CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTELLONISTICA DI SICUREZZA PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DI IGEA SPA.
Sommario
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 2
ART. 2 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 2
ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO 7
ART. 4 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 7
ART. 5 – MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 8
ART. 6 – CONTROLLO E IDONEITA’ 8
ART. 7 – REVISIONE PREZZI DELLE FORNITURE 9
ART. 8 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 9
ART. 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 9
ART. 10 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE 10
ART. 11 – VERIFICA DI CONFORMITA’ 10
ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 11
ART. 14 – STIPULAZOIONE DEL CONTRATTO 12
ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI 13
1. L’IGEA SPA intende concludere con un unico operatore economico, l’affidamento della fornitura di
cartellonistica di sicurezza cantieristica e stradale per la sicurezza dei lavoratori.
2. Il presente Capitolato definisce le condizioni contrattuali che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’affidamento e che regoleranno i successivi contratti derivati.
In particolare sono stabiliti:
la tipologia delle forniture; la durata dell’affidamento;
il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le forniture.
3. L’Aggiudicatario si obbliga ad accettare “Ordini di Fornitura” emessi dalla Stazione Appaltante fino a concorrenza dell’importo massimo, IVA esclusa, posto a base di gara, cosi come meglio specificato all’Art. 3 del presente Capitolato.
4. Le Caratteristiche Tecniche che devono possedere i cartelli di sicurezza sono riportate nell’allegato A per farne parte integrante e sostanziale.
ART. 2 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
1. DEFINIZIONI
Con riferimento alla legge vigente nella Normativa sulla segnaletica di sicurezza, si raccolgono le definizioni riportate dal testo di legge:
• segnaletica di sicurezza: secondo la definizione data dalla normativa vigente, tale termine indica un oggetto, una attività o una situazione determinata che fornisce un’indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
• segnale di divieto: è un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
• segnale di avvertimento: è un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
• segnale di prescrizione: è un segnale che prescrive un determinato comportamento;
• segnale di salvataggio o di soccorso: è un segnale che dà indicazioni inerenti alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso e di salvataggio;
• segnale di informazione: è un segnale che dà indicazioni diverse da quelle espresse dal segnale di divieto e di soccorso o salvataggio;
• cartello: secondo la definizione data dalla normativa vigente, è un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;
• cartello supplementare: è un cartello impiegato assieme ad un segnale appartenente alle categorie previste dalla normativa e che fornisce indicazioni complementari a quello in oggetto;
• colore di sicurezza: è un colore al quale è assegnato un preciso significato e scopo;
• simbolo o pittogramma: è un’immagine ovvero un disegno, che raffigura una situazione o che prescrive un determinato comportamento. Esso viene utilizzato su un cartello o una superficie luminosa;
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La normativa che definisce e regolamenta la segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro è costituita dal
D. Lgs. 81/08 e smi, nello specifico il Titolo V "SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO". La segnaletica utilizzata nei luoghi di lavoro o per la sicurezza delle persone, deve rispondere alle caratteristiche specificate negli Allegati del D.Lgs 81/08 che ne descrivono la forma, le dimensioni, il colore, il significato e gli obblighi.
Alcuni simboli utilizzati nella segnaletica non sono riportati negli allegati del D.Lgs. 81/08, ma nelle Norme UNI.
Per norma di legge, tutte le aziende e tutti i luoghi di lavoro devono apporre la segnaletica di sicurezza, seguendo specifiche istruzioni dettate dalla normativa stessa. Le informazioni devono essere obbligatoriamente trasferite ai lavoratori in quanto devono essere in grado di identificare i rischi, i pericoli, i mezzi di soccorso, le attrezzature antincendio e le uscite di emergenza.
La segnaletica di tipo cartellonistico deve essere tenuta in condizioni d’uso impeccabili perché non deve perdere le caratteristiche tecniche dettate dalla normativa. In caso contrario deve essere sostituita.
La segnaletica viene suddivisa in permanente e occasionale. Rientrano nella segnaletica permanente i segnali di divieto, di pericolo o avvertimento, i segnali di prescrizione, i segnali di salvataggio ed i segnali antincendio.
La segnaletica di tipo occasionale viene utilizzata in occasione di eventi a tempo determinato o in situazioni di emergenza imprevista a carattere di limitazione nel tempo.
Tutte le segnalazioni devono comunque essere brevi, chiare, immediatamente comprensibili anche da chi non è addetto ai lavori e da persone di qualsiasi livello culturale. Devono inoltre essere visibili anche in situazioni ambientali difficili come in caso di fumo o nebbia.
Per quanto riguarda il pericolo legato ad agenti chimici e biologici, la normativa si esprime con un regolamento specifico internazionale, il REACH (Registration Evaluation Authorization of Chemicals), presente in Europa dal 2008 (REG 1272/2008/CE). Tale regolamento identifica tutta la segnaletica da utilizzare per i trasporti di sostanze pericolose.
Tutti i segnali di sicurezza aziendale sono descritti dalla normativa UNI EN ISO 7010:2012.
