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SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI IMPIANTI SOLARI - FOTOVOLTAICI E TERMICI - IN SEI LOTTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA DA DESTINARE AI PP.OO. DELLA ASL DI CAGLIARI
TRA
Azienda Sanitaria Locale di Cagliari (nel seguito per brevità anche e solo “ASL Cagliari” e/o “Stazione appaltante”), con sede in Selargius (CA), nella xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x. 0, codice fiscale 02261430926, nella persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato ad Iglesias 29/08/1945, rappresentante legale pro-tempore;
E
-----------------------, sede legale in -------------, via -----------------, capitale sociale ----------------, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ------------------al n. ------------, P. IVA , domiciliata ai fini del presente
atto in -----------, via -----------------, in persona del legale rappresentante -------------------, nato a ------------ il ,
giusta poteri allo stesso conferiti da ------------- (di seguito nominato, per brevità, anche e solo “appaltatore” e/o “Fornitore”);
OPPURE
-----------------------, sede legale in -------------, via -----------------, capitale sociale ----------------, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ------------------al n. ------------, P. IVA , domiciliata ai fini del presente
atto in -----------, via -----------------, in persona del legale rappresentante -------------------, nato a ------------ il , nella
sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, comprendente oltre alla stessa, la/e mandante/i --------------- con sede legale in ------------, via -----------------, capitale sociale , iscritta al Registro
delle Imprese presso la Camera di Commercio di ------------------al n. ------------, P. XXX , domiciliata ai fini del
presente atto in -----------, via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio
in repertorio n. ;
(di seguito nominato, per brevità, anche e solo “Fornitore” e/o “Appaltatore”);
PREMESSO
a) che la ASL di Cagliari, con deliberazione del Direttore Generale n. …. del , ha indetto una gara d’appalto
di rilevanza comunitaria con procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 37, e 55 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e
s.m.i. e 17, comma 4, lettera a) della L.R. 7 agosto n. 5 del 2007 e s.m.i., destinata alla selezione di idoneo operatore economico al quale affidare l’esecuzione della fornitura, chiavi in mano, di impianti solari - fotovoltaici e termici - da destinare al P.O. (Lotto n. ) della ASL di Cagliari;
b) che con deliberazione del Direttore Generale n. del , la ASL Cagliari ha approvato tutte le operazioni e gli atti della procedura di gara e, per l’effetto, ha deliberato l’aggiudicazione definitiva della gara e dell’appalto di cui all’oggetto in favore di ;
c) che per effetto del provvedimento di aggiudicazione sopra indicato il Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta conseguentemente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto d’appalto alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti nel presente atto, nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nei suoi allegati, nel capitolato tecnico e, più in generale, nella documentazione di gara;
d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dagli atti ivi richiamati e/o allegati, ivi compresi il bando di gara, il disciplinare di gara e nei suoi allegati, il capitolato tecnico e, più in generale, la documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la corretta formulazione dell’offerta;
e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente contratto d’appalto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante, ivi inclusa cauzione definitiva determinata ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, costituita dalla polizza fidejussoria distinta al n. , emessa in data dalla compagnia per un importo pari ad Euro = (Euro / ), a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
f) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed, in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente atto;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel prosieguo del presente atto, ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara ed i suoi allegati, il capitolato tecnico e la restante documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
2. Vengono materialmente allegati al presente atto, sempre per formarne parte integrante e sostanziale: il capitolato Tecnico e il mandato collettivo speciale con rappresentanza costitutivo del RTI ) (eventuale)
3. Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate in gara dal Fornitore.
4. Il Fornitore dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutti gli atti e documenti sopra indicati, compresi quegli atti e documenti che, sebbene non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ARTICOLO 2. DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA. DEFINIZIONI.
1. Il presente contratto è regolato:
a) da quanto previsto nel contratto stesso e dai documenti, atti e normative nello stesso richiamati e/o allegati;
b) dalle norme di cui al X.Xxx. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dalle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dalla restante normativa, anche di carattere regionale, in materia di contratti pubblici, nonché dalle norme del codice civile;
c) dalle altre disposizioni, anche regolamentari, in vigore per la Stazione appaltante, di cui l’Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza.
