CONVENZIONE TRA AMMINISTRAZIONI
CONVENZIONE TRA AMMINISTRAZIONI
per lo svolgimento associato delle funzioni relative all’attuazione e coordinamento del progetto per l’ammissione ai finanziamenti dell’Azione 1 – itinerari, della Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” del Piano di Sviluppo Locale del GAL Ogliastra – PSR 2007/2013.
L’anno ………….. il giorno ……….... del mese ………….... , presso la sede della Provincia dell’Ogliastra, in ……………….. via si sono costituiti i signori:
- Sig………….. nella sua qualità di legale rappresentante della Provincia dell’Ogliastra, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Provinciale n del
………, allegata al presente atto;
- Sig………….. nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di ,
autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n del
………, allegata al presente atto;
- Sig………….. nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di ,
autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n del
………, allegata al presente atto;
………
Premesso
che il GAL Ogliastra in data 5 luglio 2011 ha pubblicato il bando per l’ammissione ai finanziamenti dell’Azione 1-Itinerari, della Misura 313 del Piano di Sviluppo Locale finalizzata alla Incentivazione di attività turistiche, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo del GAL in data 21.06.2011;
che il suddetto bando è finalizzato alla concessione di un contributo per la realizzazione e messa in rete di un sistema coordinato di itinerari (collegando quelli esistenti e individuandone di nuovi), inerenti le seguenti aree tematiche: natura e ambiente, sport, cultura, enogastronomia ecc.;
che gli itinerari ricadenti nei territori dei diversi comuni aderenti all’iniziativa dovranno essere inseriti in un’unica rete sovracomunale ed essere pertanto pensati secondo una visione unitaria e complessiva del territorio di riferimento;
che, per un uso razionale delle risorse finanziarie, nella costruzione della rete di itinerari si deve partire dal lavoro già svolto, valorizzando sia gli itinerari ed i sentieri esistenti che la cartografia relativa agli itinerari e alla sentieristica esistente;
che, ai sensi dell’art.7 del bando suddetto, sono ammessi al finanziamento, esclusivamente, Enti Pubblici riuniti nelle forme associative previste dal Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000);
che è, pertanto, necessario procedere alla formalizzazione dell’associazione di partenariato con il quale l’Ente Pubblico –Provincia dell’Ogliastra nel ruolo di capofila, farà istanza di contributo;
che la Provincia dell’Ogliastra e i Comuni di Arzana, Baunei, Cardedu, Gairo, Elini, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussasai, Villagrande Strisaili intendono dare attuazione agli interventi necessari per la predisposizione e
presentazione del progetto da sottoporre a finanziamento, secondo lo schema convenzionale individuato dall’art. 15 della legge n.241/90, mediante lo strumento della convenzione prevista dall’art. 30 del d. lgs 267/00;
che, in base all’art.5 lett.a) del bando di gara possono partecipare all’iniziativa anche i Comuni dell’Ogliastra fuori dall’area Leader: Barisardo, Girasole, Lotzorai e Tortolì previa adesione alla presente convenzione;
che in data 2 agosto 2011 le sottoscritte amministrazioni hanno stipulato un protocollo d’intesa impegnandosi ad esercitare in forma associata le funzioni ed i compiti relativi al coordinamento, all’attuazione e alla gestione del progetto per l’ammissione ai finanziamenti di cui al bando suddetto mediante:
- la delega di funzioni e compiti alla Provincia dell’Ogliastra, che opera quale Ente capofila in luogo e per conto degli enti deleganti;
- la costituzione di un organismo di coordinamento nell'indirizzo politico-amministrativo denominato Conferenza delle Amministrazioni;
- la predisposizione di un Ufficio Tecnico di coordinamento, con compiti amministrativi e gestionali;
Tanto premesso e considerato
Viste le deliberazioni consiliari in epigrafe, richiamate ed allegate al presente atto, con le quali si è dato mandato ai rispettivi rappresentanti alla stipula della presente convenzione;
Visto l’art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241;
Visti l’art. 30 e l’art. 42, lett. b) e c) del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267; Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo del GAL in data 21.06.2011;
Visto il bando pubblicato dal GAL Ogliastra in data 5 luglio 2011 per l’ammissione ai finanziamenti dell’Azione 1-Itinerari, della Misura 313 del Piano di Sviluppo Locale finalizzata alla incentivazione di attività turistiche;
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1. Finalità e Oggetto della Convenzione
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento, in modo coordinato, unico ed associato, tra la Provincia dell’Ogliastra ed i Comuni di Arzana, Baunei, Cardedu, Gairo, Elini, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussasai, Villagrande Strisaili di tutte le attività, le funzioni, i compiti, le operazioni relative al coordinamento, all’attuazione ed alla gestione del progetto per l’ammissione ai finanziamenti dell’Azione 1-Itinerari, della Misura 313 del Piano di Sviluppo Locale finalizzata alla incentivazione di attività turistiche, di seguito più semplicemente denominato “progetto”;
3. I Comuni dell’Ogliastra fuori dall’area Leader: Barisardo, Girasole, Xxxxxxxx e Tortolì aderiscono alla convenzione per esigenze di omogeneità e completezza della proposta progettuale, specificando che le spese inerenti le attività ricadenti in tali Comuni saranno a totale carico dei soggetti proponenti. Le attività racadenti nella presente convenzione riguardano tra l’altro:
- la promozione ed il confronto tra le amministrazioni aderenti ai fini della concertazione delle strategie di impostazione del progetto e delle conseguenti modalità di realizzazione;
- la raccolta, il coordinamento e l’elaborazione dei dati e delle ulteriori indicazioni provenienti dalle diverse amministrazioni locali facenti parte della presente convenzione dirette alla specificazione degli obiettivi del progetto;
- la valutazione delle proposte di intervento presentate dai soggetti aderenti, ai fini della verifica della loro sostenibilità;
- la redazione finale del progetto corredato da tutti gli elementi necessari richiesti dal bando e lo svolgimento di ogni azione necessaria alla presentazione dello stesso entro i termini di scadenza;
- l’attuazione, nel caso di finanziamento del progetto, delle azioni previste dal progetto medesimo nei modi e nelle forme fissati dal formulario contenente la proposta progettuale.
