PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA
COMUNE DI CHIAVENNA PROVINCIA DI SONDRIO
PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA
(Ambito di trasformazione 1.1. Via per uggia) CHIAVENNA (SO)
SCHEMA DI CONVENZIONE
COMMITTENTE:
Sig.ri Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx,
Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx,
Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx
PROGETTISTA:
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxx Xxxxxxxx, 0 - Xxxxxxxxx (XX)
Chiavenna, dicembre 2013
CONVENZIONE URBANISTICA
PIANO DI LOTTIZZAZIONE AREA DI TRASFORMAZIONE A.T.1.1 DEL PGT VIGENTE
L’anno ………. il giorno di ………….. del mese di nella casa comunale di Chiavenna davanti a
me dott. ……………….. notaio in …………………… iscritto nel Ruolo del collegio notarile di e
senza l’assistenza di testimoni avendovi i comparenti rinunciato in comune accordo
Da una parte:
SONO PRESENTI
- Arch. XXXXXXXXX Xxxx, nato a Como il 09/12/1970, domiciliato ai fini del presente atto a Xxxxxxxxx, X.xx Xxxxxxxxx 0, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile Area Urbanistica e quindi in rappresentanza del COMUNE DI CHIAVENNA, con sede in X.xx Bertacchi 2, C.F./P.IVA 00115790149, in seguito chiamato nel presente atto “Comune” e che agisce ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 per l’attuazione delle deliberazione di Consiglio Comunale n. (adozione) e n. (approvazione), esecutive ai sensi di legge che a quest’atto si allegano in copia conforme sotto le lettere “A” e “B”.
e dall’altra parte:
1. XXXXXXXX Xxxxxx, nato a CHIAVENNA il 25/04/1956, c.f. GRNCSR56D25C623U, residente a Chiavenna (SO) in Xxx Xxx Xxxxx 00/x;
2. XXXXXXX Xxxxx, nato a CHIAVENNA il 18/09/1949, c.f. ZCCGDU49P18C623A, , residente a Chiavenna (SO) in Xxx xxxx Xxxxxx 00;
3. XXXXXXX Xxxxx Xxxxxxxxx, nata a CHIAVENNA il 08/02/1952, c.f. ZCCMRF52B48C623P, residente a Chiavenna (SO) in Xxx xxxx Xxxxxx 0;
4. XXXXXXXX Xxxxxx, nato a CHIAVENNA il 21/01/1976, c.f. GRNNCL76A21C623D, residente a Gordona (SO) in Xxx Xxxxxxxxx 00;
5. XXXXXXXX Xxxxxx, nata a PRATA CAMPORTACCIO il 19/10/1953, c.f. STNLBN53R59G993M, residente a Chiavenna (SO) in Xxx Xxx Xxxxx 00;
6. XXXXXXXX Xxxxxxxxx, nata a CHIAVENNA il 29/08/1985, c.f. GRNFNC85M69C623S, residente a Chiavenna (SO) in Xxx Xxx Xxxxx 00;
7. XXXXXXX Xxxxxxxx, nato a CHIAVENNA il 02/12/1966, c.f. PTRGRL66T02C623R, residente a Chiavenna (SO) in Xxx Xxxxxxxxx 00;
8. XXXXXX Xxxxx, nata a CHIAVENNA il 24/02/1967, c.f. TMRPLA67B64C623M, residente a Chiavenna (SO) in Xxx Xxxxxxxxx 00;
9. XXXXXXXXXX Xxxxxxx, nata a CHIAVENNA il 20/05/1940, c.f. CRTRLD40E60C623H, residente a Chiavenna (SO) in Xxx Xxxxxxxxx 00;
10. XXXXXXX Xxxxxxxxx, nata a CHIAVENNA il 16/06/1972, c.f. BLTFNC72H56C623E, residente a Chiavenna (SO) in Xxx Xxxxxxxx, 0;
11. XXXXXXXX Xxxxxx, nato a MILANO il 28/07/1968, c.f. CNVDVD68L28F205L, residente a Milano (MI) in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 0;
12. XXXXXXXX Xxxxx Xxxxxxxxx, nata a MILANO il 03/01/1966, c.f. CNVLNE66A43F205P, residente a Cornegliano Laudense (LO) in Xxx Xxxxxxx 0/00;
13. XXXXX Xxxxx Xxxxxx nata a BOLLATE il 29/04/1975, c.f. SSTPCH75D69A940X, residente a Milano (MI) in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 0;
In seguito denominati nel presente atto “Lottizzanti”;
Detti comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità personalmente sono certo stipulano la presente convenzione urbanistica ai sensi degli artt. 12, 14 e 46 della LR 12/2005 e s.m. e i.;
PREMESSO CHE
