SCHEMA DI CONVENZIONE
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Trieste a ,
aggiudicatario a aperta.
seguito
dell’esperimento di gara a
procedura
SCHEMA DI CONVENZIONE
ARTICOLO 1
Affidamento del servizio
Con il presente contratto il Comune di Trieste affida il servizio di tesoreria comunale per il quadriennio 2010-2013 a
................................................................. il/la quale accetta di svolgerlo attraverso appositi sportelli in numero di ................................, ubicati
................................................... con orario al pubblico pari a quello dell’orario bancario al pubblico.
Il Tesoriere dovrà inoltre mettere a disposizione uno sportello specificatamente ed esclusivamente dedicato all’Ente ed ubicato in prossimità della sede degli Uffici Finanziari dell’Ente stesso nei giorni da lunedì a venerdì con orario dalle ore 10.00 – 12.30 al quale saranno adibiti n. ……….
operatori.
ARTICOLO 2
Oggetto del servizio
Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente e finalizzate in particolare alla riscossione di tutte le entrate, al pagamento di tutte le spese facenti capo all’Ente, alla custodia di titoli e valori di pertinenza dell’Ente medesimo nonché agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell’Ente o da norme pattizie.
Il Tesoriere provvede pertanto:
a) alla riscossione di tutte le entrate dell’Ente escluse quelle aventi natura tributaria e tutte quelle che per legge o contratto sono e/o saranno affidate ad altri soggetti;
b) alla esecuzione di tutti i pagamenti che gli verranno ordinati mediante l’emissione di mandati di pagamento ovvero derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, nel rispetto e secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità;
c) ad accettare le somme che gli saranno versate in dipendenza dell’accensione di mutui, per alienazioni di beni patrimoniali, oppure rivenienti a titolo di pegno, cauzione o a garanzia di offerte per ammissione alle aste.
ARTICOLO 3
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario del Comune ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine al 31 dicembre di ciascun anno.
Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente.
ARTICOLO 4
Riscossioni
Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordini di riscossione informatici (reversali) emessi dall’Ente, numerati progressivamente, firmati digitalmente secondo la normativa vigente in materia di firma digitale e secondo lo standard ABI/CNIPA e trasmessi telematicamente su canali internet protetti, secondo il regolamento comunale di contabilità, contro rilascio di
ricevute di ritorno e di quietanze numerate progressivamente, compilate ed inviate con procedure informatiche.
Le reversali dovranno contenere gli elementi di cui all’articolo 180, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 3 e 4 del D.P.R. 194/1996, come modificato dal decreto del 24 giugno 2002 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e successive modificazioni, nonché i codici gestionali SIOPE individuati, in attuazione dell’art. 28, comma 5 – della L. 27.12.2002, n. 289, con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.2.2005 e successive modificazioni.
Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia quietanza numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario compilata con procedure informatiche.
Il Tesoriere è tenuto a inviare giornalmente all’Ente un flusso informatico contenente tutti i dati relativi alle quietanze.
Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta sulla quale dovranno essere riportati tutti gli elementi utili all’individuazione dell’esatta causale di versamento e del versante, nonché la clausola espressa “salvi i diritti dell’ente”. Tali incassi saranno segnalati all’Ente stesso per la regolarizzazione.
E’ fatto obbligo al Tesoriere di fornire adeguata documentazione per eventuali spese connesse alla riscossione delle entrate.
Fermo restando che il Tesoriere non può accettare in pagamento da terzi assegni bancari e postali, gli eventuali versamenti con assegni effettuati dall’Ente stesso, dall’Economo Comunale e da riscuotitori speciali, potranno essere accreditati nel conto di Tesoreria solamente quando il titolo sarà divenuto liquido. Resta inteso che il Tesoriere esplicherà la sua migliore collaborazione per il buon andamento degli incassi di tali titoli di credito.
La valuta da attribuire ai versamenti eseguiti tramite conti correnti postali intestati al “Comune di Trieste – Servizio di Tesoreria” sarà quella del
giorno in cui il Tesoriere avrà la disponibilità delle somme prelevate da detti conti da parte delle Poste Italiane S.p.A.; i prelievi dovranno essere effettuati al lordo delle commissioni per spese e imposta di bollo. Per dette spese il Tesoriere emetterà un mandato di spesa provvisorio che sarà tempestivamente coperto dall’Ente.