Art. 2. Soggetto Capofila
1. Le amministrazioni contraenti individuano la Provincia dell’Ogliastra quale Ente capofila per il coordinamento e l'attuazione del progetto, ed in quanto tale unico soggetto responsabile e gli conferiscono la rappresentanza esterna ed unitaria nei confronti di soggetti terzi, pubblici e privati.
2. l’Ente capofila è delegato ad esercitare tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari per l'attuazione del progetto, in conformità al bando pubblicato dal GAL Olgliastra in data 5/07/2011, ed agli indirizzi concordati in sede di Conferenza delle Amministrazioni.
Art. 3. Forme di consultazione degli enti contraenti. Conferenza delle Amministrazioni
1. La Conferenza delle Amministrazioni è composta dai sindaci di ciascun comune aderente al presente accordo nonché dal presidente della Provincia dell’Ogliastra, che la presiede; alle riunioni della conferenza, il sindaco può essere sostituito da un assessore o consigliere in possesso di apposita delega scritta. La Conferenza elegge nel suo seno, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, un vicepresidente.
2. La Conferenza assume le proprie determinazioni mediante deliberazioni a maggioranza dei voti dei presenti. Per la validità delle sedute è fissato un quorum pari ad un quarto dei componenti.
Per quanto non previsto nella presente convenzione, il funzionamento della conferenza è disciplinato dalla normativa vigente in materia di EE.LL.
3. Il presidente, ed in caso di sua assenza il vicepresidente, hanno i seguenti compiti:
a) presiedere e dirigere i lavori della Conferenza;
b) convocare la Conferenza previa redazione del relativo odg ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, anche ai soli fini istruttori e promozionali, ovvero su richiesta di un quinto dei componenti;
4. La Conferenza emana atti di indirizzo e coordinamento che l’Ente capofila è tenuto a rispettare nell'esercizio delle funzioni delegate, ed approva il piano economico-finanziario delle risorse finanziarie, il riparto tra gli enti associati nonché il rendiconto delle spese sostenute.
5. La Conferenza ha sede presso l’Ente Capofila di cui utilizza strumenti e locali.
Art. 4. Ufficio tecnico di coordinamento
1. Per l'esercizio dei compiti e delle funzioni delegate, l’Ente Capofila è tenuto a individuare o a istituire un ufficio unico, denominato “Ufficio Tecnico di coordinamento” per la predisposizione e gestione operativa degli atti e degli interventi previsti nel progetto, a nominare il responsabile dell’Ufficio suddetto, individuato tra i dipendenti della amministrazione provinciale ed a dotare il medesimo ufficio di idonee risorse economiche, umane e materiali, secondo le indicazioni eventualmente concordate in sede di Conferenza dei Sindaci.
2. L’ufficio di cui al comma 1 svolge i propri compiti con la collaborazione degli uffici delle amministrazioni convenzionate, che si impegnano, al riguardo ad individuare un referente tra il personale dipendente o ad incaricare un soggetto esterno, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, aventi competenze sia tecnico-economiche, sia giuridico-amministrative.