La segnaletica può essere ubicata sulle pareti dell’edificio, sulle vetrate, sulle porte mobili, su totem posti a terra, su cartelli appesi al soffitto. Per essere efficaci, i segnali non devono essere ripetitivi e tutti nello stesso luogo
La segnaletica verticale per il traffico stradale e i relativi accessori oggetto della fornitura devono essere rigorosamente inquadrati alla luce delle vigenti disposizioni legislative e tecniche, ossia:
• il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio che “fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio”;
• il DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada”, con le modifiche e le integrazioni apportate dal DPR n.610 del 16 settembre 1996 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada”.
• la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4867/RU del 5 agosto 2013 “Istruzioni
e linee guida per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale”;
• il Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
• la norma armonizzata EN 12899-1:2007, “Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale -
Parte 1: Segnali permanenti”, pubblicata da UNI a gennaio 2008;
• la norma UNI 11480:2016 “Linee guida per la definizione di requisiti tecnico-funzionali della segnaletica verticale (permanente) in applicazione alla UNI EN 12899-1:2008”, pubblicata da UNI al giugno 2016
3. CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELLA FORNITURA
3.1. Tutti i prodotti devono rispettare la normativa in materia di sicurezza in particolare il D. Lgs. 81/08, nello specifico il Titolo V "SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO", facendo riferimento all’allegato XXV indicante le “PRESCRIZIONI GENERALI DEI CARTELLI SEGNALETICI”;
3.2. Tutti i prodotti devono rispettare le norme tecniche e offrono soluzioni in grado di favorire la prevenzione di incidenti e tutelare la salute nei luoghi di lavoro, nell’attuale economia globale è importante che le norme siano armonizzate a livello internazionale. Ad esempio permettendo che un cartello, un pittogramma siano correttamente riconosciuti dai lavoratori indipendentemente dalla lingua e dalla cultura di origine.
3.3. Come indicato dall’ Ente Nazionale di Unificazione (UNI) – “la forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3”, tutti i prodotti proposti devono essere conformi alle norme sopraelencate.
3.4. In base alla norma UNI EN ISO 7010:2012 i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, protezione dal fuoco, per l’informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali prescritti in considerazione alla loro destinazione. Tali requisiti essenziali sono prescritti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e impongono pertanto al fabbricante l’obbligo di standardizzare i simboli affinché possano essere recepiti in maniera chiara e efficace.
3.5. I prodotti devono essere progettati e fabbricati in modo che la loro utilizzazione, se avviene alle condizioni e per gli usi previsti, non comprometta lo stato di salute o la sicurezza dei lavoratori, né la sicurezza e la salute di terzi, fermo restando che gli eventuali rischi associati all’uso non previsto.
3.6. Le soluzioni adottate dal fabbricante per la progettazione e la costruzione dei dispositivi devono attenersi a principi di rispetto della sicurezza, tenendo conto dello stato di progresso tecnologico generalmente riconosciuto.
3.7. I dispositivi devono essere progettati, fabbricati e imballati in modo tale che le loro caratteristiche e le loro prestazioni, in considerazione dell’utilizzazione prevista, non vengano alterate durante la conservazione ed il trasporto, tenuto conto delle istruzioni e informazioni fornite dal fabbricante.
3.8. I dispositivi devono fornire le prestazioni loro assegnate dal fabbricante ed essere progettati, fabbricati e condizionati in modo tale da poter espletare una o più delle funzioni specificate dal fabbricante.
3.9. Tutti i prodotti forniti devono corrispondere alle tipologie e ai modelli offerti ed essere idonei all’uso
al quale sono destinati.
3.10. Tutti i prodotti devono essere confezionati secondo le specifiche e con i materiali aventi le caratteristiche di cui alle schede tecniche, inserite negli allegati al presente Capitolato, ovvero a quelle offerte dal Fornitore e accolte in esito alla procedura di aggiudicazione.
4. CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE DELLA FORNITURA RIENTRANTE NELLA SEGNALETICA STRADALE
4.1. La segnaletica verticale permanente è soggetta all’obbligo della dichiarazione della prestazione e della conseguente marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011. La dichiarazione della prestazione e la marcatura CE non sono invece previsti nel caso della segnaletica verticale temporanea.
4.2. L’utilizzo di pellicole retroriflettenti marcate CE, senza alcun obbligo ulteriore di certificazione per il segnale in base a quanto previsto dalla Direttiva Ministeriale n. 4867/RU citata, purché in coerenza con quanto previsto dal Regolamento DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 e dal Decreto 10 luglio 2002.
