DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-172.0.0.-6
DIREZIONE PARTECIPATE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-172.0.0.-6
L'anno 2017 il giorno 11 del mese di Aprile il sottoscritto Xxxxx Xxxxx in qualita' di dirigente di Direzione Partecipate, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.
OGGETTO: CAUSA RISARCIMENTO XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX / COMUNE DI GENOVA- NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE E CONSEGUENTE AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL XXXX. XXXXX XXXXXX DI GENOVA.
Adottata il 11/04/2017 Esecutiva dal 12/04/2017
BOCCA XXXXX
11/04/2017
DIREZIONE PARTECIPATE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-172.0.0.-6
OGGETTO: CAUSA RISARCIMENTO XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX / COMUNE DI GENOVA - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE E CONSEGUENTE AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL XXXX. XXXXX XXXXXX DI GENOVA.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
- è pendente davanti al Tribunale di Genova la causa promossa dalla Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx che attiene la presunta responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale del Co- mune di Genova nella gestione della Farmacia di via Linneo 95/r dalla stessa parte attrice acquistata al termine di una procedura ad evidenza pubblica;
- il Giudice del Tribunale Civile di Genova ha disposto, nell’udienza del 23 febbraio 2017, l'esple- tamento di Consulenza Tecnica di Ufficio nominando CTU il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx;
- deve pertanto essere nominato un CTP che, nell’interesse dell’Ente, coadiuvi il CTU nella valu- tazione della sussistenza o meno di un danno riconducibile all’eventuale responsabilità sopra de- scritta.
Considerato che:
- dalla CTU dipenderà l'esito del giudizio e, stante il valore della causa , la Civica Avvocatura ha rilevato come sia opportuno nominare un consulente tecnico di parte, con competenze specifiche nella materia in oggetto, nell’interesse dell’ente, che assista il CTU;
- la figura ricercata è da individuarsi in un professionista, dotato delle necessarie competenze contabili, identificato nella figura di un Dottore Commercialista che abbia esperienza con- solidata nel settore farmaceutico, anche attraverso approfondita conoscenza degli aspetti ca- ratteristici della gestione contabile delle farmacie, anche private.
Rilevato che:
- l’incarico di CTP, in quanto conferito nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, è una inseparabile ramificazione del Patrocinio Legale al quale è direttamente legato, in quanto ri- compreso nelle funzioni di consulente ed assistente tecnico dell’Avvocato;
- il conferimento di incarico di patrocinio legale, nonché la nomina di un CTP, in quanto co- stituisce prestazione intellettuale estranea al perimetro dei Servizi legali è sottratta all’obbli- go di gara (Sentenza Consiglio di Stato sez. V 11 maggio 2012 n.2730);
- l’art. 1, comma 4, lettera d) del “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all’Amministrazione” di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 250/2007 e successive modificazioni, esclude l’applicabilità dello stesso agli incarichi di CTP.
Ritenuto quindi che ricorrano i presupposti per la stipula di un contratto d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2230 del codice civile.
Dato atto che, su indicazione della Società Farmacie Genovesi s.r.l., è stato individuato in pro- posito il Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Geno- va alla sez. A n. 1888, con studio in Xxx Xxxxxxxxx 00/0, cod. fisc. RBNGNI49D02M169C, che ha provveduto ad inviare il proprio curriculum vitae (ns. prot. n. 83385 del 10/03/2017 agli atti del- l’Ufficio), dal quale si evince come da oltre trent’anni svolge attività lavorativa che consiste nella tenuta della contabilità delle farmacie con assistenza a tutte le problematiche del settore, e dispone pertanto della professionalità necessaria ad assumere l’incarico di CTP a difesa del Comune di Ge- nova.
Preso atto che il Xxxx. Xxxxx Xxxxxx ha richiesto, quale onorario per la sua attività, € 3.000,00 (oltre IVA, oneri contributivi) con il proforma di fattura prot. n. 123892 del 11/04/2017 agli atti del- l’Ufficio e che tale compenso è stato ritenuto congruo in quanto in linea con quanto disposto dal
D.M. n. 140 del 20/07/2012 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquida- zione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia ….”.
Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento dell’incarico di CTP al Xxxx. Xxxxx Xxxxxx per l’importo complessivo di € 3.806,40 dettagliato come segue:
Onorario concordato | € 3.000,00 | |
Cassa Dottori Commercialisti | 4% | € 120,00 |
Totale imponibile | € 3.120,00 | |
IVA 22% | € 686,40 | |
Bolli | 0,00 | |
Totale fattura | € 3.806,40 | |
Ritenuta di acconto 20% | -600,00 | |
Totale da pagare | 3.206,40 |
Visto l'art. 163 comma 2 del D. lgs. 267/2000 e il punto 8.4 del Allegato A/2 del D. lgs.
118/2011.
