DEFINIZIONI
DEFINIZIONI
Le Parti attribuiscono alle seguenti definizioni il significato qui previsto, siano esse al singolare che al plurale:
CONTRAENTE | Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'assicurazione. |
ASSICURATO | Il soggetto indicato nella Scheda di Copertura il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. |
ASSICURATO AGGIUNTIVO | L'Assicurazione copre anche la responsabilità civile di qualsiasi persona (la direzione e il personale) che agisca per conto dell’Assicurato nell’esercizio delle proprie mansioni, a cui possa estendersi la responsabilità dell’Assicurato coperta dal presente Certificato. Tutte le disposizioni del presente contratto applicate al Contraente si applicano all’Assicurato e all’Assicurato Aggiuntivo. Il Contraente è responsabile insieme all’Assicurato e all’assicurato aggiuntivo per l'adempimento degli obblighi previsti dal contratto. |
CERTIFICATO | Il presente contratto di assicurazione. |
SCHEDA DI COPERTURA | Il documento allegato al contratto di assicurazione, facente parte integrante ed essenziale dello stesso, che contiene, a seconda dei casi, i dati del Contraente e dell'Assicurato, il massimale, i sottolimiti, la decorrenza, il premio, gli assicuratori il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dall'assicurazione, gli eventuali altri dettagli dell'assicurazione. |
ASSICURATORE | Il membro o membri del Lloyd’s, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal contratto d’assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel contratto di assicurazione. |
CORRISPONDENTE / COVERHOLDER DEI LLOYD’S | I corrispondenti dei sindacati dei Lloyd's che operano in una regione o in un paese, autorizzati a stipulare polizze per conto degli Assicuratori e separatamente identificati nella Scheda di Copertura. |
SINISTRO | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
INDENNIZZO | Quanto dovuto dagli Assicuratori in caso di Xxxxxxxx. |
PRODOTTO | I beni e servizi specificati nella descrizione dell’attività dell’Assicurato, dopo che l'Assicurato ha • messo in circolazione i beni o • completato i servizi. |
ATTIVITÀ | L’attività d’impresa indicata nella Scheda di Copertura da cui possono derivare le responsabilità dell’Assicurato coperte dal presente Certificato, che comprende tutte le attività accessorie, quali: • come proprietario, conduttore, locatario, usufruttuario o occupante di terreni ed edifici, compreso il rischio derivante da locazione, leasing o assegnazione di terreni ed edifici a terzi;; • come proprietario/costruttore o appaltatore nel corso di lavori di costruzione, ristrutturazione o demolizione;; • come ex possessore di terreni o edifici, purché questa copertura operasse prima della perdita del possesso;; • sevizio antincendio del proprio personale ivi compresa l'assistenza e le esercitazioni al di fuori della sede;; • per tutti i tipi di operazioni ed eventi sociali connessi all’attività o a parte di essa (comprese le attività sportive) anche fuori dalla sede. • alla conduzione e manutenzione di locali per interventi di primo soccorso, con strumenti, apparecchiature e materiali adeguati, oltre che da personale medico dipendente dell’Assicurato o medici esterni incaricati per le attività mediche specifiche con l’attività dell’Assicurato. Inoltre, l’assicurazione copre la responsabilità civile personale dei medici nello svolgimento delle funzioni descritte in questo paragrafo, ma solo nel caso in cui l'Assicurato ha un obbligo contrattuale di tenere tali medici coperti, e nella misura in cui tali responsabilità non siano già assicurate. |
CONDIZIONI GENERALI DEL CERTIFICATO
Art. 01 | DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO |
AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione del contratto e la valutazione del rischio da parte degli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Art. 02 | PROVA DEL CONTRATTO – COMUNICAZIONI |
L’assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, così come tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato è tenuto in base al presente Certificato.
Sul Certificato e su qualsiasi altro documento che regola la copertura devono essere indicati la sede legale e, se del caso, l’indirizzo della rappresentanza generale degli Assicuratori.
Art. 03 | DURATA DEL CONTRATTO |
Il Certificato è valido per il Periodo di assicurazione indicato nella Scheda di Copertura.
Il presente Certificato alla scadenza di ogni periodo non si intende tacitamente rinnovato.
PERIODICITA' E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELLA GARANZIA
Art. 04
Il premio è dovuto con periodicità annuale.
L’eventuale frazionamento del premio, con o senza oneri aggiuntivi, dovrà essere oggetto di specifico accordo tra gli Assicuratori ed il Contraente.
I mezzi di pagamento del premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti:
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario gli Assicuratori oppure l’intermediario da questi ultimi incaricato, espressamente in tale qualità.
A parziale deroga dell’Art. 1901 C.C., il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dall’inizio del Periodo di assicurazione;; se il Contraente non paga il premio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermo restando l’obbligo del Contraente di pagare il premio.
Se, il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il trentesimo giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattuali successive. Qualsiasi Sinistro che si verifichi durante il periodo di sospensione non è coperto, anche se la garanzia viene successivamente riattivata con il pagamento del premio.
Art. 05 | ONERI FISCALI |
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al Certificato ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.
Art. 06 | MASSIMALI DI GARANZIA |
La copertura è prestata entro i limiti di Indennizzo previsti dalla Scheda di Copertura.
Art. 07 | VARIAZIONI DI RISCHIO |
Qualora nel corso del Periodo di assicurazione si verifichino variazioni del rischio, l’Assicurato è tenuto a notificarle immediatamente agli Assicuratori i quali possono richiedere la modificazione delle condizioni in vigore.
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, gli Assicuratori, nel termine di 30 giorni dal ricevimento del rifiuto da parte dell’Assicurato, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica una diminuzione del rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla data in cui è avvenuta tale variazione.
L'omessa dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di qualsiasi aggravamento del rischio, non pregiudica il diritto all’Indennizzo, sempre che tale omissione sia stata fatta in buona fede e fermo restando l’obbligo del Contraente di corrispondere agli Assicuratori il maggior premio in misura proporzionale al maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui l’aggravamento si è verificato.
Art. 08 | OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO |
E’ fatto obbligo all’Assicurato di dare avviso scritto agli Assicuratori entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza di qualsiasi Sinistro che ragionevolmente si presume possa dare origine ad una richiesta di risarcimento (compresi i costi e le spese di difesa e di gestione), che potrebbe essere di valore superiore al 50% del massimale della polizza di primo rischio ovvero della franchigia.
L’Assicurato deve inoltrare al più presto un dettagliato rapporto scritto e fornire agli Assicuratori ed ai suoi incaricati tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.
Art. 09 | GESTIONE dei Sinistri – Spese |
Gli Assicuratori hanno il diritto di gestire i Sinistri in sede stragiudiziale così come in sede giudiziale, penale e civile, designando legali e consulenti di propria fiducia. L’Assicurato deve prestare totale collaborazione a tale gestione, fornendo informazioni e documenti, rilasciando mandati alle liti e, ove occorra, procure ad negotia, salvo in ogni caso il suo diritto ad essere relazionato circa l’esito della vertenza.
Nel caso in cui gli Assicuratori si avvalgano del diritto previsto nel primo paragrafo, saranno a loro carico le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato, entro il limite, in deroga a quanto previsto dall’art. 1917, 3° comma, C.C., di un importo equivalente al massimale per Sinistro indicato nella scheda di copertura. L’importo delle spese di cui sopra, è in aggiunta al massimale per Sinistro indicato nella Scheda di Copertura.
Nel caso in cui gli Assicuratori non si avvalgano del diritto previsto nel primo paragrafo, saranno a loro carico le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato, solo se sostenute con il loro assenso scritto, fermo il limite di cui sopra.
Art. 10 | ALTRE ASSICURAZIONI |
Il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio. In caso di Sinistro deve dare comunicazione a tutti gli Assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri (Art. 1910 C.C.). Qualora un Sinistro fosse coperto parzialmente o interamente da altre polizze di assicurazione, si applicherà l’articolo 1910 X.X.
Xxx. 00 | XXXXXXXX BROKER |
Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che l’ Assicurato e/o Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente del Lloyd’s indicato nella Scheda di Copertura. Pertanto:
a1. Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente dei Lloyd’s dal Coverholder si considererà come fatta all’Assicurato e/o Contraente;;
b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd’s al Coverholder si considererà come fatta dall’Assicurato e/o Contraente.
Gli Assicuratori conferiscono mandato al Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:
a2. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Coverholder si considererà come fatta agli Assicuratori;;
b2. Ogni comunicazione effettuata dal Coverholder al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come fatta dagli Assicuratori.
Art. 12 | Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari |
E' convenuto tra le parti che il presente Certificato è regolato da e sarà interpretato esclusivamente in base alla legge italiana.
Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente assicurazione sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana.
Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell’Assicurato agli Assicuratori ai sensi del presente Certificato, questi ultimi eleggono domicilio presso la sede della Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's i cui dati sono indicati nella Nota Informativa.
L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto degli Assicuratori di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti.
Art. 13 | RINVIO ALLE NORME DI LEGGE |
Per tutto quanto non è regolato dal Certificato valgono le vigenti norme della legge italiana.
Art. 14 | Clausola di Responsabilità Disgiunta |
ATTENZIONE contiene informazioni importanti SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE.
La responsabilità di un Assicuratore nell’ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri Assicuratori che partecipano al presente contratto. Un Assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un Assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.
La parte di responsabilità nell’ambito del presente contratto sottoscritta da un Assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd’s, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.
Nel caso di un Sindacato dei Lloyd’s, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un Assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all’ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro
Assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd’s,One Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX. L’identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd’s e l’entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria dei Lloyd's indicata nella Nota Informativa. Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al “presente contratto” al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale
Art. 15 | Clausola di limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni |
In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente Assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CERTIFICATO
PREMESSA
Premesso che l’Assicurato ha dichiarato che contemporaneamente al presente Certificato e per lo stesso rischio esiste altra assicurazione di primo rischio sottoscritta dalla Compagnia indicata nella Scheda di Copertura e precisamente la polizza il cui numero è indicato nella Scheda di Copertura per il rischio di responsabilità civile terzi, dipendenti e Prodotti fino alla concorrenza dei massimali che sono indicati nella Scheda di Copertura.
La presente assicurazione opererà in secondo rischio rispetto alla polizza sopraindicata in eccesso al massimale previsto – che costituisce comunque franchigia fissa per Sinistro, o in aggregato laddove previsto nella Scheda di Copertura, a carico dell’Assicurato.
La garanzia viene prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati nella Scheda di Copertura.
Ciò premesso si conviene quanto segue:
1) Attività assicurata
La presente assicurazione opera unicamente per l’Attività descritta nella Scheda di Copertura.
2) Operatività del Certificato a secondo rischio
Il presente Certificato viene prestato a “secondo rischio” e quindi opererà solo per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate dalla polizza di primo rischio e per i massimali indicati nel presente Certificato, incluso “drop down” come di seguito precisato.
Nel caso in cui la polizza di primo rischio e le sue eventuali polizze in eccesso e già esistenti prevedano dei limiti in aggregato e si verifichi una riduzione o addirittura l’esaurimento del massimale o dei massimali aggregati stabiliti nelle polizze stesse a seguito del pagamento di Sinistri, il presente Certificato opererà come segue (ferma restando la piena applicabilità dei termini, delle condizioni, delle esclusioni previste):
• - in caso di riduzione del massimale o dei massimali, questo Certificato pagherà in eccesso a tali importi ridotti;;
• - in caso di esaurimento del massimale o dei massimali, questo Certificato opererà in sostituzione alla polizza a primo rischio ed eventuali polizze ad essa in eccesso e già esistenti;;
Questo Certificato non opera in ogni caso in eccesso ai sottolimiti presenti nella polizza di primo rischio e delle eventuali polizze ad essa in eccesso e già esistenti fatto salvo eventuali patti contrari indicati nella Scheda di Copertura.
3) Pagamento dell'indennizzo subordinato alla liquidazione dell'indennizzo dovuto in base alla polizza di primo rischio - franchigia in caso di non operatività della polizza di primo rischio Gli Assicuratori non corrisponderanno nessun Indennizzo a meno che e fino a che la Compagnia assicuratrice della polizza di primo rischio non abbia liquidato il Sinistro, accettato la copertura o sia stata obbligata a pagare l’intero ammontare dell’Indennizzo di sua competenza.
Nel caso in cui la polizza di primo rischio non fosse operante, il presente Certificato opererà con l’applicazione di una franchigia per ciascun Sinistro pari al massimale di primo rischio indicato nella Scheda di Copertura.
4) Efficacia della polizza di primo rischio
E’ necessario che durante tutto il periodo di vigenza del presente Certificato la polizza di primo rischio sia mantenuta in vigore e che tutte le condizioni ed i massimali restino invariati. L’Assicurato è tenuto a comunicare agli Assicuratori per iscritto ogni variazione alla predetta polizza di primo rischio.
In caso di cessazione della polizza di primo rischio, gli Assicuratori si riservano di recedere dal presente Certificato con preavviso di 60 (sessanta) giorni.
5) Recupero e pagamento dei sinistri
Tutti i recuperi o i pagamenti recuperati o ricevuti successivamente alla liquidazione di un Sinistro ai sensi del presente Certificato saranno considerati come se fossero stati recuperati o pagati prima di tale liquidazione e tutte le necessarie compensazioni saranno effettuate tra l’Assicurato e gli Assicuratori, prendendo atto le parti che in nessun caso un Sinistro, ai sensi del presente Certificato, potrà essere liquidato prima dell'accertamento della perdita definitiva.
6) Esclusioni
L'Assicurazione di cui al presente Certificato viene prestata alle stesse condizioni ed esclusioni previste dalla polizza di primo rischio, salvo eventuali condizioni richiamate nella Scheda di Copertura e fatto salvo le esclusioni di seguito riportate:
1. 6.1 Esclusione Perdite Finanziarie
L’assicurazione non copre i danni derivanti da perdite finanziarie.
1. 6.2 Esclusione Responsabilità Civile Professionale e/o Contrattuale
L’assicurazione non copre i danni derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale e/o contrattuale. Non copre inoltre i danni patrimoniali derivanti dalla responsabilità dell’Assicurato e/o di terzi per multe e penali.
7) Premio dovuto e regolazione
Il Premio, nonostante possa essere previsto il pagamento frazionato, deve intendersi comunque interamente dovuto e non è soggetto ad alcuna regolazione fatto salvo quanto diversamente indicato nella Scheda di Copertura.
8) Allineamento delle definizioni
Nel caso in cui le definizioni di questa polizza dovessero essere in contrasto con quelle indicate nella polizza di primo rischio, le definizioni della polizza primaria prevarranno su quelle indicate nella presente polizza a secondo rischio.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione del contratto e la valutazione del rischio da parte degli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Contraente dichiara di approvare specificamente le condizioni di assicurazione di cui ai seguenti articoli:
CONDIZIONI GENERALI DEL CERTIFICATO
Art. 03 Durata del contratto Art. 06 Massimali di garanzia Art. 07 Variazioni di rischio
Art. 08 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro Art. 09 Gestione dei Sinistri
Art. 12 Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari
Art. 13 Rinvio alle Norme di legge
Art. 14 Clausola di Responsabilità Disgiunta
Art. 15 Clausola di limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CERTIFICATO
2) Operatività del Certificato a secondo rischio
3) Pagamento dell'indennizzo subordinato alla liquidazione dell'indennizzo dovuto in base alla polizza di primo rischio - franchigia in caso di non operatività della polizza di primo rischio
6) Esclusioni
Eventuali condizioni particolari aggiuntive e speciali concordate e previste nella Scheda di Copertura
e dà atto che le clausole di cui all’art. 166, 2° comma, Codice delle Assicurazioni, sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
Ai sensi dell’Art.1341 C.C. secondo comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali di assicurazione della polizza di primo rischio sottoscritta dalla Compagnia indicata nella Scheda di Copertura e precisamente la polizza il cui numero è indicato nella Scheda di Copertura e che il Contraente dichiara di conoscere, accettare e di aver ricevuto.
IL CORRISPONDENTE DEI LLOYD’S IL CONTRAENTE
Fidelitas United Broker srl
Il Contraente dichiara di avere ricevuto i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo e segnatamente:
- Nota Informativa, comprensiva di Glossario;;
- Condizioni di assicurazione;;
- Questionario – proposta (ove previsto).
Firma del Contraente | Data | |