Assicurazione contro i danni
DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Allianz S.p.A.
Prodotto: “Allianz Ultra Impresa – Furto e rapina”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
✓ Sono assicurati “Merci, macchinari, attrezzature e arredi”. Sono disponibili le soluzioni di seguito indicate.
▪ Essential: comprensiva delle garanzie “Furto e Rapina delle cose che si trovano all’interno dei locali”, “Guasti causati dai ladri a porte,
recinzioni e cancelli” e
straordinarie
dell’attività”;
per
finestre,
“Spese
la ripresa
▪ Plus: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione “Essential” e, rispetto all’altra Soluzione, la disponibilità di somme assicurate più elevate;
▪ Premium: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione “Plus” e, in aggiunta, delle garanzie “Trasporto valori” e “Furto e Rapina in occasione di eventi socio politici”;
▪ Top: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione “Premium” e, rispetto alle altre Soluzioni, la disponibilità del reintegro automatico delle somme assicurate in caso di sinistro.
L’assicurazione è prestata entro le somme assicurate puntualmente indicate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Per il dettaglio dei contenuti delle suddette coperture e per l’elenco delle garanzie aggiuntive acquistabili facoltativamente con supplemento di premio, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione “Che cosa è assicurato?”.
Che cosa non è assicurato?
Non sono coperti i danni subiti da:
🗶 alberi, piante e coltivazioni floreali e agricole, a meno che siano oggetto di attività di vendita in funzione dell’attività dichiarata nella Scheda tecnica di ambito di rischio;
🗶 cose che si trovano in fabbricati aventi descrizione e/o caratteristiche costruttive e/o mezzi di protezione e chiusura difformi da quelle indicate nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione “Che cosa non è assicurato/Condizioni di operatività”;
🗶 cose che si trovano in fabbricati adibiti ad attività diverse da quella indicata nella Scheda tecnica di ambito di rischio.
Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione “Che cosa non è assicurato”.
Ci sono limiti di copertura?
! L’assicurazione prevede alcuni limiti di copertura, per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione “Ci sono limiti di copertura?”. E’ prevista l’applicazione alle garanzie di scoperti e franchigie, il cui valore puntuale è determinato in sede di stipulazione ed è indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
È un’assicurazione contro i danni che, con soluzioni composte da combinazioni di garanzie crescenti, offre coperture a protezione del contenuto (“Merci, macchinari, attrezzature e arredi”) che si trova nell’ubicazione in cui viene svolta l’attività, da eventi quali furto e rapina.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione vale per danni che si verifichino nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
Che obblighi ho?
- Quando sottoscrive il contratto, il Contraente hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento
del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione “Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?/ Cosa fare in caso di sinistro?” del D IP aggiuntivo Danni . La denuncia del sinistro deve essere inviata entro 5 giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro o in cui il Contraente o l’Assicurato ne ha avuta conoscenza.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.
E’ possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.
E’ possibile pagare il premio tramite:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto”.
Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD (Sepa Direct Debit) o addebito su carta di credito per il cui dettaglio si rimanda alla sezione “Quando e come devo pagare?” del DIP aggiuntivo Danni. Il premio è comprensivo delle imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data della sottoscrizione della stessa e termina alla scadenza indicata in Sheda tecnica di Ambito di rischio. Possono essere previsti periodi di carenza per il cui dettaglio si rimanda alla s ezione “Quando comincia la copertura e quando finisce?” del DIP aggiuntivo Danni.
In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. E’ possibile escludere contrattualmente il tacito rinnovo ed in tal caso la copertura cessa alla scadenza prevista senza il periodo di tolleranza previsto dall’art. 1901 codice civile secondo comma.
Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.
Come posso disdire la polizza?
La copertura assicurativa prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l’esercizio del diritto di disdetta/recesso:
Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale: nel caso di copertura assicurativa di durata annuale o poliennale è possibile comunicare disdetta alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con l’invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della suddetta scadenza. Nel caso in cui sia selezionata l’esclusione del tacito rinnovo, la copertura cessa alla scadenza prevista, senza necessità di inviare la disdetta.
Diritto di recesso per poliennalità: nel caso di copertura assicurativa di durata poliennale, il Contraente può recedere anticipatamente con l’invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza di ogni singola annualità, se non è stata prevista alcuna riduzione di premio per poliennalità.
Diritto di recesso in caso di sinistro: se il Contraente rientra fra i soggetti di cui all’art. 18, comma 1, lett. d-bis) di cui al D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato all’Impresa e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’indennizzo da parte dell’Impresa, può recedere dall’assicurazione con un preavviso di 30 giorni.
Nel caso in cui sia stata inviata disdetta o venga esercitato il recesso per poliennalità o per sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.
Analoga facoltà di disdetta alla scadenza contrattuale o di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche all’Impresa.
Diritto di ripensamento: Il Contraente, ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta all’Impresa; resta fermo che, in caso di mancato eserc izio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.
In caso di esercizio del diritto di recesso, l’Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto –al netto di imposte e contributi– trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo danni)
Impresa: Allianz S.p.A.
Prodotto: “Allianz Ultra Impresa – Furto e rapina” 29/01/2022 – Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si fornisce il dettaglio delle garanzie con l’indicazione delle Soluzioni rispetto alle quali sono operanti (Essential, Plus, Premium e Top).
Che cosa è assicurato?
Al contratto si applica la legge italiana.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Allianz S.p.A., con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000,
e-mail: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx, sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2020 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 1.952 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.105 milioni di euro.
Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell’Impresa www allianz it e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.709 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.219 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.540 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.540 milioni di euro; ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 205%.
Garanzie base
Il presente Ambito di rischio comprende le garanzie ed i relativi sistemi di funzionamento descritti di seguito e negli altri documenti inclusi nel Set informativo.
L’Ambito di rischio è acquistabile autonomamente o insieme ad altri Ambiti di rischio, all’interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del modello assicurativo Allianz Ultra, che consente l’aggiornamento e l’evoluzione delle Condizioni di assicurazione mediante successive edizioni secondo le disposizioni contenute nel documento “Allianz Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generali”, consegnato al Contraente insieme al Set informativo, e che integrano le Condizioni di assicurazione di ciascun Ambito di rischio.
E’ previsto, in particolare, l’automatico adeguamento del contratto alle Condizioni di assicurazione contenute nell’ultima edizione disponibile e, in caso di Sinistro, l’applicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni previste nell’edizione in vigore al tempo della denuncia di Xxxxxxxx, salvaguardando i diritti già maturati dall’Assicurato con l’applicazione della clausola di “miglior garanzia”, che consente di scegliere la prestazione prevista dall’Ambito di rischio inizi almente acquistato, se ritenuta più favorevole.
Il programma Allianz Ultra ed il suo Regolamento
Furto e rapina delle Cose che si trovano all’interno dei locali (operante per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | 1) Furto nell’ubicazione Sono compresi i danni materiali e diretti di furto e rapina delle cose assicurate poste nell’ubicazione. Relativamente al furto questa garanzia è operante a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: a) violandone le difese esterne mediante: a1) rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili; a2) uso fraudolento di chiavi; a3) apertura fraudolenta di serrature a combinazione numerica; a4) uso fraudolento di trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/mic rochip. E’ parificato all’uso fraudolento dei dispositivi sopra menzionati, l’eventuale clonazione degli originali o la rigenerazione dei medesimi a seguito del furto/appropriazione dei codici di codifica dovuto ad attacco hacker o di pirateria informatica . Ai fini dell'operatività della garanzia è previsto che: ▪ relativamente alle modalità di introduzione descritte al punto a2), la garanzia è operante solo qualora l'Assicurato abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi all'Autorità competente e vale fino al giorno successivo alla denuncia; ▪ relativamente alle modalità di introduzione descritte ai punti a3) e a4), i dispositivi devono essere dotati di sistema di rilevazione dei tentativi di apertura e di rilevazione dell'orario di accesso ai locali stessi; ▪ relativamente alle modalità di introduzione descritte al punto a4), tranne che per la clonazione/rigenerazione a seguito di attacco hacker o di pirateria informatica, la garanzia è operante solo qualora l'Assicurato abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione dei trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip all'Autorità competente e vale fino al giorno successivo alla denuncia; b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in altro modo, ossia quando l’autore del furto o del tentato furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. 2) Valori e preziosi presenti nell’ubicazione Sono compresi i danni materiali e diretti di furto e rapina di valori e di preziosi posti nell’ubicazione. Relativamente al furto, questa garanzia è operante a condizione che i valori e i preziosi siano chiusi a chiave almeno in cassetti, slot machine, mobili, armadi anche metallici e registratori di cassa. Se per le cose assicurate sono previsti nella presente copertura assicurativa dei mezzi di custodia, questa garanzia è operante a condizione che l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali contenenti le cose assicurate in uno dei modi descritti al punto 1 ) “Furto nell’Ubicazione”, abbia violato tali mezzi mediante: ▪ rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili; ▪ uso fraudolento di chiavi. In tal caso la garanzia è operante solo qualora l’Assicurato abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi all’ Autorità competente e vale fino al giorno successivo alla denuncia. 3) Furto compiuto dall’esterno dei locali dell’ubicazione Sono compresi i danni materiali e diretti di furto delle cose assicurate commesso senza l’introduzione dell’autore nei locali contenenti le cose stesse Questa garanzia è operante a condizione che il furto sia avvenuto con le seguenti modalità: ▪ attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate o luci di serramenti, se ammesse, con rottura del vetro retrostante; ▪ durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8.00 e le ore 24.00, quando le vetrine fisse e le porte-vetrate efficacemente chiuse, rimangono protette dal solo vetro fisso, con rottura di tale vetro; ▪ durante l'orario di apertura al pubblico con rottura delle vetrine protette da solo vetro, in presenza di addetti all'attività dichiarata, con esclusione di valori, preziosi e cose pregiate (questi ultimi solo nel caso in cui non possano essere considerati merci). 4) Furto degli addetti |
Sono compresi i danni materiali e diretti di furto delle cose assicurate commessi dagli addetti a condizione che: ▪ l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali contenenti le cose assicurate e degli altri sistemi di chiusura elencati ai punti a3) e a4) del punto 1) “Furto nell’Ubicazione”, né delle chiavi di apertura dei particolari mezzi di difesa interni e/o dei mezzi di custodia previsti dalla presente copertura assicurativa; ▪ l’autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali; ▪ il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali l’addetto adempie alle sue mansioni all’interno dei locali stessi. 5) Rapina Relativamente alla rapina, la stessa è compresa anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia siano prelevate all’esterno dell’ubicazione e siano costrette ad entrare al suo interno. La copertura è estesa alla rapina, commessa sui clienti, di indumenti ed effetti personali compresi preziosi e denaro, purché sia avvenuta all’interno dei locali . 6) Danneggiamento delle cose assicurate Sono compresi, fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita “Merci, macchinari, attrezzature e arredi” (Contenuto), i danni causati alle cose assicurate per commettere gli eventi di cui ai punti precedenti, anche se tali danni sono conseguenti ad atti vandalici commessi in occasione degli eventi di cui sopra. 7) Spese sanitarie Sono comprese, anche in eccedenza alla somma assicurata alla partita “Merci, macchinari, attrezzature e arredi” (Contenuto), le spese sanitarie documentate per infortunio subito dall’Assicurato o dai suoi familiari o dagli addetti in occasione di rapina. | |
Guasti causati dai ladri a porte, finestre, recinzioni e cancelli (operante per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | Sono assicurati i guasti causati dai ladri: ▪ ai locali dell’ubicazione, ai relativi infissi e serramenti, alle recinzioni e ai cancelli posti a riparo e a protezione degli accessi e delle aperture dell’ubicazione stessa; ▪ a serrature relative ad accessi dall’esterno rotte o forzate; si intendono parificate ai guasti causati dai ladri anche le eventuali spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte a ll’Assicurato a seguito di sinistro; ▪ agli impianti fissi automatici di allarme. Sono inoltre rimborsate le spese sostenute per rafforzare, anche sostituendoli: ▪ gli infissi; ▪ i serramenti; ▪ le serrature; danneggiati dai ladri. Sono parificate ai guasti causati dai ladri, anche se non in relazione al sinistro, purché gli eventi siano stati denunciati alle Autorità: ▪ le spese sostenute per la sostituzione di serrature, trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip a seguito di sottrazione o smarrimento; ▪ le spese di riprogrammazione dei dispositivi di chiusura in caso di sottrazione o smarrimento dei codici e/o delle chiavi elettroniche e/o magnetiche. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto. |
Spese straordinarie per la ripresa dell’attività (operante per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | Solo in caso di sinistro indennizzabile a termini delle garanzie prestate nella presente copertura assicurativa che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività dichiarata, l’Impresa indennizza, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per la ripresa ed il proseguimento dell’attività stessa. Questa garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate e si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi dal momento in cui si è verificato il sinistro. Le spese mancanti della relativa documentazione, sono comprese, entro lo specifi co limite di indennizzo, purché necessariamente ed effettivamente sostenute. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto. |
Trasporto valori | Sono compresi i danni materiali e diretti di furto, rapina o scippo di valori commessi nei confronti dell'Assicurato, dei suoi familiari o degli addetti, mentre trasportano tali beni dal luogo |
(operante per le Soluzioni “Premium” o “Top”) | di ubicazione ad altre ubicazioni dove si svolge l’attività dichiarata, al luogo di domicilio dell’Assicurato, verso banche, fornitori e/o clienti e viceversa. Relativamente al furto, questa garanzia è operante: ▪ a seguito di infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei beni suddetti; ▪ se compiuto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano tali beni. Nella somma assicurata sono comprese le spese sanitarie documentate, per infortunio subito dall’Assicurato o da suoi familiari o dagli addetti in occasione di rapina o scippo. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto. |
Furto e Rapina in occasione di eventi socio politici (operante per le Soluzioni “Premium” o “Top”) | Sono compresi i danni di furto e rapina avvenuti in occasione di eventi socio politici. |
Reintegro automatico (operante per la Soluzione “Top”) | In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa: a) le somme assicurate con le singole partite/garanzie; b) i relativi limiti di indennizzo; si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzato, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Relativamente alle seguenti garanzie base: ▪ “Furto e Rapina delle Cose che si trovano all’interno dei locali”; ▪ “Guasti causati dai ladri a porte, finestre, recinzioni e cancelli”; ▪ “Spese straordinarie per la ripresa dell’attività”; ▪ “Trasporto Valori”; gli importi di cui ai punti a) e b) sopra indicati, in occasione del primo sinistro indennizzato che si dovesse verificare nel corso del periodo di assicurazione, si intenderanno contemporaneamente reintegrati di un importo uguale a quello del danno indennizzato e senza corrispondere alcun premio. Ai fini dell’applicazione del reintegro automatico, si prenderanno in considerazione le singole garanzie base sopra indicate come se fossero prestate separatamente. |
Precisazioni valide per le garanzie base e aggiuntive | |
Precisazioni valide per le garanzie base e aggiuntive (operante per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | In caso di sinistro indennizzabile in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa, sono compresi, anche in eccedenza alla somma assicurata alla partita “Merci, macchinari, attrezzature e arredi” (Contenuto), i rimborsi: ▪ degli onorari di progettisti e consulenti per la ricostruzione o il ripristino delle cose assicurate distrutte o danneggiate; ▪ delle spese sostenute per il riacquisto e il rifacimento di quanto definito come cose particolari, escluso qualsiasi riferimento a valori di carattere storico, artistico, scientifico o affettivo, sottratti all’Assicurato o ai suoi addetti o danneggiati in conseguenza di furto o rapina; ▪ degli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell’articolo “Procedura per la valutazione del danno” nonché l’eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. Queste garanzie sono prestate a primo rischio assoluto. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Riduzione del premio per durata poliennale | In caso di durata poliennale, è possibile usufruire di una riduzione del premio di tariffa indicata nella Scheda tecnica di ambito di rischio, a fronte della quale non è riconosciuta la facoltà di recesso anticipato rispetto alla scadenza contrattuale. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO – LE GARANZIE AGGIUNTIVE (selezionabili per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | |
Garanzia aggiuntiva | Sono compresi i danni materiali e diretti che le merci e le attrezzature assicurate subiscono durante il trasporto in conseguenza di: ▪ furto commesso mediante la sottrazione dell’intero veicolo; |
Furto di Merci e Attrezzature durante il trasporto | ▪ furto a seguito di incidente stradale; ▪ rapina o estorsione. Se il Furto è commesso senza la sottrazione dell’intero veicolo, la copertura è operante solo se il furto stesso è avvenuto dalle ore 5.00 alle ore 22.00 . Se il furto, invece, è avvenuto in orario differente, la copertura è operante purché i veicoli siano posti: ▪ all’interno di fabbricati con caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura come da articolo “Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali”; oppure ▪ in aree aperte ma interamente recintate per tutto il perimetro, come di seguito descritto: - inferriate di altezza non inferiore a 1,50 metri saldamente ancorate al suolo; oppure - muretti in cemento o laterizi di altezza non inferiore a 30 centimetri con recinzione metallica saldamente ancorata di altezza complessiva non inferiore a 1,50 metri. L’altezza della recinzione deve essere computata dal piano del sito. Le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno, chiuse con serrature antisfondamento e antistrappo, movimenti meccanici o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l’introduzione di persone dall’esterno, senza effrazione delle strutture. Il furto deve essere commesso con le modalità previste alle lettere a), b) e c) del punto 1 ) “Furto nell’Ubicazione” dell’articolo “Furto e Rapina delle Cose che si trovano all’interno dei locali”; Questa garanzia è prestata a condizione che: ▪ il trasporto sia effettuato con veicoli a motore di proprietà o noleggiati dall’Assicurato e condotti dall’Assicurato stesso o dai suoi addetti. La copertura decorre dal momento in cui le cose assicurate sono caricate a bordo dei veicoli, vale per l’intera durata del trasporto, comprese eventuali soste,e cessa nel momento in cui le cose sono scaricate dai veicoli; ▪ relativamente ai danni di furto, i veicoli lasciati incustoditi dall’addetto al trasporto: - non siano telonati; - siano chiusi a chiave e le chiavi stesse siano custodite dall’addetto al trasporto e i cristalli dei veicoli siano completamene chiusi e il furto sia commesso mediante rottura, scasso o effrazione dei mezzi di chiusura del veicolo stesso. In caso di furto totale del veicolo, qualora l’Assicurato non sia in grado di fornire le chiavi originali di chiusura e avvio del mezzo, gli scoperti e le franchigie previsti in Scheda tecnica di Ambito di rischio si intendono raddoppiati. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto e relativamente alle attrezzature: ▪ se il furto è commesso senza la sottrazione dell’intero veicolo, si applicherà lo specifico limite di indennizzo; ▪ l’ammontare del danno, anche parziale, e del relativo indennizzo sarà calcolato in base al valore allo stato d’uso. |
Garanzia aggiuntiva Furto di Valori in Mezzi di custodia | Sono compresi i danni materiali e diretti di furto e rapina di valori e preziosi chiusi all’interno di mezzi di custodia posti nei locali contenenti le cose assicurate. Questa garanzia è prestata a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei suddetti locali e abbia violato i mezzi di custodia nei modi descritti al punto 1) “Furto nell’Ubicazione” dell’articolo “Furto e Rapina delle Cose che si trovano all’interno dei locali”. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto. |
Garanzia aggiuntiva Furto di Cose poste all’aperto | Sono compresi i danni materiali e diretti di furto delle cose assicurate poste sotto tettoie o in locali aperti totalmente o parzialmente sui lati, oppure all’aperto , ma comunque entro il limite dell’ubicazione. Sono compresi nel macchinario anche gli impianti fotovoltaici e solari e precisamente i pannelli fotovoltaici e i pannelli solari e i relativi supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, trasformatori, accumulatori, i nverter e gli altri componenti meccanici, elettrici ed elettronici che costituiscono gli impianti nonché i cavi di connessione e le condutture di distribuzione dell’acqua fino all’impianto idrico. Questi impianti devono essere installati, fissati agli appositi supporti e al servizio dell’attività dichiarata ed eventualmente anche delle abitazioni poste nell’ubicazione. Relativamente ai soli Assicurati per i quali l’attività dichiarata abbia per oggetto i veicoli a motore: ▪ sono parificati ai danni di furto quelli causati ai veicoli a motore: |
- durante l’esecuzione del furto (consumato o tentato); - dalla circolazione degli stessi avvenuta durante l’uso od il possesso abusivo a seguito di furto; ▪ il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli a motore è compreso purché sia avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Questa garanzia è prestata a condizione che: ▪ il perimetro dell’ubicazione sia recintato come di seguito descritto: - inferriate di altezza non inferiore a 1,50 metri saldamente ancorate al suolo; oppure - muretti in cemento o laterizi di altezza non inferiore a 30 centimetri con recinzione metallica saldamente ancorata di altezza complessiva non inferiore a 1,50 metri. L’altezza della recinzione deve essere computata dal piano del sito. Le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno, chiuse con serrature antisfondamento e antistrappo, movimenti meccanici o idonei accorgi menti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l’introduzione di persone dall’esterno, senza effrazione delle strutture; ▪ il furto sia stato commesso con le modalità previste alle lettere a), b) e c) del punto 1 ) “Furto nell’ubicazione” dell’articolo “Furto e Rapina delle Cose che si trovano all’interno dei locali”; ▪ i veicoli a motore siano chiusi a chiave o sia stato attivato il bloccaggio dei sistemi di guida (manubrio o volante, leve o pedali). Relativamente agli impianti fotovoltaici e solari: ▪ i pannelli fotovoltaici e solari installati a un’altezza superiore a 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall’esterno per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sono comunque in copertura anche nel caso in cui il perimetro dell’ubicazione non sia recintato; ▪ gli inverter, i contatori GSE, i sistemi di monitoraggio e di visualizzazione dei dati e i quadri elettrici devono essere collocati in locali o in appositi vani dove ogni apertura verso l’esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall’esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro stratificato di sicurezza) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni le cui chiavi sono custodite altrove, oppure inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l’introduzione nei locali o nei vani contenenti le cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture. Il furto deve essere commesso con le modalità previste alle lettere a), b) e c) del punto 1) “Furto nell’Ubicazione” dell’articolo “Furto e Rapina delle Cose che si trovano all’interno dei locali”. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto. | |
Garanzia aggiuntiva Furto di Merci e Valori in distributori esterni, compresi i guasti causati dai ladri | Sono compresi i danni materiali e diretti di furto, tentato o consumato, delle merci e dei valori posti nei distributori automatici esterni e/o in accettatori di denaro esterni, anche non comunicanti con i locali in cui viene svolta l’attività. Sono parificati ai danni di furto quelli causati ai distributori e/o agli accettatori durante l’esecuzione del furto (consumato o tentato). Questa garanzia è prestata a condizione che i distributori e/o gli accettatori: ▪ siano posti nell’ambito dell’ubicazione; ▪ siano chiusi con serrature x xxxxxxxxx; ▪ siano saldamente fissati al suolo e/o alle pareti; ▪ siano violati con rottura, scasso o effrazione. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto. |
Garanzia aggiuntiva Furto di Merci in vetrinette esterne, compresi i guasti causati dai ladri | Sono compresi i danni materiali e diretti di furto, tentato o consumato, delle merci esposte nelle vetrinette esterne amovibili. Sono parificati ai danni di furto quelli causati alle vetrinette durante l’esecuzione del furto (consumato o tentato). Questa garanzia è prestata a condizione che le vetrinette: ▪ siano poste nell’ambito dell’ubicazione; ▪ siano chiuse con serrature x xxxxxxxxx; |
▪ siano fissate al suolo e/o alle pareti in modo tale che non sia possibile l’asportazione della vetrinetta stessa senza rottura, scasso o effrazione dei sistemi di fissaggio; ▪ siano violate con rottura, scasso o effrazione e la violazione sia avvenuta durante l’orario di apertura al pubblico e in presenza di addetti all’attività oppure durante i periodi di chiusura diurna tra le ore 8.00 e le ore 20.00. Qualora le vetrinette esterne non siano amovibili e siano ancorate al suolo e/o alle pareti, la garanzia si intende operante 24 ore su 24. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO – LE GARANZIE AGGIUNTIVE SPECIFICHE (selezionabili per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top” ma solo in relazione alle attività per le quali le stesse sono espressamente concedibili) | |
Garanzia aggiuntiva specifica Furto di veicoli | Sono compresi i danni materiali e diretti di furto di veicoli a motore avvenuto senza violazione delle difese esterne o, comunque, con modalità diverse da quanto previsto alle lettere a), b) e c) del punto 1) “Furto nell’Ubicazione” dell’articolo “Furto e Rapina delle Cose che si trovano all’interno dei locali”. Sono parificati ai danni di furto quelli causati ai veicoli a motore: ▪ durante l’esecuzione del furto (consumato o tentato); ▪ dalla circolazione degli stessi avvenuta durante l’uso od il possesso abusi vo a seguito di furto. Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli a motore è compreso purché sia avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Questa garanzia è prestata: ▪ a condizione che: - il furto sia commesso nell’ubicazione durante l’orario di apertura dell’attività e in presenza di addetti all’attività stessa. Se il furto è avvenuto nelle aree all’aperto dell’ubicazione, il perimetro delle aree stesse deve essere recintato; - i veicoli siano chiusi a chiave o sia stato attivato il bloccaggio dei sistemi di guida (manubrio o volante, leve o pedali) e le chiavi siano custodite all’interno dei locali almeno in cassetti, mobili, armadi chiusi a chiave e gli eventuali cristalli dei veicoli siano completamene chiusi; ▪ a primo rischio assoluto. |
Esemplificazione di alcune operatività della copertura
Valore Intero e regola proporzionale
Valore intero: la forma di copertura per cui l’assicurazione è prestata per la totalità del valore delle cose assicurate e che prevede l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 codice civile nel caso in cui, al momento del sinistro, la somma assicurata sia inferiore al valore della cosa.
• Danno parziale
• Somma assicurata = Euro 100.000
• Valore effettivo delle cose assicurate = Euro 200.000
• Tolleranza del 20% sulla somma assicurata prevista nelle Condizioni di assicurazione dall’articolo “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale” = Euro 20.000
• Somma assicurata con l’aggiunta della tolleranza di cui al punto precedente = 100.000 + 20.000 = Euro 120.000
• Danno accertato = Euro 10.000
• Importo indennizzato = 120.000 x 10.000 / 200.000 = Euro 6.000
• Danno parziale
• Somma assicurata = Euro 100.000
• Valore effettivo delle cose assicurate = Euro 200.000
• Tolleranza del 20% sulla somma assicurata prevista nelle Condizioni di assicurazione dall’articolo “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale” = Euro 20.000
• Somma assicurata con l’aggiunta della tolleranza di cui al punto precedente = 100.000 + 20. 000 = Euro 120.000
• Danno accertato = Euro 180.000
• Importo indennizzato = 120.000 x 180.000 / 200.000 = Euro 108.000 ma l’indennizzo sarà pari ad Euro 100.000 che rappresenta la somma assicurata
• Danno totale
• Somma assicurata = Euro 100.000
• Valore effettivo delle cose assicurate = Euro 200.000
• Tolleranza del 20% sulla somma assicurata prevista nelle Condizioni di assicurazione dall’articolo “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale” = Euro 20.000
• Somma assicurata con l’aggiunta della tolleranza di cui al punto precedente = 100.000 + 20.000 = Euro 120.000
• Danno accertato = Euro 200.000
• Importo indennizzato = 120.000 x 200.000 / 200.000 = Euro 120.000 ma l’indennizzo sarà pari ad Euro 100.000 che rappresenta la somma assicurata
Primo rischio assoluto
Primo rischio assoluto: la forma di copertura per cui l’assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata , a prescindere dal valore delle cose assicurate al momento del sinistro e senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 codice civile
• Danno parziale
• Somma assicurata = Euro 100.000
• Valore effettivo delle cose assicurate = Euro 200.000
• Danno accertato = Euro 10.000
• Importo indennizzato = Euro 10.000
• Danno totale
• Somma assicurata = Euro 100.000
• Valore effettivo delle cose assicurate = Euro 200.000
• Danno accertato = Euro 200.000
• Importo indennizzato = Euro 100.000 ovvero si applica la somma assicurata
Primo rischio relativo e regola proporzionale
Primo rischio relativo: la forma di copertura che prevede l’indica zione nella Scheda tecnica di ambito di rischio della somma assicurata che rappresenta il massimo Indennizzo in caso di Sinistro e la dichiarazione, sempre nella Scheda tecnica di ambito di rischio, del rapporto tra il valore intero del bene assicurato e l a somma assicurata (esempio “Riferimento al Valore intero da 2 a 3 volte la somma assicurata”). Questa forma prevede che, nel caso in cui, al momento del sinistro, il rapporto tra il valore intero e la somma assicurata dichiarato nella Scheda tecnica di ambito di rischio sia inferiore al rapporto tra il valore effettivo del bene al momento del sinistro e la somma assicurata, l’indennizzo sarà ridotto secondo i criteri previsti nell’articolo “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale”
• Danno parziale
• Somma assicurata = Euro 30.000
• Riferimento al valore intero da 2 a 3 volte la somma assicurata
• Valore effettivo delle cose assicurate = Euro 80.000
• Essendo il rapporto tra il valore intero e la somma assicurata dichiarato (da 2 a 3 volte) non inferiore a quello effettivo calcolato al momento del sinistro, non si applica alcuna riduzione
• Danno accertato = Euro 20.000
• Importo indennizzato = Euro 20.000
• Danno parziale
• Somma assicurata = Euro 30.000
• Riferimento al valore intero da 2 a 3 volte la somma assicurata
• Valore effettivo delle cose assicurate = Euro 80.000
• Essendo il rapporto tra il valore intero e la somma assicurata dichiarato (da 2 a 3 volte) non inferiore a quello effettivo calcolato al momento del sinistro, non si applica alcuna riduzione
• Danno accertato = Euro 35.000
• Importo indennizzato = Euro 30.000 ovvero si applica la somma assicurata
• Danno parziale
• Somma assicurata = Euro 30.000
• Riferimento al valore intero da 2 a 3 volte la somma assicurata
• Valore effettivo delle cose assicurate = Euro 150.000
• Essendo il rapporto tra il valore intero e la somma assicurata dichiarato (da 2 a 3 volte) inferiore a quello effettivo calcolato al momento del sinistro (pari a 5), si applica una riduzione sul danno calcolata in base al rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato pagato se fosse stato dichiarato il rapporto effettivo
• Danno accertato = Euro 20.000
• Premio pagato al momento della stipulazione della copertura assicurativa relativo alla garanzia interessata dal sinistro Euro 950 mentre il premio che sarebbe stato pagato se fosse stato dichiarato il rapporto effettivo Euro 1.045
• Importo indennizzato = 20.000 x 950 / 1.045 = Euro 18.180
• Danno parziale
• Somma assicurata = Euro 30.000
• Riferimento al valore intero da 2 a 3 volte la somma assi curata
• Valore effettivo delle cose assicurate = Euro 150.000
• Essendo il rapporto tra il valore intero e la somma assicurata dichiarato (da 2 a 3 volte) inferiore a quello effettivo calcolato al momento del sinistro (pari a 5), si applica una riduzione sul danno calcolata in base al rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato pagato se fosse stato dichiarato il rapporto effettivo
• Danno accertato = Euro 60.000
• Premio pagato al momento della stipulazione della copertura assicurativa relativo alla garanzia interessata dal sinistro Euro 950 mentre il premio che sarebbe stato pagato se fosse stato dichiarato il rapporto effettivo Euro 1.045
• Importo indennizzato = 60.000 x 950 / 1.045 = Euro 54.545 ma l’indennizzo sarà pari ad Euro 30.000 che rappresenta la somma assicurata
Che cosa NON è assicurato? | |
Condizioni di operatività | |
Caratteristiche costruttive e mezzi di | Ad integrazione delle informazioni rese nel DIP Danni, si precisa che la copertura non è operante in relazione ad attività svolte in fabbricati aventi caratteristiche costruttive difformi dalle |
protezione e chiusura dei locali | indicazioni che seguono. Caratteristiche costruttive Relativamente ai danni di furto all’interno dei locali dell’ubicazione, la copertura assicurativa è prestata a condizione che: |
a) il fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti le cose assicurate sia costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell’edilizia. Se la linea di gronda del tetto è situata a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili | |
dall’esterno per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, il tetto dovrà essere costruito in cemento armato senza lucernari o luci che consentano l’introduzione all’interno del fabbricato; b) i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali e solai in laterizi, cemento | |
armato, vetrocemento armato o vetro stratificato di sicurezza oppure siano costituiti da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno. | |
Mezzi di protezione e chiusura dei locali |
È previsto che ogni apertura verso l’esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall’esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro stratificato di sicurezza) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l’introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture. Tranne i casi previsti dall’articolo “Furto e Rapina delle Cose che si trovano all’interno dei locali” - punto 1) “Furto nell’Ubicazione” - lettere a), b), c), in caso di furto, valgono le disposizioni che seguono: ▪ quando l’introduzione dei ladri è avvenuta mediante violazione di mezzi di protezione e chiusura e/o di locali con caratteristiche costruttive conformi rispetto a quelle sopra indicate, l’Impresa corrisponderà l’Indennizzo anche in presenza di altre aperture e/o locali con caratteristiche costruttive difformi (peggiorative), purché non utilizzate dai ladri per l’introduzione; ▪ quando l’introduzione dei ladri è avvenuta mediante violazione di mezzi di protezione e chiusura e/o di locali con caratteristiche costruttive difformi (peggiorative), l’Impresa corrisponderà l’indennizzo con lo scoperto. Sono esclusi i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti. Qualora nella Scheda tecnica di ambito di rischio sia richiamata la condizione “Attività esercitata in chiosco”, la copertura assicurativa è prestata a condizione che le cose assicurate siano poste sottotetto a una struttura costruita in muratura, metallo o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell’edilizia, che le pareti perimetrali siano chiuse da robuste strutture di materiale rigido (legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro stratificato di sicurezza), che il tetto sia privo di Lucernari o luci che consentano l’introduzione all’interno della struttura. Qualora la linea di gronda sia inferiore a 4 metri di altezza, la copertura del tetto non dovrà presentare luci di sorta. | |
Circostanze non influenti | Ai fini dell’operatività della presente copertura assicurativa non hanno influenza: ▪ la presenza di porzioni minori non destinate all’attività dichiarata (come ad esempio i servizi aziendali); ▪ modifiche, trasformazioni e variazioni in genere al macchinario per esigenze strettamente connesse all’attività dichiarata. Il Contraente o l'Assicurato è esonerato dal darne formale comunicazione all’Impresa, sempreché non risulti modificata la natura delle attività e/o delle lavorazioni. Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito agli articoli “Determinazione del danno”, “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale”, “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” e “Aggravamento del rischio”. |
Xxxxxx esclusi relativi a Danni al contenuto | |
Rischi esclusi per le garanzie “Furto di Merci e Attrezzature durante il trasporto”, “Furto di Cose poste all’aperto”, “Furto di veicoli” | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisano anche i seguenti rischi esclusi: In relazione alla garanzia aggiuntiva “Furto di Merci e Attrezzature durante il trasporto” (valida per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”), la copertura non è operante per le merci intese come: a) valori e preziosi; b) veicoli iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati, anche quando tali beni siano oggetto dell’attività dichiarata; c) merci già danneggiate; d) merci infiammabili, esplodenti; e) carburanti per trazione e per riscaldamento; f) animali vivi; g) prodotti farmaceutici; h) tabacchi; i) sangue ed emoderivati; j) merci trasportabili esclusivamente in regime di temperatura controllata; k) merci trasferibili in condizioni di trasporto eccezionale. |
In relazione alla garanzia aggiuntiva “Furto di Cose poste all’aperto” (valida per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”), la copertura non è operante per i danni di furto: a) di valori, preziosi e cose pregiate; b) di merci, bagagli, indumenti e altri oggetti posti nei veicoli a motore. In relazione alla garanzia aggiuntiva specifica “Furto di veicoli” (valida per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”), la copertura non è operante per i danni di furto di merci, bagagli, indumenti e altri oggetti posti nei veicoli a motore. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Limiti di copertura | |
I limiti di copertura validi per tutte le garanzie (validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si precisa che i n relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non è operante per i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, si a di diritto che di fatto; b) verificatisi in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; c) verificatisi in occasione di incendio, esplosione, scoppio; d) verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, maremoti, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine; e) verificatisi in occasione di eventi soci politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, terrorismo e sabotaggio; a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione agli eventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e); f) verificatisi in conseguenza di ammanchi, smarrimenti, sparizioni riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo; g) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, ovvero, trattandosi di Società, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; h) commessi o agevolati con dolo o colpa grave: ▪ da persone che abitano con i soggetti di cui al punto g) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, intendendosi per tali i locali in cui esistono uno o più vani di transito, non protetti da serramenti privi di luci e chiusi con serrature, catenacci o altri congegni simili; ▪ da persone delle cui azioni l’Assicurato deve rispondere, ad eccezione di quanto riportato per i dipendenti nell'Error! Reference source not found.; ▪ da persone legate ai soggetti di cui al punto g) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; ▪ da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono; i) da incendio, esplosione o scoppio causati dall’autore del furto o della rapina; j) alle cose assicurate sottratte con destrezza; k) avvenuti a partire dal 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; relativamente ai valori e ai preziosi, l’esclusione decorre dal 15° giorno; l) alle cose assicurate poste all’aperto; m) indiretti, cioè tutti quelli che non riguardano la materialità delle cose assicurate. |
I limiti di copertura della garanzia “Spese straordinarie per la ripresa dell’attività” | In relazione alla garanzia “Spese straordinarie per la ripresa dell’attività”, la copertura non è operante per le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all’estensione dell’inattività causati da: a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; |
(validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività dichiarata e imputabili a eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; c) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti sottratti, distrutti o danneggiati; d) cessazione definitiva dell’attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del sinistro. | ||
Limiti di copertura che valgono per le singole garanzie aggiuntive e che integrano i Limiti di copertura validi per tutte le garanzie | |||
I limiti di copertura della garanzia “Furto di Merci e Attrezzature durante il trasporto” (validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | a) In relazione alla garanzia aggiuntiva “Furto di Merci e Attrezzature durante il trasporto”, la copertura non è operante per i danni subiti durante il trasporto su rimorchi, semirimorchi e carrelli. | ||
Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo da determinarsi in sede di stipulazione | |||
Se compilato il questionario assuntivo, qualora in caso di sinistro sia accertata una difformità rispetto alle dichiarazioni rese può essere prevista la detrazione di uno scoperto eventualmente indicato in Scheda tecnica di ambito di rischio. | |||
Per qualsiasi sinistro indennizzabile a termini della copertura assicurativa può essere prevista la detrazione di uno scoperto eventualmente indicato in Scheda tecnica di ambito di rischio. | |||
Spese straordinarie per la ripresa dell’attività Spese non documentate | Limite di indennizzo | ||
Trasporto valori Spese sanitarie per infortunio a seguito di rapina o scippo | Scoperto Limite di indennizzo e scoperto | ||
Furto e Xxxxxx in occasione di eventi socio politici | Scoperto | ||
Furto di merci e attrezzature durante il trasporto Per le attrezzature in caso di furto non contestuale al veicolo | Scoperto Limite di indennizzo | ||
Furto di valori in mezzi di custodia | Scoperto | ||
Furto di cose poste all’aperto Per impianti fotovoltaici e solari all’aperto | Scoperto Limite di indennizzo | ||
Furto di merci e valori in distributori esterni | Scoperto | ||
Furto di veicoli | Scoperto | ||
Merci diverse da quelle proprie dell’attività dichiarata | Limite di indennizzo | ||
Macchinario e/o merci presso fabbricati diversi dall’ubicazione dichiarata | Limite di indennizzo | ||
Xxxxxx e preziosi chiusi in cassetti | Limite di indennizzo e scoperto | ||
Beni ed effetti personali degli addetti e clienti (esclusi valori e preziosi) | Limite di indennizzo | ||
Cose pregiate aventi considerate macchinario | anche | valore artistico | Limiti di indennizzo per singolo oggetto |
Cose pregiate aventi considerate merci | anche | valore artistico | Limiti di indennizzo per singolo oggetto |
Onorario periti | Limite di indennizzo | ||
Onorari di progettisti e consulenti | Limite di indennizzo | ||
Furto e rapina delle cose che si trovano all’interno dei locali Atti vandalici alle cose assicurate Rapina commessa sui clienti Spese sanitarie documentate per infortunio dovuto a rapina | Scoperto Limite di indennizzo Limite di indennizzo | ||
Attività esercitata in chiosco | Scoperto | ||
Violazione di mezzi di protezione e chiusura e/o di locali con caratteristiche insufficienti | Scoperto |
Violazione di mezzi di protezione e chiusura e/o di locali con caratteristiche sufficienti ma peggiorative rispetto a quanto dichiarato | Scoperto |
Mancato funzionamento o inserimento dell’impianto di allarme | Scoperto |
Servizio di ronda non effettuato con le modalità dichiarate | Scoperto |
Rischio all’interno di centro commerciale | Scoperto |
Uso veicoli che si trovano nell’area di pertinenza dell’attività dichiarata | Scoperto |
Furto o rapina avvenuti durante la fase di trasloco | Scoperto |
Concomitanza di più scoperti | Scoperto |
Applicazione di scoperti e/o franchigie
• Franchigia Euro 200
• Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 1.000
• Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 900
• Importo indennizzato = 1.000 – 200 = Euro 800
• Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 1.000
• Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 1.100
• Importo indennizzato = 1.000 – 200 = Euro 800
• Scoperto 10% minimo Euro 200
• Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 4.000
• Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 2.800
• Scoperto 10% su Danno accertato = Euro 400
• Importo indennizzato = Euro 2.800 ovvero si applica la Somma assicurata/Limite di indennizzo
• Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 4.000
• Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 4.100
• Scoperto 10% su Danno accertato = Euro 400
• Importo indennizzato = 4.000 – 400 = Euro 3.600
Esemplificazione dell’applicazione di scoperti e/o franchigie
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro In caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi deve: a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 codice civile; b) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell’attività dichiarata; c) presentare denuncia di sinistro all’agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa o all’Impresa, entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 codice civile; d) effettuare, entro 5 giorni dal sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all’Autorità competente inviandone copia all’Impresa. L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 codice civile. Il Contraente o l’Assicurato deve inoltre: ▪ conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell’Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; |
▪ predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose assicurate colpite dal sinistro; ▪ mettere a disposizione dell’Impresa i locali, registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alle merci deve mettere altresì a disposizione dell’Impresa la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci colpite da sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione; ▪ denunciare ai debitori o esperire, qualora ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese); ▪ denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire – qualora la legge lo consenta – la relativa procedura di ammortamento; ▪ adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate, nonché dare la dimostrazione della qualità, quantità e del valore delle cose assicurate preesistenti al momento del sinistro, oltreché della realtà e dell’entità del danno. | |
Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa alla descrizione dell’attività) o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, della variazione della descrizione dell’attività) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa. |
Obblighi dell’Impresa | Termini di indennizzo L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l’indennizzo che risulti dovuto all’Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro lo stesso termine l’Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell’indennizzo. Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al sinistro, è facoltà dell’Impresa posticipare il pagamento dell’indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l’Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo anche in mancanza di chiusura dell’istruttoria se presenta una fideiussione bancaria di gradimento all’Impresa, con la quale si impegna a restituire l’importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell’istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all’indennizzo. Ogni pagamento è effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sulle cose assicurate, così come indicato nell’art. 2742 codice civile. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni si precisano le ulteriori modalità di pagamento del premio con procedura SDD o addebito su carta di credito. Modalità di pagamento del premio: Procedura SDD Per il primo pagamento il Contraente può utilizzare i mezzi di pagamento indicati nel DIP Danni. Dal secondo pagamento in poi, il premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l’Impresa ad addebitare i premi sul ra pporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati all’Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD. Xxxxxxxx su carta di credito Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l’Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture acquistate con il presente Ambito di rischio sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento. |
Adeguamento del premio Le somme assicurate, i limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il premio, previsti nella Scheda tecnica di ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale – solo se superiore – calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di premio) all’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti e indicati nella suddetta Scheda tecnica di ambito di rischio. | |
Rimborso | Recesso in caso di sinistro Nell’ipotesi in cui l’Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per sinistro l’Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto. |
Recesso per ripensamento Nell’ipotesi in cui l’Assicurato eserciti tale diritto, l’Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto di imposte, trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Come posso disdire la copertura? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto a proprietari e affittuari, persona fisica o giuridica (quest’ultima con fatturato annuo alla sottoscrizione fino 4.000.000 di euro), che vogliono proteggere le cose contenute nel fabbricato in cui viene svolta l’attività dichiarata. L’attività esercitata deve rientrare tra quelle previste a catalogo per i seguenti settori:
▪ commercio al dettaglio;
▪ commercio all’ingrosso, intermediari del commercio, depositi commerciali;
▪ commercio di veicoli, natanti, carburanti e lubrificanti, compresa manutenzione;
▪ ristorazione;
▪ aziende manifatturiere;
▪ servizi;
▪ edilizia.
Il prodotto offre livelli di protezione crescenti in base alle 4 Soluzioni, alternative tra loro di seguito indicate:
▪ Essential: è rivolta a coloro che vogliono proteggere il contenuto a seguito di “Furto e Rapina delle cose che si trovano all’interno dei locali”, “Guasti causati dai ladri a porte, finestre, recinzioni e cancelli” e “Spese straordinarie per la ripresa dell’attività”;
▪ Plus: in aggiunta alla Soluzione Essential, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono proteggere il contenuto anche tramite la disponibilità di somme assicurate più elevate;
▪ Premium: in aggiunta alla Soluzione Plus, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono proteggere il contenuto
anche a seguito di “Trasporto valori” e “Furto e Xxxxxx in occasione di eventi socio politici”;
▪ Top: in aggiunta alla Soluzione Premium, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono beneficiare del reintegro automatico delle somme assicurate in caso di sinistro.
Tutte le Soluzioni sopra indicate possono essere arricchite con le garanzie aggiuntive disciplinate nel presente documento
alla Sezione “Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo- Le garanzie aggiuntive”.
Inoltre tutte le Soluzioni possono essere ulteriormente arricchite con le garanzie aggiuntive specifiche disciplinate nel presente documento alla Sezione “Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo- Le garanzie aggiuntive specifiche”, selezionabili esclusivamente in relazione all’attività svolta .
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 24,7%.
Quali costi devo sostenere?
COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • con lettera inviata ad Allianz S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx; • tramite il sito internet dell’Impresa - www allianz it - accedendo alla sezione Reclami. L’Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, Info su: xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell’Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER I CONSUMATORI - RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell’Impresa xxx.xxxxxxx.xx alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato all ’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013 n.98). |
Negoziazione assistita | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di sinistro, qualora le Parti sianoin disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l’Autorità Giudiziaria. |
Risoluzione | delle | liti | Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente |
transfrontaliere | allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, il | ||
reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto | |||
direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di | |||
assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito | |||
hiip://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx -net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, che | |||
provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME
INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Edizione 933 - 29/01/2022
V. 22/136 - C01R099W032000032T250722100053
Allianz S.p.A. -Sede Legale Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0-00000 Xxxxxx-Xxxxxxxx +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01
Servizio Clienti
Allianz X.x.X.-Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0-00000 Xxxxxx-Xxxxxxxx +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Ass.n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01
Glossario
GLOSSARIO
Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali contenute nel presente Set Informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.
I termini riportati nel Glossario sono riconoscibili nelle Condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.
Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche, compresi i familiari dell’Assicurato, che svolgono, anche se per periodi inferiori all’anno, l’Attività dichiarata a favore dello stesso sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compreso il distacco temporaneo di cui al D.Lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Sono comunque considerati Addetti gli stagisti, i tirocinanti, i lavoratori somministrati, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 codice civile e i loro dipendenti.
Ambito di rischio: il prodotto assicurativo composto da garanzie che coprono uno o più rischi, costituenti l'oggetto della copertura. Le garanzie previste nell'Ambito di rischio possono essere combinate in modo crescente a seconda delle Soluzioni prescelte.
Apparecchiature elettroniche: i dispositivi elettronici autonomi finalizzati prevalentemente all'elaborazione e/o la trasmissione di segnali elettrici, dati analogici o digitali e non all’erogazione della potenza elettrica e/o alla sua trasformazione in potenza meccanica. Se per natura e costruzione possono essere utilizzate in qualsiasi luogo, anche all'aperto e si possono portare agevolmente con sé per lo svolgimento dell'Attività dichiarata, Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.
Assicurato: il soggetto, identificato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa. Quando sono assicurate cose di proprietà di persone fisiche o giuridiche diverse dal soggetto sopra indicato, l'Assicurato, invece, è il soggetto il cui interesse è protetto dalla copertura assicurativa e la copertura stessa si intende prestata per conto di chi spetta.
Attività dichiarata: l'attività o le attività dichiarate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Attrezzature: l'insieme di attrezzi e strumenti di lavoro necessari all'esercizio dell'Attività dichiarata e che si possono portare agevolmente con sé per lo svolgimento della stessa.
Centro Commerciale: l'insediamento commerciale classificato, ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs 114/98 e successive modifiche o integrazioni, come media o grande struttura di vendita, costituito da uno o più edifici collegati funzionalmente da percorsi privati pedonali o veicolari ricavati in area a destinazione d'uso commerciale al dettaglio e pertanto non facenti parte di vie o piazze pubbliche.
Collezione: la raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.
Cose assicurate: le cose individuate nell'articolo 2.1 “Cose assicurate”.
Costo commerciale: il valore delle Merci stimato in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali e i diritti doganali, ma senza tener conto dei profitti sperati. Se la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest’ultimo.
Costo industriale: il prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano le Merci al momento del Sinistro e degli oneri fiscali. Se la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.
Estorsione (Reato di): l'impossessarsi della cosa mobile altrui, costringendo chi la detiene alla consegna mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Ai fini della copertura assicurativa, la violenza deve essere esercitata solo su persone e si intendono escluse attività criminali volte a ottenere il pagamento periodico di somme di denaro in cambio dell'offerta di protezione (racket) o riconducibili al reato di usura.
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Franchigia: la somma, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno, ove espressamente prevista.
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Finestratura: l'apertura in parete esterna chiusa da Serramento o Lastra fissa. Se realizzata nel Tetto, Lucernario. Furto: l'impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Furto con destrezza: il Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato.
Furto con rottura o scasso: il Furto commesso mediante rottura, forzatura o rimozione delle serrature e/o dei mezzi di chiusura o di protezione dei locali e dei mobili contenenti le Cose assicurate, oppure praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.
Impresa: Allianz S.p.a.
Indennizzo/Indennità: la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.
Infissi: i telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.
Limite di indennizzo: l'importo dovuto dall'Impresa entro la Somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa stessa, nei casi espressamente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Luci: le aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale
Manto di copertura: il complesso degli elementi del Tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti interni.
Mezzi di custodia: i contenitori quali armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, ecc., aventi almeno le seguenti caratteristiche di base:
n pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali; battenti con sagomature antistrappo sul lato cerniere;
n movimento di chiusura:
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su uno o più lati di un battente;
- rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o a combinazione numerica o letterale, meccaniche e/o elettroniche;
n le casseforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.
I Mezzi di custodia (escluse le casseforti a muro) devono avere un peso minimo di 200 Kg; in caso contrario, devono essere ancorati al pavimento o ad una parete.
Periodo di assicurazione: nel caso in cui la copertura assicurativa preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza della copertura assicurativa e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue della copertura assicurativa; nel caso in cui la copertura assicurativa sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.
Polizza: il documento che attesta l'esistenza del contratto di assicurazione, riepiloga gli Ambiti di rischio acquistati e/o non acquistati e racchiude gli elementi di natura dichiarativa e sottoscrittiva della Polizza.
Premio: l'importo dovuto dal Contraente all’Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.
Primo rischio assoluto: la forma di copertura per cui l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata, a prescindere dal valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro e senza l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile (vedi anche Valore intero).
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Primo rischio relativo: la forma di copertura che prevede l'indicazione nella Scheda tecnica di Ambito di rischio della Somma assicurata che rappresenta il massimo Indennizzo in caso di Sinistro e la dichiarazione, sempre nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, del rapporto tra il Valore intero del bene assicurato e la Somma assicurata (esempio “Riferimento al Valore intero fino a 3 volte la Somma assicurata”). Questa forma prevede che, nel caso in cui, al momento del Sinistro, il rapporto tra il Valore intero e la Somma assicurata dichiarato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio sia
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inferiore al rapporto tra il Valore effettivo del bene al momento del Sinistro e la Somma assicurata, l'Indennizzo sarà ridotto secondo i criteri previsti nell'articolo 6.6 “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale” (vedi anche Primo rischio assoluto e Valore intero).
Rapina (reato di): la sottrazione e/o la costrizione a consegnare le cose, mediante violenza alla persona o minaccia.
Regola proporzionale: il criterio secondo il quale l'Impresa riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle Cose assicurate dichiarato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell’art. 1907 codice civile.
Scheda tecnica di Ambito di rischio: il documento riepilogativo specifico della copertura assicurativa “Furto e rapina”, che è parte integrante della Polizza.
Xxxxxx: il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall’ammontare del danno stesso.
Serramenti: le strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, ecc., destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, tetti o soffitti.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse le pavimentazioni.
Soluzione: una delle quattro combinazioni di garanzie (Essential, Plus, Premium e Top), alternative tra loro, che compongono l'Ambito di rischio.
Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.
Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta con il supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato ed eventuali spazi adiacenti dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il Manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli, intesi come le parti terminali delle canne fumarie che fuoriescono dal tetto, e tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana quali grondaie e pluviali.
Ubicazione: l'insediamento specificato in Scheda tecnica di Ambito di rischio. Sono compresi:
- le pertinenze di cui all’articolo 817 codice civile, ossia i beni destinati in modo durevole a servire l’insediamento specificato in Scheda tecnica di Ambito di rischio, quali ad esempio magazzini, l’area aziendale, locali di deposito, autorimesse;
- i locali che non costituiscano pertinenze, sempreché posti entro 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale, strumentalmente collegati all’Attività dichiarata.
Valore a nuovo: il criterio di valutazione stabilito tra le parti in base al quale, in sede di liquidazione del danno, si procede al calcolo dell’Indennizzo senza considerare gli effetti del degrado, dello stato di conservazione e del deprezzamento delle Cose danneggiate. Tale valutazione presuppone che la Somma assicurata corrisponda per la partita “Macchinari, attrezzature e arredi”, al valore o costo di rimpiazzo: è la spesa necessaria per rimpiazzare le Cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
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Valore allo stato d'uso: il Valore a nuovo al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, destinazione, qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.
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Valore intero: la forma di copertura per cui l’assicurazione è prestata per la totalità del valore delle Cose assicurate e che prevede l’applicazione della Regola proporzionale di cui all’art. 1907 codice civile nel caso in cui, al momento del Sinistro, la Somma assicurata sia inferiore al valore della cosa (vedi anche Primo rischio assoluto e Primo rischio relativo).
Vetro stratificato di sicurezza: il manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo tale da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, o costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato o simili) di spessore non inferiore a 6 millimetri.
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Allianz X.x.X.-Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0-00000 Xxxxxx-Xxxxxxxx +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Ass.n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01
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INDICE | |||
1 - INTRODUZIONE | PAG. | 8 | |
2 - CHE COSA E' ASSICURATO | PAG. | 8 | |
3 - CHE COSA NON E' ASSICURATO | PAG. | 16 | |
4 - LIMITI DI COPERTURA | PAG. | 17 | |
5 - VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA | PAG. | 18 | |
6 - OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO | PAG. | 18 | |
7 - PREMIO | PAG. | 23 | |
8 - DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO | PAG. | 24 | |
9 - ULTERIORI DISPOSIZIONI | PAG. | 26 |
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Condizioni di assicurazione Ed. 933 - 01/2022 Furto e rapina
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1. INTRODUZIONE
Attenzione: si presti particolare attenzione alle parti delle Condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto nonché alle esemplificazioni riportate nel DIP aggiuntivo Xxxxx.
Art. 1.1 - Il presente Ambito di rischio e le relative Soluzioni
L’Ambito di rischio "Furto e rapina” è costituito da quattro differenti Soluzioni, alternative fra loro, composte dalle seguenti combinazioni di garanzie crescenti:
n Essential: comprensiva delle garanzie “Furto e Rapina delle cose che si trovano all’interno dei locali”, “Guasti causati dai ladri a porte, finestre, recinzioni e cancelli” e “Spese straordinarie per la ripresa dell’attività”;
n Plus: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione “Essential” e, rispetto all’altra Soluzione, la disponibilità di Somme assicurate più elevate;
n Premium: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione “Plus” e, in aggiunta, delle garanzie “Trasporto valori” e “Furto e Rapina in occasione di eventi socio politici”;
n Top: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione “Premium” e, rispetto alle altre Soluzioni, la disponibilità del reintegro automatico delle Somme assicurate in caso di Sinistro.
Le Soluzioni possono essere arricchite selezionando le garanzie aggiuntive disciplinate all'art. 2.3 “Le garanzie aggiuntive” e seguenti.
Inoltre le Soluzioni possono essere ulteriormente arricchite con la garanzia aggiuntiva specifica disciplinata all'art. 2.4 “Le garanzie aggiuntive specifiche” e seguenti, selezionabili esclusivamente in relazione all'attività svolta.
Art. 1.2 – Il Regolamento Allianz Ultra
L'Impresa si impegna a manutenere ed aggiornare i contenuti dei singoli Ambiti di rischio acquistabili, all’interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del modello assicurativo Allianz Ultra, al fine di soddisfare al meglio, nel tempo, le esigenze della propria clientela. Il documento “Allianz Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generali” (di seguito “Regolamento Allianz Ultra”), che il Contraente ha ricevuto contestualmente al presente Set informativo, descrive e disciplina i meccanismi generali di evoluzione e di aggiornamento del rapporto e delle Condizioni di assicurazione dell’Ambito di rischio, o degli Ambiti di rischio (se più di uno) scelti dal Contraente. E’ previsto, in particolare, l’automatico adeguamento del rapporto alle Condizioni di assicurazione contenute nell’ultima edizione disponibile di Allianz Ultra e, in caso di Sinistro, l’applicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni previste nell’ultima edizione di Allianz Ultra in vigore al tempo della denuncia di Sinistro. Il tutto senza pregiudizio dei diritti già maturati e con applicazione della clausola di “miglior garanzia”, che consente comunque al Contraente o all’Assicurato, in caso di Sinistro, di scegliere la prestazione prevista dall’Ambito di rischio inizialmente sottoscritta, se ritenuta più favorevole.
Si rinvia, nel dettaglio, alle singole disposizioni previste nel “Regolamento Allianz Ultra”, le cui previsioni devono intendersi integrative delle Condizioni di assicurazione.
Le seguenti Condizioni di assicurazione contengono, nei punti più rilevanti, alcuni rinvii espressi al “Regolamento Allianz Ultra” nonché - per gli aspetti di dettaglio definiti in fase di sottoscrizione - alla Polizza e alla Scheda tecnica di Ambito di rischio.
2. CHE COSA E' ASSICURATO
In questa sezione sono descritte le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive vi è l’indicazione dei rischi esclusi, delle limitazioni di copertura e delle altre norme che regolano il rapporto assicurativo.
Nella sezione “Obblighi delle parti in caso di Sinistro” sono contenute le regole di quantificazione degli Indennizzi e che integrano la descrizione delle prestazioni assicurative riportata nella presente sezione.
La copertura assicurativa è prestata a favore dell’Assicurato ed è operante entro le Somme assicurate riportate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con l’applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella stessa.
Art. 2.1 – Cose assicurate
La copertura assicurativa si riferisce alle cose di seguito descritte che devono trovarsi all’interno di locali posti nell’Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
In particolare, la copertura indennizza l’Assicurato dei danni alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi descritti negli articoli 2.2 “Le garanzie base” e seguenti e 2.3 “Le garanzie aggiuntive” e seguenti e 2.4 “Le garanzie aggiuntive specifiche” e seguenti.
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Le Cose assicurate sono costituite dalla partita “Merci, macchinari, attrezzature e arredi” (Contenuto).
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Per “Merci, macchinari, attrezzature e arredi” si intende:
n Merci:
- le materie prime, gli ingredienti di lavorazione, i prodotti semilavorati e finiti;
- le scorte e i materiali di consumo;
- gli imballaggi e i supporti;
- gli stampati e il materiale pubblicitario;
- i lubrificanti, i carburanti e i combustibili;
- gli scarti e i residui di lavorazione; Il tutto riferito all’Attività dichiarata.
Per Merci diverse da quelle proprie dell’Attività dichiarata, si intendono le Merci non riferite all’Attività dichiarata. Entro i limiti indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio non è operante l’eventuale esclusione prevista nella descrizione dell’Attività dichiarata.
n Macchinario:
- le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli impianti impianti non al servizio del fabbricato, comprese tutte le parti murarie, meccaniche, elettriche ed elettroniche che ne siano il naturale completamento nonché i relativi ricambi e le scorte che siano ad esso riferibili;
- gli impianti e i mezzi di sollevamento (esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili), di pesa nonché di traino e di trasporto;
- gli impianti di imballaggio;
- le Attrezzature, l’arredamento, il mobilio, i Mezzi di custodia, gli apparecchi mobili di illuminazione, di riscaldamento, di condizionamento; il materiale d’ufficio e tutto quanto serve per l’esercizio dell’Attività dichiarata;
- i serbatoi, le cisterne, i silos e le relative tubazioni;
- i distributori automatici di Merci, di cibi e di bevande, accettatori di denaro anche se, pur collocati all’interno, del fabbricato, siano accessibili dall’esterno;
- le tende esterne frangisole e le insegne installate nell’ambito dell’Ubicazione;
- i sistemi di elaborazione dati, i computer e le relative unità periferiche, le macchine da ufficio, i dispositivi audio-fono-visivi, gli apparecchi per la telefonia e la trasmissione dati, le Apparecchiature elettroniche in genere;
- gli impianti, anche fissi, le opere di abbellimento, di sistemazione e di utilità anche se non installati dal conduttore e/o di sua proprietà;
- gli indumenti di lavoro, gli accessori, i Beni e gli effetti personali degli Addetti e dei clienti (esclusi Valori e Preziosi);
- le dotazioni di vario genere e tutto quanto di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant’altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell’Attività dichiarata;
- i gazebo e le tettoie esterne non fisse;
- le strutture pressostatiche, le baracche e/o le costruzioni in legno o plastica, le strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili.
Sono assicurati in quanto facenti parte del Macchinario i veicoli identificati all’art. 58 codice della strada, comma 2 lettera
c) e successive modifiche e/o integrazioni (macchine operatrici - carrelli) anche quando siano iscritti al P.R.A..
n Cose particolari:
- Archivi: gli archivi in genere, i documenti, le licenze, le licenze d’uso informatiche, i registri, i disegni, gli stampati, i film e i microfilm, le pellicole e i fotocolor;
- Supporti dati: qualsiasi strumento fisso o intercambiabile (elettronico, magnetico, ottico, scheda e/o banda perforata), utilizzato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente e/o da programmi;
- Modelli e stampi: i modelli, gli stampi, i garbi, le messe in carta, i cartoni per telai, i clichés, le pietre litografiche, le lastre o i cilindri, le tavolette stereotipe, i rami per incisioni e simili;
- Droni: gli aeromodelli, gli aeromobili a pilotaggio remoto, i relativi sistemi di guida, le parti accessorie, gli apparecchi audio-fono-visivi, di controllo e/o rilevamento montati sugli stessi anche se non fissi.
Tali Cose, se non si tratta di Merci, si intendono convenzionalmente assicurati nell'ambito del Macchinario.
n Valori:
- le carte valori, il denaro, le fustelle farmaceutiche, i titoli di credito in genere (ossia i titoli di Stato, le obbligazioni di enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili);
- i buoni pasto, i titoli di viaggio di società di trasporto;
- i valori bollati e postali, le schede telefoniche, le tessere di parcheggio, le carte prepagate, i biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.
I Valori sono convenzionalmente assicurati nell'ambito del Macchinario.
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n Preziosi:
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- i gioielli, gli oggetti anche solo in parte in argento, platino e/o in oro, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, i coralli e altri materiali preziosi lavorati o grezzi, le collezioni e le raccolte di oggetti preziosi.
I Preziosi sono convenzionalmente assicurati nell'ambito del Macchinario.
n Cose pregiate aventi anche valore artistico:
- i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, le statue, le sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i Preziosi);
- le collezioni e/o le raccolte scientifiche, d’antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi;
- le pergamene, gli archivi e i documenti storici, gli oggetti e i servizi di argenteria, gli oggetti di antiquariato, le pellicce, i tappeti, gli arazzi.
Tali enti, se non si tratta di Merci, si intendono convenzionalmente assicurati nell'ambito del Macchinario.
Sono compresi, qualora l’Attività dichiarata non rientri nel settore “Edilizia”, il Macchinario e/o le Merci posti sottotetto a fabbricati diversi dall’Ubicazione dichiarata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio – purché non all’aperto - in deposito e/o in lavorazione e/o in esposizione anche presso fiere o mostre. Questa estensione è valida pure per gli eventuali locali adibiti ad abitazione e le relative pertinenze anche se sono posti presso l’Ubicazione dichiarata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Tali ubicazioni devono trovarsi entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; in caso di Sinistro, il valore di queste Cose non verrà utilizzato per la determinazione delle Somme assicurate ai fini dell’applicazione della Regola proporzionale stabilita all’articolo 6.6 “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale”. Inoltre, qualora presente, i mezzi di protezione e chiusura dei locali in cui tali Cose si trovano, dovranno essere i medesimi di quelli dichiarati nella presente copertura assicurativa e comunque rispettare i requisiti previsti dall’articolo 2.6.2 - “Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali”. Diversamente, in caso di mezzi di protezione e chiusura differenti da quanto previsto e tali da comportare aggravamento di rischio, l’Impresa corrisponderà l’Indennizzo con lo Scoperto.
L’Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo, che si presenti come necessario e ragionevole, sulle Cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l’Attività dichiarata.
Il Contraente e/o l’Assicurato hanno l’obbligo di fornirle all’Impresa tutte le occorrenti e pertinenti indicazioni e informazioni.
Art. 2.2 – Le garanzie base
In base alla Soluzione "Essential", "Plus", "Premium" o "Top" scelta dal Contraente e indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono operanti le garanzie riportate negli articoli che seguono.
Art. 2.2.1 - Furto e Rapina delle Cose che si trovano all’interno dei locali (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
1) Furto nell’Ubicazione
Sono compresi i danni materiali e diretti di Xxxxx e Rapina delle Cose assicurate poste nell’Ubicazione. Relativamente al Furto questa garanzia è operante a condizione che l’autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti le Cose assicurate:
a) violandone le difese esterne mediante:
a1) rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili; a2) uso fraudolento di chiavi;
a3) apertura fraudolenta di serrature a combinazione numerica;
a4) uso fraudolento di trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip. E’ parificato all’uso fraudolento dei dispositivi sopra menzionati, l’eventuale clonazione degli originali o la rigenerazione dei medesimi a seguito del furto/appropriazione dei codici di codifica dovuto ad attacco hacker o di pirateria informatica.
Ai fini dell'operatività della garanzia è previsto che:
n relativamente alle modalità di introduzione descritte al punto a2), la garanzia è operante solo qualora l'Assicurato abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi all'Autorità competente e vale fino al giorno successivo alla denuncia;
n relativamente alle modalità di introduzione descritte ai punti a3) e a4), i dispositivi devono essere dotati di sistema di rilevazione dei tentativi di apertura e di rilevazione dell'orario di accesso ai locali stessi;
n relativamente alle modalità di introduzione descritte al punto a4), tranne che per la clonazione/rigenerazione a seguito di attacco hacker o di pirateria informatica, la garanzia è operante solo qualora l'Assicurato abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione dei trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip all'Autorità competente e vale fino al giorno successivo alla denuncia;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, ossia quando l’autore del Furto o del tentato Furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
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2) Valori e Preziosi presenti nell’Ubicazione
Sono compresi i danni materiali e diretti di Xxxxx e Rapina di Valori e di Preziosi posti nell’Ubicazione. Relativamente al Furto, questa garanzia è operante a condizione che i Valori e i Preziosi siano chiusi a chiave almeno in cassetti, slot machine, mobili, armadi anche metallici e registratori di cassa.
Se per le Cose assicurate sono previsti nella presente copertura assicurativa dei Mezzi di custodia, questa garanzia è operante a condizione che l’autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali contenenti le Cose assicurate in uno dei modi descritti al punto 1) “Furto nell’Ubicazione”, abbia violato tali mezzi mediante:
n rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
n uso fraudolento di chiavi. In tal caso la garanzia è operante solo qualora l’Assicurato abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi all’Autorità competente e vale fino al giorno successivo alla denuncia.
3) Furto compiuto dall’esterno dei locali dell’Ubicazione
Sono compresi i danni materiali e diretti di Furto delle Cose assicurate commesso senza l’introduzione dell’autore nei locali contenenti le Cose stesse Questa garanzia è operante a condizione che il Furto sia avvenuto con le seguenti modalità:
n attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate o Luci di Serramenti, se ammesse, con rottura del vetro retrostante;
n durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8.00 e le ore 24.00, quando le vetrine fisse e le porte-vetrate efficacemente chiuse, rimangono protette dal solo vetro fisso, con rottura di tale vetro;
n durante l'orario di apertura al pubblico con rottura delle vetrine protette da solo vetro, in presenza di Addetti all'Attività dichiarata, con esclusione di Valori, Preziosi e Cose pregiate (questi ultimi solo nel caso in cui non possano essere considerati Merci).
4) Furto degli Addetti
Sono compresi i danni materiali e diretti di Furto delle Cose assicurate commessi dagli Addetti a condizione che:
n l’autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali contenenti le Cose assicurate e degli altri sistemi di chiusura elencati ai punti a3) e a4) del punto 1) “Furto nell’Ubicazione”, né delle chiavi di apertura dei particolari mezzi di difesa interni e/o dei Mezzi di custodia previsti dalla presente copertura assicurativa o della sorveglianza dei locali stessi;
n l’autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali;
n il Furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali l'Addetto adempie alle sue mansioni all’interno dei locali stessi.
5) Rapina
Relativamente alla Rapina, la stessa è compresa anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia siano prelevate all’esterno dell’Ubicazione e siano costrette ad entrare al suo interno. La copertura è estesa alla Rapina, commessa sui clienti, di indumenti ed effetti personali compresi Preziosi e denaro, purché sia avvenuta all’interno dei locali.
6) Danneggiamento delle Cose assicurate
Sono compresi, fino alla concorrenza della Somma assicurata alla partita “Merci, macchinari, attrezzature e arredi” (Contenuto), i danni causati alle Cose assicurate per commettere gli eventi di cui ai punti precedenti, anche se tali danni sono conseguenti ad atti vandalici commessi in occasione degli eventi di cui sopra.
7) Spese sanitarie
Sono comprese, anche in eccedenza alla Somma assicurata alla partita “Merci, macchinari, attrezzature e arredi” (Contenuto), le spese sanitarie documentate per infortunio subito dall’Assicurato o dai suoi familiari o dagli Addetti in occasione di Rapina.
Art. 2.2.2 - Guasti causati dai ladri a porte, finestre, recinzioni e cancelli (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
Sono assicurati i guasti causati dai ladri:
n ai locali dell’Ubicazione, ai relativi Infissi e Serramenti, alle recinzioni e ai cancelli posti a riparo e a protezione degli accessi e delle aperture dell’Ubicazione stessa;
n a serrature relative ad accessi dall’esterno rotte o forzate; si intendono parificate ai guasti causati dai ladri anche le eventuali spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’Assicurato a seguito di Sinistro;
n agli impianti fissi automatici di allarme.
Sono inoltre rimborsate le spese sostenute per rafforzare, anche sostituendoli:
n gli Infissi;
n i Serramenti;
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n le serrature;
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danneggiati dai ladri.
Sono parificate ai guasti causati dai ladri, anche se non in relazione al Sinistro, purché gli eventi siano stati denunciati alle Autorità:
n le spese sostenute per la sostituzione di serrature, trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip a seguito di sottrazione o smarrimento;
n le spese di riprogrammazione dei dispositivi di chiusura in caso di sottrazione o smarrimento dei codici e/o delle chiavi elettroniche e/o magnetiche.
Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 2.2.3 - Spese straordinarie per la ripresa dell’attività (Valido per le Soluzioni “Essential”, "Plus", "Premium" o "Top")
A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 – “Limiti di copertura validi per tutte le garanzie”, lettera m), solo in caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie prestate nella presente copertura assicurativa che provochi l’interruzione totale o parziale dell’Attività dichiarata, l’Impresa indennizza le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per la ripresa ed il proseguimento dell’Attività stessa.
Questa garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle Cose sottratte o danneggiate e si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi dal momento in cui si è verificato il Sinistro.
Le spese mancanti della relativa documentazione, sono comprese, entro lo specifico Limite di indennizzo, purché necessariamente ed effettivamente sostenute.
Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 2.2.4 - Trasporto valori (Valido per le Soluzioni “Premium” o “Top”)
A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 – “Limiti di copertura validi per tutte le garanzie”, lettera j), sono compresi i danni materiali e diretti di Xxxxx, Rapina o Scippo di Xxxxxx commessi nei confronti dell'Assicurato, dei suoi familiari o degli Addetti, mentre trasportano tali beni dal luogo di Ubicazione ad altre ubicazioni dove si svolge l’Attività dichiarata, al luogo di domicilio dell’Assicurato, verso banche, fornitori e/o clienti e viceversa.
Relativamente al Furto, questa garanzia è operante:
n a seguito di infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei beni suddetti;
n se compiuto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano tali beni.
Nella Somma assicurata sono comprese le spese sanitarie documentate, per infortunio subito dall’Assicurato o da suoi familiari o degli Addetti in occasione di Rapina o Scippo.
Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 2.2.5 - Furto e Xxxxxx in occasione di eventi socio politici (Valido per le Soluzioni “Premium” o “Top”)
A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 – “Limiti di copertura validi per tutte le garanzie”, lettera e), sono compresi i danni di Xxxxx e Rapina avvenuti in occasione di eventi socio politici.
Art. 2.3 – Le garanzie aggiuntive (Selezionabili per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
Le seguenti garanzie aggiuntive possono essere scelte dal Contraente, con il pagamento di un Premio aggiuntivo e sono operanti se richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 2.3.1 – Furto di Merci e Attrezzature durante il trasporto
A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 – “Limiti di copertura validi per tutte le garanzie”, lettera f), sono compresi i danni materiali e diretti che le Merci e le Attrezzature assicurate subiscono durante il trasporto in conseguenza di:
n Furto commesso mediante la sottrazione dell’intero veicolo;
n Furto a seguito di incidente stradale;
n Rapina o Estorsione.
Se il Furto è commesso senza la sottrazione dell’intero veicolo, la copertura è operante solo se il Furto stesso è avvenuto dalle ore 5.00 alle ore 22.00. Se il Furto, invece, è avvenuto in orario differente, la copertura è operante purché i veicoli siano posti:
n all’interno di fabbricati con caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura come da articolo 2.6.2 “Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali”;
oppure
n in aree aperte ma interamente recintate per tutto il perimetro, come di seguito descritto:
- inferriate di altezza non inferiore a 1,50 metri saldamente ancorate al suolo; oppure
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- muretti in cemento o laterizi di altezza non inferiore a 30 centimetri con recinzione metallica saldamente ancorata di altezza complessiva non inferiore a 1,50 metri.
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L’altezza della recinzione deve essere computata dal piano del sito. Le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno, chiuse con serrature antisfondamento e antistrappo, movimenti meccanici o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse Luci, purché di dimensioni tali da non consentire l’introduzione di persone dall’esterno, senza effrazione delle strutture.
Il Furto deve essere commesso con le modalità previste alle lettere a), b) e c) del punto 1) “Furto nell’Ubicazione” dell’articolo 2.2.1 “Furto e Rapina delle Cose che si trovano all’interno dei locali”;
Questa garanzia è prestata a condizione che:
n il trasporto sia effettuato con veicoli a motore di proprietà o noleggiati dall’Assicurato e condotti dall’Assicurato stesso o dai suoi Addetti. La copertura decorre dal momento in cui le cose assicurate sono caricate a bordo dei veicoli, vale per l’intera durata del trasporto, comprese eventuali soste, e cessa nel momento in cui le cose sono scaricate dai veicoli;
n relativamente ai danni di Furto, i veicoli lasciati incustoditi dall’addetto al trasporto:
- non siano telonati;
- siano chiusi a chiave e le chiavi stesse siano custodite dall’addetto al trasporto e i cristalli dei veicoli siano completamente chiusi e il Furto sia commesso mediante rottura, scasso o effrazione dei mezzi di chiusura del veicolo stesso.
In caso di Furto totale del veicolo, qualora l’Assicurato non sia in grado di fornire le chiavi originali di chiusura e avvio del mezzo, gli Scoperti e le Franchigie previsti in Scheda tecnica di Ambito di rischio si intendono raddoppiati.
Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto e relativamente alle Attrezzature:
n se il Furto è commesso senza la sottrazione dell’intero veicolo, si applicherà lo specifico Limite di indennizzo;
n l’ammontare del danno, anche parziale, e del relativo Indennizzo sarà calcolato in base al Valore allo stato d’uso.
Art. 2.3.2 – Furto di Valori in Mezzi di custodia
Sono compresi i danni materiali e diretti di Xxxxx e Rapina di Valori e Preziosi chiusi all’interno di Mezzi di custodia posti nei locali contenenti le Cose assicurate.
Questa garanzia è prestata a condizione che l’autore del Furto si sia introdotto nei suddetti locali e abbia violato i Xxxxx di custodia nei modi descritti al punto 1) “Furto nell’Ubicazione” dell’articolo 2.2.1 “Furto e Rapina delle Cose che si trovano all’interno dei locali”.
Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 2.3.3 – Furto di Cose poste all’aperto
A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 – “Limiti di copertura validi per tutte le garanzie”, lettera l), sono compresi i danni materiali e diretti di Furto delle Cose assicurate poste sotto tettoie o in locali aperti totalmente o parzialmente sui lati, oppure all’aperto , ma comunque entro il limite dell’Ubicazione. Sono compresi nel Macchinario anche gli impianti fotovoltaici e solari e precisamente i pannelli fotovoltaici e i pannelli solari e i relativi supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, trasformatori, accumulatori, inverter e gli altri componenti meccanici, elettrici ed elettronici che costituiscono gli impianti nonché i cavi di connessione e le condutture di distribuzione dell’acqua fino all’impianto idrico. Questi impianti devono essere installati, fissati agli appositi supporti e al servizio dell’Attività dichiarata ed eventualmente anche delle abitazioni poste nell’Ubicazione. Relativamente ai soli Assicurati per i quali l’Attività dichiarata abbia per oggetto i veicoli a motore:
n sono parificati ai danni di Furto quelli causati ai veicoli a motore:
- durante l’esecuzione del Furto (consumato o tentato);
- dalla circolazione degli stessi avvenuta durante l’uso od il possesso abusivo a seguito di Xxxxx;
n il Furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli a motore è compreso purché sia avvenuto congiuntamente al Furto dei veicoli stessi.
Questa garanzia è prestata a condizione che:
n il perimetro dell’Ubicazione sia recintato come di seguito descritto:
- inferriate di altezza non inferiore a 1,50 metri saldamente ancorate al suolo; oppure
- muretti in cemento o laterizi di altezza non inferiore a 30 centimetri con recinzione metallica saldamente ancorata di altezza complessiva non inferiore a 1,50 metri.
L’altezza della recinzione deve essere computata dal piano del sito. Le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno, chiuse con serrature antisfondamento e antistrappo, movimenti meccanici o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse Luci, purché di dimensioni tali da non consentire l’introduzione di persone dall’esterno, senza effrazione delle strutture;
n il Furto sia stato commesso con le modalità previste alle lettere a), b) e c) del punto 1) “Furto nell’Ubicazione” dell’articolo 2.2.1 “Furto e Rapina delle Cose che si trovano all’interno dei locali”;
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n i veicoli a motore siano chiusi a chiave o sia stato attivato il bloccaggio dei sistemi di guida (manubrio o volante, leve o pedali).
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Relativamente agli impianti fotovoltaici e solari:
n i pannelli fotovoltaici e solari installati a un’altezza superiore a 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall’esterno per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sono comunque in copertura anche nel caso in cui il perimetro dell’Ubicazione non sia recintato;
n gli inverter, i contatori GSE, i sistemi di monitoraggio e di visualizzazione dei dati e i quadri elettrici devono essere collocati in locali o in appositi vani dove ogni apertura verso l’esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall’esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti Serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o Vetro stratificato di sicurezza) chiusi con xxxxxxxxx, lucchetti od altri idonei congegni le cui chiavi sono custodite altrove, oppure inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei Serramenti sono ammesse Luci di dimensioni tali da non consentire l’introduzione nei locali o nei vani contenenti le cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture. Il Furto deve essere commesso con le modalità previste alle lettere a), b) e c) del punto 1) “Furto nell’Ubicazione” dell’articolo 2.2.1 “Furto e Rapina delle Cose che si trovano all’interno dei locali”.
Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 2.3.4 – Furto di Merci e Valori in distributori esterni, compresi i guasti causati dai ladri
Sono compresi i danni materiali e diretti di Xxxxx, tentato o consumato, delle Merci e dei Valori posti nei distributori automatici esterni e/o in accettatori di denaro esterni, anche non comunicanti con i locali in cui viene svolta l’attività.
Sono parificati ai danni di Xxxxx quelli causati ai distributori e/o agli accettatori durante l’esecuzione del Furto (consumato o tentato).
Questa garanzia è prestata a condizione che i distributori e/o gli accettatori:
n siano posti nell’ambito dell’Ubicazione;
n siano chiusi con serrature x xxxxxxxxx;
n siano saldamente fissati al suolo e/o alle pareti; n siano violati con rottura, scasso o effrazione. Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 2.3.5 – Furto di Merci in vetrinette esterne, compresi i guasti causati dai ladri
Sono compresi i danni materiali e diretti di Xxxxx, tentato o consumato, delle Merci esposte nelle vetrinette esterne non fisse.
Sono parificati ai danni di Xxxxx quelli causati alle vetrinette durante l’esecuzione del Furto (consumato o tentato).
Questa garanzia è prestata a condizione che le vetrinette:
n siano poste nell’ambito dell’Ubicazione;
n siano chiuse con serrature x xxxxxxxxx;
n siano fissate al suolo e/o alle pareti in modo tale che non sia possibile l’asportazione della vetrinetta stessa senza rottura, scasso o effrazione dei sistemi di fissaggio;
n siano violate con rottura, scasso o effrazione e la violazione sia avvenuta durante l’orario di apertura al pubblico e in presenza di Addetti all’attività oppure durante i periodi di chiusura diurna tra le ore 8.00 e le ore 20.00. Qualora le vetrinette esterne siano fisse e siano ancorate al suolo e/o alle pareti, la garanzia si intende operante 24 ore su 24.
Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 2.4 – Le garanzie aggiuntive specifiche (Selezionabili per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
Le seguenti garanzie possono essere scelte dal Contraente, con il pagamento di un Premio aggiuntivo, solo in relazione alle attività per le quali le stesse sono espressamente concedibili e sono operanti solo se richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 2.4.1 - Furto di veicoli
Relativamente ai soli Assicurati per i quali l’Attività dichiarata abbia per oggetto i veicoli a motore, a parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 – “Limiti di copertura validi per tutte le garanzie”, lettera l), sono compresi i danni materiali e diretti di Furto di veicoli a motore avvenuto senza violazione delle difese esterne o, comunque, con modalità diverse da quanto previsto alle lettere a), b) e c) del punto 1) “Furto nell’Ubicazione” dell’articolo 2.2.1 “Furto e Rapina delle Cose che si trovano all’interno dei locali”.
Sono parificati ai danni di Furto quelli causati ai veicoli a motore:
n durante l’esecuzione del Furto (consumato o tentato);
n dalla circolazione degli stessi avvenuta durante l’uso od il possesso abusivo a seguito di Xxxxx.
Il Furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli a motore è compreso purché sia avvenuto congiuntamente al Furto dei veicoli stessi.
Questa garanzia è prestata:
n a condizione che:
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- il Furto sia commesso nell’Ubicazione durante l’orario di apertura dell’attività e in presenza di Addetti all’attività stessa. Se il Furto è avvenuto nelle aree all’aperto dell’Ubicazione, il perimetro delle aree stesse deve essere recintato;
- i veicoli siano chiusi a chiave o sia stato attivato il bloccaggio dei sistemi di guida (manubrio o volante, leve o pedali) e le chiavi siano custodite all’interno dei locali almeno in cassetti, mobili, armadi chiusi a chiave e gli eventuali cristalli dei veicoli siano completamente chiusi;
n a Primo rischio assoluto.
Art. 2.5 - Le precisazioni valide per le garanzie base, aggiuntive e aggiuntive specifiche (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
Art. 2.5.1 – Spese, oneri e onorari rimborsabili conseguenti a eventi indennizzabili
In caso di Sinistro indennizzabile in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa, sono compresi, anche in eccedenza alla Somma assicurata alla partita “Merci, macchinari, attrezzature e arredi” (Contenuto), i rimborsi:
n degli onorari di progettisti e consulenti per la ricostruzione o il ripristino delle Cose assicurate distrutte o danneggiate;
n delle spese sostenute per il riacquisto e il rifacimento di quanto definito come Cose particolari, escluso qualsiasi riferimento a valori di carattere storico, artistico, scientifico o affettivo, sottratti all’Assicurato o ai suoi Addetti o danneggiati in conseguenza di Furto o Rapina;
n degli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell’articolo 6.3 “Procedura per la valutazione del danno” nonché l’eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
Queste garanzie sono prestate a Primo rischio assoluto.
Art. 2.5.2 - Trasloco dell’azienda in altra Ubicazione
Nel caso l’azienda in cui viene svolta l’Attività dichiarata venga trasferita, la copertura assicurativa è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo sia nel nuovo indirizzo per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova Ubicazione della predetta attività sia conforme al disposto di cui agli articoli:
n 2.6.2 “Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali”;
n 2.6.3 “Circostanze non influenti”;
n 5.1 “Validità territoriale”.
Art. 2.5.3 - Utilizzo di veicoli presenti presso l’Ubicazione
Nel caso in cui per l’asportazione delle Cose assicurate i ladri dovessero utilizzare veicoli che si trovano nei locali dell’Ubicazione, nelle eventuali strutture accessorie oppure all’aperto nell’area di esclusiva pertinenza dell’Attività dichiarata, la copertura assicurativa verrà prestata con lo Scoperto.
Art. 2.6 - Operatività delle garanzie (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
Art. 2.6.1 - Destinazione dei locali della Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio
La copertura assicurativa è prestata a condizione che i locali contenenti le Cose assicurate siano destinati all’Attività dichiarata.
Art. 2.6.2 - Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali
Caratteristiche costruttive
Relativamente ai danni di Furto all’interno dei locali dell’Ubicazione, la copertura assicurativa è prestata a condizione che:
a) il fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti le Cose assicurate sia costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell’edilizia. Se la linea di gronda del Tetto è situata a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall’esterno per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, il Tetto dovrà essere costruito in cemento armato senza Lucernari o Luci che consentano l’introduzione all’interno del Fabbricato;
b) i locali contenenti le Cose assicurate abbiano pareti perimetrali e solai in laterizi, cemento armato, vetrocemento armato o Vetro stratificato di sicurezza oppure siano costituiti da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno.
Mezzi di protezione e chiusura dei locali
È previsto che ogni apertura verso l’esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall’esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti Serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o Vetro stratificato di sicurezza) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei Serramenti sono ammesse Luci di dimensioni tali da non consentire l’introduzione nei locali contenenti le Cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.
Tranne i casi previsti dall’articolo 2.2.1 “Furto e Rapina delle Cose che si trovano all’interno dei locali” - punto 1) “Furto nell’Ubicazione” - lettere a), b), c), in caso di Furto, valgono le disposizioni che seguono:
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n quando l’introduzione dei ladri è avvenuta mediante violazione di mezzi di protezione e chiusura e/o di locali con caratteristiche costruttive conformi rispetto a quelle sopra indicate, l’Impresa corrisponderà l’Indennizzo anche in presenza di altre aperture e/o locali con caratteristiche costruttive difformi (peggiorative), purché non utilizzate dai ladri per l’introduzione;
n quando l’introduzione dei ladri è avvenuta mediante violazione di mezzi di protezione e chiusura e/o di locali con caratteristiche costruttive difformi (peggiorative), l’Impresa corrisponderà l’Indennizzo con lo Scoperto.
Sono esclusi i danni di Xxxxx avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti.
Qualora nella Scheda tecnica di Ambito di rischio sia richiamata la condizione “Attività esercitata in chiosco”, la copertura assicurativa è prestata a condizione che le Cose assicurate siano poste sottotetto a una struttura costruita in muratura, metallo o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell’edilizia, che le pareti perimetrali siano chiuse da robuste strutture di materiale rigido (legno, plastica, metallo, lega metallica o Vetro stratificato di sicurezza), che il Tetto sia privo di Lucernari o luci che consentano l’introduzione all’interno della struttura.
Qualora la linea di gronda sia inferiore a 4 metri di altezza, la copertura del Tetto non dovrà presentare Luci di sorta.
Art. 2.6.3 - Circostanze non influenti
Ai fini dell’operatività della presente copertura assicurativa non hanno influenza:
n la presenza di porzioni minori non destinate all’Attività dichiarata (come ad esempio i servizi aziendali);
n modifiche, trasformazioni e variazioni in genere al Macchinario per esigenze strettamente connesse all’Attività dichiarata.
Il Contraente o l'Assicurato è esonerato dal darne formale comunicazione all’Impresa, sempreché non risulti modificata la natura delle attività e/o delle lavorazioni.
Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito agli articoli 6.5 “Determinazione del danno”, 6.6 “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale”, 9.1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” e 9.3 “Aggravamento del rischio”.
Art. 2.6.4 - Criteri per la determinazione delle Somme assicurate
La copertura assicurativa può essere prestata, a scelta del Contraente, in una delle seguenti forme indicate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio:
n Valore intero, se non diversamente previsto;
n Primo rischio relativo, se non diversamente previsto;
n Primo rischio assoluto.
Per la determinazione della Somma assicurata e del valore delle Cose assicurate, deve essere considerato:
n per il Macchinario, il Valore a nuovo;
n per le Merci, il Costo commerciale per le attività commerciali e il Costo industriale per le attività che prevedano lavorazioni e trasformazioni delle Merci.
Qualora nella Scheda tecnica di Ambito di rischio sia richiamata la condizione “Assicurazione al prezzo di vendita di Merci a magazzino già vendute (Selling price)”, le Merci a magazzino già vendute si intendono assicurate al prezzo di vendita concordato con il massimo del loro valore di mercato.
3. CHE COSA NON E' ASSICURATO
In questa sezione sono descritti i rischi esclusi (cose escluse dalla copertura) e le condizioni in assenza delle quali le coperture non sono operanti.
Art. 3.1 – Rischi esclusi
Art. 3.1.1 – Xxxxxx esclusi per tutte le garanzie (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top” )
La copertura assicurativa non è operante per i danni subiti da:
a) alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere, a meno che siano oggetto di attività di vendita in funzione dell’Attività dichiarata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio;
b) aeromobili, imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione), a meno che tali Cose siano oggetto di attività di gestione di autorimesse, noleggio, autotrasporto, riparazione e/o commercio, degli stessi in funzione dell’Attività dichiarata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio;
c) Apparecchiature elettroniche se assicurate con specifica copertura assicurativa;
d) Xxxx in leasing, salvo diverse indicazioni indicate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio;
e) Merci e/o Macchinario caricati su mezzi di trasporto di terzi se assicurati con specifica copertura assicurativa trasporti;
f) animali vivi, a meno che siano oggetto di attività di vendita e/o servizi di cura in funzione dell’Attività dichiarata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
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Art. 3.1.2 – Rischi esclusi per la garanzia “Furto di Merci e Attrezzature durante il trasporto” (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all’articolo 2.3.1 “Furto di Merci e Attrezzature durante il trasporto”, la copertura non è operante per le Merci intese come:
a) Valori e Preziosi;
b) veicoli iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati, anche quando tali beni siano oggetto dell’Attività dichiarata;
c) Merci già danneggiate;
d) Merci Infiammabili, Esplodenti;
e) carburanti per trazione e per riscaldamento;
f) animali vivi;
g) prodotti farmaceutici;
h) tabacchi;
i) sangue ed emoderivati;
j) Merci trasportabili esclusivamente in regime di temperatura controllata;
k) Merci trasferibili in condizioni di trasporto eccezionale.
Art. 3.1.3 – Rischi esclusi per la garanzia “Furto di Cose poste all’aperto” (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all’articolo 2.3.3 “Furto di Cose poste all’aperto”, la copertura non è operante per i danni di Furto:
a) di Valori, Preziosi e Cose pregiate;
b) di Merci, bagagli, indumenti e altri oggetti posti nei veicoli a motore.
Art. 3.1.4 – Rischi esclusi per la garanzia “Furto di veicoli” (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia aggiuntiva specifica di cui all’articolo 2.4.1 “Furto di veicoli”, la copertura non è operante per i danni di Furto di Merci, bagagli, indumenti e altri oggetti posti nei veicoli a motore.
4. LIMITI DI COPERTURA
In questa sezione sono descritte le limitazioni di copertura, cioè i casi in cui, per espressa previsione contrattuale, la copertura non è operante per alcuni eventi.
La copertura assicurativa è prestata con l’applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Restano fermi gli Scoperti indicati nella sezione “Che cosa è assicurato”, all’articolo 2.5 “Operatività delle garanzie”, il cui ammontare è comunque indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 4.1 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top“ )
In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non è operante per i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
b) verificatisi in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
c) verificatisi in occasione di incendio, esplosione, scoppio;
d) verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, maremoti, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
e) verificatisi in occasione di eventi soci politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo e sabotaggio;
a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione agli eventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);
f) verificatisi in conseguenza di ammanchi, smarrimenti, sparizioni riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo;
g) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, ovvero, trattandosi di Società, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
h) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
n da persone che abitano con i soggetti di cui al punto g) od occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti, intendendosi per tali i locali in cui esistono uno o più vani di transito, non protetti da Serramenti privi di Luci e chiusi con serrature, catenacci o altri congegni simili;
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n da persone delle cui azioni l’Assicurato deve rispondere, ad eccezione di quanto riportato per i dipendenti nell'articolo
2.2.1 "Furto e Rapina delle Cose che si trovano all’interno dei locali";
n da persone legate ai soggetti di cui al punto g) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
n da incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che le contengono;
i) da incendio, esplosione o scoppio causati dall’autore del Furto o della Rapina;
j) alle Cose assicurate sottratte con destrezza;
k) avvenuti a partire dal 45° giorno se i locali contenenti le Cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; relativamente ai Valori e ai Preziosi, l’esclusione decorre dal 15° giorno;
l) alle Cose assicurate poste all’aperto;
m) indiretti, cioè tutti quelli che non riguardano la materialità delle Cose assicurate.
Art. 4.2 – Limiti di copertura della garanzia “Spese straordinarie per la ripresa dell’attività” (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia di cui all’articolo 2.2.3 “Spese straordinarie per la ripresa dell’attività”, la copertura non è operante per le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all’estensione dell’inattività causati da:
a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’Attività dichiarata e imputabili a eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
c) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti sottratti, distrutti o danneggiati;
d) cessazione definitiva dell’Attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.
Art. 4.3 – Limiti di copertura della garanzia ”Furto di Merci e Attrezzature durante il trasporto” (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia di cui all’articolo 2.3.1 “Furto di Merci e Attrezzature durante il trasporto”, la copertura non è operante per i danni subiti durante il trasporto su rimorchi, semirimorchi e carrelli.
5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA
Art. 5.1 – Validità territoriale
L’Impresa presta le garanzie limitatamente ai danni che si verifichino nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO
In questa sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle parti al verificarsi di un Sinistro al fine di consentire l’erogazione dell’Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro, le modalità di determinazione dei danni e i tempi di adempimento o liquidazione.
Restano ferme, anche in relazione alla gestione e liquidazione dei Sinistri, le disposizioni del “Regolamento Allianz Ultra”, richiamato all’articolo 1.2, applicabili ai casi in cui il Sinistro dovesse essere denunciato in vigenza delle condizioni di assicurazione previste da una edizione di Allianz Ultra successiva alla presente edizione.
Art. 6.1 – Obblighi
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi deve:
a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 codice civile;
b) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell’Attività dichiarata;
c) presentare denuncia di Xxxxxxxx all’Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa o all’Impresa, entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 codice civile;
d) effettuare, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all’Autorità competente inviandone copia all’Impresa.
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 codice civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve inoltre:
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n conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell’Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o Indennità;
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n predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro;
n mettere a disposizione dell’Impresa i locali, registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione dell’Impresa la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione;
n denunciare ai debitori o esperire, qualora ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese);
n denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire – qualora la legge lo consenta – la relativa procedura di ammortamento;
n adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle Cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate, nonché dare la dimostrazione della qualità, quantità e del valore delle Cose assicurate preesistenti al momento del Sinistro, oltreché della realtà e dell’entità del danno.
Art. 6.2 – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 codice civile.
Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, il Contraente o l’Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo a uno solo degli assicuratori, il quale ha diritto di regresso nei confronti degli altri per l’Indennizzo corrisposto. In caso di richiesta all’Impresa, la stessa provvede al pagamento dell’Indennizzo calcolandolo in base alle condizioni della presente copertura assicurativa, al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.
Art. 6.3 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato direttamente dall’Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.
In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando un proprio perito da nominare con apposito atto.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone che possono intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non sono concordi, le parti devono procedere di comune accordo alla nomina di un terzo perito, da nominare con apposito atto. Se manca l’accordo tra le parti sulla nomina del terzo perito, la nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono ripartiti a metà. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Art. 6.4 - Mandato dei periti
I periti devono:
a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 6.1 “Obblighi”;
c) verificare al momento del Sinistro l’esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate e stimare, secondo i criteri di valutazione di cui all’articolo 2.6.4 “Criteri per la determinazione delle Somme assicurate”, il valore delle Cose assicurate illese o colpite da Sinistro;
d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all’articolo 6.6 “Determinazione del danno”.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 6.5 – Determinazione del danno
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, l’ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano all’atto del Sinistro e fermo quanto previsto dal successivo articolo 6.6 “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale”, della presente copertura assicurativa, con i criteri di seguito riportati.
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Macchinario (tranne Beni ed effetti personali, Valori e Preziosi, Cose particolari, Cose pregiate aventi anche valore artistico):
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1) si stima il Valore a nuovo;
2) si stima il Valore allo stato d’uso degli stessi deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario;
3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d’Indennità.
Si procede con l’indennizzare il Sinistro in base al Valore allo stato d’uso. Il pagamento del supplemento di Indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo ed avverrà in un’unica soluzione, purché questo sia documentato, ed avvenga entro 18 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Fermo quanto previsto dal successivo articolo 6.6 “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale”, se le Somme assicurate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio alle rispettive partite risultano:
n superiori od uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di Indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
n inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d’uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di Indennità viene ridotto proporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
n uguali o inferiori al Valore allo stato d’uso, il supplemento di Indennità diventa nullo.
In caso di coesistenza di più coperture assicurative agli effetti della determinazione del supplemento di Indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle coperture assicurative stesse.
Merci
Si stima, al momento del Sinistro, il Costo commerciale o il Costo industriale delle Cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per riparare le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. Se le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
Se indicato in Scheda tecnica di Ambito di rischio, ai fini della presente copertura assicurativa, le Merci sono assicurate a Primo Rischio Assoluto.
Sempreché in Scheda tecnica di Ambito di rischio sia richiamata la condizione “Assicurazione al prezzo di vendita di Merci a magazzino già vendute (Selling price)”, l’Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi delle garanzie previste dalla presente copertura assicurativa che abbia colpito le Merci presenti nell’Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio (escluse quelle di terzi) vendute in attesa di consegna, indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita concordato, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna.
Se il prezzo di vendita concordato superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest’ultimo. La presente pattuizione è operante a condizione che:
n le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese;
n l’avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.
La presente pattuizione non è operante in caso di presenza di specifica copertura assicurativa danni indiretti.
Per quanto riguarda gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei clienti, qualora fosse esperita azione di rivalsa da altro assicuratore nei confronti dell’Assicurato, la presente copertura assicurativa sarà operante fino alla concorrenza della Somma assicurata, al netto di quanto eventualmente già indennizzato per effetto dell’art. 1910 codice civile, sempreché il danno sia indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa.
L’Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d’uso.
Beni ed effetti personali, Cose pregiate aventi anche valore artistico, Preziosi
Si stima il Valore allo stato d’uso delle Cose colpite dal Sinistro e la spesa necessaria per riparare o sostituire le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.
L’Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d’uso.
Quando le Cose assicurate abbiano valore storico/artistico, si stima il valore che le Cose avevano al momento del Sinistro sul luogo del Sinistro, di seguito Valore commerciale, avendo a riferimento ogni autorevole attestazione di settore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, stime di esperti di comprovata professionalità, pubblicazioni di settore accreditate, quotazioni di rilevanti case d’asta, senza tenere conto del deprezzamento o di ogni altra circostanza concomitante.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, l’ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, per ciascuna Cosa, al momento e sul luogo del Sinistro e, fermo quanto disposto dall’articolo
6.6 “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale”, con i criteri di seguito riportati:
a) in caso di distruzione o di perdita totale, l’Impresa pagherà una somma pari al Valore commerciale;
b) in caso di danneggiamento, l’Impresa pagherà il solo costo di restauro o ripristino, previo accordo e con il consenso dell’Impresa, escluso qualsiasi deprezzamento della Cosa danneggiata, intendendosi per tale la differenza tra il Valore commerciale che la Cosa danneggiata aveva al momento e nel luogo del Sinistro ed il Valore commerciale della stessa, nel medesimo luogo, dopo e conseguentemente al Sinistro.
Qualora la Cosa assicurata sia parte di un insieme o di una Collezione l’indennizzo come sopra determinato terrà conto esclusivamente della singola Cosa restando quindi escluso anche il deprezzamento dell’insieme o della Collezione.
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L’indennizzo per il restauro o il ripristino della Cosa danneggiata non potrà in nessun caso superare il Valore commerciale determinato secondo i criteri sopra esposti.
Il valore dichiarato per le Cose assicurate non costituisce “stima accettata” secondo quanto stabilito dall’art. 1908 codice civile.
Cose particolari:
n per gli Archivi e i Modelli e stampi si tiene conto del solo costo del materiale e delle operazioni manuali, informatiche e meccaniche per il rifacimento, riparazione o ricostruzione delle Cose assicurate colpite da Sinistro, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L’Indennizzo del danno avrà luogo a rifacimento, riparazione o ricostruzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 12 mesi dalla data del Sinistro.
n per i Supporti dati si tiene conto del costo di riacquisto delle Cose assicurate colpite da Sinistro, nonché delle spese necessarie per la ricostituzione dei dati contenuti negli stessi (memorizzati nell’ultima copia di sicurezza, purché non danneggiata dal Sinistro), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. L’Indennizzo del danno avrà luogo a ricostituzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dalla data del Sinistro. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro il termine indicato, l’Indennizzo riguarderà le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi d’informazioni;
n per i Droni si tiene conto del Valore allo stato d’uso deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.
L’Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d’uso.
Lastre
Sono rimborsate le spese sostenute per la sostituzione delle Cose assicurate distrutte e quelle necessarie per riparare o sostituire le Cose assicurate danneggiate, comprese le spese per la rimozione, trasporto e posa in opera, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.
Spese sanitarie in conseguenza di Rapina
Si tiene conto delle notule di spesa esibite in originale, esclusi i farmaci e dedotte le eventuali quote sostenute da altri enti assistenziali intervenuti. L’Indennizzo sarà corrisposto solo a cure ultimate e dopo la presentazione della cartella clinica o di documento rilasciato dal Pronto Soccorso.
Valori
Si determina il valore nominale del denaro e delle carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6.11 “Limite massimo di Indennizzo”.
Per i danni relativi ai titoli di credito, l’Assicurato deve dimostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni allo stesso spettanti a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. L’Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell’esercizio, totalmente o parzialmente infruttuoso, di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.
Per gli effetti cambiari, l’Indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Spese, oneri e onorari rimborsabili conseguenti a eventi indennizzabili
Le spese, gli oneri e gli onorari rimborsabili sono solo quelli sostenuti perché strettamente necessari in relazione all’evento accaduto, solo se sono documentati e sono effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Art. 6.6 – Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale
Valore intero e Primo rischio relativo
a) Qualora la forma della copertura assicurativa indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio oppure nelle singole garanzie sia diversa dal Primo rischio assoluto, al momento del Sinistro, si determina il valore delle Cose assicurate secondo i criteri di cui all’articolo 2.6.4 “Criteri per la determinazione delle Somme assicurate”, non considerando le Cose poste sottotetto a fabbricati di terzi in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Valore intero
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b) Qualora la garanzia sia prestata a Valore intero, se il valore delle Cose assicurate di cui alla lettera a) eccede la Somma assicurata, l’Impresa risponde del danno applicando una riduzione dell’Indennizzo proporzionale al rapporto tra la Somma assicurata e il valore di cui sopra. Tuttavia l’Impresa rinuncia all’applicazione della proporzionale, qualora l’eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti, non superiore al 10%, elevato al 20% se richiamata in Scheda tecnica di Ambito di rischio la condizione di cui all’articolo 7.2 “Adeguamento automatico annuale”. Qualora questo limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l’eccedenza rispetto alla percentuale sopra indicata.
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Primo rischio relativo
c) Qualora la garanzia sia prestata a Primo rischio relativo e, applicato il criterio di determinazione del valore delle Cose assicurate di cui alla lettera a), risulti ricorrere il presupposto per operare la riduzione dell’Indennizzo (vedere definizione di “Primo rischio relativo” nel Glossario), l’Impresa risponde del danno applicando una riduzione dell’Indennizzo proporzionale al rapporto tra il Premio pagato e quello che sarebbe stato applicato se nella Scheda tecnica di Ambito di rischio fosse stato dichiarato il rapporto effettivo.
Art. 6.7 – Acconto sull’importo da liquidare
A condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro, in previsione di un Indennizzo complessivo pari almeno ad Euro 25.000, l’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione dell’Indennizzo, il pagamento di un anticipo.
Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell’Impresa posticipare il pagamento dell’anticipo dell’Indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l’Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell’anticipo dell’Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell’istruttoria se presenta una fideiussione bancaria di gradimento all’Impresa, con la quale si impegna a restituire l’importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell’istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all’Indennizzo.
Il pagamento di tale anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e fino ad un massimo di Euro 200.000.
La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione del Valore a nuovo non esistesse. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.
Art. 6.8 – Estensione a macchinari, attrezzature e arredi in leasing (Cose in leasing)
Sempreché in Scheda tecnica di Ambito di rischio sia richiamata la condizione “Estensione a macchinari, attrezzature e arredi in leasing (Cose in leasing)”, fermo quanto previsto agli articoli 6.5 “Determinazione del danno” e 6.6 “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale”, l’Impresa copre l’Assicurato per le somme che questi sia tenuto a corrispondere a seguito dell’esercizio del diritto di surroga (art. 1916 codice civile) da parte di terzi per i danni subiti dalle Cose assicurate oggetto di locazione finanziaria, che siano assicurate con la presente copertura assicurativa per gli stessi eventi.
Art. 6.9 – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall’Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d’impugnazione.
L’Indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 6.10 – Limite xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx
Salvo quanto previsto dall'art. 1914 codice civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro Indennizzi rispettivamente maggiori delle Somme assicurate.
Art. 6.11 – Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Furto e/o Rapina (Reintegro) (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus” o “Premium”)
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa:
a) le Somme assicurate con le singole partite/garanzie;
b) i relativi Limiti di indennizzo;
si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzato, al netto di eventuali Franchigie e/o Scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso dell'Impresa, gli importi di cui ai punti a) e b) potranno essere reintegrati ai valori originari. L’eventuale reintegro avrà effetto dal momento della corresponsione da parte del Contraente del rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data di reintegro stesso ed il termine del Periodo di assicurazione in corso. In caso di pagamento tramite procedura SDD (Sepa Direct Debit), il Contraente corrisponderà direttamente in Agenzia il rateo di Premio relativo all’importo reintegrato.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà dell’Impresa di recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 8.4 “Recesso in caso di Sinistro”.
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Art. 6.12 – Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Furto e/o Rapina (Reintegro automatico) (Valido per la Soluzione “Top”)
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In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa:
a) le Somme assicurate con le singole partite/garanzie;
b) i relativi Limiti di indennizzo;
si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzato, al netto di eventuali Franchigie e/o Scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.
Relativamente alle seguenti garanzie base:
n “Furto e rapina delle Cose che si trovano all’interno dei locali”; n “Guasti causati dai ladri a porte, finestre, recinzioni e cancelli”; n “Spese straordinarie per la ripresa dell’attività”;
n “Trasporto Valori”;
gli importi di cui ai punti a) e b) sopra indicati, in occasione del primo Sinistro indennizzato che si dovesse verificare nel corso del Periodo di assicurazione, si intenderanno contemporaneamente reintegrati di un importo uguale a quello del danno indennizzato e senza corrispondere alcun Premio. Ai fini dell’applicazione del reintegro automatico, si prenderanno in considerazione le singole garanzie base sopra indicate come se fossero prestate separatamente.
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso dell'Impresa, gli importi di cui ai punti a) e b) potranno essere reintegrati ai valori originari anche nei casi in cui il reintegro automatico non fosse previsto. L’eventuale reintegro avrà effetto dal momento della corresponsione da parte del Contraente del rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data di reintegro stesso ed il termine del Periodo di assicurazione in corso. In caso di pagamento tramite procedura SDD (Sepa Direct Debit), il Contraente corrisponderà direttamente in Agenzia il rateo di Premio relativo all’importo reintegrato.
In ogni caso, l’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà dell’Impresa di recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 8.4 “Recesso in caso di Sinistro.
Art. 6.13 – Recupero delle Cose assicurate sottratte
Qualora le Cose assicurate sottratte vengano recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso all’Impresa appena ne ha avuto notizia.
Si conviene che:
n se l’Impresa ha indennizzato integralmente il danno, le Cose assicurate recuperate divengono di proprietà dell’Impresa stessa, a meno che l’Assicurato non rimborsi l’intero importo riscosso a titolo di Indennizzo;
n se l’Impresa ha indennizzato solo in parte il danno, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle Cose assicurate recuperate, previa restituzione dell’importo percepito, o di farli vendere, ripartendo il ricavato della vendita in misura proporzionale tra l’Impresa e l’Assicurato.
Per le Cose assicurate sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell’Indennizzo,l’Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti delle Cose assicurate stesse in conseguenza del Sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all’Impresa le Cose assicurate recuperate, salvo il diritto dell’Impresa di rifiutare pagando l’Indennizzo dovuto.
Art. 6.14 – Concomitanza di Scoperti
Qualora nella Scheda tecnica di Ambito di rischio per le garanzie prestate nella presente copertura assicurativa siano previsti più Scoperti, verrà applicato uno Scoperto pari alla somma delle relative percentuali, fino ad un massimo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Qualora siano previste Franchigie o minimi di Scoperto, il valore maggiore rappresenterà il minimo di tale Scoperto.
Art. 6.15 – Termini di Indennizzo
L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l’Indennizzo che risulti dovuto all’Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro lo stesso termine l’Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell’Indennizzo.
Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell’Impresa posticipare il pagamento dell’Indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l’Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell’Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell’istruttoria se presenta una fideiussione bancaria di gradimento all’Impresa, con la quale si impegna a restituire l’importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell’istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all’Indennizzo.
Ogni pagamento è effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sulle cose assicurate, così come indicato nell’art. 2742 codice civile.
7. PREMIO
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Art. 7.1 – Pagamento del premio
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Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto. E’ possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, semestrale con una maggiorazione del Premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.
Il Premio può essere pagato tramite:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) Euro annui per ciascun contratto.
Nel caso di frazionamento mensile il Premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito, secondo le seguenti modalità:
n Procedura SDD
Per la prima rata di Premio valgono le modalità sopra indicate.
Dalla seconda rata in poi, il Premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l’Impresa ad addebitare i Premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria banca, i cui estremi vengono comunicati all’Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.
n Addebito su carta di credito
Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l’Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture sottoscritte con il presente contratto sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento.
Il Premio è comprensivo delle imposte.
Art. 7.2 - Adeguamento automatico annuale (Valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)
Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale – solo se superiore
– calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente.
Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti e indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 7.3 - Riduzione di Premio per durata poliennale (Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata una riduzione al Premio di tariffa)
La copertura assicurativa ha durata poliennale e il Premio è stato determinato, secondo quanto previsto dall’art. 1899 codice civile, in misura ridotta, indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, rispetto a quello dovuto per questo stesso tipo di copertura nell’ipotesi in cui avesse durata annuale. Ferma la riduzione per poliennalità, si precisa che il Premio complessivo potrebbe comunque variare per gli effetti dell’adeguamento di cui all’articolo 7.2 “Adeguamento automatico annuale”, qualora richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 7.4 - Rimborso del premio in caso di recesso per sinistro
Nell’ipotesi in cui l’Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per Sinistro previsto all’articolo 8.4 “Recesso in caso di Sinistro” l’Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al Periodo di assicurazione non trascorso e non goduto.
8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO
Art. 8.1a – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio (Valido nel caso di frazionamento diverso da mensile)
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio
se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
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I Premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa oppure all'Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, a parziale deroga della disciplina dell'art.1901 codice civile, la copertura assicurativa resta sospesa dal 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dal giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 codice civile.
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Art. 8.1b – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio (Valido solo nel caso di pagamento del premio mediante procedura SDD o carta di credito e frazionamento mensile)
La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio se il Premio
è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno del pagamento.
Qualora sia stata concordata la domiciliazione mensile dei pagamenti mediante addebito in conto corrente o su carta di credito, la domiciliazione degli addebiti si applica ai pagamenti successivi al primo ed in caso di variazione o cessazione dei rapporti di addebito il Contraente è tenuto a darne immediato avviso all’Impresa.
Il Premio è dovuto per l’intera annualità e pertanto, in caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l’importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.
Diversamente la copertura assicurativa resta sospesa:
a) dal 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
b) dalla prima scadenza mensile successiva all'omesso avviso del Contraente, in tutti i casi di variazione o cessazione del rapporto di conto corrente o al venir meno del rapporto contrattuale che disciplina l’uso della carta di credito, salvo che l’addebito, in questo ultimo caso, venga autorizzato su eventuali altre carte di credito che dovessero essere emesse dallo stesso gestore della carta di credito in sostituzione della carta utilizzata per effettuare il primo pagamento.
In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dal giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l’Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell’annualità; dalla scadenza dell’annualità assicurativa il rapporto contrattuale dovrà intendersi comunque risolto nei termini descritti dal “Regolamento Allianz Ultra”, richiamato all’articolo 1.2.
Art. 8.2a – Tacito rinnovo (Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni)
La copertura assicurativa scade all’ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
In mancanza di disdetta di una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
In caso di domiciliazione periodica dei pagamenti su conto corrente o carta di credito, l’invio di lettera di disdetta da una delle parti comporta la revoca da parte dell’Impresa della delega di addebito sul rapporto di pagamento comunicato dal Contraente.
Art. 8.2b – Tacito rinnovo (Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni)
La copertura assicurativa scade all’ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
In mancanza di disdetta di una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura è prorogata per un anno e così successivamente.
Trattandosi di copertura poliennale qualora non sia stata prevista una riduzione di premio per poliennalità di cui all’art. 1899 codice civile, al solo Contraente è attribuita la facoltà di recedere anticipatamente alla scadenza di ogni annualità, inviando lettera raccomandata con un preavviso di 15 giorni rispetto alla scadenza annuale.
Art. 8.3 – Deroga al tacito rinnovo (Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 8.2a e 8.2b “Tacito rinnovo”, la presente copertura assicurativa non verrà tacitamente rinnovata alla sua naturale scadenza e pertanto cesserà alla sua naturale scadenza, senza necessità di invio di disdetta. In tal caso non si applicherà il periodo di tolleranza successivo alla scadenza previsto dall’art. 1901 codice civile.
Art. 8.4 – Recesso in caso di Xxxxxxxx
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o di rifiuto dell’Indennizzo, l’Impresa ha diritto di recedere da questa copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni, fermo restando quanto previsto dal “Regolamento Allianz Ultra” richiamato all’articolo 1.2. Nel caso di di frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al suddetto preavviso di 30 giorni.
La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall’Impresa all’Assicurato e al Contraente qualora quest’ultimo rientri fra i soggetti di cui all’art. 18, comma 1, lettera d-bis di cui al D.Lgs. 206/2005..
Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Xxxxxxxx, o qualsivoglia altro atto dell’Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell’Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui a questo articolo.
Art. 8.5 – Diritto di ripensamento
Il Contraente, ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta all’Impresa; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.
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In caso di esercizio del diritto di recesso, l’Impresa provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto – al netto di imposte e contributi – trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.
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9. ULTERIORI DISPOSIZIONI
Art. 9.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.
Art. 9.2 – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori
Il Contraente o l’Assicurato devono comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza o la successiva stipulazione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio.
Art. 9.3 – Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.
Art. 9.4 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 9.5 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.
Art. 9.6 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessuna copertura viene fornita dalla presente polizza e l’assicuratore (o i riassicuratori) non sarà tenuto ad alcun Indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o Indennizzo o pagamento esponga l’assicuratore (o i riassicuratori) a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.
Art. 9.7 – Xxxxxxxx broker (Selezionabile, valida ed operante solo se espressamente richiamato nella Polizza) La gestione della presente copertura assicurativa è affidata alla società di brokeraggio indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la copertura saranno svolti per conto del Contraente dalla suddetta società di brokeraggio.
Art. 9.8 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.
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