ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO D – SCHEMA DI CONTRATTO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE CICLICA DI RO DA EFFETTUARE SU N. 4 TRENI ETT “ELFO” DI TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO S.P.A. (CIG 700890073F)
TRA
Trasporto Ferroviario Toscano S.p.A., con sede in Xxx X. Xxxxxx x. 00 xx Xxxxxx (XX), codice fiscale e partita IVA 01816540510, per la quale interviene nel presente atto, in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto sociale, il Rag. Xxxxxxxx Xxxx nato a Sinalunga il 17/03/1969 nella sua qualità di Amministratore Unico, (di seguito, per brevità, denominata “TFT” o “Committente”)
E
.............. , con sede in ( ), via n., iscritta al Registro delle imprese di , Partita I.V.A., PEC
...............it, per la quale interviene nel presente contratto il sig…………, nato a ( ) il ………..
nella sua qualità di legale rappresentante o procuratore speciale, giusta Procura Speciale
……………………………….., allegata alla presente atto. (di seguito denominato “Fornitore”)
PREMESSO CHE
a) TFT intende affidare al Fornitore il Servizio di Manutenzione Ciclica di tipo RO da eseguire su n. 4 convogli della flotta ETT ELFO (nel seguito il “Servizio”);
b) TFT ha esperito procedura aperta ai sensi dell’art. 123, del d.lgs. n. 50/2016 con cui è stato selezionato il fornitore aggiudicatario e che l’Amministratore Unico di TFT Spa ha autorizzato l’affidamento al Fornitore il Servizio di cui al presente contratto;
c) il presente contratto è sottoscritto, per ragioni di urgenza legate alla sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario, con clausola risolutiva, per quanto attiene al completamento con esito di regolarità delle verifiche ai sensi della normativa antimafia.
Tutto quanto sopra premesso
Le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (nel seguito il “Contratto”).
ARTICOLO 2
Oggetto
TFT affida al fornitore, che accetta – alle condizioni e con le modalità previste dal presente Contratto e dagli atti ivi richiamati – il Servizio di manutenzione ciclica di RO da effettuare sui seguenti n. 4 treni ETT Elfo (di seguito per brevità indicati come “Complessi/o”): matricole aziendali ETT21, ETT22, ETT23, ETT 24.
Le caratteristiche tecniche e funzionali delle prestazioni previste dal presente Contratto sono specificate nei seguenti documenti:
⮚ “Piano di Manutenzione di secondo livello” P230A-231-230B/P del Dicembre 2012”.
ARTICOLO 3
Modalità di esecuzione
Il Servizio di cui al presente Contratto, verrà svolto dal Fornitore a regola d’arte con riconsegna dei Rotabili perfettamente idonei ed approntati all’esercizio del trasporto ferroviario.
In particolare:
TFT dichiara di aver rispettato i piani e le disposizioni di manutenzione, forniti dal costruttore del Rotabile, come da documentazione tutta relativa alla tracciabilità delle operazioni di manutenzione effettuate già messa a disposizione del Fornitore e che lo stesso si impegna a verificare prima dell’inizio delle prestazioni.
Il Fornitore garantisce:
- la conformità dei ricambi utilizzati per l’esecuzione delle operazioni di manutenzione;
- la distribuzione della relativa documentazione tecnica al proprio personale;
- l’impiego di personale in possesso di abilitazione rilasciata ai sensi del Decreto ANSF 4/2012 recante “Norme ANSF per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria” nonché all'esecuzione di prove non distruttive su materiale rotabile (UNI EN ISO 9712 e Linee Guida ANSF 2/2012) nonché all'esecuzione di prova ACPF;
- il possesso di un Sistema di Gestione delle Competenze (SGC) certificato per garantire nel tempo il mantenimento delle abilitazioni.
- di attuare un sistema di monitoraggio ai sensi del reg. UE n. 1078/2012 e di effettuare l’analisi dei rischi ai sensi del Reg. UE n. 402/2013 e della Disp. RFI n. 51/2007.
TFT dovrà consegnare i Rotabili lavati, sanificati ed in buono stato di pulizia presso la stazione RFI di Arezzo
Alla consegna di ciascun rotabile presso la stazione RFI di Arezzo verrà redatto apposito verbale di consegna che segnerà l’inizio del Servizio.
Il verbale di consegna, redatto e verbalizzato in contradditorio tra il Fornitore e TFT, dovrà riportare:
- lo stato di decoro degli allestimenti interni ed esterni del Rotabile;
- funzionalità degli equipaggiamenti del Rotabile.
Al verbale verrà allegato, costituendone parte integrante e sostanziale, l’elenco degli ordinativi interni di lavorazione aperti del Rotabile in questione, in modo tale da evidenziare lo stato degli equipaggiamenti prima dell’esecuzione del Servizio. Resta inteso che tali equipaggiamenti saranno restituiti nello stesso stato in cui sono stati consegnati al Fornitore ove le attività manutentive da eseguire non rientrino in quelle indicate nell’Offerta.
Il Fornitore consegnerà entro 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di firma del presente Contratto il piano della qualità (“Piano della Qualità”).
TFT avrà un termine di 30 giorni per contestare eventuali difformità del Piano della Qualità rispetto alle pattuizioni contrattuali. Decorso tale termine, il Piano della Qualità si intenderà accettato.
ARTICOLO 4
Termini di effettuazione del Servizio
Il Fornitore eseguirà il Servizio secondo i termini e le tempistiche qui di seguito riportate e dettagliate nel Documento “Piano di Manutenzione di secondo livello” P230A-231-230B/P del Dicembre 2012”:
consegna treno | T0 | Prima metà 2018 | Seconda metà 2018 | Prima metà 2019 |
riconsegna del treno a TFT | T0 + 80 giorni | (T0+ 80 giorni) | (T0+ 80 giorni) | (T0+ 80 giorni) |
TRENO 1 | TRENO 2 | TRENO 3 | TRENO 4 |
Per T0 si intende la data di consegna del complesso.
A partire da tale data il Fornitore provvederà all’approvvigionamento dei materiali necessari e all’approntamento delle linee, indicativamente secondo le tempistiche di cui alla tabella sopra riportata. Al termine di queste operazioni, verranno effettuate le attività manutentive sul primo Rotabile, che verrà riconsegnato a TFT, secondo le tempistiche sopra indicate, presso la stazione RFI di Arezzo.
Per Tempo di Attraversamento si intende il lasso temporale intercorrente tra l’accettazione del treno, lavato e sanificato ed in buono stato di pulizia, effettuata e verbalizzata come al precedente articolo 3 e la sua riconsegna presso la stazione RFI di Arezzo, formalizzata da apposito verbale di riconsegna, redatto in contradditorio tra le Parti a seguito delle verifiche di cui all’art.5.
ARTICOLO 5
Controllo del Servizio − Collaudi
Tutte le prestazioni, attività ed operazioni richieste per l’espletamento del Servizio, verranno eseguite dal Fornitore in conformità alle prescrizioni ed agli adempimenti previsti nel presente Contratto.
Terminate le lavorazioni su ciascun complesso il Fornitore curerà l’effettuazione della corsa di prova, con oneri a suo completo carico. L’esito positivo della corsa di prova, unitamente al trasporto presso la stazione RFI di Arezzo, permetterà la fatturazione ed i conseguenti pagamenti. I collaudi, da eseguire prima della riconsegna saranno effettuati a carico del Fornitore così come disciplinato nel Documento “Piano di Manutenzione di secondo livello” P230A-231-230B/P del Dicembre 2012.
TFT si riserva espressamente la facoltà, alla quale il fornitore presta sin d’ora incondizionato consenso, di effettuare o far effettuare, in corso di esecuzione del Contratto, audit periodici presso gli impianti ove vengono effettuate le operazioni di manutenzione dei Rotabili per valutare la corretta applicazione dei processi da parte del Fornitore.
