CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA BioBrent
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA BioBrent
Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti contrattuali di vendita tra la società BioBrent (di seguito “Fornitore” o BioBrent) e i propri Clienti, ai quali viene data attuazione attraverso le offerte controfirmate dalla clientela.
1. Efficacia delle condizioni generali - Le presenti condizioni generali di vendita trovano applicazione anche se non espressamente richiamate e sottoscritte nei singoli ordini o nelle singole offerte.
1.1 Eventuali disposizioni in deroga a quanto in esse previsto avranno efficacia solo se espressamente accettate per iscritto dalle parti.
1.2 Le presenti condizioni generali hanno efficacia fino a quando non siano state espressamente revocate dal Fornitore ovvero siano sostituite da nuove condizioni che diverranno efficaci dalla loro sottoscrizione.
2. Xxxxxx - Offerte accettate. - Gli ordini, l’accettazione delle offerte, anche negoziati o proposti, che pervengono al Fornitore si intendono definitivi solo se espressamente da questo accettati ed ulteriormente confermati dal Cliente qualora il Fornitore abbia apportato modifiche all’ordine ricevuto.
3. Prezzo - Il prezzo della fornitura è quello risultante dal listino prezzi in vigore al momento dell’invio dell’ordine, oppure quello negoziato dalle parti e risultante nell’ offerta.
3.1 Se non diversamente stabilito, il prezzo della fornitura si intende per merce imballata secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito, essendo anche inteso che qualsiasi altra spesa o onere sarà a carico del Cliente.
3.2 Qualora successivamente alla conclusione del contratto si verificassero dei mutamenti di circostanze rilevanti – quali, ad esempio modifiche normative, variazioni dei tassi di cambio, improvvisi aumenti di prezzo nei materiali, nella manodopera o negli altri elementi di costo tali da comportare per la società BioBrent un maggior onere nell’esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, questa ha diritto di richiedere per iscritto all’altra parte una equa revisione del prezzo contrattuale.
4. Trasporto della merce - Qualora sia stata convenuta una vendita con trasporto tramite vettore, indipendentemente da colui che incarica il vettore, i rischi passano al Cliente con la consegna della merce al primo vettore: eventuali reclami per rotture, deterioramenti, manomissioni o mancanze dovranno essere denunciati al vettore nei termini di legge previsti, dandone comunque opportuna conoscenza al Fornitore.
Il trasporto, lo scarico e l’eventuale posizionamento si intendono sempre per conto, a rischio e pericolo del Cliente, anche se i beni, per speciali accordi scritti, vengono forniti franco destino. L’assicurazione viene stipulata solo su precise disposizioni del Cliente ed è, in ogni caso a suo carico.
5. Termini di consegna - Salvo differente accordo, i termini di consegna previsti nell’ordine sono puramente indicativi e non essenziali; eventuali ritardi nella consegna non potranno dare diritto ad indennizzi e/o risarcimenti di alcun genere.
5.1. Eventuali variazioni richieste in fase di produzione/lavorazione sollevano comunque il Fornitore dal rispetto dei termini concordati. In tal caso verranno rinegoziati i termini e condizioni di consegna.
5.2 Nel caso di ritiro della merce a cura del Cliente, se entro 10 giorni dalla comunicazione di “merce pronta” questo non provvede alla presa in consegna, verrà al Cliente applicata una penale pari all’1% (uno per cento) del prezzo del bene per ogni settimana (o frazione di essa) di ritardo nel ritiro. Il Fornitore, a suo insindacabile giudizio, potrà risolvere il contratto per inadempimento del Cliente con tutte le conseguenza di legge e trattenere l’anticipo a titolo di penale, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.
6. Collaudo - Il collaudo, se previsto dal contratto, dovrà essere effettuato in presenza del personale del Fornitore. Il Cliente firmerà una dichiarazione di collaudo avvenuto. In mancanza di tale dichiarazione o del collaudo, il materiale s’intende accettato senza riserve.
7. Cause di forza maggiore - Il Fornitore e/o il Cliente non potranno considerarsi responsabili per il mancato adempimento, anche parziale, ad una delle proprie obbligazioni qualora sia conclamato oppure provino che l’inadempimento è dovuto ad un impedimento che non dipenda dal loro controllo; che non potevano essere ragionevolmente tenuti a prevedere, al momento della conclusione dell’ordine, la presenza di tale impedimento ed i suoi effetti sulla capacità di eseguire le proprie obbligazioni; e che non avrebbero potuto ragionevolmente evitare o superare tale impedimento o i suoi effetti.
