Firenze, 20 Maggio 2008
Firenze, 20 Maggio 2008
CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANPAS IPOTESI DI ACCORDO DI RINNOVO PER IL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007.
TRA
LA DELEGAZIONE ANPAS COMPOSTA DA: XXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX.
E
LE FEDERAZIONI NAZIONALI.
C.G.I.L. FP: XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX.
C.I.S.L. FP: XXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXX.
U.I.L. FPL: XXXXXXXXX XX XXXXXX, XXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXX E XXXXXX XXXXXXXX
E’ sottoscritta, la presente ipotesi d’accordo di rinnovo del biennio economico 2006-2007 L’ accordo prevede quanto segue:
1. L’aumento, a titolo di adeguamento contrattuale per il biennio 2006-2007, pari a € 110,00 lorde mensili con le seguenti decorrenze:
- 10,00 € dal 1 gennaio 2006;
- ulteriori 21,00 € dal 1 gennaio 2007;
- ulteriori 79,00 € dal 1 Dicembre 2007.
2. Le cifre suindicate sono riferite alla posizione economica D4 e sono da riproporzionare per tutte le altre;
3. Ai lavoratori in forza alla data del 20 Maggio 2008 verranno erogati, a titolo di arretrati, per il periodo 01\01\2006 – 31\12\2007 gli importi omnicomprensivi di cui alla tabella 1 allegata al presente accordo.
Per i lavoratori assunti dopo il 1 gennaio 2006 gli importi degli arretrati vanno calcolati in base alle decorrenze degli aumenti indicati al punto 1 della presente ipotesi.
Gli arretrati , ai sensi del secondo comma dell’art.2120 del codice civile sono esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
L’importo degli arretrati è stato quantificato tenendo conto dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti che sono già ricompresi negli importi stessi.
4. Gli arretrati del periodo 01\01\2006 – 31\12\2007 saranno erogati per il 20% con la retribuzione del mese di maggio 2008, per il 40% con la retribuzione del mese di Giugno 2008 e per il restante 40% con la retribuzione del mese di Settembre 2008. Dagli importi degli arretrati per il periodo 2006-2007 vanno detratti gli acconti erogati a titolo di ANT. CCNL nel periodo novembre 2007 – dicembre 2007.
5. Ai lavoratori in forza alla data del 20 maggio 2008 verranno erogati, a titolo di arretrati in via forfetaria per il periodo 01\01\2008 – 30\04\2008 gli importi di cui alla tabella 2 allegata al presente accordo, riproporzionati all’effettivo periodo di lavoro prestato. Gli importi saranno erogati per il 50% unitamente alle competenze del mese di Novembre 2008, e per il restante 50% non oltre il mese di Gennaio 2009. Dagli importi degli arretrati per il periodo 01/01/2008 – 30/04/2008 vanno detratti gli acconti erogati a titolo di ANT. CCNL nel periodo Gennaio 2008 – Aprile 2008.
6. A decorrere dal mese di Maggio 2008 l’importo dell’aumento contrattuale del biennio 2004-2005, erogato come elemento retributivo adeguamento contrattuale (erac) viene collocato definitivamente, a tutti gli effetti, nel minimo tabellare contrattuale.
7. A decorrere dal mese di maggio 2008 le retribuzioni lorde mensili entrate in vigore dal
1 Dicembre 2007, saranno comprensive dell’elemento retributivo adeguamento contrattuale (ERAC) come indicato nella tabella 3 allegata al presente accordo.
8. A decorrere dal mese di Maggio 2008 l’articolo 44 del CCNL è sostituito da quello allegato al presente accordo ed il testo del CCNL è integrato dall’articolo 26 bis – deroghe all’orario di lavoro- allegato al presente accordo.
ALLEGATI ALL’ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL ANPAS 2006 - 2007
Tabella 1 : Ammontare degli arretrati per il periodo 01/01/2006 – 31/12/2007 da corrispondere nel caso non sia stato erogato l’importo di anticipo CCNL (ANT. CCNL) indicato nella circolare ANPAS del 26/11/2007.
