CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI STUDENTI
N° di Repertorio
N° di Raccolta
CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI STUDENTI
UNIVERSITARI DEL POLO SCIENTIFICO DI XXXXX XXXXXXXXXX E DESTINATARI DI POSTO ALLOGGIO PRESSO LA RESIDENZA XXXXXX CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.LGS. 50/2016
CIG: 9239764E73
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 28 (ventotto) nel mese di Novembre, presso la sede legale dell’Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario, in Firenze Viale Gramsci n. 36, davanti a me, Dr. Xxxxxxx Xxxxxx, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dall’Azienda, a ciò autorizzato con Provvedimento del Direttore n. 118 del 5/03/2019 esecutivo ai sensi e per gli effetti di Xxxxx;
SONO COMPARSI
- L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata “Azienda”, “Amministrazione”, “Stazione Appaltante”), con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx, 00, Xxxxxxx - C.F. 94164020482 - rappresentata dal Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Castelfiorentino (FI) il 9/09/1965 e domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente ad interim dell’Area Ristorazione dell’Azienda competente per materia, giusta attribuzione con Provvedimento del Direttore
n. 33 del 25/3/2022, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto, in virtù del Regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 244 del 4 marzo 2019;
E
- VIVENDA SPA (di seguito denominata “Società”, “Operatore Economico” o “Appaltatore”), con sede legale in Roma, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00,
Xxxx (XX) il
Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a
C.F. 07864721001, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, rappresentata dal Dott.
08/11/1958, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, come risulta dall’apposita visura camerale del 02/11/2022 conservata agli atti dell’Ufficio.
Io Ufficiale Xxxxxxx, sono certo dell’identità personale e poteri di firma dei comparenti, i quali d’accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano alla presenza di testimoni.
PREMESSO E CONSIDERATO
- che con Determinazione a contrarre n. 352 del 14/06/2022 è stata avviata, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, una procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del “Servizio di ristorazione per gli studenti universitari del Polo scientifico di Xxxxx Xxxxxxxxxx e destinatari di posto alloggio presso la residenza Xxxxxx con applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 50/2016”, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95, c.3 del D.Lgs. citato (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);
- che con la suddetta Determinazione sono stati approvati il Bando di gara, il
Capitolato Speciale di Appalto e suoi allegati, il Disciplinare di Xxxx e tutti gli atti della procedura;
- che con Provvedimento del Direttore f.f. n. 99 del 10/08/2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice di gara;
- che con Determinazione n. 491 del 12/08/2022 è stato approvato l’elenco degli ammessi alla procedura di gara;
- che con Determinazione n. 622 del 20/10/2022 si è provveduto ad approvare i verbali: 4/08/22 Repertorio n. 681 Raccolta n. 1799; 11/08/22 Repertorio n. 000 x Xxxxxxxx x. 0000; 9/09/22 Repertorio n. 686 e Raccolta n. 1814; 9/09/22 Raccolta n. 1815; 16/09/22 Raccolta n. 1822; 22/09/22 Repertorio n. 691 Raccolta n. 1827 delle operazioni della Commissione giudicatrice di gara e ad aggiudicare all’Operatore Economico la procedura di cui trattasi, in conformità alla proposta di aggiudicazione comunicata dal RUP;
- che prima dell'aggiudicazione sono stati esperiti a carico dell’Operatore Economico i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi degli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esito regolare, come risulta dalla proposta di aggiudicazione del RUP e, quindi, l’aggiudicazione predetta risulta efficace dall’adozione della sopra citata Determinazione n. 622 del 20/10/2022 ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- che il Dirigente dichiara l’insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. l’assenza di Convenzioni CONSIP attive o convenzioni/contratti di altre Centrali di committenza regionale o contratti
aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi;
- che con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0386019_20221017 è stata richiesta mediante la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (B.D.N.A.) l’Informativa antimafia prevista dall’art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (TU normativa antimafia);
- che alla data odierna risulta decorso il termine di rilascio della suddetta informativa previsto dall’articolo 92, comma 2 del citato D. Lgs. 159/2011 ed è, pertanto, possibile procedere alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva nell'ipotesi che in esito alla verifica attivata con la richiesta di cui al capoverso precedente dovessero emergere a carico dell’Operatore Economico elementi impedienti ai sensi del comma 3 del predetto articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011;
- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell’Operatore Economico ai fini della stipula del presente contratto mediante acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) favorevole;
- che ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si dà atto che il presente contratto viene stipulato trascorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio della comunicazione dell’adozione della Determinazione di aggiudicazione;
- che l’Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.
TUTTO CIO’ PREMESSO
I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 (Oggetto)
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente ad interim Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxx affida a VIVENDA SPA che, nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire a perfetta regola d’arte il “Servizio di ristorazione per gli studenti universitari del Polo scientifico di Xxxxx Xxxxxxxxxx e destinatari di posto alloggio presso la residenza Xxxxxx con applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 50/2016”.
Il servizio si svolgerà presso l'immobile denominato “Faculty Club” posto in Xxxxx Xxxxxxxxxx (Firenze), Via della Lastruccia n. 210 che l'Azienda mette a disposizione dell'Operatore economico.
L’Operatore Economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:
- nel Capitolato Speciale d’Appalto e rispettivi allegati (di seguito indicato come “Capitolato”) che, firmato digitalmente dalle Parti e da me Ufficiale Rogante, si allega in formato elettronico al presente contratto quale “Allegato A”;
- nell’Offerta tecnica così come presentata dalla Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegata allo stesso;
- nell’Offerta economica e Dettaglio economico così come presentati dalla
Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considerano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati alla stesso.
Art. 2 (Durata del Contratto)
Il contratto ha durata di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna di cui all’articolo 6 del Capitolato speciale di appalto a seguito dell’espletamento delle attività al riguardo definite dall’articolo 26 del medesimo Capitolato.
E’ prevista l’opzione di prosecuzione del servizio della durata massima di 12 (dodici) mesi, agli stessi patti e condizioni del presente contratto, da esercitarsi da parte xxxx'Xxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della scadenza contrattuale.
Art. 3 (Corrispettivo contrattuale)
Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 640.548,78 (Euro seicentoquarantamilacinquecentoquarantotto/78) oltre IVA nei termini di legge, determinato in base ai prezzi risultanti dal Dettaglio Economico presentato sul sistema START dall’Operatore Economico e così riportati:
Pasto intero Euro 5,38 (euro cinque/38) IVA esclusa;
Pasto ridotto di tipo 1 Euro 5,38 (euro cinque/38) IVA esclusa;
Pasto ridotto di tipo 2 Euro 5,38 (euro cinque/38) IVA esclusa.
Qualora il corrispettivo massimo venga raggiunto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale di cui all’articolo 2, il contratto avrà termine anticipato al raggiungimento di tale importo, ferma restando la possibilità per l’Azienda di ricorrere alla modifica nei termini indicati dal successivo articolo
4. Le Parti si impegnano a monitorare costantemente l’andamento dei pasti
erogati e del corrispettivo raggiunto, al fine della effettiva conoscenza dei termini finali del contratto stesso e consentire all’Azienda di programmare per tempo eventuali procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio di cui trattasi.
Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato, remunera tutte le attività poste in essere dall’Appaltatore per svolgere l’appalto in oggetto e quelle contenute nell’offerta tecnica presentata dallo stesso.
Non è stato redatto il DUVRI (Documento di valutazione rischi da interferenza), non essendo presenti in base all’analisi del RSPP dell’Azienda rischi da interferenza. Non sono, quindi, previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Art. 4 (Modifica di contratto)
In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta e preventivamente approvata dall’Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal citato art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l’Azienda lo giudichi opportuno, comportano la messa in pristino a carico dell’Operatore Economico della situazione preesistente.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del corrispettivo contrattuale, l’Operatore Economico è obbligato all’esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell’art. 106,
comma 12 del medesimo D. Lgs. 50/2016.
Art. 5 (Gestione digitale del contratto)
Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell’Azienda: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx e quella dell’Operatore Economico: xxxxxxxxxx@xxx.xx.
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale.
Art. 6 (Fatturazione e pagamenti)
La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, dopo che il Direttore dell’esecuzione (DEC) abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione.
L’Azienda è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”.
Nel corpo della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento al contratto in oggetto e il CIG n. 9239764E73.
Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le seguenti specifiche tecniche:
• Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI,
in conformità alle prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”.
Ai fini dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l’Operatore Economico, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l’Operatore Economico dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.
I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e xx.xx. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra disposto, dopo l’accertamento di regolare esecuzione da parte del RUP, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’Appaltatore attestante la regolarità in ordine al
versamento di contributi previdenziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, sarà richiesto all’Autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini.
Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente dall’Azienda agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appaltatore o dei soggetti titolari di cottimi di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all’art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto
previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro
30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Operatore Economico.
Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.
L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.
Xxxxxxx Xxxxxxxx
I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell’Operatore Economico mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato indicato nel modello tracciabilità dei flussi finanziari presentato dalla Società e conservato in atti o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.
Il Dott. esonera l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità
per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.
L’Azienda, nei casi in cui siano contestate alla Società inadempienze alle obbligazioni contrattuali, può sospendere i pagamenti all’Operatore
Economico fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
Art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
L’Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L. 13/8/2010 n. 136. L’Operatore Economico si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’Operatore Economico si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto del seguente codice identificativo gara CIG n. 9239764E73. Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall’Operatore Economico. Quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Azienda eventuali variazioni relative ai conti correnti indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.