a) Il lottizzante di cui al punto 1. é proprietario dell’area catastalmente identificata al N.C.T. del Comune di Chiavenna al foglio n. 5 con il mappale n. 470-471-477-478-480. La superficie catastale è rispettivamente di mq 500,00-60,00-10,00-120,00-80,00 per un totale di mq 770,00, mentre la superficie reale rilevata ricompresa nell’area perimetrata dal P.G.T. vigente quale Area di Trasformazione A.T.1.1. è pari a mq 816,25. A questa superficie si sommano mq 19,75, area con impegno d’acquisto da parte dei lottizzanti (ex canale), per un totale di mq 836,00;
b) Il lottizzante di cui al punto 2. é proprietario dell’area catastalmente identificata al N.C.T. del Comune di Chiavenna al foglio n. 5 con il mappale n. 473. La superficie catastale di mq 670,00, mentre la superficie reale rilevata ricompresa nell’area perimetrata dal P.G.T. vigente quale Area di Trasformazione A.T.1.1. è pari a mq 652,00;
c) Il lottizzante di cui al punto 3. é proprietario dell’area catastalmente identificata al N.C.T. del Comune di Chiavenna al foglio n. 5 con il mappale n. 474-475. La superficie catastale è rispettivamente di mq 490,00- 173,00 per un totale di mq 663,00, mentre la superficie reale rilevata ricompresa nell’area perimetrata dal
P.G.T. vigente quale Area di Trasformazione A.T.1.1. è pari a mq 642,00;
d) Il lottizzante di cui al punto 4. é proprietario dell’area catastalmente identificata al N.C.T. del Comune di Chiavenna al foglio n. 5 con il mappale n. 000-000-000 e 512. La superficie catastale è rispettivamente di mq 680,00-290,00-800,00 e 60,00 per un totale di mq 1830,00, mentre la superficie reale rilevata ricompresa nell’area perimetrata dal P.G.T. vigente quale Area di Trasformazione A.T.1.1. è pari a mq 1450,00;
e) I lottizzanti di cui al punto 4-5-6 sono proprietari dell’area catastalmente identificata al N.C.T. del Comune di Chiavenna al foglio n. 5 con il mappale n. 389-390- 458- 472-476- 481 e 482. La superficie catastale è rispettivamente di mq 310,00-130,00-90,00-10,00-180,00-830,00 e 47,00 per un totale di mq 1597,00, mentre la superficie reale rilevata ricompresa nell’area perimetrata dal P.G.T. vigente quale Area di Trasformazione A.T.1.1. è pari a mq 1644,80. A questa superficie si sommano mq 43,20, area con impegno d’acquisto da parte dei lottizzanti (ex canale), per un totale di mq 1688,00;
f) I lottizzanti di cui al punto 7-8 sono proprietari dell’area catastalmente identificata al N.C.T. del Comune di Chiavenna al foglio n. 11 con il mappale n. 3. La superficie catastale è di mq 1620,00, mentre la superficie reale rilevata ricompresa nell’area perimetrata dal P.G.T. vigente quale Area di Trasformazione A.T.1.1. è pari a mq 1516,00;
g) Il lottizzante di cui al punto 9. é proprietario dell’area catastalmente identificata al N.C.T. del Comune di Chiavenna al foglio n. 5 con il mappale n. 511 e 387. La superficie catastale è rispettivamente di mq 290,00 e
300,00 per un totale di mq 590,00, mentre la superficie reale rilevata ricompresa nell’area perimetrata dal
P.G.T. vigente quale Area di Trasformazione A.T.1.1. è pari a mq 618,00;
h) Il lottizzante di cui al punto 10. é proprietario dell’area catastalmente identificata al N.C.T. del Comune di Chiavenna al foglio n. 11 con il mappale n. 2. La superficie catastale di mq 240,00, coincidente con la superficie reale rilevata ricompresa nell’area perimetrata dal P.G.T. vigente quale Area di Trasformazione
A.T.1.1. è pari quindi a mq 240,00;
i) I lottizzanti di cui al punto 11-12-13 sono proprietari dell’area catastalmente identificata al N.C.T. del Comune di Chiavenna al foglio n. 11 con il mappale n. 1 e 784. La superficie catastale è rispettivamente di mq 960,00 e 1440,00 per un totale di mq 2400,00, mentre la superficie reale rilevata ricompresa nell’area perimetrata dal P.G.T. vigente quale Area di Trasformazione A.T.1.1 è pari a mq 1500,00.
