Servizio, attraverSo la Stipula di idoneo contratto aSSicurativo di reSponSabilità civile;
– SiStema informativo Sanitario e SocioSanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del MiniStero competente.
Articolo 3 - Obblighi dell’Azienda ULss
L’Azienda ULSS garantiSce l’oSServanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aSpetto concernente l’eSercizio della propria attività.
L’Azienda ULSS comunica tempeStivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della diSciplina nazionale e regionale avente rifleSSi diretti Sull’applicazione del preSente accordo contrattuale ai fini della modifica del medeSimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi aSSunti dallo SteSSo Soggetto accreditato.
Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni
L’Azienda ULSS remunera le preStazioni erogate nei termini del preSente accordo e, per le preStazioni a carico in tutto o in quota parte delle riSorSe Sanitarie, eScluSivamente nei limiti del tetto di SpeSa a carico delle medeSime riSorSe Sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle riSorSe Sanitarie Stabilite dalla programmazione regionale, Secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell’eSecuzione della preStazione SteSSa, nei termini di legge (allegato 2 “sistema tariffario", parte integrante del presente Accordo).
L’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze Spettanti in forza del preSente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività Svolta. La fattura è emeSSa non prima della fine del meSe di effettuazione delle preStazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di Somme che, a Seguito di accertamenti SucceSSivi, riSultaSSero non dovute o dovute Solo in parte.
Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento
Il Soggetto accreditato Si impegna a mantenere nel tempo i requiSiti autorizzativi e di accreditamento previSti dalla normativa Statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eSeguire le preStazioni nel riSpetto degli Standard previSti dalla L.R. n. 22 del 2002 e S.m.i. e dai provvedimenti attuativi della SteSSa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Articolo 6 - Durata dell’accordo contrattuale
Il preSente accordo contrattuale decorre dalla sottoscrizione e ha durata triennale e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento iStituzionale.
Non è ammeSSa la proroga automatica.
Il preSente accordo Si reScinde automaticamente in caSo di revoca dell’Accreditamento IStituzionale o di mancato rinnovo.
In caSo di ceSSazione dell’attività Su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l’obbligo per il medeSimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviSo di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle preStazioni per tale periodo.
Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale
Il Soggetto accreditato accetta che:
– l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’eSercizio, non Sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il traSferimento, previa acquiSizione del parere favorevole dell’Azienda ULSS, eSpreSSo anche a Seguito dei controlli antimafia previSti dalla normativa vigente, Secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la
ceSSione dell’accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell’Azienda ULSS, il Soggetto Subentrato deve Stipulare un nuovo contratto agli SteSSi patti e condizioni previSti nel preSente accordo contrattuale;
– ogni mutamento incidente Su caratteriStiche Soggettive (ad eS. ceSSione ramo d’azienda, fuSione, Scorporo, Subentro di altro titolare) ed oggettive (ad eS. SpoStamento della Sede operativa), deve eSSere tempeStivamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS competente territorialmente, Secondo quanto previSto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.
Il preSente accordo contrattuale Si riSolve di diritto ai SenSi dell’art. 1456 c.c. nei Seguenti caSi:
– perdita di un requiSito Soggettivo od oggettivo preScritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall’Azienda ULSS;
– accertata incapacità di garantire le proprie preStazioni;
– accertamento - ove applicabile - di Situazioni di incompatibilità in relazione ai Soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.
Nei caSi di riSoluzione di diritto viene diSpoSta la revoca dell’accreditamento.
L’Azienda ULSS Si riServa di SoSpendere in via cautelare, con appoSito atto contenente l’indicazione della durata della SoSpenSione, l’efficacia del preSente accordo contrattuale per il tempo neceSSario ai fini della verifica delle circoStanze che determinano la riSoluzione di diritto. L’Azienda ULSS Si riServa, inoltre, di diSporre analoga SoSpenSione per un tempo eSpreSSamente Specificato, per altri giuStificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del Servizio.
Articolo 8 - Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali
Le parti aSSumono l’obbligo di adeguare il contenuto del preSente accordo contrattuale in attuazione di Sopravvenute diSpoSizioni nazionali o regionali o locali (schema tipo di accordo contrattuale unitario) con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni aSSunte.
Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche al preSente accordo contrattuale, potranno eSSere inSerite previa acquiSizione del parere favorevole della Regione del Veneto.
Eventuali integrazioni al preSente accordo contrattuale, finalizzate al perSeguimento degli obiettivi di politica Sanitaria e SocioSanitaria regionale e locale, potranno eSSere inSerite previo conSenSo di entrambe le parti.
Articolo 10 - Controversie
Le controverSie relative all’interpretazione ed eSecuzione del preSente accordo non riSolte bonariamente tra le parti Sono devolute al giudice competente in xxx xXxxxXxxx xxx xxxx xx Xxxxxxx.