Il Tesoriere è tenuto ad accettare pagamenti effettuati tramite procedure automatizzate e telematiche.
La gestione di cassa del servizio economale risulta disciplinata dal regolamento comunale di contabilità.
ARTICOLO 5
Pagamenti
I pagamenti verranno effettuati in base ad ordinativi di pagamento informatici (mandati) individuali, anche con distinta/ruolo, o collettivi emessi dall’Ente, numerati progressivamente, firmati digitalmente secondo la normativa vigente in materia di firma digitale e secondo lo standard ABI/CNIPA e trasmessi telematicamente su canali internet protetti, secondo il regolamento di contabilità comunale, contro rilascio di ricevute di ritorno compilate ed inviate con procedure informatiche.
Il Tesoriere darà luogo, anche in mancanza di preventiva emissione da parte dell’Ente di regolare mandato, ai pagamenti previsti dal comma 4 dell’articolo 185 del D.Lgs. n. 267/2000, nonchè a quelli disposti in via continuativa dall’Ente. Entro 15 giorni e comunque entro il termine del mese in corso l’Ente emetterà il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.
I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta trasmissione dei relativi mandati al Tesoriere.
I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere:
- per i mandati emessi in conto competenza nei limiti dei rispettivi stanziamenti iscritti negli interventi del bilancio e nei capitoli per i servizi per conto terzi;
- per i mandati emessi in conto residui passivi nei limiti delle somme iscritte nell’elenco dei residui
e comunque nei limiti delle disponibilità di cassa e delle linee di credito accordate.
I mandati eventualmente emessi in eccedenza dei fondi stanziati nei relativi interventi di bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di scarico per il Tesoriere e saranno quindi restituiti all’Ente.
I mandati devono portare l’indicazione del codice di bilancio di cui all’articolo 3 e la numerazione della voce economica di cui all’articolo 4 del
D.P.R. 194/1996, come modificato dal decreto del 24 giugno 2002 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e successive modificazioni, i codici gestionali SIOPE individuati, in attuazione dell’art. 28, comma 5, della L. 27.12.2002, n. 289, con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.2.2005 e successive modificazioni, nonché gli elementi previsti all’articolo 185 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, cui la spesa si riferisce, con la dimostrazione contabile della disponibilità esistente sullo stanziamento relativo al conto di competenza ed al conto dei residui.
Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi dell’indicazione della codifica di bilancio, della voce economica e dei codici gestionali SIOPE.
Per i pagamenti da effettuare a valere sui fondi a specifica destinazione deve essere fatta apposita annotazione sui relativi mandati e, ove si tratti di utilizzo di somme rivenienti dal ricavato di mutui o prestiti, gli stessi saranno corredati dalla documentazione prevista dalla normativa.
Fatto salvo quanto diversamente stabilito nella presente convenzione, la valuta a carico dell’Ente sui pagamenti è lo stesso giorno di esecuzione dell’operazione.
La valuta da applicare ai bonifici non potrà superare un giorno lavorativo successivo alla data del versamento o termine inferiore.
Non potranno essere disposti pagamenti con riconoscimento di valuta a favore del beneficiario anteriore alla data di esecuzione dell’operazione o che, comunque, non consenta al Tesoriere il recupero della valuta stessa.
L’Ente dovrà inviare i mandati o comunicare al Tesoriere i pagamenti con scadenza determinata con congruo anticipo.
Di norma non potranno essere effettuati pagamenti con “incarico” a banche corrispondenti non potendo regolare per valuta le operazioni; qualora particolari esigenze richiedano l’adozione del pagamento con “incarico”, il Tesoriere è autorizzato all’addebito in conto alla data d’invio dei rispettivi documenti, apponendo in precedenza il corrispondente vincolo sulle disponibilità dell’Ente stesso.
I mandati saranno ammessi al pagamento, il primo giorno lavorativo (con riferimento all’orario di servizio delle Aziende di credito) successivo a quello della trasmissione al Tesoriere, salvo diversa indicazione dell’Ente, che potrà richiedere l’anticipazione del termine allo stesso giorno di emissione, ove ne dichiari l’urgenza, oppure il differimento a data successiva.
I mandati sono pagabili, di norma, agli sportelli del Tesoriere abilitati allo svolgimento del servizio contro il ritiro di regolare quietanza.
L’Ente potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli di spesa, che i mandati vengano eseguiti con le modalità agevolative di pagamento richieste dal creditore.
