BANDO DI GARA
Procedura aperta per Concessione di Lavori Pubblici
Artt. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016
CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO SULLE OPERE IRRIGUE CONSORTILI
Il Consorzio Bonifica Alto Xxxxx Xxxxxxx con sede a Roccella Jonica (RC), in esecuzione della Delibera R.D. n.
101 del 17/12/2014, del indice procedura di pubblica gara per l’affidamento della CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO SULLE OPERE IRRIGUE CONSORTILI:
Lavori di Costruzione di un impianto idroelettrico in corrispondenza del collegamento al “Serbatoio B” sullo schema irriguo “Stilaro” con derivazione della fiumara Stilaro.
(CUP G54E14000960003 - CIG 6778165EB1)
Si forniscono le seguenti informazioni:
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio di Bonifica Alto Xxxxx Xxxxxxx C.da Melisari snc – 89047 Roccella Jonica (RC) – Tel. 0964/0000000 (Centralino) – 0964/1900531 e mail x.xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx (R.U.P.);
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione di gara è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte andranno inviate a: Consorzio di Bonifica Alto Xxxxx Xxxxxxx, conformemente alle modalità indicate nel disciplinare di gara.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Consorzio di Bonifica. L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
I.3) Il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) è il Geom. Xxxxx Xxxxxxxx XXXX
I.4) Il Supporto al Responsabile Unico del Procedimento è l’Xxx. Xxxxxxx XXXXXXXXX
I.5) Il referente per il sopralluogo preliminare obbligatorio è individuato nella persona del P.A. Xxxxxxx Xxxxxx.
I.6) Pubblicazione: 04/01/2017
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE
II.1) Descrizione della concessione
La realizzazione dell’impianto idroelettrico “ad acqua fluente” ed opere accessorie sulle opere irrigue consortili ( con potenza compresa tra 100 e 1.000 kW), ubicato nell’area: Comune di Stilo - in località “Bordigiada e/o San Leonte” (di seguito l’ “Impianto” o l’ “Intervento”) è prevista con le modalità della “Concessione di lavori pubblici ” mediante la quale lo scrivente Consorzio, interessato alla costruzione delle opere definite sulla scorta della progettazione preliminare a base di affidamento, concede ad un operatore economico l’affidamento della progettazione definitiva integrata/modificata con la proposta tecnica offerta in sede di gara dal concorrente (da perfezionarsi con l’acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni previste dalla vigente normativa nazionale, regionale e locale), la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione dell’impianto idroelettrico, consentendo a tale suddetto operatore di realizzare e gestire le opere durante
tutto il periodo di concessione, assumendo il rischio operativo e traendo dalla vendita dei servizi resi al mercato i ricavi di gestione, e remunerando lo scrivente Xxxxxxxxx concedente, come meglio illustrato in questo Bando di gara.
Pertanto, la concessione di lavori pubblici, di cui agli artt. 164 e ss. D.Lgs. 50/2016, ha per oggetto:
− la progettazione definitiva dell’Impianto integrata con la proposta tecnica offerta in sede di gara dal concorrente concessionario e definita sulla base del progetto preliminare approvato dal Consorzio e posto a base d’asta;
− la progettazione esecutiva dell’ Impianto , definita sulla base del progetto definitivo approvato ed in relazione ai pareri/nulla osta/autorizzazioni acquisiti (da acquisire a totale ed esclusiva cura ed onere, anche economico, del concessionario);
− la costruzione, la gestione, e la manutenzione dell’Impianto (sulle opere irrigue in uso dal Consorzio), per la durata di anni 30 (trenta), decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di Concessione.
Tutti i costi di progettazione, realizzazione, frazionamento/accatastamento, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Impianto da realizzare saranno a totale ed esclusiva cura del Concessionario, senza alcun onere finanziario ed economico a carico del Consorzio.
Il Concessionario acquisirà, esclusivamente:
- i benefici relativi all’incasso degli incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) e dalla vendita dell’energia elettrica sulla base delle tariffe incentivanti previste dalle norme vigenti, al netto dei benefici riservati al Consorzio (versati allo stesso nei modi e nei termini indicati in convenzione ) come di seguito meglio specificati;
il diritto all’utilizzo/gestione delle aree di proprietà del Consorzio, di stretta pertinenza dell’Impianto, come specificatamente indicate nello schema di Contratto.
Salvo quanto disposto di seguito, l’Intervento verrà finanziato, in forma totale ed esclusiva, dal Concessionario individuato a seguito della presente procedura concorsuale ad evidenza pubblica.
L’Impianto fruisce di un contributo pubblico in conto capitale, a valere sul “Bando Centro Sud – Rep. n. 27 del 08.07.2013 per il finanziamento di interventi idroelettrici connessi agli impianti irrigui” (di seguito “Bando Centro Sud”) allegato ai documenti di gara, indetto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), calcolato sul costo stimato dell’investimento, pari al 30% per un totale lordo di euro € 191.343,00, come stabilito dal decreto di approvazione del MIPAAF n° 253 del 03/10/2014 allegato ai documenti di gara (di seguito il “Contributo MIPAAF”). Tale importo sarà erogato dal Consorzio al Concessionario conformemente alle disposizioni contenute nel relativo provvedimento di concessione del contributo. L’ammontare del contributo potrà essere ridotto per rispettare eventuali requisiti specifici di cumulabilità massima dei meccanismi di incentivazione con altri incentivi pubblici comunque denominati previsti all’art. 26 del D.Lgs. n. 28/2011 e ss.mm.ii. e/o per sopravvenute variazioni normative e/o regolamentari alla data della sottoscrizione del Contratto di Concessione. Il Contributo MIPAAF potrà, altresì, non essere richiesto dal Consorzio per valutazioni discrezionali di quest’utlimo, o potrà non essere erogato nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni per l’ammissibilità e i requisiti per il riconoscimento previsti nel Bando Centro Sud, o qualora siano intervenute modifiche delle previsioni normative o siano sopraggiunte circostanze indipendenti dall’operato e dalla volontà del Consorzio e del Concessionario che determinino l’impossibilità di erogare detto contributo, senza che il Concessionario possa vantare alcuna pretesa economica.
In merito ad ulteriori disposizioni relative al Contributo MIPAAF e conseguenti oneri economici a carico del Concessionario si veda successivo paragrafo II.1.7).
La sottoscrizione del contratto di concessione avrà luogo, ai sensi dell’art. 165 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, dopo la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell’opera, o di idonea documentazione inerente la disponibilità delle risorse economiche nella disponibilità del Concessionario necessarie alla realizzazione dell’Impianto. Qualora l’Impianto risulti tempestivamente iscritto in posizione
utile al registro informatico del GSE previsto dal DM 23/06/2016 e s.m.i. (di seguito il “Registro” e “Decreto FER”), il contratto di concessione è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento o il contratto che disciplina la disponibilità delle risorse economiche necessarie alla realizzazione dell’ Impianto da parte del Concessionario, non sia perfezionato entro 12 mesi dalla sosttoscrizione del contratto di concessione.