Articolo 11 - Registrazione
Il preSente atto è Soggetto a regiStrazione in caSo d’uSo. Le SpeSe di bollo Sono a carico di chi richiede la regiStrazione.
Articolo 12 - Norma di rinvio
Per quanto attiene al “Trattamento dati personali" e al “Codice di comportamento" si rinvia agli allegati n. 3 e 4, parti integranti del presente Accordo.
Per ogni aSpetto non diSciplinato dal preSente accordo contrattuale Si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di Settore.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 6 Euganea Per il Soggetto privato accreditato
Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Il Legale Rappresentante
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx XxxXXxxxxx
Data: Padova, 01.06.2018
Ai SenSi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, Si approvano e diStintamente SottoScrivono le previSioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 – Eventi modificativi e cauSe di riSoluzione dell’accordo contrattuale, 10 - ControverSie.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 6 Euganea Per il Soggetto privato accreditato
Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Il Legale Rappresentante
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx XxxXXxxxxx
Data: Padova, 01.06.2018
Allegati:
Allegato 1: Accordo operativo Allegato 2: sistema tariffario
Allegato 3: Trattamento dei dati e Nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati Allegato 4: Codice di comportamento
ART. 1 – Oggetto.
L’Azienda ULSS 6 Euganea e la Fondazione Padre Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx collaborano nella programmazione, nell’organizzazione e nella geStione di interventi riabilitativi preSSo il Centro Diurno (d’ora in avanti denominato per brevità CD) di Seguito indicato:
❖ CD “Centro di Lavoro Guidato La specola”, Sito a Padova, in xxx Xxxxxxxx x. 0, per 20
poSti a tempo pieno.
I poSti poSSono eSSere articolati in modo fleSSibile, prevedendo, Su richieSta dei Servizi di Salute Mentale invianti e compatibilmente la capacità maSSima ricettiva del Centro Diurno, la realizzazione di progetti a tempo parziale come claSSificati nell’allegato B2 SiStema tariffario. I progetti a tempo parziale vengono contabilizzati al 66,67% dei progetti a tempo pieno, nel limite maSSimo annuale dei fondi deStinati (n. poSti a t. pieno finanziati * retta a t. pieno con paSto * 232 gg di apertura=> 20 * € 54,62 * 232= 253.436,80)
Il numero maSSimo delle perSone contemporaneamente preSenti non può Superare il numero dei poSti accreditati/ in regola con le procedure di accreditamento
L’Ente geStore Si impegna a garantire l’accoglienza SemireSidenziale e le funzioni di Supporto educativo-riabilitativo, Secondo gli obiettivi e le finalità del progetto individualizzato concordato con i Servizi pubblici territoriali e con il ReSponSabile della UOSD “GeStione percorSi riabilitativi e integrazione con le aree diStrettuali”
I percorSi riabilitativi Sono orientati a promuovere le capacità e le autonomie perSonali nonché le competenze relazionali e occupazionali.
ART. 2 – Obiettivi e destinatari Obiettivi
I Centri aSSicurano, in particolare, lo Svolgimento di attività terapeutico-riabilitative, educative, occupazionali e propedeutiche al lavoro, Secondo un’ottica riabilitativa teSa a:
− favorire l’acquiSizione di abilità occupazionali, pre-lavorative e/o lavorative neceSSarie anche per l'inSerimento lavorativo;
− mantenere e Sviluppare l’autonomia perSonale e Sociale dei Soggetti inSeriti;
− Sviluppare attività di accompagnamento verSo conteSti lavorativi;
− potenziare la rete delle riSorSe a diSpoSizione per la realizzazione di percorSi riabilitativi di Soggetti con problematiche pSichiatriche;
− promuovere la continuità Socio-riabilitativa dei progetti individualizzati nell’ambito del territorio di reSidenza;
− creare relazioni interperSonali e Sociali con l’ambiente;
− concorrere alla riduzione del ricorSo all’iStituzionalizzazione o oSpedalizzazione dei Soggetti inSeriti;
− valutare il funzionamento perSonale, relazionale, Sociale e occupazionale degli utenti (compreSe le perSone giudicate incollocabili ai SenSi della L.68/99) anche attraverSo la frequenza in conteSti eSterni al Centro Diurno.
Destinatari
Soggetti reSidenti nel territorio dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea in carico al Dipartimento di Salute Mentale, che neceSSitano di un percorSo riabilitativo diurno.
L’inSerimento Si rivolge a perSone che hanno raggiunto, al momento dell’inSerimento, una Sufficiente autonomia perSonale, relazionale e Sociale, anche con riferimento alla capacità di riSpetto delle regole di gruppo, al controllo degli impulSi aggreSSivi e alla comprenSione degli aSpetti di Sicurezza.
