SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO TRA
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO TRA
Centro Agro Alimentare di Bologna S.c.p.a., con sede legale in Bologna, Via Xxxxx Xxxxxx 1, in persona di [•] del xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, direttore generale, debitamente autorizzato e munito dei necessari poteri a sottoscrivere il presente contratto (di seguito, “C.A.A.B.” o “Committente”),
Sig./Sig.ra
e
, nato/a a
- da un parte -
il ,
residente in via - C.F. che
interviene in questo atto nella sua qualità di della società
. con sede legale in – C.F.
e P.IVA “Affidataria”)
(di seguito, collettivamente, le “Parti”)
PREMESSO CHE
(di seguito, “[•]” o
- dall’altra parte -
A. in data 29 settembre 2014 il Consiglio di Amministrazione del Committente ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione dell’immobile “area servizi, facchinaggio e magazzini” del Centro Agroalimentare di Bologna dell’importo complessivo di Euro 330.719,02 (trecentotrentamilasettecentodiciannove/02) al netto di I.V.A. di cui:
a) Euro 321.019,02 (trecentoventunomilazerodiciannove/02) quale importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta;
b) Euro 9.700,00 (novemilasettecento/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
B. nella medesima data è stata deliberato di appaltare i suddetti lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6 e dell’art. 122, comma. 7 del D.lgs. n. 000/0000 x xx.xx.xx (“Xxxxxx”);
C. in data [•] la Commissione giudicatrice ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto alla società [•] che ha offerto una percentuale di ribasso del [•] % ([•]) sull’importo posto a base di gara e, pertanto, per un importo netto pari ad euro [•] ([•]);
D. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. [•] del [•] l’appalto è stato definitivamente aggiudicato alla ditta;
E. sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dell’Affidataria;
F. è stata acquisita dall’Affidatario, in considerazione della dichiarata urgenza dei lavori, la dichiarazione sostitutiva di certificazione con le modalità di cui all'attestante l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del citato D.lgs. n. 159/2011;
G. l’Affidatario ha fornito all’atto della stipula del presente contratto la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice e le polizze assicurative richieste dalla Committente;
Tutto ciò premesso, tra le Parti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1.- PREMESSE E GENERALITA’
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di dubbi interpretativi o di contrasti derivanti dall'esame del presente contratto e dei suoi allegati, dovrà essere preferita l'interpretazione favorevole al Committente e che conduca al miglior risultato per qualità tecnica dei lavori appaltati.
L’Affidataria indica quale proprio Direttore Tecnico il Sig. [•], nato a [•] il [•], residente in [•], via [•], n. [•].
ART. 2.- OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 L'Affidataria si impegna a realizzare tutte le opere, lavorazioni e provviste occorrenti per la Ristrutturazione dell’Immobile “Area Servizi, Facchinaggio e Magazzini” del
C.A.A.B. situato in via Xxxxx Xxxxxx, n. 1. in conformità agli elaborati di progetto trasmessi al Comune di Bologna in data 16/09/2014, P.G. 261702 del17/09/2014 e meglio dettagliati al successivo art. [•] del presente Contratto, sostenendo tutti gli oneri e le spese per le attività ivi previste, nonché quelle di organizzazione e di controllo necessarie ad assicurare la regolare esecuzione di tutto quanto previsto.
2.2 Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consegnare al Committente l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle condizioni stabilite dal Capitolato Speciale, della normativa vigente, delle indicazioni della Direzione dei Lavori.
2.3 Rientrano, altresì, nell'oggetto del presente Contratto e, dunque, costituiscono obblighi dell'Affidataria, tutte le opere, le comunicazioni, le prestazioni edili e le forniture
complementari, anche ove non espressamente indicate funzionali alla perfetta esecuzione dei lavori, in conformità ai progetti approvati ed alle eventuali raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate in sede di approvazione degli stessi e, comunque, in conformità alle prescrizioni formulate dalla Direzione dei Lavori.
ART. 3.- CONDIZIONI DI CANTIERABILITÀ
Le Parti dichiarano che è possibile procedere alla stipulazione del presente Contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 (“Regolamento”), in quanto permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzioni dei lavori.
A tale scopo, si allega il verbale di cui all’art. 106, comma 3 del Regolamento, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento e dall’Affidataria.
ART. 4. CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
4.1 Il corrispettivo complessivo dell’appalto viene determinato a corpo, tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara, nella somma di Euro [•] ([•]), da assoggettarsi ad IVA ed è suddiviso come segue:
a) Euro [•] ([•]) quale importo dei lavori;
b) Euro 9.700,00 (novemilasettecento/00) per oneri per la sicurezza
4.2 L'Affidataria dichiara espressamente di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e si impegna all'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia.
4.3 L'Affidataria si impegna ad eseguire i lavori organizzando i turni del proprio personale in modo da fornire, se necessario, prestazioni straordinarie diurne, notturne e festive.
4.4 L'Affidataria dichiara, altresì, espressamente di riconoscere l'importo di cui al precedente comma 4.1 come comprensivo e compensativo di tutti gli obblighi richiamati e specificati nel presente Contratto e nei documenti allegati, nonché degli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e conseguenti all'esecuzione del medesimo, come pure di tutte le attività necessarie per consegnare complete e funzionanti le opere ad esso affidate, nel rispetto delle norme e regolamenti in vigore.
4.5 L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto è da considerarsi a corpo. Le varie categorie di lavorazioni incluse nel prezzo a corpo sono dettagliatamente
descritte nell'art. 3 della lettera di invito (allegata al presente). Tale compenso ha carattere forfettario, pertanto è fisso ed invariabile:
• qualunque risulti l'ammontare effettivo dell'appalto;
• comunque si svolgano i lavori, qualsiasi durata essi abbiano per effetto di proroghe o per altre cause;
• quale che sia l'entità effettiva degli oneri incontrati dall'Affidataria, in dipendenza anche delle diverse situazioni locali e soluzioni tecniche, modalità esecutive, fonti di approvvigionamento dei materiali, sistemi di trasporto, e quanto altro riscontrato e/o adottato per l'esecuzione dei lavori.
4.6 Il compenso a corpo viene corrisposto in maniera proporzionale al grado di esecuzione raggiunto dalle varie categorie di lavori incluse nel compenso al momento dell'emissione dello stato d'avanzamento Lavori.
Art. 5.- INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO
5.1 Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del Codice, non è ammessa alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non si applica l'art. 1664 del codice civile.
5.2 In nessun caso, l'Appaltatore potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo in relazione all'eventuale frazionamento delle tempistiche di esecuzione previste nel Cronoprogramma allegato al presente contratto e in relazione all'eventuale slittamento del termine di inizio di attività, anche ove tale slittamento determini un ritardo nell'esecuzione delle attività come previste nel Cronoprogramma allegato, nemmeno in relazione a richieste derivanti dal Committente.
ART. 6.- TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
6.1 In considerazione della necessità manifestata da C.A.A.B. di garantire la realizzazione dei lavori entro i tempi previsti, i lavori devono essere iniziati entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.
6.2 Il tempo massimo per l’ultimazione di tutti i lavori previsti in appalto è fissato in:
30 (trenta) giorni di calendario, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dall’affidamento dell’incarico per il completamento del Comparto C;
- 90 (novanta) giorni, naturali e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, così come disposto dall’art. 159, comma 11, del Regolamento per il completamento di tutti i lavori.
6.3 L'Affidataria, in considerazione della ristrettezza dei tempi e dell’urgenza provvederà ad organizzare le attività, anche mediante incremento di personale e/o orari di lavoro, per assicurare il rispetto della conclusione dei lavori nei tempi previsti.
ART. 7 -CAUSE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI
7.1 In applicazione dell’art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento i lavori potranno essere sospesi (parzialmente o totalmente) dalla Direzione Lavori, a fronte di specifiche esigenze manifestate dal Committente solo in relazione alle circostanze di seguito indicate:
- Forza maggiore;
- Variante in corso d’opera resasi necessaria per sopraggiunte necessità; e soltanto per un periodo di tempo determinato (giorni 15)
7.2 In tali casi, qualora le sospensioni superino il predetto limite o siano state ordinate in carenza di presupposti, l’indennizzo spettante all’esecutore sarà così quantificato: euro 100 al giorno.