Visto il necessario apporto dei benefici economici derivanti dal riconoscimento degli incentivi pubblici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (di seguito anche “Incentivi FER”) , al fine sia di garantire la sostenibilità delle risorse proporzionate ai fabbisogni per la realizzazione dell’Impianto, sia di rendere congrua la redditività del capitale investito da parte del Concessionario, in caso di mancato tempestivo ottemperamento agli adempimenti previsti dalle previsioni normative vigenti per l’ottenimento dei suddetti Incentivi FER, il Consorzio si riserva la possibilità di estendere il termine 12 mesi per il perfezionamento dei contratti di cui sopra, di ulteriori 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione.
II.1.1) Denominazione conferita alla concessione dall’Amministrazione aggiudicatrice
Concessione di progettazione, costruzione e gestione di n. 1 impianto idroelettrico sulle opere irrigue consortili, denominato: Lavori di Costruzione di un impianto idroelettrico in corrispondenza del collegamento al “Serbatoio B” sullo schema irriguo “Stilaro” con derivazione della fiumara Stilaro.
Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori: Comune di Stilo (RC).
II.1.2) Progettazione dell’Impianto
Il progetto definitivo redatto in conformità all’art. 23 del d.lgs. 50/2016 (di seguito il “Codice”) e alle parti vigenti del DPR 270/2010, dovrà essere consegnato al Consorzio entro 45 giorni dalla stipula della Convenzione. Il progetto sarà approvato dall’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla presentazione di tutte le integrazioni e modifiche eventualmente richieste da parte del Consorzio al Concessionario, il quale dovrà provvedere entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.
Con il progetto definitivo, redatto sulla base del progetto preliminare posto a base di gara e della proposta tecnica presentata in sede di gara, così come opportunamente integrato e /o modificato a seguito delle note del Consorzio prima della sua approvazione, il Concessionario dovrà conseguire, a suo esclusivo e totale onere, anche economico, tutte xx xxxxxxxxxxxxxx x/x xxxxxx x/x xxxxx xxxx previsti dalla normativa nazionale, regionale e locale vigente necessari per la costruzione e gestione dell’Impianto.
Sarà onere e cura del Concessionario apportare tutte le variazioni/integrazioni al progetto definitivo ed esecutivo necessarie all’ottenimento di tutte le autorizzazioni, permessi comunque denominati necessari per la costruzione e gestione dell’impianto idoroelettrico.
Il Consorzio resterà, per l’intera durata del Contratto di Concessione, l’unico titolare della Concessione di derivazione d’acqua ad uso plurimo in corso di rilascio da parte della Regione Calabria e si impegna a cointestare, a subconcedere e/o a volturare al Concessionario la sola titolarità della concessione di derivazione ad uso idroelettrico affinchè il Concessionario possa assumere nei confronti del GSE la qualifica di Soggetto Responsabile e beneficiare direttamente della tariffa incentivante di cui al Decreto FER.
Il Consorzio si impegna a chiedere al gestore della rete e ad accettare tempestivamente, se necessario, il preventivo di connessione alla rete, nonché a chiederne la voltura al Concessionario che dovrà provvedere, qualora in possesso di tutta la restante documentazione prevista per l’ iscrizione al Registro, al relativo pagamento nei termini previsti.
Nessun risarcimento del danno potrà essere richiesto dal Consorzio al Concessionario in caso di risoluzione del contratto per l’impossibilità di realizzare l’Impianto dovuta al mancato trasferimento al Concessionario dei titoli autorizzativi intestati al Consorzio e/o per il mancato ottenimento dei titoli autorizzativi, per cause non imputabili al Concessionario, per la costruzione e gestione degli impianti (i.e. concessione di derivazione e autorizzazione unica) e per la realizzazione della linea di collegamento alla rete elettrica nazionale.
Entro 30 giorni dal rilascio dell’Autorizzazione Unica o dei permessi, o titoli comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, con apposita comunicazione del RUP il Concessionario dovrà consegnare al
Consorzio il Progetto Esecutivo ed il programma esecutivo dei lavori, assorbenti di tutte le modifiche/integrazioni richieste nell’ambito della Conferenza di Servizi dagli Enti a vario titolo coinvolti. Detto Progetto Esecutivo, nella sua versione conclusiva, sarà approvato dal Consorzio entro 15 giorni dall’avvenuta consegna. Nel caso in cui il Consorizio richieda modifiche al Progetto Esecutivo, per allinearlo al Progetto Definitivo, queste saranno apportate dal Concessionario nei 15 giorni successivi alla richiesta.
A tale riguardo, si precisa che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico- finanziario degli investimenti, e della connessa gestione, sono quelli stabiliti nel sopra citato Progetto preliminare posto a base di gara, coordinato con l’offerta tecnica presentata dal concorrente in sede di gara. Le variazioni che si rendesse necessario apportare a detti presupposti o condizioni di base, per ottemperare alle prescrizioni/osservazioni formulate in sede di Conferenza di Servizi, per l’ottenimento di tutti i pareri/autorizzazioni previste dalle norme vigenti, e che andranno ad incidere sull'equilibrio del piano economico finanziario, comporteranno la revisione del Contratto, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della concessione. Il nuovo equilibrio economico-finanziario dovrà essere definito e pattuito mantenendo sostanzialmente inalterato il rapporto originario dei benefici per il Concedente ed il Concessionario. In caso di mancato accordo sul riequilibrio economico finanziario, il Concessionario e il Consorzio possono recedere dal contratto.
II.1.3) Costruzione dell’Impianto
Il Consorzio intende realizzare un impianto idroelettrico sulle opere irrigue consortili denominate “Stilaro” , queste ultime ubicate in località in località “Bordigiada e/o San Leonte” del Comune di Stilo (RC).
L’intervento consiste nella realizzazione di una “minicentrale” idroelettrica (potenze comprese tra 100 e
1.000 kW) “ad acqua fluente” ed opere accessorie, l’utilizzo del “salto” e la restituzione in alveo delle acque turbinate. L’impianto idroelettrico previsto è ubicato nell’area “Bordigiada e/o San Leonte” del Comune di Stilo (RC), facente parte dell’impianto irriguo “Stilaro”, di cui il Consorzio è concessionario, utilizzando le esistenti opere di derivazione delle acque per uso irriguo. L’impianto di progetto risulta di potenza media nominale complessiva kW 98,20.
In particolare, l’impianto idroelettrico è composto dalle seguenti opere:
• da n. 1 gruppo turbina-generatore, di potenza media nominale complessiva kW 198;
• da n. 1 condotta di adduzione delle acque alla centrale di produzione dell’energia;
• un manufatto di restituzione (pozzetto) delle acque turbinate a valle dall’opera di presa;
• cabina elettrica, opere elettriche di linea ed accessorie, opere di sistemazione delle aree interessate dalle opere.