Non potranno quindi eSSere inSerite perSone in Situazione di acuzie pSicopatologica e perSone per le quali non Si Sia ancora provveduto ad un adeguato inquadramento diagnoStico con definizione della relativa ipoteSi di intervento, nonché di perSone con inSufficienza mentale medio-grave, perSonalità pSicopatiche, diSturbi di perSonalità con comportamenti auto o eteroaggreSSivi, perverSioni e abuSo da SoStanze, gravi alterazioni del comportamento o del controllo dell’impulSività.
Art.3 - Organizzazione delle attività
Il Servizio dovrà eSSere aSSicurato dall’Ente GeStore per n. 232 giorni/anno.
I Centri devono prevedere un orario di funzionamento minimo di 36 ore Settimanali, articolati in almeno n. 5 giorni di apertura.
L’Ente geStore Si impegna, in Sede di SottoScrizione, a comunicare formalmente all’AULSS 6 Euganea gli orari di apertura del Centro Diurno e a dare tempeStiva comunicazione di eventuali cambiamenti.
Art.4 – Le funzioni e il personale
L’Ente geStore aSSicura per ciaScuna Unità di offerta la preSenza minima delle figure profeSSionali di Seguito indicate, per tipologia e rapporto:
FIGURA PROFEssIONALE
Educatore profeSSionale IStruttore Tecnico Pratico/OSS Coordinatore della Struttura
PerSonale amminiStrativo
1 operatore ogni 4 utenti
Criteri
70% del perSonale aSSiStenziale 30% del perSonale aSSiStenziale
1 coordinatore ogni 25 utenti
1 operatore ogni 30 utenti
La conduzione operativa del Centro è curata da Educatori ProfeSSionali e/o IStruttori tecnico- pratici e/o OSS che hanno il compito di:
– collaborare con l’équipe del Centro di Salute Mentale per l’elaborazione e attuazione dei progetti individualizzati (anche aSSicurando la compilazione della Cartella individuale), in particolare per quel che concerne gli aSpetti relativi allo Sviluppo di abilità Sociali, occupazionali e lavorative neceSSarie alla realizzazione e al mantenimento di percorSi di inSerimento Sociale e lavorativo;
– mantenere i contatti con la rete dei Servizi territoriali;
– progettare e realizzare le attività con gli interlocutori eSterni del territorio
– promuovere l’integrazione con la comunità locale e collaborare a mantenere gli opportuni rapporti con le famiglie.
E’ inoltre previSto un Coordinatore del Centro Diurno. La funzione di coordinamento comprende:
– la progettazione e valutazione dei proceSSi per l’attuazione dei progetti perSonalizzati, Xxx in relazione alla conduzione dell’equipe educativa del Centro, Sia per la collaborazione con le miniéquipe dei Servizi invianti;
– la geStione degli aSpetti programmatici e tecnico amminiStrativi della Struttura;
– il collegamento con la rete dei Servizi;
– la promozione dell’integrazione con la comunità locale;
– la cura degli opportuni rapporti con le famiglie.
E’ previSta la poSSibilità di coinvolgimento, in preStazioni di natura complementare, di eventuali volontari e di volontari del Servizio civile nazionale, (nel riSpetto dei principi Sanciti dalle L.266/91 e 382/00 e dalle LL.RR. 40/1993 e 24/94), garantendo la gratuità delle loro preStazioni
Preliminarmente alla Stipula dell’accordo contrattuale e SucceSSivamente tempeStivamente, in relazione a qualSiaSi modifica intervenuta, l’Ente GeStore dovrà traSmettere all’ULSS 6 l’elenco dei nominativi, dei titoli profeSSionali, delle funzioni, della tipologia di rapporto di lavoro, dell’orario e del monte orario Settimanale degli operatori.
Art n. 5 - Modalità di ammissione al Centro Diurno
Il proceSSo di inSerimento al Centro diurno prevede che:
1. L'équipe curante (in particolare ASSiStente Sociale e Medico PSichiatra) prediSponga una relazione di Segnalazione che, di norma, indica:
a. la Struttura individuata e la motivazione,
b. i dati anagrafici della perSona,
c. la compoSizione del Suo nucleo familiare e informazioni riSpetto alla Sua Situazione pSico-Sociale,
d. l’anamneSi (diagnoSi, Storia clinica della perSona),
e. le eSperienze lavorative, Socializzanti o pre-occupazionali già realizzate (con indicazione della durata e dei motivi della concluSione),
f. eventuali problemi e difficoltà comportamentali e relazionali,
g. gli obiettivi concordati con la perSona, la valutazione dell’équipe riSpetto alle capacità della perSona,
h. i livelli di autonomia e le proSpettive del progetto riabilitativo.