Il fornitore dovrà dare evidenza (tracciabilità) a TFT, anche durante le varie fasi di esecuzione della R.O., fornendo certificati di conformità e/o collaudi dei componenti e sottosistemi nuovi utilizzati e di quelli sottoposti a revisione. Il Fornitore fornirà a TFT l’elenco nominativo dei propri manutentori, con l’indicazione del tipo di abilitazione posseduta e la documentazione riferita al mantenimento delle competenze per gli stessi.
Al verbale di riconsegna di ciascun Rotabile dovranno essere allegati i certificati di conformità e collaudo dei componenti e sottoinsiemi nuovi utilizzati e di quelli sottoposti a revisione.
Il Fornitore dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai fini della sicurezza ex art. 26 comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 81/2008 e di essere altresì in regola con tutto quanto disposto dal predetto decreto.
ARTICOLO 6
Corrispettivi
Si rimanda all’offerta presentata dal fornitore in sede di gara allegata al presente come parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 7
Modalità di fatturazione e pagamento
I corrispettivi relativi al Servizio in oggetto saranno riconosciuti con le seguenti modalità:
• Riconoscimento costi di avvio del Servizio: TFT riconoscerà al Fornitore, al momento della consegna del treno, previa l’emissione di regolare fattura, un importo pari al 20% del corrispettivo contrattuale per il singolo complesso, a titolo di anticipazione. L’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione stessa. L’importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto durante l’esecuzione del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte di TFT.
• Fatturazione a saldo: alla riconsegna di ciascun Rotabile oggetto di revisione, come risultante da apposito verbale di riconsegna sottoscritto fra le parti, il Fornitore fatturerà un importo pari al 70% del corrispettivo contrattuale per la revisione di ciascun complesso.
• Per ciascun rotabile il residuo 10% sarà fatturato dopo sei mesi dalla data del verbale di riconsegna, salvo riserve e/o contestazioni avanzate da TFT.
La fattura dovrà essere intestata a:
Trasporto Ferroviario Toscano S.p.A. Partita IVA 01816540510
E dovrà avvenire a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx .
E’ fatto obbligo al Fornitore di indicare in fattura: il CIG in epigrafe indicato, gli estremi del presente Contratto ed il riferimento alla matricola del Rotabile riconsegnato.
In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.lgs. 231/2002 come modificato dal D.lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni f.m. dalla data di emissione della relativa fattura. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché da eventuali subappaltatori.
Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
L. 136/2010 e successive modifiche.
A tal fine il Fornitore ha comunicato i seguenti estremi di Conto corrente dedicato:
cod. IBAN IT …………………………….., acceso presso ;
generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso:
………
I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente .
ARTICOLO 8
Garanzie definitive
Il Fornitore si impegna a costituire entro 10 gg dalla sottoscrizione del presente contratto garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del dlgs. n. 50/2016, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale.
E’ fatto obbligo al Fornitore di garantire espressamente al Direttore dell’esecuzione del presente contratto, all’atto della consegna di ciascun rotabile, di avere in corso idonea polizza RCT in corso di validità, a copertura di eventuali danni ai rotabili di proprietà TFT occorsi durante il trasporto da e verso il sito del Fornitore o durante la permanenza nello stesso sito, per un valore di almeno €. 5.000.000.
ARTICOLO 9
Garanzia di buon funzionamento
La garanzia decorre dalla data di riconsegna di ciascun Rotabile e si intenderà cessata trascorsi 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal verbale di riconsegna.
Per quanto riguarda i materiali/componenti di fornitura “a nuovo”, la garanzia resta stabilita in 36 (trentasei) mesi dalla data del suddetto collaudo. Durante il periodo di garanzia il Fornitore a sua sola discrezione, potrà scegliere se riparare o, sostituire il materiale (componente o sotto assieme) risultato guasto e/o difettoso.
Limitatamente ai materiali e/o componenti riparati o sostituiti, la garanzia si estenderà per altri 12 mesi dalla data di riparazione o sostituzione, ma cesserà in ogni caso decorsi trentasei (36) mesi dalla data iniziale di riconsegna del Rotabile.
È espressamente escluso il prolungamento della garanzia per le parti non oggetto di riparazione o sostituzione.
