Norme per i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi:
Norme per i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi:
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
Art. 1 - Diligenza della Banca
1. La Banca é tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell’attività svolta, in conformità a quanto previsto dall’art. 1176 cod. civ..
Art.2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
1. La Banca osserva le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4.
3. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (indirizzo: Cassa Rurale Renon Xxx.xxxx., Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx / Xxxxx; indirizzo di posta elettronica dell’ufficio reclami: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto/a o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
4. Il Cliente può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall’Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente.
6. Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, avvalersi di uno dei procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato o citato procedimento presso l’Arbitro Bancario Finanziario-ABF) ciò ai sensi dell’art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente e con l’assistenza di un avvocato.
Art.3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente
1. La Banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente, nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, salve le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto.
2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
4. Il Cliente, salva la disciplina specifica contenuta nelle singole sezioni del presente contratto, ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.
Art.4 - Invio di corrispondenza e di ordini alla Banca
1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.
2. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto in ordine al regime degli ordini impartiti alla Banca.
Art. 5 - Invio della corrispondenza al Cliente
1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca - anche relativi alle presenti condizioni nonché relativi ai servizi di pagamento - sono effettuate in forma cartacea o elettronica secondo l’opzione esercitata dal Cliente nella parte iniziale del presente contratto. Il Cliente ha comunque il diritto di comunicare, con la stessa modalità prescelta, la modifica
della tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio. L’eventuale invio in forma cartacea è effettuato con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.
2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando il rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
Art. 6 - Identificazione della Clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca
1. All'atto della costituzione del rapporto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.
2. Al fine di tutelare il Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).
Art. 7 - Deposito delle firme autorizzate
1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.
2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).
Art. 8 - Poteri di rappresentanza
1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e trascorso il termine di 2 (due) giorni; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.
3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
Art.9 - Cointestazione con facoltà di utilizzo disgiunto
1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.
4. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
Art. 10 - Diritto di garanzia
1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di
credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiore al doppio del predetto credito.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
Art. 11 - Compensazione
1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.
3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 9, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
4. La Banca, quando intenda avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non é tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.
5. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa se il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi del Codice del Consumo n. 206/2005, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.
Art. 12 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti
1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma l°, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all'art. 1193, comma 2°, cod. civ. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.
Art. 13 - Determinazione e modifica delle condizioni
1. Gli interessi sono riconosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nel prospetto allegato (documento di sintesi), nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto.
2. Sul saldo dei conti debitori venuti a cessare per qualsiasi motivo, ed anche quando il debito venga ad essere rappresentato da effetti cambiari, gli interessi continueranno a decorrere fino alla data di estinzione del debito e vengono regolati e computati come ai precedenti commi.
3. Le parti convengono che la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole per il Cliente, i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto applicate ai rapporti regolati in conto corrente rispettando le prescrizioni dell' art. 118 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Art. 14 - Oneri fiscali
1. Gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente sono a carico dello stesso.
Art. 15 - Lingua adottata, legge applicabile e foro competente
1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente.
2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, salva l’ipotesi in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo.
SEZIONE II - CONTO CORRENTE BANCARIO
Art.1 - Convenzione di assegno
1. Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca. Il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all' art. 124 della legge assegni.
2. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui ha dato comunicazione scritta alla Banca della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando, anche anteriormente a tale momento, la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni, secondo i principi di diligenza cui la stessa è tenuta in ragione della propria condizione professionale. La Banca provvede ad informare il correntista, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.), delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall'illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento, ecc.).
3. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.
4. In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat/PagoBancomat, in conformità alle condizioni che regolano detto servizio, la Banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.
5. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente, salvo che quest'ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto sul quale esistano le relative disponibilità diano istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo.
Art. 2 - Addebito in conto di assegni o cambiali e autorizzazioni di addebito tramite “RID finanziario” per servizi di investimento
1. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11 della legge assegni e dell'art. 8 della legge cambiaria.
2. Il Cliente prende atto che può addebitare autorizzazioni di addebito dirette tramite “RID finanziario” per servizi di investimento sul suo conto, addebiti che non sono regolati dal d.lgs. n. 11/2010 (Sezione IV del contratto di conto corrente). Prende inoltre atto che ha la possibilità di revocare queste autorizzazioni di addebito dirette tramite RID per servizi di investimento entro il quinto giorno lavorativo dopo la scadenza dell’ordine di addebito. Prende inoltre atto che il servizio “RID finanziario” dovrà essere dismesso dalla Banca entro il 1 febbraio 2016 ai sensi del Regolamento UE n. 260/2012.
Art.3 - Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto
1. Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, versati dalla clientela, il Cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.
Art.4 - Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e RID)
1. L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nel modulo allegato (documento di sintesi). La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.).
2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, come stabilita al precedente comma 1.
3. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 1 ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare l'addebito in conto.
4. Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque che la Banca trattaria - nel caso di assegni bancari - o la Banca emittente - nel caso di assegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.
5. Nel caso di disposizioni RiBa e RID inoltrate per l'incasso dal Cliente valgono le previsioni di cui ai precedenti commi. Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente - nell'ipotesi prevista dal comma 4 - spetta alla Banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l'incasso.
Art. 5 - Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari
1. L'importo degli assegni diversi da quelli indicati nell'articolo 4 (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.
2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.
3. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
4. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.
5. Il controvalore delle autorizzazioni di addebito tramite “RID finanziario” per servizi di investimento è accreditato, salvo revoca da parte del pagatore, come descritto all’articolo 2 comma 2.
Art. 6 - Versamento in conto di assegni sull'estero
1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
Art. 7 - Movimentazioni del conto
1. Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra Banca e Cliente titolare del conto - ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul conto stesso.
2. Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. È inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Cliente; a tal fine la Banca è tenuta a fornire al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.
Art. 8 - Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera
1. Qualora la Banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro - o nella valuta pattuita - al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.
2. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola effettivo di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse in una valuta diversa da quella di conto purché quotata. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.
3. Il Cliente, che intende emettere un assegno in una valuta diversa da quella di conto, dovrà sostituire l'indicazione sussistente sul modulo con quella della valuta in cui emette l'assegno apponendo, accanto alla somma scritta in lettere, la propria sottoscrizione a convalida delle modificazioni effettuate. Per le eventuali conversioni vengono addebitate al Cliente le commissioni di negoziazione indicate nel prospetto allegato (documento di sintesi).
Art. 9 - Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese
1. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita ed indicata nel prospetto allegato (documento di sintesi); su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
3. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta stabilita nel prospetto allegato (documento di sintesi); nel caso di assegni postdatati, la valuta é quella della data di pagamento ai sensi dell'art. 31 della legge assegni.
Art. 10 - Conto non movimentato
1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 2.500,00, la Banca si riserva di non corrispondere gli interessi, di non addebitare le spese di gestione del conto corrente e di non inviare l’estratto conto.
2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.
Art. 11 - Approvazione dell'estratto conto
1. L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla Banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente.
3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell' estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell’estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
Arte 12 - Compensazione e pagamento di assegni
1. Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all' art. 11, comma 1, della sezione I del presente contratto, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa nei limiti in cui, per effetto dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.
2. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall’art. 11, comma 2 della sezione I, essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell’intervenuta compensazione.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all’intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.
Art. 13 - Recesso
1. Il presente contratto è a tempo indeterminato, salvo quanto previsto nelle sezioni dello stesso. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 15 (quindici) giorni, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, che ricorre, ad esempio, nel caso di assegno impagato per difetto di provvista o per mancanza di autorizzazione. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto.
2. Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.
3. Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata.
4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il Cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
5. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del conto.
6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri contestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.
SEZIONE III - AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE
Le aperture di credito che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al Correntista sono soggette alle seguenti statuizioni:
Art. 1 - Apertura di credito
1. Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.
2. Se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto, anche senza un’espressa richiesta della Banca.
Art.2 - Maturazione degli interessi
1. Gli interessi dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura pattuita, ferma restando l’applicazione di quanto disposto dall’art. 9 della Sezione II (Conto corrente Bancario).
Art.3 - Recesso
1. La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata. un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
2. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del Codice del consumo n. 206/2005, la Banca ha la facoltà di recedere dall’apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 15 (quindici) giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l’affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 15 (quindici) giorni.
3. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
4. In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso.
5. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite.
6. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il comma 5, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente.
Art. 4 - Recesso, compensazione e pagamento di assegni
1. In caso di recesso dall’apertura di credito da parte della Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.
2. Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili prevista dall'art. 11, comma 2, della sezione I si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente.
3. Le disposizioni di cui all'art. 12 della Sezione II (“Conto corrente Bancario”) si applicano anche nel caso di recesso dall’apertura di credito.
SEZIONE IV - SERVIZI DI PAGAMENTO (CONTRATTO QUADRO AI SENSI DEL D.LGS n. 11/2010)
Art. 1 - Ambito di applicazione e caratteristiche dei servizi di pagamento
1. La presente sezione si applica ai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Comunità europea non appartenente all’area dell’euro o nella valuta di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo.
2. La presente sezione regola i seguenti servizi di pagamento, che la Banca presta sia quale Banca del pagatore sia quale Banca del beneficiario:
x. xxxxxxxx: operazione effettuata dalla Banca, su incarico di un ordinante, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario; l’ordinante e il beneficiario di un’operazione possono coincidere;
b. bollettino bancario Freccia: ordine di incasso attraverso un bollettino precompilato dal creditore e senza importo predeterminato. Il debitore lo utilizza per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto corrente. La Banca del debitore (Banca esattrice) comunica alla Banca del creditore (Banca assuntrice) l’avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
c. bollettino postale: pagamento offerto dalla Banca di bollettini compilati dal Cliente per adempiere obbligazioni pecuniarie con un creditore correntista postale;
d. RID: ordine di incasso in Italia disposto dal creditore alla propria Banca (Banca assuntrice) e da quest’ultima trasmesso telematicamente attraverso una apposita procedura interbancaria, alla Banca domiciliataria, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore, affinché faccia prevenire a scadenza i fondi necessari per estinguere il proprio debito; Il servizio “RID” dovrà essere dismesso dalla Banca entro il 1 febbraio 2014 in base alle disposizioni di cui al Regolamento UE n.260/2012. Esclusivamente per i c.d. “RID finanziari” ed i “RID ad importo fisso” è prevista una proroga fino al 1 febbraio 2016.
e. RiBa: ordine di incasso disposto dal creditore alla propria Banca (Banca assuntrice) e da quest’ultima trasmesso telematicamente, attraverso una apposita procedura interbancaria, alla Banca domiciliataria, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore, affinché faccia pervenire a scadenza i fondi necessari per estinguere il proprio debito;
f. Mav (Pagamento mediante avviso): ordine di incasso di crediti in base al quale la Banca del creditore (Banca assuntrice) provvede all’invio di un avviso al debitore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario (Banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La Banca esattrice comunica alla Banca assuntrice l’avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
g. Rav (Ruoli mediante avviso): é il medesimo servizio del Mav, utilizzato dal concessionario alla riscossione, in cui l’oggetto é rappresentato dalla riscossione di somme iscritte a ruolo;
h. pagamenti diversi;
i. Mandato per addebito diretto SEPA (Core e B2B): Autorizzazione in euro che il Cliente debitore (pagatore) rilascia al suo creditore (beneficiario): L’informazione relativa al mandato per addebito diretto SEPA viene inoltrata tramite procedure interbancarie dalla Banca del creditore alla Banca del debitore la quale effettua l’addebito autorizzato alla scadenza prevista. L’autorizzazione di addebito diretto SEPA è possibile fra le banche degli stati appartenenti all’area SEPA. Sono previsti sia mandati con addebito unico, sia mandati con addebiti ripetitivi. Il mandato di addebito diretto “SDD Core” può essere utilizzato da tutti i clienti, mentre il mandato di addebito diretto SDD B2B (Business to Business) può essere addebitato solo su un conto corrente non intestato ad un Cliente che riveste la qualifica di consumatore. Unicamente per gli “SDD B2B” è necessaria una conferma scritta da parte del Cliente pagatore entro il giorno prima della scadenza del primo addebito. La Banca rifiuta mandati di addebito diretti “SDD B2B” a carico di un conto corrente intestato a un consumatore e mandati “SDD B2B” non confermati dal Cliente pagatore in tempo utile. Il Cliente pagatore ha la possibilità di escludere o limitare il servizio di addebito diretto SEPA (in breve SDD) a carico del proprio conto corrente.
3. Ai fini della presente sezione si intendono per (Definizioni ai sensi del D.lgs. n. 11/2010):
a) operazione di pagamento: l’attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario.
b) pagatore: la persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento.
c) beneficiario: la persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento.
d) ordine di pagamento: qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario alla propria Banca con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’operazione di pagamento.
e) identificativo unico: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all’utilizzatore di servizi di pagamento e che l’utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l’altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l’esecuzione di un’operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto di pagamento, l’identificativo unico identifica solo l’utilizzatore del servizio di pagamento.
f) giornata operativa: il giorno in cui la Banca del pagatore o del beneficiario coinvolto nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’operazione stessa.
g) addebito diretto: un servizio di pagamento per l’addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore medesimo.
h) consumatore: la persona fisica di cui all’art. 1, comma 1, lett. a, del d.lgs. 206 del 2005.
i) micro-impresa: l’impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, è un’impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 84, lett. b, della direttiva 2007/64/CE.
Art. 2 - Ordine di pagamento
1. Nelle operazioni disposte dal pagatore, l’ordine di pagamento è impartito alla Banca da quest’ultimo; nelle operazioni disposte dal beneficiario, è lo stesso beneficiario che invia l’ordine alla propria Banca, la quale lo trasmette alla Banca del pagatore.
2. L’ordine viene trasmesso su supporto cartaceo o altro supporto, secondo le modalità volta a volta indicate dalla Banca in funzione delle procedure che la stessa segue per l’esecuzione dell’ordine medesimo.
3. L'ordine di pagamento deve riportare l'identificativo unico del beneficiario (a titolo esemplificativo l’IBAN per bonifici nazionali, freccia e bollettini bancari, il BIC per bonifici esteri (fino al 1°febbraio 2016) e il numero effetto per Xx.Xx, MAV e RAV), conformemente al quale la Banca è tenuta a eseguirlo.
Art. 3 - Ricezione dell’ordine di pagamento
1. Il momento di ricezione dell’ordine di pagamento è quello in cui l’ordine è ricevuto dalla Banca del pagatore. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa per la Banca del pagatore, l’ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Nel documento di sintesi allegato al presente contratto è stabilito il limite oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.
2. Se si tratta di ordini di pagamento ricorrenti a giorno fisso o per i quali è concordato che l’esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria Banca, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno cade in una giornata non operativa, l’ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.
Art. 4 - Rifiuto dell’ordine di pagamento
1. Laddove tutte le condizioni della presente sezione sono soddisfatte, la Banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato ai sensi del successivo art. 5, salvo che detta esecuzione non sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
2. Qualora la Banca rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto sono comunicati al Cliente, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali, ovvero il rifiuto sia originato dalla mancanza di provvista.
3. La comunicazione può essere effettuata anche per via telefonica, previa registrazione della telefonata, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l’esecuzione dell’operazione di pagamento.
4. Un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione è considerato come non ricevuto.
5. La Banca può addebitare le spese di comunicazione del rifiuto al Cliente qualora il rifuito sia obiettivamente giustificato.
Art. 5 - Autorizzazione dell’operazione di pagamento, consenso e revoca
1. Nelle operazioni di pagamento disposte dal pagatore, il consenso si intende prestato nel momento in cui quest’ultimo trasmette l’ordine di pagamento alla propria Banca. Nelle operazioni di pagamento disposte dal beneficiario, il consenso si intende manifestato dal pagatore attraverso il rilascio dell’autorizzazione all’addebito in conto.
2. Il consenso all’autorizzazione è revocato con la stessa modalità con la quale l’ordine è stato impartito e la revoca è consentita fino al momento in cui l’ordine non diviene irrevocabile ai sensi del successivo articolo. La revoca del consenso riferita all’esecuzione di una serie di operazioni impedisce l’esecuzione delle operazioni successive che, se eseguite, sono considerate non autorizzate.
Art. 6 - Irrevocabilità dell’ordine di pagamento
1. Si considera irrevocabile, salvo quanto disposto nei commi successivi, l’ordine di pagamento dopo che esso sia pervenuto alla Banca del pagatore.
2. Se l’operazione è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare l’ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o avergli dato il consenso ad eseguire l’operazione di pagamento.
3. Nel caso di addebito diretto, il pagatore può revocare l’ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente concordato per l’addebito dei fondi. La Banca del pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca alla Banca del beneficiario, ove le modalità e i tempi della revoca lo consentano.
4. Se si tratta di ordini di pagamento per i quali è concordato che l’esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria Banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.
5. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, l’ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del pagatore e della sua Banca nonché con il consenso anche del beneficiario nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3. In tali casi la Banca può addebitare al Cliente le spese per la revoca.
Art. 7 - Spese, commissioni, tempi di esecuzione e data valuta
1. I tempi di esecuzione degli ordini di pagamento impartiti, le spese, le commissioni e le valute applicate alla Clientela, nonché i tempi di disponibilità delle somme accreditate in conto a seguito dell’esecuzione degli ordini medesimi sono indicati nel prospetto allegato (documento di sintesi) allegato al presente contratto.
Art. 8 - Modifica delle condizioni
1. Il Cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare le condizioni di cui al comma precedente e le clausole di cui alla presente sezione.
2. Ove si tratti di modifiche sfavorevoli per il Cliente, esse debbono essere comunicate a quest’ultimo per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il Cliente ai sensi del successivo art. 9, con un preavviso di 2 (due) mesi dalla data prevista per la loro applicazione.
3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non vuole accettarle. A questo fine, la comunicazione deve specificare che, in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere dal presente contratto/sezione senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica.
4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente sono applicate con effetto immediato e senza preavviso; quelle in senso sfavorevole al Cliente sono applicate con effetto immediato e senza preavviso quando esse dipendono esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti e purché dell’avvenuta variazione sia data comunicazione con la prima comunicazione periodica successiva alla variazione.
5. Quando controparte del presente contratto sia un consumatore (o una micro-impresa), la Banca può modificare le condizioni della medesima sezione qualora sussista un giustificato motivo, preavvisando entro 2 (due) mesii il Cliente, che ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità.
6. Quando controparte del presente contratto sia un consumatore (o una micro-impresa), la Banca può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo, il tasso di interesse o l’importo di qualunque altro onere relativo al rapporto originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità.
Art. 9 - Comunicazioni
1. Le comunicazioni fra le parti sono effettuate su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, secondo la scelta concordata fra le parti al momento della conclusione del presente contratto ed eventualmente modificata nel xxxxx xxxxx xxxxxx.
0. Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate, salvo il disposto dei successivi artt. 10 e 12, sull’estratto del conto corrente utilizzato come “conto di pagamento”, regolato dalle disposizioni del presente contratto.
3. Salvo diverso specifico accordo con il Cliente, le comunicazioni di cui al presente articolo sono formulate nella lingua italiana.
4. In qualsiasi momento del rapporto, il Cliente può chiedere, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore.
Art. 10 - Comunicazione al Cliente di informazioni su una singola operazione
1. Per ogni operazione di pagamento eseguita, la Banca fornisce tempestivamente al proprio Cliente, sia egli pagatore o beneficiario, rispettivamente gli mette a disposizione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, una ricevuta contenente le informazioni dovute.
Art. 11 - Durata del contratto e recesso
1. Il Cliente può recedere dalla presente sezione in ogni momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura. In caso di recesso della Banca, questa deve dare al Cliente un preavviso di almeno 2 (due) mesi. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo eventualmente anticipato con altro mezzo. L’efficacia del recesso, tuttavia, decorre dal ricevimento della comunicazione effettuata in forma cartacea.
2. Qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può recedere anche senza preavviso e dandone immediata comunicazione alla controparte.
3. La chiusura del rapporto coincide con la data di perfezionamento del recesso, salvo l’obbligo per il Cliente di precostituire i fondi motivatamente richiesti dalla Banca per chiudere partite eventualmente ancora sospese.
4. Le spese e le commissioni percepite periodicamente dalla Banca, sono dovute dal Cliente in misura proporzionale al periodo precedente lo scioglimento. Se sono state pagate anticipatamente, esse debbono essere rimborsate dalla Banca al Cliente in misura proporzionale alla durata del rapporto.
Art. 12 - Comunicazioni del Cliente di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto
1. Il Cliente, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza alla Banca entro il termine di 13 (tredici) mesi, decorrente dalla data di addebito nel caso del pagatore, o di accredito nel caso del beneficiario.
2. Il termine di cui al comma precedente non si applica se la Banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizioni le informazioni relative all’operazione di pagamento secondo la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi.
3. Un’operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l’esecuzione non è conforme all’ordine o alle istruzioni impartite dal Cliente alla Banca.
Art. 13 - Mancata esecuzione o esecuzione inesatta dell’ordine di pagamento
1. Fatti salvi gli artt. 12, 14 e 15 della presente sezione, la Banca del pagatore è responsabile nei confronti di quest’ultimo della corretta esecuzione dell’ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare che la Banca del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’operazione nel rispetto della disciplina concordata. In tal caso la Banca del beneficiario è responsabile nei confronti del suo Cliente della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento.
2. Quando la Banca del pagatore è responsabile ai sensi del comma precedente, essa rimborsa senza indugio al pagatore medesimo l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e ripristina la situazione del conto corrente come se l’operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.
3. Nei casi di cui al comma precedente il pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l’esecuzione inesatta. Restano salvi il diritto di rettifica di cui all’art. 12 e la responsabilità di cui all’ultimo comma del presente articolo.
4. Qualora la Banca del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, essa mette a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l’importo corrispondente sul conto del beneficiario medesimo.
5. Fatti salvi gli artt. 12, 14 e 15 della presente sezione, quando l’operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, la Banca del beneficiario:
a. è responsabile nei confronti del beneficiario medesimo della corretta trasmissione dell’ordine alla Banca del pagatore;
b. trasmette senza indugio l’ordine alla Banca del pagatore;
c. è responsabile nei confronti del beneficiario del rispetto dei tempi di esecuzione e delle valute concordate.
6. Nel caso in cui la Banca del beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un’operazione di pagamento ai sensi del comma precedente, la Banca del pagatore è responsabile nei confronti di quest’ultimo ed è tenuta a rimborsargli senza indugio l’importo dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto, riportando il conto corrente del pagatore allo stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo.
7. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un’operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca si adopera senza indugio, su richiesta del Cliente, per rintracciare l’operazione di pagamento e informarlo del risultato.
8. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente di tutte le spese e interessi ad esso imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento.
Art. 14 - Responsabilità per identificativi unici inesatti
1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall’identificativo unico.
2. Se l’identificativo unico fornito dal Cliente è inesatto, la Banca non è responsabile, ai sensi del precedente articolo, della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento. La Banca del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento.
3. La Banca può addebitare al Cliente le spese sostenute per il recupero dei fondi.
Art. 15 - Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite
1. Nel caso in cui un’operazione di pagamento autorizzata e disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il pagatore ha diritto al rimborso dell’importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) al momento del rilascio, l’autorizzazione non specificava l’importo dell’operazione di pagamento; b) l’importo dell’operazione supera quello che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presente il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso. Su richiesta della Banca, il pagatore fornisce documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l’esistenza di tali condizioni. Il rimborso corrisponde all’intero importo dell’operazione di pagamento eseguita.
2. Ai fini della lett. b) del precedente comma, il pagatore non può far valere ragioni legate al cambio se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca.
3. Il pagatore può chiedere il rimborso di cui ai commi precedenti entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. La richiesta è effettuata in forma scritta, su supporto cartaceo eventualmente anticipato con altro mezzo. La richiesta si considera efficace per la Banca quando essa abbia ricevuto la comunicazione effettuata in forma cartacea.
a) Nel caso di Sepa Direct Debit Business to Business (SDD B2B) in cui l’addebito è effettuato sul conto corrente intestato ad un’altra impresa è escluso il termine di rimborso sopra indicato.
4. La Banca rimborsa l’intero importo dell’operazione, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro dieci giorni lavorativi bancari dalla ricezione della richiesta. In tale ultimo caso comunica al pagatore a quali enti e con quali modalità egli può presentare reclamo o ricorso ove non accetti la giustificazione fornita.
Art. 16 - Esclusione della responsabilità
1. Le responsabilità poste dagli articoli precedenti in capo alle banche non si applicano in caso di forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 17 - Sanzioni
1. Nel caso di inosservanza da parte della Banca degli obblighi di trasparenza previsti per l’esecuzione di servizi di pagamento dal Testo Unico Bancario (TUB) e dalle relative Istruzioni di vigilanza, nonché dal d.lgs. 11 del 2010, di recepimento della direttiva PSD, sono alla Banca stessa applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 144 del TUB, irrogate secondo la procedura di cui al successivo art. 145.
SEZIONE V - SERVIZIO DI INCASSO O DI ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI
Art.1 - Oggetto e limiti del servizio
1. l servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti, per conto del Cliente, sulla base delle norme di seguito previste; per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull’estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari.
2. La Banca è tenuta a svolgere il servizio secondo i criteri di diligenza professionale richiamati nell'art. 1 della sezione I; sono tuttavia a carico del Cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali vanno incluse quelle dipendenti da:
a) indicazioni erronee, non precise o insufficienti, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;
b) casi di forza maggiore, impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.
3. Qualora il Cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili per l’Istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clausola "incasso tramite" e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.
4. La Banca ha titolo per rivalersi sul Cliente di tutte le spese per la regolarizzazione nel bollo dei titoli, ove la Banca stessa vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate.
Art.2 - Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli
1. La Banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilità materiale.
Art.3 - Effetti cambiari recanti clausola senza spese o altra equivalente
1. Per gli effetti cambiari, la Banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, sia essa firmata o meno.
2. Nel caso di effetti con clausole "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, non firmata a termini di legge, la Banca ha la facoltà di non far levare il protesto.
Art.4 - Ordini di proroga di scadenza effetti
1. Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la Banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l’effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la Banca non provvederà, stante il divieto di cui all'art. 9 della Legge n. 349 del 1973, a far elevare protesto.
Art.5 - Pagamento mediante assegni
1. Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di Banca, la Banca incaricata dell'incasso si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.
Art.6 - Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni
1. La presentazione per l’accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti ed assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, è eseguita dalla Banca - direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non - con applicazione di tutte le disposizioni contenute negli articoli della presente Sezione, ad esclusione di quelle previste dall'art. 4.
2. Fermo restando quanto previsto nel caso di versamento in conto di assegni, effetti ed altri titoli indicati negli articoli 4 e 5 della Sezione II (Conto corrente Bancario), il Cliente è tenuto a rimborsare la Banca, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se - per fatto o circostanza non imputabile alla Banca stessa a norma degli articoli precedenti - la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge; gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; la Banca non sia in grado di conoscere l’esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.
La Banca Il Cliente
Cassa Rurale Renon Società Cooperativa
Il Cliente approva specificamente -ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, cod. civ. - le seguenti clausole:
Sezione I - Condizioni generali del contratto
Art. 8. commi 2, 4 e 5 (revoca, modifica e cessazione dei poteri di rappresentanza) Art. 10 (diritto di pegno e ritenzione, cessioni di crediti e garanzie)
Art. 11 (diritto di compensazione ed operatività dei diritti di compensazione e di garanzia nei confronti dei cointestatari)
Art. 13, comma 3 (modifica delle condizioni)
Art. 15, comma 3 (Lingua adottata, legge applicabile e foro competente)
Sezione II – Conto corrente bancario
Art. 2 (addebito in conto di assegni e cambiali)
Art. 8, comma 2 (non apposizione della clausola effettivo) Art. 9, commi 1 e 2 (capitalizzazione degli interessi)
Art. 12, commi 2, 3 e 4 (compensazione e pagamento di assegni)
Sezione III – Affidamenti in conto corrente Art. 3 (recesso)
Art. 4 (recesso, compensazione e pagamento di assegni)
Sezione IV – Servizi di pagamento (contratto quadro ai sensi del d.lgs. n. 11/2010) Art. 8 (modifica delle condizioni)
Sezione V – Servizio di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni
Art. 2 (non invio degli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni)
Il Cliente
Il Cliente dichiara e conferma che gli è stato consegnato un esemplare del presente atto.
Il Cliente