La concessione avrà ad oggetto l’integrale esecuzione di tutti i lavori, ed in nessun caso saranno ammesse offerte parziali o condizionate; saranno escluse le offerte limitate, così come le offerte che abbiano ad oggetto la realizzazione solo parziale delle opere previste.
Il tempo massimo per il completamento di tutti i lavori, fino alla entrata in esercizio dell’impianto, è stabilito pari a 24 mesi, ovvero 720 giorni naturali e consecutivi, dalla data di “Consegna Lavori”, come da apposito verbale, al netto di eventuali sospensioni autorizzate dal RUP. In tale lasso di tempo sono compresi i tempi per l’ottemperamento di tutti gli oneri ed obblighi previsti a carico del Concessionario, come specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato al progetto esecutivo approvato dal Consorzio.
Per ogni giorno di ritardo imputabile al concessionario verrà applicata una penale pari all’un per mille (1/1000) dell’importo dei lavori.
II.1.4) Gestione dell’impianto
Il Concessionario gestirà l’Impianto fino alla scadenza della concessione, stabilita in anni 30 (trenta), a far data dalla stipula del Contratto di Concessione.
Con la stipula del Contratto, il Consorzio si impegna a regolamentare e concedere al Concessionario il diritto di utilizzo/uso delle aree strettamente necessarie alla costruzione e gestione dell’Impianto.
Il Consorzio dichiarerà che le medesime aree sono idonee per dare completa ed appropriata attuazione alle disposizioni contenute nel Contratto di Concessione, ai soli ed esclusivi fini dell’equilibrio economico- finanziario della concessione.
Si precisa sin d’ora che l’aggiudicatario si impegnerà nei confronti del Consorzio, in seguito alla stipula del Contratto, ad esercitare i propri diritti e le proprie facoltà discendenti dal Contratto, al fine di gestire l’Impianto e trarne la relativa utilità economica; l’aggiudicatario non potrà sfruttare la concessione per qualsiasi finalità ulteriore rispetto a quella prevista nel Contratto, né potrà esercitare o vantare alcun diritto o facoltà su aree e/o opere non di stretta pertinenza di quelle interessate dalle attività di gestione e fruizione dell’impianto. Dette aree sono specificatamente indicate e descritte nello Schema di Contratto di Concessione allegato ai documenti di gara.
Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione delle opere consortili strettamente pertinenti all’Impianto, come definite nel progetto preliminare posto a base di gara, costituiscono uno dei presupposti che determinano l’equilibrio tra le funzioni/attività istituzionali del Consorzio ed il Piano economico- finanziario della concessione.
In caso di interruzioni e/o limitazioni del funzionamento dell’impianto, dovute ad esigenze del Consorzio impreviste ed imprevedibili alla data di sottoscrizione del Contratto di concessione, la minore produzione nel periodo di interruzione o di limitazione come sopra detto non darà luogo a riconoscimenti economici di sorta, bensì ad un prolungamento della durata del Contratto di concessione, tale da consentire l’integrale recupero della minore energia prodotta.
Per la durata della concessione le opere realizzate nell’ambito della Concessione saranno considerate di proprietà del Concessionario. Il Concessionario avrà il dovere di mantenere e gestire le opere realizzate, per tutta la durata della Concessione nei termini della stessa. Il Concessionario potrà utilizzare l’Impianto soltanto per i fini e con le modalità prestabilite dal Contratto, pena la risoluzione dello stesso. In particolare, il Concessionario dovrà strettamente attenersi ai periodi ed ai valori di portata di utilizzazione idroelettrica indicati nel progetto posto a base di gara. Sarà esclusiva e totale facoltà del Consorzio variare tali suddetti valori, nel rispetto: dell’utilizzo prioritario della risorsa idrica ai fini irrigui, delle effettive idroesigenze irrigue del territorio servito e della potenza e producibilità media annua dell’impianto idroelettrico poste a base di gara. Qualora tali ultimi valori non dovessero essere rispettati, per chiare esigenze di pubblica utilità e/o pubblico interesse, si procederà alla revisione del Contratto, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della concessione.
Eventuali interventi di rifacimento parziale o totale dell’impianto, o altre forme di intervento così come previste e disciplinate nelle disposizioni normative che regolano il riconoscimento degli Incentivi FER , dovranno essere preventivamente approvate dal Consorzio e saranno a totale cura ed onere del Concessionario, fatti salvi tutti gli originari benefici spettanti al Consorzio.
Allo scadere della Concessione, il Concessionario non potrà vantare alcun diritto o facoltà sul’Impianto e sulle attività ad esso connesse. La proprietà e il godimento dell’Impianto e di tutte le opere, fisse e mobili, attrezzature, impianti e macchinari, accessori e pertinenze e quant’altro costruito o installato dal Concessionario o dai suoi aventi causa in forza del Contratto di concessione saranno trasferiti automaticamente dal Concessionario al Consorzio, in stato di regolare funzionamento, giuste le disposizioni di cui al Contratto di Concessione.
Per tutto quanto non sopra indicato, in particolare agli oneri ed obblighi a carico della parti, si rimanda allo Schema di Contratto di concessione allegato ai documenti di gara.
II.1.5) Equilibrio economico finanziario
L’ intervento oggetto di Concessione, così come descritto negli allegati al presente Bando di Xxxx e negli altri elaborati da esso richiamati, sarà realizzato e gestito dal Concessionario con risorse congruenti con apposito Piano Economico e Finanziario (PEF) di copertura degli investimenti e della connessa gestione, per tutto l'arco temporale della concessione.
Ai sensi dell’art. 171 comma 3, la concessione oggetto della presente procedura, è vincolata alla piena attuazione del piano economico e finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti per la realizzazione dell’Impianto. L’offerta degli operatori economici, dovrà contenere, a pena di esclusione, l’impegno espresso da parte dell’offerente al rispetto di tali condizioni.
La definizione di equilibrio economico finanziario dovrà fare riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito e dei contributi (canoni) dovuti al Consorzio, nonché alle cadenze temporali degli adempimenti connessi.
Il PEF dovrà assicurare l’equilibrio economico finanzio, così come definito dall’art. 3 comma 1 lett. fff) del D.Lgs. 50/2016. In condizioni operative normali, come previsto dall’art. 165 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidono sull’equilibrio economico finanziario, assumendo il Concessionario il rischio operativo di cui al all’art. 3 comma 1 lett. zz) del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 165 comma 6, il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario potrà comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, il Concedente e il Concessionario potranno recedere dal contratto. Al Concessionario spettarà in tal caso il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.
L’ammontare complessivo degli investimenti scaturirà, quindi, dal PEF che dovrà essere asseverato.