TABELLA 1 | ARRETRATI 01/01/2006 - 31/12/2007 | |||||
Posiz economica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Categoria A | 434,59 | 447,63 | 460,67 | 482,39 | 504,12 | 525,85 |
Categoria B | 460,67 | 482,39 | 504,12 | 525,85 | 547,58 | 578,00 |
Categoria C | 504,12 | 525,85 | 547,58 | 578,00 | 612,77 | 651,89 |
Categoria D | 578,00 | 612,77 | 651,89 | 691,00 | 730,11 | 790,95 |
Categoria E | 612,77 | 651,89 | 691,00 | 730,11 | 790,95 | 838,76 |
Categoria F | 691,00 | 730,11 | 790,95 | 908,29 | 1.008,25 | 1.216,85 |
Tabella 2 : Ammontare degli arretrati da corrispondere per il periodo 01/01/2008 – 30/04/2008 nel caso non sia stato erogato l’importo di anticipo CCNL (ANT.CCNL) indicato nella circolare ANPAS del 26 novembre 2007.
TABELLA 2 | ARRETRATI 01/01/2008 – 30/04/2008 | |||||
Posiz economica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Categoria A | 276,72 | 285,02 | 293,32 | 307,16 | 321,00 | 334,83 |
Categoria B | 293,32 | 307,16 | 321,00 | 334,83 | 348,67 | 368,04 |
Categoria C | 321,00 | 334,83 | 348,67 | 368,04 | 390,18 | 415,08 |
Categoria D | 368,04 | 390,18 | 415,08 | 440,00 | 464,89 | 503,63 |
Categoria E | 390,18 | 415,08 | 439,98 | 464,89 | 503,63 | 534,07 |
Categoria F | 439,98 | 464,89 | 503,63 | 578,34 | 641,99 | 774,82 |
Tabella 3 : Retribuzioni lorde mensili in vigore dal mese di Maggio 2008 comprensive di ERAC.
TABELLA 3 | RETRIBUZIONI LORDE MENSILI IN VIGORE DAL 01/5/2008 COMPRENSIVA DI ERAC | |||||
Posiz economica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Categoria A | 1.087,52 | 1.120,15 | 1.152,77 | 1.207,14 | 1.261,53 | 1.315,90 |
Categoria B | 1.152,77 | 1.207,14 | 1.261,53 | 1.315,90 | 1.370,28 | 1.446,40 |
Categoria C | 1.261,53 | 1.315,90 | 1.370,28 | 1.446,40 | 1.533,40 | 1.631,28 |
Categoria D | 1.446,40 | 1.533,40 | 1.631,28 | 1.729,16 | 1.827,03 | 1.979,29 |
Categoria E | 1.533,40 | 1.631,28 | 1.729,16 | 1.827,03 | 1.979,29 | 2.098,91 |
Categoria F | 1.729,16 | 1.827,03 | 1.979,29 | 2.272,92 | 2.523,04 | 3.045,05 |
Art. 44 - (Posizioni economiche)
La retribuzione fondamentale spettante ai dipendenti è composta da:
a) retribuzione come da posizione economica retribuzione individuale, ERC ex anzianità "ad personam";
b) tredicesima mensilità;
c) trattamento di fine rapporto.
Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare o le quote di aggiunta di famiglia equivalenti, ai sensi della legge n. 153/1988 e successive modificazioni e integrazioni.