3. All'ufficio suddetto è attribuita la responsabilità della piena e corretta attivazione del progetto e del raggiungimento degli obiettivi in esso indicati, con particolare riferimento ai seguenti compiti:
- assistere l’Ente capofila e la Conferenza delle Amministrazioni nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali, attuandone gli indirizzi in termini gestionali ed operativi;
- istruire ed indirizzare le azioni di sistema e di accompagnamento relative al progetto;
- predisporre la formulazione di eventuali accordi ed intese con soggetti terzi in relazione all’implementazione del progetto;
- curare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, procedurale, tecnico, necessari ed opportuni alla corretta e tempestiva attuazione del progetto;
- proporre la convocazione di conferenze di servizi, svolgere o affidare le responsabilità procedimentali ed istruttorie, predisporre e rendere attestazioni, certificazioni comunicazioni, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, diffide, verbali;
- esercitare compiti di funzionario delegato di spesa, provvedere alla rendicontazione delle spese di coordinamento, attuazione e gestione del progetto, proporre i piani economici e finanziari e i rendiconti relativi;
- svolgere tutti i compiti gestionali ed amministrativi relativi alle procedure d'appalto e quelli di responsabile unico nei lavori pubblici;
- stipulare contratti e adottare atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, atti di amministrazione e gestione del personale del proprio ufficio;
- rendere il parere in ordine alla sola regolarità tecnica delle delibere di Giunta relative al progetto;
- vigilare sul rispetto delle indicazioni contenute nel bando e degli atti da esso richiamati da parte dei soggetti beneficiari ed attuatori degli interventi ;
- coordinare o, se competente, svolgere le attività di monitoraggio, rendicontazione e valutazione interna relative all’attuazione del progetto;
- avanzare proposte di adeguamento e modifiche del progetto approvato, allorché ne ricorressero le condizioni;
- adottare ogni altra iniziativa utile al buon esito del progetto;
4. Il Responsabile dell'ufficio di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercita tutti i compiti di gestione, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, riconducibili all’oggetto del presente accordo ed in attuazione degli atti d’indirizzo adottati dagli organi di governo dell’Ente capofila in conformità a quelli della Conferenza delle Amministrazioni.
I poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo sul Responsabile suddetto, previsti dall’art. 107, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e di controllo interno previsti dall’art. 147 del D.Lgs 267/2000 sono espressamente delegati all’ Ente capofila.
Art. 5. (Conferimenti e rapporti economici)
1. Gli enti contraenti s’impegnano a mettere a disposizione per la gestione dei compiti oggetto della presente convenzione il proprio personale degli uffici tecnici e amministrativi, nelle unità e per gli orari determinati dalla conferenza delle Amministrazioni. Il personale adibito al servizio oggetto del presente accordo resta alle dipendenze degli enti di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
2. Gli enti contraenti si obbligano a fornire all'Ufficio Tecnico di coordinamento la documentazione occorrente al raggiungimento degli obiettivi della presente convenzione e per la predisposizione del progetto entro i termini preventivamente comunicati, dando atto che il mancato rispetto dei termini indicati comporta l’esclusione dal progetto medesimo.
3. Ai fini della gestione finanziaria del progetto si specifica quanto segue:
- le spese progettuali ammissibili afferiscono alla individuazione/definizione dell’itinerario, la realizzazione di segnaletica e pannelli descrittivi da posizionare lungo i percorsi, il
miglioramento della sentieristica che ne consenta in particolare la fruibilità da parte di soggetti disabili ( non più del 20% del funzionamento ammesso), la georeferenziazione dei dati relativi agli itinerari e la fruizione tramite GPS;
- che le risorse finanziarie dell’ Azione 1 della misura 313, totalmente destinate al bando, ammontano a € 400.000,00 ;
- che il finanziamento a carico dei fondi Leder rappresenta al massimo l’80% della spesa ammessa;
- che, nell’ipotesi di approvazione del progetto, gli Enti associati si impegnano a cofinanziare la restante parte non coperta dal finanziamento con le seguenti modalità:
50% a carico della Provincia dell’Ogliastra;
50% a carico dei comuni aderenti, ricadenti all’interno dell’area Leader, in parti uguali.
- I Comuni dell’Ogliastra fuori dall’area Leader: Barisardo, Girasole, Lotzorai e Tortolì assumeranno interamente le spese inerenti le attività proposte per i rispettivi Comuni, pertanto nella proposta progettuale dovranno essere chiaramente indicate le azioni fuori area Leader e il relativo budget.
Art. 6. (Durata e recesso)
1. La mancata approvazione e/o sottoscrizione della presente convenzione comporta l’esclusione dal partenariato dell’associazione e dalla partecipazione al progetto.
La presente convenzione dura sino al completamento di ogni iniziativa prevista dal progetto e/o altra data indicata dal GAL, dalla RAS o Autorità di Gestione.
2. Ciascun ente aderente ha facoltà di recesso, da comunicarsi agli altri enti almeno novanta giorni prima, solo allorché il richiedente sia, per qualunque ragione, escluso da ogni intervento riguardante il progetto.
Art. 7. (Rinvio)
Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare : al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al Decreto Legislativo 30 marzo 2000,
n. 165, alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, al PSR 2007/2013 ed in particolare la Misura 313 ed ai relativi provvedimenti di attuazione, compreso il Bando approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo del GAL in data 21.06.2011.