Il Concessionario realizzerà l’ammortamento del capitale investito secondo le modalità, la tempistica e la progressione che ivi indicherà, prevedendo un valore residuo dell’investimento al netto degli ammortamenti annuali nonché un valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, al netto dei contributi pubblici ottenuti, prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo. Tale corrispettivo per valore residuo non ammortizzato sarà riconosciuto al Concessionario al termine della Concessione.
II.1.6) Benefici economici a favore del Concessionario
Il Concessionario avrà diritto di gestire e di sfruttare economicamente l’Impianto per tutta la durata della concessione. Lo sfruttamento economico dell’Impianto comprende i provenenti derivanti da:
- il riconoscimento degli incentivi erogati dal GSE e dalla vendita dell’energia elettrica sulla base delle tariffe incentivanti previste dalle norme vigenti;
- dalla vendita dell’energia elettrica al termine del periodo di riconoscimento degli incentivi erogati dal GSE fino al termine della concessione.
La durata della concessione di anni trenta fissata dal Contratto, non potrà variare nell’ipotesi in cui il periodo di effettiva incentivazione di cui al Decreto FER dovesse essere modificato in base a nuove disposizioni legislative.
Considerata la necessità di beneficiare degli incentivi pubblici erogati per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al fine di garantire la congruità del capitale investito da parte del Concessionario per la realizzazione e gestione dell’Impianto, si prevede che:
- il Consorzio e il Concessionario possano concordare il prolungamento della durata della concessione, al fine di garantire il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario nel caso di ritardata ammissione al riconoscimento degli incentivi;
- nessun risarcimento del danno potrà essere richiesto dal Consorzio al Concessionario in caso di risoluzione del contratto per la non iscrizione nel Registro, per il mancato inserimento dell’ Impianto nel Registro in posizione utile per l’ ottenimento degli incentivi, o per il mancato ottenimento di tutti i pareri/nulla osta/autorizzazioni necessari per la costruzione dell’ Impianto e della linea di connessione alla rete elettrica o, per l’ipotesi in cui che il Decreto FER venga sostituito da nuove previsioni normative che stabiliscono la riduzione in misura superiore al 10% degli incentivi previsti dal Decreto FER vigente alla data di pubblicazione del presente Bando.
L’Impianto potrà, inoltre, usufruire del Contributo MIPAAF sopra citato al paragrafo II.1).
Nel caso in cui il Contributo MIPAAF non dovesse essere erogato al Consorzio o dovesse essere riconosciuto in favore di quest’ultimo e poi revocato nei casi di cui all’art. 22 del relativo Bando Centro Sud, o assegnato ed erogato in valore ridotto, per errori o ritardi imputabili al Concessionario, quest’ultimo avrà comunque l’onere di completare l’attività di progettazione e di realizzazione dei lavori oggetto dell’affidamento, restituendo al Consorzio le spese generali eventualmente sostenute ai fini dell’assegnazione di detto contributo e salva la possibilità di quest’ultimo di chiedere il risaricmento dei danni. Nel caso in cui le responsabilità del Concessionario vengano definitivamente accertate quest’ ultimo sarà comunque tenuto al pagamento del corrispettivo di cui al successivo paragrafo II.1.7) lettera a), fatto salvo che l’ Impianto sia stato ammesso al riconoscimento degli Incentivi FER.
Ove per qualsiasi motivo, non imputabile al Concessionario, il Contributo MIPAAF non venisse trasferito dal MIPAAF al Consorzio (e di conseguenza dal Consorzio al Concessionario) il corrispettivo di cui al successivo paragrafo II.1.7) lettera a) non sarà dovuto dal Concessionario, restando comunque salvi tutti gli altri ulteriori obblighi derivanti dal contratto di concessione. Ove per qualsiasi motivo, non imputabile al Concessionario, l’importo del contributo pubblico in conto capitale venisse ridotto rispetto a quanto inizialmente assegnato al Consorzio, l’importo del corrispettivo di cui al successivo paragrafo II.1.7) lettera a) verrà ridotto proporzionalmente sempre nel rispetto dell’allegato al Bando Centro Sud, restando comunque salvi tutti gli altri ulteriori obblighi derivanti dal contratto di concessione.
In caso di revoca o sospensione del Contributo MIPAAF riconosciuto al Consorzio (e di conseguenza dal Consorzio al Concessionario), per errori o ritardi non attribuibili al Concessionario, il corrispettivo di cui al successivo paragrafo II.1.7) lettera a) non sarà più dovuto a decorrere dalla data della revoca o della sospensione. Resta comunque salvo l’obbligo per il Concessionario di adempiere a tutte le prestazioni previste nel contratto di concesisone. In tal caso il Concessionario e il Comune potranno concordare l’estensione della durata della Convenzione al fine di ristabilire l’equilibrio economico-finanziario.
II.1.7) Oneri economici a carico del Concessionario
PER I PRIMI 20° ANNI DI ESERCIZIO DELL’ IMPIANTO, il Concessionario dovrà corrispondere al Consorzio, a far data dall’ entrata in esercizio dell’ Impianto così come definita dal Decreto FER o dalle successive previsioni che disciplineranno il riconoscimento degli Incentivi FER, un canone annuo composto da:
a) un corrispettivo di retrocessione annuo fisso, indipendente dalla produzione.
Come indicato nel citato Bando Centro Sud per il finanziamento di interventi idroelettrici connessi agli impianti irrigui”, il corrispettivo di retrocessione annuo fisso minimo (Crp), indipendente dalla produzione, calcolato sulla base della formula indicata nell’ Allegato al Bando Centro Sud
A
Crp = [Pr ∙ (1 + Ta)A] ∙ Ta
(1+Ta) –1
, dove:
• Crp (€) = corrispettivo di retrocessione annuo fisso minimo per 20 anni;
• Pr (€) = prezzo riconosciuto al Concessionario, pari al contributo concesso al Consorzio, al netto della quota parte delle spese generali sostenute direttamente dal Consorzio;
• Ta (%) = tasso annuo, espresso in decimali: 0,05 (5%);
• A = numero di anni di corresponsione (20 anni);
è pari ad euro 15.353,86 oltre I.V.A. se dovuta ai sensi di legge.
b) un corrispettivo annuo variabile minimo, in funzione dell’ incasso lordo, per l’ utilizzo della concessione delle acque, degli spazi ed opere pubbliche, nonché per eventuali oneri gestionali aggiuntivi a carico del Consorzio, indotti dalla realizzazione e gestione dell’ Impianto, soggetto a rialzo sulla base d’asta. Tale corrispettivo, calcolato nei termini previsti dall’allegato al Bando Centro Sud in base alla potenza nominale media annua di concessione ed ai proventi lordi calcolati e derivanti dalla gestione dell’ impianto idroelettrico, incrementato del rialzo percentuale offerto dal Concessionario, verrà determinato annualmente e corrisposto dal Concessionario al Concedente sulla base della produzione effettiva annua e della tariffa incentivante riconosciuta (incasso lordo).