4.3. Tutte le pellicole retroriflettenti costituenti la faccia a vista dei segnali verticali permanenti devono essere marcate CE ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/20111, sulla base della norma UNI EN 12899-1:2008. Per i materiali a microprismi tale marcatura CE è ottenuta mediante il rilascio ai fabbricanti, da parte degli Organismi Europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) che ne definiscono le prestazioni (rif. UNI EN 12899-1:2008 –
4.2 Microprismatic Material). La dichiarazione della prestazione per le pellicole retroriflettenti, costituenti la faccia a vista, è comunque parte integrante della dichiarazione della prestazione per i segnali verticali permanenti. Tutti i materiali retroriflettenti devono inoltre essere valutati ai sensi della norma UNI 11480:2016 al fine di verificarne la conformità delle prestazioni visive in condizioni diurne (coordinate cromatiche e fattore di luminanza, definite nei punti 4.3.1 - prospetto 1 e 4.3.2
– prospetto 2) e stabilirne la rispondenza al livello prestazionale più idoneo, fra i tre definiti al punto
4.2 della norma: “classe 1 – livello prestazionale inferiore”, “classe 2 – livello prestazionale base” o “classe 2 – livello prestazionale superiore”.
4.4. Tutta la cartellonistica rientrante nella fornitura richiede un livello prestazionale pari alla classe 1 –
livello prestazionale inferiore.
4.5. Le pellicole retroriflettenti di “classe 1 - livello prestazionale inferiore”, corrispondenti a quelle già definite a normale risposta luminosa, devono avere un coefficiente di retroriflessione minimo iniziale RA non inferiore ai valori riportati nel prospetto 3 della norma UNI 11480:20162, e devono mantenere almeno il 50% dei suddetti valori per il periodo minimo di 7 anni di normale esposizione verticale all’esterno nelle condizioni medie ambientali d’uso. Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere i requisiti di cui sopra per almeno 3 anni. Nel caso di colori realizzati mediante stampa serigrafica, stampa digitale o applicazione di trasparenti protettivi autoadesivi ad intaglio, il coefficiente di retroriflessione non deve essere inferiore al 70% dei valori su menzionati. Tali pellicole retroriflettenti possono essere usati solo limitatamente ai casi in cui ciò è consentito e ove sia prevista una vita utile del segnale stradale inferiore ai 10 anni, secondo quanto ribadito dalla Direttiva Ministeriale 4867/RU. Valori inferiori devono essere considerati insufficienti ad assicurare la normale percezione di un segnale realizzato con materiali retroriflettenti di “classe 1 - livello prestazionale inferiore”
4.6. I pannelli e i sostegni che caratterizzano le prestazioni strutturali e la costruzione dei segnali verticali permanenti devono soddisfare i requisiti di cui al capitolo 5 della norma UNI 11480:2016, in applicazione alla norma armonizzata UNI EN 12899-1:2008 ed alla Direttiva Ministeriale n. 4867/RU.
4.7. I segnali stradali permanenti possono essere costruiti in acciaio, alluminio, plastica o negli altri materiali previsti dalla norma UNI EN 12899-1:2008, purché conformi alle prestazioni di seguito richieste. Per la definizione dei carichi da considerare ai fini della valutazione delle caratteristiche prestazionali, i coefficienti da applicare per i rispettivi materiali sono quelli definiti nei prospetti 8 e 9 definiti al punto 5.2 della UNI 11480:2016 (Classe PAF 2).
4.8. I carichi statici e dinamici per la valutazione delle prestazioni meccaniche e strutturali, devono essere conformi a quanto definito dal punto 5.1 della norma UNI EN 12899- 1:2008, mediante l’utilizzo dei coefficienti specificati per i rispettivi materiali, di cui al punto precedente. I valori minimi per le prestazioni strutturali devono essere conformi, per tutti i materiali utilizzati, a quelli previsti dalla UNI 11480:2016 al punto 5.3, con le seguenti classi: • Spinta del vento: Classe WL6 o WL7 • Carico dinamico da neve: Classe DSL1 • Carichi concentrati: Classe PL1 • Deformazioni Temporanee
- Flessione: Classe TDB5 • Deformazioni Temporanee - Torsione: Non richiesta
4.9. Le seguenti classi migliorative: • WL8, WL9 per la spinta del vento • XXX0 , XXX0 , XXX0 per il carico dinamico da neve • PL2 per i carichi concentrati offrendo tutte prestazioni superiori alle minime accettabili, sono da considerarsi soddisfacenti e migliorative rispetto alla classe minima accettabile indicata per ciascuna prestazione (soddisfano tutte le prestazioni rispettivamente inferiori). Le classi di deformazione TDB4, TDB3, TDB2, TDB1 avendo flessione inferiore alla massima flessione accettata, hanno quindi prestazioni superiori alla minima accettabile (soddisfano tutte le prestazioni rispettivamente inferiori).
4.10. Le dimensioni dei segnali verticali di forma standard devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 80, comma 1 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495. Le dimensioni dei segnali verticali non standard devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 80, comma 7 del sopramenzionato DPR. Le tolleranze ammissibili, rispetto alle misure nominali sono: • per la faccia a vista del segnale:
+1/-12 mm, in conformità al punto 4.1. della UNI 11480:2016; • per il pannello: -1/+7 mm, in conformità al punto 5.6 della UNI 11480:2016.