E’ previsto come mezzo di pagamento anche l’ “assegno di traenza e quietanza”, spedito al domicilio del beneficiario, senza spese, negoziabile presso qualsiasi istituto di credito.
I pagamenti relativi alle retribuzioni del personale dipendente saranno effettuati a norma dell’articolo 61 del regolamento comunale di contabilità con le modalità tecniche di cui al presente articolo 5 nonché con il pagamento diretto in contanti o assegni emessi dal Tesoriere medesimo e con ogni altra forma, anche telematica, consentita dalla legge. In caso di pagamento mediante accredito in conto corrente acceso presso qualsiasi istituto di credito o presso le Poste Italiane S.p.A., il Tesoriere garantisce la disponibilità delle somme alla data di maturazione del credito.
Il Tesoriere dichiara di essere disponibile e di impegnarsi a trasportare, a suo rischio ed a sue spese, alla Cassa Economale del Comune le somme occorrenti per il pagamento delle competenze spettanti agli amministratori comunali entro le ore 10 del giorno di scadenza del pagamento stesso, previa comunicazione del relativo importo da effettuarsi con congruo anticipo.
L’Ente si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 18 dicembre ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e di quelli che non determinano effettivo movimento di denaro.
I mandati interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre saranno eseguiti dal Tesoriere mediante commutazione d’ufficio in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
Le spese incontrate nell’esecuzione dei pagamenti di cui sopra, con l’eccezione di quelle specificatamente individuate con apposita determinazione dell’Ente, saranno poste a carico dei beneficiari. Pertanto il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall’importo nominale dei mandati l’ammontare delle spese medesime e della mancata corrispondenza tra le somme versate e quelle dei mandati medesimi deve dare indicazione sulle relative quietanze.
Nel caso in cui al medesimo beneficiario vengano emessi, per ragioni di bilancio, più mandati contemporaneamente, il Tesoriere dovrà applicare una sola volta l’eventuale commissione per spese di bonifico. Tale commissione
non andrà comunque applicata per pagamenti fino a 500 euro e per pagamenti relativi all’erogazione di contributi a scuole ed enti pubblici, contributi e sussidi a carattere sociale ed assistenziale, utenze, mutui, canoni di locazione, retribuzioni al personale dipendente, assimilati ed amministratori.
Per i mandati estinti a mezzo assegno circolare trasmesso con raccomandata A.R., si considera accertato l’effettivo pagamento con la restituzione del relativo avviso di ricevimento.
Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni del sistema bancario rientrati per l’irreperibilità degli intestatari o non incassati dai beneficiari entro la scadenza, indicando contestualmente, anche per i mandati collettivi (cioè con più nominativi), il numero del relativo ordinativo di pagamento (mandato) emesso dall’Ente ed il nome del beneficiario.
Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di Enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli Enti stessi, sottoscritta dal rispettivo Tesoriere o Xxxxxxxx. Nel caso che l’Ente beneficiario richieda l’esecuzione del pagamento mediante versamento in c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale.
A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità e in sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere provvede a rendere apposita quietanza in via telematica corredata dall’iter del mandato a partire dall’inoltro da parte dell’ente sino alla effettiva esecuzione del pagamento. Il Tesoriere provvede inoltre ad inviare giornalmente all’Ente in via telematica tale documentazione con i medesimi mezzi informatici e canali di trasmissione usati per la ricezione.
A corredo della documentazione da inviare in sede di conto consuntivo all’Ente il Tesoriere può annotare gli estremi della quietanza su documentazione meccanografica.
Su richiesta dell’Ente il Tesoriere fornisce in tempi brevi gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale.
I mandati eseguiti, accreditati o commutati con l’osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo.
Il Tesoriere è tenuto ad ogni adempimento connesso all’applicazione del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
ARTICOLO 6
Imposta di bollo
Tanto i mandati di pagamento quanto gli ordini di riscossione debbono recare l’indicazione se le operazioni in essi ordinate siano o meno da assoggettarsi all’imposta di bollo. In mancanza di detta indicazione, il Tesoriere, qualora impossibilitato a determinare l’esatta posizione del pagamento agli effetti di tale imposta, è autorizzato a considerarlo assoggettabile.