Come indicato nel citato Bando Centro Sud il corrispettivo annuo variabile minimo (Crv) a base d’ asta, dipendente dalla potenza nominale media annua di concessione e dall’incasso lordo annuo del Concessionario per incentivi sulla produzione riportati nei documenti a base di gara, calcolato sulla base della formula indicata nell’ Allegato al Bando Centro Sud
Crv ( €
kWh
) = [(0,015 ∙ Pnc) + 2] ∙ Ic , dove:
100
• Pnc (kW) = potenza nominale media annua di concessione;
• Ic (€) = incasso lordo annuo (effettivo ottenuto nel periodo di gestione) del Concessionario per incentivi sulla produzione, ove spettanti, e vendita dell’energia
è pari ad euro 6.170,13 oltre I.V.A. se dovuta ai sensi di legge.
Saranno escluse le offerte in ribasso rispetto al canone di cui alla lettera a) o alla base d’asta di cui alla lettera b).
A DECORERRE DAL 21° ANNO DI ESERCIZIO DELL’ IMPIANTO, il Concessionario dovrà corrispondere al Consorzio un canone annuo composto da:
c) un corrispettivo annuo varibile che sarà determinato dal prodotto della stessa percentuale di rialzo offerta sul corrispettivo annuo variabile minino (Crv) di cui al precedente punto b) per la produzione effettiva annua e per la tariffa di vendita dell’ energia dell’ anno.
II.1.8) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale: CPV6 – 45251120-8
Ammissibilità di varianti in sede di offerta rispetto al progetto preliminare posto a base d’appalto: SI
In conformità all’art. 95 comma 14 del D.Lvo 50/2016 , sono ammesse varianti migliorative. I concorrenti hanno la facoltà di proporre varianti al progetto preliminare posto a base di gara, nel rispetto dei requisiti minimi ivi previsti, in termini di: potenza installata, producibilità media annua, quantitativi di portata media mensile e media annua, impatto delle opere, manutenibilità e durabilità delle opere e delle apparecchiature idrauliche, meccaniche ed elettriche.
In caso di varianti migliorative, la progettazione dovrà contenere indicazioni dettagliate delle opere/lavorazioni e dei servizi gestionali proposti. Le soluzioni innovative/migliorative/integrative proposte,
rispetto al progetto preliminare posto a base di gara, dovranno conseguire un oggettivo miglioramento dell’impianto ovvero di parte/i di esso.
Come illustrato alla Sezione IV “Procedura” che segue, la descrizione delle soluzioni migliorative proposte dovrà essere supportata da elaborati grafici e/o altro materiale che si ritiene opportuno e dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili. Le soluzioni migliorative e/o le integrazioni tecniche proposte, fermo restando che non dovranno alterare la natura e la destinazione dell’opera ovvero di parti di essa, dovranno sostanzialmente essere finalizzate a migliorare la manutenibilità, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nell’ambito del ciclo di vita dell’opera, delle prestazioni dei materiali e dei componenti e, quindi, tutte finalizzate ad ottimizzare il costo globale dell’investimento per la costruzione e gestione dell’impianto, con maggiore beneficio per il Concessionario e per il Consorzio.
Saranno escluse le offerte che prevedono una modifica sostanziale del progetto tale da snaturare, a giudizio della Commissione di gara, gli obiettivi del progetto posto a base di gara.
II.2) Quantitativo o entità totale (in euro)
VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
Valore stimato della concessione: euro 2.569.445,00 , oltre I.V.A., come da seguente tabella:
Produzione annua prevista = 611.773 Kwh
Tariffa incentivante prevista = 0,210 €/kwh
Ricavo Lordo annuo previsto = 128.472,00 €/Anno
Durata Concessione: 30 anni
Valore stimato dell’investimento: euro 637.810,00 oltre I.V.A., come da seguente tabella:
REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO - QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO - | ||
LAVORI E FORNITURE | ||
a.1.a) Opere Civile | € | 120.000,00 |
a.1.b) Opere Elettromeccaniche | € | 326.000,00 |
a.2) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) | € | 15.000,00 |
TOTALE a) (a.1+a.2) | € 461.000,00 | |
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | ||
b.1) Lavori in economia | € | 30.000,00 |
b.2) Allacciamenti ai Pubblici Servizi | € | 40.000,00 |
b.3) Imprevisti (5% di a) | € | 23.050,00 |
b.4) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | € | 10.000,00 |
b.5) Spese generali (lett. b, pt. 7,8,9,10 e 11, art. 16 D.P.R. 207/2010 –max 16% di a) | € | 73.760,00 |
Totale Somme a disposizione b) | € 176.810,00 | |
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO, AL NETTO DELL’IVA | € 637.810,00 | |
C) I.V.A. (22% di a+b) | € | 140.318,20 |
TOTALE (a+b+c+) | € 778.128,20 |
II.2.1) Descrizione delle lavorazioni e delle opere ad elevato contenuto tecnologico per le quali occorre una specifica qualificazione da conseguirsi tramite attestazione SOA
OPERE | IMPORTI | INC. PERC. | CATEGORIA |
Opere Elettromeccaniche | € 326.000,00 | 71% | OG9 |
L’importo dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, è quantificato in
€ 57.377,47. Tale importo è stato calcolato utilizzando come paramentro le tariffe professionali di cui la Decreto 31 ottobre 2013 n. 143 e s.m.u. e applicando le percentuali previste agli importi e alle categorie di lavori di cui al progetto preliminare. Le classi e gli importi di riferimento dei lavori oggetto della progettazione definitiva ed esecutiva sono i seguenti:
Tabella contenente la descrizione delle classi e categorie dei lavori da progettare:
CATEGORIE D’OPERA | ID. OPERE | Grado Complessità <<G>> | Costo Categorie (€) <<V>> | Parametri Base <<P>> | |
Codice | Descrizione | ||||
IMPIANTI | IB. 12 | Micro Centrali Idroelettriche | 1,00 | 30.000,00 | 19,1865 % |
STRUTTURE | S.03 | Strutture o parti di strutture in cemento armato | 0,95 | 130.000,00 | 12,0037 % |
II.2.2) Percentuale minima dei lavori da aggiudicare a terzi
Il Concessionario, se in possesso delle qualifiche, così come identificate dall’art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, potrà eseguire direttamente tutti i lavori, senza obbligo di appaltare a terzi, ad eccezione dei lavori per i quali sia necessaria una particolare specializzazione, ai sensi dell’art. 174 comma 2 lett. a).
Ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi.
Gli operatori economici - che non siano microimprese, piccole e medie imprese - per le concessioni di lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi:
a) concessione di lavori per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione;
b) concessione di lavori per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni.