4.11. Il raggio di curvatura non deve essere inferiore a 10 mm. Il bordo del pannello deve essere conforme al punto 5.9 della norma UNI 11480:2016. Per motivi antinfortunistici il bordo del supporto non deve presentare pericoli di taglio.
4.12. Il retro ed il bordo dei pannelli (ad eccezione di quelli in legno) devono essere realizzati con un colore neutro e opaco. I segnali non devono presentare perforazione della faccia a vista. Qualora realizzati in acciaio, alluminio o legno, devono avere una resistenza alla corrosione conforme al punto 5.10 della norma UNI 11480:2016, con classe di resistenza SP1. I fissaggi dei segnali e i sostegni devono essere conformi rispettivamente al par. 6 e al par. 7 della UNI 11480:2016. In particolare, i segnali - affinché siano conformi alle prescrizioni della UNI EN 12899- 1:2008, devono
essere forniti provvisti di collari di aggancio per il sostengo aventi le stesse caratteristiche tecnico- costruttive e di disegno ovvero corrispondenti a quelli utilizzati nelle prove inziali di tipo. E’ possibile utilizzare dei sostegni circolari, a sezione quadrata o rettangolare, che possiedano la marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011 sulla base della norma UNI EN 12899-1:2008.
4.13. Le informazioni a corredo dei segnali verticali permanenti e dei sostegni per la segnaletica verticale permanente devono essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 305/2011, sulla base della norma UNI EN 12899-1:2008.
4.14. All’atto dell’immissione sul mercato, il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione (DoP) che descrive la prestazione del prodotto (in termini di livello, classe o mediante descrizione) in relazione alle caratteristiche essenziali, sulla base della UNI EN 12899-1:2008. La dichiarazione della prestazione per le pellicole retroriflettenti, costituenti la faccia a vista, è parte integrante della dichiarazione della prestazione per i segnali verticali permanenti. Ricordiamo poi che per le pellicole a microprismi è necessario far riferimenti agli specifici ETA. La Dichiarazione della Prestazione è quindi messa a disposizione secondo le prescrizioni del Regolamento (UE) n.305/2011.
4.15. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o su un’etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto (e solo in questo caso), essa dovrà essere apposta sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento. Oltre alle informazioni previste dalla marcatura CE, in accordo a quanto previsto dal comma 7 dell’art.77 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 sul retro dei segnali verticali permanenti devono essere chiaramente indicati: • l’ente o l’amministrazione proprietari della strada; • il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale; • il marchio della ditta che ha fornito o installato il segnale (non obbligatorio ma opportuno); • l’anno di fabbricazione.
4.16. Sul retro dei segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, prima dell’installazione, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell’ordinanza emessa dall’ente proprietario ai sensi dell’Art. 5, comma 3, del Codice della Strada, che ne motiva l’installazione. La marcatura CE dei segnali verticali permanenti deve avvenire secondo una delle modalità indicate al punto 5.5 della UNI 11480:2016. Ricordiamo poi che anche le pellicole retroriflettenti utilizzate per le facce a vista dei segnali verticali permanenti devono riportare la marcatura CE; i segnali temporanei non sono soggetti alla marcatura CE, ma l’utilizzo di pellicole retroriflettenti marcate CE è fortemente raccomandato
5. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
PRODOTTO | DOCUMENTAZIONE RICHIESTA | MARCATURA ETICHETTATURA |
Segnale Verticale Permanente | Dichiarazione della Prestazione (rif. Regolamento (UE) n. 305/2011, sulla base della norma UNI EN 12899-1:2008), con valori conformi almeno ai requisiti minimi previsti dalla norma UNI 11480:2016 | Marcatura CE (rif. Regolamento (UE) n. 305/2011) • Iscrizioni retro- prodotto, art. 77 comma 7 DPR n. 495 del 16/12/1992 s.m.i. |
Pellicola Retroriflettente | La Dichiarazione della Prestazione per le pellicole retroriflettenti, costituenti la faccia a vista, deve necessariamente esistere per i segnali permanenti (rif. Regolamento (UE) n. 305/2011, sulla base della norma UNI EN 12899-1:2008 o degli ETA per le pellicole microprismatiche), con valori conformi almeno ai requisiti minimi previsti dalla norma UNI 11480:2016, ma essendo già parte integrante della Dichiarazione della Prestazione per i segnali verticali permanenti, non ne è richiesta ulteriore copia. | Marcatura CE (rif. Regolamento (UE) n. 305/2011) |
ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO
1. L'importo complessivo di spesa a base d'asta (importo massimo spendibile) è pari a Euro 45.000,00 , (euro quarantacinquemila/00) oltre l’IVA di legge e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 0,00 (zero/00).
2. L'importo complessivo presunto dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, ammonta a Euro 56.250,00 (euro cinquantaseimiladuecentocinquanta/00) di cui € 00,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l’IVA di legge.