ARTICOLO 7
Gestione informatizzata dell’ordinativo d’incasso e dei mandati di pagamento Gli ordinativi d’incasso (reversali) e di pagamento (mandati) saranno preparati e firmati digitalmente e saranno trasmessi in via telematica dall’Ente al Tesoriere con procedura informatica da quest’ultimo predisposta nel rispetto di quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7.3.2005,
n. 82 integrato e corretto con D.Lgs. 4.4.2006, n. 159 ed eventuali successive modificazioni), dalla circolare ABI – Serie Tecnica n. 80 ed allegato “Protocollo sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti
informatici relativi alla gestione dei Servizi di Tesoreria di Cassa degli enti del Comparto Pubblico”, dagli standard di cooperazione del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per lo scambio dei flussi, nonché, dal CNIPA e da altre autorità pubbliche nel campo digitale ed informatico, nonché dell’eventuale normativa di settore che entrerà in vigore in futuro.
Per l’attuazione della gestione informatizzata il Tesoriere e l’Ente stipuleranno, nel rispetto delle disposizioni suddette, uno specifico accordo tecnico inerente il protocollo di interoperabilità tra i medesimi al fine di garantire tutte le funzionalità tecniche ed informatiche a garanzia del corretto funzionamento della gestione.
In tale sede saranno quindi definite, tra l’altro, le modalità e le regole per la trasmissione al Tesoriere dei flussi informatici, per la gestione, la sicurezza e la conservazione degli stessi, per l’invio da parte del Tesoriere, a fronte della ricezione dei flussi, di messaggi di ritorno (ricevute di servizio, ricevute applicative con esito positivo o negativo, ricevute di pagamento o di pagamento non eseguito).
Nessun onere verrà posto a carico dell’Ente in relazione alla gestione informatizzata e per eventuali modifiche che si rendessero necessarie per un miglioramento della stessa.
Nel caso di malfunzionamento del sistema informatico, gli eventuali documenti cartacei emessi dovranno, al ripristino della funzionalità e con apposita procedura, essere sostituiti dagli equivalenti informatici in modo da garantire l’allineamento e la consistenza degli archivi.
ARTICOLO 8
Firme autorizzate
L’Ente dovrà comunicare preventivamente al Tesoriere le firme autografe o digitali con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento nonché, tempestivamente e
per iscritto, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina.
Il Tesoriere resterà impegnato dal giorno stesso una volta comprovata la ricezione delle comunicazioni stesse.
ARTICOLO 9
Mutui e aperture di credito
L'Istituto Tesoriere si impegna ad accordare il finanziamento degli investimenti programmati dall'Ente fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) annui mediante stipula di contratti di mutuo o aperture di credito in base alle regole ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente e alle seguenti condizioni:
- il prestito sarà concesso a tasso variabile con ammortamento di durata di 15 (quindici) anni indicizzato al parametro Euribor 6 mesi base act/360, rilevato alle ore 11:00 del 2° giorno lavorativo antecedente la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi e pubblicato sulla pagina Euribor 01 del circuito Reuters, maggiorato/diminuito dello spread % annuale, valido per tutta la durata del prestito, pari a ;
- tutte le spese, diritti ed imposte relativi alla stipula del contratto di prestito sono a carico dell’Istituto Tesoriere;
- il Comune di Trieste si riserva la facoltà di valutare la convenienza del tasso richiesto dall'Istituto Tesoriere sulla base del tasso richiesto da CDP per prestiti di pari durata ovvero sulla base del tasso di mercato richiesto da altri Istituti mutuanti espressamente interpellati in merito;
- il Comune di Trieste potrà convertire il tasso cui i prestiti sono indicizzati previa richiesta all'Istituto Tesoriere sulla base delle condizioni di mercato di tempo in tempo vigenti.
ARTICOLO 10
Delegazioni di pagamento
Qualora l’Ente emetta delegazioni di pagamento a garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti ai sensi dell’art.
206 del D. Lgs. n. 267/2000, queste saranno notificate al Tesoriere e costituiranno titolo esecutivo per i pagamenti stessi.
ARTICOLO 11
Accantonamenti per pagamenti obbligatori
Il Tesoriere provvederà ad effettuare eventuali accantonamenti mediante appositi vincoli sulla disponibilità dell’Ente, onde essere in grado di provvedere al pagamento alle previste scadenze di rate di mutui ed al soddisfacimento di altri impegni obbligatori per legge, nonchè a quelli disposti in via continuativa dall’Ente.
Gli accantonamenti suddetti potranno essere effettuati esclusivamente non oltre un mese prima della data in cui sono previsti i relativi pagamenti.