La proprietà dei materiali e/o componenti sostituiti - anche in parte - durante il periodo di garanzia, passerà al Fornitore al termine della sostituzione, ad eccezione dei materiali ‘volano’ di proprietà di TFT.
Durante il periodo di garanzia sono a cura e carico del Fornitore le spese di riparazione, sostituzione delle parti guaste e-o difettose. Eventuali modifiche che si rendano necessarie durante il periodo di garanzia, devono comportare anche il conseguente aggiornamento della documentazione tecnica da consegnare a TFT.
ARTICOLO 10
Penali per ritardata consegna
In caso di inadempienze dell’Appaltatore agli obblighi e alle prescrizioni del presente Contratto e dei relativi allegati, TFT applicherà, le penali di seguito riportate.
Penali per ritardata riconsegna dei Rotabili rispetto ai termini di cui al precedente art. 4.
Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna di ciascun Rotabile, TFT potrà applicare, previo contraddittorio tra le Parti, una penale giornaliera pari 0.1% del valore del contratto per ciascun Rotabile (così come indicato nell’articolo 6) fermo restando che l’ammontare complessivo delle penali dovute dal fornitore non potrà in ogni caso superare la quota massima del 10% (dieci per cento) del valore del Contratto.
L’applicazione delle penali così determinate sarà comunicata all’Appaltatore per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
ARTICOLO 11
Clausole risolutive espresse
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., TFT ha diritto di risolvere il presente Contratto, per inadempimento del Fornitore, nei casi di seguito indicati:
- mancata osservanza di quanto previsto dal successivo art. 12;
- intervenuta emanazione di un’informativa interdittiva ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011.
La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o costituzione in mora della controparte, a mezzo PEC.
ARTICOLO 12
Risoluzione del Contratto per gravi inadempimenti e irregolarità - recesso
Ferma la clausole risolutive espresse di cui all’art. 11, costituisce motivo di risoluzione del contratto anche il ritardo del Fornitore nell’esecuzione del servizio manutentivo, tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida ad adempiere a mezzo PEC.
TFT può dichiarare risolto il contratto:
a) in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza del Fornitore nell’esecuzione del contratto;
b) nel caso di applicazione di penali per un importo complessivo pari o superiore al 10% dell’importo del contratto;
c) in caso di mancata operatività della copertura assicurativa di cui all’art. 8;
d) in caso di mancata presentazione nei termini previsti della polizza fideiussoria a titolo di deposito cauzionale oppure in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale, così come previsto all’art. 8;
e) in caso di mancato rispetto da parte del Fornitore degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
f) in caso di mancato rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice Etico di TFT. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.
ARTICOLO 13
Divieto di cessione del Contratto − Subappalto
Il presente Contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.
Il Fornitore potrà subappaltare a terzi parte delle prestazioni di cui al presente Contratto, nel limite massimo del 30% dell’importo contrattuale complessivo, restando tuttavia responsabile per l'operato di detti subappaltatori. Saranno fornite a TFT le opportune certificazioni che attesteranno la qualità e il livello professionale delle società cui il lavoro (revisione e forniture di beni e servizi) è sub-appaltato, oltre alle necessarie documentazioni e autodichiarazioni dei sub- appaltatori stessi ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/16 e s.m.i..
Il subappalto soggiace alle norme di cui all' art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.
Al riguardo si stabilisce che il Fornitore è tenuto ad inviare a TFT nella persona del Direttore dell’esecuzione copia dei contratti di subappalto contenenti espressamente, oltre a quant’altro previsto dalle normative vigenti, il rispetto da parte del Subappaltatore degli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ARTICOLO 14
Obbligo di riservatezza e Privacy
Le Parti si impegnano a considerare e a trattare come confidenziali e strettamente riservate tutte le informazioni e la documentazione, di qualunque tipo e natura, comunicate e/o consegnate tra le Parti in relazione al presente Contratto, al suo contenuto o alle previsioni e operazioni ivi previste (di seguito, le "Informazioni Riservate") e di non rendere le Informazioni Riservate, in tutto o in parte, accessibili a terzi, salvo gli obblighi di informazione o comunicazione previsti per legge ovvero imposti da ordini di Autorità.