7.1. Xxxxx che invoca l’esonero dalla responsabilità è tenuto a comunicare alla controparte, appena possibile, e subito dopo essere venuto a conoscenza dell’impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità di eseguire i suoi obblighi, l’esistenza dell’impedimento, nonché gli effetti dello stesso sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni. Un’analoga comunicazione dovrà essere data non appena venga meno la causa di esonero dalla responsabilità. Chi ometta l’una o l’altra comunicazione sarà responsabile dei danni che avrebbero potuto essere altrimenti evitati.
7.2. In ogni caso, se le cause di esonero continuano a sussistere per un periodo superiore a 6 mesi, ciascuno avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale mediante comunicazione scritta alla controparte, escludendo che in tal caso per alcuna delle parti sorgano/derivino oneri o diritti suppletivi.
8. Garanzia prodotti. Contestazioni - I prodotti acquistati devono essere verificati e controllati all’arrivo per la loro conformità all’ordine. Discordanze eventuali, riguardanti la quantità, la specie o il tipo dei prodotti forniti nonché eventuali reclami concernenti le caratteristiche esteriori dei prodotti, dovranno essere sempre denunciati per iscritto, tramite PEC, nel termine massimo di 8 (otto) giorni dal loro ricevimento, citando tutti gli estremi per un immediato controllo. Trascorso tale termine, i prodotti verranno considerati a tutti gli effetti accettati; inoltre, l’avvenuto uso e/o installazione dei prodotti che presentino difetti palesi, esclude la possibilità di contestazioni o reclami riguardanti i difetti stessi.
8.1 Il Fornitore fornisce garanzia al Cliente quale dei due termini scadrà prima:
- per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della loro consegna;
- per 12 (dodici) mesi dalla comunicazione di avviso di merce pronta alla spedizione ove non possano essere effettuati il collaudo e la consegna per ragioni non imputabili al Fornitore.
8.2 I difetti o vizi dei prodotti, non accertabili in base a diligente verifica esteriore degli stessi, devono essere denunciati per iscritto al Fornitore, tramite PEC, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla loro scoperta, ed in ogni caso non oltre il termine di garanzia sopra previsto. Ogni eventuale reclamo deve specificare con precisione il difetto riscontrato; i prodotti oggetto della contestazione devono essere sempre messi a disposizione degli incaricati del Fornitore per la loro verifica.
La garanzia obbliga il Fornitore alla riparazione o alla sostituzione, secondo sua valutazione discrezionale.
Il materiale in sostituzione viene fornito Ex Works Noventa Xxx.xx (magazzino BioBrent).
I costi aggiuntivi per i lavori effettuati al di fuori del normale orario di lavoro sono a carico dell’acquirente. La garanzia non copre spese di manodopera, traino viaggio e trasferta, fermo macchina, materiali di uso e consumo.
La garanzia è limitata al particolare venduto, restandone, pertanto escluso ogni altro elemento eventualmente installato.
La garanzia comporta il diritto alla riparazione o alla sostituzione del pezzo venduto, qualora non sia conforme, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, sempre che la mancanza di conformità sia stata denunciata entro i termini di legge e sempre
che BioBrent srl sia stata messa nelle condizioni di poter accertare l’effettiva esistenza del difetto.
Se l’eliminazione di un vizio da parte di BioBrent non è accettabile, con l’approvazione di BioBrent, il vizio può essere eliminato a regola d’arte dall’acquirente o da terzi. In tal caso, il Fornitore rifonderà i costi per un importo massimo pari ai costi che avrebbe dovuto sostenere per eliminare il vizio direttamente. L’intervento richiesto al Fornitore in cui non vengano stabiliti vizi della cosa (es. messe a punto o regolazioni del motore, anche in caso di impedimenti o ostacoli nel luogo dove il lavoro deve essere svolto che impediscano il regolare svolgimento delle lavorazioni, in caso di tempi di attesa o si richieda di effettuare più viaggi per lo stesso lavoro) è a carico del Cliente.