2. In ipotesi di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico della stazione appaltante e quanto dichiarato nell’offerta tecnica dell’Appaltatore, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico, fatta salva, comunque, l’ipotesi in cui l’offerta tecnica contenga, a giudizio della ASL Cagliari, previsioni, termini e/o condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi connessi migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico.
3. Nell’ipotesi in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità e/o disposizioni comunque obbligatorie non suscettibili di inserzione automatica e di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto stesso, la ASL Cagliari ed il Fornitore potranno negoziare e pattuire le necessarie ed opportune modifiche ed integrazioni al contenuto del presente atto, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. Ferme restando le definizioni contenute nella documentazione di gara, nell’ambito del presente contratto si intende per:
a) Stazione appaltante e/o ASL Cagliari: l’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari;
b) Fornitore e/o Appaltatore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nello stesso pattuito;
c) servizi connessi: i servizi descritti nel capitolato tecnico e nel presente contratto, che sono connessi alla fornitura dell’apparecchiatura e dei relativi dispositivi accessori;
d) termini: i giorni solari/naturali, consecutivi laddove non diversamente ed espressamente specificato nel presente atto; per giorno lavorativo, laddove espressamente indicato, si intende dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi.
5. Le parti precisano e si danno reciprocamente atto che tutte le prestazioni principali e connesse vengono descritte nel presente atto in via riassuntiva, dichiarando espressamente di fare pieno ed integrale rinvio al contenuto del capitolato tecnico, all’offerta tecnica del Fornitore ed agli altri documenti allegati e/o richiamati nel presente contratto per tutto quanto in quest’ultimo non espressamente previsto.
ART. 3. OGGETTO DEL CONTRATTO.
1. Il presente contratto contiene la disciplina normativa e contrattuale relativa al Lotto n. della fornitura di pannelli solari – fotovoltaici e termici – da destinare al P.O. .
2. Con la stipulazione del presente contratto il Fornitore si obbliga espressamente ed irrevocabilmente, nei confronti della ASL Cagliari, a prestare la fornitura di pannelli solari, fotovoltaici e termici, con la formula contrattuale cd. “chiavi in mano”, comprensiva di tutte le prestazioni necessarie per l’esecuzione della fornitura a regola d’arte.
Il tutto con le caratteristiche tecniche minime indicate nel capitolato tecnico e con quelle eventualmente migliorative offerte dal Fornitore nella propria offerta tecnica;
Sono compresi nel prezzo unitario di ogni singolo bene/dispositivo ed il Fornitore si obbliga, pertanto, a prestarli in favore della ASL Cagliari, i seguenti servizi connessi all’esecuzione della fornitura, meglio descritti nel predetto capitolato tecnico ed in tutta la documentazione di gara.
3. La fornitura e le prestazioni connesse sopra indicate dovranno essere prestate con le modalità, nei termini ed alle condizioni tutte stabilite nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e, laddove migliorative, nell’offerta tecnica formulata dal Fornitore nel corso della gara.
4. La ASL Cagliari, nel corso dell’esecuzione del contratto, potrà disporre e richiedere al Fornitore, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18-11-1923 n. 2440 ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, variazioni in aumento od in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza degli importi, con le modalità e per gli effetti previsti dalla predette disposizioni. In tal caso il Fornitore sarà obbligato ad eseguire le prestazioni in variazione agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione di quanto dovuto per le nuove prestazioni. Laddove si rappresenti la necessità di apportare tali variazioni, la ASL Cagliari che intende provvedervi, assumerà le necessarie determinazioni nei confronti del Fornitore, senza che da ciò possa sorgere alcun effetto od obbligazione, di qualsivoglia specie, nei confronti della stessa.
ARTICOLO 4. CONSEGNA, VERIFICA DI CONFORMITÀ, ALTRI SERVIZI CONNESSI
1. La consegna della fornitura dovrà essere eseguita, presso il P.O. della Asl di Cagliari, all’indirizzo indicato nel disciplinare di gara, entro il termine indicato nella propria offerta ed, in ogni caso, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. Alla scadenza del termine sopra indicato le componenti dovranno essere consegnate presso la Struttura destinataria per l’’espletamento della verifica di conformità ed al fine di accertarne la regolare esecuzione.
2. La consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di trasporto, facchinaggio imballaggio ed asporto dell’imballaggio, secondo la normativa vigente in materia.
3. Il servizio connesso di consegna, nonché le operazioni necessarie al fine della verifica di conformità, dovranno essere svolti dal fornitore secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nel capitolato tecnico, oltre che nel presente atto, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. La verifica verrà effettuata dagli incaricati della ASL Cagliari in contraddittorio con il fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest’ultimo con un congruo anticipo.
4. Unitamente al servizio di consegna come sopra indicato, il fornitore si obbliga a prestare in favore della ASL Cagliari anche gli ulteriori servizi connessi all’esecuzione della fornitura e, al fine della verifica di conformità delle prestazioni contrattuali, la garanzia, assistenza e manutenzione, conformemente a quanto previsto nel capitolato tecnico, con decorrenza dalla data della verifica di conformità delle prestazioni contrattuali esperita con esito positivo. Tutti i servizi connessi dovranno essere prestati con le modalità, nei termini ed alle condizioni tutte stabilite nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e, laddove migliorative, nell’offerta tecnica formulata dal Fornitore nel xxxxx xxxxx xxxx, xxxx l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. La ASL Cagliari potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso di esecuzione, per l’accertamento della conformità delle suindicate prestazioni e delle forniture rese disponibili.
ART. 5. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO. FATTURAZIONE.
1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dalla ASL Cagliari, a titolo di prezzo per l’esecuzione della fornitura e la prestazione di tutti servizi connessi, è rappresentato dal prezzo complessivo per la fornitura, chiavi in mano, di impianti solari, fotovoltaici e termici, da destinare al P.O. (Lotto n. ), ed è pari, pertanto, ad Euro
( / ), oltre all’IVA nella misura di legge.
2. Tale corrispettivo è dovuto dalla ASL Cagliari a decorrere dalla data di accettazione della fornitura come definita nel capitolato tecnico, e cioè dalla data di esperimento della risultante dal relativo certificato.
3. La fattura relativa all’esecuzione della fornitura verrà, pertanto, emessa dal Fornitore solo a seguito del completamento della verifica di conformità sulla regolare esecuzione della fornitura con esito positivo, dopo l’emissione del relativo certificato, contenente la data di accettazione della fornitura. Laddove la fattura venisse emessa in data antecedente, il termine di pagamento di seguito indicato decorrerà, in ogni ipotesi e per ogni effetto, dalla data dell’ultima verifca avvenuta con esito positivo.
4. Le somme portate dalla fattura emessa come dianzi indicato verranno corrisposte dalla ASL Cagliari al Fornitore secondo la regolamentazione regionale prevista per il conferimento del “Cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie “Ospedali sostenibili” – PO Fesr 2007-2013 Asse III, Linea di attività 3.1 “Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia solare”. Detta fattura dovrà essere inviata a mezzo posta all’indirizzo della ASL Cagliari (Via Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx n. 1, 09047 Selargius), ed il relativo corrispettivo verrà corrisposto dalla predetta Stazione appaltante a sessanta (60) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, in ogni caso previa verifica della regolare esecuzione della fornitura come indicato nel presente contratto e nel capitolato tecnico, ed accreditati, a spese della ASL Cagliari, sul conto corrente sul conto corrente n. , intestato al Fornitore presso
, Codice IBAN . Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore, inoltre, dichiara, che i soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono i seguenti:
Nome e Cognome: - CF
Nome e Cognome: - CF
e si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati sopra indicati.
5. I corrispettivi indicati nel presente contratto si riferiscono a forniture e servizi connessi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della fornitura ad esso affidata dalla ASL Cagliari, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6 I corrispettivi contrattuali si intendono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Il Fornitore non potrà, pertanto, vantare alcun diritto ad ulteriori somme e compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo determinato come sopra, eccezion fatta per quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa. Non è ammesso l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 115 D.Lgs. n. 163/2006, trattandosi di contratto ad esecuzione istantanea.
8. La fattura/e emessa/e dal Fornitore a fronte dell’esecuzione della fornitura affidata con il presente atto dovrà contenere il riferimento al contratto aggiudicato ed al relativo ordinativo di fornitura, e dovrà essere intestata e spedita alla ASL Cagliari come indicato al precedente comma 5. Tale fattura dovrà, inoltre, riportare il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) ed al CUP (Codice Unico di Progetto) già indicati nel bando di gara, nel disciplinare, nonché nel presente atto. Entrambi i predetti CIG e CUP dovranno, altresì, essere indicati dalla ASL Cagliari nel relativo mandato di pagamento, il tutto ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.
9. La ASL Cagliari, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, provvederà ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell’aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle ASL Cagliari le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione ed anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezione alcuna in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Resta ben inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi connessi, salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, nel capitolato e/o dalla vigente normativa d’Appalto. Laddove il Fornitore si dovesse rendere inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di volontà da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte delle Stazione appaltante.
12. L’importo dovuto dalla ASL Cagliari per tale fattura potrà essere ridotto per somma corrispondente all’importo delle eventuali penali applicate al Fornitore.
13. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della ASL Cagliari a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso in relazione all’ordinativo di fornitura. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla ASL Cagliari. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari al successivo articolo 17 del presente contratto.
ARTICOLO 6. OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE.
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi integralmente remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto stesso, nonché ad ogni attività connessa e/o accessoria che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti ivi richiamati e/o allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente contratto, nel capitolato tecnico, nell’offerta tecnica del Fornitore e, più in generale, nella documentazione di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore,
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della ASL Cagliari, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore, inoltre, si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione della fornitura di cui al presente contratto secondo quanto specificato nel contratto stesso, nel capitolato tecnico, nell’offerta tecnica del Fornitore e, più in generale, nella documentazione di gara;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che in sede di esecuzione del contratto saranno eventualmente comunicate dalla ASL Cagliari;
e) mallevare e tenere indenne la ASL Cagliari da qualsivoglia conseguenza derivante dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività necessarie per l’esecuzione della fornitura e la prestazione dei servizi connessi di cui al presente contratto, da svolgersi presso la ASL Cagliari, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro delle unità operative; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con i referenti della Amministrazione stessa. Il Fornitore, peraltro, prende atto ed accetta che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici e le unità operative della ASL Cagliari continueranno ad essere utilizzati dal personale delle predette amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati e/o dagli utenti e, di conseguenza, dichiara sin d’ora di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte presso i presidi della ASL Cagliari.
7. Il Fornitore è obbligato e si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso i presidi e le unità operative della ASL Cagliari nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla ASL Cagliari di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, ad eventuali verifiche in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni e direttive relative alla corretta esecuzione del contratto che dovessero essere eventualmente impartite dalla ASL Cagliari, per quanto di propria competenza e si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al contratto ed all’ordinativo di fornitura.
10. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti gli eventuali sub – contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del presente contratto, è fatto obbligo allo stesso di comunicare alla ASL Cagliari il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
ART. 7. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla stipula del presente contratto relativo all’affidamento dei Servizi, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’ art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro sopra indicati vincolano il Fornitore anche nell’ipotesi in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi in capo all’Appaltatore gli oneri e le responsabilità di cui all’ art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006, per l’ipotesi di subappalto.
ARTICOLO 8. PENALI.
1. Per ogni giorno di ritardo sul calendario delle consegne, non imputabile alla ASL Cagliari a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto nel Capitolato Tecnico e nell’art. 4 del presente contratto, o rispetto ad altro
termine previamente concordato con le predette Amministrazioni per la consegna delle attrezzature, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari ad 1‰, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile alla ASL Cagliari, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai tempi di esecuzione della verifica di conformità delle prestazioni contrattuali, indicati nel Capitolato Tecnico, la ASL Cagliari potrà applicare al Fornitore una penale pari ad 1‰, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e salvo l’eventuale risarcimento
3. Qualora il Fornitore non provveda, a proprio carico, a ritirare e sostituire le attrezzature non accettate in sede di verifica di conformità delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari ad € 500,00 per ogni elemento facente parte del lotto in questione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla ASL Cagliari, a causa di forza maggiore o per caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel capitolato tecnico per il ripristino della funzionalità e/o sostituzione di ogni componente a causa di vizi che compromettono il buon funzionamento dell’impianto, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari al doppio del prezzo della componente in avaria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto, agli atti e documenti ivi allegati e/o richiamati, e all’ordinativo di fornitura. In tal caso la ASL Cagliari applicherà al Fornitore la corrispondente penale sino alla data in cui la fornitura inizierà a essere eseguita in modo effettivamente conforme al presente contratto, agli atti e documenti ivi allegati e/o richiamati, e all’ordinativo di fornitura fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 9. CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI.
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente art. 9, dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dalla ASL Cagliari.
2. In caso di contestazione di un inadempimento da parte della ASL Cagliari, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione interessata le proprie deduzioni, supportate dalla necessaria documentazione a comprova di quanto asserito, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione interessata nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. La ASL Cagliari potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsivoglia titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo e/o ad altre eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. La ASL Cagliari, per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo/valore massimo complessivo del presente contratto, nei limiti previsti dalla disposizione di cui all’art. 145 D.P.R. n. 207/2010, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ART. 10. GARANZIE DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ.
1.. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore ha stipulato e consegnato alla ASL Cagliari, a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la polizza fideiussoria a prima richiesta indicata nelle premesse del presente contratto, sottoscritta con primaria compagnia, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a prima e semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
2. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e sarà progressivamente svincolata nei termini, con le modalità ed alle condizioni previste dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa sino a concorrenza dell’importo originario garantito.
4. Le parti dichiarano di fare pieno ed integrale rinvio all’art. 8 del disciplinare di gara per quanto non previsto nei commi precedenti.
5. Il Fornitore riconosce che, in conseguenza dell’affidamento allo stesso della fornitura e dei servizi connessi di cui al presente contratto, sono di sua esclusiva competenza e spettanza l’adozione, nell’esecuzione di quanto previsto dall’appalto, di tutte le iniziative idonee ad evitare qualsiasi danno che possa colpire cose o persone.
6. Con la stipula del contratto il Fornitore, pertanto, assume esclusivamente ed in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno od infortunio causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della ASL Cagliari e/o di terzi,
in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi estranei al rapporto contrattuale.
7. In particolare con la stipula del presente contratto il Fornitore si impegna ed obbliga espressamente nei confronti della ASL Cagliari a tenerle indenni e mallevarle da ogni responsabilità e/o conseguenza derivante dai fatti e dagli eventi dianzi descritti. Il Fornitore, inoltre, provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dell’assicurazione obbligatoria per legge di tutti i tecnici da esso dipendenti.
8. In ipotesi di subappalto di parte delle prestazioni contrattuali il Fornitore si obbliga, inoltre, a mallevare e tenere indenne la ASL Cagliari da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
ARTICOLO 11. RISOLUZIONE.
1. In ipotesi di inadempimento del Fornitore anche ad una sola delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto di fornitura che perduri oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che gli verrà intimato a mezzo raccomandata a.r. dalla ASL Cagliari al fine di porre fine all’inadempimento, la ASL Cagliari ha facoltà, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., di intendere senz’altro risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, la ASL Cagliari, senza bisogno di intimare alcun termine per l’adempimento, potrà, altresì, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’ art. 1456 cod. civ., previa conforme dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo raccomandata a.r., nelle seguenti ipotesi:
a) qualora venisse accertata la non sussistenza ovvero la cessazione di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara di cui in premessa, per la stipulazione del contratto e/o per lo svolgimento delle attività nello stesso dedotte;
b) qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi;
c) in ipotesi di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed, in generale, per la violazione di diritti esclusivi di terzi, promosse contro la ASL Cagliari in relazione a quanto prestato dal Fornitore in esecuzione del contratto;
d) gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dal Fornitore neppure in seguito alle formali diffide ad adempiere comunicategli dalla Stazione appaltante;
e) nell’ipotesi in cui, in relazione ad una o più delle attrezzature previste nel presente atto, si abbia un secondo esito negativo della verifica di conformità delle prestazioni rese;
f) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della gara di cui in premessa;
g) applicazione di penali oltre la misura massima indicata al precedente art. 9 comma 5;
h) in ipotesi di violazione del divieto di cessione del contratto sancito nel prosieguo del presente contratto;
i) in ogni ipotesi in cui le prestazioni e/o adempimenti dell’aggiudicatario descritte nel presente contratto, nel capitolato tecnico e, più in generale, nella documentazione allegata al presente atto e/o ivi richiamata siano espressamente prescritte e richieste al Fornitore a pena di risoluzione del contratto.
3. In ipotesi di risoluzione del contratto per i fatti dianzi indicati, la ASL Cagliari ha diritto di escutere la cauzione prestata e/o di applicare una penale equivalente laddove non sia possibile rivalersi su tale cauzione. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto della ASL Cagliari di agire nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
4. Restano, altresì, salve le ipotesi di risoluzione di diritto del contratto previste dalla normativa vigente in materia di contratti stipulati con le stazioni appaltanti pubbliche, nonché le ipotesi di risoluzione previste dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
ARTICOLO 12. SUBAPPALTO.
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.
(oppure)
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nel disciplinare di gara, affiderà in subappalto in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Le parti fanno pieno ed integrale rinvio al disciplinare di gara per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.
ARTICOLO 13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.
È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto di fornitura stipulato con la ASL Cagliari, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di violazione del divieto di cessione di cui al presente articolo, la
ASL Cagliari, fermo restando il diritto di quest’ultima al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 14. ONERI E SPESE CONTRATTUALI.
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e le spese, anche fiscali, conseguenti alla stipulazione del presente contratto tra lo stesso e la ASL Cagliari, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, con la sola esclusione dell’IVA di legge, senza diritto di rivalsa nei confronti della ASL Cagliari, salvo diversa disposizione di legge.
2. Poiché le prestazioni di cui al presente contratto verranno effettuate dal Fornitore nell’esercizio di attività di impresa e che trattasi, pertanto, di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore sarà tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore, che provvederà a richiederne la registrazione con le predette modalità.
ART. 15 FORO COMPETENTE.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la ASL Cagliari ed il Fornitore con riferimento alla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e per ogni altra controversia relativa al contratto stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
ART. 16. RISERVATEZZA.
1. Il Fornitore e la ASL Cagliari sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore, in particolare, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le attrezzature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto stesso e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale tra lo stesso e la ASL Cagliari.
3. Il Fornitore è responsabile, inoltre, dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la ASL Cagliari ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire la predetta Stazione appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare dalle violazione degli obblighi anzidetti.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto stipulato con la ASL Cagliari, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare ed appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge.
6. Il predetto Appaltatore è obbligato, altresì, a rispettare la normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della Privacy).
ART. 17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, il Fornitore si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante, in conformità alla previsione di cui all’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136 citata, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., per l’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. In ogni caso, si conviene che la ASL Cagliari, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, in conformità alle previsioni di cui all’art. 3, comma 9 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra citata ne da immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
7. La ASL Cagliari verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla ASL Cagliari, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restando inteso che la ASL Cagliari si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e di adottare, all’esito di tale verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG ed il CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato negli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore stesso riportando il CIG ed il CUP dallo stesso comunicati.
9. Il presente Contratto è, altresì, sottoposto alla condizione risolutiva dell’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, e sono altresì condizionati, sempre in via risolutiva, all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. In tale ipotesi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, il presente Contratto d’appalto si intenderà risolto e la Stazione appaltante avrà il diritto di incamerare la cauzione definitiva, ovvero di applicare una penale equivalente, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ARTICOLO 18. CLAUSOLA FINALE
1. Il presente contratto, i suoi allegati ed gli altri atti e documenti nello stesso richiamati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della ASL Cagliari non comporta in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, riservandosi le predette Amministrazioni di far valere tali diritti negli ordinari termini di prescrizione.
3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; di conseguenza quanto pattuito con il presente atto non verrà sostituito o modificato da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e/o dall’ordinativo di fornitura, continuando, con essi, a regolare il rapporto contrattuale tra le parti; in ipotesi di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su tutte quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà in deroga/modifica e/o integrativa delle parti manifestata per iscritto.
Cagliari,
Per la ASL Cagliari Per il Fornitore
Il Direttore Generale Il legale rappresentante
Il sottoscritto Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole, patti e condizioni di seguito indicate: la premessa di cui al punto f); art. 3; art. 5; art. 6; art. 8; art. 9; art. 11; art. 14; art. 15.
Per il Fornitore
Il Legale rappresentante