CAPITOLATO D’ONERI
Comune di CAPRAROLA
Provincia di Viterbo
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL TEATRO COMUNALE “XXX XXXXX XXXXXXX”
COMMITTENTE: COMUNE DI CAPRAROLA
CAPITOLATO D’ONERI
(forniture attrezzature ed arredi)
CONTRATTO A MISURA
DESCRIZIONE | IMPORTO |
Importo esecuzione forniture attrezzature ed arredi | € 134.951,63 |
Totale appalto | € 134.951,63 |
Caprarola, agosto 2017
Il Progettista e RUP
(Geom. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx – U.T.C.)
OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER IL TEATRO COMUNALE “XXX XXXXX XXXXXXX” DI CAPRAROLA
ART. 1 - INTRODUZIONE
1. Le norme del presente capitolato si applicano alla fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi per il Teatro Comunale “Xxx Xxxxx Xxxxxxx” di Caprarola situato in Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
2. L’affidamento della fornitura delle attrezzature e degli arredi avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m. ed i.
ART. 2 - DEFINIZIONI
Comune di Caprarola ovvero CUC: stazione appaltante.
Offerente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone che depositi l’offerta per l’aggiudicazione del contratto.
Fornitore: l’offerente scelto dopo la procedura di gara.
Contratto: accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante.
Termini: i periodi indicati nel presente capitolato e nel contratto decorrono dal giorno successivo all’atto o all’evento che ne costituisce il punto di partenza. Qualora l’ultimo giorno del periodo coincida con un giorno festivo, il termine scade alla fine del primo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno del periodo.
Per il capitolato ed il contratto, le definizioni riportate hanno il significato specificato nel presente articolo, tranne le singole condizioni che dispongono diversamente.
ART. 3 - OGGETTO DELLA GARA D’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la “fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi” per il Teatro Comunale “Xxx Xxxxx Xxxxxxx” di Caprarola per un importo presunto di € 134.951,63 (I.V.A. esclusa).
ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE E DEI PRODOTTI
Gli arredi dovranno avere le caratteristiche risultanti dagli elaborati progettuali e dai disegni e gli elementi dovranno essere forniti e costruiti/posti in opera a perfetta regola d’arte e rispondere ai requisiti di sicurezza, robustezza, di idoneità al tipo di utilizzo, ecc., previsti dalla normativa comunitaria, italiana e regionale in vigore, nel rispetto delle norme UNI per quanto attiene i requisiti dimensionali ed ergonomici. In particolare, ai fini del rispetto sulla normative di prevenzione incendi, i materiali dovranno essere di classe 1, tranne che per gli arredi imbottiti (classe 1IM).
Ogni chiarimento ed eventuale suggerimento ai fini migliorativi del prodotto dovranno essere concordati necessariamente con la D.L.
ART. 5 - CONDIZIONI DI FORNITURA
1. Il fornitore è tenuto ad eseguire tutte le forniture oggetto del presente appalto nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.
2. Sono a carico del Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, l’assicurazione e il trasporto nei locali del Teatro Comunale “Xxx Xxxxx Xxxxxxx” di Caprarola, l’imballaggio ed il relativo smaltimento, la guardiania fino al momento della consegna e le eventuali assicurazioni prescritte dalla normativa vigente; tutte le spese di montaggio, installazione a regola d’arte e collaudo dei beni forniti.
Ciascun arredo, compresi i servizi necessari alla perfetta installazione, dovrà essere consegnato completo di ogni parte; non sono perciò accettate consegne parziali.
3. Il fornitore è tenuto ad eseguire le forniture oggetto del presente appalto nel rispetto della propria offerta presentata in fase di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.
4. La fornitura potrà essere espletata in concomitanza con la contemporanea esecuzione di altri lavori. Il fornitore ha pertanto l’obbligo di coordinare e subordinare l’esecuzione della fornitura alle esigenze e soggezione di qualunque genere dipendenti dalla contemporanea esecuzione di altri lavori.
ART. 6 - TERMINI, LUOGO DI CONSEGNA, CERTIFICAZIONI
1. L’appaltatore delle attrezzature e degli arredi è tenuto ad eseguire la fornitura e posa in opera entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori/forniture.
In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e la restituzione completa dell’area sgombra di ogni residuo di lavorazione.
2. Per luogo di consegna si intende il Teatro Comunale “Xxx Xxxxx Xxxxxxx” di Caprarola, situato nella Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx (XX).
3. È obbligo dell’impresa la consegna al Comune, contestualmente al completamento della consegna delle attrezzature e degli arredi per ciascuna fase, di tutte le certificazioni di legge relative alla sicurezza delle attrezzature e degli arredi installati ed in particolare:
- documentazione attestante la reazione al fuoco di ciascun elemento di attrezzatura ed arredo fornito, consistenti in:
- certificato di prova di laboratorio che individui la classe di reazione al fuoco;
- cartellino identificatore, apposto dalla ditta fornitrice su ciascun elemento di arredo, che ne attesti la conformità al certificato di omologazione o, in alternativa, certificazione della ditta fornitrice della conformità dell’elemento fornito al prototipo omologato;
- garanzia delle attrezzature e degli arredi di validità di almeno due anni;
- dichiarazione che i materiali costituenti il prodotto offerto non contengono sostanze tossiche o nocive;
- dichiarazione sul livello prestazionale delle specifiche norme UNI.
ART. 7 - COLLAUDO
1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di montaggio ed installazione dei beni oggetto della fornitura verrà redatto in contraddittorio tra l’Amministrazione ed il Fornitore o suoi rappresentanti il verbale di collaudo.
Il collaudo deve accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal contratto, dal presente documento, dalle norme vigenti ovvero i requisiti espressi dai campioni accettati dall’amministrazione.
Il collaudatore/i sottopone ad esame i materiali che ritiene necessari, senza che la ditta possa elevare contestazioni o pretese, può eseguire, dove consentito dalle caratteristiche dei prodotti, anche esami e prove a scandaglio, nell’intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotto esaminato si estendono a tutta la partita.
Il regolare collaudo dei prodotti e la loro presa in consegna, non esonera comunque la ditta da eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi durante il collaudo ma vengano in seguito accertati.
In tal caso la ditta sarà invitata dall’amministrazione ad assistere, per mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per loro, ad ogni effetto.
Il collaudatore/i, sulla base delle verifiche effettuate, può/possono accettare i prodotti, rifiutarli o dichiararli rivedibili. La ditta ha l’obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese i prodotti non accettati dal collaudo entro 15 gg. dalla data del collaudo dal quale risulti il rifiuto. Sino a che non sia intervenuta l’approvazione del collaudo delle forniture previste dal contratto, la manutenzione delle medesime ed i rischi di perdite e danni sono a carico della ditta.
In assenza delle certificazioni relative alle reazioni al fuoco dei materiali, dei certificati di garanzia e quanto altro richiesto nel precedente art. 6, non si procederà alle operazioni di collaudo ed alla liquidazione della fornitura con posa.
2. Nel caso di difformità nella qualità e nelle quantità dei beni pattuiti, la fornitura potrà essere respinta in blocco finché il fornitore non avrà provveduto ad eliminare le cause di controversia.
3. I beni in questione si intendono effettivamente consegnati solo dopo l'avvenuto collaudo favorevole: il fornitore quindi non acquista il diritto alla riscossione degli stessi fino ad avvenuto collaudo favorevole, salvo quanto previsto dal Codice Civile in relazione ai vizi occulti.
4. Il collaudo della fornitura darà conto altresì di eventuali danni arrecati dall’appaltatore alla struttura nel corso della posa in opera degli arredi. Nel caso l’appaltatore non abbia provveduto al ripristino dei danni arrecati si provvederà a detrarre dalle somme dovute all’appaltatore medesimo gli importi relativi ai necessari ripristini.
ART. 8 - CONTENUTO DELLE GARANZIE
1. I beni oggetto della presente gara devono essere garantiti almeno 24 mesi dalla data del collaudo positivo degli
l'Amministrazione Comunale può richiedere alla Ditta fornitrice, senza alcun onere, il ritiro immediato del prodotto fornito e la sostituzione del medesimo con un nuovo.
2. La ditta Fornitrice garantisce la buona qualità e la buona costruzione delle proprie attrezzature e dei propri arredi obbligandosi, durante il periodo di garanzia sopra specificato, a riparare o sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile, quelle parti che per cattiva qualità di materiale o per difetto di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza del Committente, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal Committente, da casi fortuiti o di forza maggiore.
I lavori inerenti alla riparazione o sostituzione in garanzia saranno eseguiti esclusivamente presso il Teatro Comunale “Xxx Xxxxx Xxxxxxx” di Caprarola.
3. La ditta dovrà garantire l’eventuale incremento della fornitura sino ad un massimo del 20% dell’importo contrattuale, senza che siano modificati i prezzi unitari risultanti dall’offerta.
ART. 9 - INADEMPIENZE E PENALITÀ
1. Il fornitore che non consegna i beni o che li consegni di qualità non conforme a quella stabilita contravviene ai patti contrattualmente stabiliti. In tal caso l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di applicare le penali di seguito descritte:
a) in caso di ritardo, di procedere all’applicazione di una penale giornaliera corrispondente pari al 1,0 per mille dell’importo netto contrattuale complessivo quale risulterà dal verbale di aggiudicazione fino al raggiungimento dell’importo massimo ammesso pari al 10% del prezzo contrattuale;
b) in caso di mancata effettuazione della fornitura, di irregolarità o incompletezza della stessa, di procedere all’applicazione di una penale forfettaria, con importo da un minimo di € 1.300,00 ad un massimo di € 13.000,00, a seconda dell’entità e gravità dell’inadempimento.
2. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificamente contestata al fornitore dal responsabile del contratto o da suo delegato a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per fax o mail in cui fanno fede esclusivamente la data e l’ora di trasmissione del Comune, inoltrata alla sede legale o al domicilio eletto dal Fornitore; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Fornitore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Comune, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutale, non le ritenga valide, a suo insindacabile discrezioni, applicherà le penali di cui al precedente punto o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.
3. L’appaltatore si assume ogni responsabilità per danni ad opere, impianti o altre parti della struttura che dovessero risultare danneggiate in ragione delle operazioni di posa degli arredi. Si specifica a tale proposito che l’appaltatore è tenuto all’integrale ripristino dei danni arrecati e che qualora non vi provveda, in fase di collaudo saranno effettuate le conseguenti detrazioni, secondo quanto stabilito al precedente art. 7.
4. Le penali saranno applicate mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile messa in pagamento oppure, se l’importo di tale fattura non risulti sufficiente o non sia possibile o agevole procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla cauzione prestata.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per “forza maggiore” si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza se e nella misura in cui il ritardo nell’esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.
ART. 10 - CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
Il contratto perderà la sua efficacia nei seguenti casi:
- in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- il fornitore ceda il contratto;
- il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione del Comune.
L’Amministrazione risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune in caso di rinnovo o proroga del contratto.
L’Amministrazione ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’ art. 1453 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:
- il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione del Comune di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità;
- il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dal Comune;
- il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- il fornitore non rispetti i termini di consegna e di installazione della fornitura.
In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause, l’Amministrazione incamererà, a titolo di penale e di indennizzo, l’intera cauzione definitiva prestata dal fornitore salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della fornitura.
Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell’originario fornitore, L’Amministrazione si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.
L’Amministrazione può inoltre recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al fornitore per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.
In entrambi i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.
ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico del fornitore anche i seguenti obblighi:
a. la responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecate al Comune di Caprarola (VT) o a terzi per
fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero del Comune da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo;
b. la responsabilità per danni ad opere, impianti o altre parti della struttura che dovessero risultare danneggiate in ragione delle operazioni di posa delle attrezzature e degli arredi. Si specifica a tale proposito che l’appaltatore è tenuto all’integrale ripristino dei danni arrecati e che, qualora non vi provveda, in fase di collaudo saranno effettuate le conseguenti detrazioni, secondo quanto stabilito al precedente art. 7;
c. l’applicazione, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il fornitore continuerà ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l’impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto;
d. la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo il fornitore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione della fornitura, non ultimo il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i. , nel rispetto e secondo le prescrizioni del Comune di Caprarola (VT);
e. comunicare tempestivamente al Comune, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
f. dotare il personale del fornitore che provvederà alla consegna ed istallazione di apposita tessera di riconoscimento dotata di fotografia così come previsto dall’art. 6 della Legge 3 Agosto 2007 n. 123 e s.m. ed i.
ART. 12 - GARANZIA PROVVISORIA
1. Ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. ed i., l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione della fornitura e posa in opera è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo della fornitura a base d'asta, conformi a schemi tipo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. ed i., da presentare mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
ART. 13 – GARANZIA FIDEIUSSURIA DEFINITIVA
1. La ditta aggiudicataria in sede di contratto è obbligata a costituire, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. ed i., una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 12 da parte della stazione appaltante/committente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
ART. 14 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 13 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni di cui comma 1.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.
ART. 15 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA
1. L'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori/forniture, a presentare la polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi; questa deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00.
2. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37 del D. Lgs. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
ART. 16 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto di fornitura è stipulato “a misura”, secondo quanto previsto e disciplinato dal D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. ed i.
ART. 17 - PREZZI COMPRENSIVI DI OGNI SPESA
I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa ( es trasporto, montaggio, imballaggio, smaltimento imballaggi, …) che renda operativa la fornitura del bene; è a carico del Comune la sola I.V.A.
ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità del contratto stesso. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente punto, il Comune e gli enti contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
ART. 19 - SUBAPPALTO
1. Il Fornitore potrà avvalersi del subappalto nella misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale.
La ditta dovrà indicare in fase di gara di quali parti dell’appalto intenda subappaltare e la misura percentuale delle medesime. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. ed i.
2. L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore che rimane responsabile in solido nei confronti del Comune, per quanto di rispettiva ragione, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dal bando di gara e/o dalla lettera di invito e/o dal Disciplinare.
5. Sulla base dell’autorizzazione al subappalto rilasciata dal Comune, il Fornitore pagherà direttamente il subappaltatore. In questo caso è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da loro corrisposti con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
ART. 20 - PAGAMENTO
1. Il pagamento della fornitura potrà avvenire in unica soluzione a seguito delle operazioni di collaudo, ovvero a stati di avanzamento al raggiungimento di almeno il 50% della fornitura.
Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, con emissione di relativo mandato.
2. Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, del Codice Civile.
3. Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
ART. 21 - SPESE DI PARTECIPAZIONE, DI CONTRATTO ED I.V.A.
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento della gara sono a carico della ditta concorrente. E' a carico del Comune il pagamento dell'I.V.A.
ART. 22 - RESPONSABILI DEL CONTRATTO
Il Fornitore si obbliga a nominare un Responsabile del contratto. Il Responsabile così nominato sarà il referente responsabile nei confronti del Comune e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l’Impresa.
ART. 23 - NORMATIVA APPLICABILE
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato d’oneri, viene fatto riferimento alla normativa di seguito indicata:
- D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge 123 del 3 agosto 2007;
- Disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione di cui al D. Lgs. n.81/2008;
- Disposizioni in materia antimafia: L. 575/65, L. 55/90, D. Lgs. 490/94 e DPR 252/98.
- Disposizioni del Codice Civile in materia contrattuale (art. 1321 e segg.), con particolare riferimento agli artt. 1453 e segg. in tema di risoluzione del contratto.
ART. 24 - FORO COMPETENTE
1. Per tutti gli effetti derivanti dall’aggiudicazione della fornitura, il fornitore dovrà eleggere domicilio legale presso la sede del Comune di Caprarola (VT). Per ogni controversia, è competente il Foro di Viterbo.
ART. 25 - INFORMAZIONI
1. Per qualsiasi chiarimento in merito a quanto sopra esposto, il referente è il Responsabile del Procedimento che verrà indicato nel bando e/o nella lettera di invito.