8.3 Le contestazioni non comporteranno la risoluzione del singolo ordine, bensì, a discrezione del Fornitore, la riparazione o sostituzione gratuita dei prodotti risultati difettosi, salvo diversa decisione dovuta a ragioni obiettive di impossibilità di adottare uno dei rimedi sopra previsti. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, quanto sopra disposto esclude ogni altra responsabilità del Fornitore comunque originata dai prodotti forniti o dalla loro rivendita. In particolare, non potranno essere pretesi risarcimenti e/o indennizzi per danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura derivanti dal mancato o limitato utilizzo dei prodotti.
8.4 La responsabilità del Fornitore non opererà ove si siano riscontrate incurie, manomissioni (aggiunte o rimozioni di componenti; interventi compiuti da personale non autorizzato), negligenze nell’installazione od installazione compiute in ambienti non conformi alle specifiche comunicate dal Fornitore, uso improprio dei prodotti, conservazione negligente degli stessi, cause di forza maggiore. Il Fornitore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone o cose in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell’apposita documentazione che accompagna i prodotti, ed in particolare quella concernente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione.
8.5 Eventuali contestazioni riguardanti una singola consegna non esonerano il Cliente dall’obbligo di ritirare la restante quantità di prodotti prevista dallo specifico ordine, oppure da altri ordini distinti da quello in esame.
8.6 La garanzia decade qualora il Cliente utilizzi combustibile non conforme alle specifiche indicate dal Fornitore.
8.9 La Garanzia è esclusa in caso a) danni causati da incidenti, incendi, caso fortuito, negligenza ed ogni altra causa non riconducibile ad un difetto originario della macchina o del bene fornito b) modifiche, alterazioni, riparazioni o sostituzioni effetttuate da personale non autorizzato da BioBrent c) normale usura di parti della macchina d) inadempimento, anche parziale, da parte del Cliente ai propri obblighi di pagamento.
8.8 E’ espressamente esclusa la responsabilità del Fornitore per danni derivanti da uso improprio od irregolare del bene fornito, per installazione difettosa e/o messa in esercizio effettuata dal Cliente o da terzi non preventivamente autorizzata, per usura naturale, per utilizzo di liquidi di riempimento non idonei, per basamento e/o fondazione inadeguati, per influenze chimiche elettroniche o elettrochimiche.
L’effettuazione di riparazioni o sostituzioni o la fornitura di ricambi non comporteranno proroga dell’originario termine di scadenza della garanzia.
8.9 La riparazione in conto garanzia eseguita dal Fornitore non integra un tacito riconoscimento di responsabilità per eventuali vizi o difetti di qualità della merce.
8.10 In caso di difetti su componenti dell’oggetto usato/revisionato/ricondizionato/lavorato non prodotta o non lavorata direttamente da BioBrent la garanzia si limita alla cessione dei diritti esistenti nei confronti dei fornitori in ragione del vizio.
9. Esonero delle Responsabilità
Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni patiti in dipendenza della fornitura, in particolare quelli da mancato esercizio dell’attività e mancato uso dei beni.
10. Pagamenti - I pagamenti devono essere compiuti esclusivamente al Fornitore alle condizioni convenute o richiamate nell’offerta controfirmata dal Cliente per accettazione.
10.1. È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Cliente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture. Più in generale, nessuna azione od eccezione potrà essere svolta od opposta dal Cliente se non dopo l’integrale pagamento dei prodotti per i quali tale contestazione od eccezione si intende svolgere.
10.2. Il Cliente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei prodotti), se non previamente stabilito per iscritto con il Fornitore.
10.3. In caso di ritardato pagamento alle scadenze pattuite verranno addebitati al Cliente gli interessi di mora legali previsti dal D.lgs. n.231 del 2002.
10.4. Resta convenuto che i prodotti consegnati restano di proprietà del Fornitore fino a quando non sia pervenuto a quest’ultima il completo loro pagamento.
11. Resi di merce - Il Fornitore non accetta resi di merce se non preliminarmente autorizzati dallo stesso per iscritto. I resi devono comunque essere integri (non smontati), imballati (possibilmente nella confezione originale) e accompagnati da bolla di reso, assumendosene il Cliente tutti i costi e rischi. Se la merce presenta un vizio palese, circostanza che potrà ricavarsi anche dalla denuncia che ne fa il Cliente, non deve essere utilizzata da quest’ultimo, che in difetto decadrà da ogni garanzia.
