Addendum “Disciplina unbundling”
Addendum “Disciplina unbundling”
Il Cliente (anche Committente nel corpo del Contratto/Accordo quadro, di cui il presente addendum costituisce parte integrante), in qualità di “Gestore indipendente” ha l’obbligo di rispettare le regole di separazione contabile e funzionale stabilite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con delibera n. 231/2014/R/com,296/2015/R/com e successive modifiche e integrazioni, nonché l’obbligo di rispettare le disposizioni in materia applicabili al “Gestore Indipendente”, e i conseguenti obblighi, siano esse contenute in Delibere dell’ARERA, siano esse contenute in altri atti normativi e/o regolamentari.
A tale fine, ad integrazione della disciplina contenuta nel Contratto/Accordo Quadro e connessi Contratti applicativi, di cui il presente atto costituisce allegato, si stabilisce quanto segue:
Art. 1. Rispetto delle finalità delle disposizioni in materia
Il Fornitore (anche Appaltatore nel corpo del Contratto/Accordo quadro) è tenuto a garantire che, nell’esecuzione delle prestazioni stabilite dal Contratto/Accordo quadro, non siano posti in essere comportamenti che possano pregiudicare le finalità e gli obblighi della separazione funzionale e delle altre disposizioni sopra richiamate.
Art. 2. Richiesta informazioni, verifiche ed ispezioni
2.1. Il Cliente potrà richiedere al Fornitore tutte le informazioni, i dati e i documenti volti alla verifica del metodo utilizzato per la definizione del corrispettivo. Nel contempo il Fornitore si impegna a fornire puntualmente e tempestivamente tutte le informazioni, i dati e i documenti richiesti.
0.0.Xx qualsiasi momento dello svolgimento del rapporto, il Cliente potrà richiedere al Fornitore la comunicazione di dati e informazioni relativi all’andamento dell’attività e dei servizi affidati al Fornitore e, con un congruo termine di preavviso in relazione alla natura dei servizi, la presentazione di una relazione sull’andamento del servizio e sui livelli qualitativi del medesimo.
2.3. Inoltre lo stesso potrà effettuare, anche avvalendosi della collaborazione di terzi, verifiche, visite e ispezioni presso gli uffici del Fornitore durante l’esecuzione delle prestazioni alla stesso affidate, al fine di controllare che, nell’esecuzione delle stesse, siano rispettati i principi in materia di separazione funzionale. Tempi e modalità delle verifiche, visite e ispezioni saranno preventivamente concordati tra le Parti e avverranno in coerenza con la procedura indicata al presente articolo 2.
2.4. Il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione affinché il personale incaricato dal Cliente possa espletare nel modo più efficiente le verifiche e le ispezioni e, in particolare, sarà obbligato:
a) a fornire qualsiasi informazione in merito alle modalità di svolgimento dei servizi previsti dal Contratto/Accordo quadro;
b) ad esibire e fornire copia di tutta la documentazione attinente alla prestazione dei servizi; qualora non fosse possibile esibire o produrre copia della documentazione richiesta nel corso della verifica, il Fornitore dovrà soddisfare le richieste del Cliente, al più tardi, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica;
c) a consentire al Cliente di formulare domande al personale del Fornitore addetto allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto.
2.5. Le verifiche e le ispezioni saranno condotte in contraddittorio tra le Parti, le quali provvederanno a redigere un verbale delle operazioni compiute.
2.6. Lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è già remunerato nel corrispettivo pattuito tra le Parti per il Contratto/Accordo quadro.
Art. 3. Riservatezza su dati e informazioni
3.1. Il Fornitore si impegna, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relativi al Cliente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all’esecuzione o in ogni caso per effetto del Contratto/Accordo quadro. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente l’attività svolta dal Cliente, i suoi beni ed il suo personale, acquisita durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto/Accordo quadro.
3.2. L’obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento delle prestazioni contrattuali per il Cliente. Costituiscono informazioni commercialmente sensibili i dati e/o le informazioni la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori del settore; a titolo indicativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria i dati di misura rilevati e registrati nei punti di riconsegna delle reti di distribuzione, le informazioni relative al punto di fornitura, etc.
3.3 In particolare, il Fornitore si impegna a:
a) garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell’interesse del Cliente per le finalità inerenti l’esecuzione del Contratto/Accodo quadro;
b) garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta del Cliente;
c) garantire che la diffusione delle informazioni all’interno della propria azienda sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell’esecuzione del Contratto/Accordo quadro;
d) adottare opportuni sistemi di tracciabilità dell’accesso ai dati e alle informazioni commercialmente sensibili;
e) fornire tempestivamente, a richiesta del Cliente, l’elenco dei documenti, delle informazioni e dei dati acquisiti in qualunque modo durante l’esecuzione del Contratto/Accordo quadro;
f) comunicare tempestivamente, a richiesta del Cliente, l’elenco del personale che, direttamente o indirettamente, presta mansioni che comportano l’accesso alle informazioni commercialmente sensibili;
g) comunicare sistematicamente e tempestivamente al Gestore Indipendente, nel corso del tempo, ogni variazione circa il personale impiegato, precisando le specifiche mansioni svolte;
h) modificare, su richiesta motivata del Gestore Indipendente, la composizione del personale impiegato, qualora determinate risorse non garantiscano, per il ruolo ricoperto o per le funzioni svolte all’interno del Gruppo, il rispetto delle regole di separazione funzionale; prima dell’attuazione delle modifiche, le stesse dovranno essere concordate tra Fornitore e Cliente;
i) consentire che il personale impiegato possa eventualmente essere raggiunto dalle iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione che il Gestore Indipendente deciderà autonomamente, siano esse in forma di informazione scritta che di formazione d’aula;
j) consentire al Cliente di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede del Fornitore, che i dati e le informazioni siano gestiti in coerenza con la normativa unbundling, come previsto dalle disposizioni del Contratto/Accordo quadro;
k) distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non sono più necessari per l’esecuzione del Contratto/Accordo quadro e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto al Cliente.
3.4. Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del Contratto/Accordo quadro e per i 5 (cinque) anni successivi dalla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell’autorità giudiziaria o di altre autorità competenti. In tal caso, il Fornitore sarà tenuto a darne preventiva notizia al Cliente in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all’attività di quest’ultimo.
Art. 4 Codice di Comportamento
Il Fornitore prende atto che:
a) il Gestore Indipendente ha approvato un Codice di Comportamento contenente le regole a cui si deve attenere tutto il personale impiegato nell’attività di distribuzione del gas e dell’energia elettrica. Il Codice di Comportamento è disponibile per la puntuale disamina, ed estrazione di copia elettronica, accedendo al portale acquisti di gruppo, raggiungibile all’URL:
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxx/ asm_vercelli_codice_comportamento.pdf;
b) l’osservanza dei contenuti del Codice di Comportamento da parte di tutti coloro che operano a servizio del Gestore Indipendente è di importanza fondamentale per garantire il rispetto degli obblighi di separazione funzionale, nonché per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione dell’intero Gruppo di appartenenza del Cliente;
Il Fornitore dichiara di aver letto ed esaminato con attenzione il contenuto del Codice di Comportamento, di aderire ai principi in esso contenuti e di impegnarsi a rispettare le regole in esso previste, nella misura in cui le stesse sono applicabili al proprio personale e ai propri consulenti e subfornitori.
Il Fornitore si impegna quindi a consegnare copia del Codice di Comportamento a tutto il personale che sarà impiegato, a qualsiasi titolo, per svolgere i servizi a favore delle attività separate funzionalmente. Sarà compito del fornitore fare in modo che il personale impiegato rispetti i principi del Codice di Comportamento (nella misura in cui si possa ritenere applicabile), rispetti la riservatezza sulle informazioni riservate e sulle informazioni commercialmente sensibili.
Art. 5. Inadempimenti
5.1 Il Fornitore è a conoscenza del fatto che il rispetto delle finalità della separazione funzionale, l’osservanza degli obblighi conseguenti e il rispetto delle altre normative richiamate nel presente atto, ha la massima importanza per l’esercizio dell’attività svolta dal Cliente e che la violazione di tali obblighi può comportare l’irrogazione di sanzioni pecuniarie al Cliente da parte dell’Autorità di regolazione e delle altre autorità di vigilanza e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell’attività o la revoca della concessione necessaria per il suo espletamento.
5.2 Nel caso in cui la condotta del Fornitore si ponga in contrasto con le finalità e gli obblighi della separazione funzionale derivanti dalla normativa emanata dall’Autorità di regolazione, il Cliente assegnerà al Fornitore – mediante comunicazione scritta – un termine di almeno 15 (quindici) giorni per cessare la condotta lesiva o adempiere gli obblighi, sempre che la violazione non abbia una gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Cliente oppure qualora la violazione sia di tale gravità da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via transitoria, il Cliente potrà dichiarare la risoluzione del Contratto/Accordo quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c. con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti al Cliente in base al Contratto/Accordo quadro e alle norme applicabili.
In particolare il Fornitore risponderà dei propri inadempimenti ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile.
5.3 In ogni caso di risoluzione del Contratto/Accordo quadro per inadempimento del Fornitore riconosciuto definitivamente, quest’ultimo non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto. Inoltre, a prescindere dall’avvenuta risoluzione del Contratto/Accordo quadro, il Cliente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del Fornitore riconosciuto in via definitiva, compreso il rimborso degli importi pagati dal Cliente per eventuali sanzioni irrogate dall’ARERA o da altre autorità di vigilanza, per violazioni connesse all’esecuzione del Contratto/Accordo quadro.
Art 6. Risoluzione del Contratto/Accordo quadro
Qualora le attività previste dall’art. 3 del presente Addendum evidenziassero il mancato rispetto delle finalità di separazione funzionale, il Gestore Indipendente potrà chiedere la risoluzione del Contratto/Accordo quadro.
Il Fornitore