2. il nominativo Segnalato dall'équipe curante e/o dalla UVMD viene inSerito in un elenco unitario geStito nell’ambito del coordinamento delle ASSiStenti Sociali del Dipartimento di Salute Mentale e condiviSo con il ReSponSabile della UOSD “GeStione percorSi riabilitativi e integrazione con le aree diStrettuali” e gli Enti geStori dei Centri Diurni;
3. Sia effettuata la valutazione di priorità negli ingreSSi tenuto conto della preferenza dell’utente, dell’acceSSibilità al CD dell’utente, della data di richieSta e, in particolare, dell'età del Soggetto e delle precedenti eSperienze diurne effettuate, oltre ad eventuali documentate eSigenze di urgenza. Di norma viene aSSegnata priorità al Soggetto più giovane che non ha uSufruito di precedenti eSperienze in centri diurni accreditati del territorio;
4. tra il CD, il Servizio e l’utente viene formalizzato un Accordo di inSerimento contenente orari, durata preSunta, finalità dell’inSerimento;
5. l’Azienda ULSS 6 Euganea provveda alla relativa preventiva autorizzazione dell’inSerimento. L’autorizzazione indica l'articolazione dell’orario Settimanale di frequenza (tempo pieno o tempo parziale) con eSplicita indicazione delle giornate e degli orari di frequenza e l’eventuale SomminiStrazione del paSto, la durata previSta per l’inSerimento e i tempi per la rivalutazione della Situazione (come da Scheda tipo in allegato B2).
In caSo di aSSenza ingiuStificata dell’utente Superiore a 5 giorni conSecutivi, l’Ente geStore è tenuto a dare immediata comunicazione all’ASSiStente Sociale del Servizio Salute Mentale competente che, aSSunte le opportune informazioni Sul caSo, può valutare e diSporre le eventuali dimiSSioni dell’utente, dandone tempeStiva comunicazione all’Ente geStore.
In caSo di difficoltà nella geStione del progetto di inSerimento o di difficoltà relazionali o comportamentali, Xx richieSta dell’Ente geStore o dell’équipe, la verifica con la mini équipe Sarà effettuata tempeStivamente.
In Situazione di Saturazione dei poSti, per ottimizzare l’utilizzo delle riSorSe razionalizzando i tempi di atteSa degli inSerimenti, è poSSibile prevedere l’acceSSo al Centro diurno utilizzando la formula del “pre” inSerimento con le medeSime modalità operative previSte per l’inSerimento effettivo. Analogamente è poSSibile prevedere un rientro temporaneo nella forma del “poSt” dimiSSione. Il periodo di pre-inSerimento/poSt-dimiSSione, Sarà aSSicurato dall’Ente geStore a titolo gratuito, fino alla diSponibilità del poSto.
La durata maSSima di un percorSo diurno in CD è di 12 meSi, rinnovabili dopo verifica e adeguata ridefinizione del progetto perSonalizzato (DGRV n. 1616/2008).
Art n. 6 - Rientri temporanei
Per l’utente che neceSSiti di un graduale accompagnamento in uScita (poSt-dimiSSione) o che, terminata la frequenza del Centro per eSSere Stato inSerito in percorSi di inSerimento lavorativo, attraverSi una faSe di regreSSione, è poSSibile prevedere, in accordo con l’Ente geStore, il ripriStino del progetto riabilitativo o l’acceSSo Saltuario, a titolo gratuito, tramite il Suo temporaneo rientro nel Centro diurno.
Art n. 7 - Modalità di conclusione del percorso
La concluSione definitiva del percorSo di inSerimento di un utente deve eSSere concordata preventivamente tra Servizio Salute Mentale ed Ente geStore, d’inteSa con il ReSponSabile della UOSD “GeStione percorSi riabilitativi e integrazione con le aree diStrettuali”, Sulla Scorta del raggiungimento degli obiettivi previSti dal progetto individualizzato o per il venir meno delle condizioni che ne avevano determinato l’inSerimento.
Per quanto attiene gli utenti inSeriti da almeno 24 meSi e per i quali l'obiettivo lavorativo Sia conSiderato non raggiungibile e prevalgono eSigenze relazionali e Sociali, l'Ente geStore provvede a promuovere una valutazione con l'équipe del CSM per favorire il reinSerimento in
conteSti più idonei a garantire una Socializzazione e integrazione nel teSSuto Sociale territoriale.
Art n. 8 - Accompagnamento verso contesti lavorativi
Al fine di aSSicurare un adeguato Supporto agli utenti nella faSe di accompagnamento al lavoro, l’Ente geStore può utilizzare i Seguenti Strumenti:
1. realizzazione di eSperienze di contatto con conteSti lavorativi, anche attraverSo l’inSerimento in realtà collegate;
2. attivazione di tirocini di formazione e orientamento guidati in aziende o in cooperative di tipo B, nell’ambito del progetto riabilitativo individualizzato;
3. Supporto ai tirocini lavorativi, preliminari agli inSerimenti lavorativi del SIL, previa copertura aSSicurativa e antinfortuniStica;
4. Svolgimento di funzioni di tutor con propri educatori;
5. Svolgimento, qualora poSSibile, di affiancamento eSterno educativo in azienda nello Svolgimento dello Stage o tirocinio.
Il Servizio Integrazione Lavorativa dell’Azienda ULSS 6 Euganea (SIL) garantiSce la propria coStante collaborazione, anche al fine di favorire il collegamento con il mondo produttivo e promuovere l’inSerimento degli utenti in conteSti lavorativi aziendali non protetti.
Art n. 9 - “Gettoni" di incentivo al progetto.
Con riSorSe proprie, l’Ente geStore può corriSpondere agli utenti un “gettone” di incentivo alla frequenza che, per i nuovi inSerimenti, deve eSSere almeno del 10% inferiore all’entità maSSima delle “borSe lavoro” erogate dal SIL.
Il “gettone” ha eScluSiva natura e funzione di incentivo al progetto.
Art. 10 – Efficienza e miglioramento della qualità
Il Servizio di Salute Mentale di afferenza territoriale della Struttura Si impegna ad aSSicurare l’ottimale utilizzo della Struttura, garantendo l’immediata attivazione per la copertura delle eventuali diSponibilità di poSti (di norma entro 15 gg).
Nell’ambito del rapporto di collaborazione e previo accordo tra l’Azienda ULSS 6 Euganea e l’ente geStore, il perSonale dipendente da ciaScuna delle parti contraenti potrà accedere a corSi di formazione e di aggiornamento organizzati dall’altra, con l’obiettivo di integrare le conoScenze, le praSSi operative e le profeSSionalità.
Sia i Servizi di Salute Mentale, Sia l’Ente GeStore Si impegnano alla maSSima collaborazione per lo Sviluppo di un SiStema informativo integrato che conSenta di programmare, conoScere, monitorare, e verificare, in tempo reale, gli interventi oggetto della preSente convenzione.
L’Azienda ULSS 6 Euganea, attraverSo il Dipartimento di Salute Mentale accerta con periodicità, tramite acceSSi, lo Stato di attuazione del programma (Servizi, attività, etc.), al fine di conSentire la verifica dei riSultati ed il controllo degli SteSSi anche in rapporto ai coSti- benefici.
Annualmente, entro il meSe di febbraio di ciaScun anno di vigenza dell’accordo, l’ente geStore dovrà inviare, al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale o Suo delegato, una relazione Sull’attività realizzata nell’anno precedente, che evidenzierà in particolare il numero e la tipologia degli utenti Seguiti, le modalità di utilizzo degli Strumenti di valutazione concordati con il Dipartimento di Salute Mentale, gli eSiti delle attività e gli eventuali elementi di criticità.
1. Per ogni utente accolto preSSo il Centro Diurno dovrà eSSere definito il piano Settimanale di frequenza Sulla baSe della codifica dei fluSSi regionali di ASSiStenza PSichiatrica Territoriale con indicazione della fruizione o meno del Servizio menSa (come da Schema di autorizzazione in allegato);
2. La tariffa giornaliera, a totale carico dei fondi Sanitari, è fiSSata in :
Codifica
frequenza
Tipologia accoglienza diurna
servizio mensa
sllNO
Tariffa giornaliera
1
TEMPO PIENO
SI
TIPOLOGIA NON APPLICABILE
2
TEMPO PIENO
NO
€ 54,62, oltre IVA Se dovuta
3
TEMPO PARZIALE (MATTINA)
SI
TIPOLOGIA NON APPLICABILE
4
TEMPO PARZIALE (MATTINA)
NO
€ 36,41, oltre IVA Se dovuta
5
TEMPO PARZIALE (POMERIGGIO)
SI
TIPOLOGIA NON APPLICABILE
6
TEMPO PARZIALE (POMERIGGIO)
NO
€ 36,41, oltre IVA Se dovuta
3. L'Azienda ULSS 6 è tenuta a corriSpondere all’Ente GeStore, nel riSpetto delle diSpoSizioni vigenti, l’intera quota tariffaria per le Sole giornate di effettiva preSenza dell’utente in Struttura.