Nei casi di cui sopra, l'offerente ha l'obbligo di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
II.3) Tempi di entrata in esercizio dell’ impianto
II.3.1) Con l’espressione “entrata in esercizio dell’impianto”, ai sensi del Decreto FER, si intende la data di entrata in esercizio commerciale di un impianto, ossia la data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione.
Numero massimo di giorni solari necessari per l’entrata in esercizio dell’impianto: max 720 giorni dalla consegna dei lavori, al netto di eventuali sospensioni autorizzate dal RUP.
Saranno escluse le offerte che prevedono un numero di giorni solari necessari all’entrata in esercizio degli impianti superiore al suindicato termine di 720 giorni.
II.3.2) Il Decreto FER stabilisce, tra le altre, che ai fini del percepimento dell’integrale importo della tariffa incentivante erogata dal GSE, il titolare della tariffa incentivante, ovvero il Concessionario in qualità di “Soggetto Responsabile”, debba garantire l’entrata in esercizio dell’impianto entro il termine di n. 31 (trentuno) mesi decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura di iscrizione al
Registro. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta l’applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di riferimento pari allo 0,5 % per ogni mese di ritardo rispetto a tale termine, sino ad un limite massimo di 6 (sei) mesi di ritardo (dunque con una decurtazione dell’incentivo pari al massimo al 3%). Una volta decorso invano tale ultimo termine, il Soggetto Responsabile decade dal diritto all’accesso ai benefici di cui al citato decreto, con conseguente esclusione dell’impianto dalla relativa graduatoria.
Il Concessionario corrisponderà al Consorzio una somma a titolo di penale dell’ammontare di euro 200 (duecento) per ogni giorno di ritardo nella entrata in esercizio degli impianti rispetto al termine indicato nel cronoprogramma da inserire nell’offerta. La penale verrà corrisposta sino alla data di effettiva entrata in esercizio dell’impianto, così come definita sub II.3.1).
Fermo restando quanto sopra in merito alla penale che dovrà essere corrisposta al Consorzio, in caso di mancato riconoscimento o riduzione del valore degli incentivi erogati dal GSE per ritardata entrata in esercizio dell’Impianto, il Concessionario non potrà vantare pretesa alcuna nei confronti del Consorzio, salvo errori o ritardi a quest’ultimo imputabili, che abbiano contribuito a causare il mancato riconoscimento o la riduzione del valore degli incentivi.
Parimenti il Consorzio non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti del Concessionario, salvo errori o ritardi a quest’ ultimo imputabili, nel caso in cui:
a) il Concessionario non possa inoltrare al GSE entro la data di scadenza fissata dal Decreto FER la domanda di iscrizione al Registro o non possa assolvere agli adempimenti previsti dalle procedure per il riconoscimento degli Incentivi FER per mancanto perfezionamento della pratica di cointestazione, subconcessione e/o voltura al Concessionario della concessione di derivazione ad uso idroelettrico e/o per mancanto perfezionamento della pratica relativa al rilascio del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete e della voltura di quest’ultimo al Concessionario;
b) l’ Impianto venga iscritto tempestivamente nel Registro in posizione non utile al fine dell’ ottenimento della tariffa incentivante;
c) il Concessionario non ottenga tempestivamente tutti i pareri/nulla osta/autorizzazioni necessari per la costruzione dell’ Impianto e della linea di connessione alla rete elettrica.
In tutti i casi di cui ai precedenti punti a), b) e c), il Concessionario sarà tenuto ugualmente a curare e a perseguire l’ ottenimento di tutti i pareri/nulla osta/autorizzazioni necessari per la costruzione e gestione dell’ Impianto e della linea di connessione alla rete elettrica, rinviando la costruzione dell’ Impianto nel momento in cui lo stesso avrà ottenuto il riconoscimento degli Incentivi FER.
Qualora il verificarsi delle circostanze di cui ai percedenti punti a), b) e c) dovesse comportare la revoca del contributo MIPAAF per mancata entrata in esercizio dell’Impianto nei tempi previsti dall’art 22 del Bando Centro Sud, il Concessionario dovrà comunque adempiere agli oneri economici di cui al sub II.1.7), lett b) e lett. c).
II.4) Durata complessiva della gestione
La gestione avrà inizio a far data dall’entrata in esercizio degli impianti, così come definita sub II.3.1), e terminerà alla scadenza della concessione, fissata in anni 30 (trenta) decorrenti dalla sottoscrizione del relativo Contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Soggetti ammessi alla gara
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 , in possesso dei requisiti di seguito indicati.
In conformità alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 , è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 00, x. 0, xxxxxxx x), x) , xxxxx xxxxxx X.Xxx. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario di concorrenti, e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti come disposto dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.2) Situazione personale degli operatori economici
III.1.2.1) Requisiti di idoneità professionale
Ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. In caso di concorrente, cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016.
III.1.2.2) Requisiti di ordine generale
Insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara.
III.1.2.3) Requisiti di carattere economico-finanaziario e tecnico-professionale
I requisiti di cui all’art. 95 D.P.R. 207/2010, che devono essere soddisfatti a pena di esclusione sono i seguenti:
1. nel caso di concorrenti che intendono eseguire direttamente le opere (progettazione ed esecuzione):
a) Ai sensi dell’art. 83 comma 2 ultimo capoverso del D.lgs. 50/2016, attestazione di qualificazione, in originale o copia autentica, per prestazione di progettazione e costruzione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 Parte II Titolo III, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le seguenti categorie e adeguate all’importo dei lavori oggetto della concessione, come appresso indicati e ai lavori relativi alle varianti migliorative che si intendono eventualmente realizzare:
CATEGORIA | CLASSIFICA |
OG9 | II |
L’attestazione SOA deve recare in calce apposita annotazione che documenti la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione con classifica idonea a comprova della disponibilità di un proprio staff tecnico di cui all’art. 79 comma 7 del DPR 207/2010. La qualificazione SOA deve soddisfare, sulla base delle attività di progettazione del proprio staff tecnico, ai sensi dell’art. 79 comma 7 del DPR 207/2010, i requisiti di cui al successivo punto 2.
Con riferimento ai requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti ad assumere i lavori, valgono le prescrizioni di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/2010.
I lavori non realizzati direttamente, o tramite imprese controllate o collegate, dovranno essere comunque eseguiti da soggetti in possesso di adeguata attestazione SOA ai sensi dell’art. 83 comma 2 ultimo capoverso del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 79 del DPR 207/2010.