Con decorrenza 1 Maggio 2008 le retribuzioni lorde mensili sono determinate nei seguenti importi:
RETRIBUZIONI LORDE MENSILI IN VIGORE DAL 01/5/2008 COMPRENSIVA DI ERAC | ||||||
Posiz economica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Categoria A | 1.087,52 | 1.120,15 | 1.152,77 | 1.207,14 | 1.261,53 | 1.315,90 |
Categoria B | 1.152,77 | 1.207,14 | 1.261,53 | 1.315,90 | 1.370,28 | 1.446,40 |
Categoria C | 1.261,53 | 1.315,90 | 1.370,28 | 1.446,40 | 1.533,40 | 1.631,28 |
Categoria D | 1.446,40 | 1.533,40 | 1.631,28 | 1.729,16 | 1.827,03 | 1.979,29 |
Categoria E | 1.533,40 | 1.631,28 | 1.729,16 | 1.827,03 | 1.979,29 | 2.098,91 |
Categoria F | 1.729,16 | 1.827,03 | 1.979,29 | 2.272,92 | 2.523,04 | 3.045,05 |
DEROGHE ALL’ORARIO DI LAVORO AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DEL DLGS 66/2003
Le parti, così come previsto dal comma 1 dell’articolo 17 del d.lgs 66/2003 in materia di deroghe ai limiti ed alle disposizioni previste dagli articoli 7 e 13 del predetto d.lgs, convengono quanto segue:
DEROGA ALL’ARTICOLO 7 DEL DLGS 66/2003 (riposo giornaliero) CONDIZIONI OGGETTIVE ED ECCEZIONALI IN CUI E’ AMMESSA LA DEROGA
ALL’ARTICOLO 7 DEL DLGS 66/2003 (riposo giornaliero)
- Servizi di emergenza- urgenza che si protraggono oltre il normale turno di lavoro;
- Prolungamenti del normale turno di lavoro per la mancata o tardiva presenza in servizio del lavoratore montante;
- Nell’attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra o turno e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva dei periodi di riposo giornaliero;
- Chiamata in servizio del lavoratore in turno di reperibilità ai sensi dell’articolo 46 del presente CCNL;
- Trasferimenti a lunga percorrenza, intendendosi quelli di durata superiore alle 12 ore;
- Eventi di maxi emergenza;
- Grandi eventi non programmabili, con interventi attivati o richiesti da Enti e/o organismi nazionali, regionali o provinciali.
In presenza di uno dei casi sopraelencati è ammessa la deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive.
Nel caso in cui la prestazione in deroga si aggiunga all’orario settimanale verrà retribuita come lavoro straordinario secondo le maggiorazioni previste dall’articolo 47 del CCNL.
Su richiesta del lavoratore le ore di straordinario potranno essere accantonate nella banca ore secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 47 e dall’articolo 48 del CCNL. Nel caso in cui la prestazione in deroga non comporti un aumento dell’orario d lavoro settimanale il riposo compensativo previsto dall’articolo 17 del d.lgs 66/2003 si intende usufruito.
DEROGA ALL’ARTICOLO 13 DEL DLGS 66/2003 (durata del lavoro notturno) CONDIZIONI OGGETTIVE ED ECCEZIONALI IN CUI E’ AMMESSA LA DEROGA
ALL’ARTICOLO 13 DEL DLGS 66/2003 (durata del lavoro notturno)
- Servizi di emergenza- urgenza che si protraggono oltre il normale turno di lavoro;
- Prolungamenti del normale turno di lavoro per la mancata o tardiva presenza in servizio del lavoratore montante;
- Chiamata in servizio del lavoratore in turno di reperibilità ai sensi dell’articolo 46 del presente CCNL;
- Trasferimenti a lunga percorrenza, intendendosi quelli di durata superiore alle 12 ore;
- Eventi di maxi emergenza;
- Grandi eventi, non programmabili, con interventi attivati o richiesti da Enti e/o organismi nazionali, regionali o provinciali.
In presenza di uno dei casi sopraelencati l’orario di lavoro dei lavoratori notturni potrà superare le 8 ore di media nelle 24 ore. Il periodo su cui va misurata la prestazione media del lavoratore è la settimana lavorativa.
Il presente accordo ha carattere sperimentale ed ha validità per il periodo di vigenza contrattuale ed entra a far parte del testo del CCNL come articolo 26 bis.