12. Sospensione o annullamento degli ordini - Qualora il Cliente non rispettasse, anche solo in parte, una delle condizioni generali stabilite per la fornitura, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti ovvero venissero a mancare o diminuissero le garanzie di solvibilità o, più in generale, la sua capacità economica, è facoltà del Fornitore di sospendere o annullare gli ordini in corso, ovvero di subordinare la consegna dei prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento.
13. Conformità prodotti. Migliorie e modifiche - La conformità dei prodotti a campioni e/o illustrazioni presenti nelle offerte, contratti, cataloghi o in documenti similari non deve intendersi in senso tassativo. In particolare, l’aspetto estetico dei prodotti potrà presentare difformità rispetto a campioni in possesso e/o immagini presenti nella citata documentazione.
13.1. Inoltre, anche rispetto ai dati e alle informazioni forniti nella documentazione sopra richiamata, il Fornitore si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti tutte le migliorie e modifiche, anche estetiche, ritenute opportune o necessarie, senza che per questo il Cliente possa sollevare contestazioni o abbia il diritto di risolvere eventuali ordini in corso e/o pretendere indennizzi e/o richiedere riduzioni del prezzo pattuito.
14. Proprietà intellettuali - Tutti gli stampati e gli altri documenti (offerte, preliminari di contratti, contratti, listini prezzi, cataloghi od altri documenti similari, anche su supporto informatico e digitale) relativi ai prodotti sono di proprietà esclusiva del Fornitore. Ne viene vietata la loro riproduzione, anche solo parziale, se non preventivamente autorizzata dal Fornitore.
14.1. Il Fornitore diffida l’uso non autorizzato del proprio marchio, e/o di altri marchi riportati sui prodotti o collegati ai prodotti forniti/venduti, e/o denominazioni e segni distintivi, nonché dei modelli e disegni relativi ai propri prodotti. In particolare, è fatto divieto al Cliente di riprodurre totalmente e/o parzialmente modelli relativi ai prodotti acquistati o presi in visione. È fatto altresì divieto di comunicare notizie ed informazioni che consentano la riproduzione dei modelli stessi.
15. Risoluzione delle controversie - Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione ed interpretazione del rapporto
contrattuale viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro della sede del Fornitore.
In deroga a quanto stabilito, il Fornitore, tuttavia, avrà facoltà di agire presso il Foro del Cliente.
16. Disposizioni finali - Le presenti condizioni generali di vendita ed i singoli ordini sono disciplinati secondo la legge italiana.
16.1. Qualora una disposizione contrattuale prevista nelle presenti condizioni generali di vendita risultasse invalida o nulla, tale circostanza non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno valide ed efficaci.
,lì
Il Cliente BioBrent
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, vengono approvate specificatamente dal Cliente le seguenti clausole: 1 (Efficacia delle condizioni generali); 2 (Ordini-Offerte Accettate) 3. (Prezzo) 4. (Trasporto della merce); 5. (Termini di consegna); 6. (Collaudo); 7. (Cause di forza maggiore); 8. (Garanzia prodotti. Contestazioni); 9. (Esonero delle responsabilità); 10. (Pagamenti); 11. (Resi di merce); 12. (Sospensione o annullamento degli ordini); 13. (Conformità prodotti. Migliorie e modifiche); 14. (Proprietà intellettuali); 15. (Risoluzione e controversie); 16. (Disposizioni finali)
Il Cliente
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO BIOBRENT
Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti contrattuali di acquisto tra la società BioBrent e le sue controllate (di seguito “Acquirente” o BioBrent) e i propri Fornitori, ai quali viene data attuazione attraverso singoli ordini.
1.1. Efficacia delle condizioni generali - Le presenti condizioni generali di acquisto trovano applicazione anche se non espressamente richiamate e sottoscritte nei singoli ordini.
1.2. Eventuali disposizioni in deroga a quanto in esse previsto avranno efficacia solo se espressamente accettate per iscritto dalle parti.
1.3. Le presenti condizioni generali hanno efficacia fino a quando non siano state espressamente revocate dall’Acquirente ovvero siano sostituite da nuove condizioni.
1.4. Le presenti condizioni generali non vincolano comunque l’Acquirente a trasmettere al Fornitore futuri ordini di fornitura.