2. Requisiti di carattere economico-finanaziario e tecnico - professionale ai fini della sola progettazione dei lavori
Nel caso di concorrenti in possesso di attestazione SOA di sola costruzione o di concorrenti sprovvisti di attestazione SOA adeguata per la progettazione, essi dovranno, ai sensi dell’art. 92 comma 6 del DPR 207/2010 avere associato (impegnarsi ad associare) o indicare in sede di offerta ai fini della partecipazione alla procedura di gara, un progettista esterno che possa soddisfare i seguenti requisiti:
- fatturato globale per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria espletati negli ultimi 5 esercizi antecedenti la pubblicazione del Bando di gara per un importo pari ad almeno € 114.754,34, esclusa IVA (due volte l’importo a base d’asta);
- aver espletato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, servizi di progettazione relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (cfr. Tabella sopra II.2.1) per un importo globale pari ad almeno € 57.377,47, IVA esclusa (una volta l’importo stimato della prestazione);
- aver espletato nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, un servizio di progettazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per un valore di lavori stimati pari ad almeno € 80.000,00 IVA esclusa (0,50 dell’importo stimato dei lavori a cui si riferisce la prestazione).
Il progettista dovrà soddisfare i requisiti generali ed essere in possesso delle abilitazioni professionali richieste per la progettazione dei lavori.
3. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai fini della gestione dell’Impianto
Si precisa che per servizi affini si considera la realizzazione e la gestione di opere ed impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili con potenza installata almeno pari a quella dell’Impianto
b) Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque esercizi antecedenti alla pubblicazione del Bando non inferiore ad euro 63.781,00 (dieci per cento dell’investimento previsto per l’intervento);
c) Capitale sociale o patrimonio netto non inferiore ad euro 31.890,50 (un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento);
d) Svolgimento negli ultimi cinque esercizi antecedenti alla pubblicazione del Bando di servizi affini a quello previsto per l’intervento per un importo medio non inferiore ad euro 31.890,50 (cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento);
e) Svolgimento negli ultimi cinque esercizi antecedenti alla pubblicazione del Bando di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno euro 12.756,20 ( due per cento dell’investimento previsto dall’intervento).
In alternativa al possesso dei requisiti sub d) ed e), i concorrenti possono incrementare i requisiti previsti dalle lettere b) e c) in misura pari ad 1,5 ( diconsi: uno virgola cinque ) volte:
- Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque esercizi antecedenti alla pubblicazione del Bando non inferiore ad euro 95.671,50 (quindici per cento dell’investimento previsto per l’intervento);
- Capitale sociale o patrimonio netto non inferiore ad euro 47.835,75 (sette virgola cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento).
4. Requisiti di ordine speciale in caso di di raggruppamenti temporanei e consorzi
Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento deve possedere una percentuale non inferiore al 10 (dieci) per cento dei requisiti di cui ai punti 1) e 2).
III.1.2.3.1) Avvalimento
I concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, ovvero di Attestazione di Qualificazione SOA avvalendosi delle capacità o dell’attestazione SOA di altro soggetto, devono osservare le prescrizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, allegando i documenti, le attestazioni, le certificazioni e le dichiarazioni prescritte da tale disposizione legislativa.
III.2) Xxxxxxxx e garanzie richieste
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
a) una garanzia di un importo pari ad euro 12.756,20, pari al 2 (due) per cento dell’importo dei lavori di realizzazione dell’Impianto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, in conformità all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L’offerta deve essere corredata, altresì, dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, la garanzia per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituito, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento, consorzio, GEIE o aggregazione tra le suddette imprese, e da tutte sottoscritta. La fideiussione o la polizza assicurativa dovranno necessariamente prevedere:
- La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art. 1944 c.c., volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con l’impresa;
- La rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- L’impegno del fideiussore a versare l’importo della cauzione dietro semplice richiesta scritta, entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
- A pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103, qualora l'offerente risultasse affidatario.
L’aggiudicatario dovrà prestare una cauzione (Garanzia definitiva) nei modi e nei termpi pervisti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Ai sensi dell’art. 103 comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7.
Anche nell’ipotesi in cui la cauzione provvisoria venga presentata attraverso una quietanza idonea a comprovare l’avvenuto versamento, la stessa, in conformità all’art. 93 comma, 8 del d.lgs. 50/2016 dovrà essere accompagnata da un impegno di un fideiussore (Banca, Compagnia di Assicurazioni o Intermediario Finanziario iscritto nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia, di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993) a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione dei lavori ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione della concessione.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito le riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 D.Lgs. n. 50/2016 si applicano nell’ipotesi in cui il possesso delle certificazioni del sistema di qualità aziendale sia comprovato per tutte le imprese di raggruppamento. Non è consentita alcuna riduzione se l’impresa non è certificata o se ha solo avviato il processo per acquisire le certificazioni di qualità.
In relazione ai Consorzi fa fede la certificazione di qualità del Consorzio.
Il Concessionario dovrà sottoscrivere e stipulare a proprie spese:
b) prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per i rischi connessi alla costruzione dell’impianto, secondo lo schema tipo 2.3 allegato al D.M. 12 marzo 2004 n. 123, previsti con un massimale pari a euro:
- partita 1) per le opere oggetto del contratto: € 637.810,00;
- partita 2) per le opere preesistenti: € 15.000,00;
- partita 3) per demolizioni e sgomberi: € 10.000,00.
La suddetta polizza che deve essere costituita e consegnata alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale e' pari € 1.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilita' solidale tra le imprese.
c) prima dell’avvio della gestione, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) ed operai, che copra i rischi inerenti tutte le attività previste nel periodo di gestione dell’impianto, per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro € 1.000.000,00. La suddetta garanzia decorre dalla data di avvio della gestione fino alla riconsegna delle opere al concedente, e dovrà prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, nonché in caso di dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge. Tale garanzia dovrà includere anche i danni causati al Consorzio, ai dipendenti e consulenti del Consorzio ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente.
d) consegnare, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di Concessione, copia della polizza assicurativa stipulata dal progettista incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva, con un massimale non inferiore al 10% dei lavori progettati, a copertura della propria responsabilità professionale per rischi di eventuali danni derivanti da vizi o difetti visibili o occulti, derivanti direttamente od indirettamente dalla progettazione.
e) a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’ impianto, ai sensi dell’art. 183 comma 13 del Codice, una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modialità di cui all’art. 103 del Codice. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
Inoltre, il Concessionario dovrà stipulare tutte le altre polizze eventualmente previste nel contratto. Franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Consorzio copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Consorzio potrà provvedere direttamente a spese del Concessionario.
Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Consorzio ogni caso di impossibilità a reperire sul mercato assicurativo europeo taluna assicurazione connessa all’intervento in oggetto, a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni forma di documentazione ed informazione idonea a dimostrare detta impossibilità. Le Parti dovranno concordare l’assunzione del rischio degli eventi non assicurabili da
parte del Consorzio, ovvero lo stato di forza maggiore, entro dieci giorni dalla detta comunicazione del Concessionario.
SEZIONE IV: LA PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 173 del D.Lgs. 50/2016, le offerte saranno valutate in base ai criteri di aggiudicazione indicati di seguito.