ART. 8 –PENALE PER RITARDI
8.1 In caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione dei lavori, sarà applicata, ai sensi dell’art. 145, comma 3 del Regolamento, una penale nella misura di euro [•] ([•]) per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo, pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale e, comunque, non superiore al 10% (dieci per cento).
8.2 La penale sull'ultimazione dei lavori verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata di acconto.
8.3 L'applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente a causa dei ritardi.
ART. 9 –PREMIO DI ACCELERAZIONE
9.1 Per i lavori di cui al presente appalto, in relazione ai quali risulta di apprezzabile interesse per la Committente che la loro ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, all’Affidataria verrà riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo, pari ad euro 200,00 (duecento/00), sempre a condizione che l’esecuzione dei lavori sia stata eseguita conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte.
ART. 10 –GARANZIA DEFINITIVA
10.1 L’Affidataria, ai sensi dell’art. 113, comma 1 del Codice ha costituito una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme
eventualmente corrisposte in più dalla Committente, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante fidejussione assicurativa della società [•] n. [•] del [•].
10.2 La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 113, comma 3 del Codice sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito.
10.3 Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Affidataria, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
10.4 L’ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
ART. 11 –POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
L’Affidataria, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del Codice, ha, altresì, stipulato e consegnato a C.A.A.B. una polizza di assicurazione con la società [•], n. [•] in data [•] per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), per tenere indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
ART. 12 –POLIZZA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE
12.1 L’Affidatario si impegna, altresì, a costituire, ai sensi dell’art. 129, comma 2, del Codice, n. 163, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale con la società [•], n. [•] in data [•] per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa.
12.2 La suddetta polizza deve, altresì, contenere la previsione del pagamento in favore della Committente, non appena quest’ultima lo richieda, anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.
12.3 L’Affidataria è obbligata a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e per la durata di 10 (dieci) anni e con un indennizzo pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
ART. 13 – CONTABILIZZAZIONI DEI LAVORI
La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni riportate nella Parte II - Titolo IX del Regolamento.
ART. 14 – PAGAMENTI IN ACCONTO
14.1 Per l’esecuzione dei lavori all’Affidataria non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.
14.2 L’Affidataria avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro [•] ([•]); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta.
14.3 I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.
14.4 Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 45 (quarantacinque) giorni) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
14.5 Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.
ART. 15 – PAGAMENTI A SALDO
15.1 Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione della polizza fideiussoria prevista dall’art. 12 del presente Contratto, è fissato in giorni 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’Affidataria, degli obblighi contributivi e assicurativi.
15.2 Il pagamento della rata di saldo non costituirà, comunque, presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.
15.3 La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
15.4 Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art. 142 del Regolamento.
15.5 In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’Affidataria di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.
ART. 16 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA
16.1 L’Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. In osservanza di quanto sopra l’Affidataria ha comunicato il seguente conto corrente dedicato: IBAN [•], Banca [•], delegato ad operare su detto conto corrente risulta il Sig. [•], nato a [•], il [•],
C.F. [•], in qualità di [•].
16.2 L’Affidataria si obbliga, altresì, ad indicare negli eventuali contratti di subappalto, subcontratto e assimilati il Codice Identificativo di Gara del presente appalto, nonché ad inserire nei medesimi contratti le clausole di tracciabilità finanziaria previste dalla Legge
n. 136/2010, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile.
16.3 L’Affidataria si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura‐ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bologna dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente/assimilati) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
16.4 L'affidamento del presente Contratto e degli eventuali subappalti sono soggetti alle verifiche antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
17.1 Il contratto d’appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità.
17.2 Essendo stato dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara, è consentito il subappalto nella misura non superiore al 30% dell’importo della categoria prevalente subappaltabile, calcolato con riferimento al prezzo nel presente contratto d’appalto e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 170 del Regolamento n. 207/2010.
(oppure)
Non essendo stato dichiarato in gara, non è ammesso il subappalto
ART. 18 – COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE
18.1 Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico‐amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori con l’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico‐amministrativo provvisorio e l’invio dei documenti alla Committente, così come prescritto dall’art. 141 del Codice.
18.2 Qualora la Committente, nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del Codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori, che sarà emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal Responsabile Unico del procedimento.
18.3 Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 229 del Regolamento. Per esso trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235 del Regolamento.
ART. 19 – DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’affidatario ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla Committente per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
20.1 La Committente avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a) qualora l’Affidataria diventi insolvente ovvero sia assoggettata a fallimento o ad altra procedura concorsuale che impedisca lo svolgimento dell'attività;
b) qualora l’Affidataria, a causa di divergenza con la Committente o per qualsiasi altra causa, sospenda l'espletamento dell'incarico per oltre 20 (venti giorni);
c) qualora sussistano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione dei lavori;
d) qualora l’Affidataria perda i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici;
e) qualora venga irrogata in capo all’Affidataria una misura sanzionatoria o cautelare che inibisca la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
f) qualora nei confronti dell’Affidataria sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una misura di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
20.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto non appena il Committente avrà dichiarato all'Affidataria, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata A/R entro 10 (dieci) giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della Committente.
20.3 Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, qualora l'Affidataria non adempia precisamente alle obbligazioni previste a suo carico dal presente Contratto, la C.A.A.B., ai sensi dell'art 1454 del codice civile, la diffiderà ad adempiere assegnandogli, a tal fine, un termine minimo di 15 (quindici) giorni o altro maggior termine ritenuto idoneo, dando al contempo espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il Contratto s'intenderà senz'altro risolto.
20.4 Rimane, comunque, salva la facoltà per la Stazione Appaltante di chiedere il corretto adempimento da parte dell'Affidataria.
20.5 In ogni caso di risoluzione del presente Contratto, l'Affidataria sarà tenuta a risarcire alla Committente tutti i danni diretti e indiretti che siano conseguenza del proprio inadempimento, nessuno escluso ed a rifondere alla stessa i maggiori oneri subiti e fermo restando il pagamento delle penali di cui all'art. 8 qualora nel frattempo maturate, fino al limite massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo previsto per l'esecuzione del presente Contratto di cui all'art. 4.
20.6 In ogni caso di risoluzione, l'Affidataria ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, che resteranno di proprietà della Committente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
ART. 21 – RECESSO DAL CONTRATTO
21.1 Ai sens1 dell'art 134 del Codice, la Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente Contratto, senza che l'Affidataria possa avanzare eccezioni od opposizioni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
21.2 In tal caso, all'Affidataria, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, competerà esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni del presente Contratto.
21.3 L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Affidataria effettuata con un preavviso di 30 (trenta) giorni, decorsi i quali la Committente prenderà in consegna i lavori ed eventualmente effettuerà il collaudo.
21.4 L'Affidataria deve rimuovere i materiali non accettati dalla Direzione Lavori e mettere l’immobile a disposizione della Committente nel termine assegnato. In difetto lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a spese dell'Affidataria.
ART. 22 – CONTROVERSIE
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
ART. 22 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e nei relativi allegati, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme di legge e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in particolare le norme contenute nel Codice nonché nel Regolamento.
ART. 23 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE
Tutte le spese del presente Contratto sono a carico dell'Affidataria che dichiara di accettarle.
Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
ART. 24 – DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO E ALLEGATI
Ai sensi dell’art. 137 del Regolamento fanno parte integrante del presente Contratto e devono in esso essere richiamati:
1. Capitolato speciale
2. Elenco prezzi unitari
3. Elaborati progetto esecutivo e relazioni
4. I piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del Codice
5. Cronoprogramma
6. Le polizze di garanzie Bologna, [•]
PER L’AFFIDATARIA
[•]
PER LA COMMITTENTE
[•]