4. I motivi di aSSenza dal Centro diurno Sono codificati nel Seguente modo:
o 0= ASSenza per qualSiaSi motivo;
o M= Malattia
o R= Ricovero
o G=Altre aSSenze giuStificate
o N= Altre aSSenze ingiuStificate
5. Le aSSenze verranno regiStrate con eScluSivo riferimento ai giorni di frequenza programmati.
6. In caSo di aSSenza per ricovero oSpedaliero (R) o malattia giuStificata (M) l’ULSS decurterà, per ogni giornata, il corriSpettivo del valore del Servizio menSa (€ 5,10/die + IVA Se dovuta), qualora previSto (tipologie di frequenza: 1, 3, 5); Se non previSto il Servizio menSa (tipologie di frequenza: 2, 4, 6) il corriSpettivo giornaliero Sarà decurtato di una percentuale giornaliera pari all’8% (tipologia 2: € 4,37ldie + lVA se dovuta, tipologia 4 e 6: 2,91ldie + lVA se dovuta);
7. Nel caSo di aSSenze per altri motivi (tipologia: 0, G, N) l’ULSS decurterà, per ogni giornata, il corriSpettivo del valore del Servizio menSa (€ 5,10/die + IVA Se dovuta), qualora previSto (tipologie di frequenza: 1, 3, 5); Se non previSto il Servizio menSa (tipologie di frequenza: 2, 4, 6) il corriSpettivo giornaliero Sarà decurtato di una percentuale giornaliera pari all’8% (tipologia 2: € 4,37ldie + lVA se dovuta, tipologia 4 e 6: € 2,91ldie + lVA se dovuta); a partire dalla terza Settimana di aSSenza continuativa nel meSe di riferimento, la correnSponSione della retta Sanitaria Sarà SoSpeSa;
8. I valori tariffari indicati al punto n. 1 Saranno oggetto di adeguamento automatico nel caSo in cui la Giunta regionale diSponga, con appoSito provvedimento, una tariffa regionale o una eventuale modifica dei LEA che preveda una compartecipazione di natura Sociale.
9. Il corriSpettivo delle preStazioni menSili Sarà liquidato all’Ente geStore Sulla baSe delle giornate di preSenza fatturate che dovranno coincidere con le informazioni regiStrate nel SiStema Informativo in uSo preSSo il Dipartimento di Salute Mentale. Le preStazioni Saranno liquidate previa atteStazione, da parte del Servizio competente, che le SteSSe corriSpondono per quantità e qualità a quanto richieSto (c.d. “visto di regolare esecuzione del servizio”).
10. La tariffa di cui al punto n. 1 Si applica a tutti gli utenti inSeriti nell’Unità di offerta indipendentemente dal luogo di reSidenza e/o di provenienza deli SteSSi.
11. Il geStore della Struttura, fatto Salvo il riSpetto dei requiSiti di autorizzazione e accreditamento, può accogliere utenti non reSidenti nel territorio dell’Azienda ULSS 6 Euganea e utenti paganti in proprio ovunque reeSidenti nei poSti accreditati ed eccedenti quelli riServati dal preSente Accordo.
MODULO Dl AUTORlZZAZlONE ALL’AVVlO PERCORSO DlURNO
Spett.le ………………………………………
Ente GeStore del Centro Diurno “ “
Via …………………………………………….
Città……………………………………………
PEC:…………………………………………..
e, p.c.
al Dipartimento di SM/UOC DAT Sede
Oggetto: CD “…………………." - autorizzazione avvio percorso diurno – sig.lsig.ra XYl1234
Vista la Segnalazione dell’equipe curante prot. n. ……..del……. o verbale UVMD del ;
Considerata la preSenza nella liSta di atteSa e la valutazione della neceSSità di avvio del progetto perSonalizzato;
Si autorizza
A favore del/la Sig./Sigra _ , nato/a il _, reSidente a_ _in via _, diStretto_ CSM
l’avvio dal: _ di un percorSo riabilitativo preSSo il Centro Diurno :
CD 1 CLG CENTRO DI LAVORO GUIDATO – SOC. COOP. SOC. NUOVA IDEA
CD 2 COD CENTRO OCCUPAZIONALE DIURNO – SOC. COOP. SOC. NUOVA IDEA CD CLG LA SPECOLA – FONDAZIONE PADRE XXXXXXXX XXXXXXX
CD ATTIVAMENTE 1 – SOC. COOP. SOC. POLIS NOVA CD ATTIVAMENTE 2 – SOC. COOP. SOC. POLIS NOVA
con la Seguente frequenza giornaliera:
GlORNO | MATTlNA | POMERlGGlO | ||
Lunedì | |_| | |_| | ||
Martedì | |_| | |_| | ||
Mercoledì | |_| | |_| | ||
Giovedì | |_| | |_| | ||
Venerdì | |_| | |_| | ||
Servizio MenSa: | |_| | Sl | |_| | NO |
Tipologia percorSo: | |_| | inserimento | |_| | preinserimentolpost dimissione (gratuito) |
Durata del progetto perSonalizzato: meSi __ (max 12).
ASS. Sociale del CSM di riferimento: DiStinti Saluti.
PSichiatra del CSM di riferimento: _
ll Responsabile
_
1. Nello Svolgimento dell’attività, l’Ente geStore dell’Unità di Offerta denominata CD “Centro di Lavoro Guidato La specola”, Sito a Padova, in xxx Xxxxxxxx, x. 0, garantiSce il riSpetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy.
L’Azienda ULSS 6 Euganea, titolare del trattamento dei dati perSonali degli utenti deStinatari del Servizio oggetto del preSente Accordo, ai SenSi dell’art. 29 del D. LgS. 30 giugno 2003, n. 196, nei termini e nelle modalità di Seguito Specificati, nomina la Fondazione Padre Xxxxxxxx Xxxxxxx Onlus con Sede legale a Padova in xxx Xx Xxxxx,
x. 00, reSponSabile eSterno del trattamento dei dati perSonali.
2. L’Ente geStore Si impegna a:
✓ accettare la nomina a “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali” effettuato in eSecuzione del preSente Accordo
✓ comunicare formalmente, conteStualmente alla Stipula del preSente atto, il nominativo del Soggetto ReSponSabile del trattamento, incaricato alle funzioni di Seguito indicate.
**************************************************************************************************************** Incarico di Responsabile esterno al trattamento dei dati
(ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 196I2003 – Codice Privacy)
L’Azienda ULSS n. 6 Euganea (di Seguito denominata Azienda), titolare del trattamento dei dati perSonali, ai SenSi del D. LgS. 196/2003 (di Seguito Codice Privacy), nella perSona del Direttore Generale pro-tempore
PREMESSO
1. che l’eSecuzione del preSente Accordo Contrattuale Stipulato tra l’Azienda e la Fondazione Padre Xxxxxxxx Xxxxxxx Onlus con Sede legale a Padova in via Cà Magno, n. 11, di Seguito Contraente, comporta la neceSSità di trattare i Seguenti dati perSonali (anagrafici, Sociali e Sanitari), in nome e per conto dell’Azienda che ne è titolare, per la geStione del CD “Centro di Lavoro Guidato La specola”, Sito a Xxxxxx, xx xxx Xxxxxxxx, x. 0 per n. 20 poSti letto, per Soggetti adulti reSidenti nel territorio dell’ULSS 6 e in carico al Dipartimento di Salute Mentale;
2. che l’art. 29 del codice privacy conSente di deSignare uno o più reSponSabili del trattamento, tra perSone che per eSperienza, capacità ed affidabilità forniScano idonea garanzia del riSpetto delle diSpoSizioni vigenti in materia di trattamento, ivi compreSo il profilo della Sicurezza.
NOMINA
il Contraente, ai SenSi dell’ art. 29 del codice privacy, ReSponSabile del trattamento dei dati, effettuato nell’ambito delle attività oggetto del contratto e per le finalità in premeSSa Specificate.
Il Contraente, in qualità di reSponSabile del trattamento, per quanto di propria competenza, deve:
1. verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti (ai SenSi dell’art. 11 lettera a) della legge) effettuati dai propri incaricati, anche attraverSo controlli periodici, in riferimento a quanto previSto dal codice privacy;
2. conSentire i controlli e la vigilanza Sulla corretta oSServanza delle diSpoSizioni di legge e delle iStruzioni preSenti e future impartite.
