Delibera n. 1304 del 14 dicembre 2016
Delibera n. 1304 del 14 dicembre 2016
concernente l’incompatibilità, ai sensi dell’art. 12, co. 4 lett. c) del d.lgs. n. 39/2013 tra l’incarico dirigenziale in una società in controllo pubblico di livello locale, conferito prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2013 e la carica di assessore del comune di Arezzo, ricompreso nella stessa regione della società che ha conferito l’incarico. Fascicolo UVMAC 4320/2016
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
nell’adunanza del 14 dicembre 2016;
visto l’articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l’Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;
visto l’art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l’Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;
vista la delibera dell’ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 concernente: «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili;
vista la relazione dell’Area Vigilanza, Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).
Fatto
Con nota prot. n. 0119512 dell’8 agosto 2016 il RPC del comune di Arezzo, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013 ed a seguito di mozione di sfiducia proveniente da una parte politica rappresentata nel consiglio comunale, ha informato l’Autorità di aver attivato la verifica circa la situazione di incompatibilità dell’assessore Xxxxxxxxx, componente della giunta comunale del comune di Arezzo, nominato il 7 luglio 2015 e dirigente della Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. di Terranuova Xxxxxx, con contratto di assunzione del 27 giugno 2011, trasformato da tempo pieno a tempo parziale il 30 luglio 2015, proprio in conseguenza dell’assunzione della carica politica.
A seguito l’istruttoria, il RPC richiede l’intervento dell’ANAC, ai sensi dell’art. 16, co.1 del d.lgs. n. 39/2013 relativamente:
a) all’annoverabilità dell’incarico dirigenziale dell’interessato nella definizione di cui all’art. 1, co. 2 lett. j) e k), con particolare riferimento “all’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione” connesse, secondo il citato art. 1, co. 2 lett.
j) e k) all’incarico dirigenziale interno e esterno;
b) all’ascrivibilità della Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. di Terranuova Bracci, nella definizione di “ente di diritto privato in controllo pubblico”, di cui all’art. 1, co. 2) lett. c) del d.lgs. n. 39/2013;
c) all’applicabilità dell’art. 29 ter del d.l. n. 69 del 2013, alla fattispecie in esame che dispone che «n sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti».
Diritto
Con riferimento alle problematiche sollevate dal RPC del comune di Arezzo circa la sussistenza dell’incompatibilità dell’incarico dirigenziale in esame, ai sensi dell’art. 12, co. 4 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, si evidenzia che l’Autorità si è già pronunciata in merito, e più precisamente, quanto al precedente punto a) con la delibera n. 1001 del 21 settembre 2016, mentre sul punto b) si richiama la delibera n. 1184 del 09 novembre 2016 ed, infine, rispetto al punto c) restano ferme le indicazioni fornite da questa Autorità con gli orientamenti n. 10 del 15 maggio 2014 e n. 52 del 3 luglio 2014.
a) Delibera n. 1001 del 21 settembre 2016
In merito “all’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione” è stato evidenziato nella citata delibera n.1001/2016 di quest’Autorità che «tutti gli incarichi dirigenziali interni ed esterni mediante i quali sia conferita la responsabilità di un servizio/ufficio, sono soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 39/2013. Infatti, il riferimento all’“esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione” di cui all’art. 1 comma 2 lett. j) e k) del d.lgs. n. 39/2013, ha la sola funzione di meglio descrivere la posizione del titolare dell’incarico, evidenziandone le differenze rispetto a quella di coloro ai quali sono stati attribuiti incarichi amministrativi di vertice».
b) Delibera n. 1184 del 09 novembre 2016
Quanto alla società in seno alla quale è stato conferito l’incarico in questione, deve ritenersi che essa rientri nella definizione di enti di diritto privato in controllo pubblico, di cui all’art. 1 comma 2 lett.
c) del d.lgs. n. 39/2013, trattandosi di società a prevalente partecipazione pubblica, costituita per la gestione di servizi pubblici di interesse generale.
Infatti, riguardo agli argomenti prospettati dal segretario generale per sostenere la non riconducibilità in detta categoria della società Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. di Terranuova Bracci valgono le seguenti considerazioni.