Dato atto che:
- allo stato attuale la gestione dell’ente si svolge nel rispetto dei principi della contabilità finanzia- ria riguardanti la gestione provvisoria;
- (omissis) Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessa- rie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassati- vamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare per l'assolvimento, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
Visto l’art. 201 del codice di procedura civile che prevede che” Il giudice istruttore, con l'ordi- nanza di nomina del consulente [191 c.p.c.], assegna alle parti un termine entro il quale possono no- minare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico [91, 145, 146 disp. att.] (1).
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consu- lente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il con- sulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini”.
Dato atto che:
- pertanto i termini per la nomina del consulente sono assegnati dal giudice sulla base di una norma di legge. I tempi sono dunque regolati da disposizioni normative in coerenza con l’andamento del processo;
- che è stato indicato il termine del 13 aprile per l’inizio delle operazioni peritali;
- che la mancata adozione dell’atto di nomina entro tale termine, rende l’Amministrazione priva di una difesa tecnico- contabile, con potenziali danni a carico della medesima.
Dato atto altresì che:
- per tutto quanto sinora esposto, l’incarico di CTP, poiché assimilabile in tutto e per tutto al patro- cinio legale e configurabile come contratto di prestazione d’opera intellettuale (Determinazione AVCP n.4 del 07/07/2011 paragrafo 4.3), è soggetto ad un sistema di tracciabilità “attenuata” ai sensi della Legge 136/2010, in quanto può essere effettuato senza l’indicazione del CIG, ai sensi del punto 6.1 della determinazione della AVCP n.8 del 18/11/2010 ed al punto 7.1 della determinazione della AVCP n.4 del 07/07/2011con la sola comunicazione del conto corrente dedicato, sul quale ef- fettuare il pagamento dovuto e pertanto è stato richiesto di compilare l’apposito modulo agli atti dell’Ufficio;
- l’incarico di cui trattasi non rientra nella disciplina del Documento Unico di Regolarità Contribu- tiva (DURC) in quanto trattasi di contratto di prestazione d’opera intellettuale non ricadente nella fattispecie del contratto d’appalto;
- il meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) introdotto dall’art.1, comma 629 let- tera b) della legge 190/2014 non trova applicazione ai compensi per prestazioni di servizi assogget- tati a ritenuta a titolo di acconto, quali quelle dei liberi professionisti, (così come chiarito nella cir- colare n. 6/E /2015 Agenzia d elle Entrate, alla risposta n. 8.7);
- il Decreto Ministeriale n.55/2013 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo, a far data del 31/03/2015, della fatturazione elettronica in tutti i rapporti economici con le Amministrazioni Loca- li.
Visti:
- il vigente Regolamento per il conferimento di incarichi professionali consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all’Amministrazione;
- gli artt. 107, 153 (comma 5) e 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimenti sono compatibili con i relati- vi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
IL DIRETTORE DETERMINA
1. di assegnare al Xxxx. Xxxxx Xxxxxx (c.b.55226), per le motivazioni di cui in premessa l’incarico di Consulente Tecnico di Parte nella causa Xxxxxxxxx Xxxxxxx – Comune di Genova;
2. di impegnare la relativa spesa di € 3.806,40, oneri fiscali e previdenziali inclusi dettagliato come segue:
Onorario concordato | € 3.000,00 | |
Cassa Dottori Commercialisti | 4% | € 120,00 |
Totale imponibile | € 3.120,00 | |
IVA 22% | € 686,40 | |
Totale fattura | € 3.806,40 | |
Ritenuta di acconto 20% | 600,00 | |
Totale da pagare | 3.206,40 |
al capitolo 2293 del Bilancio 2017 “Oneri straordinari e somme urgenze – altre spese correnti NAC”, voce econ. 901, C.A. 165, c.d.r. 1201, programmi 10, P.d.C 1.10.99.99.999,
missione/programma 1.3, (Imp.2017/6338);
3. di attestare che il presente incarico è escluso dall’ambito di applicazione del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all’Amministrazione successive modificazioni, secondo quanto indicato all’art. 1 comma 4
lett. d) e pertanto non si richiede la preventiva valutazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
4. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui all’art. 1 comma 173 della Legge n. 266/2005 e pertanto non verrà trasmesso alla Corte dei Conti;
5. di dare atto che l’incarico in oggetto costituisce assolvimento di un adempimento previsto dalla legge, con termini assegnati dal giudice sulla base di quanto disposto dal Codice di Procedura Civile e sulla base di un’ordinanza del giudice medesimo emessa in data 23 febbraio, con la quale è stato disposto l’espletamento di una CTU;
6. di provvedere alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di mod. M1 Rag. ai sensi dell’art. 34 del vigente Regolamento di Contabilità;
7. di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 c.1 del D.Lgs. 267/2000;
8. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.
Il Direttore Dott.ssa Xxxxx Xxxxx
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-172.0.0.-6 AD OGGETTO
CAUSA RISARCIMENTO XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX / COMUNE DI GENOVA- NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE E CONSEGUENTE AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL XXXX. XXXXX XXXXXX DI GENOVA.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, X.X.xx 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio Finanziario [Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx]