Contract
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BARONISSI E ………………PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CORSO GARIBALDI.
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto della convenzione è la concessione in gestione ed uso dell’impianto sportivo comunale situato in corso Garibaldi, composto da campo di calcetto in materiale sintetico, fabbricato con locali tecno-logistici, spogliatoi e servizi ad uso ufficio, piccolo fabbricato ad uso magazzino.
ARTICOLO 2 – SCOPO
Lo scopo della concessione consiste nell’assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, il più ampio utilizzo dell’impianto per finalità sportive sociali e ricreative.
Con l’affidamento si intende:
favorire la diffusione e la pratica dell’attività sportiva, ludico-motoria aggregativa e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l’affermazione della cultura del benessere e della qualità di vita;
garantire una gestione sociale dell’impianto con massima apertura alle esigenze dell’utenza;
assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema.
ARTICOLO 3 – USO DELL’IMPIANTO
Il Concessionario ha il diritto di utilizzare l’impianto sportivo per lo svolgimento delle sue attività sportive-ricreative in via prevalente, pur dovendo garantire uno spazio destinato all'uso gratuito come previsto dall'art. 10 del vigente regolamento degli impianti sportivi.
Il Concessionario dovrà predisporre apposito Regolamento d’uso dell’impianto, con le modalità, responsabilità e prescrizioni d’accesso e uso dell’impianto, da esporre in modo visibile all’utenza.
Il Concessionario deve consentire l’utilizzo dei beni esclusivamente per l’uso cui sono destinati, vigilando sul rispetto di tale conforme uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
Il Concessionario deve osservare le disposizioni di Legge ed i regolamenti comunali applicabili alla natura dell’impianto ed all’esercizio delle attività svolte nel medesimo.
Il Concessionario si impegna a mantenere l’impianto nello stato di efficienza e
conservazione non inferiore a quello in cui l’ha ricevuto ed a riconsegnarlo al Comune alla scadenza della concessione nelle stesse condizioni salvo il normale deterioramento d’uso dei beni.
Restano in capo al Comune le autorizzazioni per manifestazioni ed eventi non sportivi all’interno dell’impianto .
ARTICOLO 4 - GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI BARONISSI PER PROPRIE ATTIVITA’/MANIFESTAZIONI E/O GRATUITA’
Il Concessionario dovrà mettere a disposizione del Comune gratuitamente l’impianto sportivo fino a un massimo di 10 (dieci) giornate annue, per proprie attività/manifestazioni e/o per eventuali concessioni di gratuità ad associazioni per attività/manifestazioni da queste organizzate.
Nel caso di utilizzo da parte del Comune per proprie attività, il gestore dovrà prestare piena collaborazione con proprio personale per apertura, custodia, pulizia e chiusura.
ARTICOLO 5 - TARIFFE
Il Concessionario è tenuto ad applicare e introitare le tariffe per l’utilizzo delle strutture approvate annualmente dall’Amministrazione comunale.
Gli introiti relativi all’uso dell’impianto saranno incamerati dal Concessionario con l’obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione di cui all’art. 9.
Il tariffario d’uso dovrà essere esposto all’interno dell’impianto in modo visibile all’utenza.
ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione in uso e gestione dell’impianto avrà la durata di anni 8 (otto) dalla firma della presente convenzione, con possibilità di rinnovo di pari durata su richiesta del concessionario entro 5 mesi dalla scadenza della concessione e previa insindacabile valutazione della Giunta comunale.
ARTICOLO 7- ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario dovrà:
provvedere alla sorveglianza e custodia dell’impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti nell’orario di apertura dell’impianto;
provvedere all’apertura, chiusura e conduzione dell’impianto mediante l’impiego di idoneo personale, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall’art. 1676 del Codice Civile;
provvedere al controllo a vista e pulizia giornaliera dell’impianto, sia per le attività ordinarie e continuative che per le gare o manifestazioni sportive, fatto salvo quanto previsto dai tariffari comunali in vigore;
provvedere alle manutenzioni ordinarie dell’impianto e delle attrezzature sportive ivi contenute, da effettuare nel rispetto delle norme vigenti;
segnalare all’Ufficio Tecnico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria necessari;
consentire l’uso gratuito della struttura sportiva alla scuola dell’obbligo qualora richiesto;
prestare gratuitamente la propria collaborazione tecnico organizzativa per iniziative sportive che il Comune proporrà di attuare nel corso dell’anno;
fornire e provvedere alla costante manutenzione del defibrillatore semiautomatico - qualora previsto dalla normativa vigente (D.L. 158/2012 convertito in L. 189/2012, D.M. del 24.04.2013 e D.M. 26.06.2017) mettendolo a disposizione delle eventuali associazioni sportive che utilizzano l’impianto. Il personale che utilizzerà il defibrillatore, sia esso del concessionario che delle associazioni, dovrà essere formato ai sensi della normativa sopracitata;
rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.M. 10 marzo 1998 - Allegato VI ed al D.Lgs. n. 81/2008;
adempiere a quanto previsto dalle norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio degli impianti sportivi di cui al D.M. 18.03.1996 e xx.xx, ove ricadenti;
segnalare senza ritardo all’Ufficio Tecnico del Comune – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell’impianto, previa messa in sicurezza dell’ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell’accesso al pubblico;
provvedere alla dotazione del materiale sanitario previsto per il primo soccorso e della tenuta in perfetta efficienza;
collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune per favorire la pratica sportiva con l’inserimento, il sostegno ai fini del recupero sociale o altre azioni positive a favore di ragazzi/adulti/anziani con situazioni sociali ed economiche di indigenza, come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all’integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni di benessere psico-fisico. Il numero delle accoglienze sarà oggetto di accordo tra le parti in base alla tipologia dell'attività sportiva da praticare;
osservare le norme in materia di società e forme di associazionismo sportivo, volontariato e di collaborazioni e incarichi professionali e/o di lavoro dipendente;
ARTICOLO 8 – CANONE RICOGNITORIO ANNUO
Il Concessionario dovrà versare al Comune – entro il 31 marzo di ogni anno – il canone ricognitorio annuo.
ARTICOLO 9 – RENDICONTO
Il Concessionario è tenuto a trasmettere annualmente al Comune:
rendiconto di gestione dell’impianto in concessione che dovrà comprendere le spese sostenute per l’impianto (personale, manutenzione, custodia, pulizie ecc..) e le entrate derivanti dall’utilizzo da parte dei terzi, da introiti pubblicitari, sponsorizzazioni e contributi vari legati alla gestione;
una relazione che illustri l’andamento della gestione dell’impianto nell’esercizio (o stagione sportiva) precedente, i principali interventi manutentivi effettuati, le attività sportive-ricreative realizzate, iniziative varie, manifestazioni effettuate, l’utilizzo e i risultati ottenuti nelle varie attività rispetto le finalità sportive del Concessionario.
ARTICOLO 10 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE
Sono a carico del Comune:
gli oneri di manutenzione straordinaria. In tal caso resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l’impianto previo avviso al Concessionario, concordandone nel limite del possibile tempi e modalità. Nessun indennizzo in tal caso è dovuto al Concessionario. Per il periodo in cui perdura l’inagibilità dell’impianto non è dovuto il canone ricognitorio di cui all’art. 8;
ARTICOLO 11 – SUB CONCESSIONE
E’ vietata espressamente ogni sub concessione a terzi della concessione dell’impianto sportivo. In caso di inottemperanza la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
ARTICOLO 12 – PUBBLICITA’ COMMERCIALE
Il Concessionario, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all’interno dell’impianto a condizione che siano sottoscritti regolari contratti, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti in materia.
Allo scadere della concessione il Concessionario dovrà rimuovere a propria
cura e spesa ogni materiale pubblicitario.
Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovrà essere comunicato al Servizio Tributi comunale e/o alla ditta concessionaria del servizio. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per ottenere le relative autorizzazioni.
Resta a carico del Concessionario l’onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.
E’ obbligo del Concessionario riservare, su richiesta del Comune, spazi pubblicitari gratuiti per pubblicizzare le istituzioni e/o attività/iniziative promosse dall’Amministrazione comunale stessa.
ARTICOLO 13 – MODIFICHE ALL’IMPIANTO
E’ vietato apportare innovazioni e modifiche all’impianto, tranne quelle previste in sede di affidamento, senza specifica autorizzazione formale dell’Amministrazione Comunale.
In caso contrario quest’ultima potrà chiedere il risarcimento dei danni e provvedere direttamente al ripristino, a spese del Concessionario.
Ove modifiche od innovazioni autorizzate richiedano prove di collaudo, di agibilità e di omologazione è fatto obbligo al Concessionario di acquisirle a sua cura e spese.
Alla riconsegna dell’impianto il Concessionario nulla potrà richiedere per eventuali innovazioni apportate all’impianto stesso.
ARTICOLO 14 – MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è tenuto a informare l’Amministrazione comunale di ogni variazione intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.
In ogni caso ogni modifica apportata dovrà rispondere ai requisiti di qualificazione previsti in sede di procedura di affidamento, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.
ARTICOLO 15 – RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, derivanti dall’attività oggetto della concessione. A tale scopo il Concessionario stipulerà una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, con dei massimali adeguati - comunque non inferiori a € 500.000,00 (cinquecentomila ) per sinistro – per danni a persone e/o cose derivanti dall’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, inclusi eventuali danni all’impianto sportivo e ai beni di proprietà comunale.
Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l’intera durata della concessione.
Qualora a causa dell’inadeguatezza dei massimali di polizza e/o altre deficienze di copertura i danni di cui trattasi non fossero risarciti o lo fossero parzialmente, il Concessionario, mediante la sottoscrizione della presente convenzione, assumerà a proprio carico il relativo onere qualora imputabile a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge.
Copia del contratto assicurativo dovrà essere trasmesso all’Amministrazione comunale prima della stipula della convenzione. Annualmente, il Concessionario dovrà inviare al Comune copia della quietanza comprovante il pagamento del premio.
ARTICOLO 16 - DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione il Concessionario deve costituire una cauzione, mediante deposito o polizza fideiussoria, di € 500,00 (cinquecento) con le modalità, per analogia, di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione.
Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti della presente concessione.
ARTICOLO 17 – INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE ANTICIPATA, REVOCA, RECESSO, PENALITA’
In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente atto il Comune di Baronissi potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza del Concessionario tramite comunicazione scritta e motivata.
In particolare sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 Codice Civile:
l’applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
la chiusura totale o parziale dell’impianto anche temporanea senza giustificato motivo;
la violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria di cui all’art. 7;
l’esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato;
la violazione del divieto di utilizzare l’impianto per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;
conduzione tecnica e funzionale dell’impianto pregiudizievole dell’incolumità e salute degli utenti;
il mancato pagamento del canone ricognitorio di cui all’art. 8, trascorsi 2 mesi dalla diffida di pagamento.
La convenzione è revocata inoltre per gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse senza che ciò comporti alcun indennizzo per il Concessionario e qualora vengano modificate, senza essere preventivamente concordate con l’Amministrazione comunale, le finalità statutarie dell’associazione o della società.
Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione al termine di ciascuna stagione sportiva, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei).
Per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportano la risoluzione anticipata, l’Amministrazione può applicare una penale da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento)da graduare in relazione alla gravità dell’inadempienza ed al numero delle violazioni eventualmente commesse.
ARTICOLO 18 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
E’ piena facoltà dell’Amministrazione comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare il rispetto delle obbligazioni di cui alla presente convenzione.
Il Concessionario dovrà consentire in ogni momento l’accesso e l’ispezione di tecnici, funzionari o incaricati del Comune.
Eventuali inadempienze e/o omissioni rilevate in capo al Concessionario saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio.
Il Concessionario deve tener conto delle indicazioni impartite dagli Uffici comunali competenti.
ARTICOLO 19 – CONSEGNA DELL’IMPIANTO
Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell’impianto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente.
ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Baronissi informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con sistemi informatici, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di affidamento dell’impianto in oggetto e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Titolare del trattamento e’ il Comune di Baronissi, nella persona del Sindaco pro-tempore,
Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) incaricato è il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx.
ARTICOLO 22 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Il Concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di concessioni amministrative in uso e di pubblico servizio.
Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
Il presente atto è redatto in un unico originale e sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.86 nr. 131.
Le spese inerenti il presente atto imposte, tasse e quant’altro necessario per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del
Concessionario.
Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente all’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione viene dichiarato competente il Foro di Xxxxxx Inferiore.