ACCORDO DI FORNITURA – ANNO 2020
ACCORDO DI FORNITURA – ANNO 2020
II presente contratto viene stipulato fra:
l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, con sede legale a Xxxxxxx, xxx Xxxxxxx x. 00, X.X. x X. XXX 00000000000, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
e
la Società MEDIPASS s.r.l. con sede legale in Xxx Xxxx Xxxxxxxxx, 00 00000 - Xxxxxxx - C.F./P.I 01790611204,nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, che agisce in qualità di legale rappresentante
e sarà valevole per l’anno 2020, riguardando la fornitura di prestazioni di diagnostica per immagini, ecografia, diagnostica senologica (mammografia ed eco mammaria), doppler, ecocardiogrammi a cittadini residenti nella Provincia di Ferrara, da erogarsi nelle sedi presso cui le suddette società operano: ambulatori di Pieve di Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX).
PREMESSA
Le strutture Medipass operano in regime di accreditamento istituzionale sulla base dei seguenti documenti: DGR 2643 del 24/02/2017 (Accreditamento Xxxxxxxxxxx xx Xxxx), XXX 00000 del 2/10/2010 (Accreditamento Molinella), DGR 12288 del 2/11/2010 (Accreditamento Pieve di Cento), DGR 12286 del 2/11/2010 (Accreditamento Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx), XXX 00000 del 2/11/2010 (Accreditamento Crevalcore) e DGR 21947 del 27.11.2019 “Medipass - Servizio di Diagnostica per immagini, Strutture ambulatoriali di Crevalcore (BO),Molinella (BO), Pieve di Xxxxx (XX), Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx (XX) – “Rinnovo dell’accreditamento istituzionale”
Il presente Accordo è redatto in conformità alle indicazioni di cui:
1. all'art. 8 quinquies - comma 2° del Decreto Legislativo n. 229/99 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1988, N° 419" e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale la Regione e le Aziende Unità Sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private ed i professionisti accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali;
2. alla delibera di Giunta Regionale n. 426 del 1° Marzo 2000 ad oggetto "LINEE GUIDA E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E LA STIPULA DEI CONTRATTI";
3. all'Accordo Quadro tra la Regione Xxxxxx-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale – Quadriennio 2018-2021 – recepito con DGR 167 del 4/2/19;
4. alla Delibera di Giunta Regionale n. 603 del 15 aprile 2019 “PIANO REGIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA (PRGLA) PER IL TRIENNIO 2019-2021”;
5. alle delibere e determinazioni assunte dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx nell’ambito delle attività di controllo e di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 ed in particolare della DGR n. 404 del 27.04.2020 avente ad oggetto “Primi provvedimenti per il riavvio dell’attività sanitaria programmata in corso di emergenza Covid-19. Modifica alle deliberazioni di giunta regionale n. 368/2020” e della DGR
n. 849 del 13.07.2020 avente ad oggetto “Approvazione accordo integrativo dell’accordo già sottoscritto con Anisap Xxxxxx Xxxxxxx, di cui alla propria deliberazione n. 167/2019”.
Le parti firmatarie del presente Accordo condividono i seguenti obiettivi:
• sviluppo della collaborazione pubblico-privato nell'ambito della pianificazione sanitaria territoriale, per favorire un rapporto sinergico volto a migliorare modalità e tempi di risposta alla domanda di prestazioni sanitarie;
• rispetto dei limiti di spesa programmati dalla Regione;
• garanzia dei livelli essenziali di assistenza;
• salvaguardia del principio di libera scelta del luogo di cura;
• appropriatezza e razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili;
• recupero dei flussi di mobilità passiva extraregionale per le prestazioni oggetto dell’accordo.
Si ritiene pertanto che si possa definire la committenza oggetto del presente Accordo per l'anno 2020 così come indicato nei seguenti articoli e descritto nello schema allegato.
ART. 1 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
L'accesso alle prestazioni, da parte di cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL di Ferrara, potrà avvenire previa prescrizione di prestazioni di diagnostica per immagini, ecografie, diagnostica senologica (mammografia ed eco mammaria), ecodoppler e ecocardiogramma da parte del medico di medicina generale o di specialista operante presso strutture pubbliche.
L'accesso alle prestazioni, da parte di cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL di Ferrara dovrà avvenire attraverso CUP, previa prescrizione di visita specialistica di primo accesso o di controllo da parte del medico di medicina generale;
La programmazione delle prestazioni dovrà essere realizzata attraverso una omogenea distribuzione mensile delle stesse nel corso dell’anno.
ART. 2 – ADEGUAMENTI INFORMATICI
La Società Medipass s'impegna a realizzare con oneri a carico della stessa, le seguenti attività:
- implementazione di tutte le funzionalità necessarie all’ingresso nella rete sole in particolare finalizzate alla erogazione delle ricette SSN e l’invio del referto al Fascicolo Sanitario Elettronico;
- verifica dell’operatività di tutte le funzionalità necessarie alla visualizzazione ed erogazione delle ricette dematerializzate, secondo le regole previste dal flusso ministeriale.
ART. 3 - VALORIZZAZIONE DELL’ACCORDO
Il tetto di spesa complessivo viene fissato in Euro 75.000,00 al netto dei ticket incassati dalla Società MEDIPASS.
Con riferimento all’incasso dei ticket, si precisa che in caso di ricetta che da luogo a due diversi appuntamenti le procedure di incasso sono così definite:
1) prestazioni erogate da un soggetto pubblico e da una struttura privata accreditata: incassa sempre il soggetto pubblico, anche se è il secondo erogatore;
2) prestazioni erogate da due strutture private accreditate: incassa sempre il primo erogatore.
Le prestazioni dovranno essere fatturate secondo le tariffe previste dal nomenclatore tariffario della Regione Xxxxxx-Romagna.
L’offerta di prestazioni dovrà rispondere a requisiti di flessibilità per il perseguimento dell’obiettivo del contenimento dei tempi di attesa di cui alla DGR 603/2019. A tal fine potrà essere richiesta una rimodulazione temporanea delle agende di prenotazione con una variazione di +/- 10% per tipologia di prestazione, in base agli indici di performance monitorati dal livello regionale.
In relazione a quanto stabilito nell’accordo Regione-Anisap di cui a DGR n. 849/2020, Medipass è autorizzata a fatturare una quota aggiuntiva di € 3,50 da rendicontare separatamente su base mensile in base al numero delle prestazioni erogate. Tale maggior onere rientra nel budget di cui al capoverso precedente.
ART. 4 - MODALITÀ' DI PAGAMENTO
Il soggetto contraente si impegna ad assolvere l'obbligo informativo nei confronti della Regione E-R, così come previsto dalle circolari regionali n° 9 del 28/11/2008 e n° 2 del 16/2/2011.
Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorreranno a determinare gli importi dei pagamenti.
L'accertamento di tali importi e la conseguente liquidazione delle prestazioni avverranno entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, fatto salvo l’accertamento della regolarità contributiva e fiscale (DURC e certificato di regolarità fiscale).
Debiti Informativi
Medipass si impegna a garantire l’assolvimento di tutti i debiti informativi disposti a livello regionale e nazionale, ivi compreso il progressivo adeguamento alle indicazioni concernenti il cd “NSO” (Nodo Elettronico Smistamento Ordini), adempimento obbligatorio ai fini della liquidazione e pagamento delle fatture a decorrere dal 1.1.2022.
ART. 5 – VERIFICA DELLA QUALITA’ E MODALITÀ DI CONTROLLO
L’Azienda Usl si riserva di effettuare i controlli atti a verificare la qualità, la congruenza e l’appropriatezza delle prestazioni rese in relazione alle indicazioni regionali in materia.
Al fine di consentire la verifica della congruenza tra le prestazioni rese e il flusso informativo prodotto, la società Medipass si impegna a rendere disponibile presso le proprie sedi la documentazione sanitaria (referto ed eventuale programma terapeutico) e amministrativa riferita a ciascun caso trattato.
Il personale autorizzato dell’Azienda potrà verificare il rispetto di quanto concordato attraverso valutazioni di appropriatezza delle prestazioni su un campione di casi trattati.
Per alcune branche specialistiche e prestazioni selezionate vengono definiti degli standard di prodotto applicabili ai referti delle prestazioni erogate. Gli standard sono definiti secondo linee guida di società scientifiche nazionali o internazionali riconosciute. Le branche specialistiche oggetto del controllo saranno concordate tra le parti
ART. 6 – ASSICURAZIONE
La Società firmataria del presente accordo garantisce di aver sottoscritto un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività.
L'Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
ART. 7 – DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
L’Azienda USL, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato “Regolamento”), designa Medipass Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.
In particolare la designazione ha ad oggetto i dati personali anagrafici dei pazienti nonché i loro dati personali di natura particolare in quanto necessari per la somministrazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo. Il Responsabile è tenuto al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del trattamento conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento, al Codice e al presente Atto.
Il Responsabile è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE e di ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore e/o che vengano a modificare, integrare o sostituire l’attuale disciplina e, più precisamente, nel trattamento dei dati affidati, dovrà avere cura di:
- attenersi alle clausole di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, laddove autorizzato;
garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione;
- trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliere e registrare i dati esclusivamente per gli scopi inerenti l'attività svolta e, comunque, rispettare le disposizioni di cui all’articolo 5 del Regolamento;
- verificare l’esattezza dei dati trasmessi o comunque trattati e, se necessario, aggiornarli, modificarli, rettificarli e/o cancellarli, nei limiti degli accordi stabiliti nell’Accordo e, comunque, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, impegnandosi a riscontrare direttamente dette richieste nell’osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento, informando il Titolare;
- autorizzare al trattamento i soggetti dei quali si avvale per svolgerlo, fornendo loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste nell’Accordo, secondo correttezza nel rispetto di misure adeguate di sicurezza.
Le parti danno atto che, in ogni caso, gli obblighi di fornire le informazioni di cui all’art. 13 e 14 del
Formattato: Tipo di carattere: 11 pt
Reg. UE 2016/679 e di acquisire il consenso al trattamento dei dati, laddove necessario, competono all’Azienda Sanitaria.
Il Responsabile ha l’obbligo di attribuire ai soggetti autorizzati al trattamento gli stessi obblighi di segretezza e riservatezza gravanti sul personale del Titolare e di sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i predetti soggetti alla corretta gestione dei dati personali trattati per conto del Titolare e al rispetto del Regolamento, del Codice e, in genere, delle norme e delle prassi in materia di protezione dei dati personali.
L’ AUSL, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del Regolamento, conferisce al Responsabile nominato il potere di designare altri responsabili del trattamento, purché stabiliti nell’Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 28 del Regolamento UE, nel caso in cui la stessa, per il trattamento dei dati, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere servizi e/o prestazioni di competenza del Responsabile principale.
In tal caso il Responsabile è tenuto a darne avviso ad AUSL, anche ai sensi e ai fini dell’art. 28, comma 2, secondo periodo, del Regolamento e ad imporre nel relativo contratto al sub responsabile tutti gli obblighi contenuti nel presente Accordo a carico del Fornitore. Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla predetta designazione.
Il Responsabile è tenuto compilare, conservare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti che, in caso di richiesta, dovrà essere condiviso con il Titolare, limitatamente ai dati trattati in nome e per conto di quest’ultimo.
Il Responsabile ha l’onere di individuare e adottare le misure di sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei dati personali e, comunque, relativamente ai trattamenti per i quali è stato designato, di assistere il Titolare al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.
Il Responsabile è tenuto a notificare al Titolare, nel minore tempo possibile, e comunque non oltre 12 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi ipotesi di violazione dei dati personali (quali, a mero tiolo esemplificativo e non esaustivo: distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali da lui trattati) che faccia sorgere l’obbligo del Titolare di procedere agli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-fornitori e/o sub-agenti. Il Responsabile è altresì tenuto a collaborare tempestivamente con il Titolare ai fini degli adempimenti di notifica e comunicazione di cui ai predetti articoli 33 e 34 del Regolamento, anche compilando formulari e questionari che il Titolare intenda sottoporgli per le vie brevi.
La designazione a Responsabile sarà valida per la durata dell’Accordo e si considererà revocata a completamento dell’incarico e/o al venir meno, per qualsiasi causa, dell’Accordo. I dati trattati per conto del Titolare devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e alle finalità contrattuali fatto salvo il rinvio a specifiche tempistiche previste dalle normative di settore. All’atto della cessazione delle operazioni di trattamento o su richiesta del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi non oltre i 60 giorni dalla richiesta, dandone conferma per iscritto al Titolare.
Laddove i dati personali, previa autorizzazione dell’AUSL, vengano trasferiti e/o comunicati dal Responsabile al di fuori dell’Unione Europea o in un territorio con un livello di protezione dei dati non riconosciuto dalla Commissione Europea, devono essere comunicate le misure volte per garantire un’adeguata tutela della riservatezza e della genuinità del dato come previsto dal Regolamento UE. Il Responsabile garantisce al Titolare la possibilità di effettuare verifiche sulla correttezza e liceità dei trattamenti effettuati e, comunque, finalizzate a verificare il rispetto del Regolamento, del Codice e del presente Accordo.
Il Responsabile si impegna a offrire ogni supporto necessario a tale attività di verifica, rispondendo alle richieste di informazioni e chiarimenti, rendendosi, altresì, disponibile alla compilazione di questionari, fornendo la documentazione eventualmente richiesta nonché consentendo l’accesso ai propri locali e sistemi al Titolare, anche per il tramite di un incaricato.
Il Titolare deve essere tenuto indenne per ogni perdita, costo, spesa, multa, sanzione, danno derivante da violazioni dalle clausole contrattuali previste nella presente nomina poste in essere dal Responsabile.
ART. 8 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
La Struttura privata accreditata dovrà attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR n. 62/2013 e dal vigente Codice di Comportamento aziendale reperibile all’indirizzo xxxx://xx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx- generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta e a tal fine dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in esso contenute.
La Struttura inoltre ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 42 lett. L della legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, garantisce di non assumere personale cessato dal rapporto di pubblico impiego, fino ai tre anni successivi alla cessazione, che, negli ultimi tre anni di servizio, abbia, in qualità di dipendente dell’Azienda Sanitaria, esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima di cui fosse destinataria la Società.
Il personale con queste caratteristiche non può infatti svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
L’onere della verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dallo stesso sottoscritto preventivamente alla stipula del contratto di lavoro è in capo alla struttura.
La validità del presente accordo è subordinata alla correttezza e completezza della documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e ss.mm.ii.
La Struttura è tenuta altresì a fornire all’Azienda Usl di Ferrara la documentazione strumentale alla certificazione sopracitata nonché a comunicare tempestivamente ogni modifica che dovesse intervenire negli assetti proprietari nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi (art. 10 sexies, punto 11, L. 575/65).
Nei confronti della Struttura non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di un’informativa antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo d’infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l’incapacità della Struttura di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.
ARTICOLO 9 – INCOMPATIBILITA’
Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva norme, in particolare dall'art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di tipo sanitario con il SSN a titolo
convenzionale o anche libero- professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture private Accreditate, fatta salva la normativa speciale derogatoria emanata in occasione della diffusione del virus Covid-19.
Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Medipass si impegna all’invio dell'elenco aggiornato del personale sanitario che intrattiene rapporti con la struttura privata accreditata, specificando le qualifiche, le specializzazioni conseguite e l’attività specialistica svolta e a corredo degli elenchi nominativi dovranno essere presenti le certificazioni di compatibilità per il personale medico.
ART. 10 - CONTROVERSIE
La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione ai reciproci adempimenti del presente contratto sarà rimessa all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
A tal fine le parti individuano quale Xxxx competente quello di Ferrara.
ART. 11 - DURATA
Il presente accordo ha validità ed efficacia per il periodo 1/1/2020 – 31/12/2020. Qualora alla data del 1 gennaio 2021 non sia stato ancora sottoscritto il contratto di fornitura per l’anno 2021, gli effetti del presente contratto devono intendersi prorogati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo, salve diverse comunicazioni da parte dell’Azienda committente
ART. 12 - CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI
Il presente Accordo, redatto in carta libera sarà assoggettato ad imposta di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del
D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) - della Tariffa - parte seconda allegata al citato D.P.R..
L'Azienda U.S.L. di Ferrara trasmetterà il presente atto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione al Servizio Assistenza Territoriale – Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx- Romagna.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Società MediPass s.r.l.
(Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx)
Ferrara, lì
Il Direttore Generale Dell’Azienda USL di Ferrara Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
_