Criteri di attribuzione del punteggio:
Offerta tecnica: max 80 punti/100, così suddivisi:
CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO | |
1 | CARATTERISTICHE E QUALITÀ DELLE LAVORAZIONI, DELLE MODALITA’ ESECUTIVE, DEI MATERIALI E DELLE APPARECCHIATURE, COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-PROGETTUALE PRESENTATA IN SEDE DI OFFERTA | PUNTI 55 |
2 | ATTIVITA’ DI GESTIONE DELL’IMPIANTO IDROELETTRICO, IN GENERALE ED IN RELAZIONE ALLE OPERE IRRIGUE CONSORTILI ESISTENTI, CON ULTERIORI BENEFICI DIRETTI PER IL CONSORZIO | PUNTI 15 |
3 | MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA’ E DEL RENDIMENTO COMPLESSIVO DELL’IMPIANTO RISPETTO A QUANTO INDICATO NEL PROGETTO PRELIMINARE POSTO A BASE DI GARA | PUNTI 10 |
ed ai seguenti sub-criteri:
CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE | |||||
Criterio | Sub criterio | Descrizione | Punteggio | ||
1 | CARATTERISTICHE E QUALITÀ DELLE LAVORAZIONI, DELLE MODALITA’ ESECUTIVE, DEI MATERIALI E DELLE APPARECCHIATURE, COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO- PROGETTUALE PRESENTATA IN SEDE DI OFFERTA | A | Pregio tecnico ed illustrativo della proposta progettuale offerta, anche in relazione ad aspetti ambientali | 35 | 55 |
B | Valore tecnico dell’opera, per quanto attiene agli aspetti idraulici ed alla tecnologia di produzione | 10 | |||
C | Modalità esecutive, organizzazione del cantiere e delle lavorazioni, sicurezza e risoluzione delle interferenze | 5 | |||
D | Qualità dei materiali, garanzie e certificazioni | 5 | |||
2 | ATTIVITA’ DI GESTIONE DELL’IMPIANTO IDROELETTRICO, IN GENERALE ED IN RELAZIONE ALLE OPERE IRRIGUE CONSORTILI ESISTENTI, CON ULTERIORI BENEFICI DIRETTI PER IL CONSORZIO | E | Modalità di gestione dell’impianto, in relazione alla funzionalità delle opere irrigue esistenti | 5 | 15 |
F | Articolazione della Convenzione e vantaggi gestionali per il Consorzio | 10 | |||
3 | MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA’ E DEL RENDIMENTO COMPLESSIVO DELL’IMPIANTO RISPETTO A QUANTO INDICATO NEL PROGETTO | G | Valore tecnico delle opere/apparecchiature volte al miglioramento della funzionalità e durabilità dell’ impianto | 5 | 10 |
H | Valore tecnico delle opere/apparecchiature | 5 |
PRELIMINARE POSTO A BASE DI GARA | volte al miglioramento del rendimento complessivo dell’impianto | ||||
Totale punti | 80 | 80 |
Offerta economica: max 20 punti/100, rialzo percentuale sul corrispettivo annuo variabile minimo (Crv), così come previsto al sub II.1.7), lettera b).
IV.2.1) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo, tecnico ed economico
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa concessione: NO
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione (MINIMO 35 GG.)
Data: 14/02/2017, ore 12,00
Eventuali richieste di documenti o di accesso ai documenti, informazioni complementari e/o chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura, inclusa ogni altra richiesta di notizia utile per la partecipazione o lo svolgimento della procedura stessa, possono essere presentate al Consorzio, presso i punti di contatto indicati sub I.1) del presente Bando, entro il termine perentorio di giorni 14 (quattordici) antecedenti il termine di scadenza della presentazione delle offerte. In conformità all’art. 74 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli operatori economici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
Italiano
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Giorni 180 (centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo quanto previsto al punto 4
a) cauzioni e garanzie.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte Prima seduta pubblica in data: 15/02/2017 Luogo: all’ indirizzo di cui al punto I.1)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita dai legali rappresentanti.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di un appalto periodico: NO
V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: NO
V.3) Informazioni complementari
1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarita' essenziale, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore del Consorzio della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a Euro 1.000,00). Sarà’ assegnato il termine di dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione di cui
sopra, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarita' formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante comunque chiederà la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso dalla gara. Costituiscono irregolarita' essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
2. Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità previste dall’art. 97, del D. Lgs 50/2016;
3. Si richiede la presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97, comma 1 del D. Lgs 50/2016. La presentazione delle spiegazioni a corredo dell'offerta è richiesta per rispondere ad esigenze pratiche di accelerazione e semplificazione del procedimento e consentire al concedente una valutazione contestuale dell’insieme delle offerte e l’abbreviazione della successiva fase di verifica delle offerte anomale;
4. In caso di pari merito al primo posto in graduatoria per punteggio totale, si privilegerà la migliore offerta economica. Nel caso siano uguali si procederà per sorteggio;
5. Si precisa che in caso di discordanza fra il rialzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione, ex art. 72, R.D. 23.05.1924 n. 827;
6. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
7. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea devono essere espressi in euro;
8. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi e nei limiti di cui all’art. 208 del D.Lgs 50/2016.
La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.
Ove non sia possibile addivenire alla soluzione della vertenza mediante il ricorso alla menzionata procedura, nei casi previsti dal comma 1 dell’art. 205 del D.Lgs.50/2016, le parti faranno ricorso ai procedimenti volti al raggiungimento di accordo bonario, per i lavori previsti dal citato art. 205. In caso di mancato accordo mediante gli strumenti sopra indicati, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione o dall’interpretazione del contratto sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, designando sin d’ora, quale Foro competente, quello di LOCRI (RC);
9. Il sopralluogo deve essere eseguito, pena l’esclusione, in base alle disposizioni del Disciplinare di gara;
10. I dati personali saranno trattati con gestione sia cartacea che elettronica, secondo il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
11. Ai sensi dell’ art. 184, del D.Lgs. 50/2016 , l’'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche di tipo consortile, finalizzata alla realizzazione e alla gestione dell’impianto idroelettrico, con capitale sociale minimo pari a € 10.000. La società così costituita subentra all'aggiudicatario nel rapporto contrattuale senza necessità di approvazione o autorizzazione da parte del Consorzio. Tale subentro non costituisce cessione di Contratto. Le modalità di cessione delle quote della società di progetto saranno disciplinate nel Contratto di Concessione.
Al fine di un corretto e tempestivo adempimento delle procedure previste dalle disposizioni normative che regolano l’iscrizione al Registro e il riconoscmento degli Incentivi FER, il Consorzio si riserva la possibilità di costituire una società di progetto che dovrà svolgere le attività necessarie per richiedere il riconoscimento delle tariffe incentivanti. Le quote della suddetta società saranno successivamente cedute al Concessionario.