Questa Autorità ha già esaminato diversi casi - come quello in esame - in cui l’incarico gestorio è stato conferito in seno ad un ente di diritto privato la cui partecipazione azionaria risultava frazionata tra diversi enti locali ritenendo, certamente, sussistente il controllo pubblico di cui all’art. 1 comma 2 lett. c), quando la compagine pubblica complessivamente considerata è risultata maggioritaria.
D’altro canto, il modello organizzativo in cui gli enti locali esercitano congiuntamente il controllo su una persona giuridica privata costituita per svolgere servizi pubblici nel loro territorio è, come noto, molto diffuso. Sicché, ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 39/2013, non può certo ritenersi - come sostenuto dal RPC - che siano enti in controllo pubblico esclusivamente quelli la cui partecipazione azionaria di maggioranza faccia capo ad un solo ente pubblico, in quanto questa interpretazione restringerebbe ingiustificatamente il campo di applicazione della disciplina, lasciandone fuori gli incarichi presso tutti quegli enti privati in cui vi sia, comunque, un partecipazione pubblica maggioritaria, seppur congiunta.
Per le stesse ragioni, occorre anche concludere che l’art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 comma 2 lett. d) facendo riferimento all’“ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una forma associativa tra comuni” non intenda solo - come sostenuto nel parere - le società controllate da forme tipiche di enti sovra comunali (Unione, comunità montana etc.), ma anche quelle controllate in forma congiunta da più comuni.
c) Orientamenti nn. 10 del 15 maggio 2014 e 52 del 03 luglio 2014
Per le ipotesi di cumulo della carica politica e dell’incarico amministrativo sorto prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2013, trova applicazione quanto previsto dall’art. 29 ter del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del 2013, ai sensi del quale «[…] gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti». Parimenti, le ipotesi di inconferibilità previste dal citato d.lgs. n. 39/2013 non operano fino alla scadenza del preesistente incarico amministrativo.
Non ricorre una causa di incompatibilità prevista dal decreto legislativo n. 39/2013, tra un incarico dirigenziale (dirigente di un consorzio di bonifica) conferito prima dell’entrata in vigore del citato decreto (4 maggio 2013) e la carica di assessore comunale conferita successivamente all’entrata in vigore del citato decreto, versandosi in tale ipotesi in una fattispecie regolata dall’art. 29 ter del d.l. n. 69 del 2013.
Considerazioni dell’ufficio
La fattispecie esaminata risulta annoverabile in quella di cui all’art. 12, co. 4 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, tuttavia il regime transitorio previsto dal legislatore con l’art. 29 ter del d.l. n. 69 del 2013, non consente a quest’Autorità di dichiarare incompatibile l’incarico dirigenziale in esame.
Il contratto dirigenziale dell’ing. Xxxxxxxxx, dalla documentazione in atti, risulta stipulato in data 27 giugno 2011 e, quindi, prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2013.
Quanto al passaggio dal tempo pieno al tempo parziale ciò non determina il rinnovo o il conferimento di un nuovo incarico dirigenziale in capo all’interessato.
Con l’orientamento n. 10 del 15 maggio 2014, l’ANAC ha sottolineato che affinché si possa applicare il regime transitorio in esame è necessario prendere in considerazione non il contratto dirigenziale ma l’incarico, in tal modo viene fatto salvo il periodo transitorio dell’applicazione del regime di cui al d.l. n. 69 del 2013, che si riferisce ad una “prima applicazione”.
Infatti, alla precarietà dettata nel regime dei dirigenti pubblici relativamente alla durata dell’incarico si contrappone la precarietà propria del contratto dirigenziale di natura privata. E a tale precarietà deve necessariamente far riferimento il periodo transitorio, affinché tale derogatorio non operi sine die.
Tutto ciò premesso e considerato,
DELIBERA
nel caso esaminato trova applicazione il regime derogatorio di cui all’art. 29 ter del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del 2013, nei sensi in cui in motivazione e, pertanto, si dispone l’archiviazione del fascicolo.
Il Presidente f.f. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 dicembre 2016 Il Segretario, Xxxxx Xxxxxxxx