Art. 8 (Verifica di conformità e Attestazione di regolare esecuzione) La sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dipendente aziendale, è nominata Direttore dell’Esecuzione (DEC) ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/16.
Per la verifica di conformità si applica quanto stabilito all’articolo 29 del Capitolato.
Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti.
Art. 9 (Subappalto, subcontraenti e cessione del contratto)
Non è ammesso il subappalto in quanto l’Operatore Economico non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.
L’Operatore economico, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, a comunicare all’Azienda il nome del sub- contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del servizio affidato, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii.
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Art. 10 (Cessione del credito)
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
L’Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti
dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente CIG n. 9239764E73. L’Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.
Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all’Azienda.
La notifica all’Azienda dell’eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.
Art. 11 (Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore) L’Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l’Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L’Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Esso è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi il Dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto
all’Appaltatore, fino a quando non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l’Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell’esecuzione del presente contratto l’Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell’Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell’Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
L’Operatore Economico assume l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l’Azienda di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
Art. 12 (Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)
L’Operatore Economico, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda approvato con Deliberazione di Consiglio del Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non materialmente allegato allo stesso, e reso disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda www.dsu.toscana, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta.
L’Operatore Economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all’Azienda comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
Art. 13 (Penali e risoluzione del contratto)
L’erogazione del servizio comprensivo di tutte le prestazioni oggetto di
contratto deve essere effettuata con continuità, fatte salve le chiusure previste nel Capitolato.
Ove si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel Capitolato.
Le penalità che la Stazione appaltante si riserva di applicare sono le seguenti:
€ 1.000,00 per ogni mancato giorno di apertura;
€ 500,00 per ogni mancato adempimento rispetto alle prescrizioni di Capitolato e/o a quanto indicato nell’Offerta tecnica e che costituisce oggetto contrattuale, salvo il caso in cui è prevista una specifica sanzione ad hoc;
€ 400,00 per ogni giorno di sciopero per cui sia mancato il preavviso di cui all’articolo 13 del Capitolato;
€ 260,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie rilevate e contestate per iscritto come specificato agli articoli 15 e ss. del Capitolato;
€ 260,00 per ogni mancata conformità dei prodotti alimentari e non alimentari rilevata durante tutto il ciclo di produzione;
€ 250,00 per ogni mancata presenza di prodotti a produzione biologica, DOP, IGP, STG o da acquacoltura biologica dichiarati nel menù o per mancato rispetto del minimo richiesto o di quanto dichiarato in sede di offerta relativamente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM);
€ 250,00 per ogni giorno in cui sia riscontrato il mancato rispetto dell’organizzazione offerta in sede di gara, con riguardo all’organico presente in servizio e alle modalità organizzative e di gestione del servizio;
€ 230,00 per mancato rispetto delle modalità di accesso di cui all’articolo 8 del Capitolato, oltre alla rivalsa dell’Azienda stessa per l’eventuale danno economico procuratole;
€ 200,00 per ogni caso di mancato rispetto del menù;
€ 150,00 per accertato utilizzo improprio dell’hardware e software messi a disposizione dall’Azienda per l’esecuzione del servizio;
€ 50,00 per ogni intervento di ripristino dell’hardware e/o del software messo a disposizione dell’Azienda, oltre al risarcimento integrale dei danni eventualmente arrecati ai beni suddetti.
In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali sarà applicata a carico dell’Aggiudicatario una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Nel caso in cui la mancata apertura della struttura interessata dal servizio si protragga oltre il quinto giorno consecutivo l’Azienda si riserva di risolvere il contratto.
Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili all’Aggiudicatario e tale circostanza sia dimostrata dallo stesso.
Prima di applicare la penale, l’Azienda comunicherà all’Appaltatore l’avvio del procedimento tramite PEC; l’Appaltatore, entro 5 (cinque) giorni potrà inviare le proprie controdeduzioni e qualora queste ultime non vengano accolte, l’Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell’Aggiudicatario, operando detrazioni sulle fatture emesse da questo o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo articolo 14 che dovrà essere reintegrata dall’Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida.
Nel caso in cui l’Amministrazione accerti la validità e fondatezza delle controdeduzioni presentate dall’Appaltatore, non procederà con l’applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali senza necessità di ulteriori adempimenti.
Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il RUP ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall’articolo 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 per la risoluzione del contratto.
Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita del servizio l’Azienda procede ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
Nei casi in cui l’Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto, invita l’Appaltatore a conformarsi ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso inutilmente il quale il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto all’eventuale risarcimento del danno.
L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:
- nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- per mancata apertura della mensa per più di cinque giorni consecutivi;
- per impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario;
- per reiterate inosservanze delle norme igienico - sanitarie nella conduzione della struttura affidata all'Operatore economico;
- per casi accertati di tossinfezioni alimentare;
- per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- per utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione degli accessi;
- per violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- in caso di comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto;
- nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze nella misura di n. 10 anche non consecutive nel corso di 12 mesi decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio o che hanno originato l’applicazione delle penali di cui al presente articolo;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di subappalto;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore;
- in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).