l) I lottizzanti si impegnano ad acquistare dal Comune di Chiavenna la porzione di area demaniale (ex canale) interna al P.L. per una superficie complessiva pari a mq. 62,95, di cui mq. 43,20 che insistono sui terreni di proprietà dei lottizzanti di cui al punto 4-5-6 e pertanto tale are viene sommata a quella già di proprietà e viene conteggiata al fine della determinazione della capacità edificatoria (S.L.P.); mq. 19,75 che insistono sui terreni di proprietà del lottizzante di cui al punto 1 e pertanto tale are viene sommata a quella già di proprietà e viene conteggiata al fine della determinazione della capacità edificatoria (S.L.P.);
CARATTERI GENERALI DELL’ AREA DI TRASFORMAZIONE
• L’Area di Trasformazione A.T.1.1 è prevista nel vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Chiavenna, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26/01.07.2011, approvato con Delibera n. 55/26.11.2011 ed efficace in seguito alla sua pubblicazione sul B.U.R.L. n. 10/07.03.2012 e costituisce comparto di lottizzazione disciplinato dalle N.T.A del P.G.T. vigente all’art. 3.4 - Scheda Ambito di Trasformazione 1.1. Via per Uggia, avente una superficie territoriale di mq. 11.352;
• Il Piano Attuativo oggetto della presente convenzione (Piano di lottizzazione di iniziativa privata) individua il concorso dei proprietari di una porzione superiore al 51% degli immobili interessati, come previsto dall’art. 12, comma 4, della LR 12/05 ed ha un’estensione di mq. 9.142,00, come individuato nella tavola 4 degli elaborati di piano, avendo una capacità edificatoria pari a mq. 3.199,70 di superficie lorda di pavimento;
• Le aree di proprietà dei lottizzanti sono libere da trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie, oneri reali e di godimento di terzi in genere;
• I Lottizzanti procederanno all’urbanizzazione e all’edificazione di tale area per la costruzione di edifici residenziali, come evidenziato dal progetto planivolumetrico di cui alla tav. 6;
• In data 14/10/2013, con richiesta prot. 9807 e successive integrazioni, i lottizzanti hanno proposto all’Amministrazione Comunale l’attuazione delle previsioni urbanistiche mediante presentazione di un Piano Attuativo, redatto dall’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, residente in via Per Uggia n. 17, con studio in Chiavenna, via Carducci n. 6, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Sondrio al n. 553;
• Il Piano Attuativo è stato approvato in variante allo strumento urbanistico per i seguenti aspetti:
- riduzione della superficie territoriale dell’A.T. 1.1 da mq. 11.352 a mq. 9.142,00;
- computabilità, ai fini della determinazione dell’indice Iat di cui all’art. 2.2 lett.e) delle NTA, dell’esistente strada comunale Via per Uggia;
- la capacità edificatoria residua attribuita al lotto A, come identificato nella tav. 6, per complessivi mq. 525 di s.l.p., potrà essere trasferita in altri lotti anche non contigui, esterni al perimetro del piano attuativo, con le modalità di cui all’art. 4.3.8 delle NTA. Il trasferimento della capacità edificatoria residua dovrà risultare da atto pubblico registrato e trascritto;
• Gli scarichi dei realizzandi insediamenti dovranno essere conformi a quanto previsto dalla LR 26/03 e dal D. LGS 152/06 e s.m.i.;
• Con la sottoscrizione della presente convenzione i lottizzanti dichiarano di essere in grado di assumere tutti gli impegni e gli oneri derivanti dalla presente convenzione e di essere responsabili e solidali nei confronti del Comune;
• Il Piano Attuativo prevede la realizzazione di un vallo paramassi conforme alle indicazioni della scheda d’ambito del P.G.T., che recita: “L’edificazione deve localizzarsi obbligatoriamente nella parte sud dell’area; la parte nord dovrà essere destinata a verde ed ospitare le opere di difesa verso monte, da realizzarsi mediante apposito progetto e in accordo con la specifica normativa di carattere geologico. Le opere di difesa sono a carico dei privati. La costruzione delle opere edilizie è subordinata alla preventiva ed effettiva realizzazione delle opere di difesa (barriere paramassi)”. I lottizzanti s’impegnano a realizzare a proprie spese la totalità degli interventi necessari alla realizzazione delle opere di difesa nonché alla loro manutenzione;
• Il Piano attuativo oggetto della presente convenzione fissa in via definitiva gli indici urbanistico-edilizi necessari all’attuazione delle previsioni di piano. Le previsioni del piano attuativo hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI STIPULA QUANTO SEGUE
Con riserva delle approvazioni di Legge per quanto riguarda l’Amministrazione Comunale, ma in modo sin d’ora impegnativo per i lottizzanti:
Art. 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 - Oggetto
La convenzione ha per oggetto l’urbanizzazione del comparto di proprietà dei lottizzanti di cui ai punti 1-2-3-4- 5-6-7-8-9-10-11-12-13 delle premesse, secondo quanto previsto dal progetto di Piano di lottizzazione adottato con deliberazione CC n ……… del …………… ed approvato con deliberazione CC n del
……….. ed ha i contenuti di cui all’art. 46 della L.R. 12/2005. I lottizzanti si obbligano per sé, per i loro successori e/o aventi causa e diritto a qualsiasi titolo, a dare realizzazione alle previsioni tutte contenute nel piano attuativo e successive tavole meglio descritte in calce, tutte sottoscritte dalle parti e che formano parte integrante della presente convenzione, dandosi atto che le previsioni tutte contenute nel richiamato piano di lottizzazione formano un unico contesto, irrevocabile e vincolante per i lottizzanti.
Art. 3 – Prescrizioni urbanistiche ed edilizie: attuazione del Piano di lottizzazione
I lottizzanti si impegnano a realizzare quanto descritto nel progetto di Piano di lottizzazione secondo le modalità ed i tempi previsti, in conformità alle normative vigenti ed alla presente convenzione.
Gli interventi previsti dal P.L. dovranno essere realizzati previo rilascio del relativo Permesso di Costruire (o D.I.A.); per la realizzazione delle opere di urbanizzazione su aree comuni, con la presente convenzione i lottizzanti sono incaricati dal Comune per la presentazione della richiesta di Permesso di Costruire.
L’utilizzazione edificatoria delle aree comprese nel P.L. per una S.L.P. massima edificabile di mq 3.199,70 avverrà in conformità alle prescrizioni del piano stesso e degli elaborati che allegati ne formano parte integrante e sostanziale:
- Schema di convenzione.
- All.1_Relazione tecnica. All.A-Estratto di mappa_ All.B-Tabella di ripartizione.
- All.2_Estratto P.G.T.
- All.3_Norme tecniche di attuazione.
- All.4_Documentazione fotografica.
- All.5_Computo metrico estimativo O.U.P.
- TAV. 1_ Inquadramento generale.
- TAV. 2_ Estratto di mappa.
- TAV. 3_ Planimetria di rilievo-Sezioni A-A_B-B_C-C.
- TAV. 4_ Planimetria Piano Attuativo.
- TAV. 5_ Planimetria proprietà mappali.
- TAV. 6_ Progetto planivolumetrico.
- TAV. 7_ Planimetria reti tecnologiche.
- TAV. 8_ Planimetria sovrapposizione proprietà.
- TAV. 9_Planimetria superfici cedute al Comune di Chiavenna
STRADA DI COLLEGAMENTO A.T 1.1:
- All.1_Relazione tecnico-illustrativa.
- All.2_Computo metrico estimativo.
- All.3_Piano Particellare.
- TAV. 1_ Inquadramento generale.
- TAV. 2_ Planimetria Generale - Sezioni – Ril.Fotografico.
- TAV. 3_ Profilo longitudinale.
- TAV. 4_ Sezioni trasversali.
E’ fatta salva la possibilità di operare le modifiche previste dall’art. 14, comma 12, della L.R. 12/05: sono consentite in fase di esecuzione senza la necessità di approvazione di preventiva variante modifiche planivolumetriche a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione del P.L. , non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale. Deve essere comunque salvaguardato il rispetto delle aree
di galleggiamento e delle tipologie edilizie di cui alla tav. 6 del P.L. , mentre gli ingombri dei fabbricati e gli accessi ai lotti previsti in progetto (di cui alla medesima tav. 6) sono riportati a puro titolo indicativo e potranno trovare successiva diversa specificazione in fase di presentazione dei singoli Permessi di Costruire (o D.I.A.). Si precisa tuttavia che, qualora il successivo approfondimento progettuale dovesse comportare una riduzione di oltre il 10% dell’EPH limite previsto dalla normativa di riferimento, i lottizzanti hanno facoltà di applicare, in materia di calcolo delle volumetrie/S.l.p. , quanto riportato all’art. 2 della LR 26 del 20/04/1995 (comma 1 ter), così come modificato dall’art. 12 della L.R. 33/2007, nonché quanto riportato all’art. 11 del D.Lgs. 115/2008 in materia di deroga delle distanze e delle altezze (e, quindi, anche del limite oggi ipotizzato per l’area di galleggiamento).
Fermo restando quanto sopra precisato, nel Piano di lottizzazione sono fissati in via definitiva i parametri urbanistico edilizi per l’edificazione dell’area di trasformazione A.T.1.1 :
- S.l.p. massima realizzabile | 3.199,70 mq |
- Numero massimo di piani abitabili fuori terra : | 2 |
- H massima (piano abitabile) : | <= 7,50 mt |
- Distanza minima dai confini di proprietà : | 5,00 mt |
- Distanza minima dalle strade: | 3,50 mt |
- Distanza minima dai parcheggi pubblici | 1,00 mt |
I parametri urbanistico edilizi sopra definiti sono da determinarsi secondo le modalità e le specifiche previste dalle NTA del PGT del Comune di Chiavenna.
Art. 4 – Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
I lottizzanti si impegnano ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione previste dalla lottizzazione, individuate nell’allegato 5 di progetto alla categoria lottizzanti – Computo metrico estimativo O.U.P. e di seguito descritte: reti tecnologiche (fognatura, acquedotto, energia elettrica, linea telefonica, gas, illuminazione pubblica), realizzazione strade di penetrazione, sistemazione esistente strada Via per Uggia e formazione parcheggi comunali.
Restano a carico di ogni singolo lottizzante l’allacciamento del proprio lotto alle infrastrutture della lottizzazione. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria potrà essere effettuata anche gradualmente in modo però da assicurare sempre i servizi agli edifici in costruzione. La graduale esecuzione delle opere dovrà comunque avvenire previa autorizzazione del Comune. Il rilascio dei permessi ad edificare relativi ai singoli lotti è comunque subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o all’obbligo di esecuzione delle stesse prima dell’ultimazione degli edifici.
Oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto, come sopra individuate, sono a carico dei lottizzanti tutti gli oneri relativi a:
- le opere necessarie alla realizzazione “al rustico” della strada di collegamento secondo il tracciato ed il computo metrico presenti all’interno degli elaborati denominati “Strada di collegamento A.T.1.1” e precisamente: V.1-Cantieramento; V.2-Apertura tracciato stradale; V.3-Cls acciaio casseri per fondazioni e muri; V.4-Muri a gravità; V.5-Realizzazione Micropali; V.6-Formazione di scogliera; V.7- Canale; V.14-Intersezione con S.S.36. Sono a carico dei lottizzanti tutti gli oneri relativi alla
sistemazione dell’esistente canale di scolo delle acque bianche che interseca la strada di progetto nonché tutti gli oneri richiesti dall’ANAS relativi all’accesso dalla SS 36 (compresa eventuale illuminazione dello svincolo). L’impegno alla realizzazione delle opere sopra riportate si intende comprensivo degli eventuali aggiornamenti, in fase esecutiva, delle modalità realizzative e delle quantità delle singole voci;
- la modifica del tracciato della strada comunale esistente denominata “Via Per Uggia” come evidenziato nella planimetria di cui alla Tav. 8 del P.L.. In considerazione delle forti pendenze previste (15%), il progetto esecutivo dovrà prevedere un adeguato allargamento della curva;
- l’interramento della linea elettrica aerea esistente lungo Via per Uggia;
- la realizzazione delle opere di protezione (vallo paramassi) previste dallo studio geologico allegato alla proposta di lottizzazione. Tali opere saranno realizzate su terreni di proprietà dei lottizzanti prima della presentazione delle richieste di edificazione e rimarranno di loro proprietà. La successiva manutenzione di tali opere sarà a carico dei lottizzanti;
Sono a carico dei lottizzanti, o dei loro successori ed aventi causa, le spese per frazionamenti, atti e trascrizioni relative al passaggio di proprietà da terzi al Comune, che accetta a titolo gratuito, delle aree interne al perimetro attuativo dove è prevista la realizzazione del tracciato viario e dei parcheggi.
I lottizzanti si impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione precedentemente descritte a totale scomputo degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell’art. 16, comma 2, del DPR 380/01, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune (ad eccezione delle citate opere di protezione). Prima del rilascio di ogni singolo permesso di costruire i lottizzanti dovranno versare l’importo relativo al costo di costruzione, applicandosi le tariffe in vigore al momento del rilascio.
A carico del Comune saranno tutti gli oneri relativi:
- all’acquisizione delle proprietà di terzi sulle quali insiste il nuovo tracciato viario esterno al comparto compreso il frazionamento delle aree, gli atti di identificazione catastale e relative trascrizioni;
- le restanti opere di finitura indispensabili per il completamento della strada di collegamento e precisamente le seguenti voci dell’allegato computo metrico estimativo: V.8-Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato; V.9-Conglomerato bituminoso binder Sp.8cm; V.10-Conglomerato bituminoso per tappeto di usura Sp.4cm; V.11-Caditoie acque bianche; V.12-Cunette laterali; V.13- Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza classe H2 su rilevato/trincea(bordo laterale); V.15- Strisce longitudinali bianche; V.16-F.P.O. di cartelli stradali verticali e specchi; V.17-Ripristino ambientale; V.18-scavo in sezione ristretta; V.19-Tubazione cavidotto Diam.110mm; V.20-Tubo di tubo di pvc compatto per fognatura acque bianche D 160 m; V.21-Reinterro con sabbia; V22- Ritombamento con terra; V.23-Pozzetti 40x80 con chiusino in cls per cavidotto; V.24-Punti luce strada. L’impegno alla realizzazione delle opere sopra riportate si intende comprensivo degli eventuali aggiornamenti, in fase esecutiva, delle modalità realizzative e delle quantità delle singole voci;
- allo spostamento della tubazione dell’acquedotto attualmente presente sui terreni individuati al Fg.5 mapp.470 e 473;
- alla pavimentazione della Via per Uggia e precisamente le seguenti voci dell’allegato 5 di progetto alla categoria comune: V.25-Conglomerato bituminoso per strato di base; V..26-Conglomerato bituminoso binder Sp. 8 cm;
- alla eventuale realizzazione della “Strada Barini” e dell’are attrezzata sui terreni ceduti da parte dei lottizzanti al Comune come visibile alla Tav. 9 del P.L.
Art. 5 - Opere di urbanizzazione in regime di esclusiva
I lottizzanti si impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione primaria che, per disposizioni normative o convenzionali, sono riservate in regime di esclusiva, ai soggetti che operano in tale regime, i quali ne curano altresì la progettazione, l’esecuzione, l’ultimazione e il collaudo tecnico e funzionale.
I lottizzanti provvedono a richiedere direttamente ai soggetti esecutori, operanti in regime di esclusiva, la conferma o l’aggiornamento dei preventivi di spesa di loro competenza, in conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei requisiti progettuali, per l’attrezzamento dell’intero comparto del piano attuativo, unitamente alle indicazioni e alle prescrizioni tecniche necessarie per l’esecuzione delle opere murarie di predisposizione. I proponenti provvedono al pagamento di quanto richiesto con le modalità e i tempi fissati dai soggetti esecutori e comunque in modo che le opere possano essere realizzate entro i termini prescritti dalla presente convenzione.
Qualora per l'intervento dei soggetti esecutori in regime di esclusiva, si rendano necessari preliminarmente o contemporaneamente dei lavori murari o diversi, lavori accessori o qualunque altro adempimento, questi sono eseguiti ed assolti con le stesse modalità previste per tutte le altre opere di urbanizzazione primaria.
Restano in ogni caso a carico dei lottizzanti, che ne devono tempestivamente corrispondere l’onere, eventuali maggiorazioni o aggiornamenti dei preventivi di spesa, causati da ritardi imputabili ad inadempimento o negligenza degli stessi proponenti o causati da maggiori e più onerose esigenze non rappresentate in sede di progetto, ovvero da provvedimenti delle autorità competenti emessi in forza di legge.
Art. 6 - Aree destinate a servizi e attrezzature pubbliche – Monetizzazioni
Il Piano di Governo del Territorio, all’art. 5.9 delle NTA, prevede che ogni ambito di trasformazione del Documento di Piano debba garantire una quantità minima di superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche pari al 40% della superficie territoriale di intervento, che deve essere monetizzata fatta salva la quota di aree strettamente necessaria all’ottenimento degli obiettivi pubblici definiti nelle schede degli ambiti di trasformazione o in via negoziale in fase di redazione della proposta progettuale del piano attuativo.
Le parti convengono quanto segue:
A. i lottizzanti cedono al Comune di Chiavenna, che accetta a titolo gratuito, la superficie di complessivi mq. 1832,10, come individuata negli elaborati progettuali alla tav. 9, allegata alla presente convenzione;
B. i lottizzanti verseranno l’importo di € 63.836,50 relativi alla monetizzazione delle aree da destinarsi a servizi ed attrezzature pubbliche non cedute, a fronte dell’obbligo urbanistico di cessione/monetizzazioni del 40% della superficie territoriale azzonata, come da seguente calcolo:
- superficie territoriale = mq. 9142,00
- superficie in cessione/monetizzazioni (40%) = mq. 3656,80
- superficie ceduta = mq. 1832,90
- superficie da monetizzare = mq. 3656,80 – 1832,90 = mq. 1823,90
- valore monetizzazione €/mq. 35,00 x mq. 1823,90 = € 63.836,50
I versamenti delle singole quote di monetizzazione da parte dei lottizzanti avverranno dopo la firma della presente convenzione, prima del rilascio dei singoli permessi costruire/DIA afferenti gli edifici in progetto ovvero prima della cessione dei crediti edilizi residui relativi al lotto A.
La tabella di ripartizione, allegata alla relazione tecnica, evidenzia le quote di monetizzazione spettanti ai singoli lottizzanti. Detta somma sarà inoltre aggiornata secondo le rivalutazione ISTAT con decorrenza dalla data di approvazione della delibera di approvazione del Piano di Lottizzazione.
I lottizzanti, con la sottoscrizione della presente convenzione, riconoscono che l'importo è congruamente commisurato alla utilità conseguita dai proponenti medesimi in virtù della mancata cessione e comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree simili.
Art. 7 - Destinazioni d’uso
I lottizzanti si impegnano a destinare gli immobili realizzati nell’ambito del Piano Attuativo dell’area di trasformazione AT.1.1 oggetto della presente convenzione esclusivamente alle seguenti funzioni, così come previsto dalla scheda dell’Area di Trasformazione A1.1. Via per Uggia alla voce vocazioni funzionali :
- Funzione residenziale (R) Abitazioni residenziali
- Funzioni Terziarie T1 commercio al dettaglio (esercizi di vicinato) con superficie di
vendita fino a 150 mq;
T2 Attività di somministrazione di alimenti e bevande;
T3 Terziario diffuso: Uffici e studi professionali, servizi alla persona, servizi per l’industria, la ricerca e il terziario avanzato, sportelli bancari
- Funzioni ricettive H1 Alberghi e funzioni similari
H2 Attività ricettive minori (bed & breakfast e simili) Tutte le altre funzioni sono escluse.
- Usi regolati: Funzioni Terziarie T1, T2, T3 = max 20% S.l.p.
