SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
Bando n. 21595 del 02.08.2016 - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di pasta di semola di grano duro in aiuto alimentare agli indigenti in Italia
Lotto 1 CIG 6771374A96
Lotto 2 CIG 67714075D3
Lotto 3 CIG 6771416D3E
Lotto 4 CIG 67714297FA
Tra:
l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, CF 97181460581, P.IVA 06234661004 (in seguito indicata come “AGEA”) domiciliata presso la sede dell’OP Agea –Xxx Xxxxxxxx, 00 – ROMA, rappresentata, per la firma del presente contratto, dal Dr. Xxxxxxxx Xxxxx, in qualità di Direttore dell’Ufficio Monocratico preposto alle funzioni di Organismo Pagatore - Pec: xx@xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx
da una parte, e
la/il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/Rete di imprese/GEIE …………
(in seguito indicata come il “Fornitore”), con sede legale in , codice fiscale n.
……………………….., in persona del suo rappresentante legale ;
dall’altra,
Vista la Convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il MIPAAF e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), che designa l’Organismo Pagatore Agea “Organismo intermedio di gestione” quale responsabile dell’attuazione del programma annuale di distribuzione dei prodotti alimentari agli indigenti (“PO I”), così come definito all’art. 2;
Visto il bando di gara n. 21595 del 02.08.2016 “Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di pasta di semola di grano duro in confezioni da 500 grammi in aiuto alimentare agli indigenti in Italia”, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 2 agosto 2016 e pubblicato sulla n. GU/S Sxxx-xxxxxx del xx.08.2016, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture “Servizio Contratti Pubblici” il xx agosto 2016 e sul sito informatico di AGEA dal xx agosto 2016, nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. xxx del xx agosto 2016;
Visto il verbale del Responsabile unico del procedimento, nominato con la Determinazione Dirigenziale del Direttore dell’Ufficio Monocratico dell’Organismo Pagatore Agea n. 8510 del 01.08.2016, con il quale si propone l’aggiudicazione del lotto n. della gara in oggetto;
Visto il provvedimento di aggiudicazione Prot. n ;
Accertata la regolarità della cauzione n. …………….. del ………………….. presentata a garanzia di buona esecuzione della fornitura di in aiuto alimentare agli
indigenti, confermata dall’Ente garante in data (allegato A),
Viste le modalità di esecuzione della fornitura riportate nel Capitolato tecnico prestazionale (allegato B) e la relativa offerta economica del Fornitore (allegato C); entrambi formano parte integrante del presente contratto;
Visto il Patto di Integrità tra il Fornitore e l’AGEA, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, in conformità al modello allegato e sottoscritto dal Fornitore in sede di gara (allegato D);
Visto il modello di domanda di pagamento per il corrispettivo delle fatture emesse (allegato E). Tutto ciò premesso tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1
(Valore delle premesse e degli allegati)
1.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrale e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, l’allegato “A” (Conferma Ente garante cauzione definitiva), l’allegato “B” (Capitolato tecnico prestazionale), l’allegato “C” (Offerta economica del Fornitore), l’allegato “D” (Patto di integrità), l’allegato “E” (Domanda di pagamento).
Articolo 2 Oggetto
2.1 Il Fornitore si impegna a eseguire la fornitura, previo confezionamento, del quantitativo offerto pari a tonnellate ……… di pasta di semola di grano duro in confezioni da 500 grammi, da consegnare alle Organizzazioni partner secondo i tempi e le modalità previste nei successivi articoli.
2.2 Il Fornitore è l’unico responsabile dell’esecuzione dell’azione nei confronti dell’AGEA ed è il solo interlocutore di quest’ultima.
2.3 Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge del 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2.4 Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all’AGEA ed alla Prefettura del Governo della provincia di ………………………….. della notizia dell’inadempimento delle eventuali imprese subappaltatrici e/o ausiliarie agli obblighi della tracciabilità finanziaria.
2.5 Le conseguenze di eventuali controversie tra il Fornitore e le sue eventuali imprese subappaltatrici e ausiliarie non possono in alcun caso ricadere sull’AGEA.
Articolo 3
Durata e termini di consegna
3.1 Il presente contratto entra in vigore alla data della stipula.
3.2 Il prodotto dovrà essere confezionato e consegnato entro 110 giorni lavorativi a decorrere dalla data di stipula del presente contratto.
3.3 A ciascuna Organizzazione partner, comunque, dovrà essere consegnato almeno il 30% del prodotto assegnato entro 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di stipula del presente contratto.
Articolo 4 Esecuzione della fornitura
4.1 Il Fornitore si assume l’intera responsabilità tecnica e finanziaria della fornitura aggiudicata di cui all’articolo 2, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa europea.
4.2 Il prodotto dovrà essere consegnato, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, ai responsabili delle Organizzazioni partner situati nelle Regioni italiane , secondo la ripartizione indicata negli elenchi di assegnazione, consultabili sul programma informatico di settore per il quale il Fornitore ha l’abilitazione. L’addetto al trasporto dovrà, al momento della consegna del prodotto, far sottoscrivere i documenti di trasporto (D.d.T.) al responsabile dell’Organizzazione partner, il quale dovrà apporre anche la data di ricezione e il timbro dell’Organizzazione partner.
4.3 Il Fornitore dovrà indicare nel D.d.T:
• il numero dei pezzi contenuti in ciascun cartone;
• il numero dei cartoni;
• il peso lordo ed il peso netto totale del prodotto consegnato;
• la data di scadenza del prodotto consegnato.
4.4 Il Fornitore dovrà consegnare il prodotto nel rispetto delle condizioni indicate nel Capitolato tecnico prestazionale, solo dopo aver acquisito – tramite il controllore – i relativi esiti analitici di conformità.
4.5 I controlli, di cui al capitolo 6. “Controlli quali-quantitativi e verifica di conformità” del Capitolato tecnico prestazionale, saranno effettuati, a carattere inopinato, sui “lotti di produzione” durante i turni di lavorazione comunicati dal Fornitore.
I “lotti di produzione” soggetti a controllo qualitativo (prelievo di campione) potranno essere avviati alla consegna solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione dall’Organo di controllo.
Eventuali costi di controllo aggiuntivi riconducibili all’attività del fornitore (ritardi od altro), rilevati e documentati dai controllori, configureranno un’inadempienza contrattuale e, pertanto, determineranno un importo da recuperare mediante restituzione o, in caso di mancato pagamento, mediante escussione del titolo di garanzia fideiussoria.
Qualora gli esiti analitici evidenzino valori di non conformità per i parametri qualitativi ricercati, su istanza di parte potranno essere effettuate analisi di revisione presso un Istituto indicato dall’AGEA. Resta inteso che tutte le spese connesse saranno a carico del richiedente.
I tempi necessari per l’espletamento delle conseguenti procedure non potranno essere eccepiti dalla ditta al fine di revisione delle condizioni contrattuali.
4.6 La comunicazione relativa all’inizio delle operazioni di lavorazione e confezionamento del prodotto dovrà avvenire almeno 72 ore prima dell’inizio delle operazioni stesse. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa all’Organo di controllo incaricato dei controlli quali- quantitativi sull’intera fornitura.
4.7 Eventuali quantitativi che risultassero già prodotti o confezionati prima della firma del presente contratto non potranno far parte del quantitativo di prodotto che il Fornitore dovrà consegnare.
4.8 Il Fornitore è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell’art.4 bis del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 5
Importo del contratto e modalità di pagamento
5.1 L’importo complessivo spendibile del presente contratto è pari a €
( /00), esclusa l’IVA 4%.
5.2 Il prezzo unitario contrattuale per 1 (uno) tonnellata di pasta di semola di grano duro in confezioni da 500 grammi, è pari a € ….,… (…… virgola …….), IVA esclusa, in base al quale viene determinato il seguente quantitativo contrattuale pari a tonnellate ……... (indicare terza decimale).
5.3 I pagamenti saranno disposti, con riferimento alle attività effettivamente rese e previa verifica della conformità della fornitura stessa, sulla base di fatture elettroniche posticipate che dovranno essere inviate a: AGEA, Ufficio Domanda Unica e OCM, xxx Xxxxxxxx, 00 Xxxx – 00155 P. IVA 06234661004 - c.f. 97181460581 Lotto n. - CIG - CUP F59D16000370006 - Codice univoco FBDGD1 - Responsabile xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
5.4 I pagamenti delle fatture elettroniche saranno liquidati al Fornitore in due soluzioni secondo quanto riportato al capitolo 4 del Capitolato tecnico prestazionale.
5.5 Il Fornitore ha indicato il conto bancario sotto specificato ed assume l’impegno ad utilizzarlo per tutte le operazioni finanziarie (entrate e spese) relative alla gestione del presente contratto, ai sensi dell’art. 3 della legge n 136 del 13/08/2010 e s.m.i., in virtù della quale tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati ai fini dell’obbligo della tracciabilità per ogni operazione finanziaria:
a) Nome della banca:
b) Indirizzo completo dell’agenzia bancaria:
c) Designazione esatta del titolare del conto:
d) Numero del conto, compresi i codici bancari (codice IBAN):
e) Generalità e C.F. delle persone abilitate ad operare sul conto dedicato:
5.6 La fornitura di pasta di semola di grano duro dovrà essere fatturata al prezzo di €/tonnellata
+ IVA 4% per il quantitativo di prodotto aggiudicato e sarà oggetto di pagamento ai sensi del capitolo 4 del Capitolato tecnico prestazionale, dietro presentazione apposita domanda di pagamento, intestata in originale e trasmessa a mezzo raccomandata a.r. o a mano ad AGEA, con allegati originali dei relativi Documenti di Trasporto (D.d.T.), redatta secondo il modello allegato al presente contratto (allegato E).
La domanda dovrà essere corredata dai documenti di trasporto (D.d.T) in originale, datati, timbrati e firmati da parte dell’Organizzazione partner ricevente, come sopra descritto (art. 4.2).
I D.d.T. dovranno riportare, inoltre, il codice di identificazione delle Organizzazioni partner (rilevabile dall’elenco di assegnazione), e dovranno pervenire all’AGEA raggruppati per tipo di Organizzazione partner (Banchi, Caritas e C.R.I.), secondo l’ordine indicato negli elenchi di assegnazione.
5.7 I suddetti D.d.T. dovranno anche essere inseriti nel programma informatico di settore per il quale il Fornitore ha già ricevuto l’abilitazione e detto adempimento costituisce obbligo contrattuale.
5.8 A seguito dell’esame della documentazione trasmessa, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione delle previste penali, verrà notificato al Fornitore il dettaglio delle penali applicate e l’ammontare dell’importo da restituire e/o da compensare con il corrispettivo spettante.
5.9 Il Fornitore , ai sensi della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche:
a) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche;
b) si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e all’ufficio territoriale del governo, dove la stessa ha sede, della notizia di inadempimento dei subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
c) si impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, sul quale devono essere registrate tutte le operazioni finanziarie (entrate e spese) relative alla gestione della presente fornitura e associate al CIG n. e al CUP n. F59D16000370006.
5.10 Il Fornitore garantisce che i D.d.T. del prodotto riportino quanto stabilito all’art. 4 della legge n. 136 del 13/08/2010.
5.11 Il Fornitore garantisce di accertarsi che tutte le imprese, in qualità di subappaltatrici e ausiliarie nell’ambito del contratto di fornitura sottoscritto con AGEA identificato con CIG n. e CUP n. F59D16000370006;
- assumano tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge
n.136 del 13/08/2010 e successive modifiche;
- inseriscano nei contratti la clausola risolutiva prevista dal comma 8 dell’art. 3 della legge n.136 del 13/08/2010;
- si impegnino a dare immediata comunicazione all’AGEA e alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo dove la stessa ha sede della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria;
5.12 Il Fornitore si impegna ad inviare una copia dei contratti stipulati con le imprese subappaltatrici all’AGEA.
Articolo 6
Controlli, sanzioni e penali contrattuali
6.1 Il presente contratto è soggetto ai controlli di cui al capitolo 6 del Capitolato tecnico prestazionale e all’applicazioni delle penali riportate al capitolo 7 del Capitolato tecnico prestazionale, fermo restando il risarcimento del maggior danno subito da AGEA.
6.2 In ogni caso AGEA si riserva il diritto al risarcimento, da parte del Fornitore, di eventuali ulteriori danni che dai ritardi stessi possano derivare anche nei confronti delle Organizzazioni partner.
6.3 Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, AGEA si riserva la facoltà, previa intimazione scritta al Fornitore, di chiedere la risoluzione del contratto, con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno del Fornitore, incamerando la cauzione.
6.4 Le penali sono cumulabili e in nessun caso l’ammontare complessivo delle stesse potrà superare il 10% dell’importo complessivo del contratto. Al superamento di tale percentuale AGEA, previa intimazione scritta al Fornitore, procederà alla risoluzione del contratto, per colpa e in danno del Fornitore stesso.
Articolo 7
Personale addetto alla fornitura
7.1 Il Fornitore dovrà eseguire tutte le attività e le prestazioni con personale idoneo, per numero e qualità, alle necessità derivanti dal programma di realizzazione della fornitura.
7.2 Il Fornitore è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, previdenziali e della sicurezza, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
7.3 Il Fornitore si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nella fornitura oggetto dell’appalto, le condizioni normative e retributive stabilite dai contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
7.4 AGEA nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% (ventipercento) dell’importo di appalto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola, ne’ questo potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
Articolo 8 Responsabilità
8.1 Il Fornitore assume l’onere di manlevare AGEA da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa AGEA per infortuni o danni arrecati a terzi o al personale in servizio, in relazione allo svolgimento delle forniture oggetto del presente contratto.
Articolo 9
Subappalto e divieto di cessione del contratto
9.1 Durante l’esecuzione del contratto il Fornitore potrà richiedere l’autorizzazione di subappaltare una parte delle attività oggetto del contratto nei limiti di quanto indicato in sede di gara e, comunque, per un importo non superiore al 30% del valore complessivo dell’appalto, secondo quanto stabilito dall’art. 105 del Codice.
9.2 AGEA provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte di AGEA sono ridotti della metà.
9.3 Nei confronti dell’affidatario del subappalto non dovranno sussistere divieti a contrarre prescritti nell’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.
9.4 Il Fornitore dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la AGEA almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali.
9.5 L’AGEA procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, comma 13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere all’AGEA, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.
9.6 Il Fornitore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le forniture; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
9.7 L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9.8 E’ fatto obbligo al Fornitore di comunicare ad AGEA, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto dell’attività affidata.
9.9 Il Fornitore rimarrà comunque responsabile unico nei confronti di AGEA per qualsiasi attività subappaltata.
9.10 In base a quanto disposto dal citato art. 105 del Codice, il Fornitore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.
9.11 In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Fornitore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà di AGEA di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.
Articolo 10 Clausola risolutiva
10.1 In caso d’inosservanza di uno degli obblighi imposti al Fornitore dal presente contratto, l’AGEA diffida il Fornitore stesso tramite lettera raccomandata/PEC con ricevuta di ritorno; se, dopo 15 giorni, il Fornitore risulta ancora inadempiente, l’AGEA risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo.
10.2 L’AGEA risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi:
a) grave mancanza del Fornitore ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata;
b) dichiarazioni false del Fornitore ai fini dell’ottenimento del corrispettivo;
c) transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
10.3 Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, il Fornitore perde integralmente la garanzia di buona esecuzione.
10.4 Il Fornitore dà atto che AGEA ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia.
10.5 Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, AGEA ha facoltà di recedere dal presente contratto
qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento delle attività già svolte, nei limiti delle utilità conseguite.
10.6 In ogni caso, il presente contratto si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dal contratto medesimo, anche per i seguenti motivi:
• applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili;
• grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
• sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da causa do forza maggiore;
• concordato preventivo (salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.), fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Fornitore.
Articolo 11 (Domicilio legale)
11.1 A tutti gli effetti del presente contratto, ed ai fini della competenza giudiziaria il Fornitore elegge domicilio legale in …… .
Articolo 12 Imposte e spese contrattuali
12.1 Sono a carico del Fornitore tutte le spese contrattuali relative al presente contratto. A tal fine il medesimo prende atto che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio dell’attività di impresa e che trattasi di operazioni non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, per cui ai sensi del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa.
Articolo 13
Legge applicabile e foro competente
13.1 Per eventuali controversie tra le parti derivante dall’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, il foro competente è quello di Roma.
Articolo 14 Trattamento dei dati personali
14.1 Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del Decreto medesimo.
14.2 In particolare AGEA garantirà al Fornitore di aver acquisito i consensi necessari al trattamento dei dati personali. A sua volta il Fornitore garantirà a AGEA, su richiesta di quest’ultima, la consulenza necessaria affinché le attività vengano svolte nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
14.3 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 196/2003 è AGEA. Pertanto in caso di trattamento dei dati personali il Fornitore si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate da AGEA.
14.4 Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del contratto.
14.5 Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei propri dati per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
14.6 Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
14.7 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
14.8 Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
Articolo 15 Obbligo l’utilizzo della PEC
15.1 È obbligatorio l’utilizzo della PEC per ogni comunicazione e per l’invio di documenti, con indicazione espressa della stessa PEC da parte di entrambi i contraenti.
15.2 L’indirizzo PEC delle parti contraenti è:
• AGEA xxx@xxxxxxxxxxx.XXXXxxx.xx;
• Fornitore
Letto, firmato e sottoscritto Roma, _ _ / _ _ / _ _ _ _
Per AGEA Per il Fornitore
………………………………….. …………………………………
Il Fornitore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente contratto, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole e in particolare sono specificatamente approvati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 e 15.
Roma, _ _ / _ _ / _ _ _ _
Per il Fornitore ……………………………………..
Fatto a , il in triplice copia