Pertanto, in caso di insufficienza di fondi, il Tesoriere potrà attingere, alla scadenza, ai mezzi occorrenti per i pagamenti di cui sopra anche ricorrendo all’utilizzo delle entrate a specifica destinazione e all’anticipazione di tesoreria già accordata.
Il Tesoriere, purché debitamente preavvisato dal Comune oppure per obblighi derivatigli direttamente dalla legge, sarà responsabile dei ritardi nell’esecuzione dei pagamenti alle previste scadenze e dovrà quindi rispondere delle indennità di mora e di ogni altra spesa che, per tali ritardi, fossero addebitate al Comune.
ARTICOLO 12
Anticipazioni di Tesoreria ed utilizzo di entrate a specifica destinazione
A norma dell’articolo 222, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere concederà, su richiesta dell’Ente corredata dalla relativa deliberazione della Giunta adottata all’inizio dell’esercizio finanziario, anticipazioni di tesoreria fino ad un importo pari a tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell’Ente accertate nel penultimo anno precedente.
L’utilizzo dell’anticipazione sarà attivato di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa.
L’anticipazione verrà gestita attraverso apposito conto corrente bancario e l’utilizzo avverrà con addebito a detto conto e conseguente accredito al conto di tesoreria per le somme anticipate.
Il ripiano verrà effettuato automaticamente dal Tesoriere con le eventuali entrate eccedenti i pagamenti: per gli accrediti al conto di tesoreria (utilizzo dell’anticipazione) e per gli addebiti (restituzione al Tesoriere) l’Ente dovrà poi provvedere all’emissione di reversali e mandati.
Qualora l’Ente intenda utilizzare per il finanziamento di spese correnti le somme vincolate a specifica destinazione a norma dell’articolo 195 del D.Lgs. n. 267/2000, dovrà far pervenire al Tesoriere apposita richiesta da parte del servizio finanziario. Il Tesoriere provvederà in conformità vincolando una corrispondente quota dell’anticipazione di tesoreria, ai sensi del medesimo articolo 195 comma 3.
In caso di cessione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare dalla banca subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le
anzidette esposizioni, nonché far assumere da quest’ultima tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente.
Sugli utilizzi a fronte delle anticipazioni accordate dal Tesoriere viene applicato il tasso di interesse pari al tasso Euribor 6 mesi base act/360 aumentato/diminuito di ........... punti franco di commissione, con capitalizzazione trimestrale.
ARTICOLO 13
Giacenze o depositi
Sui depositi o sulle giacenze il Tesoriere corrisponde un tasso d’interesse aumentato/diminuito di punti rispetto al tasso Euribor 6
mesi base act/360.
Il Tesoriere accrediterà trimestralmente gli interessi a credito dell’Ente maturati sulle giacenze o depositi vari nel trimestre precedente.
Per quanto concerne le condizioni di valuta se ne prevede l’applicazione secondo le seguenti condizioni: ……………………………
Per quanto riguarda i movimenti di tesoreria resta inteso che questi devono essere contabilizzati nella giornata in cui essi vengono effettuati.
E’ consentita l’esistenza di giacenze o depositi vari separati, presso il Tesoriere alle medesime condizioni sopra indicate o presso altri istituti bancari e/o assicurativi per realizzare un loro migliore rendimento.
Come consentito dal vigente Regolamento di Contabilità, l’ente potrà aprire altresì un apposito conto corrente intestato a “Comune di Trieste - Economo comunale” per la gestione del fondo economale alle medesime condizioni del conto di tesoreria e con la possibilità di attivazione gratuita di carta bancomat e/o carta di credito.
ARTICOLO 14
Custodia titoli e valori
Il Tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente gratuitamente.
Il Tesoriere dovrà rispettare il Regolamento comunale di contabilità anche per quanto attiene la gestione dei titoli e dei valori di proprietà dell’Ente.
Il Tesoriere provvede altresì alle medesime condizioni alla custodia ed amministrazione di titoli e valori depositati da terzi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria contenente tutti gli estremi identificativi dell’operazione. Il Tesoriere è obbligato altresì a non procedere alla restituzione degli stessi senza regolari ordini dell’Ente comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare gli ordini di svincolo.
Il Tesoriere dovrà inoltre mettere gratuitamente a disposizione dell’Economo comunale una cassetta di sicurezza dal formato minimo di 11 decimetri cubici da utilizzare a firme disgiunte.