3. L’importo sopra riportato ha la funzione di indicare il limite massimo delle forniture richieste ed ha carattere presuntivo. Infatti, il presente affidamento potrà subire delle variazioni sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico di IGEA S.p.A. e senza che l'aggiudicatario possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso in cui il valore risulti inferiore a quello sopra individuato; le quantità dei prodotti da fornire, indicati nell’ allegato A, sono derivate da dati di consumo “storico” e da valutazione delle necessità future.
4. L'Aggiudicatario, inoltre, non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione della fornitura definito nell’Affidamento di cui al punto successivo da parte dell’IGEA.
5. L’Aggiudicatario riconosce ed accetta che l'importo definito nell’Affidamento, è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso, qualora siano attivati tutte le forniture fino al raggiungimento totale del valore dell’Affidamento, remunerà tutte le attività che l'Aggiudicatario dovrà espletare, rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e o somma.
6. La Stazione Appaltante non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Affidamento, che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti.
ART. 4 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
1. La durata dell’Affidamento è di 24 mesi naturali, a decorrere dalla data di stipula del contratto e cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia stato raggiunto, il tetto massimo posto a base di gara, fatta salva la facoltà dell’IGEA di avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 106 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Ove, alla scadenza del termine di cui sopra (24 mesi dalla sottoscrizione) risultino ancora in corso forniture richieste ai sensi dell’Affidamento, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dagli emessi “Ordini di Fornitura” per l'ultimazione delle relative forniture. In questo caso la protrazione della durata dell’Affidamento non darà all'Aggiudicatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
3. L'Aggiudicatario è vincolato ad eseguire le forniture, alle condizioni di aggiudicazione definite
nell’Affidamento, secondo le modalità di cui al presente Capitolato.
4. Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) il termine di validità della fornitura potrà essere modificato se, alla scadenza del termine dei 24 mesi, l’importo massimo spendibile di cui al precedente art. 3 non sia stato ancora esaurito. IGEA S.p.A. potrà chiedere all’Aggiudicatario, prima del termine di scadenza, il differimento del termine di durata del Contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelle più favorevoli per la stazione appaltante, con la fissazione di un nuovo termine legato direttamente all’esaurimento di tutto l’importo contrattuale residuo per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza dell’accordo quadro.
5. Ai sensi dell’art. 106 co. 11 del codice degli Appalti IGEA X.x.X.xx riserva la facoltà, prima del termine di scadenza, di prorogare la durata del contratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo contraente tempo stimato in sei mesi e per l’importo di € 11.250,00.
6. In tale caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle forniture agli stessi prezzi, patti e condizioni
previste nel contratto originario, o più favorevoli per IGEA S.p.A., fino alla data di sottoscrizione del
contratto da parte del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla
data di scadenza dell’accordo quadro.
7. Nel caso in cui IGEA S.p.A. si avvalga dell’opzione di proroga, ne darà comunicazione mediante PEC o
altro mezzo all’Aggiudicatario entro 2 mesi antecedenti la scadenza dell’appalto indicata in contratto.
ART. 5 – MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA
1. L'esecuzione della fornitura, ha inizio dopo l’emissione dell’Ordine di Fornitura, da parte dell’Ufficio
Approvvigionamento su richiesta del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
2. L’evasione dell’Ordine di Fornitura dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento dell’ordinativo. Nel caso in cui il termine ultimo per la consegna coincida con il sabato, la domenica o giorno festivo, lo stesso è prorogato al lunedì o al primo giorno non festivo.
3. In caso di Ordine di Fornitura URGENTE l’evasione dello stesso dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta, esclusi i giorni festivi.
4. La consegna della fornitura dovrà essere effettuata franco destino, nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, presso i magazzini della sede di IGEA S.p.A. in Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, indicata nell’ordine, e negli orari ivi previsti.
5. La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto. Ogni confezione e/o ogni dispositivo dovrà riportare, in lingua italiana, la denominazione di prodotti, la quantità contenuta in unità, il produttore e la data di preparazione.
6. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire una corretta tutela dei prodotti durante le fasi di trasporto; pertanto se gli imballaggi non saranno adeguati o presenteranno dei difetti, lacerazioni o tracce di manomissione, la merce verrà rifiutata da IGEA S.p.A e la Ditta aggiudicataria, a proprie spese, dovrà provvedere all’immediata sostituzione dei prodotti.
7. La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la regolare esecuzione dell’approvvigionamento dei materiali in caso di scioperi del proprio personale o di altra causa di forza maggiore, incluse ferie, aspettative, infortuni e malattie.
8. L’accettazione della fornitura da parte di IGEA S.p.A non solleva l’Aggiudicatario da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna. Gli articoli risultati inidonei e/o imperfetti dovranno essere sostituiti con le modalità previste all’ art. 6 del presente Capitolato.
ART. 6 – CONTROLLO E IDONEITA’
1. Il Direttore dell’esecuzione del contratto avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le
operazioni riguardanti la fornitura in oggetto in qualsiasi momento lo riterrà opportuno.
2. L’operazione di controllo ha lo scopo di verificare la corrispondenza di tutti gli articoli, di volta in volta consegnati, alle caratteristiche tecniche richieste.
3. Nel caso in cui il Direttore dell’esecuzione del Contratto, o suo delegato, rilevi una difformità qualitativa (bene non conforme alla campionatura, non ordinato, viziato o difettoso) o quantitativa, invierà una segnalazione scritta alla Ditta aggiudicataria attivando la pratica di reso.
4. Gli articoli non conformi dovranno essere sostituiti, a totale carico dell’aggiudicatario, con altri idonei, tempestivamente e comunque entro 5 giorni dalla data di ricevimento della nota di contestazione, concordando con il Direttore dell’esecuzione del contratto, o suo delegato, le modalità di ritiro. Nel caso in cui l’aggiudicatario non provveda entro i termini indicati l’IGEA non sarà tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della loro giacenza impropria.
5. La non conformità dei prodotti forniti per qualità e stato alle condizioni di capitolato può essere contestata anche in tempi successivi alla consegna o in sede di utilizzo. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni contenute negli artt.1490 e seguenti del C.C. in materia di garanzia per vizi del bene venduto.
ART. 7 – REVISIONE PREZZI DELLE FORNITURE
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 29 del D.L. 4/2022 convertito il L. 25/2022, non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.
ART. 8 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. L’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Ai sensi dell’art. 30 c. 3 del D.Lgs n. 50/2016, l’Aggiudicatario, in fase di esecuzione del contratto, si obbliga a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X al medesimo decreto.
6. Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento trattiene dai pagamenti l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 30 c. 5 del D.Lgs n. 50/2016.
7. In caso di inadempienza retributiva da parte della Ditta aggiudicataria si applica l’art. 30 c. 6 del D.Lgs n. 50/2016.
ART. 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. IGEA S.p.A. si impegna secondo quanto previsto dal X.Xxx n. 81/08 a promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini della attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto dell’Appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.
2. IGEA S.p.A. ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del presente Appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la salute e per l'igiene del personale della Ditta aggiudicataria o da essa delegato. Si impegna a garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di consegna dei materiali da parte del personale della Ditta aggiudicataria e di coloro che da quest’ultima saranno delegati a farlo.
3. Il fornitore è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.
4. L’Aggiudicatario dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolamenti iscritti presso l’INAIL e l’INPS.
5. Il fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti.
6. Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall’art.26 x. 0/xxx xxx X.Xxx x. 00/00 xx rileva che trattandosi di mera fornitura di materiali non sussiste la necessità di elaborare il DUVRI (Documento di valutazione dei Rischi Interferenti).
7. I costi inerenti la sicurezza per il presente appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00) trattandosi di mera fornitura di materiale.
8. L’operatore economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
ART. 10 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE
9. Sono a carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo, le spese ed i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto della presente gara, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
10. La Ditta Aggiudicataria garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione, pena la risoluzione contrattuale di diritto. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente atto.
11. Prima della stipula del contratto la Ditta Aggiudicataria dovrà indicare il proprio ufficio presso il quale il RUP dovrà inviare le comunicazioni inerenti l’esecuzione del contratto e la persona di riferimento per la gestione dello stesso. La Ditta dovrà indicare l’indirizzo postale, il numero di telefono fisso o mobile, indirizzo di posta elettronica, che dovrà rimanere attivo, per tutte le comunicazioni da parte del Committente. Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di fornitura saranno fatte dal RUP o da un suo delegato presso la sede operativa o presso il citato ufficio.
12. In ogni caso, la Ditta Aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
13. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e la Ditta Aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di IGEA S.p.A..
14. La Ditta Aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e mantenere indenne IGEA S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizione tecniche e di sicurezza vigenti.
15 L’operatore economico risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto contrattuale:
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’operatore economico stesso;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Amministrazione;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.
ART. 11 – VERIFICA DI CONFORMITA’
1. Le attività oggetto del presente affidamento saranno soggette, da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto., a verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
2. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
1. Nelle ipotesi di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili a IGEA S.p.A., a cause di forza maggiore e/o a caso fortuito, verranno applicate le penali di seguito elencate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:
• qualora l’Appaltatore effettui in ritardo la consegna dei prodotti, cosi come previsto all’art. 5 del presente Capitolato, subirà l’addebito della penale nella misura dell’1‰ (uno per mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto di fornitura (IVA esclusa) oltre all’addebito degli eventuali danni;
• qualora l’Appaltatore effettui in ritardo il ritiro e la consegna degli articoli ritenuti non conformi, cosi come previsto all’art. 6 del Capitolato, subirà l’addebito della penale nella misura dell’1‰ (uno per mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto di fornitura (IVA esclusa) oltre all’addebito degli eventuali danni;
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto.