Art. 8 – Collaudi
Ad avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione i lottizzanti presentano al Comune la dichiarazione di fine lavori. Le opere sono collaudate a cura e spese dei lottizzanti, che ne sostengono i relativi oneri. Il
Comune provvede all’approvazione degli atti di collaudo (ovvero del certificato di regolare esecuzione) entro tre mesi dalla presentazione, termine decorso il quale l’approvazione si intende resa in senso favorevole.
Comunque, sino all’approvazione del collaudo, rimarranno in vigore le garanzie prestate dai lottizzanti per l’esatto adempimento delle opere di urbanizzazione.
Art. 9 – Consegna delle opere e degli impianti al Comune
Le opere e gli impianti di cui al precedente art. 4 passeranno gratuitamente al Comune dalla data del verbale di consegna che, sottoscritto dalle parti, sarà redatto entro 60 giorni dall’approvazione del certificato di collaudo.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la consegna anticipata delle opere o di parte di esse qualora intervenissero particolari urgenze d’interesse pubblico. Con la sottoscrizione del verbale di consegna viene trasferito a carico del Comune anche l’onere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti nonché delle relative aree di pertinenza nonché la responsabilità civile verso terzi.
Art. 10 – Garanzie
A garanzia dell’esatta esecuzione e manutenzione delle opere di cui all’art. 4 e fino alla sottoscrizione del verbale di consegna delle stesse i lottizzanti presentano, contestualmente alla stipula della presente convenzione garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa dell’importo di € 158.007,58, pari al 105% dell’importo stimato delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi e a copertura anche di eventuali sanzioni.
Art. 11 – Fideiussione
La fidejussione sarà soggetta ad integrazione e conguaglio qualora, al momento dell’approvazione dei progetti esecutivi da parte del Comune e allegati alla richiesta di Permesso di Costruire, il costo degli stessi risultasse superiore al costo stimato indicato nella presente convenzione.
La fidejussione sarà automaticamente rinnovabile senza specifica richiesta da parte del Comune sino a che il Comune, verificati gli adempimenti di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione, non ne restituisce i titoli con dichiarazione liberatoria.
Nell’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, previa diffida ad adempiere in congruo termine, i lottizzanti autorizzano sin d’ora il Comune a disporre della fidejussione di cui sopra nel modo più ampio con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale e comunque notificata e con l’esonero di ogni responsabilità a qualunque titolo per pagamenti e/o prelievi che il Comune dovrà effettuare.
La fidejussione verrà ridotta proporzionalmente in relazione alle opere di urbanizzazione eseguite sulla base di certificazione da redigersi da parte dell’Ufficio Tecnico comunale, previa comunicazione da parte dei lottizzanti e verifica da parte dell’Ufficio Tecnico, sullo stato di avanzamento dei lavori. Si dà atto che nell’atto di garanzia sarà inserita la specifica clausola che impegna l’Istituto Fidejussore a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del Comune.
Art. 12 - Coordinamento con altre normative
In luogo dei Permessi di Costruire i lottizzanti si riservano la facoltà di presentare Denuncia d’Inizio Attività ai sensi del titolo II capo III del D.P.R. 380/2001 e della L.R. 12/2005, limitatamente all’esecuzione degli interventi privati.
Come previsto dal P.G.T. vigente, contestualmente alla richiesta di permesso di costruire ogni proprietario dovrà allegare alla pratica una relazione geologica puntuale relativa ad ogni singolo lotto individuato in fase di P.A.
Per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione i lottizzanti s’impegnano a presentare esclusivamente richieste di Permessi di Costruire. I lottizzanti prima del rilascio del Permesso di Costruire per opere di urbanizzazione dovranno dimostrare che l’impresa esecutrice possiede idonea copertura assicurativa per eventuali danni a terzi, dipendenti ed ausiliari, derivanti dall’esecuzione delle opere stesse. Si dà atto che la progettazione delle opere di urbanizzazione verrà resa dai tecnici incaricati dai lottizzanti alla presentazione del progetto esecutivo finalizzato al rilascio del Permesso di Costruire a titolo gratuito nei confronti del Comune di Chiavenna.
Art. 13 – Criterio di ripartizione dei costi
I lottizzanti si impegnano a dividere i costi sotto riportati secondo le modalità di seguito descritte e in conformità con la tabella allegata alla relazione tecnica di progetto.
