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Allegato C – Convenzione con soggetto ospitante
Schema
Convenzione per la realizzazione di Progetti Utili alla Collettività (PUC)
(ai sensi dell’art.3 del Decreto Ministeriale n.149 del 22/10/2019)
Rep. n. del
TRA
COMUNE DI .............................................................................. con sede legale
in....................CAP……………Comune………………Prov di.................Codice Fiscale Partita
Iva………………………………………………………………………………………………………... rappresentato/a dal
.......................……………………………nato/a a.......................................... Prov di il
......................, in qualità di ……………………………………………………………………., in qualità di soggetto titolare
E
(indicazione soggetto pubblico o privato).............................................................................. con sede legale in....................CAP……………Comune………………Prov di.................Codice Fiscale ……………………….
Partita Iva………………………………………………………………………………………………………... rappresentato/a da
.......................……………………………nato/a a.......................................... Prov di il
......................, in qualità di ……………………………………………………………………., in qualità di soggetto partner ospitante
Premesso che:
− ai sensi dell’articolo 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019, il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire, nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti, utili alla collettività, da svolgere presso una struttura pubblica o privata ubicata nel comune di residenza. La mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo familiare comporta la decadenza dal Rdc. La partecipazione è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc, inclusi i soggetti esonerati ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019;
− l’Amministrazione titolare dei PUC è il Comune che può avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore o di altri enti pubblici, nelle modalità individuate nell’Allegato 1 del suddetto Decreto Ministeriale n.149 del 22/10/2019.
− i PUC possono essere realizzati nei settori culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, secondo le modalità individuate e dettagliate nei singoli progetti;
− i PUC comportano, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attività dallo stesso svolte e in ogni caso non inferiore ad otto ore settimanali, fino ad un massimo di sedici ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle otto ore settimanali può essere sviluppata sia su uno o più giorni della settimana sia su uno o più periodi del mese, fermo restando l’obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilità di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento. L’applicazione della flessibilità prevista non può essere contemplata nelle situazioni di ampliamento dell’impegno oltre le otto ore settimanali, a seguito di accordi tra il beneficiario ed i servizi. In tali casi devono essere svolte settimanalmente il complesso delle ore concordate;
− le attività previste nell’ambito dei PUC non sono assimilabili ad attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e l’utilizzo dei beneficiari di Rdc nelle attività previste dai progetti non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro;
− i soggetti obbligati non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall’ente pubblico proponente o dall’ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti obbligati non possono altresì ricoprire ruoli o posizioni dell’organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro;
− non possono essere oggetto dei PUC le attività connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto, ovvero attività sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal comune o dall’ente.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Oggetto della Convenzione
1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso le sue strutture ed unità operative, i beneficiari ritenuti idonei al profilo richiesto in base alla valutazione effettuata dal case manager (Assistente Sociale) operante presso il Comune, nei limiti numerici previsti dalla richiamata normativa.
Articolo 2 – Obblighi del Comune
Il Comune, in relazione alle finalità del progetto stesso:
− promuove il buon andamento del progetto attraverso un’azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere in raccordo con il responsabile/supervisore del progetto, designato dal soggetto ospitante;
− individua un Responsabile dei PUC che effettuerà sulla piattaforma Ge.PI. le attività di competenza tenendo conto anche delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare n. 1938 del 10/03/2020 recante “Indicazioni per la gestione dei progetti uliti alla collettività (PUC) sulla Piattaforma Digitale per la Gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale (Piattaforma GePI)”;
− rimborsa, anche parzialmente, per il tramite dell’Ambito B3, in favore dei soggetti ospitanti le spese relative agli oneri assicurativi di cui al successivo art. 4, comma 1 e per la sicurezza connessi all’attivazione del progetto;
− provvederà ad aprire relativa copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’INAIL.
Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante
Il soggetto ospitante:
− è tenuto alla sottoscrizione di un apposito progetto individuale che disciplinerà i rapporti tra le parti per la partecipazione e lo svolgimento del relativo progetto;
− attiva il progetto nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e di abbattimento delle barriere architettoniche e di ogni altra norma a tutela delle condizioni di lavoro degli interessati, sostenendo i costi legati al progetto, così come dettagliati nel piano finanziario del progetto stesso, ad esclusione dei costi di assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi;
− collabora con il Comune alle attività di monitoraggio e verifica dell’andamento del progetto;
− concorda preventivamente con il Comune tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto (cambiamento della sede del progetto, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
− designa un responsabile/supervisore, nella persona di un proprio dipendente, che avrà il compito di monitorare le attività svolte dal beneficiario;
− rilevare la presenza dei beneficiari tramite apposito registro. Tale registro sarà trasmesso mensilmente, comunicando tempestivamente qualunque tipo di variazione, al Responsabile PUC del Comune;
− far svolgere al beneficiario esclusivamente le attività riferite al progetto approvato.
Art. 4 – Garanzie assicurative
1. Ogni beneficiario è assicurato dal soggetto Comune:
- presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella misura stabilita dal D.M. 5 del 14.01.2020;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal beneficiario al di fuori della sede operativa dell’organizzazione ospitante.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante ha l’obbligo di segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al Comune.
Art. 5 – Durata della Convenzione
1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione per tutto il periodo della durata della misura.
2. Sono cause di risoluzione anticipata della Convenzione e di tutti i progetti ad essa collegati, per ciascuna delle parti, con perdita di efficacia immediata, le seguenti fattispecie:
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante o del Comune degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto individuale;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti previsti dalla normativa richiamata.
Art. 6 – Sanzioni
Le parti sono consapevoli che, in caso di violazioni, saranno applicate le sanzioni di seguito precisate:
a. nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto individuale, oltre alla immediata interruzione del progetto deve considerarsi interdetta, nei dodici mesi successivi al relativo accertamento, l’attivazione di ulteriori progetti da parte del Comune e/o del soggetto ospitante responsabile/i della violazione;
b. nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi di comunicazione, in capo al soggetto responsabile dell’inadempimento, è fatto divieto di attivare ulteriori progetti nei tre mesi successivi all’accertamento dell'inadempimento.
Art. 7 – Trattamento dati personali
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il Comune.
Art. 8 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
(Luogo).............................., (data)....................................
Il Comune Il soggetto ospitante
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