3. L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di IGEA S.p.A. ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, IGEA S.p.A. provvederà a recuperare l’importo sulla fattura ovvero,
in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
5. La richiesta di pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l‘operatore economico dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Scaduti i termini che saranno eventualmente fissati nel sollecito ad adempiere, IGEA S.p.A. potrà rivolgersi per l’espletamento ad altro operatore economico, addebitando all’aggiudicatario le maggiori spese sostenute, oltre naturalmente le penalità sopra previste.
ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, IGEA S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente Capitolato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C., previa conforme dichiarazione da comunicarsi all’operatore economico aggiudicatario con raccomandata a/r o posta elettronica certificata, nelle seguenti ipotesi:
a) Xxxxxxx fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di IGEA S.p.A.;
c) gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e l’assicurazione obbligatoria del personale;
e) sospensione o rallentamento dell’attività da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo in modo da pregiudicare la regolarità della fornitura;
f) subappalto non autorizzato;
g) perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti per l’esecuzione dell’attività quali il fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
h) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
i) in caso di annullamento del provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
j) qualora il ritardo dall’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%;
l) qualora fosse accertata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
1. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi e qualora, entro i cinque giorni dalla data di ricevimento della contestazione dell’inadempienza, l’Aggiudicatario non abbia provveduto a sanare completamente la stessa, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte di IGEA S.p.A..
2. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’Aggiudicatario, IGEA S.p.A. ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
3. IGEA S.p.A. si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento
integrale del danno qualora fosse di valore superiore all’entità della cauzione stessa.
4. L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e degli importi relativi. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall’Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.
5. L’esecuzione in danno non esimerà l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo o giusta causa.
ART. 14 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. La stipula del contratto e sarà formalizzato nei previsti termini di legge. Fanno parte integrante del contratto:
a) il presente Capitolato speciale;
b) Allegato schede tecniche
c) Lettera d’invito;
d) il provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
e) l'offerta Economica;
f) la garanzia definitiva.
2. Tutte le spese inerenti la fase di stipula del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria.
3. Il contratto verrà stipulato, con riferimento alla “tracciabilità dei flussi finanziari”, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..
1. Per ogni singolo Ordine di Fornitura (ODA), a decorrere dall'avvio del medesimo, il corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione di regolare fattura.
2. ll pagamento sarà effettuato, mediante accreditamento sul conto corrente dedicato al presente affidamento e comunicato dall’Appaltatore, a seguito di riscontro di avvenuta verifica di conformità della fornitura a cura del RUP/DEC o di un suo Referente, ed emissione del certificato di pagamento a cura del Responsabile del procedimento, a seguito del quale l’Operatore Economico potrà emettere regolare fattura, e comunque previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC on-line e di accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art 48 bis del
DPR 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008
3. In ogni caso, ai sensi dell’art 30 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, sull’importo netto di ciascuna fattura relativa all’Ordine di Fornitura, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.
4. In caso di ritardo di pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il RUP opererà
ai sensi dell’art 30 c. 6 del medesimo decreto.
5. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo
dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI
1. Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
2. In conformità a quanto previsto dal predetto D.Lgs. n. 196/2003, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell’incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate.
1. Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni Legislative.
Servizio Prevenzione e Protezione ALLEGATO A
SCHEDE TECNICHE DESCRITTIVE E
PRESTAZIONALI
“cartellonistica di sicurezza” CIG 9457526559
Schede: Caratteristiche tecniche CARTELLONISTICA DI SICUREZZA
CARTELLI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA CARTELLONISTICA STRADALE |
FOTO ESEMPLIFICATIVE: |
|
DIMENSIONI E SPECIFICHE TECNICHE: |