ARTICOLO 15
Bilancio di previsione
L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere all’inizio di ciascun esercizio finanziario:
a) copia esecutiva del bilancio di previsione redatto in conformità alle norme dettate dal D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
b) l’elenco dei residui attivi e passivi.
L’Ente si obbliga altresì a trasmettere nel corso dell’esercizio le copie esecutive delle deliberazioni relative a variazioni di bilancio e prelevamenti dal fondo di riserva.
Nelle more dell’adozione del bilancio di previsione da parte del Consiglio comunale, il Tesoriere effettuerà ai sensi dell’art. 163 – 2° comma, del D.L.vo n. 267/2000 i pagamenti in conto competenza nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato; la gestione provvisoria è limitata alle tipologie di spese specificatamente indicate nel medesimo comma. Durante l’esercizio provvisorio ai sensi del comma 3° del medesimo articolo il Tesoriere effettuerà pagamenti, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
I pagamenti in conto residui saranno effettuati dal Tesoriere nei limiti delle somme iscritte nell’elenco dei residui di cui al precedente punto b).
L’Ente si obbliga altresì a trasmettere al Tesoriere, anche in via telematica, la delibera di approvazione del conto consuntivo esecutiva ai sensi di legge nonché copia del conto consuntivo stesso e gli eventuali rilievi pendenti sul giudizio di conto.
ARTICOLO 16
Incombenze del Tesoriere Il Tesoriere è tenuto ai seguenti adempimenti:
- aggiornamento e conservazione del giornale di cassa sul quale registrerà, in ordine cronologico, ogni riscossione ed ogni pagamento. Copia di detto giornale, con l’indicazione delle risultanze di cassa, verrà inviata giornalmente all’ente, unitamente al suo equivalente flusso informatico. Qualora quest’ultimo rispettasse pienamente la normativa in vigore in materia
di documenti firmati digitalmente, potrà considerarsi sostitutivo del giornale cartaceo; analogamente dovrà essere inviato il giornale di cassa per ogni altro conto intestato all’ente;
- conservazione dei verbali delle verifiche di cassa ordinarie e straordinarie, che vengono trasmesse in copia all’Ente;
- conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge, delle cui risultanze l’Ente viene tempestivamente informato;
- tenuta del bollettario informatico delle riscossioni;
- conservazione degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento in base alla vigente normativa;
- tenuta di eventuali altre evidenze previste dalla legge.
Il Tesoriere si impegna inoltre a provvedere, ove occorra in concorso con l’Ente, alla compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa.
Il Tesoriere, entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, dovrà rendere all’Ente il conto della propria gestione di cassa redatto in conformità alle relative disposizioni di legge.
Il conto deve essere corredato dai bollettari meccanografici delle riscossioni e di quietanzamento dei mandati nonché dai relativi allegati di svolgimento e da tutte le altre documentazioni che fossero eventualmente richieste.
La resa del conto può essere effettuata in alternativa con modalità e criteri informatici come previsto dall’articolo 213 del D.Lgs. n. 267/2000.
Qualora il Tesoriere non provveda a rendere il conto della gestione annuale in tempo utile, vi provvederà l’Ente, a termini di legge e regolamento, a spese del Tesoriere.
L’Ente consente che il Tesoriere proceda, quando quest’ultimo lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità dell’Ente stesso. Il Tesoriere ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ente eventuali discordanze rilevate.
ARTICOLO 17
Verifiche
L’Ente provvede alle verifiche ordinarie e straordinarie di cassa nei confronti del Tesoriere con le cadenze e con le modalità previste dagli articoli 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000.
ARTICOLO 18
Condizioni di svolgimento del servizio
Il servizio di tesoreria viene svolto da in
maniera gratuita, con rinuncia da parte del Tesoriere al recupero di qualsiasi spesa inerente il servizio stesso anche di quelle derivanti da operazioni estere.
Resta inteso che le spese di bollo quietanza e le spese di spedizione di bonifici reclamate dall’amministrazione postale o dal sistema bancario sono a carico dei beneficiari, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 della presente convenzione.
Rimangono invece a carico del Tesoriere le spese per la fornitura di bollettari, stampati e registri e le spese di trasmissione telematica inerenti l’esecuzione del servizio.