Inoltre deve:
1. valutare e adottare le miSure di Sicurezza idonee e preventive, ai SenSi dell’articolo 31 del codice privacy, per i trattamenti di propria competenza, al fine di cuStodire e controllare i dati, in modo da ridurre al minimo i riSchi di diStruzione, o perdita, anche accidentale, dei dati SteSSi, di acceSSo non autorizzato o di trattamento non conSentito o non conforme alle finalità della raccolta;
2. adottare le miSure di Sicurezza minime ai SenSi degli articoli 34 e 35 del Codice Privacy e dell’allegato B a queSt’ultimo;
3. aggiornare le miSure minime a Seguito di eventuali adeguamenti normativi e modificazioni e integrazioni all’allegato B del Codice Privacy;
4. individuare come incaricati del trattamento, ai SenSi dell’articolo 30 del codice privacy, tutte le perSone fiSiche che a vario titolo verranno prepoSte allo Svolgimento di operazioni di trattamento Sui dati e per le finalità di cui in premeSSa, impartendo loro per iScritto tutte le neceSSarie iStruzioni;
5. fornire le informative agli intereSSati, ai SenSi dell’art. 13 del codice privacy, quando la raccolta avvenga direttamente preSSo l’intereSSato, a cura del reSponSabile o di un Suo prepoSto; Se la raccolta dei dati dell’intereSSato avviene preSSo terzi, l’informativa deve eSSere fornita alla perSona che forniSce i dati. In queSt’ultimo caSo l’informativa deve eSSere fornita anche all’intereSSato, ai SenSi dell’art. 13 comma 4 del codice privacy, Salvo quanto previSto dal comma 5 del medeSimo articolo. Nell’informativa deve eSSere eSpreSSamente indicato che titolare del trattamento è l’ Azienda e che il Soggetto che raccoglie i dati agiSce in qualità di reSponSabile del trattamento, in virtù di queSto atto di nomina;
6. informare prontamente l’Azienda delle queStioni che poSSono eSSere rilevanti ai fini di legge, in particolare per quanto riguarda la violazione delle miSure di Sicurezza o i riSchi Specifici per la protezione dei dati perSonali, oggetto di trattamento;
7. procedere alle verifiche Sulla qualità dei dati trattati; in particolare curare il controllo Sull’eSattezza dei dati al momento della raccolta e provvedere all’aggiornamento dei dati SteSSi, ove neceSSario, oSSia quando i dati Siano utilizzati in forma dinamica e per trattamenti ulteriori e non per le Sole finalità di conServazione, in baSe ad obblighi di legge;
8. verificare i procedimenti di rettifica dei dati; l’intereSSato al trattamento dei dati perSonali può eSercitare il diritto di acceSSo alle Sue informazioni (ai SenSi dell’art. 7 del codice privacy) e può chiedere l’aggiornamento, la rettificazione e, qualora vi abbia intereSSe, l’integrazione dei dati;
9. controllare la pertinenza, non eccedenza e completezza dei dati riSpetto alle finalità dei trattamenti di propria competenza, Secondo quanto previSto dall’articolo 11 del codice privacy;
10. provvedere alla cancellazione o alla traSformazione dei dati in forma anonima quando vi Sia una richieSta dell’intereSSato, ai SenSi dell’art. 7 del codice privacy, dopo aver previamente comunicato tale circoStanza al titolare ed eSSere Stato autorizzato a provvedere a tali operazioni conSiderate;
11. riSpondere prontamente all’intereSSato, che eSerciti i diritti ai SenSi dell’art. 7 del codice privacy; Si ricorda che occorre riScontrare la richieSta entro e non oltre 15 giorni, termine dell’interpello preventivo, traScorSo il quale l’intereSSato può adire il Garante per la protezione dei dati perSonali;
12. dare riSpoSte ad eSigenze di tipo operativo e geStionale, relative al trattamento;
13. non comunicare e non diffondere i dati perSonali conoSciuti o ai quali Si abbia avuto acceSSo nello Svolgimento delle preStazioni contrattuali;
14. reStituire, alla Scadenza o in ogni altra Situazione di receSSo o riSoluzione anticipata riSpetto alla Scadenza del contratto richiamato in premeSSa, i Supporti eventualmente utilizzati contenenti informazioni trattate per conto dell’Azienda;
15. non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquiSite per finalità che non Xxxxx Strettamente inerenti all’oggetto del contratto o della convenzione o dell’accordo, che condiziona la preSente nomina.
La preSente nomina è condizionata, per oggetto e durata, dal preSente Accordo Contrattuale in corSo di eSecuzione tra l’Azienda ed il Contraente, di cui in premeSSa, e Si intenderà revocata di diritto alla Scadenza del rapporto o in caSo di riSoluzione, per qualSiaSi cauSa, del contratto medeSimo.
Il Contraente, con la SottoScrizione del preSente atto:
✓ accetta la nomina a reSponSabile del trattamento;
✓ Si impegna a procedere al trattamento dei dati perSonali attenendoSi ai principi di cui all’art. 11 del codice privacy, nonché all’oSServanza dei compiti delle iStruzioni Sopra riportate.
ALLEGATO 4
Codice di comportamento
1. L'Ente GeStore del CD “Centro di Lavoro Guidato La specola”, Sito a Padova, in xxx Xxxxxxxx, x. 0, con la firma del preSente Accordo Contrattuale, Si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previSti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento dell'Azienda ULSS 6 adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 02.03.2018, documento che dovrà eSSere diSponibile preSSo la Struttura in quanto gli effetti Si eStendono ai collaboratori a qualSiaSi titolo di enti fornitori di Servizi in favore della pubblica amminiStrazione.
Una copia del Codice di comportamento dovrà eSSere reStituito all’ULSS 6 SottoScritto dall’Ente GeStore per preSa viSione.
1
2. La accertata violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento dell’Azienda ULSS n. 6 coStituiScono motivo di riSoluzione del rapporto contrattuale.