Fornitura di segnale rettangolare formato cm. 50 x 66 in alluminio piano spessore 10/10 con finitura in pellicola a normale rifrangenza CLASSE I E.G. interamente realizzata in stampa digitale con sovrapposizione di film trasparente anti UV. - grafica a colori come da file realizzato dal committente |
DOCUMENTAZIONE E MARCATURE |
Per la segnaletica verticale permanente: La Dichiarazione della Prestazione per le pellicole retroriflettenti, costituenti la faccia a vista, deve necessariamente esistere per i segnali permanenti (rif. Regolamento (UE) n. 305/2011, sulla base della norma UNI EN 12899-1:2008 o degli ETA per le pellicole microprismatiche), con valori conformi almeno ai requisiti minimi previsti dalla norma UNI 11480:2016, ma essendo già parte integrante della Dichiarazione della Prestazione per i segnali verticali permanenti, non ne è richiesta ulteriore copia. Per la pellicola retroriflettente: Dichiarazione della Prestazione (rif. Regolamento (UE) n. 305/2011, sulla base della norma UNI EN 12899-1:2008), con valori conformi almeno ai requisiti minimi previsti dalla norma UNI 11480:2016 |
Marcatura CE (rif. Regolamento (UE) n. 305/2011) • Iscrizioni retro-prodotto, articolo 77 comma 7 DPR n.495 del 16 dicembre 1992 s.m.i. |
QUANTITA’ |
N°1238 |
CARTELLI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA CARTELLONISTICA STRADALE |
FOTO ESEMPLIFICATIVE: |
DIMENSIONI E SPECIFICHE TECNICHE: Fornitura di segnale rettangolare formato cm. 150 x 100 in alluminio spessore 25/10 con scatolatura perimetrale di rinforzo dotato di n° 2 canaline sul retro e completo di tutta la ferramenta, staffe e bulloneria per il montaggio su sostegni diametro mm. 60 (sostegni non compresi); finitura in pellicola a normale rifrangenza CLASSE I E.G. interamente realizzata in stampa digitale con sovrapposizione di film trasparente anti UV. - grafica a colori come da file realizzato a Ns. cura; |
DOCUMENTAZIONE E MARCATURE |
Per la segnaletica verticale permanente: La Dichiarazione della Prestazione per le pellicole retroriflettenti, costituenti la faccia a vista, deve necessariamente esistere per i segnali permanenti (rif. Regolamento (UE) n. 305/2011, sulla base della norma UNI EN 12899-1:2008 o degli ETA per le pellicole microprismatiche), con valori conformi almeno ai requisiti minimi previsti dalla norma UNI 11480:2016, ma essendo già parte integrante della Dichiarazione della Prestazione per i segnali verticali permanenti, non ne è richiesta ulteriore copia. Per la pellicola retroriflettente: Dichiarazione della Prestazione (rif. Regolamento (UE) n. 305/2011, sulla base della norma UNI EN 12899-1:2008), con valori conformi almeno ai requisiti minimi previsti dalla norma UNI 11480:2016 |
Marcatura CE (rif. Regolamento (UE) n. 305/2011) • Iscrizioni retro-prodotto, articolo 77 comma 7 DPR n.495 del 16 dicembre 1992 s.m.i. |
QUANTITA’ |
N°50 |
CARTELLI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA CARTELLONISTICA STRADALE |
FOTO ESEMPLIFICATIVE: |
DIMENSIONI E SPECIFICHE TECNICHE: Fornitura di segnale rettangolare formato cm. 50 x 70 in alluminio spessore 25/10 con scatolatura perimetrale di rinforzo dotato di n° 2 attacchi speciali sul retro e completo di tutta la ferramenta, staffe e bulloneria per il montaggio su sostegni diametro mm. 60 (sostegni non compresi); finitura in pellicola a normale rifrangenza CLASSE I E.G. interamente realizzata in stampa digitale con sovrapposizione di film trasparente anti UV. - grafica a colori come da file realizzato a Ns. cura; |
DOCUMENTAZIONE E MARCATURE |
Per la segnaletica verticale permanente: La Dichiarazione della Prestazione per le pellicole retroriflettenti, costituenti la faccia a vista, deve necessariamente esistere per i segnali permanenti (rif. Regolamento (UE) n. 305/2011, sulla base della norma UNI EN 12899-1:2008 o degli ETA per le pellicole microprismatiche), con valori conformi almeno ai requisiti minimi previsti dalla norma UNI 11480:2016, ma essendo già parte integrante della Dichiarazione della Prestazione per i segnali verticali permanenti, non ne è richiesta ulteriore copia. Per la pellicola retroriflettente: Dichiarazione della Prestazione (rif. Regolamento (UE) n. 305/2011, sulla base della norma UNI EN 12899-1:2008), con valori conformi almeno ai requisiti minimi previsti dalla norma UNI 11480:2016 |
Marcatura CE (rif. Regolamento (UE) n. 305/2011) • Iscrizioni retro-prodotto, articolo 77 comma 7 DPR n.495 del 16 dicembre 1992 s.m.i. |
QUANTITA’ |
N°168 |
CARTELLI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA CARTELLONISTICA AZIENDALE |
FOTO ESEMPLIFICATIVE: |
|
DIMENSIONI E SPECIFICHE TECNICHE: |
Fornitura di Segnaletica di sicurezza STANDARD TRA TUTTE quelle contenute negli alenchi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Allegato XXV - Uso e rispondenza dei pittogrammi integrati con la norma UNI EN ISO7010:2012 e successive mm.ii. |
DOCUMENTAZIONE E MARCATURE |
Conformità rispetto allegato XXV D.Lgs 81/08 e UNI EN ISO 7010:2012. Come indicato dall’ Ente Nazionale di Unificazione (UNI) – “la forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3” |
Alluminio Piano con tolleranza dimensionale secondo Xxxxx XXX EN 485-4, lamiera d’alluminio lega EN AW-3105 in accordo alla Norma UNI EN573-3 stato fisico da H42 a H48 caratteristiche meccaniche in accordo alla Norma UNI EN1396, prova di invecchiamento previsto dalla norma UNI7543-1. CARATTERISTICHE GENERALI conformi alla Norma UNI 7543 a cui si riferisce il D.Lgs 81/08 Titolo V. Pellicola rifrangente conforme alla Norma UNI7543. |
QUANTITA’ |
N°300 |
Servizio Prevenzione e Protezione