TIPO DI COSTO | CRITERIO DI COSTO | LOTTI PARTECIPANTI |
Progetto Piano di attuazione e Strada di collegamento, Stesura Convenzione, Pratiche catastali, Oneri Notarili, di Frazionamento e Collaudi | In percentuale rispetto alla SUP. FONDIARIA ed alla S.L.P. in convenzione | TUTTI i lotti ad esclusione del lotto A che contribuisce per una percentuale pari al 15% di quanto dovuto, la quota rimanente viene distribuita in modo equo tra le restanti parti. |
Fidejussione, costi realizzazione strada di collegamento, strade di penetrazione, sistemazione Strada Per Uggia e opere di difesa idrogeologica | In percentuale rispetto alla SUP. FONDIARIA ed alla S.L.P. in convenzione | |
Urbanizzazione primaria e Monetizzazioni | In percentuale rispetto alla SUP. FONDIARIA ed alla S.L.P. in convenzione |
Art. 14 – Presentazione dei progetti
I lottizzanti si impegnano a presentare o a far presentare, per il parere della Commissione Edilizia Comunale e per il rilascio dei titoli abilitativi, il progetto di ogni singola costruzione, la quale sarà realizzata (così come i muri di cinta e qualsiasi altro lavoro attinente) nel rispetto delle indicazioni emergenti dal piano di lottizzazione e rispettivi allegati, e/o salvo solo la possibilità in sede di elaborazione del progetto esecutivo, di modificare la
conformazione planimetrica e la collocazione dei fabbricati di progetto nel lotto, fermo restando comunque la superficie lorda di pavimento prevista ed ammessa.
La presente convenzione non sostituisce in alcun modo i titoli abilitativi previsti a norma di legge e pertanto il lottizzante si impegna a presentare, per ogni singola costruzione da realizzarsi e per qualsiasi altro lavoro attinente, la relativa richiesta con il progetto delle opere da eseguire.
Art. 15 – Agibilità
La concessione della licenza di agibilità, per ogni futuro edificio compreso nella lottizzazione, rimane espressamente e concordemente subordinata all’esatto adempimento, da parte del lottizzante interessato, di tutti gli obblighi ed oneri previsti, per la quota parte di sua spettanza, nella presente convenzione ed allegati relativi.
Art. 16 – Impegno acquisto area demaniale
I lottizzanti si impegnano ad acquistare la porzione di area demaniale (ex canale) interna all’ambito di trasformazione, individuabile catastalmente al Fg. 5 e limitrofa ai mapp. 481-472-390-389-476-477-474-471. L’acquisizione della porzione di area demaniale da parte dei lottizzanti è preliminare al rilascio dei titoli abilitativi ed avverrà contestualmente alla formazione dei lotti del P.L.
Art. 17 – Crediti edilizi
La capacità edificatoria residua attribuita al lotto A, come identificato nella tav. 6, per complessivi mq. 525 di s.l.p., potrà essere trasferita in altri lotti anche non contigui, esterni al perimetro del piano attuativo, con le modalità di cui all’art. 4.3.8 delle NTA. Il trasferimento della capacità edificatoria residua dovrà risultare da atto pubblico registrato e trascritto.
Art. 18 – Termini
La presente convenzione avrà, per accordo espresso fra le parti, validità di 10 anni dalla data di stipula.
Art. 19 – Impegni
La presente convenzione è immediatamente e sin d’ora impegnativa e vincolante per i lottizzanti in ogni sua parte, compresi gli allegati e la documentazione richiamata, mentre diverrà impegnativa per il Comune soltanto ad approvazione degli atti da parte degli organi competenti.
Art. 20 – Alienazione delle aree
Qualora i lottizzanti procedano all’alienazione parziale e/o totale delle aree lottizzate, dovranno tassativamente trasmettere ed imporre agli acquirenti dei singoli lotti le prescrizioni tutte sia di natura generale sia di natura particolare, accettate con la presente convenzione stipulata con il Comune di Chiavenna. Nel caso ciò avvenga, ovvero che avvenga solo parzialmente, i lottizzanti ed i loro successori e/o aventi causa o diritto, restano solidalmente responsabili nei confronti del Comune per tutti gli obblighi, oneri e prescrizioni di cui alla presente convenzione, a meno che i terzi aventi causa subentrino integralmente nelle
garanzie finanziarie e fidejussorie di cui ai precedenti articoli. I lottizzanti si impegnano a trasmettere al Comune copia delle dichiarazioni notarili relative agli atti di trasferimento.
Art. 21 – Trascrizione della convenzione
Il presente atto sarà trascritto a cura e spese dei lottizzanti a favore del Comune di Chiavenna. Di tale adempimento sarà data comunicazione formale al Comune da parte dei lottizzanti. In caso di mancato adempimento tale trascrizione sarà eseguita a cura del Comune stesso ed a spese dei lottizzanti.
Art. 22 – Spese – Tasse – Imposte
Tutte le spese, tasse ed imposte annesse, relative e conseguenti alla presente convenzione, sono a totale carico dei lottizzanti e/o aventi causa. I lottizzanti si riservano di chiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione oltre all’applicazione di eventuali successivi benefici più favorevoli.
Art. 23 – Ipoteche
I lottizzanti dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che possa competere loro, in dipendenza della presente convenzione, ed all’uopo sollevano il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 24 – Riferimento a leggi
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi e regolamenti sia generali che comunali in vigore.
Letto, approvato e sottoscritto Xxxxxxxxx, lì ……………......
I lottizzanti Per il Comune di Chiavenna
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