L’apertura di conti correnti postali per l’esecuzione del servizio di tesoreria derivante da esigenze proprie dell’Ente, verrà effettuata tramite il Tesoriere al quale deve essere riservata la firma di traenza per la movimentazione delle partite disposta su iniziativa dell’Ente ovvero del Tesoriere con prelevamenti di norma quindicinali.
All’Ente vanno imputate le spese di gestione dei conti correnti postali, nonché i costi pretesi dalle poste per la fornitura della modulistica richiesta.
Nessun altro onere oltre a quelli espressamente previsti dalla presente convenzione, comunque denominato anche in forma di penale, può essere applicato all’Ente.
ARTICOLO 19
Responsabilità del Tesoriere
Ai sensi degli articoli 211 e 217 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all’Ente o a terzi e per la regolarità delle operazioni di pagamento eseguite; è inoltre responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti presso il medesimo, intestati all’Ente
ARTICOLO 20
Deposito cauzionale
A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto il Tesoriere costituisce un deposito cauzionale definitivo per l’importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) a mezzo ………...
ARTICOLO 21
Contribuzione
Il Tesoriere verserà al Comune per l’intera durata della convenzione il contributo di Euro ……………da corrispondersi in rate annuali di pari importo. Detto contributo verrà liberamente destinato dall’Ente al sostegno di programmi e di iniziative di carattere pubblico predisposte a cura dello stesso.
ARTICOLO 22
Penali
Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell’art. 19 del presente atto, ogni violazione agli obblighi di legge o regolamento o ritardo nell’adempimento della presente convenzione verrà sanzionato con una penale da Euro 100,00 ad Euro 2.000,00 commisurata alla gravità dell’inadempimento.
Ogni violazione sarà contestata in forma scritta dall’Ente tramite lettera raccomandata A.R. al referente indicato dal Tesoriere al momento della sottoscrizione del contratto.
Il referente dovrà far pervenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l’Ente chiederà al Tesoriere di versare le penali previste. Nel caso in cui il Tesoriere non provveda al versamento entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, l’Ente si rivarrà sulla cauzione prestata; il Tesoriere in questo caso è obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 15 (quindici) giorni da quello della notificazione del relativo avviso.
ARTICOLO 23
Oneri e obblighi
Il Tesoriere si obbliga a rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente le condizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro vigente, nonché di rispettare la normativa in materia di sicurezza fisica dei lavoratori.
Il Tesoriere dichiara di applicare nei confronti dei propri dipendenti il
C.C.N.L. che si applica alla specifica categoria di intermediari finanziari di appartenenza …………
ARTICOLO 24
Rinvio
Per quanto non è previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia.
Nel periodo di vigenza della convenzione stessa le parti di comune accordo potranno addivenire alla sua revisione per adeguarla ai risultati del servizio ed a particolari contingenze.
Tutte le comunicazioni tra le parti inerenti la presente convenzione aventi forma scritta dovranno trovare riscontro entro 30 giorni dal ricevimento.
ARTICOLO 25
Referenti
Il Tesoriere dovrà nominare un referente dandone contestuale comunicazione scritta all’Ente al quale saranno indirizzate contestazioni, segnalazioni, richieste e quant’altro ritenuto necessario.
Il Tesoriere dovrà altresì nominare un proprio referente tecnico dandone contestuale comunicazione scritta all’Ente al quale saranno indirizzate tutte le comunicazioni concernenti i collegamenti e le procedure informatiche e telematiche.
ARTICOLO 26
Durata della convenzione
La Convenzione avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2010 e avrà durata quadriennale.
La Convenzione potrà essere rinnovata, ove consentito dalle disposizioni di legge, per una sola volta previa adozione da parte dell’Ente di apposito provvedimento motivato almeno sei mesi prima della scadenza.
ARTICOLO 27
Risoluzione della Convenzione
Qualora le parti non adempiano secondo le modalità pattuite nella presente Convenzione ad una delle obbligazioni ivi previste il rapporto obbligatorio si risolverà di diritto ai sensi e con le modalità previste dall’art. 1456 C.C.
ARTICOLO 28
Controversie
Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti le parti indicano competente il Foro di Trieste.
ARTICOLO 29
Domicilio delle parti
Le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.
ARTICOLO 30
Spese di stipula e di registrazione
Tutte le spese e le tasse inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico del Tesoriere.
Trattandosi di servizio reso gratuitamente, è richiesta la registrazione del presente atto a tassa fissa.