Le Parti convengono altresì di applicare procedure di rigorosa confidenzialità per l'adempimento del suddetto obbligo e di rivelare ai propri dipendenti, collaboratori o consulenti che devono preventivamente impegnarsi al mantenimento della riservatezza su quanto viene loro comunicato, solo ciò che sia strettamente necessario alla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
Il predetto obbligo di riservatezza rimarrà in vigore anche successivamente alla scadenza del presente Contratto.
Restano comunque fermi tutti i vincoli derivanti dalla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di Privacy.
ARTICOLO 15
Spese, imposte e tasse
I tributi fiscali inerenti e conseguenti il presente Contratto sono a carico delle Parti, secondo le disposizione di legge vigenti.
Il presente Contratto è soggetto all’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto e relativi allegati o norme richiamate si intendono I.V.A. esclusa.
Il presente Contratto, avente per oggetto prestazioni il cui corrispettivo è soggetto all’I.V.A., è esente da registrazione fino al caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle Disposizioni concernenti l’Imposta di Registro approvata con DPR 26.04.1986 n.131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell’Imposta fissa giusta l’art. 40 del citato Testo Unico.
ARTICOLO 16
Comunicazioni – Responsabili di contratto
Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita in forza del presente Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto via PEC (............. @ ) lettera raccomandata con avviso di ricevimento A/R, sempre che la comunicazione sia indirizzata presso i domicili di cui al presente articolo:
Per (il fornitore).
……………………………. (denominazione)
Via CAP ( )
PEC: …………………………………….
Responsabile del contratto per il Fornitore. Sig. ………………………………………
……………… tel ……………….. mail ,
Per TFT:
Trasporto Ferroviario Toscano S.p.A. Xxx X. Xxxxxx, 00
00000 Xxxxxx (XX)
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Responsabile del procedimento nella fase di affidamento: Xxx. Xxxxx Xxxxxxx (xxxxxxx@xxx.xx) Direttore dell’esecuzione: Xxx. Xxxxx Xxxxxxx.
ARTICOLO 17
Controversie, Foro competente e diritto applicabile
Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Arezzo.
E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
ARTICOLO 18
Trasparenza dei prezzi
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso operatori economici collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo d’intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi in
esso assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso s’intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 19
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. Il Fornitore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi ed altre disposizioni riguardanti l’impiego di manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, e in particolare:
a) nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente Contratto, il Fornitore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
b) i suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile nei confronti di TFT dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime il Fornitore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti di TFT;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi di cui sopra, accertata da TFT o ad essa segnalata da un ente preposto, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
ARTICOLO 20
Disposizioni finali
Ogni modifica del presente schema di Contratto dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta dalle Parti a pena di nullità.
In nessun caso il mancato esercizio di un diritto nascente dal presente Contratto o la tolleranza nei confronti di una violazione di questo, potrà essere intesa quale rinuncia o implicita modifica alle disposizioni o ai rimedi da questo previsti.
L’eventuale invalidità o inapplicabilità di una o più clausole del presente schema di Contratto non pregiudicherà la validità o l’applicabilità delle restanti clausole che verranno cancellate senza pregiudizio alcuno nei confronti delle clausole restanti, le quali continueranno ad essere applicabili.
Ciascuna Parte non potrà mai agire quale agente o rappresentante dell’altra, ne potrà effettuare comunicazioni in nome e per conto dell’altra Parte, senza il previo consenso scritto di quest’ultima.
.............. ………. Trasporto Ferroviario Toscano S.p.A.
(data e firma) (data e firma)
Come previsto dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:
art. 4 Termini di effettuazione del Servizio art. 8 Garanzie definitive
art. 9 Garanzia di buon funzionamento art. 10 Penali per ritardata consegna art. 11 Clausole risolutive espresse
art 12 Risoluzione del contratto per gravi inadempimenti e irregolarità - recesso art. 13 Divieto di cessione del Contratto - Subappalto
art. 17 Controversie, Foro competente e diritto applicabile