CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE
dell’Area della Dirigenza Medico-Veterinaria e dell’Area Sanitaria, professionale tecnica e amministrativa
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO
TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE CON I VERBALI DEL 4/4/2014 E 11/2/2015
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE
dell’Area della Dirigenza Medico-Veterinaria e dell’Area Sanitaria, professionale tecnica e amministrativa
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO
TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE CON I VERBALI DEL 4/4/2014 E 11/2/2015
Delegazione trattante di Parte Pubblica: | |
Organizzazioni e Confederazioni sindacali: | |
ANAAO ASSOMED | |
ANPO | |
CGIL MEDICI | |
CIMO ASMD | |
FVM (SIVEMP – SMI) | |
FED.MEDICI aderente alla UIL | |
FED. XXXX XXXXXX – | |
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) | |
UMSPED (Xxxxx, Snr, Aipac) | |
AUPI | |
CONFEDIR SANITA’ (SICUS - SIDAS) | |
CGIL Dirigenza | |
CISL Dirigenza | |
CIDA – SIDIRS | |
SINAFO | |
SNABI ANAAO | |
UIL – FPL Dirigenza |
*Così come modificato con verbale del 4/4/2014.
TITOLO I° Norme Generali | |
Art. 1 | Disposizioni generali |
Art. 2 | Campo di applicazione, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione |
Art. 3 | Delegazione trattante |
Art. 4 | Relazioni sindacali |
Art. 5 | Interpretazione autentica del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale |
TITOLO II° Rapporto di lavoro | |
Art. 6 | Il contratto individuale di lavoro dei Dirigenti |
Art. 7 | Modalità di utilizzo lavorativo del dirigente |
TITOLO III Affidamento e Revoca degli incarichi, Valutazione - Graduazione delle Funzioni | |
Art. 8 | Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali |
Art. 9 | Valutazione dei Dirigenti, performance, meriti e premi |
Art. 10 | Graduazione delle funzioni |
Art. 11 | Direttore di distretto |
TITOLO IV° Mobilità | |
Art. 12 | Mobilità |
Art. 13 | Commissione aziendale per le mobilità |
TITOLO V° Fondi Aziendali | |
Art. 14 | Descrizione generale dei fondi contrattuali |
Art. 15 | Retribuzione di risultato |
Art. 16 | Modalità di incremento dei fondi in caso di aumento del numero e/o tipologia di incarichi dirigenziali ad invarianza del numero complessivo del personale |
Art. 17 | Modalità di incremento dei fondi in caso di utilizzo da parte di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale |
TITOLO VI Altre norme di interesse | |
Art. 18 | Formazione e Aggiornamento professionale |
Art. 19 | Indirizzi generali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro |
Art. 20 | Disposizioni transitorie e finali |
Allegati | |
All. A | Regolamento in merito alle relazioni sindacali |
All. B | Regolamento in materia di affidamento, verifica, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali e graduazione delle funzioni dirigenziali |
TITOLO I NORME GENERALI
ART. 1
Disposizioni generali e campo di applicazione
1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, di seguito “CCIA”, redatto ai sensi dell’art. 40 del d. lgs n. 165/2001 e s.m.i., riferito alle materie ed agli istituti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, di seguito “CCNL”, e a quant’altro rimandato alla trattativa integrativa locale, è lo strumento per stabilire tra le parti gli indirizzi e le scelte conseguenti.
2. Il CCIA è unico per tutta l’Azienda Sanitaria Locale di Benevento, ha durata triennale, tranne per le materie che, per la loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi, essendo legati a fattori organizzativi contingenti.
3. Il CCIA è, comunque soggetto a verifica annuale per la determinazione e l’uso delle risorse.
4. La negoziazione avviene in un’unica seduta per tutta l’Azienda, si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello ed è vincolata ad accordo tra le parti su tutte le materie che richiedono erogazione non automatica di risorse destinate alla Dirigenza nei limiti e con le modalità previste dal CCNL.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
1. Il presente CCIA si applica a tutto il personale della Dirigenza dell’Area contrattuale Medica e Veterinaria e dell’Area contrattuale Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa (S.P.T.A.) dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale di Benevento, di seguito “Azienda”, con contratti a tempo indeterminato, ed operanti nei Servizi o Unità Operative presenti nei Distretti, Presidi Ospedalieri, Dipartimenti, ecc..
2. Il presente contratto è finalizzato all’applicazione in ambito aziendale degli istituti economici e normativi demandati alla contrattazione integrativa aziendale dal CCNL quadriennio 2006-2009 e dalle linee guida della Regione Campania ex art. 9 CCNL 2002/2005, approvate con delibera G.R. n. 214/2007 ed in attesa di eventuali ulteriori linee guida regionali emanate ai sensi dell’art. 5 del CCNL 2006/2009.
3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipula del CCIA, in vigore, salvo diversa prescrizione dallo stesso prevista.
4. Per la durata del CCIA le parti fanno riferimento all’art. 2 del CCNL 2006/2009 che prevede il rinnovo tacito di anno in anno qualora non sia data formale disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo CCIA.
Art. 3 Delegazione trattante
1. I soggetti abilitati alla trattativa del CCIA, ai sensi dell’art. 43 e sgg del d. lgs n. 165/2001, delle note ARAN n. 4260 del 27/5/2004, n. 9405 del 6/11/2006, n. 3243 del 19/03/2008 e n. 7028 del 22/7/2008 sono:
a. per la parte pubblica:
- Il Direttore Generale o suoi delegati;
b. per la parte sindacale:
- Le Organizzazioni Sindacali di categoria che hanno sottoscritto il vigente CCNL, così come rappresentate in Azienda.
Art. 4 Relazioni sindacali
1. Il sistema delle relazioni sindacali assume rilevanza strategica nell’Azienda in quanto finalizzato a contemperare l’interesse dei Dirigenti per il miglioramento delle condizioni di lavoro, la qualità dei servizi offerti e lo sviluppo delle professionalità, con l’esigenza di incrementare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi erogati alla collettività al fine di offrire risposte efficaci ai fondamentali bisogni espliciti e latenti di salute e promozione del benessere delle persone.
2. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l’attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni dettate dalla l. n. 300/1970 e s.m.i.. Pertanto, l’Azienda osserverà, fino a nuove disposizioni nazionali, in attuazione della legge n. 421/1992, le disposizioni previste in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell’attribuzione dei diritti.
3. Le parti convengono, quindi, sulla opportunità di definire adeguate regole di partecipazione del personale, attraverso le loro rappresentanze sindacali, per affrontare i problemi organizzativi, per valutare il lavoro e migliorare l’offerta dei servizi e delle prestazioni, per garantire la correttezza dei comportamenti e prevenire la conflittualità, favorendo così, la collaborazione tra le parti.
4. In base a queste premesse ed al CCNL, le parti concordano sulla necessità di intrattenere relazioni sindacali corrette, nella propria autonomia e chiara distinzione dei ruoli ma, nel contempo, fondate su un’effettiva assunzione e riconoscimento delle reciproche responsabilità.
5. Per garantire quanto previsto nei precedenti commi le parti definiscono e concordano un apposito atto sulle relazioni sindacali, che fa parte integrante del presente CCIA, indicato quale “allegato A”.
Art. 5 Interpretazione autentica del C.C.I.A.
1. In analogia a quanto previsto dall’art. 49 del d. lgs n. 165/2001 e s.m.i. qualora insorgano controversie sull’interpretazione del CCIA, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro trenta giorni dalla richiesta di una delle parti, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale accordo sostituisce la clausola in questione sin dalla vigenza del contratto integrativo aziendale.
2. In via preventiva la procedura di confronto per la definizione di clausole contrattuali di carattere generale può essere attivata, ad iniziativa delle parti, anche prima che insorgano controversie.
TITOLO II RAPPORTO DI LAVORO
Art. 6
Il contratto individuale di lavoro dei Dirigenti
1. Il contratto individuale dei Dirigenti è disciplinato dall’art. 13 del CCNL 1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria e corrispondente STPA a cui si rimanda per quanto in esso specificato, oltre a quanto dettagliato nell’allegato B.
Art. 7
Modalità di utilizzo lavorativo del dirigente
1. L’utilizzo del Dirigente deve avvenire nel rispetto dei contenuti degli articoli del CCNL 3/11/2005 in materia di orario di lavoro (14, 16 e 17). Si definiscono al riguardo le seguenti tipologie di modalità di utilizzo lavorativo del Dirigente:
a. orario di lavoro e/o di servizio, quantificato in 38 ore settimanali nel cui ambito rientra l’orario per attività non assistenziali, così come regolamentato dalla normativa contrattuale vigente. Nell’ambito dell’orario di lavoro vengono riassorbite, su base annua, le prestazioni orarie svolte a recupero;
b. orario straordinario: è quello effettuato in regime di Pronta Disponibilità o per il verificarsi di eventi non prevedibili (art. 28 del CCNL integrativo 10/2/2004 e art. 16 del CCNL 3/11/2005) – es. copertura di assenze temporanee non preventivabili o riduzione transitoria della dotazione;
c. attività aggiuntive: sono quelle effettuabili secondo gli istituti contrattuali previsti dagli articoli 55, comma 2 del CCNL 8/6/2000; 18 del CCNL 3/11/2005; 14, comma 6 del CCNL 3/11/2005; e presuppongono il preventivo ricorso alle prestazioni di cui ai punti a), b), e c), nonché essere aggiuntive a quelle previste dai volumi prestazionali ed erogate quali compiti d’istituto. Esse si effettuano solo in casi eccezionali e temporanei, per particolari esigenze, quali temporanee carenze di organico, necessità di ridurre le liste di attesa tesi a garantire i LEA o per fornire prestazioni sanitarie nell’interesse dei privati interamente finanziate con i proventi dei diritti sanitari versati dagli stessi.
2. Per i Direttori di Struttura Complessa si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 15 dei rispettivi CCNL.
3. La necessità di utilizzare il Dirigente al di sopra di tale monte orario innesca i meccanismi di trattativa per l’inclusione dei dirigenti medesimi in attività libero professionali aziendali opportunamente finanziata da risorse extracontrattuali la cui corresponsione economica è stabilita all’interno del CCIA o con accordi a valenza regionale.
4. La remunerazione del valore economico orario di tali prestazioni è quella prevista dal comma 6 dell’articolo 14 del CCNL 3/11/2005 per l’effettuazione di prestazioni aggiuntive.
5. Le prestazioni aggiuntive e in convenzione non possono essere rese oltre il limite previsto dalla vigente normativa per la salvaguardia dell’integrità psico-fisica del lavoratore; (D.Lgs. 66/2003, art. 4, comma 2).
6. L’utilizzo dell’orario eccedente per la copertura dei turni di guardia notturna o festivi è oggetto di specifica regolamentazione.
7. Le ore di lavoro eccedenti anche l’orario negoziato, effettuate nell’anno solare, sono oggetto di compensazione anche a giornate intere da fruirsi di norma nel mese successivo.
8. Compete all’Azienda o Ente la quantificazione ed il monitoraggio dei volumi prestazionali, sia quelli da erogare per compiti d’istituto, sia quelli da erogare per prestazioni aggiuntive; la contrattazione aziendale deve prevedere le misure da adottare per la concreta realizzazione di tali compiti.
9. In rapporto alla programmazione dei volumi prestazionali, così come agli altri fini amministrativo – gestionali, il periodo di astensione dalle attività lavorative per i rischi da radiazioni ionizzanti o da gas anestetici è obbligatoriamente continuativo, da fruirsi nel corso dell’anno solare di riferimento e non comprende i giorni festivi in esso ricadenti.
10. L’orario complessivo è utilizzabile come termine di riferimento per :
• la programmazione delle attività assistenziali e di formazione;
• il calcolo della dotazione organica necessaria per la loro effettuazione;
• la definizione del piano di lavoro annuo della singola Unità Operativa.
11. Esso si costituisce come parte integrante della metodologia per la definizione del budget per l’anno di riferimento.
12. I responsabili di struttura semplice sono inseriti nella programmazione delle attività assistenziali istituzionali tenendo conto del loro ruolo organizzativo ed assistenziale.
TITOLO III
AFFIDAMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI - GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI
Art. 8
Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali
1. Nell’ambito del processo di riforma del pubblico impiego, di cui al D.lgs 165/2001 e s.m.i., il sistema degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne regolano la verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza strategica e innovativa. Tale sistema, che si basa sui principi di trasparenza, pubblicità, autonomia, responsabilità e di valorizzazione del merito nel conferimento degli incarichi, è volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. A tal fine si applicano i principi e i criteri dettati dalla direttiva n. 10 del 19/12/2007 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. E’ obbligo di ciascuna Azienda assegnare a ciascun Dirigente delle aree contrattuali (Medica - Veterinaria uno specifico incarico tra quelli previsti dall’art. 27 del CCNL 1998/2001 della dirigenza Medica e Veterinaria nell’ambito delle articolazioni delle posizioni organizzative, delle funzioni e responsabilità così come previsto dall’art. 6 XXXX 0000-0000
3. La disciplina del conferimento degli incarichi impegna l’Azienda a realizzare le seguenti innovazioni:
a) ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali ai sensi del D.lgs. 229/1999 e s.m.i.;
b) applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012.
c) attuazione dei principi di razionalizzazione e ottimizzazione previsti dal D.lgs. 165/2001 come modificato dalla L. 145/2002 e dal D.lgs 150/2009.
4. E’ fatto divieto di conferire incarichi dirigenziali a carattere provvisorio o temporaneo e/o sine die, e comunque al di fuori delle previsioni contrattuali vigenti, ivi compreso il presente CCIA.
5. Le procedure per l’affidamento degli incarichi di cui al presente articolo devono concludersi entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, 2015* fatti salvi i termini stabiliti dall’art. 24 del regolamento di cui allegato B.
*così come modificato con verbale del 11/2/2015
Art. 9
Valutazione dei Dirigenti, performance, meriti e premi
1. Il processo di riforma del pubblico impiego afferma la piena autonomia e responsabilità del Dirigente in qualità di soggetto che esercita i poteri del datore di lavoro pubblico nella gestione delle risorse umane e, pertanto, il sistema di valutazione degli incarichi dirigenziali, unitamente alle norme che ne regolano l’affidamento, la verifica, la misurazione e la valutazione della performance, rivestono una notevole valenza strategica e innovativa ed è diretto a:
a. riconoscere ed a valorizzare la qualità e l’impegno, individuale e di unità organizzativa, per il conseguimento di più elevati livelli di risultato dell’organizzazione,
b. verificare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati,
c. migliorare la qualità dei servizi offerti e ad incrementare il grado di soddisfazione degli utenti,
d. incrementare la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza e risorse impiegate per il perseguimento degli stessi
2. Il D.Lgs 286/1999 e s.m.i., come richiamato nella L.R. 10/2002, ed il D.Lgs 150/2009 prevedono che le Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotino di metodi e strumenti idonei ed adeguati a:
a. Valutare il personale con qualifica dirigenziale, direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo gestionale e politico-amministrativo, attraverso la misurazione e la verifica del raggiungimento dei risultati in ragione degli obiettivi specifici, individuali o di unità organizzativa, alla qualità del contributo assicurato alla performance della unità organizzativa ed alle competenze professionali dimostrate (valutazione della performance, individuale e di unità organizzativa, della dirigenza);
b. valutare la competenza nei comportamenti organizzativi, la capacità di valutazione dei propri collaboratori mediante una significativa differenziazione di giudizio e dei comportamenti dirigenziali relativi allo sviluppo delle risorse professionali umane e organizzative (valutazione comportamentale - gestionale);
c. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
3. Il processo di valutazione si basa sui principi di trasparenza, intesa anche come accessibilità totale, buon andamento, imparzialità, autonomia, celerità, puntualità al fine di garantire la continuità e la certezza delle attività professionali connesse all’incarico conferito, responsabilità, valorizzazione della funzione dirigenziale e del merito, fissazione degli obiettivi, misurazione e valutazione della performance, ed è volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, la misurazione dei risultati, la verifica della qualità dei servizi offerti e delle funzioni assistenziali, l’utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito.
Art. 10 Graduazione delle funzioni
1. Il CCNL della dirigenza Medica, Veterinaria ha confermato la valenza aziendalistica del rapporto di lavoro rappresentata dalla struttura della retribuzione dei Dirigenti distinta, sostanzialmente, in due parti:
a) Trattamento fondamentale, correlato al contratto a tempo indeterminato in cui è incluso:
I. Lo stipendio tabellare legato essenzialmente a caratteri indifferenziati all’interno del percorso di anzianità dei Dirigenti;
II. La retribuzione minima contrattuale conglobata, per i Dirigenti con più di 5 anni di ruolo, e correlata alla posizione detenuta da ogni singolo Dirigente;
b) Trattamento accessorio correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità in cui è ricompreso
I. La retribuzione di risultato e la qualità della prestazione individuale, mirante a premiare la peculiare produttività del Dirigente valutata in modo oggettivo rispetto al raggiungimento di obiettivi prefissati;
II. La retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - finalizzata a dare, sulla base della graduazione delle funzioni, un adeguato riconoscimento economico ai diversi livelli di responsabilità assunti dai Dirigenti nell’esercizio di specifiche funzioni richieste;
2. La retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - è una componente del trattamento economico accessorio dei Dirigenti che, in relazione alla graduazione delle funzioni dirigenziali, è collegata all’incarico agli stessi conferito dall’Azienda.
3. La graduazione delle funzioni dirigenziali è il procedimento mediante il quale è possibile associare una specifica retribuzione alle funzioni dirigenziali svolte ed alle connesse responsabilità all’interno di una determinata articolazione aziendale
4. Essa è effettuata in modo oggettivo e cioè indipendentemente dalla situazione relativa al rapporto di lavoro dei Dirigenti assegnati alla struttura o dalla loro originaria provenienza da posizioni funzionali od economiche e consente di collocare ciascun incarico nelle fasce previste dal contratto, determinando la corrispondente retribuzione di posizione del Dirigente cui l’incarico è conferito
5. I principi su cui è incentrata la graduazione delle funzioni, finalizzata, dunque, al calcolo della retribuzione di posizione di ogni singolo Dirigente, sono:
a) La valorizzazione delle risorse umane e quindi il diritto al riconoscimento delle capacità e della professionalità di ogni Dirigente;
b) Lo stimolo ad assumere incarichi di responsabilità nella gestione di strutture aziendali;
c) La garanzia della trasparenza e dell’obiettività dei giudizi all’interno di un sistema di regole e di parametrazione predefiniti.
6. Al fine di garantire quanto previsto nei precedenti commi le parti definiscono e concordano un apposito regolamento per l’affidamento, revoca e la valutazione dei dirigenti, nonché la graduazione delle funzioni dirigenziali che fa parte integrante del presente CCIA, indicato quale “allegato B”.
Art. 11 Direttore di Distretto
Per quanto attiene il conferimento di incarico di struttura complessa di Direttore Responsabile di Distretto, appare opportuno rispettare la gerarchizzazione delle fonti. In tal senso, i Direttori Generali delle AA.SS.LL., per l’attribuzione di detta funzione, dovranno tener conto di tutti i dirigenti in possesso dei requisiti specifici, sia dell’area della dirigenza medica e veterinaria, sia dell’area della dirigenza S.P.T.A., atteso che tale funzione, ai sensi del D. Lgs 502/92 e s.m.i., risulta essere di natura organizzativa/gestionale.
TITOLO IV REGOLAMENTAZIONE DELLA MOBILITA’
Art. 12 Mobilità
1. Nell’attuale sistema degli incarichi dirigenziali, la mobilità all’interno dell’Azienda dei dirigenti in servizio può essere conseguenza del conferimento di uno degli incarichi previsti dall’art. 27 del CCNL 1998/2001 in struttura ubicata anche in località diversa da quella della sede di precedente assegnazione, nel rispetto dell’art. 13, commi 9 e 12 dello stesso contratto 1998/2001;
2. La mobilità a domanda si configura come richiesta di un nuovo e diverso incarico, anche se alla dotazione organica della sede prescelta ne corrisponda uno di pari livello a quello rivestito dal richiedente con riguardo alla tipologia e alla graduazione delle funzioni. L’accoglimento della domanda segue, pertanto, le procedure di conferimento degli incarichi previste dall’art. 28 del CCNL 1998/2001.
3. Le assegnazioni dei neoassunti, (intesi anche i Dirigenti in mobilità da altre Aziende), vengono effettuate tenendo conto, prioritariamente, delle eventuali domande di trasferimento presentate dai Dirigenti già in servizio nell’Azienda;
4. L'istituto della mobilità, alla cui regolamentazione si rimanda a specifiche norme contrattuali, riguarda:
a) la mobilità ordinaria;
b) la mobilità d’ufficio;
c) la mobilità per casi sociali;
d) la mobilità in caso di eccedenza di Dirigenti nei processi di ristrutturazione azienda.
5. In particolare:
a) Per la mobilità ordinaria, l’Azienda provvederà ad emettere avvisi interni, per le varie posizioni funzionali e qualifiche relativi ai diversi dipartimenti/macrostruttura. Per ciascun dipartimento/macrostruttura si procederà ad effettuare distinte graduatorie per disciplina. Copia di tali graduatorie sarà inviata, a cura del Servizio Gestione Risorse Umane, agli interessati ed alle XX.XX. firmatarie del presente contratto. Le graduatorie saranno formulate tenendo conto sia del servizio prestato di ruolo che del curriculum. La mobilità per compensazione all’interno dell’Azienda è sempre possibile.
b) La graduatoria è formata esclusivamente sulla base di quanto autocertificato dal dirigente nella domanda, con riguardo al possesso dei requisiti essenziali, all’anzianità di carriera e agli elementi costitutivi del curriculum formativo-professionale. L’Amministrazione si riserva di verificare quanto autocertificato nei confronti dei dirigenti collocati utilmente in graduatoria, ai fini del trasferimento.
c) per la mobilità per casi sociali si tiene conto di quanto stabilito nel Decreto Commissario ad acta per il Piano di rientro n° 67 del 30/09/2011, relativamente a quanto da disciplinare ai sensi del Cap.II punto 10 del predetto accordo regionale si concorda che ai fini della graduatoria per la mobilità, le singole situazioni sociali avranno i seguenti punteggi:
I. Per motivi di salute del Dirigente - punti 5
II. Dirigenti portatori di handicap di cui alla Legge 104/92 come modificata ed integrata dalla Legge 183/2010, in situazione di gravità - punti 10
III. Dirigenti vedovi/e separati/e con figli a carico fino all’età di anni 14 - punti 1 per figlio
IV. Dirigenti beneficiari della Legge 104/92 come modificata ed integrata dalla Legge 183/2010 - punti 2
V. Altre situazioni specificatamente previste dalla normativa - punti 1 per ognuna
d. La mobilità in caso di eccedenza dei Dirigenti è disciplinata dal Decreto Commissario ad acta per il Piano di rientro n° 67 del 30/09/2011 che recepisce l’accordo regionale del 12/09/2011. Tale accordo viene recepito dall’Azienda e pertanto ad esso si rimanda per gli adempimenti ivi previsti. In tali casi:
• a livello aziendale si dovrà procedere ad una compiuta disamina della situazione in modo da prospettare una soluzione condivisa.
• Dovrà essere inoltre esperito ogni utile tentativo per garantire la ricollocazione interna dei dirigenti, così come previsto dall’art. 31 CCNL 5/12/1996.
• Dovranno essere individuate modalità tali da massimizzare la garanzia del mantenimento della professionalità acquisita nei confronti dei dirigenti interessati.
• Va attuata pertanto in via prioritaria una collocazione intra-aziendale nell’area funzionale e disciplina d’appartenenza oppure in una disciplina equipollente secondo le vigenti disposizioni.
6. Sono vietate altre forme di mobilità, comunque denominate (assegnazione di sede, trasferimento, ecc.), non disciplinate dalle vigenti norme contrattuali. Tuttavia, in casi particolari, per garantire l’assoluto rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché per prevenire fenomeni di mobbing, il provvedimento da adottarsi è subordinato al parere obbligatorio e vincolante della Commissione aziendale per la mobilità di cui all’articolo seguente.
Articolo 13
Commissione aziendale per la mobilità
1. Le parti, così come previsto dal citato accordo regionale del 12 settembre 2011 di cui al Decreto commissariale 67/2011, si impegnano ad attivare, entro 30 giorni dal presente C.C.I.A., una Commissione paritetica aziendale per la periodica verifica dei processi di mobilità ovvero a seguito di specifica richiesta di una delle parti contraenti. Tra le competenze della Commissione è prevista:
a) Il monitoraggio delle eccedenze, degli esuberi e la loro ricollocazione
b) Il monitoraggio del personale in disponibilità e la loro ricollocazione
2. Alla Commissione di cui sopra compete anche la verifica di particolari situazioni che rendono necessario derogare da alcuni criteri quali:
a) deroghe alle graduatorie per particolari situazioni professionali o per particolari caratteristiche del posto da occupare;
b) assegnazioni in sedi oggettivamente disagiate, anche se rientranti in un raggio di 10 Km.
3. La Commissione deve in ogni caso garantire l’imparzialità, l’economicità e la celerità dell’espletamento delle selezioni.
4. L’attività dei componenti della Commissione aziendale per la mobilità non da diritto ad alcun compenso.
TITOLO V FONDI AZIENDALI
Art. 14
Descrizione generale dei fondi contrattuali
1. Le parti si danno reciprocamente atto che il finanziamento degli istituti contrattuali aventi incidenza sul trattamento economico del personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria è assicurato dai fondi previsti dagli articoli 24, 25 e 26 del CCNL 2006/2009 i quali hanno confermato quelli disciplinati dai precedenti Contratti Nazionali.
2. I fondi in parola sono i seguenti:
a) Fondo per indennità di specificità, retribuzione di posizione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (c.d. “fondo di posizione”);
b) Fondo per trattamento accessorio legato a condizioni di lavoro - (c.d. “fondo accessorio legato alle condizioni di lavoro ”);
c) Fondo per retribuzione di risultato e qualità della prestazione individuale - (c.d. “fondo di risultato”).Tale fondo è diversamente individuato, rideterminato ed assegnato rispettivamente per la Dirigenza Medica e quella Veterinaria così come previsto dall’art. 63 e seg. CCNL 1994/1997.
3. I vari fondi, annualmente, devono essere integralmente utilizzati nell’anno di riferimento. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili negli specifici fondi sono temporaneamente utilizzati nel fondo della retribuzione di risultato relativo al medesimo anno. Gli stessi importi verranno riassegnati ai fondi di provenienza a decorrere dall’esercizio finanziario dell'anno successivo. Tale operazione di riassegnazione è da valersi con effetto a partire dall’anno 2002.
4. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto integrativo, ed all'inizio di ciascun anno, viene attivata una specifica sessione negoziale in merito alla determinazione ed all'utilizzo dei fondi, tenendo conto degli eventuali “residui” dell'anno precedente. Tale sessione si dovrà chiudere comunque entro il mese di febbraio dell'anno in esame.
5. Le modalità di costituzione dei fondi sopra citati, attraverso i vari incrementi e/o decurtazioni stabiliti dalla disciplina collettiva nazionale, e al lordo degli incrementi stabiliti dal CCNL, sono analiticamente descritte nelle apposite deliberazioni aziendali alle quali, pertanto, si rinvia integralmente.
6. I fondi saranno incrementati, nei limiti previsti dalle norme in materia nazionali e/o regionali, in modo congruo e con oneri a carico del proprio bilancio, a seguito di rideterminazione della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore rispetto a quello preso a base di calcolo per la formazione dei fondi. In tale circostanza si tiene conto, altresì, del valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione e comunque della retribuzione di posizione minima.
7. Non si considera aumento del personale il ripristino di un organico temporaneamente non coperto ossia la sostituzione del Dirigente in aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di Direttore Generale o Direttore Sanitario o Direttore Amministrativo presso la stessa o altra Azienda, ovvero per mandato elettorale o distacco sindacale, ovvero nei casi di cui all’art. 10 CCNL integrativo del 10/2/2004 della Dirigenza Medica e Veterinaria .
8. I fondi potranno essere soggetti a variazioni nella loro composizione, in conseguenza di specifiche disposizioni introdotte dalla contrattazione nazionale/regionale ovvero dalla legislazione statale e/o regionale in materia. (es L 122/2010, Decreti Commissario ad acta per il Piano di rientro nel settore sanitario etc.) In tale ipotesi l’Azienda provvederà ad informare le parti sindacali firmatarie del presente contratto.
9. Nello speso dei fondi non vengono considerati gli importi corrisposti al personale dell’Azienda posto in comando e la retribuzione di posizione variabile corrisposta al personale ex art. 15 septies del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. nonché quelli
relativi ai Direttori di Distretto e di Dipartimento. Le somme che a partire dall’anno 2002 sono state corrisposte al predetto personale (parte variabile e accessoria) utilizzando il fondo di posizione sono riassegnate con le modalità di cui al comma 3.
10. I fondi così come determinati devono essere annualmente comunicati alle XX.XX. firmatarie del presente C.C.I.A.
Art. 15 Retribuzione di risultato
1. La retribuzione di risultato viene assegnata a tutti i Dirigenti in relazione al raggiungimento degli obiettivi secondo le quote individuali seguenti:
Incarico dirigenziale | Valore della quota individuale |
Struttura complessa | 1,06 |
Struttura semplice | 1,03 |
I restanti Dirigenti e incarichi professionali di alta specializzazione (IPAS)* | 1 |
2. Il meccanismo della valutazione e la percentuale di raggiungimento degli obiettivi possono determinare dei residui sul fondo di risultato per le percentuali di premio non corrisposte.
3. La distribuzione dei residui di cui all’art. 14 commi 3 e 9, si procederà come segue:
4. L’importo totale dei residui del fondo viene diviso per il numero dei dirigenti in servizio al 1° gennaio dell’anno di riferimento (al netto extramoenisti). Il risultato che si ricava è un’ulteriore quota procapite al 100%, rapportata ai 12 mesi; dopodiché la medesima quota viene ripartita fra tutti gli aventi diritto in proporzione agli scaglioni di valutazione stabiliti. L’ulteriore residuo viene, invece, riassegnato al fondo di risultato dell’esercizio successivo.
5. Con la sottoscrizione del presente accordo si autorizza la riassegnazione sul fondo del risultato dell’anno 2014 dei residui risultanti dai fondi contrattuali degli anni precedenti.
6. Nelle more dell’affidamento degli incarichi dirig enziali tutti i Dirigenti non assegnatari di struttura percepiscono la quota unitaria.
*Così come modificato con verbale del 4/4/2014.
Art. 16
Modalità di incremento dei fondi in caso di aumento del numero e/o tipologia di incarichi dirigenziali ad invarianza del numero complessivo del personale
1. Nel caso di istituzione di nuove posizioni organizzative, i fondi saranno incrementati tenendo conto del valore della nuova posizione organizzativa e comunque della posizione minima contrattuale. L’incremento dei fondi avverrà anche nel caso in cui ricorrono le ipotesi relative all’attribuzione, agli aventi titoli, del nuovo livello di retribuzione di posizione minima contrattuale previsto dagli art. 5 e 6 del CCNL 2002/2005 - II° biennio economico.
2. Analogamente si procederà per l’attivazione di nuovi Servizi o Unità Operative o Strutture Organizzative, così come definite le articolazioni interne all’Azienda, anche ad invarianza della dotazione organica.
3. Ogni anno, qualora ricorrono le ipotesi di cui ai precedenti comma, l’Azienda procederà alla revisione dei fondi contrattuali comunicando l’esito alle XX.XX. firmatarie del presente C.C.I.A..
Art. 17
Modalità di incremento dei fondi in caso di utilizzo da parte di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale
1. Per “riduzione stabile”, si intende la diminuzione del numero dei Dirigenti, derivante dalla riconversione o cancellazione di attività per effetto della revisione o ristrutturazione dei servizi a livello aziendale o regionale.
2. La determinazione della riduzione stabile della dotazione organica costituisce oggetto di concertazione.
3. Per “minori oneri” si intende il costo del personale non più a carico del bilancio aziendale, al netto del trattamento economico che grava sui fondi contrattuali.
4. Nel caso di riduzione stabile della dotazione organica mediante soppressioni di posti già finanziati (in quanto lasciati vacanti per quiescenze, trasferimenti, etc) la cui contrattazione decentrata tra l’Azienda e le XX.XX. facenti parte della delegazione trattante aziendale ritiene di non coprire a seguito della realizzazione di processi di razionalizzazione diretti al miglioramento dell’efficienza organizzativa e gestionale, fermo restando il volume di attività, una quota dei minori oneri derivanti dal processo, non superiore ad un terzo del valore complessivo, viene destinata al fondo di cui all’art.24 CCNL 2006/2009 della Dirigenza Medica e Veterinaria per il finanziamento della graduazione delle funzioni dirigenziali.
TITOLO VI
ALTRE NORME DI INTERESSE
Art. 18
Formazione e Aggiornamento professionale
1. La valorizzazione del lavoro è fattore determinante per la realizzazione dei processi di trasformazione e riorganizzazione all’interno delle Aziende sanitarie al fine di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza. Pertanto, la formazione e l’aggiornamento professionale sono assunti dall’Azienda, come metodo permanente, quale strumento essenziale per il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate, per lo sviluppo delle professionalità degli operatori attraverso il costante adeguamento delle competenze, per la realizzazione delle finalità istituzionali e per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato.
2. La formazione e l’aggiornamento professionale devono essere considerati oltre che acquisizione di saperi, sviluppo di abilità e competenze relazionali, quale strumento propedeutico alla trasmissione di valori, di norme comportamentali e di innovazione, indispensabili per le politiche di gestione delle risorse umane.
3. Il processo di formazione si articola in 4 fasi tra loro connesse ossia:
a) analisi dei bisogni
b) progettazione delle attività formative
c) gestione delle attività formative
d) valutazione dei risultati e della ricadute sulle strutture aziendali
4. L’aggiornamento professionale si distingue in
a) Aggiornamento obbligatorio: si riferisce a quelle attività formative promosse dall’Azienda. Queste attività formative sono svolte durante l’orario di servizio e, pertanto, tutti gli oneri sono a carico dell’Azienda anche se svolti presso terzi. Nell’ambito di tale tipologia di aggiornamento, l’Azienda garantisce specifici percorsi formativi sul rischio clinico. La mancata partecipazione alle attività formative obbligatorie laddove previste, comporta per il Dirigente, l’applicazione delle penalizzazioni previste dalle norme contrattuali. L’azienda favorisce la predisposizione, organizzazione e partecipazione del personale alle attività formative secondo il piano formativo aziendale annuale pubblicato sul sito web aziendale.
b) Aggiornamento facoltativo: si riferisce a quelle attività formative selezionate autonomamente dal Dirigente e comprendono la partecipazione a congressi, convegni, seminari etc. comunque congrui con l’attività espletata dal Dirigente. La partecipazione a queste attività formative sono svolte utilizzando gli istituti contrattuali quali permessi retribuiti (n°8 giorni l’anno) e utilizzo delle ore di attività non assistenziale (A.n.A.) di cui al precedente art.9, fatto la riserva di ore (n° 26) eventualmente utilizzate dall’Azienda per le finalità di cui all’art. 14 comma 5 del CCNL 2002/2005. Le spese per l’aggiornamento facoltativo sono a carico del Dirigente. Le ore spettanti di aggiornamento professionale, pari a 4 ore settimanali, possono essere usufruite cumulativamente anche in ragione di anno. L’autorizzazione o il diniego motivato alle ore di aggiornamento professionale viene concessa dal responsabile sovraordinato della struttura ove il Dirigente presta servizio.
5. L’Azienda, nell’ambito degli obiettivi strategici individuati ivi compresi quelli indicati dalla Regione Campania in sede di ripartizione delle risorse da destinare alla formazione, garantisce la realizzazione della formazione manageriale e della formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente
6. A tal fine viene costituito un apposito fondo con cui finanziare la formazione. Tale fondo è pari all’1% del monte salari (previsto nella Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n°14 del 24/4/1995), fatto salvo le ulteriori disposizioni normative nazionale e/o regionale che ne rideterminano il finanziamento. Nella definizione del fabbisogno formativo, è garantita la destinazione di una quota percentuale alla formazione dipartimentale
7. In considerazione delle modalità di costituzione del fondo per l'aggiornamento, così come previsto dal comma precedente, le relative risorse economiche potranno essere utilizzate esclusivamente dai dirigenti che optano per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e che abbiano comunque un rapporto di esclusività con l'Azienda.
8. Le parti convengono che la definizione ed il monitoraggio del fabbisogno formativo, sulla base della programmazione aziendale, costituisca oggetto di valutazione congiunta periodica da parte del tavolo negoziale.
Articolo 19
Indirizzi generali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
1. La sicurezza e l’igiene del lavoro costituiscono una priorità strategica all’interno delle strutture sanitarie anche perché la diversità e la molteplicità dei fattori di rischio presenti possono riguardare tanto i lavoratori che gli utenti dei servizi.
2. L’Azienda concretizzerà gli adempimenti previsti dalla vigente normativa secondo le priorità predefinite.
3. L’Azienda continuerà a favorire condizioni e processi atti a migliorare le conoscenze e l’applicazione delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro al fine di sviluppare, in azienda, la cultura della prevenzione. In particolare l’Azienda:
a. continuerà l’esecuzione delle visite periodiche allo scopo di verificare lo stato di salute degli operatori per la prevenzione secondaria di possibili patologie associate al lavoro;
b. si impegna a dare compiuta applicazione a quanto previsto dal D.lgs. n°81/2008 in materia di informazione e formazione della Dirigenza relativamente ai rischi connessi alla propria attività lavorativa. Il compito sarà affidato al Servizio di Prevenzione e Protezione;
c. provvederà attraverso il competente servizio di Prevenzione e Protezione a scongiurare il pericolo che variazioni delle attività lavorative possano compromettere la sicurezza sul lavoro;
d. si impegna a definire procedure che consentano il collegamento tra i Dirigenti ed i preposti alla sicurezza, al fine di rendere rapido e documentato il percorso della informazione.
4. L’efficacia delle sopraindicate attività sarà garantita anche attraverso un costante coordinamento dei servizi che si occupano, in Azienda, della formazione dei lavoratori.
5. Al Dirigente è fatto obbligo indossare una divisa o indumenti di lavoro idonei e calzature appropriate in relazione al tipo attività svolta, secondo la normativa vigente.
6. L’Azienda con oneri propri carico fornisce, per ogni singolo Dirigente, gli indumenti di lavoro e tutti gli indumenti e mezzi protettivi contro eventuali rischi ed infezioni, tenendo conto del D.lgs n°81/2008 e delle leggi in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. L’Azienda garantisce, sempre a proprio carico, il servizio lavanderia ed il cambio periodico degli indumenti di lavoro, delle calzature e di tutti gli indumenti e mezzi protettivi. Il cambio è garantito quando gli indumenti o le calzature o i mezzi protettivi sono danneggiati in modo tale da non assicurare quanto atteso.
Art. 20 Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale entra in vigore il giorno successivo alla data della sottoscrizione tra le parti, salvo diversa prescrizione, e si applica alla Dirigenza Medica, Veterinaria e S.P.T.A., la sottoscrizione è comunicata ai Dirigenti da parte dell’Azienda, con pubblicazione sul sito web aziendale, entro 15 giorni dalla stipula.
2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto e dei relativi regolamenti, le parti rinviano la materia ai contratti nazionali ed alle disposizioni legislative vigenti nazionali e regionali.
3. La verifica dell’attuazione del contratto integrativo aziendale, avverrà annualmente con produzione alle rappresentanze sindacali di una relazione sullo stato di applicazione.
4. Nel caso in cui una delle parti, in sede di verifica annuale di cui all’art. 1 ovvero in caso di novazioni normative o contrattuali (compresi gli Accordi) nazionali o regionali, dovesse evidenziare incongruenze o disallineamenti, debitamente documentati, nell’applicazione di alcuni istituti definiti dal presente CCIA potrà chiedere l’apertura di un tavolo di contrattazione al solo scopo di ridefinire l’istituto in oggetto.
5. La presente intesa non esaurisce la contrattazione decentrata che continuerà nei modi e nei tempi stabiliti dalle parti sulle materie per le quali il contratto rinvia l'esame della specifica materia al verificarsi di determinate condizioni.
6. Qualora ad un Dirigente vengono riconosciute e liquidate indennità o istituti contrattuali in contrasto con il presente
C.C.I.A. o dai CC.CC.NN.L, fatto salvo il recupero delle somme indebitamente percepite, il proponente la liquidazione ed il responsabile dell’ufficio liquidante ne risponderanno in termini economici e disciplinari.
7. È fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall’art. 9, comma 17, del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 e dell’art.2 c.3bis del d.lgs 165/2001 *.
8. Le parti comunque si riservano di incontrarsi alla emanazione di nuove disposizioni integrative, modificative o sostitutive del presente contratto integrativo.
9. Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale viene inviato agli Organi previsti ai fini della valutazione di congruità.
*così come modificato con verbale del 4/4/2014.
x.xx la parte pubblica x.xx le XX.XX. aziendali
Area Medica - Veterinaria e Area S.P.T.A.
………………………………............
………………………………………..
………………………………………..
AAROI – EMAC …………………………….………………….……
ANAAO ASSOMED…………………….............………………….
AUPI ……..………………………….………………….……………
CGIL FP MEDICI…………………………...…………...…………
Fed. CISL MEDICI ……………………………………...…………
FESMED ……………………………………..………..……………
FVM (SIVeMP – SMI) ……………...……...………………………
SNABI ANAAO ……………………………………………………..
UIL FPL ............................………………….………….……..…..
Allegato A
REGOLAMENTO IN MERITO ALLE RELAZIONI SINDACALI
Art. 1
Sistema delle relazioni sindacali
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle parti, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dirigenti delle due aree contrattuali al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività, in relazione al perseguimento dei fini pubblici ai quali l’ Azienda o Ente è preordinata.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza dei comportamenti e orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti. A tal fine si rende opportuno definire, con maggiore precisione, il quadro delle relazioni sindacali delineato dal CCNL.
Art.2 Soggetti Sindacali
1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione sono:
• A livello Aziendale:
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle due aree contrattuali, accreditate dalle XX.XX. titolari della contrattazione nazionale e territoriale, ai sensi della normativa legislativa e contrattuale vigente.
• A livello territoriale:
Gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali territoriali rappresentative previste dai rispettivi CCNL vigenti.
2. I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, sono quelli previsti dal CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali stipulato il 7 agosto 1998.
3. Tutte le comunicazioni relative agli istituti contrattuali sono inviate alle XX.XX. Territoriali presso le loro Sedi.
4. Rispetto alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, tutte le comunicazioni di cui al comma precedente sono inviate ai singoli componenti.
5. L’informativa di cui ai successivi articoli è inviata:
• Ai componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali;
• Alle XX.XX. territoriali firmatarie del CCNL;
6. Al fine di prevenire eventuali conflitti sindacali, è opportuno che l’Azienda, con atto formale, costituisca l’Ufficio Relazioni Sindacali (U.R.S.), indicandone le modalità attuative e funzionali
7. L’U.R.S., ovvero il responsabile delle relazioni sindacali, comunque individuato, fornisce nelle forme meglio definite nel presente accordo le “informazioni” preventive e successive, convoca le XX.XX. in sede negoziale o tecnica, cura l’archiviazione relativa ai lavori delle Commissioni aziendali miste e periferiche, coadiuva la delegazione trattante di parte aziendale ad ogni livello, trasmette alle strutture dell’Ente disposizioni, accordi e normative inerenti il CCNL .
Art. 3
Livelli di contrattazione
1. La Azienda e le XX.XX. riconoscono due livelli di contrattazione aziendale:
• centrale
• periferica.
2. La contrattazione centrale individua punti e argomenti espressamente demandati alla definizione contrattuale periferica.
3. Sono ambiti di contrattazione periferica i Presidi Ospedalieri, i Distretti Sanitari e i Dipartimenti con le articolazioni che gli stessi prevederanno.
4. I Dirigenti delle articolazioni organizzative di cui al punto 3. individuano la propria delegazione trattante ed esercitano anche eventuale delega per materie inerenti singole Unità operative.
Art. 4
Modelli del sistema di relazioni sindacali
1. Le relazioni sindacali si articolano secondo i seguenti modelli:
a. contrattazione collettiva decentrata integrativa;
b. informazione;
c. concertazione;
d. consultazione;
e. forme di partecipazione;
f. interpretazione autentica del contratto collettivo decentrato integrativo;
g. tavoli tecnici.
Art. 5
Composizione delle delegazioni trattanti
1. Le delegazioni trattanti sono così composte :
Parte pubblica:
• Il Direttore Generale o un suo delegato;
• Il Direttore Amministrativo Aziendale
• Il Direttore Sanitario Aziendale
• Il Dirigente S.G.R.U.;
Parte sindacale:
• dal Rappresentante Sindacale Aziendale e supplente di ciascuna XX.XX. firmataria del contratto delle rispettive aree contrattuali
• dal componente di ciascuna delle XX.XX. territoriale di categoria firmatarie del CCNL
2. La designazione dei componenti la delegazione trattante di parte pubblica, l’individuazione tra gli stessi del presidente e la formalizzazione dei componenti la delegazione trattante di parte sindacale, secondo quanto previsto dal precedente comma, viene effettuata con Deliberazione del Direttore Generale.
3. L’Ente, in sede di contrattazione, potrà avvalersi dell’assistenza dell’ARAN.
Art. 6
Forme di partecipazione
1. Oltre alle commissioni paritetiche già previste dai CCNL: formazione, ALPI e pari opportunità e mobbing, quest’ultime due confluite ai sensi della l. n. 183/2010 nel “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, di seguito CUG, ed alla Commissione aziendale per la mobilità di cui al d. Commissariale n. 67/2011 di cui all’art. 13 del presente CCIA, a supporto delle relazioni sindacali e per l'approfondimento di specifiche problematiche possono essere costituite, ulteriori commissioni bilaterali e paritetiche, con il compito di raccogliere dati, elaborare proposte ed acquisire elementi tecnici, organizzativi e di conoscenza utili alle parti per istruire i successivi confronti. Tali commissioni non hanno funzioni negoziali e non sostituiscono gli altri modelli di relazioni sindacali.
2. I componenti delle commissioni sono in numero di x per la parte pubblica e x per la parte sindacale, di cui x designati dalle XX.XX. rappresentative e x designati dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali. Il numero dei componenti è definito dalle parti alla prima convocazione per l’istituzione.
3. Le convocazioni delle commissioni possono avvenire anche verbalmente, telefonicamente, via fax quando l'urgenza renda necessario procedere in tal senso, rispettando, nei limiti del possibile, impegni sindacali e congressuali. Tali convocazioni, con il relativo ordine del giorno e l'elenco dei singoli partecipanti, sono comunicate all’Ufficio Rapporti con le XX.XX. per le successive operazioni di certificazione della presenza.
4. La partecipazione alle commissioni, data la natura tecnica delle stesse, è numericamente contenuta ed è considerata attività di servizio a tutti gli effetti, limitatamente al numero degli effettivi partecipanti.
5. Il CUG è costituito entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, e per le modalità di funzionamento si applicano le linee guida dettate dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4/3/2011.
Art.7
Diritto di assemblea
1. In base a quanto previsto in materia contrattuale, i dirigenti delle rispettive aree contrattuali hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'Amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dirigenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai titolari delle organizzazioni rappresentative di categoria appartenenti al comparto Sanità.
3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicati per iscritto alle direzioni delle macro strutture Aziendali almeno 3 giorni prima della data fissata per l’assemblea. Tali strutture provvederanno a darne notizia ai Settori interessati. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero sia la convocazione urgente di assemblee, sia l'esigenza per l'Amministrazione di uno spostamento della data di assemblea sono comunicate, per iscritto, ai soggetti di cui all’art. 4 promotrici, dallo stesso Xxxxxxx, almeno 24 ore prima della data fissata per l’assemblea.
4. Qualora risulti impossibile la messa a disposizione di un locale ubicato in una delle sedi Aziendali la convocazione dell'assemblea può essere autorizzata presso una sede esterna, facilmente raggiungibile dai dipendenti interessati, messa a disposizione dall'Amministrazione con oneri a carico della stessa.
5. Al termine dell'assemblea i promotori devono comunicare alla macro struttura di riferimento e per il suo tramite, all’Ufficio con le XX.XX, la durata effettiva della stessa.
6. Ai fini del computo del limite delle 12 ore pro capite per l'esercizio del diritto di assemblea durante l'orario di lavoro, non è preso in considerazione il tempo strettamente necessario per raggiungere la sede dell'assemblea.
7. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate.
8. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
9. I responsabili delle macro strutture, ricevuta la comunicazione della convocazione dell'assemblea, garantiscono, secondo le modalità ritenute più opportune, una massima e celere diffusione dell’informazione.
Art. 8 Referendum
1. L'Amministrazione consente lo svolgimento, nelle sedi delle sue strutture amministrative, di referendum, sia generali che per categoria, indetti dai soggetti sindacali di cui all’art. 2, comma 1, su materie inerenti l'attività sindacale.
2. Hanno diritto di partecipare a tali referendum tutti i dirigenti appartenenti alle strutture e/o alle categorie interessate.
Art. 9
Diritto di affissione
1. I soggetti sindacali di cui all'art. 2 comma 1, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre presso le macro strutture aziendali, in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno di ogni sede lavorativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 10
Locali ed attrezzature per riunioni ed attività sindacali
1. Ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione ha l’obbligo di mettere a disposizione dei soggetti sindacali di cui all’art. 2, permanentemente e gratuitamente, l'uso continuativo di un locale idoneo e adeguatamente attrezzato per consentire l'esercizio delle loro attività.
2. Per le macro strutture aziendali i Direttori responsabili delle stesse si impegnano a mettere a disposizione dei soggetti sindacali un locale idoneo per le loro riunioni.
Art. 11
Tutela dei Dirigenti Sindacali
1. I dirigenti dei soggetti sindacali di cui all’art. 2 non possono essere trasferiti in sede diversa da quella di assegnazione se non previo nulla osta rilasciato dalle rispettive organizzazioni di appartenenza e dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali, ove il dirigente ne sia componente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
3. I dirigenti sindacali, nell’esercizio delle loro funzioni sindacali, non sono soggetti ad alcuna subordinazione gerarchica stabilita dalle norme e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili dalla categoria rivestita.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia al CCNQ.
Art. 12
Accreditamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali
1. La disciplina e le modalità per l’accreditamento dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) sono definite dall’Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali Aziendali per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni del 7 agosto 1998 e successive modificazioni.
Art. 13 Accesso agli atti
1. Le Aziende redigono apposito Regolamento di Accesso agli atti amministrativi (ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche, del D.P.R. n. 352 del 27/06/92, della L. 675/96 -art. 43- e successive modificazioni, della L. 11 febbraio 2005
n.15) che stabilisca, per ciascun tipo di procedimento di competenza, il termine entro il quale esso deve concludersi, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, il responsabile di ogni
singolo procedimento e dell’adozione del provvedimento finale, le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti nonché, i casi di esclusione.
2. E’ considerato documento amministrativo (art.15 comma 1 lett.d, della L. n.15/2005 che sostituisce l’art.22 della L. n.241/90) ogni rappresentazione grafica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
3. Sono considerati documenti amministrativi:
• gli atti amministrativi aziendali (deliberazioni, decisioni, decreti, ordinanze, ordini di servizio);
• gli allegati agli atti amministrativi aziendali;
• la documentazione interna ai procedimenti amministrativi (pareri, verbali di commissioni di gara o di concorso, atti di altre PP.AA.)
4. In merito alle richieste delle XX.XX. l’Azienda o Ente individua il responsabile del procedimento, che deve essere comunicato al sindacato richiedente nei modi di rito. E’ stimabile in gg. 7 (sette) il termine entro il quale possa essere concluso il procedimento di acquisizione degli atti da parte delle XX.XX. , salvo elaborazioni complesse o procedimenti di competenza di più unità operative, ma che in ogni caso debba concludere il proprio iter entro gg. 30 (trenta).
5. Le XX.XX. hanno diritto di accesso formale o informale agli atti delle Aziende, salvo il differimento disposto al fine di assicurare la tutela della vita privata e la riservatezza di persone fisiche o altri casi espressamente previsti dalla legge; il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 della Legge 241/90 e debbono essere motivati e comunicati ai sensi di legge.
6. Nessun onere deve essere previsto per il rilascio di copia documentale alle XX.XX. che ne fanno richiesta per fini istituzionali, tranne per la documentazione ad uso legale o per tutela giurisdizionale che deve essere rilasciata con l’apposizione di bollo.
Art. 14
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1. Gli R.L.S. accreditati presso ciascuna azienda, ai sensi della normativa contrattuale e/o legislativa vigente, devono essere espressione delle tre Aree contrattuali del Comparto Sanità.
2. In attesa del regolamento elettorale nazionale per l’elezione degli RLS in tutti i luoghi di lavoro, i rappresentanti RLS delle due Aree della dirigenza vengono accreditati dalle organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL; pertanto sono queste ultime, in sede di contrattazione collettiva, a designare, per l’area della Dirigenza, i RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) di cui all’art.18 co.4 D.Lgs. 626/94 e smi.
Allegato B
REGOLAMENTO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO, VERIFICA, VALUTAZIONE E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI
TITOLO I
Affidamento, Verifica, Valutazione e Revoca degli Incarichi Dirigenziali Art.1 Incarichi dirigenziali - criteri e principi generali -
Art.2 Classificazione degli incarichi dirigenziali Art.3 Conferimento e durata degli incarichi
Art.4 Procedure per l’affidamento degli incarichi di struttura complessa
Art.5 Procedure per l’affidamento degli incarichi di struttura semplice e professionali Art.6 Criteri per l’ affidamento degli incarichi di struttura semplice e professionali Art.7 Affidamento di diverso incarico a seguito di ristrutturazione aziendale
Art.8 Contratto individuale di lavoro
Art.9 Integrazione del contratto individuale di lavoro per i neo assunti Art.10 Responsabilità della Dirigenza
Art.11 Revoca anticipata dell’incarico
Art.12 La verifica e la valutazione dei Dirigenti
Art.13 Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei Dirigenti Art.14 Composizione del Servizio di Controllo Interno
Art.15 Composizione del Collegio Tecnico
Art.16 Modalità ed effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti dai Dirigenti
Art.17 Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali e dei risultati raggiunti dai Dirigenti
Art.18 La metodologia per l’espressione dei giudizi e la scala relativa Art.19 Effetti della valutazione positiva
Art.20 Effetti della valutazione negativa
Art.21 Effetti della valutazione negativa dei risultati
Art.22 Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti Art.23 Vacanza di funzione dirigenziale
Art.24 Norme di garanzia in materia di affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali Art.24bis Norma finale in materia di valutazione
TITOLO II
Graduazione delle Funzioni Dirigenziali
Graduazione delle funzioni - Criteri generali -
Art.26 La retribuzione di posizione - parte varabile aziendale - Art.27 La graduazione delle funzioni
Art.28 La pesatura delle articolazioni aziendali
TITOLO III
Pesatura delle articolazioni aziendali mediante il procedimento basato sulla pesatura tra strutture concatenanti
Art.29/a La pesatura delle articolazioni aziendali mediante il procedimento basato sulle strutture concatenanti Art.29/b La caratura dei Dirigenti
Art.29/c Calcolo della retribuzione di posizione
Allegati
All.1 Criteri generali per la valutazione comparativa curriculare e l’attribuzione degli incarichi dirigenziali All.2 Valutazione di prima istanza
TITOLO I
AFFIDAMENTO, VERIFICA, VALUTAZIONE E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
Art.1
Xxxxxxxxx dirigenziali - criteri e principi generali
1. L’accesso al ruolo dirigenziale avviene nel rispetto delle procedure previste dal D.lgs 502/92 art. 15 così come modificato dal D.lgs 229/99, DD.PP.RR 483/97 e 484/97, D.lgs 165/2001 art. 26 e L.R. 3/2006.
2. E’ obbligo di ciascuna Azienda ed Ente assegnare a ciascun Dirigente delle due aree contrattuali (Medica -Veterinaria e Sanitaria - Professionale - Tecnica - Amministrativa, di seguito indicata come S.P.T.A.) uno specifico incarico tra quelli previsti dall’art. 27 del CCNL 1998/2001 della dirigenza Medica e Veterinaria e corrispondente S.P.T.A., nell’ambito delle articolazioni delle posizioni organizzative, delle funzioni e responsabilità così come previsto dall’art. 6 XXXX 0000-0000
3. Essi sono attribuibili, così come previsto dal D.lgs 229/99, esclusivamente al personale dirigenziale in servizio di ruolo presso il SSN e vengono affidati in virtù di quanto disposto dai rispettivi CC.CC.NN.LL., nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs 502/92 e s.m.i. e D.Lgs 165/2001 e s.m.i., mediante la sottoscrizione dello specifico contratto d’incarico.
4. La sottoscrizione dell’incarico è condizione indispensabile per l’attivazione della procedura della valutazione dirigenziale. E’ obbligo dell’azienda formalizzare la proposta d’incarico ai singoli Dirigenti con le modalità previste nel regolamento aziendale. Non è possibile la valutazione dei Dirigenti in assenza di incarico formalmente attribuito e in assenza di contratto individuale
5. La disciplina del conferimento degli incarichi prevista dagli articoli che seguono impegna l’Azienda a realizzare le seguenti innovazioni:
a. ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali ai sensi del D.lgs. 229/1999 e s.m.i.;
b. applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012.
c. attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.lgs. 165/2001 e e s.m.i.;
6. Dopo aver affidato gli incarichi e perfezionato la graduazione delle funzioni, a ciascuna delle posizioni professionali previste nel proprio assetto organizzativo, l’Azienda o Ente utilizzando l’apposito fondo previsto dai rispettivi vigenti CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica, Veterinaria e S.P.T.A., attribuisce un valore economico differenziato secondo i parametri di riferimento prestabiliti, così come sono individuati nell’apposito regolamento.
Art. 2
Classificazione degli incarichi dirigenziali
1. Gli incarichi dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria e quelli dell’area della Dirigenza S.P.T.A. sono descritti dai rispettivi CC.CC.NN.LL.
2. Per ciascuna categoria di Dirigenti, gli incarichi vengono classificati come appresso indicato:
a. Struttura Complessa, sono quelli classificati nell’art. 27 comma 1 lett. a) di cui al CCNL 1998/2001 Medici e Veterinari e corrispondente S.P.T.A.
b. Struttura Semplice, sono ricompresi nell’art. 27 comma 1 lett. b) di cui al CCNL 1998/2001 Medici e Veterinari e corrispondente S.P.T.A.
c. Incarichi professionali, sono ricompresi nell’art. 27 comma 1 lett. c) di cui al CCNL 1998/2001 Medici e Veterinari e corrispondente S.P.T.A.
d. Incarichi professionali di base per Dirigenti con meno di 5 anni di anzianità, ricompresi nell’art. 27 comma 1 lett. d), di cui al CCNL 1998/2001 Medici e Veterinari e corrispondente S.P.T.A.
Art. 3
conferimento e durata degli incarichi
1. Tutti gli incarichi sono conferiti con atto scritto e motivato dal Direttore Generale, in particolare:
a. Gli incarichi di struttura complessa sono conferiti ai Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari, con atto scritto e motivato, previo espletamento delle procedure previste dall’art. 15 del d. lgs n. 502/1992 e s.m.i., dal d.P.R. 484/97 e dalla L.R. 3/2006 e secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 4 del CCNL, per un periodo da 5 a 7 anni. Gli incarichi dirigenziali di struttura complessa del ruolo Professionale, Tecnico ed Amministrativo sono conferiti nel rispetto della L.R.3/2006 e dell’art. 29 del CCNL P.T.A 1998/2001 così come modificato dall’art. 24 CCNL P.T.A. 03/11/2005, a dirigenti in possesso del requisito dell’esperienza professionale non inferiore a 5 anni, fatto salvo la clausola speciale prevista dal predetto art. 29 comma 4.
b. Gli incarichi di responsabile di struttura semplice dipartimentale o distrettuale sono conferiti ai Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari, con atto scritto e motivato, dopo cinque anni di servizio e dopo la valutazione positiva del Collegio Tecnico, su proposta, del Direttore della macrostruttura sovraordinata, per un periodo dai 3 a 5 anni. Per i Dirigenti del ruolo P.T.A. non occorre il requisito dell’anzianità di cinque anni bensì il superamento del periodo di prova in conformità dell’art. 28 del relativo CCNL 1998/2001.
c. Gli incarichi di responsabile di struttura semplice articolazione di complessa, sono conferiti ai Dirigenti Medici, Xxxxxxxxxx e Sanitari, con atto scritto e motivato, dopo cinque anni di servizio e dopo la valutazione positiva del Collegio
Tecnico, su proposta del Direttore della struttura complessa di appartenenza, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Per i Dirigenti del ruolo P.T.A. non occorre il requisito dell’anzianità di cinque anni bensì il superamento del periodo di prova in conformità dell’art. 28 del relativo CCNL. 1998/2001.
d. Gli incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di studio, di consulenza, di ricerca, ispettivi, di verifica e controllo, sono conferiti, con atto scritto e motivato, ai Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari, con più di cinque anni di servizio e dopo la valutazione positiva del Collegio Tecnico, su proposta del Dirigente responsabile della struttura di appartenenza, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, secondo la natura dell’incarico.
e. Gli incarichi di natura professionale conferibili a Dirigenti con meno di cinque anni di servizio vengono conferiti su proposta del Dirigente sovraordinato, decorso il periodo di prova, a tempo determinato, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, secondo la natura dell’incarico.
f. Gli incarichi di Direttore di Dipartimento, che si configurano come macrostruttura complessa, sono conferiti con le procedure dal D.lgs 229/99 e le linee guida regionali fra i Dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento; il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.
g. Gli incarichi di Direttore di Distretto si configurano come incarichi di struttura complessa e sono conferiti, in base ai requisiti di cui all’art. 3-sexies del Dlgs 229/99, a un Dirigente dell'Azienda dell’area Medica, Veterinaria e S.P.T.A., che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del predetto D.lgs 229/99, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza. L’incarico viene affidato con le procedure previste ed i criteri concertati.
h. Gli incarichi di Direttore di Presidio Ospedaliero si configurano come incarichi di struttura complessa e sono conferiti sulla base delle procedure previste per gli incarichi di struttura complessa.
Art. 4
Procedure per l’affidamento degli incarichi di struttura complessa
1. Il conferimento di ciascun incarico dirigenziale di struttura complessa prevede, per i Dirigenti Medici e Veterinari nonché per i Dirigenti Sanitari, l’attivazione delle procedure e criteri di cui all’art.29 comma 4 CCNL 1998/2001 e dall’art. 15 del d. lgs n. 502/1992 e s.m.i., nel rispetto del DPR 484/97 e L.R. 3/2006.
2. Ai Dirigenti del ruolo P.T.A. gli incarichi di struttura complessa sono conferiti, nel rispetto della L.R. 3/2006 e dell’art. 29 del CCNL P.T.A 1998/2001 così come modificato dall’art. 24 CCNL P.T.A. 03/11/2005 a dirigenti in possesso del requisito dell’esperienza professionale non inferiore a 5 anni, fatto salvo la clausola speciale prevista dal predetto art. 29 comma 4. Il rinnovo è subordinato al positivo superamento di apposite verifiche con le medesime cadenze previste per i Dirigenti sanitari.
3. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 18, del D.L. 138/2011, conv. in L. 148/2011.
Art. 5
Procedure per l’affidamento degli incarichi di struttura semplice e professionali
1. Per ogni incarico da affidare, l’Azienda o Ente predispone un avviso interno alla struttura di riferimento, da pubblicizzare, nel quale deve essere specificato:
a. La struttura e/o macrostruttura di riferimento,
b. La sede,
c. Il tipo di incarico da affidare,
d. La durata dell’incarico cui si riferisce l’avviso,
e. Il valore economico o peso attribuito all’incarico e che determina, conseguentemente, la retribuzione di posizione ed i criteri di variabilità degli stessi;
f. l’invito a presentare ogni titolo, ovvero valutazione dei titoli aggiornati presenti nel fascicolo personale del candidato, atto a dimostrare la capacità professionale dell’aspirante all’incarico e l’esperienza acquisita in precedenti ruoli e incarichi svolti anche in altre Aziende o le esperienze di studio e ricerca effettuate presso istituti di rilievo nazionale o internazionale, in relazione alla tipologia dell’incarico da affidare,
g. l’invito ad allegare il curriculum professionale,
h. Il termine di presentazione delle istanze redatte in carta libera.
Art. 6
Criteri per l’affidamento degli incarichi di struttura semplice e professionali
1. Il conferimento di ciascun incarico dirigenziale ed il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diversi, prevedono l’attivazione di procedure di selezione che, ai sensi degli artt. 28 del CCNL 1998/2001 della dirigenza Medica e Veterinaria e art. 28 CCNL1998/2001 S.P.T.A. come modificato ed integrato dal CCNL 03/11/2005, devono tenere conto:
a) della valutazione del collegio tecnico di cui all’art. 28 CCNL 03/11/2005 Medici e Veterinari e corrispondente S.P.T.A.;
b) della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare;
c) dell’area e disciplina di appartenenza;
d) dell’esperienza professionale maturata e dimostrabile con atti certi nella disciplina e nella specifica attività in cui deve essere conferito l’incarico;
e) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo Dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all’esperienza già acquisita in precedenti ruoli e incarichi svolti anche
in altre Aziende, ovvero esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale, sulla base del curriculum professionale e formativo esibito con particolare riferimento alle esperienze maturate nell’ultimo decennio;
f) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché delle valutazioni riportate ai sensi dei precitati all’art. 26 CCNL 03/11/2005 Medici e Veterinari e corrispondente S.P.T.A.;
g) del criterio della rotazione ove applicabile.
2. la valutazione dei titoli e dei curricula, che deve essere comunque fatta da Dirigenti afferenti all’area e disciplina di appartenenza del valutato, con le precisazioni di cui oltre, tiene conto di quanto previsto in materia di valutazione dei titoli (titoli di carriera, accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum, etc); dovrà essere redatta, per ogni singolo candidato, una scheda valutativa in cui sono indicati i punteggi riportati ed il relativo giudizio. Per la valutazione dei titoli si allega un regolamento con i criteri generali per la valutazione comparativa curriculare (allegato 1 con schede di valutazione).
3. La Valutazione deve essere effettuata da una apposita Commissione composta come di seguito si dettaglia:
a) Incarichi relativi alle Strutture Territoriali (Distretti, Dipartimenti, DSM, etc.)
Presidente – il Titolare dell’incarico di dirigente responsabile della struttura presso cui si incardina l’incarico da conferire; in carenza il Titolare dell’incarico di dirigente responsabile dell’articolazione aziendale di riferimento ovvero, in carenza, il Direttore Sanitario Aziendale.
2 Componenti – dirigenti dello stesso ruolo, profilo e disciplina (ove prevista) individuati avuto riguardo alla maggiore anzianità di servizio di ruolo e, a parità, alla maggiore anzianità anagrafica. I Componenti vengono individuati nella Struttura di riferimento ovvero, in carenza, nell’articolazione di riferimento ovvero, in carenza, in ambito aziendale.
b) Incarichi relativi alle Strutture dei Presidi Ospedalieri
Per la specificità tecnica legata alla professionalità specifica.
Presidente – il Titolare dell’incarico di dirigente responsabile della struttura presso cui si incardina l’incarico da conferire; in carenza il Titolare dell’incarico di dirigente responsabile di struttura di disciplina equipollente, ovvero, in carenza di disciplina affine, ovvero, in carenza di struttura di area affine, ovvero di altra struttura analoga del Presidio Ospedaliero.
2 Componenti – dirigenti dello stesso ruolo, profilo e disciplina (ove prevista) individuati avuto riguardo alla maggiore anzianità di servizio di ruolo e, a parità, alla maggiore anzianità anagrafica. I Componenti vengono individuati nella Struttura di riferimento ovvero, in carenza, nell’articolazione di riferimento ovvero, in carenza, in ambito aziendale.
4. dalle risultanze viene stilata una graduatoria di idonei dai responsabili deputati alla proposta fatto salvo le incompatibilità di cui all’art. 24, utile per la proposta motivata di affidamento dell’incarico de quo.
5. per il conferimento dell’incarico della struttura semplice dipartimentale, i dirigenti vanno selezionati all’interno del dipartimento di competenza, valutando selettivamente l’esperienza professionale maturata all’interno del dipartimento stesso, a meno che non si tratti di specialità di nuova istituzione.
6. nel caso di strutture semplici distrettuali assimilate a quelle a valenza dipartimentale (strutture semplici autonome e non articolazioni di strutture complesse) alle selezioni possono partecipare tutti i dirigenti inquadrati nella disciplina di riferimento.
7. Nel caso vi sia più di un candidato ad un incarico professional la valutazione deve essere effettuata da una apposita Commissione composta come sopra.
Art. 7
Affidamento di diverso incarico a seguito di ristrutturazione aziendale
1. A seguito di processi di ristrutturazione aziendale, al Dirigente può essere affidato un incarico diverso da quello precedentemente svolto. In ogni caso si applica l’art. 9, comma 32, del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 e il D.C.A.R. Campania n. 67/2011.
2. Nel caso del nuovo incarico di cui al comma 1, il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del Dirigente, alla scadenza del termine, non si può procedere al conferimento dell’incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale.
Art. 8
Contratto individuale di incarico
1. Ad ogni Dirigente deve essere affidato un incarico.
2. Il conferimento degli incarichi comporta la stipula del contratto individuale di incarico che definisce tutti gli aspetti connessi all’incarico con le indicazioni di cui all’ex art. 13 CCNL1998/2001 Medici e Veterinari ed equivalente CCNL della dirigenza SPTA. Tale contratto dovrà, tra l’altro, contenere:
a. La struttura e/o macrostruttura di riferimento,
b. la descrizione, durata e tipologia di incarico,
c. la sede di lavoro,
d. la descrizione delle attività e compiti,
e. obiettivi e risorse assegnate (strutturali, strumentali, umane etc.),
f. il budget di riferimento (ove previsto),
g. le quote economiche connesse alla graduazione delle funzioni.
3. Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del Dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell’incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale.
4. la durata degli incarichi non può essere inferiore o superiore a quella contrattualmente stabilita dalla norma. La durata dell’incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la procedura prevista. L’incarico, anche se non ne sia scaduta la durata, cessa altresì automaticamente al compimento del limite massimo di età, compresa l’applicazione dell’art. 16 del D.lgs. 503/1992 così come ulteriormente modificato con il D.L. 04/07/2006 n° 223.
5. L’Azienda o Ente può stipulare contratti di incarico a tempo determinato per sostituzione di Dirigenti in aspettativa e per tutta la durata della medesima secondo le previsioni del CCNL 3/11/2005 art. 24 comma 13 per la Dirigenza Medica e Veterinaria e art. 24 comma 15 per la Dirigenza SPTA. E’ fatto salvo il rientro anticipato del titolare con revoca dell’incarico di sostituzione.
6. In caso di modifica anche di uno solo degli aspetti di detto contratto nel corso del rapporto di lavoro, deve essere nuovamente attivata la procedura di cui al comma 3 del presente articolo, ivi compresa la relativa informativa al Dirigente incaricato e l’invito ad esprimere formalmente il relativo assenso.
Art. 9
Integrazione del contratto individuale di incarico per i neo assunti
1. Ai Dirigenti di nuova assunzione vengono assegnati precisi ambiti di autonomia progressivamente ampliati, previa valutazione e verifica, da espletare nel rispetto degli indirizzi forniti dal Dirigente responsabile della struttura di appartenenza e consistenti in funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività.
2. decorso favorevolmente il periodo di prova,deve essere richiesto l’assenso ad integrare il loro contratto di incarico, stipulato all’atto dell’assunzione, con le specificazioni riguardanti l’incarico professionale che l’Azienda o Ente intende affidare.
Art. 10 Responsabilità della Dirigenza
1. Il Dirigente, cui viene conferito incarico di direzione di struttura complessa o di struttura semplice, è responsabile del risultato dell’attività svolta dalla struttura alla quale è preposto, della realizzazione degli obiettivi e dei progetti allo stesso affidati, relativi ai programmi dell’Azienda, proporzionalmente alle risorse disponibili.
2. Il Dirigente cui viene conferito incarico professionale è responsabile dell’attività svolta in relazione all’incarico conferito.
Art. 11
Revoca anticipata dell’incarico
1. Gli incarichi sono soggetti a verifica e sono rinnovabili alla scadenza previa verifica dei risultati ottenuti.
2. L’incarico può essere revocato ancor prima della scadenza, nel rispetto delle procedure previste, in caso di:
a. Persistente accertata grave inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Generale e Dirigente di struttura sovraordinata per quanto attiene:
I. osservanza degli atti assunti dalle direzioni,
II. attuazione dei programmi,
III. realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento organizzativo,
IV. conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi istituzionali,
V. miglioramento dei livelli quali-quantitativi delle prestazioni assistenziali.
b. Mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione alle risorse attribuite
c. Responsabilità grave e reiterata
3. La revoca anticipata avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, preso atto della proposta in tal senso scaturente dal processo di valutazione di prima e seconda istanza, ivi compresa la valutazione del Collegio tecnico all’uopo designato dallo stesso Direttore Generale e con le procedure previste dal regolamento.
4. Sono nulle le procedure di revoca dissimili da quelle descritte in regolamento.
5. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 18, del D.L. 138/2011, conv. in L. 148/2011.
Art.12
La verifica e la valutazione dei Dirigenti
1. La valutazione dei Dirigenti è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
2. La valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico o, comunque, per le altre finalità indicate nell’art. 26 del CCNL 3/11/2005 ossia:
▪ dei Dirigenti neo assunti, al termine del primo quinquennio di servizio
▪ dei Dirigenti che raggiungono l’esperienza ultraquinquennale in relazione all’indennità di esclusività
3. Il processo di valutazione è diretto alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e del grado di professionalità espressa nell’espletamento del servizio. Esso è utilizzato, tra l’altro, come uno strumento rivolto ad orientare il Dirigente verso il miglioramento delle proprie prestazioni professionali e pertanto vanno attuate azioni di monitoraggio intermedie ed eventuale confronto in merito al raggiungimento degli obiettivi.
4. Il processo di valutazione si svolge in due istanze distinte e separate ed è applicato nel rispetto del presente regolamento.
5. Le procedure di valutazione sono improntate sui principi di seguito indicati:
a. trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa;
b. informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I° e II° istanza;
c. diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza, effettua la proposta di valutazione sulla quale l’organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi;
6. L’oggetto della valutazione per tutti i Dirigenti, oltre che agli obiettivi specifici riferiti alla singola professionalità ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, va rapportato alle specifiche procedure e distinte finalità delle valutazioni riportate, in linea generale, nei successivi art. 16 e 17.
7. Il processo di valutazione viene integrato da una fase di discussione o di contraddittorio valutatore - valutato in modo che quest’ultimo possa prendere coscienza dei propri punti di forza e/o di debolezza.
8. I risultati finali della valutazione annuale ed al termine dell’incarico, effettuata dai competenti organismi di verifica, sono riportati nel fascicolo personale.
Art. 13
Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei Dirigenti
1. Gli organismi preposti alla verifica dei Dirigenti ai sensi dell’art. 15, commi 5 e 6 del D.lgs 502/1992 s.m.i. ed artt. 26 dei CCNL 03/11/2005 della dirigenza Medica e Veterinaria e corrispondente S.P.T.A. sono:
a. il Servizio di Controllo Interno (ovvero la Struttura aziendale corrispondente);
b. il Collegio tecnico;
2. La composizione il Servizio di Controllo Interno (ovvero la Struttura aziendale corrispondente) e del Collegio Tecnico è stabilita con atto del Direttore Generale
3. Il Servizio di Controllo Interno procede alla verifica annuale basata essenzialmente sulla regolarità formale e metodologica della valutazione di I° istanza, ed in particolare:
a. dei risultati di gestione del Dirigente di struttura complessa e del Dirigente di struttura semplice;
b. dei risultati raggiunti da tutti i Dirigenti, compresi quelli della lettera a), in relazione agli obiettivi affidati, ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.
4. il Collegio tecnico procede alla verifica pluriennale a scadenza di incarico:
a. delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte di tutti i Dirigenti indipendentemente dall’incarico conferito o su richiesta in caso di revoca anticipata dell’incarico;
b. dei Dirigenti di nuova assunzione ai fini del conferimento di incarico, al termine del primo quinquennio di servizio.
c. dei Dirigenti che raggiungono l’esperienza professionale ultraquinquennale in relazione all’ indennità di esclusività
5. Le risultanze della valutazione vanno presentate per iscritto. Le risultanze negative vengono contestate in contraddittorio ai Dirigenti che possono farsi assistere da persona di fiducia. Le controdeduzioni, fornite dai Dirigenti interessati, devono essere allegate alla verifica.
6. La verifica complessiva riguarda l’intera durata dell’incarico, tiene conto dell’esito di eventuali verifiche intermedie ed è preordinata all’eventuale rinnovo dell’incarico o all’affidamento di altro incarico di valenza economica uguale, inferiore o superiore a quello espletato.
7. Gli atti relativi alla valutazione sono trasmessi al Direttore Generale.
8. L’esito delle valutazioni intermedie e della valutazione complessiva sono inserite nel fascicolo personale dei Dirigenti interessati.
9. Di dette valutazioni il Direttore Generale tiene conto nelle decisioni di affidamento degli incarichi e per il rinnovo degli stessi.
Art. 14
Funzionamento del Servizio di Controllo Interno
1. il Servizio di Controllo Interno procede in piena autonomia e secondo un proprio regolamento di funzionamento.
Art. 15 Composizione del Collegio Tecnico
1. Il Collegio Tecnico è nominato dal Direttore Generale e deve variare composizione a seconda dei Dirigenti da valutare;
2. esso è presieduto dal Direttore del Dipartimento, che funge da Presidente, ed è composto da altri 2 Dirigenti del S.S.N. scelti tra Direttori di struttura complessa o Responsabili di struttura semplice dipartimentale appartenenti alla stessa disciplina o, in mancanza, di disciplina affine o della stessa area del Dirigente oggetto di valutazione. Solo nel caso
manchino anche questi ultimi si possono nominare componenti afferenti alla medesima area contrattuale. Di norma tutte le figure professionali devono essere rappresentate.
3. Per i Dirigenti non afferenti ad un Dipartimento, il Collegio tecnico è presieduto rispettivamente dal Direttore Sanitario o Amministrativo della macrostruttura, a seconda dell’Area del dirigente da valutare, o in mancanza dal Direttore Sanitario o Amministrativo aziendale e da altri 2 Dirigenti del S.S.N. appartenenti alla stessa area e/o disciplina del Dirigente oggetto di valutazione.
4. le Aziende o Enti potranno prevedere la presenza di componenti supplenti i quali interverranno in sostituzione dei titolari qualora ricorrono le ipotesi di cui al successivo art. 24, o nel caso di valutazione di un Dirigente già valutato in prima istanza dal componente titolare .
5. Il Collegio Tecnico dovrà dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento diretto tra l’altro, alla soluzione di alcuni casi, quali, ad esempio quelli citati nel punto precedente.
Art. 16
Modalità ed effetti della valutazione positiva dei risultati gestionali raggiunti dai Dirigenti
1. La verifica annuale da parte del Servizio di Controllo Interno dei Dirigenti affidatari di incarico e titolari di contratto individuale è prevista dagli art. 25 del CCNL 2002 – 2005 per Medici e Veterinari e corrispondente per i Dirigenti S.P.T.A. e riguarda:
I. Per i Dirigenti di struttura complessa e di struttura semplice:
a. la gestione del budget finanziario formalmente affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate in relazione agli obiettivi concordati e risultati conseguiti;
b. ogni altra funzione gestionale espressamente delegata in base all’atto aziendale;
c. l’efficacia dei modelli gestionali adottati per il raggiungimento degli obiettivi annuali;
II. Per tutti gli altri Dirigenti:
a. l’osservanza delle direttive nel raggiungimento dei risultati in relazione all’incarico attribuito;
b. il raggiungimento degli obiettivi prestazionali quali – quantitativi espressamente affidati;
c. l’impegno e la disponibilità correlati all’articolazione dell’orario di lavoro rispetto al conseguimento degli obiettivi.
2. Il processo di valutazione, improntato secondo i criteri di cui al precedente art. 12, è diretto alla verifica della capacità gestionale espressa nell’espletamento del servizio e del contributo alla resa produttiva propria e dell’equipe nel raggiungere gli obiettivi. Esso si configura altresì come uno strumento rivolto ad orientare il Dirigente verso il miglioramento della performance.
3. I risultati annuali, riportati nel fascicolo personale, vengono utilizzati per la valutazione pluriennale.
4. La valutazione annuale di prima istanza relativa ai risultati viene svolta, fatto salvo le ipotesi di cui al successivo art. 24, dal diretto superiore di concerto con il responsabile di Area, sulla base degli obiettivi assegnati all’inizio dell’anno e prendendo in considerazione la flessibilità lavorativa del singolo e l’apporto alla produttività complessiva; L’allegato 2 riporta uno schema esemplificativo dei soggetti valutatori nel rispetto dell’allegato 5 di cui alla dichiarazione congiunta del CCNL 03/11/2005 dei Medici e Veterinari e corrispondente S.P.T.A.
5. Per la valutazione si utilizzano apposite schede le quali tengono conto, in linea generale, delle aree di analisi indicate nel comma 1. La metodologia per l’espressione dei giudizi e la relativa scala convenzionale è descritta al successivo art. 18
6. La valutazione di seconda istanza viene svolta dal Servizio di Controllo Interno che definisce il grado di raggiungimento degli obiettivi conseguiti sia dal singolo dirigente rispetto a quelli assegnati, sia dall’equipe rispetto a quelli negoziati nella contrattazione di budget.
7. Il Servizio di Controllo Interno provvede alla validazione del processo di valutazione di prima istanza, al rispetto degli accordi sindacali e alla valutazione finale e globale dei risultati ottenuti, considerando anche eventuali fattori critici che possano aver influito sul risultato finale.
8. il Servizio di Controllo Interno, prioritariamente, valida quindi il processo valutativo di prima istanza e successivamente procede alla valutazione definitiva positiva o negativa. A tal fine, oltre alla scheda utilizzata nella valutazione di prima istanza, il Servizio di Controllo Interno utilizza tutti gli elementi messi a sua disposizione dall’Azienda, ivi comprese la relazione di fine anno redatta dallo stesso Dirigente valutatore di prima istanza e quelle fornite dagli Uffici di Pianificazione, di Controllo di gestione o altri uffici coinvolti nel processo. Qualora Il Servizio di Controllo Interno giunga ad una “non condivisione” rispetto ai risultati della valutazione di prima istanza, è obbligato ad ascoltare il dirigente valutatore di prima istanza ed il dirigente valutato. La stessa procedura dovrà attivarsi anche nel caso in cui la non condivisione si riferisce al valutato rispetto al valutatore di prima istanza.
Art. 17
Modalità ed effetti della valutazione positiva
delle attività professionali e dei risultati raggiunti dai Dirigenti
1. La verifica da parte del Collegio Tecnico per i Dirigenti affidatari di incarico e titolari di contratto individuale è prevista dagli art. 28 del CCNL 03/11/2005 dei Medici e Veterinari e corrispondente per i Dirigenti S.P.T.A. e tiene conto:
a. della collaborazione interna e livello di partecipazione multiprofessionale nell’organizzazione dipartimentale;
b. del livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione delle attività e qualità dell’apporto specifico;
c. dei risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all’appropriatezza e qualità clinica delle prestazioni, all’orientamento all’utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi;
d. dell’efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento degli obiettivi;
e. della capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all’uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali;
f. della capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalità nelle procedure di negoziazione del budget in relazione agli obiettivi affidati nonché i processi formativi e la selezione del personale;
g. della capacità di promuovere,diffondere, gestire ed implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico terapeutiche aziendali ;
h. dell’attività di ricerca clinica applicata, delle sperimentazioni, delle attività di tutoraggio formativo, della docenza universitaria e nell’ambito dei programmi di formazione permanente aziendale;
i. del raggiungimento del minimo di credito formativo di cui all’art. 16 bis e quater del novellato D.lgs. 502/1992 e s.m.i tenuto conto dell’art. 23 commi 4 e 5 del CCNL 03/11/2005 dei Medici e Veterinari e corrispondente S.P.T.A.
j. dell’osservanza degli obiettivi prestazionali assegnati
k. del rispetto delle direttive e delle disposizioni di servizio dettate dalla Direzione aziendale
l. delle azioni promosse per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia gestionale e sanitaria
m. della azioni promosse per il miglioramento dei rapporti con il pubblico
n. delle azioni promosse per la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti e la riduzione dei tempi di attesa
o. del rispetto del codice di comportamento, tenuto conto anche delle modalità di gestione delle responsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto dei codici deontologici
2. Il processo di valutazione, improntato secondo i criteri di cui al precedente art. 12, è diretto alla verifica del grado di professionalità espressa nell’espletamento del servizio. Si configura altresì come uno strumento rivolto ad orientare il Dirigente verso il miglioramento della propria professionalità
3. I risultati finali, riportati nel fascicolo personale, ed i giudizi definitivi rappresentano elementi di valutazione per la conferma o l’affidamento di qualsiasi tipo di incarico.
4. La valutazione di prima istanza viene eseguita alla scadenza dell’incarico, fatto salvo le ipotesi di cui al successivo art. 24, dal diretto superiore del Dirigente, il quale ha diretta conoscenza dell’attività, della professionalità e dei risultati di gestione conseguiti da questi in rapporto al grado di responsabilità assegnato. L’allegato 2 riporta uno schema esemplificativo dei soggetti valutatori nel rispetto dell’allegato 5 di cui alla dichiarazione congiunta del CCNL 03/11/2005 dei Medici e Veterinari.
5. Per la valutazione si utilizzano apposite schede (Allegate schede n.1 e n.2) le quali tengono conto, in linea generale, delle aree di analisi indicate nel comma 1. La metodologia per l’espressione dei giudizi e la relativa scala convenzionale è descritta al successivo art. 18.
6. la valutazione di seconda istanza viene svolta dal Collegio Tecnico, che provvede alla validazione del processo di valutazione di prima istanza, al rispetto degli accordi sindacali aziendali e alla valutazione finale e globale dei risultati ottenuti, considerando anche eventuali fattori critici che possano aver influito sul risultato finale.
7. Per la valutazione si utilizzano apposite schede (Allegate schede n.3 e n.4) le quali tengono conto, in linea generale, delle aree di analisi indicate nel comma 1. La metodologia per l’espressione dei giudizi e la relativa scala convenzionale è descritta al successivo art. 18.
8. Il Collegio Tecnico esamina al termine dell’incarico o al momento della valutazione periodica ex art. 26, comma 2, lett. b) e c), le schede di valutazione compilate. In caso di valutazione negativa, prima di formalizzare il giudizio, deve essere effettuato un contraddittorio in occasione del quale devono essere acquisite le controdeduzioni del Dirigente anche assistito da persona di fiducia. L’esito della valutazione è acquisito agli atti. Di esso si tiene conto ai fini dell’affidamento di altri incarichi.
9. Qualora Il Collegio tecnico giunga ad una “non condivisione” rispetto ai risultati della valutazione di prima istanza, è obbligato ad ascoltare il dirigente valutatore di prima istanza ed il dirigente valutato. La stessa procedura dovrà attivarsi anche nel caso in cui la non condivisione si riferisce al valutato rispetto al valutatore di prima istanza.
Art. 18
La metodologia per l’espressione dei giudizi e la scala relativa
1. La metodologia per l’espressione dei giudizi si basa sulla predisposizione di una scheda nella quale vengono delimitate aree di analisi all’interno delle quali vengono definiti un certo numero di elementi analitici sui quali il valutatore deve esprimere il proprio giudizio sintetico e ai quali corrisponde un valore numerico secondo una scala a cinque gradini. A ciascun gradino corrisponde un giudizio di valore differenziale rispetto ad uno medio definito sufficiente e al quale si attribuisce il punteggio convenzionale pari a 3 punti.
2.
PRESTAZIONE | ESITO | GIUDIZIO | ESITO |
Spiccata - Rilevante | Largamente al di sopra dell’attesa | OTTIMO | CINQUE |
Considerevole - Significativa | Superiore all’attesa | BUONO | QUATTRO |
Normale - Regolare - Sufficiente | In linea con l’attesa | SUFFICIENTE | TRE |
Mediocre - Modesta | Inferiore all’attesa | MEDIOCRE | DUE |
Limitata -Inadeguata | Largamente sotto l’attesa | SCARSO | UNO |
3. Il calcolo del punteggio finale si effettua sommando il valore numerico di tutte le singole valutazioni contenute nella scheda.
4. A garanzia di trasparenza e di partecipazione al processo di valutazione, ogni valutatore illustra ai Dirigenti affidati alla sua responsabilità le procedure predisposte per conseguire la valutazione; il regolamento, la scheda, la scala di giudizio, le aree di analisi ovvero gli elementi oggetto di giudizio in apposita riunione della quale viene redatto il verbale. L’attribuzione di un punteggio inferiore a 3 deve essere dettagliatamente motivata, da parte del Valutatore, con puntuale relazione esplicativa che faccia riferimento ad episodi, situazioni, comportamenti o esiti di questi ben precisati, pena la inutilizzabilità del punteggio relativo allo specifico item, supportati da prove documentali sia a supporto dell’assunto che dell’avvenuta tempestiva informazione al Dirigente valutato.
5. Ciascun Dirigente, presa visione della scheda riportante obiettivi annuali assegnati e procedura di valutazione, appone la sua firma di condivisione. Detta scheda è quella che verrà utilizzata per la valutazione annuale di prima istanza.
6. La procedura di valutazione viene svolta in maniera partecipata, cioè con la presenza del valutato il quale, in questo modo, esercita anche una funzione di autovalutazione, prende coscienza di eventuali punti critici o di eccellenza, può apportare contributi di chiarimento, sottoscrive la scheda di valutazione.
7. In caso di controversia il Dirigente valutato ha il diritto di controdedurre per iscritto sull’esito finale e di richiedere il riesame in contraddittorio nel quale è consentita l’assistenza di persona di fiducia.
8. Qualora il Dirigente soggetto a valutazione nelle eventuali valutazioni intermedie, si discosti in modo significativo rispetto agli elementi sui quali verrà valutato, deve essere informato in tempo utile dal Dirigente superiore.
9. il giudizio massimo o minimo nelle singole aree di analisi ovvero elementi di giudizio devono essere ben motivati ed in particolare le prestazioni valutate come mediocre/modeste devono essere opportunamente ed adeguatamente documentate;
10. Il giudizio finale, derivato dall’applicazione della metodologia di valutazione su entrambe le tipologie di valutazione (gestionale/prestazionale e gestionale/professionale) può assumere valore positivo o negativo rispetto ad una soglia il cui valore viene stabilito autonomamente dagli organismi deputati alle valutazioni di seconda istanza, rispettivamente il Servizio di Controllo Interno e il Collegio tecnico.
11. A tal fine gli stessi predispongono una propria scheda, di seconda istanza, che raccoglie, oltre alla sintesi dei giudizi di prima istanza, tutti gli elementi utili a documentare le capacità manifestate nel periodo esaminato e, soprattutto, l’eventuale punteggio integrativo che consente l’emissione del giudizio definitivo.
ALLEGATO - scheda n. 1
Scheda di valutazione
COMPORTAMENTALE-PROFESSIONALE di 1a ISTANZA
Valutato: DIRIGENTE Valutatore: Dirigente Superiore
NOMINATIVO | ||
Profilo professionale | ||
Unità Operativa |
Titolare d’incarico di struttura | SI | NO | |||
Tipologia dell’incarico | |||||
Decorrenza |
Al
Dal
Periodo valutato
A – AREA DELLA COLLABORAZIONE: GRADO DI PARTECIPAZIONE MULTIDISCIPLINARE | GIUDIZIO SINTETICO | VALORE NUMERICO | ||
1 | Grado di collaborazione con i colleghi | |||
2 | Grado di collaborazione con i sottoposti | |||
3 | Grado di partecipazione all’attività dipartimentale | |||
4 | Grado d’integrazione multidisciplinare | |||
Giudizio analitico ed elementi di criticità rilevati: |
B – AREA DELLA COMUNICAZIONE: CAPACITÀ DI MOTIVARE, GUIDARE I COLLABORATORI | GIUDIZIO SINTETICO | VALORE NUMERICO | ||
1 | Capacità di valorizzare i propri collaboratori | |||
2 | Capacità di motivare | |||
3 | Capacità di coordinare | |||
4 | Capacità di prendere decisioni chiare e precise | |||
Giudizio analitico ed elementi di criticità rilevati: |
C – AREA DELLA QUALITÀ EROGATA: QUALITÀ DELL’APPORTO SPECIFICO | GIUDIZIO SINTETICO | VALORE NUMERICO | ||
1 | Accuratezza | |||
2 | Rapidità | |||
3 | Puntualità nell’esecuzione | |||
4 | Contributo alla certificazione di qualità | |||
Giudizio analitico ed elementi di criticità rilevati: |
D – AREA QUALITÀ PERCEPITA: GRADO DI ORIENTAMENTO ALL’UTENZA | GIUDIZIO SINTETICO | VALORE NUMERICO | ||
1 | Grado d’appropriatezza degli interventi e delle prestazioni | |||
2 | Livello di qualità professionale riconosciuta dall’utenza | |||
3 | Apporto al miglioramento dell’accoglienza | |||
4 | Contributo alla certificazione di qualità |
Giudizio analitico ed elementi di criticità rilevati:
E – AREA DELL’EFFICIENZA: CAPACITÀ DI PRODURRE | GIUDIZIO SINTETICO | VALORE NUMERICO | ||
1 | Grado di osservanza dell’orario e puntualità | |||
2 | Rispetto degli obiettivi prestazionali assegnati | |||
3 | Capacità dì contribuire alla resa produttiva dell’equipe | |||
4 | Capacità di assegnare ad altri opportuni carichi di lavoro | |||
Giudizio analitico ed elementi di criticità rilevati: |
F – AREA DELLA TECNOLOGIA: CAPACITÀ D’INNOVARE E GOVERNARE LE TECNOLOGIE | GIUDIZIO SINTETICO | VALORE NUMERICO | ||
1 | Grado d’innovatività | |||
2 | Grado d’intercambiabilità operativa | |||
3 | Grado di governo ed uso delle tecnologie in dotazione | |||
4 | Capacità di revisionare i processi e stabilire nuove procedure | |||
Giudizio analitico ed elementi di criticità rilevati: |
G – AREA DELLA FORMAZIONE: CREDITI FORMATIVI E CAPACITÀ DI FORMARE IL PERSONALE | GIUDIZIO SINTETICO | VALORE NUMERICO | ||
1 | Livello d’interesse per la formazione permanente | |||
2 | Livello d’impegno nella formazione dei collaboratori | |||
3 | Grado di partecipazione alla formazione obbligatoria | |||
4 | Grado di partecipazione alla formazione facoltativa | |||
Giudizio analitico ed elementi di criticità rilevati: |
Riepilogo delle valutazioni di 1° istanza | ||
AREE DI VALUTAZIONE | Max/Min | Punteggio |
1-A: AREA DELLA COLLABORAZIONE | 20/4 | |
2-B: AREA DELLA COMUNICAZIONE | 20/4 | |
3-C: AREA DELLA QUALITÀ EROGATA | 20/4 | |
4-D: AREA DELLA QUALITÀ PERCEPITA | 20/4 | |
5-E: AREA DELL’EFFICIENZA | 20/4 | |
6-F: AREA DELLA TECNOLOGIA | 20/4 | |
7-G: AREA DELLA FORMAZIONE | 20/4 | |
Punteggio complessivo di tutte le Aree di valutazione |
Data:
Il Dirigente di Struttura Superiore
_
Il Dipendente (per presa visione) :
Data e Firma
ALLEGATO - scheda n. 2
Scheda di valutazione
VALUTAZIONE GESTIONALE/MANAGERIALE di 1a ISTANZA
Valutato: DIRIGENTE DI STRUTTURA
Valutatore: DIRIGENTE SUPERIORE
NOMINATIVO | ||
Profilo professionale | ||
Unità Operativa |
Tipologia dell’incarico | ||
Decorrenza |
Al
Dal
Periodo valutato
A – AREA DEL COMPORTAMENTO MANAGERIALE | GIUDIZIO SINTETICO | VALORE NUMERICO | ||
1 | Capacità di guidare e decidere | |||
2 | Capacità di delegare | |||
3 | Capacità di mediare | |||
4 | Capacità di valutare i collaboratori | |||
Giudizio analitico ed elementi di criticità rilevati: |
B – AREA DELLA TECNOLOGIA E DELL’INNOVAZIONE | GIUDIZIO SINTETICO | VALORE NUMERICO | ||
1 | Governo ed uso delle strumentazioni | |||
2 | Governo ed uso delle novità normative | |||
3 | Capacità di innovare nella propria organizzazione | |||
4 | Grado di sistematicità nelle progettazioni | |||
Giudizio analitico ed elementi di criticità rilevati: |
C – AREA RELAZIONALE E DELLA COMUNICAZIONE | GIUDIZIO SINTETICO | VALORE NUMERICO | ||
1 | Grado di attenzione alla comunicazione di sé | |||
2 | Grado di ascolto degli altri | |||
3 | Capacità di promuovere dinamiche di squadra | |||
4 | Grado di riservatezza | |||
Giudizio analitico ed elementi di criticità rilevati: | ||||
D – AREA DELL’EFFICIENZA E DELLA PRODUTTIVITÀ | GIUDIZIO SINTETICO | VALORE NUMERICO | ||
1 | Capacità di lavoro personale | |||
2 | Capacità di indurre la produttività degli altri | |||
3 | Capacità di intervento sul posto di lavoro | |||
4 | Grado di aggiornamento tecnico/scientifico |
Giudizio analitico ed elementi di criticità rilevati:
E – AREA DELLA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI AZIENDALI | GIUDIZIO SINTETICO | VALORE NUMERICO | ||
1 | Grado di appartenenza all’azienda | |||
2 | Grado di partecipazione ai processi trasversali | |||
3 | Grado di attenzione a promuovere la immagine dell’azienda (clienti esterni) | |||
4 | Grado di sensibilità ai fruitori istituzionali (clienti interni) | |||
Giudizio analitico ed elementi di criticità rilevati: |
Riepilogo delle valutazioni di 1° istanza | ||
AREE DI VALUTAZIONE | ax/Min | Punteggio |
1-A: AREA DEL COMPORTAMENTO MANAGERIALE | 20/4 | |
2-B: AREA DELLA TECNOLOGIA E DELL’INNOVAZIONE | 20/4 | |
3-C: AREA RELAZIONALE E DELLA COMUNICAZIONE | 20/4 | |
4-D: AREA DELL’EFFICIENZA E DELLA PRODUTTIVITÀ | 20/4 | |
5-E: AREA DELLA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI AZIENDALI | 20/4 | |
Punteggio complessivo di tutte le Aree di valutazione |
Il Direttore di Struttura
_
Data:
Il Dirigente (per presa visione):
Data e firma
ALLEGATO - scheda n. 3
Scheda di valutazione
COMPORTAMENTALE-PROFESSIONALE di 2a ISTANZA
Valutato: DIRIGENTE Valutatore: Collegio Tecnico
NOMINATIVO | ||
Profilo professionale | ||
Unità Operativa |
Titolare d’incarico di struttura | SI | NO | |||
Tipologia dell’incarico | |||||
Decorrenza |
Al
Dal
Periodo valutato
Riepilogo delle valutazioni di 1° istanza e Valutazione aggiuntiva di 2° istanza | |||
AREE DI VALUTAZIONE | Max/Min | Punteggio | |
1° | 2° | ||
1-A: AREA DELLA COLLABORAZIONE | 20/4 | ||
2-B: AREA DELLA COMUNICAZIONE | 20/4 | ||
3-C: AREA DELLA QUALITÀ EROGATA | 20/4 | ||
4-D: AREA DELLA QUALITÀ PERCEPITA | 20/4 | ||
5-E: AREA DELL’EFFICIENZA | 20/4 | ||
6-F: AREA DELLA TECNOLOGIA | 20/4 | ||
7-G: AREA DELLA FORMAZIONE | 20/4 | ||
Punteggi Totali |
Andamento della Valutazione nel periodo considerato | |
In forte ascesa | 5 |
In miglioramento | 4 |
Stabile | 3 |
In flessione | 2 |
In netto peggioramento | 1 |
Note:
Osservazioni, indicazioni, rilievi e proposte:
Eventuale contenzioso attivato con l’Azienda:
Sintesi delle controdeduzioni del soggetto valutato:
Riepilogo Conclusivo | |
Tipologia delle Valutazioni | Punteggio |
1° Istanza | |
2° Istanza (Integrativa-Migliorativa) | |
Andamento nel tempo | |
Note negative al fascicolo personale | |
Ulteriori osservazioni e rilievi | |
Totale |
Valutazione finale, giudizio sintetico:
Considerato l’andamento nel tempo della valutazione stessa, insieme alla documentazione agli atti, si esprime il seguente giudizio sintetico:
Negativo
Positivo
Data: Il Collegio Tecnico
Il Dipendente (per presa visione) : Data e firma
ALLEGATO - scheda n. 4
Scheda di valutazione
VALUTAZIONE GESTIONALE/MANAGERIALE di 2a ISTANZA
Valutato: DIRIGENTE DI STRUTTURA Valutatore: SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO
NOMINATIVO | ||
Profilo professionale | ||
Unità Operativa |
Tipologia dell’incarico | ||
Decorrenza |
Al
Dal
Periodo valutato
Riepilogo delle valutazioni di 1° istanza e Valutazione aggiuntiva di 2° istanza | |||
AREE DI VALUTAZIONE | Max/Min | Punteggio | |
1° | 2° | ||
1-A: COMPORTAMENTO MANAGERIALE | 20/4 | ||
2-B: TECNOLOGIA E DELL’INNOVAZIONE | 20/4 | ||
3-C: RELAZIONALE E DELLA COMUNICAZIONE | 20/4 | ||
4-D: EFFICIENZA E DELLA PRODUTTIVITÀ | 20/4 | ||
5-E: PARTECIPAZIONE AI PROCESSI AZIENDALI | 20/4 | ||
Punteggi Totali |
Andamento della Valutazione nel periodo considerato | |
In forte ascesa | 5 |
In miglioramento | 4 |
Stabile | 3 |
In flessione | 2 |
In netto peggioramento | 1 |
Attività di Formazione obbligatoria-aziendale | Attività di Formazione Facoltativa e personale | ||
Grado di partecipazione: | Grado di partecipazione: | ||
Altissimo | 5 | Altissimo | 5 |
Alto | 4 | Alto | 4 |
Medio | 3 | Medio | 3 |
Basso | 2 | Basso | 2 |
Insufficiente | 1 | Insufficiente | 1 |
Note:
Eventuale contenzioso attivato con l’Azienda:
Osservazioni, indicazioni, rilievi e proposte:
Sintesi delle controdeduzioni del soggetto valutato:
Riepilogo Conclusivo | |
Tipologia delle Valutazioni | Punteggio |
1° Istanza | |
2° Istanza (Integrativa-Migliorativa) | |
Andamento nel tempo | |
Note negative al fascicolo personale | |
Ulteriori osservazioni e rilievi | |
Totale |
Valutazione finale, giudizio sintetico:
Il Servizio di Controllo Interno, in base alla scheda individuale di 1° istanza presentata dal dirigente superiore e relativa al periodo sopra detto, considerato altresì l’andamento nel tempo della medesima valutazione, ha svolto l’esame della ulteriore documentazione agli atti ed esprime il seguente giudizio sintetico:
Negativo
Positivo
Data: Il Servizio di Controllo Interno
Il Dipendente (per presa visione) : Data e firma
Art. 19
Effetti della valutazione positiva
1. L’esito positivo della valutazione da parte Il Servizio di Controllo Interno comporta l’attribuzione, ai Dirigenti, della retribuzione di risultato concordata secondo le procedure di cui all’art. 65 commi 4 e 6 del CCNL 1994/1997 dei Medici e Veterinari e Corrispondente S.P.T.A. Inoltre l’esito positivo delle verifiche annuali concorre, assieme agli altri elementi, anche alla formazione della documentazione utile alla valutazione da attuarsi alla scadenza degli incarichi dirigenziali di competenza del Collegio tecnico.
2. L’esito positivo della valutazione del Collegio tecnico produce i seguenti effetti:
a. Per i Dirigenti di struttura complessa o semplice, alla scadenza dell’incarico, realizza la condizione per la conferma nell’incarico già assegnato o per il conferimento di altro della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico
b. Per gli altri Dirigenti realizza la condizione per la conferma o il conferimento di nuovi incarichi di pari o maggior rilievo professionale ed economico o di struttura semplice
c. Per i Dirigenti neoassunti l’esito positivo della valutazione al termine del quinquennio comporta:
I. l’attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo nonché di direzione di struttura semplice
II. l’equiparazione della retribuzione di posizione per la parte minima tabellare nei valori previsti dal CCNL
III. il passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro
d. attribuzione al Dirigente di un incarico – ove disponibile – tra quelli indicati nell’art. 27 lett. c) del CCNL Medici e Veterinari ed equivalente della dirigenza S.P.T.A, per il quale, per effetto degli artt. 5 e 6 del CCNL Medici e Veterinari 2° biennio economico, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione minima contrattuale. Tale clausola si applica anche in caso di valutazione positiva per il rinnovo dell’incarico ai Dirigenti che possiedono la medesima esperienza professionale
e. Per i Dirigenti che hanno già superato il quinquennio, il passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività al maturare dell’esperienza professionale richiesta (art. 5, comma 5 CCNL 1998/2001, II biennio).
3. La valutazione positiva realizza, dunque, le condizioni per la conferma nell’incarico, ossia la valutazione positiva è condizione necessaria per la conferma nell’incarico già assegnato o per il conferimento di altri incarichi. Con la valutazione positiva al Dirigente si applica quanto contenuto negli artt. da 27 a 32 del CCNL 03/11/2005 della Dirigenza Medica e Veterinaria e corrispondente S.P.T.A.
4. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/1992.
Art. 20
Effetti della valutazione negativa
1. Qualora a seguito dei processi di valutazione si prospetti un esito negativo, prima della formulazione del giudizio finale si procede, come detto nel precedente art. 12, ad un contraddittorio con il valutato nel quale vengono acquisite le controdeduzioni da parte dell’interessato che può farsi assistere anche da una persona di sua fiducia.
2. Qualora siano rilevati scostamenti, imputabili al Dirigente valutato, rispetto agli obiettivi assegnati ed ai compiti professionali propri e definiti, ciascun Dirigente nell’esprimere una definitiva valutazione globalmente negativa deve tenere conto:
a. della posizione rivestita dal Dirigente nell’ambito aziendale
b. dell’entità degli scostamenti rilevati
3. Il giudizio negativo finale non provoca effetti automatici. Esso deve essere acquisito dalla direzione aziendale che, accertata la responsabilità complessiva del Dirigente, commisura l’assunzione dei provvedimenti tenendo conto di quanto previsto dal punto precedente
4. L’esito dei processi di valutazione operati viene trasmesso agli uffici competenti nel rispetto delle regole in materia di riservatezza dei dati.
Art. 21
Effetti della valutazione negativa dei risultati
1. Per i Dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa, la valutazione negativa, previo espletamento delle procedure previste, può comportare:
a. Perdita parziale o totale della retribuzione di risultato riferita all’anno della verifica;
b. Revoca anticipata dell’incarico in atto con le procedure di cui al successivo comma 5 e affidamento di altro incarico dirigenziale di valore economico inferiore - art. 27 comma a), b) o c) del CCNL 1998/2001 delle rispettive aree contrattuali - e attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore nonché perdita dell’indennità di struttura complessa .
c. in caso di accertamento di responsabilità reiterata, la revoca dell’incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell’art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato;
d. eventuale applicazione del successivo comma 7;
2. Per i Dirigenti con incarico di responsabilità di struttura semplice dipartimentale, distrettuale o articolazione di complessa, la valutazione negativa, previo espletamento delle procedure previste, può comportare:
a. Perdita parziale o totale della retribuzione di risultato riferito all’anno della verifica
b. Revoca dell’incarico in atto con le procedure di cui al successivo comma 5,
c. Affidamento di altro incarico dirigenziale di valore economico inferiore: responsabilità di struttura semplice o incarico professionale di alta specializzazione - art. 27 comma b) e c) del CCNL 1998/2001 delle rispettive aree contrattuali -.
d. eventuale applicazione del successivo comma 7;
3. Per i Dirigenti con incarico di natura professionale o di alta specializzazione, previo espletamento delle procedure previste, la valutazione negativa può comportare:
a. Perdita parziale o totale della retribuzione di risultato
b. Xxxxxx anticipata dell’incarico in atto e affidamento di altro incarico dirigenziale di valore economico inferiore a quello in atto, con le procedure di cui al successivo comma 5;
c. in caso di responsabilità reiterata ulteriore applicazione del punto b), fatto salvo il recesso qualora vi sia responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi accertati secondo le procedure previste dal successivo comma 7;
4. Per i Dirigenti con meno di 5 anni di anzianità con incarichi professionali di base, previo espletamento delle procedure previste, l’accertamento delle responsabilità dirigenziali, dovuto all’inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai canoni di cui al precedente art. 17 comma 1 punto II, può determinare la perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all’anno della verifica;
5. L’azienda può disporre la revoca dell’incarico prima della sua prevista scadenza, mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del Collegio tecnico solo a partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva.
6. Nel caso di revoca degli incarichi di cui all’art. 27 comma a), b) e c) del CCNL 1998/2001 delle rispettive aree contrattuali, a causa di valutazione negativa la retribuzione minima contrattuale unificata è decurtabile sino alla misura massima del 40% ai sensi degli artt. 42 e 43 CCNL 3/11/2005 dei Medici e Veterinari e corrispondente S.P.T.A. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito;
7. La responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi accertata con le procedure prima descritte e fondata su elementi di particolare gravità, può costituire giusta causa di recesso da parte dell’azienda nei confronti di tutti i Dirigenti previa attuazione delle procedure previste
8. I relativi provvedimenti vengono adottati dal Direttore Generale.
Art. 22
Effetti della valutazione negativa
delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti
1. Per i Dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa, previo espletamento delle procedure previste, la valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte del Collegio Tecnico ovvero il non superamento della verifica alla scadenza dell’incarico comporta:
a. non conferma dell’incarico;
b. conferimento di un incarico nell’art. 27, lett. b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, congelando contestualmente un posto vacante di Dirigente;
c. perdita della relativa indennità di struttura complessa, ove attribuita, e attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore;
2. Per i Dirigenti con incarico di responsabilità di struttura semplice dipartimentale, distrettuale o articolazione di complessa e per i Dirigenti con incarico professionale, previo espletamento delle procedure previste, la valutazione negativa da parte del Collegio Tecnico, ovvero il non superamento della verifica alla scadenza dell’incarico comporta:
a. non conferma dell’incarico in atto
b. affidamento di altro incarico dirigenziale di valore economico inferiore tra quelli ricompresi nell’ex art. 27 comma
c) del CCNL 1998/2001
c. ritardo nell’attribuzione della fascia superiore dell’indennità di esclusività, qualora sia da attribuire nel medesimo anno
3. Per i Dirigenti con meno di 5 anni di servizio, previo espletamento delle procedure previste, il risultato negativo della verifica al termine del quinquennio comporta il ritardo di un anno nell’eventuale conferimento di un nuovo incarico tra quelli compresi nell’art. 27 lett. b) e c) del CCNL, nonché nell’applicazione degli artt. 4 comma 2 e art. 5 comma 5 del CCNL relativo al II biennio economico 08.06.2000 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria e corrispondente S.P.T.A.
4. I Dirigenti di cui ai commi 2 e 3 sono soggetti ad una nuova verifica l’anno successivo per la eventuale rimozione degli effetti negativi della valutazione con riguardo alle indennità. In presenza delle condizioni organizzative che lo consentono,
è fatta salva la facoltà delle aziende ed enti, dopo tale periodo ed in base alla predetta verifica, di conferire ai Dirigenti del comma 3 uno degli incarichi di cui all’art. 27 lettera c) CCNL 1998/2001 delle rispettive aree contrattuali.
5. Nel caso di revoca degli incarichi a causa di valutazione negativa la retribuzione minima contrattuale unificata è decurtabile sino alla misura massima del 40% ai sensi degli artt. 42 e 43. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito;
6. nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 è comunque fatta salva la facoltà di recesso dell’azienda o ente ai sensi dell’art. 36 del CCNL 1994/1997 della dirigenza Medica e Veterinaria e corrispondente S.P.T.A.
Art. 23
Vacanza di funzione dirigenziale
1. La normativa di riferimento è ricompresa nelle previsioni dell'art.18 del CCNL 1998/2001 della dirigenza Medica e Veterinaria e corrispondente S.P.T.A. e pertanto i sostituti devono essere annualmente individuati secondo le procedure previste. E’ fatta salva la procedura prevista dal comma 10.
2. In caso di assenza del Direttore di Dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall’Azienda o Ente ad altro Dirigente di struttura complessa, afferente al Dipartimento, da lui stesso individuato con cadenza annuale.
3. In caso di assenza del Responsabile di Area la sostituzione è affidata dall’Azienda ad altro Direttore di struttura complessa da lui stesso individuato con cadenza annuale.
4. In caso di assenza per ferie, malattie o altro impedimento, del Dirigente di struttura complessa o di struttura semplice dipartimentale o distrettuale, la sostituzione è affidata dall’Azienda Ente ad altro Dirigente assegnato alla stessa struttura, indicato all’inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura avvalendosi dei seguenti criteri:
I. per la sostituzione delle strutture complesse, il Dirigente deve essere titolare di incarico di struttura semplice o di tipo professionale di alta specializzazione o comunque della incarico professionale di cu all’art. 27 lett. c), mentre per le strutture semplici dipartimentali o distrettuali, il Dirigente deve essere titolare di incarico professionale di cui all’art. 27 lett. c) del CCNL 1998/2001 delle rispettive aree contrattuali.
5. valutazione comparata del curriculum dei Dirigenti interessati, motivata e verbalizzata, effettuata sulla base dei criteri di cui all’allegato 1. La sostituzione delle strutture di cui al precedente comma 4 non si configurano come mansioni superiori pertanto non trova applicazione l’art. 2103 comma 1 del codice civile. Comunque al Dirigente incaricato della sostituzione è corrisposta una indennità secondo quanto disposto dal citato art. 18 CCNL 1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria e corrispondente S.P.T.A
6. la sostituzione della funzione dirigenziale di struttura complessa o semplice dipartimentale o distrettuale qualora si protragga oltre il 60° giorno, comporta la corresponsione, al Dirigente espletante la funzione, dell’indennità prevista. Qualora la sostituzione si protrae oltre i 6 mesi al Dirigente sostituto spetta,oltre alla indennità di sostituzione, una caratura pari al peso intero della struttura.
7. La sostituzione della funzione dirigenziale di Direttore di Dipartimento nei casi di vacanza per cessazione del titolare comporta l'attribuzione ad altro Dirigente, avendone i titoli e con le procedure di cui all’art. 17 bis del D.lgs 229/99 da attuarsi entro 60 giorni dalla cessazione.
8. La sostituzione della funzione dirigenziale di struttura complessa (di P.O., di Distretto, di U.O), nei casi di vacanza per cessazione del titolare comporta l'attribuzione al Dirigente che espleta la sostituzione di una caratura pari al peso intero della struttura, oltre alla indennità di sostituzione. Quest’ultima è dovuta nei casi in cui l’assenza si protragga oltre il 60°giorno e per 6 mesi prorogabili fino a dodici qualora sia stato bandito il relativo concorso secondo le procedure di cui al DPR 484/1997e L.R. 3/2006 per la Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria.
9. La sostituzione della funzione dirigenziale di struttura semplice dipartimentale o distrettuale nei casi di vacanza per cessazione del titolare comporta l’applicazione delle procedure interne per l’affidamento dell’incarico de quo da attuarsi entro 60 giorni dalla cessazione.
10. Gli incarichi di sostituzione di Direttore di struttura complessa priva di titolare nominato ai sensi dell’art. 15 c.7 bis del d. lgs
n. 502/1992, sono affidati secondo l’art. 18 c.1 e 2 del CCNL 8/6/2000 e succ. mod. a un dirigente della medesima struttura, mediante valutazione comparativa dei curricula di tutti i dirigenti interessati utilizzando la scheda di valutazione allegata, siano essi titolari di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia
c) di cui all’art. 27, con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza.
La valutazione dei curricula formativi e professionali aggiornati sarà effettuata secondo criteri prestabiliti uniformi ed omogenei tenendo conto del c. 6 dell’art. 28 CCNL 8/6/2000 e dell’allegato 1 (delib. G.R.C. n. 214/2007), da apposita Commissione esaminatrice composta da:
• Presidente – Direttore sanitario;
• 2 componenti – Direttori titolari di ruolo di S.C.;
• 1 segretario – Amministrativo.
Dalle risultanze della valutazione viene stilata una graduatoria di merito ai fini del conferimento dell’incarico di sostituzione de quo .
Tali incarichi di sostituzione di struttura complessa hanno una durata da sei mesi a un anno al termine del quale, in caso di impedimenti di legge all’attivazione delle procedure concorsuali di cui all’art. 15 del d. lgs n. 502/1992 s.m.i., della L.R.C.
n. 32/1994 s.m.i e d.P.R. n. 484/1997, si procede alla riapplicazione della procedura su indicata.
Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del CCIA.
11. Nei casi in cui l’assenza sia dovuta a fruizione di aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di Direttore Generale o Direttore Sanitario o Direttore Amministrativo presso la stessa o altra Azienda, ovvero per mandato elettorale o distacco sindacale, ovvero nei casi di cui all’art. 10 CCNL integrativo del 10/2/2004 della dirigenza medica e Veterinaria e corrispondente S.P.T.A., la sostituzione viene affidata per un tempo non superiore ai 12 mesi per provvedere all’assunzione dello stesso o di altro Dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell’aspettativa concessa, così come previsto nel precedente art. 8 comma 5.
12. In caso di sostituzione, ex art. 18 CCNL 1998/2001, nella direzione di strutture complesse o semplici dipartimentali/distrettuali, responsabile della valutazione è il sostituto formalmente incaricato. Se la sostituzione cessa nel corso dell’anno per rientro del titolare o nomina di un nuovo direttore/responsabile, la valutazione è effettuata dal titolare dell’incarico con l’assistenza del dirigente che ha svolto almeno per sei mesi la sostituzione.
13. Alla corresponsione dell’indennità di sostituzione si provvede con il fondo di cui all’art. 54 o quello di cui all’art. 56, se capiente, del CCNL 3/11/2005 della Dirigenza Medica e Veterinaria e corrispondente S.P.T.A.
14. la sostituzione di un dirigente responsabile di struttura secondo quanto sopra esposto rappresenta un obbligo per l’azienda.
15. Nelle more dell’affidamento di tutti gli incarichi dirigenziali, alle selezioni previste dal presente articolo possono partecipare tutti i dirigenti con anzianità superiore ai 5 anni afferenti alla struttura interessata.
Art. 24
Norme di garanzia in materia di
affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali
1. Il valutatore di prima istanza non può essere anche valutatore di II° istanza nella valutazione dello stesso Dirigente
2. I valutatori, sia di prima che di seconda istanza, non possono essere selezionati tra coloro che con il valutando abbiano avuto o abbiano contenziosi (legali, amministrativi, etc.).
3. Gli incarichi dirigenziali conferiti al di fuori delle procedure regolamentari e/o a titolo provvisorio o temporaneo, ossia senza che vi sia un regolamento, ovvero in mancanza di procedure selettive e/o criteri di affidamento e procedure concertate con le XX.XX., restano validi fino alla conclusione delle procedure selettive per l’affidamento dei predetti incarichi che devono avviarsi entro il termine di 90 giorni dall’approvazione del presente regolamento e concludersi improrogabilmente entro 60 giorni dalla pubblicazione di ciascun bando di selezione.
4. Ai sensi della delib. G.R.C. n. 214/2007, il regolamento predisposto dall’Azienda dovrà essere inviato alla Commissione paritetica regionale.
5. Qualora nella valutazione dei titoli e curricula per il conferimento di incarico ricorrono le condizioni ostative di cui al precedente comma 2, la stessa è affidata ad una apposita Commissione presieduta dal Direttore Sanitario Aziendale o suo delegato, per i Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari in genere o dal Direttore Amministrativo o suo delegato, nel caso della Dirigenza P.T.A. ed altri 2 componenti scelti tra i Dirigenti afferenti all’area e disciplina del valutando.
6. A seguito di riorganizzazione aziendale nel caso di soppressione di una struttura complessa si applica il DCA n. 67/2011.
7. Gli incarichi conferiti da soggetti diversi dal Direttore Generale p.t., fermo restando la responsabilità disciplinare e patrimoniale, sono nulli.
8. Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme generali e speciali in materia compresi i CC.CC.NN.LL..
Art. 24 bis
Norma finale in materia di valutazione
Le parti si impegnano a rivedere le disposizioni di cui agli artt. 13, 14, 16 e 19 in caso di emanazione di indirizzi regionali in materia di valutazione.
TITOLO II
GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI
Art. 25
Graduazione delle funzioni - Criteri generali
1. Il CCNL della dirigenza Medica, Veterinaria e S.P.T.A. ha confermato la valenza aziendalistica del rapporto di lavoro rappresentata dalla struttura della retribuzione dei Dirigenti distinta, sostanzialmente, in due parti:
a. Trattamento fondamentale, correlato al contratto a tempo indeterminato in cui è incluso:
I. Lo stipendio tabellare legato essenzialmente a caratteri indifferenziati all’interno del percorso di anzianità dei Dirigenti;
II. La retribuzione minima contrattuale conglobata, per i Dirigenti con più di 5 anni di ruolo, e correlata alla posizione detenuta da ogni singolo Dirigente;
b. Trattamento accessorio correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità in cui è ricompreso
I. La retribuzione di risultato, mirante a premiare la peculiare produttività del Dirigente valutata in modo oggettivo rispetto al raggiungimento di obiettivi prefissati;
II. La retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - finalizzata a dare, sulla base della graduazione delle funzioni, un adeguato riconoscimento economico ai diversi livelli di responsabilità assunte dai Dirigenti nell’esercizio di specifiche funzioni richieste;
Art. 26
La retribuzione di posizione - parte variabile aziendale
1. La retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - è una componente del trattamento economico accessorio dei Dirigenti che, in relazione alla graduazione delle funzioni dirigenziali, è collegata all’incarico agli stessi conferito dall’azienda;
2. il valore economico complessivo della variabile aziendale è costituito dal fondo residuale dopo l’attribuzione del minimo garantito della quota conglobata della retribuzione di posizione e delle altre indennità previste dall’apposito fondo.
3. Il valore del fondo complessivo di riferimento non può essere inferiore a quanto determinato dalle deliberazioni di Giunta Regionale nn. 1580/2005 e 1581/2005 così come definito dai lavori della Commissione Regionale ex art 7 del CCNL.
4. La retribuzione attribuita ad ogni singolo Dirigente non può comunque superare i limiti previsti dal CCNL delle aree contrattuali né essere inferiore ai valori minimi. L’attribuzione della retribuzione di posizione variabile aziendale avrà decorrenza dalla data di inizio dell’incarico formalmente attribuito e graduato, ed in ogni caso successivamente alla sottoscrizione del presente contratto.
5. La retribuzione di posizione variabile aziendale compete per 13 mensilità.
Art. 27
La graduazione delle funzioni
1. la graduazione delle funzioni dirigenziali è il procedimento mediante il quale è possibile associare una specifica retribuzione alle funzioni dirigenziali svolte ed alle connesse responsabilità all’interno di una determinata articolazione aziendale. A tal fine si tiene conto del fatto che l’ambito di esercizio dell’autonomia professionale dei dirigenti è progressivamente ampliato (art. 15 c. 3 d. lgs 502/1992 e s.m.i.);
2. essa è effettuata in modo oggettivo e cioè indipendentemente dalla situazione relativa al rapporto di lavoro dei Dirigenti assegnati alla struttura o dalla loro originaria provenienza da posizioni funzionali od economiche e consente di collocare ciascun incarico nelle fasce previste dal contratto, determinando la corrispondente retribuzione di posizione del Dirigente cui l’incarico è conferito.
3. I principi su cui è incentrata la graduazione delle funzioni, finalizzata dunque al calcolo della retribuzione di posizione di ogni singolo Dirigente, sono:
a. La valorizzazione delle risorse umane e quindi il diritto al riconoscimento delle capacità e della professionalità di ogni Dirigente;
b. Lo stimolo ad assumere incarichi di responsabilità nella gestione di strutture aziendali
c. La garanzia della trasparenza e dell’obiettività dei giudizi all’interno di un sistema di regole e di parametrazione predefiniti.
4. Il processo di graduazione va inteso come processo dinamico e graduale che corregga nel corso del tempo, e con lo strumento della concertazione, eventuali anomalie emerse ed approfondisca gradualmente i criteri di differenziazione; in fase di prima applicazione il processo di graduazione può attraversare una fase sperimentale della durata non superiore a due anni;
5. Il dettaglio delle modalità di attribuzione del valore economico a ciascun incarico è pubblico e accessibile alle XX.XX..
Art. 28
La pesatura delle articolazioni aziendali
1. Il presente regolamento individua, tra due le possibili procedure ai fini della pesatura delle articolazioni aziendali descritte nella del.GRC n.214/2007, quella denominata procedimento basato sulla pesatura tra strutture concatenanti.
TITOLO III
Pesatura delle articolazioni aziendali mediante
il procedimento basato sulla pesatura tra strutture concatenanti
Art. 29/a
La pesatura delle articolazioni aziendali
1. la pesatura delle singole articolazioni aziendali può essere definita come la «misurazione» delle caratteristiche strutturali e del posizionamento di singole strutture nell’ambito dell’organizzazione aziendale e delle scelte strategiche. Il peso assegnato ad una articolazione aziendale, quindi, connota e definisce l’unità operativa entro cui opera il Dirigente.
2. Essa è basata su un procedimento analitico applicato alle Unità Operative complesse e semplici a valenza dipartimentale/distrettuali; la pesatura delle strutture sottoordinate alla U.O. è una percentuale del peso della U.O. di appartenenza.
3. per i Dirigenti a cui l’azienda ha affidato la responsabilità di macrostrutture ossia l’attività di coordinamento di più strutture complesse (Direttore di Dipartimento, Responsabile, di area funzionale – organizzativa, etc), già destinatari delle maggiorazioni previste dall’art. 39 comma 9 del CCNL 1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria e corrispondente S.P.T.A., la quota corrisposta è omnicomprensiva della responsabilità e non da luogo a ulteriori quote nella graduazione; gli incarichi di direttore di distretto, in considerazione della loro peculiarità di strutture ricomprendenti più strutture complessi e semplici, sono graduati distintamente.
4. Le strutture aziendali sono definite dall’Atto Aziendale al quale si fa riferimento per la determinazione delle caratteristiche strutturali e funzionali; per la classificazione delle tipologie di incarico si fa riferimento al regolamento per l’affidamento, valutazione e revoca degli incarichi.
5. La pesatura di una U.O. avviene facendo percorrere alla stessa un iter all’interno di una griglia di valutazione che si snoda in livelli e passi. Ad ogni passo l’U.O. sarà valutata sulla base di criteri Cn la cui verifica condiziona la U.O. a restare sul livello in cui si trova ovvero a scendere o a salire di livello. Il livello di uscita determina il peso assegnato alla U.O..
6. Il CCNL e la contrattazione decentrata suggeriscono di utilizzare i seguenti criteri:
1. Complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna con particolare riguardo ai dipartimenti;
2. Grado di autonomia rispetto ad eventuali strutture sovraordinate;
3. - Affidamento e gestione di budget;
- Produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell’azienda;
4. Consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget assegnato;
5. - Importanza e delicatezza della funzione esplicitata in relazione ad espresse e specifiche norme di legge, ovvero espletamento dei LEA;
- Valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purché collegata oggettivamente con uno o più dei precedenti criteri.
6. - Svolgimento di funzioni di ispezione e vigilanza;
- Utilizzazione, nell’ambito della struttura, di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l’azienda;
- Affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell’azienda;
7. Partecipazione ai servizi di emergenza e reperibilità.
8. Ampiezza del bacino di utenza per le Unità Operativa caratterizzate da tale elemento e reale capacità di soddisfacimento della domanda di servizi espressa. Per il Presidio Ospedaliero coincide con l’ambito provinciale.
9. Importanza e delicatezza della funzione esplicitata in relazione all’assistenza ospedaliera.
10. Rilevanza degli incarichi internamente all’U.O. ovvero a livello aziendale, ponderato mediante il processo di caratura di cui all’articolo seguente.
Art. 29/b
La caratura dei Dirigenti
1. La caratura connota e definisce il singolo Dirigente e rappresenta il peso di un Dirigente rispetto alla propria unità Operativa, correla la funzione dirigenziale svolta e la retribuzione e si ottiene con una procedura mediante la quale viene assegnato al Dirigente un parametro numerico che esprime:
a. il grado di complessità della struttura di assegnazione, che si misura con la metodica di pesatura delle articolazioni aziendali;
b. le competenze tecnico-professionali idonee a svolgere i compiti propri della UO di appartenenza;
c. l’incarico attribuito, di struttura o di natura professionale, con la conseguente autonomia tecnico-professionale ed organizzativa.
2. lo scopo principale della caratura è quella di correlare la funzione dirigenziale svolta alla retribuzione;
3. la caratura dei singoli Dirigenti sarà attribuita sulla base della seguente tabella.
Xxxxxxxxx dirigenziali | Caratura attribuita |
A1) Direttore di Unità Operativa complessa B1) Dirigente responsabile di Unità Operativa semplice dipartimentale o distrettuale | 100% del peso della struttura diretta |
B2) Dirigente responsabile di Unità Operativa semplice articolazione di U.O. complessa. C1) Incarico Professionale di alta specialità presso i Presidi Ospedalieri Aziendali e le Strutture territoriali non individuabili in Strutture Semplici. Incarico caratterizzato da elevata rilevanza strategica aziendale, ovvero nell’ambito della tutela della salute (territoriale o ospedaliera), ed elevata autonomia. In possesso di competenze altamente specialistiche attestate dal curriculum professionale (formazione e/o esperienza specifica) compresi gli ex 10° liv. e/o ex modulo funzionale. Requisito essenziale per il conferimento: anzianità di servizio di almeno 15 anni. | 90% del peso della U.O. di afferenza |
C2) Incarichi professionali di settore e/o tecnologie xxxxxxxxx. Xx. (ambulatorio medico/veterinario, Veterinario Ufficiale ai sensi della delib.GRC n. 377/2012 di almeno due stabilimenti, referente di piano (es: PNR, PNAA, ecc.) o incaricato di programma; responsabile o referente di settore o ambito territoriale o gruppo di lavoro; etc.) L’incarico prevede una più ampia autonomia professionale: es.: gestione diretta dei rapporti con Enti; responsabilità diretta e/o coordinamento nell’attuazione dei piani di lavoro e/o programmi assegnati, ecc.. Requisito essenziale per il conferimento: anzianità di servizio di almeno 10 anni. | 75% del peso della U.O.di afferenza |
C3) Dirigente con più di 5 anni di attività con incarico professionale di base (Professionista specializzato). | 40% del peso della U.O. di afferenza |
C4) Dirigente nuovo assunto con meno di 5 anni di attività (Professionista in formazione) | Minimo contrattuale |
4. Nel Presidio Ospedaliero aziendali il numero di incarichi professionali di alta specialità è contingentato in numero di 2 (due) per ciascuna U.O.C. di degenza ed in numero di 1 (uno) per ciascuna U.O.C. di servizi.
5. Nei Distretti Sanitari, nel Dipartimento di Prevenzione e di Salute Mentale gli incarichi professionali di alta specialità sono contingentati nel limite di n° uno per macrostruttura.
6. I limiti suddetti non si applicano per la dirigenza sanitaria non medica.
7. Sulla base dei suddetti criteri è definita la seguente griglia di valutazione con attribuzione di uno specifico punteggio per ogni criterio.
Griglia di valutazione (pesatura e successiva caratura).
1) Complessità (articolaz. Interna = n° strutt. Sempl.) | 2) Autonomia | 3) Gestione Budget o entrate proprie | 4) Risorse umane | 5) LEA o valenza strategica della struttura | 6) Ispezione e vigilanza o programmi di ricerca/formazione o utilizzo strumentazione | 7) Servizi di emergenza e reperibilità | 8) Bacino di utenza | 9) Assistenza ospedaliera | |||
> 3 s.s = 3 | 2 s.s = 2 | 1 s.s = 1 | 0 s.s.= 0 | SI= 1 NO= 0 | SI= 1 NO= 0 | > 10 persone = 3 6 - 10 = 2 1 - 5 = 1 | SI = 1 NO=0 | SI = 1 NO=0 | SI = 1 NO=0 | provinciale= 3 > 60.000 ab.= 2 < 60.000 ab. = 1 | 3 |
Totale punti struttura | str compl A1 o str. S. dip. (B1) 100 % | xxx. X. (X0) o Alta spec. (C1) 90 % | I.Profess. (C2) 75 % | I.Profess. (C3) 40 % | X.Xxxx. < 5 a. |
Minimo contrattuale |
Art. 29/c
Calcolo della retribuzione di posizione
1. In base al risultato del processo di graduazione si calcola il valore economico della retribuzione di posizione, di ogni singolo Dirigente.
2. Tale quota è data dal prodotto dei carati attribuiti al singolo Dirigente per il valore economico di un singolo carato, secondo la formula: RD = C x Vc.
▪ RD = (Retribuzione Dirigente);
▪ C = (Caratura)
▪ Vc = (valore del singolo carato)
3. Per determinare il valore economico di un carato occorre dividere il fondo relativo al finanziamento della retribuzione di posizione per la sommatoria delle carature attribuite a tutti i Dirigenti, secondo la formula:
Vc = F / Sc
▪ Vc = (Valore del singolo carato )
▪ F = (Fondo ex art. 54 CCNL )
▪ Sc = (Sommatoria dei singoli carati)
4. Per determinare il valore economico della retribuzione di posizione, parte variabile aziendale, si operano i relativi conguagli secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
ALLEGATO CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA CURRICULARE E L’ATTRIBUZIONE DEGLI
1 INCARICHI DIRIGENZIALI
Il presente testo tiene a riferimento il DPR n° 483/97 e n° 484/97 relativi alle procedure per l’accesso alla Dirigenza di I° e II° livello delle Aziende Sanitarie Locali, nonché del D.M. 30/01/1982, del D.M. 23/3/2000, n.184, delle norme di CCNL vigenti e della L.R. 3/06, con i dovuti adattamenti, essendo riferiti a selezioni interne per dirigenti di ruolo che abbiano maturato i requisiti per l’accesso alle selezioni.
Ogni incarico da attribuire prevede opportuna pubblicizzazione (art.23 d. lgs n. 33/2013).
Per la selezione dei dirigenti di struttura complessa si rimanda all’art. 15 del D.lgs 502/92 e s.m.i nonché al DPR 484/97 e s.m.i.
La partecipazione agli avvisi interni per gli incarichi da affidare, prevede che i candidati, in termini preliminarmente prestabiliti e pubblicizzati, provvedano ad aggiornare periodicamente il fascicolo personale presso l’U.O. Risorse Umane, oltre a produrre regolare domanda autocertificata.
Nel bando di selezione devono essere richiamati i presenti criteri generali approvati.
I medesimi criteri sono applicati per le procedure di sostituzione ex art.18 comma 2 CCNL 1998-2001 e art.11 XXXX 0000-0000.
Criteri generali di valutazione dei titoli
titoli di carriera:
• i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
• le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
• in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
I servizi prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti danno luogo ai seguenti punteggi:
• servizio nel livello dirigenziale (ex 11° livello o II° livello dirigenziale o titolare di Struttura Complessa) nella disciplina, punti 1,00 per anno;
• servizio in altra posizione funzionale (ex 1° livello dirigenziale) nella disciplina, punti 0,50 per anno;
• servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina, da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
• servizio prestato a tempo pieno, da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
• il servizio prestato quale ex X° livello comporta un aumento del 20% del punteggio attribuito.
• servizio nel ruolo sanitario presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
incarichi:
• I servizi prestati quali direttori/responsabili di macrostrutture comporta una aggiunta di punti 0,20 per anno
• i servizi prestati quali sostituti di Direttore di Struttura complessa comporta una aggiunta di punti 0,10 per anno;
• i servizi prestati quali responsabili di struttura semplice dipartimentale comporta una aggiunta di punti 0,30 per anno;
• i servizi prestati quali responsabili di struttura semplice distrettuale comporta una aggiunta di punti 0,25 per anno;
• i servizi prestati quali responsabili di struttura semplice articolazione di complessa o ex moduli, anche funzionali, comporta una aggiunta di punti 0,20 per anno;
• i servizi prestati quali responsabili di incarico professionale di alta specializzazione comporta una aggiunta di punti 0,15 per anno.
titoli accademici e di studio:
• specializzazione nella disciplina, punti 1,00;
• specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
• specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
• altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
• corsi universitari nella disciplina o manageriali (perfezionamento o master), punti 0,50; in disciplina affine o altra, punti 0,25;
pubblicazioni:
Per la valutazione delle pubblicazioni ci si riferisce alla normativa vigente e comunque bisogna tenere conto dell’originalità del lavoro, della disciplina, della valenza scientifica della rivista, dell'eventuale collaborazione di più autori, del grado di attinenza dei lavori stessi con l’incarico da conferire ossia di tutti quei parametri che concorrono a valutare in modo obiettivo e motivato i lavori.
Pubblicazione su riviste scientifiche | autore | coautore |
di alta originalità nella disciplina spec. | 0,15 | 0,10 |
nella disciplina specialistica | 0,10 | 0,05 |
in disciplina affine | 0,03 | 0,02 |
attività formative e professionali
Per la valutazione delle attività formative e professionali ci si riferisce alla normativa vigente.
In ogni caso le attività formative e di aggiornamento devono essere diversamente valutate a seconda della durata del corso, di un eventuale esame finale, dell’attinenza alla disciplina, etc.
Bisogna tenere conto del punteggio minimo conseguito nell’ECM prima dell’applicazione dell’art. 23 del CCNL 2002 – 2005 della Dirigenza Medica e veterinaria e corrispondente S.P.T.A.. L’acquisizione degli obblighi formativi minimi ECM comporta l’attribuzione di 1 punto.
Inoltre nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, inclusi tirocini post laurea ed altre attività lavorative non di ruolo presso aziende o enti sanitari.
E’ altresì da valutare la partecipazione a congressi, convegni, seminari, soggiorni di studio e di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere.
Nel curriculum viene valutata, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'eventuale attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento, punti 0,50; ulteriori idoneità in branche differenti punti 0,25.
Eventuali incarichi di insegnamento nella disciplina o discipline equipollenti e affini conferiti da enti pubblici vanno valutati con punteggio rispettivamente di 0,10 o 0,05 per anno e per corso. L’attività didattica, attinenti all’area o disciplina deve essere stata espletata presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento.
Relazioni a congressi etc., 0,02 per ciascuna relazione, fino ad un massimo complessivo di 3 punti.
Attività di tutor, con possesso di formazione regionale: 0,05 per anno; senza formazione regionale: 0,02 per anno.
Infine si dovrà tenere conto delle valutazioni annuali e pluriennali di prima e seconda istanza nonché di eventuali provvedimenti disciplinari attinenti il servizio se già conclusi.
Per ogni candidato dovrà essere redatta una scheda valutativa secondo i criteri di cui sopra ove saranno riportati i relativi punteggi delle singole aree di analisi. Tale scheda, con relativo giudizio finale, dovrà essere opportunamente datata e firmata dal o dai valutatori e rimane agli atti della selezione (allegati schede n. 1, 2 e 3).
Per quanto non previsto si rimanda ai CCNL della dirigenza Medica e Veterinaria e corrispondente S.P.T.A..
All. scheda n. 1
Prospetto professionale individuale del dirigente ai fini dell’affidamento dell’incarico di STRUTTURA SEMPLICE
Incarico da conferire:
Responsabile U. O. S. _ _
………………………………………………………………………………………
Macrostruttura ………………..………………………………………..
U.O. …………………………………………..…………………………
Dr./dr.ssa …………………………………………..……………………
Qualifica ……………………………………….………………………..
Criteri | Indicatori | Punteggio |
Valutazione curriculum | Xxxxxx di carriera | |
• Servizi | ||
• Incarichi | ||
Titoli accademici | ||
Pubblicazioni | ||
Attività formative e professionali | ||
• Assolvimento obblighi minimi ECM (si= 1 / no=0) | ||
• Convegni, congressi, seminari, ecc. | ||
• Idoneità nazionale o attestato formazione manageriale | ||
• Incarichi insegnamento | ||
• Relazioni a congressi | ||
• Altro | ||
Totale | ||
Grado di attinenza con l’incarico da conferire | Alto / medio / basso | |
Valutazioni annuali e pluriennali Provvedim. disciplinari | positivo | |
negativo |
XXXXXXXX FINALE | |
Il dirigente di cui sopra, tenuto conto delle attitudini personali e delle capacità professionali in relazione alla natura e alle caratteristiche dell’incarico da conferire, nonché delle valutazioni ricevute, a parere della COMMISSIONE, può essere incaricato quale responsabile di struttura semplice. | |
La Commissione di Valutazione
Data ………………………….
All. scheda n. 2
PROSPETTO PROFESSIONALE INDIVIDUALE DEL DIRIGENTE AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO (PROFESSIONAL)
Incarico da conferire:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...;
Macrostruttura …………………………………………………..
U.O. ……………………………………………………………….
Dr./dr.ssa ……………………………………………………………
Qualifica ……………………………………………………………..
Criteri | Indicatori | Punteggio |
Valutazione curriculum | Xxxxxx di carriera | |
• Servizi | ||
• Incarichi | ||
Titoli accademici | ||
Pubblicazioni | ||
Attività formative e professionali | ||
• Assolvimento obblighi minimi ECM (si= 1 / no=0) | ||
• Convegni, congressi, seminari, ecc. | ||
• Idoneità nazionale o attestato formazione manageriale | ||
• Incarichi insegnamento | ||
• Relazioni a congressi | ||
• Altro | ||
Totale | ||
Grado di attinenza con l’incarico da conferire | Alto / medio / basso | |
Valutazioni annuali e pluriennali Provvedim. disciplinari | positivo | |
negativo | ||
GIUDIZIO FINALE | ||
Il dirigente “professional” di cui sopra, tenuto conto delle attitudini personali e delle capacità professionali in relazione alla natura e alle caratteristiche dell’incarico da conferire, nonché delle valutazioni ricevute, a parere della COMMISSIONE, può essere collocato in posizione funzionale di fascia: | C 1 | |
C 2 | ||
C 3 |
La Commissione di Valutazione
Data ………………………….
All. scheda n. 3
Prospetto professionale individuale del dirigente ai fini dell’affidamento dell’incarico di
SOSTITUZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
Incarico da conferire:
Sostituto Direttore U.O.C. _ _ _
………………………………………………………………………………………
Macrostruttura ………………..………………………………………..
U.O. …………………………………………..…………………………….
Dr./dr.ssa …………………………………………..……………………
Qualifica ……………………………………….………………………..
Criteri | Indicatori | Punteggio |
Valutazione curriculum | Xxxxxx di carriera | |
• Servizi | ||
• Incarichi | ||
Titoli accademici | ||
Pubblicazioni | ||
Attività formative e professionali | ||
• Assolvimento obblighi minimi ECM (si= 1 / no=0) | ||
• Convegni, congressi, seminari, ecc. | ||
• Idoneità nazionale o attestato formazione manageriale | ||
• Incarichi insegnamento | ||
• Relazioni a congressi | ||
• Altro | ||
Totale | ||
Grado di attinenza con l’incarico da conferire | Alto / medio / basso | |
Valutazioni annuali e pluriennali Provvedim. disciplinari | positivo | |
negativo |
XXXXXXXX FINALE | |
Il dirigente di cui sopra, tenuto conto delle attitudini personali e delle capacità professionali in relazione alla natura e alle caratteristiche dell’incarico da conferire, nonché delle valutazioni ricevute, a parere della COMMISSIONE, può essere incaricato quale sostituto di responsabile di struttura complessa. |
La Commissione di Valutazione
Data ………………………….
ALLEGATO 2
VALUTAZIONE DI PRIMA ISTANZA
Esempi derivanti dalla dichiarazione congiunta all. 5 CCNL 3/11/2005 della Dirigenza Medica e Veterinaria e corrispondente S.P.T.A.
Il Direttore Generale o Suo delegato (Direttore Sanitario) secondo le modalità stabilite negli atti aziendali di organizzazione valuta:
• I Direttori di Dipartimento Territoriali e Ospedalieri (strutturali e funzionali)
• Il Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero
• Il Direttore del Distretto
Il Direttore Generale o Suo delegato ( Direttore Amministrativo) secondo le modalità stabilite negli atti aziendali di organizzazione valuta:
• I Direttori di Dipartimenti amministrativi
Il Direttore del Dipartimento amministrativo e i Responsabili di area organizzativo-funzionale valutano:
• I Direttori di U.O. Complessa amministrativi
• I Responsabili di Struttura semplice dipartimentali e distrettuali amministrativi, tecnici,professionali
Il Coordinatore dei Servizi Sociali valuta:
• I Responsabili delle Unità di competenza
• Il Direttore di Dipartimento ospedaliero / territoriale valuta:
• I Responsabili di Area organizzativo-funzionale
• I Direttori di dipartimento ospedaliero/territoriale e i Responsabili di area organizzativo-funzionale valutano
• I Direttori di U.O. Complessa
• i Responsabili di Struttura semplice dipartimentali e distrettuali.
Il Direttore di struttura Complessa e i Responsabili di area organizzativo- funzionale, ove presenti valutano:
• Dirigenti responsabili di U.O. articolazione di complessa
Il Direttore di struttura Complessa e i Responsabili di U.O articolazione di complessa valutano
• I Dirigenti afferenti alla U.O. articolazione di complessa
Il Responsabile di Struttura semplice dipartimentale/distrettuale e i Responsabili di area organizzativo- funzionale, ove presenti, valutano
• I Dirigenti afferenti alla U.O. semplice dipartimentale/distrettuale
I Direttori ed i Responsabili di UU.OO. ospedaliere e territoriali, i Responsabili delle UU.OO. del supporto tecnico- amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo valutano
• Il personale Dirigente loro assegnato
DICHIARAZIONI A VERBALE
Le Organizzazioni Sindacali dichiarano che:
1) A partire dall’anno 2002, le somme del Fondo di Posizione non erogate dall’Azienda per sua inadempienza nell’attribuire e graduare gli incarichi, transiteranno, come previsto dal Contratto vigente, sui Fondi di Risultato ed elargiti non come arretrati delle posizioni ma come saldo delle retribuzioni di risultato in quanto non possono costituire risparmio dell’Azienda così come previsto dal Decreto Commissario Ad Acta n. 23/2013; a tal fine le O.S. invitano l’Azienda a quantizzare le somme non elargite, a riversarle sul Fondo di Risultato e a corrisponderle a tutti i Dirigenti che ne hanno diritto, da elargire in rate mensili a partire dalla firma del contratto;
2) Le ore di contrattazione sindacale aziendale non costituiscono carico del monte ore sindacale ai sensi del contratto collettivo nazionale Quadro;