2.1. Ordini - Gli ordini formulati dall’Acquirente (per iscritto, via e.mail o altri mezzi telematici ed elettronici) si intendono sempre integrati dalle presenti condizioni generali che rimangono nel complesso valide anche se alcune non fossero applicabili.
2.2. La conferma da parte del Fornitore deve essere data per iscritto: l’ordine deve pertanto intendersi perfezionato quando la relativa accettazione perviene all’Acquirente. Nel caso di ordine non seguito da accettazione scritta del Fornitore che tuttavia inizi le lavorazioni ai fini delle forniture, questo deve intendersi perfezionato, ai sensi dell’art. 1327 del Codice civile, nel momento e nel luogo di inizio dell’esecuzione delle suddette lavorazioni; in tal caso, il Fornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente l’inizio dell’esecuzione all’Acquirente.
3.1. Prodotti - Eventuali caratteristiche tecniche richieste dall’Acquirente nell’ordine, od in altro atto conseguente, per i prodotti oggetto della fornitura fanno parte integrante del contratto e costituiscono qualità essenziali a norma dell’art.1497 del Codice civile.
3.2. Il Fornitore, tenuto conto della specifiche tecniche richieste dall’Acquirente, non può apportare alcuna modifica ai prodotti della fornitura senza preventiva autorizzazione scritta dell’Acquirente.
3.3. I Prodotti dovranno essere forniti completi di tutte le certificazioni previste per legge, oltre che ai manuali di istruzioni. La documentazione dovrà essere fornita in formato cartaceo e anche in formato elettronico (mezzo mail, allegato .pdf).
4.1. Modalità di consegna - La consegna dei prodotti avviene franco destino, nel luogo indicato nell’ordine. I prodotti contrattuali devono essere imballati secondo le modalità specificate nell’ordine o comunque preventivamente concordate con il Fornitore.
4.2. Il rischio per il danneggiamento e/o la perdita dei prodotti si trasferisce dal Fornitore all’Acquirente esclusivamente al momento dell’avvenuto scarico presso il luogo indicato nell’ordine. Pertanto, la fornitura viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del Fornitore, anche quando il vettore sia stato scelto dall’Acquirente. Il Fornitore sarà inoltre responsabile per l’eventuale danneggiamento e/o perdita dei prodotti, successivo alla consegna, ove conseguente ad imballaggio insufficiente o difettoso.
4.3. Ogni spedizione deve essere corredata da un documento di trasporto. Su tale documento dovrà essere tassativamente indicato il numero e la data di emissione dell’ordine. In difetto, la consegna dei prodotti contrattuali potrà anche venir rifiutata dall’Acquirente.
4.4. La fattura dovrà essere spedita agli uffici amministrativi dell’Acquirente. Anche nella fattura dovrà essere indicato il numero e la data di emissione dell’ordine.
5.1. Termini di consegna - Per la consegna dei prodotti farà fede la data di consegna apposta sui documenti di trasporto.
5.2. Consegne parziali o ripartite sono ammesse solo se pattuite od autorizzate dall’Acquirente preventivamente.
5.3. I termini di consegna convenuti e riportati sull’ordine sono essenziali ed inderogabili anche ai sensi dell’art.1457 del Codice civile. Pertanto, nel caso di ritardo della consegna, o di consegna parziale non autorizzata, l’Acquirente avrà diritto di rifiutare la consegna stessa dei prodotti, intendendo l’ordine conseguentemente risolto. Vengono comunque fatti salvi differenti accordi ai sensi dei quali l’Acquirente, nonostante il ritardo della consegna dei prodotti o una consegna parziale, abbia ugualmente dichiarato di accettare l’esecuzione della fornitura. Per il ritardo della consegna, con esclusione dei casi di forza maggiore, verrà applicata al Fornitore una penale pari al 1% del valore totale della fornitura per ciascuna settimana (o frazione di essa) di ritardo.
6.1. Prezzo - I prodotti saranno forniti al prezzo convenuto nel relativo ordine di acquisto.
6.2. Il prezzo pattuito deve intendersi invariabile, con esclusione di ogni sua revisione.
7.1. Termini di pagamento - Il prezzo verrà pagato nei termini e modalità specificate nel singolo ordine. I pagamenti pro-quota, in caso di eventuali consegne ripartite, avverranno nei
termini e modalità indicate a decorrere dalla consegna parziale. In caso di eventuali consegne ripartire (o di forniture parziali), al fine del pagamento del prezzo complessivo della fornitura, risulta determinante il giorno del completamento dell’intera consegna.
7.2. I pagamenti verranno effettuati solo a condizione che la consegna sia avvenuta nei termini concordati e che i prodotti non siano affetti da vizio alcuno né da difformità.
7.3. Per la determinazione del termine di pagamento fa fede il giorno del ricevimento dei prodotti. Per prodotti consegnati in anticipo rispetto alla data indicata sull’ordine la decorrenza del pagamento sarà quella prevista comunque sull’ordine.
8. Incedibilità del credito - In deroga agli articoli 1260 e seguenti del Codice civile, i crediti derivanti dalle forniture non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi.
9.1. Garanzie - Il Fornitore garantisce espressamente: che i prodotti sono consegnati liberi da pegno, od altro diritto di garanzia, nonché da vincolo di riservato dominio, dovendo il titolo di proprietà venir pienamente e legittimamente trasferito all’Acquirente; la conformità dei prodotti forniti a quanto espressamente concordato, rispondendo anche delle conseguenze derivanti dalla consegna di prodotti che risulti in qualsiasi modo difforme rispetto all’ordine; la conformità dei prodotti a tutte le normative vigenti in Italia e nell’EU, con particolare riguardo alla sicurezza dei prodotti, manlevando, in difetto, l’Acquirente da ogni eventuale onere o pregiudizio.
9.2. Inoltre, il Fornitore garantisce i prodotti per vizi e difetti (nonché per il loro buon funzionamento a norma dell’art. 1512 del Codice civile,) che siano in qualsivoglia modo riconducibili allo stesso Fornitore, per una durata non inferiore ai dodici mesi decorrenti dalla data di consegna o della messa in esercizio dei prodotti (nel caso in cui siano ricambi come motori, alternatori, generatori, e altra ricambistica auto-motoristica).
9.3. L’accettazione dei prodotti consegnati all’Acquirente non costituisce riconoscimento della conformità degli stessi rispetto all’ordine nemmeno in riferimento ad eventuali vizi apparenti; non vi è quindi obbligo per l’Acquirente di disimballare i prodotti al momento dell’accettazione. In ogni caso, i prodotti ricevuti dall’Acquirente si intendono accettati con riserva di verifica delle quantità, qualità e termini di consegna, che potranno essere contestate anche successivamente ai termini previsti dal Codice civile italiano e comunque non oltre 12 mesi dalla loro consegna.
9.4. Nell’ambito delle garanzie sopra indicate, il Fornitore è tenuto, su richiesta e a scelta dell’Acquirente, alternativamente a: i) ritirare e
riparare o sostituire i prodotti difettosi, inidonei, viziati o comunque difettosi. Tutte le spese di ritiro, riparazione o sostituzione rimangono a carico del Fornitore. Qualora sia possibile, su richiesta dell’Acquirente, la garanzia opererà anche per i prodotti venduti e consegnati ai clienti dell’Acquirente; ii) riconoscere una riduzione del prezzo di fornitura proporzionale al difetto ed al danno arrecato. L’opzione tra i rimedi di cui ai punti i) e ii) deve essere esercitata dall’Acquirente entro 45 giorni dalla denuncia del vizio o difetto.
9.5. I prodotti contrattuali riscontrati non conformi all’ordine e/o viziati, qualora non fossero stati immediatamente respinti, saranno trattenuti a disposizione del Fornitore con tempestiva comunicazione allo stesso indirizzata. Gli oneri per le operazioni di ritorno dei prodotti viziati saranno ad esclusivo carico del Fornitore; i prodotti viaggeranno a esclusivo conto e rischio del Fornitore, ed inoltre con riserva di addebito a suo carico di ogni onere sostenuto per la movimentazione e stoccaggio dei prodotti stessi nonché di ogni ulteriore costo e con riserva di rivalsa per gli utili commerciali mancanti o eventuali danni arrecati.
9.6. Il Fornitore manleva l’Acquirente da ogni o qualsiasi responsabilità per danni cagionati a terzi dai prodotti forniti risultati difettosi. In particolare, il Fornitore dichiara che terrà indenne l’Acquirente da tutti i costi conseguenti a richieste di risarcimento o pretese di indennizzo avanzate da terzi in relazione a danni sorti in conseguenza dell’utilizzo dei prodotti, compresi i costi di procedimenti giudiziali o stragiudiziali promossi nei confronti dell’Acquirente.
