RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
1) OBBLIGHI DELLE PARTI 2
1.1) Obblighi dell’Operatore 2
1.2) Obblighi dell’Utente 3
2) MANCATA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL’OPERATORE 3
3) INADEMPIENZE CONTRATTUALI 3
4) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ 4
4.1) Dolo/colpa grave 4
4.2) Esclusione di responsabilità 4
5) RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI RIGASSIFICAZIONE 4
5.1) Cause 4
5.1.1) Perdita dei requisiti di accesso 4
5.1.2) Procedura concorsuale 5
5.1.3) Mancato pagamento 5
5.1.4) Utilizzo improprio del sistema informativo 5
5.2) Importi maturati 5
5.3) Escussione delle garanzie prestate 5
5.4) Risoluzione da parte dell'Utente 6
6) FORZA MAGGIORE 6
6.1) Definizione 6
6.2) Effetti 7
6.3) Notifica 7
6.4) Impatto sui corrispettivi di rigassificazione 7
7) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 8
7.1) Competenze dell'Autorità 8
7.2) Disposizioni transitorie 8
7.2.1) Esame preventivo 8
7.2.2) Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale 8
7.2.3) Arbitrato tecnico 8
1) OBBLIGHI DELLE PARTI
1.1) Obblighi dell’Operatore
L’Operatore del Terminale, nei termini ed alle condizioni previste dal presente
documento, si obbliga a:
• conferire la capacità di rigassificazione sulla base delle disposizioni di cui al presente documento;
• verificare la proposta di programmazione delle consegne di GNL dell’Utente e
fornire gli elementi necessari per la riprogrammazione delle discariche;
• definire e comunicare il programma mensile di riconsegna del quantitativo rigassificato;
• esercire e mantenere il Terminale di Panigaglia in condizioni di sicurezza, affidabilità ed efficienza;
• definire e comunicare il programma delle manutenzioni dell’impianto;
• provvedere alla discarica nel rispetto del programma delle consegne di GNL, allo stoccaggio ed alla rigassificazione dei quantitativi di GNL consegnati dall’Utente, nel rispetto delle specifiche di qualità e pressione previste al presente documento;
• mettere a disposizione di Snam Rete Gas, che li prende in consegna ai fini della riconsegna ai medesimi Utenti nell’ambito del servizio di trasporto, presso il Punto di Riconsegna secondo le apposite modalità di cui al presente documento e a condizioni di qualità e pressione compatibili con quelle richieste da SRG stessa nel proprio Codice di Rete, quantitativi di GNL rigassificato equivalenti in termini energetici ai quantitativi di GNL consegnati all’Operatore al Punto di Consegna, previa deduzione dei consumi e delle perdite di gas connessi al servizio di rigassificazione e del gas di autoconsumo per il servizio di trasporto;
• svolgere le attività di contabilizzazione del GNL preso in consegna e del GNL rigassificato per conto dell’Utente;
• fornire agli Utenti le informazioni necessarie per un corretto ed efficiente accesso al Terminale;
• garantire la disponibilità di una capacità di trasporto dall’impianto di Panigaglia adeguata agli impegni assunti con gli Utenti a seguito della stipula del Contratto. A tal fine GNL Italia prenota, secondo le modalità e tempistiche previste al capitolo 5 del Codice di Rete, la capacità di trasporto funzionale all’erogazione dei Servizi di rigassificazione.
• svolgere le attività di programmazione della capacità di trasporto utilizzando i dati relativi alla distribuzione delle capacità di cui al paragrafo 4.1 del capitolo 5 e i dati relativi alla programmazione della rigassificazione di cui al paragrafo 3 del capitolo 9.
Al fine di ottemperare agli obblighi sopra citati, GNL Italia, ai sensi dell’ articolo 13 del TIRG, opera sulla base delle indicazioni ricevute dai propri Utenti.
La consegna del GNL a GNL Italia da parte dell’Utente non comporta il trasferimento del diritto di proprietà di tale gas in capo a GNL Italia stessa, la quale custodisce il GNL ai soli fini della prestazione del servizio. Restano fermi in ogni caso gli obblighi assunti dall’Utente medesimo nei confronti di GNL Italia con la sottoscrizione del
Contratto per il Servizio di Rigassificazione e il conseguente conferimento delle capacità di rigassificazione.
1.2) Obblighi dell’Utente
L’Utente, nei termini ed alle condizioni di cui al presente documento, si obbliga a:
• consegnare al Punto di Consegna quantitativi di GNL conformi alle specifiche di qualità e pressione, utilizzando Navi metaniere conformi alle disposizioni circa l’accettazione delle stesse, così come previste nel presente documento, ed assicurando il rispetto delle procedure in uso al Terminale di Panigaglia ed al porto di La Spezia;
• effettuare tutte le attività necessarie per il conferimento di capacità di rigassificazione, ivi inclusa la fornitura delle garanzie finanziarie richieste;
• programmare le discariche al Terminale, nel rispetto dei criteri previsti nel presente documento;
• fornire all’Operatore del Terminale le informazioni richieste dalle procedure indicate nel presente documento;
• pagare all’Operatore i corrispettivi relativi al servizio di rigassificazione presso il Terminale ed al servizio di immissione in rete al Punto di Entrata di Panigaglia, oltre ad ogni altro importo dovuto, secondo le modalità stabilite nel presente documento.
2) MANCATA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE
DELL’OPERATORE
Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore, e fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel capitolo “Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione” e nel capitolo “Ricezione, stoccaggio e rigassificazione del GNL“, qualora l’Operatore non effettui la prestazione posta a proprio carico dal Contratto di Rigassificazione, l’Utente, per il periodo in cui è sospesa tale prestazione, sarà sollevato dall’obbligo di pagamento di ogni corrispettivo previsto a proprio carico nel Contratto di Rigassificazione.
3) INADEMPIENZE CONTRATTUALI
Con la previsione dell’obbligo di pagamento dei corrispettivi e degli indennizzi di cui al presente documento, le Parti si danno reciprocamente atto di ritenere interamente coperto l’ammontare di tutti i costi e gli oneri sostenuti in conseguenza del rispettivo inadempimento degli obblighi di cui al presente documento, rimanendo pertanto espressamente esclusa la risarcibilità di qualsiasi ulteriore danno, pretesa o richiesta di una Parte nei confronti dell’altra, salvo quanto diversamente disposto in altre parti del presente documento e quanto previsto al successivo paragrafo 4.
4) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
4.1) Dolo/colpa grave
La responsabilità per eventuali danni derivanti o comunque connessi alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.
4.2) Esclusione di responsabilità
Fatti salvi i casi di dolo e/o colpa grave di cui al precedente paragrafo 3.1, si conviene di escludere esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità di una Parte nei confronti dell’altra per:
⮚ danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzione di contratti con propri clienti e/o fornitori o eventuali corrispettivi, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui la Parte sia obbligata in dipendenza dei propri contratti o rapporti con clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti autorità;
⮚ lucro cessante - quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto o reddito;
⮚ danno non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danno d'immagine
Ciascuna Parte resta espressamente manlevata da Parte dell’altra da eventuali richieste
risarcitorie formulate, a qualunque titolo, da terzi.
5) RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI RIGASSIFICAZIONE
5.1) Cause
Il Contratto di Rigassificazione, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata dall’Operatore del Terminale, rispetto alla propria scadenza naturale, mediante invio di comunicazione scritta all'Utente, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità, nei seguenti casi:
1) perdita da parte dell'Utente dei requisiti richiesti per la partecipazione ai processi di conferimento della capacità di rigassificazione di cui al capitolo “Conferimento di capacità di rigassificazione”;
2) procedura concorsuale a carico dell'Utente;
3) mancato pagamento;
4) utilizzo improprio del sistema informativo;
5) tutti gli altri casi, ivi compresi i casi specificati nel presente Codice, in cui la risoluzione del Contratto di Rigassificazione sia prevista come conseguenza del mancato rispetto di taluno degli impegni assunti dall’Utente con la sottoscrizione del Contratto medesimo.
5.1.1) Perdita dei requisiti di accesso
Fatte salve le specifiche disposizioni altrimenti previste dal Codice di Rigassificazione, qualora un Utente cessi di soddisfare, per qualunque motivo, uno o più dei requisiti
richiesti per la partecipazione al processo di conferimento della capacità di rigassificazione, e non sia in grado di provvedere al ripristino di tali requisiti entro il settimo giorno di calendario successivo alla data di comunicazione di avvenuta perdita dei requisiti trasmessa da GNL Italia all’Utente con anticipo xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x/x xxxxx elettronica certificata, il soggetto in esame perderà la qualifica di Utente e con essa la possibilità di accedere al servizio di rigassificazione.
5.1.2) Procedura concorsuale
L'assoggettamento dell'Utente ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituirà titolo per la risoluzione contrattuale da parte dell’Operatore del Terminale, fatto salvo il subentro nel Contratto di Rigassificazione da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge.
5.1.3) Mancato pagamento
L'inadempimento da parte dell'Utente dell'obbligazione di pagamento di importi maturati a qualsiasi titolo a favore dell’Operatore del Terminale in dipendenza dell'esecuzione del Contratto di Rigassificazione e riferiti anche a una sola fattura, darà diritto all’Operatore del Terminale, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge e dal Contratto di Rigassificazione, di risolvere in via anticipata il Contratto di Rigassificazione stesso.
5.1.4) Utilizzo improprio del sistema informativo
Il prolungato utilizzo improprio del sistema informativo da parte dell’Utente, che risulti di grave pregiudizio alla corretta funzionalità del sistema stesso ovvero del Terminale, costituirà motivo di risoluzione anticipata del Contratto di Rigassificazione, con obbligo di risarcimento di tutti i danni causati all’Operatore del Terminale e agli altri Utenti.
5.2) Importi maturati
In tutti i casi di risoluzione contrattuale previsti nel precedente paragrafo 4.1 l'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere all’Operatore del Terminale, oltre agli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione del Contratto di Rigassificazione, una somma risultante dall'attualizzazione - alla data della risoluzione e ad un tasso di attualizzazione pari al tasso di rendimento medio annuo dei Buoni del Tesoro decennali dell’ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75% - degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità di rigassificazione dovuto dall’Utente per il periodo tra la data della risoluzione anticipata e la data di naturale scadenza del Contratto di Rigassificazione.
5.3) Escussione delle garanzie prestate
Nei casi di risoluzione anticipata del Contratto di Rigassificazione ovvero in caso di mancato pagamento delle fatture emesse, GNL Italia provvederà ad escutere le garanzie prestate in relazione a tutti gli importi non pagati. L’escussione delle garanzie prestate verrà comunicata da GNL Italia all’Utente in forma scritta.
GNL Italia provvederà ad escutere le garanzie fornite secondo il seguente ordine di priorità:
(i) Deposito cauzionale non fruttifero;
(ii) Garanzia finanziaria.
L’Utente accetta espressamente che in tutti i casi di risoluzione del Contratto di Rigassificazione ovvero mancato pagamento di fatture in ordine al servizio di rigassificazione GNL Italia, previo sollecito, procede immediatamente all’escussione della garanzia prestata dal medesimo Utente, al fine di limitare gli oneri a carico del sistema del gas naturale.
5.4) Risoluzione da parte dell'Utente
Nel caso di eventi che impediscano all'Utente di consegnare il GNL al Punto di Consegna per un periodo consecutivo superiore a 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, l'Utente avrà diritto, mediante invio di comunicazione scritta all’Operatore del Terminale nella quale risulti oggettiva evidenza dell'evento sopra menzionato, di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto di Rigassificazione, in relazione alle prestazioni rese impossibili dall'evento in oggetto.
L’Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Operatore del Terminale gli importi di cui al precedente paragrafo 4.2. Qualora la capacità di rigassificazione di cui al Contratto risolto sia conferita dall’Operatore del Terminale – in tutto o in parte - ad un altro Utente, l’importo relativo al corrispettivo di tale capacità conferita verrà accreditato all’Utente interessato dalla risoluzione.