In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:
- resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l’Azienda procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia
definitiva di cui al successivo articolo 14, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni da parte dell’Appaltatore. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.
Art. 14 (Garanzia definitiva e coperture assicurative)
2022/50/2651705 del 24/10/2022
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l’Operatore Economico ha costituito garanzia definitiva mediante Polizza fideiussoria n.
(munita di firme digitali), con la quale la società Reale Mutua Assicurazioni si costituisce fideiussore a favore dell’Azienda nell’interesse dell’Appaltatore stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro 19.057,00 (euro diciannovemilazerocinquantasette/00). L’importo della cauzione è stato ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 e di un ulteriore 15 % per il possesso della certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 e di un ulteriore 30 % per il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) presentate in copia dall’Appaltatore e conservati agli atti.
L’atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell’Ufficio. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.
In osservanza a quanto previsto dall'art. 30 del Capitolato, la Società ha
249442113
prodotto in copia idonea polizza di assicurazione n. del
25/10/2022 rilasciata da Generali Italia S.p.A.
Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture assicurative sopraindicate, l’Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda. L’esistenza di tali polizze non libera comunque la Società dalle proprie responsabilità.
Art. 15 (Revisione prezzi)
Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la il primo anno di durata del contratto; a partire dalla seconda annualità contrattuale, in caso di esercizio dell’opzione di prosecuzione è ammessa la revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base del 75 % della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi per la famiglie di operai e impiegati (FOI) rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
L’Appaltatore deve avanzare richiesta scritta di revisione entro 30 (trenta) giorni dall’avvio del periodo di esecuzione della prosecuzione. Il suddetto termine è fissato a pena di decadenza; di conseguenza il suo mancato rispetto determina l'improcedibilità della richiesta tardiva. Il relativo procedimento si concluderà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta con
l’adozione da parte dell’Azienda delle determinazioni del caso.
Art. 16 (Recesso)
L’Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso xxx XXX xx xxxxxx 00 (xxxxx) giorni previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L’Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di
natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile. E’ fatto divieto all’Appaltatore di recedere dal contratto.
Il Committente ha diritto di recedere dal contratto nei casi di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e con le modalità ivi previste.
Il Committente ha diritto, altresì, di recedere dal presente contratto qualora, a norma dell'art. 1, comma 13 del D. L. 95/2012 convertito in L. 7/8/2012 n. 135, accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP o accordi quadro di centrali di committenza che rechino convenzioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, fatta salva la facoltà di una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative da parte dell’Appaltatore medesimo.
Art. 17 ( Affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o nel caso di risoluzione del Contratto)
Il Committente, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso ex art. 94, comma 2 (informazione antimafia) del D.Lgs 159/2011 e s.m.i, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva la facoltà stipulare un nuovo contratto, procedendo ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Art. 18 (Spese contrattuali)
Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'Imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l’Imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L’IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell’Azienda mentre le spese di bollo e di
registro del contratto ed ogni altro onere contrattuale sono a carico dell’Operatore Economico.
Art. 19 (Trattamento dati personali)
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l’Azienda, in qualità di Titolare, nomina l’Appaltatore responsabile esterno del trattamento, con apposito atto allegato in formato elettronico al presente contratto sotto la lettera B.
Tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’appalto.
L’Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione citato Regolamento UE 2016/679.
In particolare si impegna a:
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel Regolamento UE 2016/679;
- adottare tutte le misure di sicurezza dal Regolamento UE 2016/679;
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Azienda DSU Toscana una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.
Art. 20 (Norme di rinvio)
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:
- nel D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ssmmii;
- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.
Art. 21 (Foro competente)
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l’Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
Art. 22 (Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile)
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Dott. dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli
articoli: 3 – Corrispettivo contrattuale; 6 - Fatturazione e pagamenti; 11 - Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore; 13 – Penali e Risoluzione del contratto; 16 – Recesso; 21 - Foro competente.
Art. 23 (Dispensa lettura allegati)
Richiesto, io Dr. Xxxxxxx Xxxxxx, Ufficiale Rogante della Azienda DSU Toscana, ho ricevuto il presente contratto composto da n. 24 (ventiquattro) pagine elettroniche e parte della pagina n. 25 (venticinque) elettronica che ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura forfettaria, secondo
quanto previsto dall’art. 1, comma 1 bis della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.
Ai sensi dell’art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto
l’attendibilità e validità legale dei certificati di firma digitale, nonché l’integrità delle firme stesse, utilizzate dai comparenti per la sottoscrizione del presente atto, da me accertati mediante le applicazioni di verifica conformi alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009 n. 45.