10.1. Parti di ricambio - In conformità agli ordini di acquisto emessi dall’Acquirente, il Fornitore si impegna a fornire all’Acquirente parti di ricambio relative ai prodotti oggetto della fornitura. Tale impegno a fornire avrà una durata di almeno 5 anni dalla data della singola fornitura dei prodotti.
10.2. Termini e condizioni previsti dalle presenti condizioni generali per l’acquisto dei prodotti si applicheranno, in quanto compatibili, anche all’acquisto delle parti di ricambio. Si conviene, in particolare, che il termine di consegna delle parti non eccederà quello dei prodotti cui le parti si riferiscono, tranne per le parti ordinate per situazioni particolari di emergenza che saranno consegnate nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento dell’ordine da parte dell’Acquirente.
10.3. Le parti di ricambio saranno fornite al prezzo previsto dal listino prezzi in vigore all’atto del ricevimento dell’ordine da parte dell’Acquirente.
11.1. Cause di forza maggiore - Il Fornitore e/o l’Acquirente non potranno considerarsi responsabili per il mancato adempimento, anche parziale, ad una delle proprie obbligazioni qualora sia conclamato oppure provino che
l’inadempimento è dovuto ad un impedimento che non dipenda dal loro controllo; che non potevano essere ragionevolmente tenuti a prevedere, al momento della conclusione dell’ordine, la presenza di tale impedimento ed i suoi effetti sulla capacità di eseguire le proprie obbligazioni; e che non avrebbero potuto ragionevolmente evitare o superare tale impedimento o i suoi effetti.
11.2. Xxxxx che invoca l’esonero dalla responsabilità è tenuto a comunicare alla controparte, appena possibile, e subito dopo essere venuto a conoscenza dell’impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità di eseguire i suoi obblighi, l’esistenza dell’impedimento, nonché gli effetti dello stesso sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni. Un’analoga comunicazione dovrà essere data non appena venga meno la causa di esonero dalla responsabilità. Chi ometta l’una o l’altra comunicazione sarà responsabile dei danni che avrebbero potuto essere altrimenti evitati.
11.3. In ogni caso, se le cause di esonero continuano a sussistere per un periodo superiore a 6 mesi, ciascuno avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale mediante comunicazione scritta alla controparte, escludendo che in tal caso per alcuna delle parti sorgano/derivino oneri o diritti suppletivi.
12.1. Riservatezza di dati ed informazioni - Il Fornitore si impegna a non utilizzare direttamente, indirettamente, per interposta persona, ente o società ed a non rivelare a terzi, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale con l’Acquirente, da qualsivoglia causa determinata detta cessazione, le informazioni ed i dati comunicati dall’Acquirente o di cui sia comunque venuto a conoscenza (in qualsiasi forma scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma intelligibile) in occasione o nell’adempimento del rapporto contrattuale, con particolare riferimento a specifiche tecniche comunicate dall’Acquirente, ai prodotti di questo, ai processi produttivi attuati in esecuzione degli impegni contrattuali assunti, all’azienda dell’Acquirente, etc.
12.2. L’obbligo di cui al comma precedente si applica anche alle notizie relative all’Acquirente da questi indicate come riservate.
13.1. Risoluzione delle controversie - Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione ed interpretazione del rapporto contrattuale viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro della sede dell’Acquirente.
In deroga a quanto stabilito, l’Acquirente, tuttavia, avrà facoltà di agire presso il Foro del Fornitore.
,lì
Il Fornitore BioBrent
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, vengono approvate specificatamente dal Fornitore le seguenti clausole: 1.3. (efficacia delle condizioni generali);
3.1. (qualità essenziali); 4.2 (passaggio dei rischi);
5.3. (essenzialità dei termini di consegna); 8. (incedibilità del credito); 9.1. (conformità prodotti e manleva); 9.3. (vizi apparenti e denuncia); 9.6. (responsabilità per danni a terzi e manleva); 10. (parti di ricambio); 11. (cause di forza maggiore);
12.1. (riservatezza di dati ed informazioni); 13. (risoluzione delle controversie).
Il Fornitore