6) FORZA MAGGIORE
6.1) Definizione
Con l'espressione "Forza Maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza sopravvenuto sul Terminale di Rigassificazione, non imputabile all’Operatore che la invoca, che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi dell’Operatore previsti nel Contratto di Rigassificazione fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri e che non sia stato possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza di un operatore prudente e ragionevole.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti sopraindicati, costituiscono causa di Forza Maggiore gli eventi, fatti, atti e circostanze sottoindicati:
⮚ guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
⮚ fenomeni naturali avversi, quali burrasche, maremoti, fulmini, terremoti, frane, inondazioni;
⮚ incendi ed esplosioni;
⮚ scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva;
⮚ rotture imprevedibili o incidenti ad impianti o apparecchiature relativi allo scarico, allo stoccaggio e alla rigassificazione del GNL consegnato dall’Utente al Punto di Consegna, purchè non dipendenti dal comportamento doloso o negligente dell’Operatore del Terminale.
Le Parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza Maggiore qualunque evento, fatto o circostanza si sia verificato al di fuori del Terminale di Rigassificazione.
6.2) Effetti
L’Operatore sarà sollevato da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel Contratto di Rigassificazione, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.
Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, l’Operatore dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.
L'impossibilità di una Parte ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata Forza Maggiore.
6.3) Notifica
L’Operatore sarà tenuto a notificare all’Utente, in maniera tempestiva:
a) il verificarsi dell'evento, fatto o circostanza che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni a proprio carico dedotte nel Contratto di Rigassificazione, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio;
b) lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista;
c) l'intervenuta cessazione dell'evento di Forza Maggiore.
6.4) Impatto sui corrispettivi di rigassificazione
In presenza di una causa di Forza Maggiore, e per tutto il tempo in cui tale causa sussiste, il corrispettivo di capacità di rigassificazione a carico dell’Utente verrà applicato in proporzione alla riduzione effettiva del servizio di rigassificazione.
Qualora l’evento di Forza Maggiore determinasse l’interruzione totale del servizio di rigassificazione, l’Utente sarà sollevato, pro rata temporis, dal pagamento dei corrispettivi di rigassificazione ad esso associati.
7) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
7.1) Competenze dell'Autorità
In caso di controversie relative all’interpretazione e all’applicazione del Contratto di Rigassificazione, l’articolo 2.24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n° 481 prevede che siano definiti con regolamento governativo, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988 n. 400, i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l’esperimento delle procedure di arbitrato in contraddittorio presso l’Autorità.
7.2) Disposizioni transitorie
Fino al momento dell'emanazione del regolamento di cui al punto precedente, le eventuali controversie saranno disciplinate in base alle procedure di seguito indicate.
7.2.1) Esame preventivo
Salvo i casi che a giudizio di una delle Parti richiedano il ricorso a misure cautelari e d'urgenza qualsiasi controversie che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione ed all'applicazione del Contratto di Rigassificazione, verrà sottoposta, ad iniziativa di ciascuna Parte e previo formale avviso inviato all'altra, al preventivo esame congiunto di soggetti a tale scopo nominati dalle Parti stesse ed individuati tra dirigenti di primo livello, nel tentativo di addivenire ad un accordo soddisfacente.
7.2.2) Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale
Nel caso in cui tale tentativo di composizione non sortisca esito positivo nel termine di sessanta giorni dalla data dell'avviso di cui al comma che precede, la decisione sulla controversia potrà alternativamente:
a) essere deferita, previo accordo tra le Parti, alla competenza dell’Autorità secondo le modalità previste nella Delibera n° 42/05 e successivi aggiornamenti dell’Autorità stessa, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, utilizzando lo “Schema di compromesso arbitrale” di cui all’allegato A della citata Delibera, che si allega al presente documento;
b) essere sottoposta da ciascuna delle Parti al giudizio dell'Autorità Giudiziaria. In tale ipotesi le Parti attribuiscono la competenza esclusiva al Foro di Milano.
7.2.3) Arbitrato tecnico
Qualora insorgesse una controversia avente per oggetto questioni tecniche la cui soluzione richieda un giudizio esclusivamente di natura tecnica, le Parti si accorderanno per sottoporre la controversia stessa alla decisione di un esperto indipendente da esse nominato.
In caso di mancato accordo tra l’Operatore del Terminale e l’Utente sulla nomina dell'esperto entro 15 giorni dalla comunicazione della Parte richiedente, ciascuna delle Parti potrà richiedere la nomina al Rettore del Politecnico di Milano. L'esperto così nominato stabilirà le norme procedurali per la risoluzione della controversia garantendo il rispetto del contraddittorio tra le Parti. La decisione di tale esperto si intenderà definitiva e vincolante per le Parti, che si impegnano ad osservarla.
ALLEGATO: SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE
I sottoscritti:
A. ………….
e
B. ………….
tra i quali è insorta controversia avente il seguente oggetto:
CONVENGONO
di deferire la decisione di tale controversia ad un Collegio arbitrale secondo le modalità seguenti.
1.1 Il Collegio arbitrale così composto:
(a) arbitro nominato dalla parte A:
(b) arbitro nominato dalla parte B:
(c) presidente del collegio la cui nomina è concordemente affidata dalle parti
all’Autorità su proposta del Direttore Generale della stessa;
2.1 Il Collegio arbitrale decide con lodo emesso secondo diritto, in esito a procedimento disciplinato dalle norme contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
2.2 Il termine per la pronuncia del lodo di cui all’articolo 820, comma 1, del codice di
procedura civile, è fissato in giorni: …
2.3 La lingua del procedimento arbitrale sia quella italiana;
2.4 L’arbitrato ha sede presso i locali dell’Autorità.
3.1 La funzione di Segretario del Collegio arbitrale è svolta da una risorsa della Direzione
Legislativo e Legale, all’uopo designata dal Direttore;
3.2 Il Segretario, in particolare:
- assiste il Collegio arbitrale nel corso dell’intero procedimento;
- forma e tiene il fascicolo d’ufficio;
- assegna ad ogni fascicolo un numero d’ordine per anno, annotando gli estremi del
procedimento arbitrale in un apposito registro tenuto secondo un ordine cronologico;
- redige i verbali;
- effettua le comunicazioni disposte dal Collegio arbitrale;
- custodisce gli atti e i documenti del procedimento arbitrale;
- comunica alle parti le date delle udienze;
- provvede alla consegna del lodo arbitrale alle parti;
- archivia il procedimento, a seguito della comunicazione del componimento bonario della lite;
3.3 Il Segretario, sulla base dei regolamenti vigenti, consente la visione e l’estrazione di copia degli atti e dei documenti del procedimento arbitrale alle sole parti contendenti, siano esse costituite o meno. Al di fuori dell’accesso consentito alle parti, il Segretario è tenuto al segreto d’ufficio.
4.1 Il Collegio arbitrale ed il Segretario si avvalgano, per la gestione delle attività di segreteria, del personale e degli strumenti messi a disposizione dal Direttore della Direzione Legislativo e Legale.
5.1 Ai fini dello svolgimento delle attività di istruttoria documentale e di consulenza tecnica, il Collegio arbitrale può avvalersi di una risorsa dell’ufficio dell’Autorità interessato, all’uopo designata dal relativo Direttore.
6.1 Le comunicazioni necessarie per lo svolgimento del procedimento arbitrale sono curate dal Segretario a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, salvo che il Collegio arbitrale non disponga diversamente; e che le comunicazioni siano effettuate alle parti presso la loro sede o presso i seguenti domicili:
(a) per la parte A:
(b) per la parte B:
6.2 Le produzioni ed i depositi degli atti, fatti in tante copie quante sono le altre parti del giudizio e quanti sono i componenti del Collegio arbitrale, più un’ulteriore copia per il fascicolo d’ufficio, sono effettuati presso la sede dell’arbitrato;
6.3 Le comunicazioni, le produzioni e i depositi di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 possono essere effettuati, in via alternativa al supporto cartaceo, anche mediante documento informatico con apposizione della firma digitale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all’indirizzo di posta elettronica delle parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio o, nel caso di comunicazioni, produzioni e depositi indirizzati al Segretario del Collegio arbitrale.
6.4 Le notifiche sono effettuate secondo le norme per le notifiche degli atti processuali.
6.5 Le notifiche di cui al precedente paragrafo 6.4 possono essere effettuate anche per via telematica, sempre che l’atto sia rappresentato su supporto informatico, con apposizione della firma digitale. La notifica avviene all’indirizzo di posta elettronica delle parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio.
Il presente compromesso è comunicato, in originale, al Direttore della Direzione Legislativo e Legale dell’Autorità, xxxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, per le azioni a seguire.
Luogo e data:
La parte A:
La parte B: