LETTERA DI INVITO
Croce Rossa Italiana Comitato Nazionale
U.O. Acquisti e Contratti
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2 LETT. B) e dell’art. 54 DEL D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BOMBOLE DI OSSIGENO MEDICALE CON ANNESSI SERVIZI LOGISTICI DI TRASPORTO NONCHÉ MANUTENTIVI DEGLI IMPIANTI FISSI DI DISTRIBUZIONE ALLOCATI A BORDO DEI VEICOLI DI PRIMO SOCCORSO/AMBULANZE DEL CORPO MILITARE VOLONTARIO DELL’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - OdV
GARA n. 8756295 - CIG 9443810E89
LETTERA DI INVITO
xxx.xxx.xx
Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma
Sede legale: Xxx X. Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
C.F. e P.IVA 00000000000 tel: +39.06.55100636-716
mail: xxxxxxxxxxx@xxx.xx pec: xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx
PREMESSA
Con atto 1068SR/22 del Responsabile dell’U.O. Acquisti e Contratti, l’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV ha indetto una manifestazione d’interesse, cui partecipare nelle modalità e nei tempi previsti nell’avviso esplorativo, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro, ex art. 54 del d.lgs. 50/2016, per la fornitura di bombole di ossigeno medicale con annessi servizi logistici di trasporto nonché manutentivi degli impianti fissi di distribuzione allocati a bordo dei veicoli di primo soccorso/ambulanze del Corpo Militare Volontario dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV.
Con atto a contrarre 1498SR/2022 del Responsabile dell’U.O. Acquisti e Xxxxxxxxx è stato disposto l’avvio di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), del d.lgs. 50/2016, rivolta agli operatori economici selezionati, a seguito della predetta manifestazione d’interesse da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.
Con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito e nei suoi allegati.
1. STAZIONE APPALTANTE
Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx – Partita iva 13669721006, operante sulla base delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 178/2012 e dallo Statuto dell’Associazione (disponibile sul sito xxx.xxx.xx nella sezione “Chi siamo”).
2. OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
L’affidamento è volto ad individuare un operatore economico per la sottoscrizione di un Accordo Quadro per l’adempimento delle prestazioni di:
1) Fornitura, mediante messa a disposizione nella formula del comodato d’uso, di bombole di ossigeno medicinale da impiegare, conformemente alla normativa vigente per i mezzi di soccorso, sia come unità fissa a bordo che come presidio portatile;
1.1) distribuzione, trasporto e consegna delle confezioni di ossigeno medicinale con contestuale ritiro dei contenitori vuoti.
L’ossigeno medicinale deve essere fornito in bombole o pacchi bombole (gruppi di confezioni collegate tra loro), di proprietà del titolare di Autorizzazione all'Immissione in Commercio come di seguito indicato:
• bombole portatili quantitativo minimo di 400 litri di ossigeno (a pressione e temperatura ambiente) da 2 L a 200 bar, con due uscite differenziate, per poter essere utilizzata sia per la ventilazione che per l'ossigenoterapia contemporaneamente;
• bombole fisse (collegate ad un impianto di distribuzione): quantitativo minimo 2000 litri di ossigeno (a pressione e temperatura ambiente) da 7 L e 5L a 200 bar, con valvole a pressione residuale (RPV) con dispositivo antiritorno.
Si precisa che è obbligo dell’aggiudicatario mantenere presso un proprio deposito una idonea scorta di confezioni, dedicate all’Associazione secondo un fabbisogno stimato, anche in previsione di esigenze straordinarie ed urgenti. Inoltre è richiesta garanzia di pronta reperibilità e pronto intervento H24 per 365 gg/anno per la fornitura di ossigeno medicinale.
2) manutenzione preventiva programmata con revisione periodica obbligatoria degli impianti fissi di distribuzione di ossigeno installati a bordo dei mezzi di primo soccorso che si sostanzia in:
2.1) fornitura e/o sostituzione di componenti che potrebbero essere interessate da usura o guasto rilevata in sede di manutenzione (dispositivi medici di erogazione per le bombole quali – a titolo esemplificativo - flussimetri, riduttori, umidificatori necessari alla erogazione dell’ossigeno dai punti terminali di erogazione) delle installazioni a bordo dei veicoli di Primo Soccorso/ambulanze del Corpo Militare Volontario dell’Associazione Nazionale della Croce Rossa Italiana – OdV, presenti nei centri dislocati sul territorio nazionale.
A RICHIESTA: Manutenzione straordinaria servizio di pronta reperibilità e pronto intervento H24 per 365 gg/anno (oltre alla manutenzione programmata)
La prima fornitura e le relative attività manutentive dovranno essere concluse entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto.
Entro detto termine occorrerà procedere alla sostituzione delle bombole attualmente in uso ed alla erogazione i servizi connessi e correlati senza che nessun centro, presso cui sono operativi i mezzi, possa trovarsi sprovvisto di quanto necessario per il corretto svolgimento delle attività.
Per garantire la fornitura dell’ossigeno medicinale ed il relativo servizio di manutenzione preventiva senza soluzione di continuità, scongiurando ipotesi di carenza dello stesso o malfunzionamento degli impianti allocati a bordo dei mezzi interessati dalla presente procedura, è obbligatoriamente richiesto il coordinamento con l’impresa attualmente erogante fornitura e servizi medesimi.
Le successive consegne dovranno essere effettuate entro i seguenti termini:
• consegne ordinarie: entro 7 giorni dal ricevimento dell’ordine
• consegne urgenti: entro 24h dal ricevimento della richiesta di consegna urgente.
CPV 24111500-0 Gas medici
CPV 45259000-7 Riparazione e manutenzione di impianti
Codice NUTS: IT43
Il dettaglio delle attività da svolgere già elencate precisate nella manifestazione di interesse perfezionatasi, con i relativi tempi di esecuzione richiesti, sono dettagliate nella Scheda Tecnica allegata alla presente lettera d’invito (Allegato A) e saranno svolte presso le sedi dell’Associazione, di seguito riportate:
⮚ Ispettorato Nazionale - "Caserma Xxxxxxxxxx" - Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 0/0 – Roma
⮚ Centro di Mobilitazione Nord Ovest - Via del Legaccio 161 R – Genova
⮚ Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxx - Xxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 130 – Padova
⮚ Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - Xxx xxx Xxxxxxx, 00 – Firenze
⮚ Centro di Mobilitazione Italia Centrale e Servizi Capitale - Via Xxxxx Xxxxxxxxxx, 3/5 – Roma
⮚ Centro di Mobilitazione Meridionale - X.X. 000 Xx. 0x000 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxxx (XX)
⮚ Centro di Mobilitazione Sicilia - Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 0/X - Xxxxxxx
⮚ Centro di Mobilitazione Sardegna - Xxxxx Xxxxxxxxxxx, 0 - Xxxxxxxx
⮚ Centro di Formazione e Addestramento - Via del Fortino X. Xxxxxxxxx, 2 - Marina di Massa
⮚ Scorta Nazionale Antidoti - Via Nanni Costa snc – Bologna
3. IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il valore complessivo dell’Accordo quadro da sottoscrivere è pari, per due annualità, a € 140.000,00
(eurocentoquarantamila/00cent), IVA ed altri oneri di legge esclusi.
Gli importi unitari posti a base di gara, suddivisi tra le prestazioni principali oggetto d’appalto, sono di seguito elencati e si intendono comprensivi dei servizi di pronta reperibilità e pronto intervento H24 per 365 gg/anno:
Descrizione prestazione | Importo unitario a base d’asta in euro |
Fornitura di bombole portatili da 2 L a 200 bar (compreso noleggio confezioni per mese, ricarica e manutenzione delle confezioni messa a disposizione, trasporto e consegna presso sedi CMV e ricarica) | € 75,00 |
Fornitura di bombole fisse da 5 L e 7 L a 200 bar (compreso noleggio confezioni per mese, ricarica e manutenzione delle confezioni messa a disposizione, trasporto e consegna presso sedi CMV) | € 80,00 |
Servizio manutenzione preventiva degli impianti fissi di distribuzione O2 ad Ambulanza (comprensivo della percentuale di sconto che intende riservare alla Stazione Appaltante sul proprio listino prezzi, laddove in sede di manutenzione emerga, eventualmente, la necessità di pezzi di ricambio). | € 280,00 |
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del DUVRI e, pertanto, l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 gli operatori dovranno indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore massimo stimato dell’appalto è pari a € 210.000,00 (euroduecentodiecimila/00) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, laddove l’Associazione decidesse di esercitare la facoltà di rinnovare l’accordo quadro per ulteriori 12 (dodici) mesi.
4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
L’appalto avrà durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabile, per ulteriori 12 mesi, previo accordo scritto tra le parti e, comunque, fino ad esaurimento plafond.
L’Associazione si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata dell’accordo quadro nelle more della stipula dell’accordo quadro stesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 comma 11 del d.lgs. 50/2016.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
L’Associazione si riserva la facoltà di rinnovare l’accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, previa comunicazione a mezzo pec entro 30 gg dalla scadenza dell’originario. L’accordo quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106 del Codice. L’Associazione si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario nuovi servizi strettamente connessi a quelli oggetto di affidamento e/o servizi integrativi nei limiti previsti dall’art. 106 del Codice, laddove sorgessero esigenze impreviste ed imprevedibili al momento della sottoscrizione dell’accordo quadro.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla presente procedura di gara.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
Ai sensi dell’art. 48 comma 7, qualora il consorzio designato sia a sua volta un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), è tenuto anch’esso ad indicare in sede di offerta i consorziati per i quali concorre.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato
allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, il Concorrente dovrà dichiarare il possesso, attraverso l’utilizzo dei documenti in allegato, dei requisiti di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico della lettera d’invito.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
6.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della documentazione di gara. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla procedura. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.
6.2.1 REQUISITI DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE
In base alla natura giudica, i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) Iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto (AIC) ai sensi del d.Lgs. 219/06, Titolo III che implica il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
La comprova del requisito è fornita, secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, presentando copia dell’autorizzazione e indicandone gli estremi, nell’apposita sezione del DGUE (parte IV, sezione A, punto 2).
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
6.2.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Aver realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari, approvati alla data di presentazione dell’offerta, un fatturato specifico non inferiore a quello dell’accordo da stipulare per forniture e servizi analoghi.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di una dichiarazione concernente il requisito richiesto all’interno del DGUE (parte IV, sezione B, punto 2a).
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
6.2.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) aver eseguito con buon esito, nell’arco dei tre anni precedenti la data di pubblicazione
della procedura, forniture e servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento;
La comprova del requisito è fornita, secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, presentando l’elenco dei principali servizi svolti con buon esito negli ultimi
n. 3 (tre) anni con i relativi importi e durata, specificando anche i dati dell’Ente o PA che ha
affidato l’appalto, nell’apposita sezione del DGUE (parte IV, sezione C, punto 1b);
b) possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità alla data di scadenza della presentazione delle offerte, per la produzione e distribuzione di gas medicinali; commercializzazione di gas miscele tecnici, medicinali, liquidi e gassosi; per la commercializzazione dispositivi medici; trasporto gas medicinali, puri e miscele;
La comprova del requisito è fornita, secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice presentando copia della certificazione e indicandone gli estremi, nell’apposita sezione del DGUE (parte IV, sezione C, punto 13);
c) possedere la certificazione UNI EN ISO 13485:2022;
La comprova del requisito è fornita, secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, presentando copia della certificazione e indicandone gli estremi, nell’apposita sezione del DGUE (parte IV, sezione C, punto 13).
6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti relativi all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura istituito presso la C.C.I.A.A e nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D.lgs. 152/06 con abilitazione per la categoria 5, codice CER 16.01.04 (veicoli fuori uso) di cui all’art. 6.2.1 a) e b) devono essere posseduti da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui all’art. 6.2.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
I requisiti della capacità tecnico professionale di cui al precedente art. 6.2.3 a) b) c) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti relativi all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura istituito presso la C.C.I.A.A e nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D.lgs. 152/06 con abilitazione per la categoria 5, codice CER 16.01.04 (veicoli fuori uso) di cui all’art.
6.2.1 a) e b) devono essere posseduti dal consorzio o da tutte le consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica, di cui all’art. 6.2.2, nonché tecnica e professionale, di cui all’art. 6.2.3, a) b) c) ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Si richiamano, inoltre, le disposizioni dell’art. 47, comma 2bis in riferimento ai consorzi stabili.
7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 13485:2022 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6.1 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto dell’accordo quadro.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria, che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, tale comunicazione deve essere effettuata al RUP, il quale richiede per iscritto via pec al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo, comunque non superiore a 30 giorni, per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8. SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, così come
da ultimo modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021.
In particolare, il concorrente dovrà indicare all’atto dell’offerta le parti di prestazione che intende subappaltare nonché la relativa percentuale che, per la procedura in oggetto, è da intendersi fissata nella misura non eccedente il 49% (ai sensi e per gli effetti del novellato comma 1 dell’art. 105 del Codice) da calcolare sull’importo complessivo dell’accordo quadro.
Non costituisce motivo di esclusione, ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto,
l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli, mediante presentazione di un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 105, comma 7, del codice. Il concorrente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’accordo quadro.
Non si configurano, come attività affidate in subappalto, quelle di cui all’art. 105, comma 3 del
Codice.
9. GARANZIA PROVVISORIA
Con le modalità previste dall'art. 93 del Codice, il concorrente deve presentare:
1) una cauzione provvisoria che dovrà costituire una garanzia a corredo dell’offerta (garanzia provvisoria) pari al 2% dell’importo complessivo dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione dell’accordo quadro, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’aggiudicatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Sono fatti riconducibili all’aggiudicatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell’accordo quadro. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Associazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante secondo la normativa vigente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la BANCA “CREDIT AGRICOLE - CARIPARMA AG. 4” Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000, con sede in Roma indicando:
Causale “Cauzione provvisoria per la procedura telematica negoziata, ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. b) e dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro per la fornitura di bombole di ossigeno medicale con annessi servizi logistici di trasporto nonché manutentivi degli impianti fissi di distribuzione allocati a bordo dei veicoli di primo soccorso/ambulanze del Corpo Militare Volontario dell’Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV– CIG 9443810E89”.
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Associazione;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il
potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dell’Associazione;
8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante, oppure in alternativa, essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dell’Associazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia provvisoria e definitiva e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le
misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione
del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 830 del 21 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”, che per la presente gara è pari a € 20,00.
Deve essere allegata la ricevuta del pagamento come meglio specificato all’art. 13.4.
In caso di mancata presentazione della ricevuta, l’Associazione accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, l’Associazione esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 266/2005.
11. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La documentazione deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 14/11/2022, esclusivamente per via telematica, attraverso la Piattaforma, in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), d.lgs. 82/2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare telematico (Allegato H).
L’offerta, dovrà essere inserita nelle apposite sezioni della piattaforma relative alla presente
procedura e dovrà essere composta da:
a) “Documentazione amministrativa”;
b) “Offerta Economica”.
Per procedere all’inserimento della documentazione all’interno delle sezioni dedicate alla presente procedura, si rimanda alle indicazioni riportate nel “Disciplinare Telematico”.
Gli operatori economici esonerano la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma e a caricare i relativi documenti necessari alla partecipazione alla procedura.
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante procederà, tramite comunicazione all’indirizzo PEC, ad assegnare al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
13. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
La documentazione amministrativa andrà caricata nella Piattaforma secondo le modalità previste
nell’allegato “Disciplinare Telematico” (Allegato H).
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta digitalmente, con adempimento del bollo in forma virtuale, secondo il modello di cui all’Allegato B e firmata digitalmente nel rispetto di quanto previsto nel d.lgs. 82/2005.
Il concorrente indica la forma giuridica e se la partecipazione avviene in forma singola o associata (operatore singolo o consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è presentata:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega alla domanda, firmata digitalmente copia conforme all’originale della procura “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.
13.1.1 BOLLO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.
Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire secondo una delle possibilità indicate nel seguito:
Modello F23: utilizzo del modello F23, secondo le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate collegandosi al link xxxxx://x00xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/X00/xxxxxxXxxxXxx.xx?xxxxxxxxxxx con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente;
- dei dati identificativi della stazione appaltante;
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – CIG n. vedi oggetto)
- ufficio o ente: inserire il codice dell’ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente dove ha sede l’Associazione, per la sede di xxx Xxxxxxx x. 00, Xxxx è l’ufficio territoriale ROMA 1 – TRASTEVERE con codice ufficio: TJN;
- codice tributo: 456T
Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la compilazione presenti al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/x00/xxxxxxxxx00.
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà caricare sulla piattaforma copia informatica del modello F23.
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema Allegato C agli atti di gara, che deve essere firmato digitalmente, come previsto ex d.lgs. 82/2005.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In particolare, nella sezione B, dovranno essere indicati tutti i soggetti in carica e cessati dalla carica nell’anno antecedente. A titolo esemplificativo e non esaustivo: titolare (per
impresa individuale), soci (per s.n.c.), soci accomandatari (per s.a.s), amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quatto soci (per altro tipo di società), direttore tecnico e soggetti membri del collegio sindacale.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al art. 13.3;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6) PASSOE dell’ausiliaria. Si rileva che in caso di difficoltà a generare il PassOE per l’operatore economico ausiliario, si deve fare riferimento alla risposta dell’ANAC alla faq n. 24 al seguente indirizzo:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxXxxxxxxx/XXX/XxxxxxxxxXxx blici/FaqAvcpass ovvero che “E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L’impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l’impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI".
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota
percentuale dell’importo complessivo dell’accordo quadro.
Il concorrente, almeno 20 giorni prima della sottoscrizione dell’accordo quadro per ciascun subappaltatore, presenta alla Stazione Appaltante: il DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI. Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal art. 6.1 della presente lettera
d’invito (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara – secondo quanto richiesto dalla presente lettera d’invito;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria richiesto dalla presente lettera d’invito;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e
tecnica richiesto dalla presente lettera d’invito;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato firmato digitalmente (ex d.lgs. 82/2005):
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice, nonché di prestare o meno consenso alla ostensione della documentazione ivi indicata (Allegato D);
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
di cui all’art. 000 xxx xxx XX 00 marzo 1942 n. 267
3. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di competenza, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 - bis, comma 6 della legge fallimentare.
Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2 e, ove pertinente 3, allegandole al loro DGUE. Ciascun subappaltatore le renderà almeno 20 giorni prima della sottoscrizione dell’accordo.
13.4 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE
Il concorrente deve presentare la seguente documentazione di gara:
1. Domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato agli atti di gara (Allegato B) sottoscritta digitalmente;
2. DGUE secondo lo schema allegato agli atti di gara (Allegato C), sottoscritto digitalmente;
3. Dichiarazione Integrativa Art.80, secondo lo schema allegato agli atti di gara (Allegato D), sottoscritta digitalmente;
4. Patto di Integrità, allegato agli atti di gara (Allegato E), sottoscritto digitalmente;
5. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al
concorrente. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi
dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria. Nell’ipotesi di omessa produzione dell’AVCpass, il concorrente verrà invitato dall’Associazione a registrarsi al sistema AVCpass, producendo il suddetto PASSOE a pena di esclusione, entro i termini previsti dal Soccorso Istruttorio, dalla data di ricezione della relativa richiesta;
6. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
7. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, sottoscritto digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle forme tassativamente indicate all’art. 9 della presente lettera d’invito;
8. (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice) copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
9. Copia dell’autorizzazione Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto (AIC);
10. Copia della Certificazione Sistema di Qualità ISO 9001:2015, coerente allo specifico oggetto dell’appalto, sottoscritta digitalmente e corredata da autocertificazione attestante la conformità all’originale;
11. Copia della Certificazione Sistema di Qualità UNI EN ISO 13485:2022, sottoscritta digitalmente e corredata da autocertificazione attestante la conformità all’originale;
12. Copia del modello F23 attestante l’assolvimento in forma virtuale dell’imposta di bollo.
In tale documentazione, pena l’esclusione dalla presente procedura, non dovranno essere presenti riferimenti all’offerta economica, né indicati eventuali valori economici inerenti all’offerta. Si ribadisce che in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, le procedure di gara si caratterizzano per una netta separazione tra la fase di valutazione della documentazione amministrativa, ai fini dell’ammissione alla procedura, e quella dell’offerta economica, nel rispetto del principio di segretezza.
Pertanto, nella presente documentazione non dovrà essere inserito alcun elemento economico, pena l’esclusione dalla procedura.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- la domanda di partecipazione deve essere presentata secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante compilando i campi di pertinenza per tali ipotesi e dovrà essere firmata digitalmente da tutti gli operatori economici appartenenti costituendo raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE;
- tutta la restante documentazione richiesta all’art. 13.4 deve essere presentata da ciascuno dei soggetti;
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà l’accordo quadro in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di raggruppamenti temporanei;
• le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
Le dichiarazioni integrative di cui al presente articolo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
14. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà essere predisposta compilando lo schema fornito dalla Stazione
Appaltante (Allegato F), secondo quanto previsto nel Disciplinare Telematico.
Nel suddetto schema andrà inserita l’indicazione del RIBASSO PERCENTUALE (in cifre ed in lettere) offerto dal concorrente rispetto a ciascun importo unitario posto a base d’asta per ciascuna delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro, come si evince nella tabella riepilogativa riportata nello schema medesimo.
Il ribasso offerto per la fornitura dovrà intendersi comprensivo di noleggio confezioni per mese, ricarica e manutenzione delle confezioni messa a disposizione, trasporto e consegna presso sedi CMV.
Il ribasso offerto per la manutenzione dovrà intendersi comprensivo della percentuale di sconto che l’OE deciderà di riservare alla Stazione Appaltante sul proprio listino prezzi, laddove in sede di manutenzione emerga eventualmente la necessità di pezzi di ricambio, come già dettagliato dall’art. 3 della lex specialis.
La percentuale di ribasso offerta deve essere espressa fino alla terza cifra decimale.
In caso di eventuale discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà ritenuto valido quello più conveniente per l’Associazione.
Ciò posto, si precisa sin d’ora che, la Stazione Appaltante procederà alla verifica della congruità dell’offerta tenendo conto del raffronto di tutti gli elementi essenziali della stessa, tra i quali i singoli ribassi percentuali, offerti per le diverse tipologie, valutando altresì la autonoma sostenibilità di ciascuno di essi.
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente, secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all’art. 13.1 e vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dall’Associazione.
Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o in diminuzione, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate.
Sono inammissibili e verranno pertanto escluse anche le offerte economiche che siano pari o
superiori all’importo a base d’asta.
Saranno escluse le offerte che non rispettino tali condizioni.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare la procedura in oggetto in qualunque momento o comunque di non procedere alla stipula dell’accordo con l’operatore economico risultato aggiudicatario a causa dell’insorgenza di specifiche ragioni/sopravvenute esigenze.
15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
L’espletamento della procedura di gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 14/11/2022 alle ore 14:00 presso gli Uffici della sede della ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, Xxx X. XXXXXXXXX x. 00, XXXX
La presente, quindi, vale anche come convocazione a detta seduta per coloro che intendono presenziare.
Si precisa che la seduta pubblica, si svolgerà esclusivamente in modalità da remoto in videoconferenza e sarà garantita la partecipazione di ogni interessato.
In questo caso è necessario inviare una pec all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 14/11/2022 che riporterà un indirizzo email ordinario cui verrà inviato il link di invito a partecipare per collegarsi da remoto mediante Google Hangouts Meet.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra data e ora previa comunicazione ai concorrenti tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Associazione, nella sezione “Bandi e gare”, almeno due giorni prima della data fissata.
In particolare, il RUP, coadiuvato da un Seggio di Gara, procederà:
1. ad accedere alla piattaforma nella sezione dedicata alla presente gara;
2. alla ricognizione dei “plichi digitali” pervenuti nei termini previsti;
3. all’apertura della documentazione amministrativa digitale di tutte le offerte presentate nei termini, al fine di effettuare il controllo della documentazione presentata, mediante constatazione della presenza dei documenti ivi contenuta e della completezza degli stessi.
Pronunciate le eventuali esclusioni e in caso di attivazione del soccorso istruttorio, come meglio specificato nell’art. 12 della presente lettera d’invito, la seduta pubblica sarà sospesa e verrà convocata successivamente, previa comunicazione ai concorrenti tramite pubblicazione della data e ora sul sito istituzionale dell’Associazione, nella sezione “Bandi e gare”, almeno due giorni prima della data fissata.
Nel caso in cui non ci sia necessità di attivare il soccorso istruttorio, si procederà all'apertura dell'offerta economica.
Al termine si darà lettura della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, si procederà mediante richiesta di un’offerta migliorativa tra le parti presenti e in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio in seduta pubblica.
Qualora il RUP individui offerte che superino la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà alla verifica dell’anomalia in seduta riservata.
Qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’accordo quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016.
È prevista l’esclusione in caso di:
- mancata separazione tra la documentazione amministrativa e l’offerta economica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
16. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 2 e 2 bis, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP dovrà richiedere al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultino inaffidabili, tenuto conto di quanto attestato dalla commissione.
17. CAUZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 del Codice.
Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità
rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016.
N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e testualmente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni dell’accordo quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione del servizio (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016).
In caso di escussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma
1 penultimo capoverso del codice.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria.
18. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni ai fini dei successivi adempimenti.
La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.
La verifica dei requisiti avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente che ha presentato l’offerta migliore, una volta espletate tutte le verifiche obbligatorie.
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’affidamento non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La Stazione Appaltante si riserva, in casi di necessità e/o urgenza, la facoltà di chiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipula dell’accordo quadro, previa acquisizione
della documentazione necessaria e con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione e previa costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 103 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
La stipulazione dell’accordo quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4- bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
La stipula avrà luogo ai sensi e per effetto dell’art. 32 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
All’atto della stipulazione dell’accordo quadro, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
L’Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell’accordo quadro.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
L’Associazione è comunque libera di richiedere le prestazioni oggetto dell’appalto che ritiene necessarie e funzionali alle proprie esigenze, senza che l’aggiudicatario possa opporre vincoli o eccezioni, sia per quanto attiene la previsione di un limite minimo di ordini per annualità sia per quanto riguarda il raggiungimento dell'intero plafond o l’eventualità di procedere all’ulteriore rinnovo per 12 mesi, contemplata agli artt. 3 e 4 della presente lex specialis.
19. OBBLIGHI INERENTI ALLA TRACCIABILITA’ FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e ss.mm.ii., per assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’aggiudicatario dovrà utilizzare un
conto corrente bancario o postale dedicato, utilizzato anche non in via esclusiva, alle commesse
con l’Associazione.
Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e, salvo quanto previsto al comma 3 del citato articolo, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 136/2010, l’aggiudicatario comunica all’associazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
20. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti di gara è regolato dall’art. 53 del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale l’accesso agli
atti è differito:
a. in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle medesime;
b. in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione;
c. in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino
all’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 53, comma 5, del d.lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazioni delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali.
È comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei
propri interessi.
21. TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L’Associazione, ai sensi del GDPR – REG. UE 2016/679 e delle altre disposizioni vigenti in materia, informa che tratterà i dati contenuti nel presente accordo esclusivamente per lo svolgimento delle attività e degli obblighi strettamente connessi all’attuazione dell’accordo, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione della Croce Rossa Italiana. Il Responsabile del trattamento è l’avv. Xxxxxx Xx Xxxxx (DPO).
L’aggiudicatario sarà responsabile del trattamento dei dati forniti dall’Associazione per l’espletamento del servizio oggetto di affidamento e sarà vincolato al trattamento degli stessi nel pieno rispetto della normativa vigente.
L’aggiudicatario inoltre è tenuto al segreto in merito a tutte le informazioni e notizie di cui verrà a conoscenza nell’espletamento del servizio. Ogni violazione o comportamento inidoneo potrà essere sanzionata nel rispetto delle disposizioni vigenti e potrà determinare la revoca dell’affidamento.
22. RUP E ALTRE INFORMAZIONI
Il RUP è la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e potranno essere presentate richieste di chiarimenti esclusivamente inviando quesiti entro le ore 18:00 del giorno 03/11/2022 tramite la piattaforma, scrivendo nell’apposita sezione “Chiarimenti”. Le risposte saranno inviate tramite la piattaforma entro il 07/11/2022.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte saranno anche pubblicate sul sito internet dell’Associazione all’indirizzo xxxxx://xxx.xx/xxxxx-xxxx/.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici né con strumenti diversi rispetto a quelli indicati.
La presente lettera d’invito è pubblicata e scaricabile dal sito internet xxxxx://xxx.xx/xxxxx-xxxx/ e dalla piattaforma telematica.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 e nelle altre disposizioni vigenti in materia, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dall’accordo quadro è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
24. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di Xxxxxx, si fa riferimento alle schede tecniche, al d.lgs. 50/2016, al Codice Civile e alle disposizioni vigenti in materia.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
La documentazione di gara comprende:
LETTERA D’INVITO
A. SCHEDA TECNICA
B. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
C. DGUE
D. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ART. 80
E. PATTO DI INTEGRITA’
F. OFFERTA ECONOMICA
G. SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
H. DISCIPLINARE TELEMATICO