SCHEMA DI CONVENZIONE [URT DI DIPARTIMENTO]
SCHEMA DI CONVENZIONE [URT DI DIPARTIMENTO]
Convenzione per la costituzione di una Unità di Ricerca del Dipartimento [NOME DIPARTIMENTO] ([SIGLA DIPARTIMENTO]) del Consiglio Nazionale delle Ricerche presso [ENTE/AZIENDA].
[Nota bene: sulla base di chi firma la Convenzione, scegliere una tra le seguenti opzioni per il CNR]
OPZIONE 1
Il Dipartimento [NOME DIPARTIMENTO] del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito denominato “CNR-[SIGLA DIPARTIMENTO]” con sede in Roma, nella persona del suo Legale Rappresentante [NOME DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO], per la sua carica domiciliato presso la sede del CNR, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx 0, XXX 00000 Xxxx, Codice Fiscale 02118311006,
OPZIONE 2
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito denominato “CNR” con sede in Roma, nella persona del suo Legale Rappresentante [NOME DEL PRESIDENTE CNR], per la sua carica domiciliato presso la sede del CNR, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx 0, XXX 00000 Xxxx, Codice Fiscale 02118311006,
e
[ENTE/AZIENDA], nel seguito denominato “Ente” con sede in [SEDE DELL’ENTE/AZIENDA], nella persona del [NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE], per la sua carica domiciliato presso la sede del [SEDE DELL’ENTE/AZIENDA], Codice Fiscale [CODICE FISCALE DELL’ENTE/AZIENDA]
Nel testo che segue anche denominati congiuntamente le “Parti”;
PREMESSO
che il CNR:
è un ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare l’attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale ed internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati con le università e con altri soggetti sia pubblici che privati;
nell’ambito del proprio piano triennale delle attività, definisce e realizza programmi autonomi e partecipa a programmi internazionali di ricerca, sostenendo altresì attività scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale;
svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali nell’ambito del Paese;
svolge attività di sostegno ad idee progettuali per iniziative di ricerca in fase nascente;
promuove e realizza iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;
assicura la realizzazione e la gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche;
collabora con le regioni e le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative di ricerca congiunte lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio;
promuove la realizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta e coordinata dalla propria rete scientifica;
promuove l’internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica al fine di accrescerne la competitività e la visibilità, partecipando ai grandi progetti di ricerca e agli organismi internazionali, fornendo, su richiesta di attività governative competenze scientifiche, garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri paesi nel campo scientifico-tecnologico e nella definizione della normativa tecnica;
per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali dispone di una rete scientifica composta da sette Dipartimenti, aventi compiti di programmazione coordinamento e controllo, da Istituti, presso i quali si svolgono le attività di ricerca e, limitatamente a singoli progetti a tempo definito, da Unità di Ricerca presso Terzi;
che l’Ente:
in quanto istituzione pubblica dotata di personalità giuridica che non persegue scopi di lucro è sede anche di ricerca scientifica e tecnologica;
con riferimento alle tematiche attinenti alle proprie finalità favorisce sia il confronto ed il rapporto con le realtà istituzionali, sociali, culturali e produttive locali, nazionali ed internazionali, sia progetti di sviluppo nell’ambito delle politiche della cooperazione internazionale;
detiene gli assets materiali e infrastrutturali (laboratori, attrezzature, macchinari, impianti) e il personale per lo svolgimento di progetti scientifici;
svolge l'attività didattica e organizza le relative strutture al fine di perseguire la qualità più elevata di istruzione;
[ELENCARE ULTERIORI PUNTI SE NECESSARIO]
CONSIDERATO
il reciproco interesse delle Parti a collaborare per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto “[TITOLO DEL PROGETTO]”;
che la costituzione di una Unità di Ricerca presso Terzi (“URT”) del CNR-[SIGLA DIPARTIMENTO] localizzata presso l’Ente rappresenta ad avviso delle Parti un modello di collaborazione adeguato e funzionale rispetto allo scopo di perseguire lo svolgimento delle attività di ricerca sopra indicate;
che tale azione può diventare un’occasione di sviluppo di nuove conoscenze e di promozione dell’innovazione tecnologica nel quadro di nuovi programmi regionali, nazionali ed europei;
che le parti intendono realizzare la suddetta Unità di Ricerca presso Terzi ponendola in grado di dialogare con le diverse realtà pubbliche e private;
che la collocazione dell'Unità di Ricerca presso Terzi viene proposta presso la sede specificata dell'Ente, essendo le attività poste in sinergia con altri progetti già in essere riguardanti il tema specifico;
che risultano disponibili presso l’Ente risorse ed esperienze maturate in vari settori della cura e della ricerca dell’ambito pediatrico con azione fortemente improntata ai processi di miglioramento delle qualità delle cure in campi che richiedono modelli organizzativi complessi, elevata specializzazione e forte investimento tecnologico
VISTI
il Decreto legislativo n. 127 del 4 Giugno 2003 di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003 n. 129;
il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE;
il Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
il Decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 recante il codice della proprietà industriale;
il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;
il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n.14, prot. AMMCNT-CNR n. 00012030 del 18 febbraio 2019, approvato con nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. AOODGRIC n. 0002698 del 15 febbraio 2019, ed entrato in vigore dal 1° marzo 2019;
il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, approvato con Decreto del Presidente del CNR, prot. 0025034 in data 4 maggio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n..124 del 30 maggio 2005 (Suppl. Ordinario n. 101);
il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, approvato con Decreto del Presidente del CNR, prot. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n..124 del 30 maggio 2005 (Suppl. Ordinario n. 101);
lo Statuto del [ENTE/AZIENDA], emanato il XX/XX/XXXX e successive modificazioni e integrazioni;
la Convenzione Quadro tra il CNR e l’Ente, stipulata in data XX/XX/XXXX – prot. n. XXXXXXXXX;
il Provvedimento del Presidente del CNR n. XXX prot.n. XXXXXXXXX del XX/XX/XXXX, di costituzione del Dipartimento [NOME DIPARTIMENTO] ([SIGLA DIPARTIMENTO]) con sede in Roma;
il Provvedimento del Presidente del CNR n. XXX prot.n. XXXXXXXXX xxx XX/XX/XXXX, relativo alla nomina di [NOMINATIVO DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO] quale Direttore del Dipartimento [NOME DIPARTIMENTO]
- il parere positivo espresso da parte del Presidente del CNR, [NOME DEL PRESIDENTE], prot. XXXXXXXXX del XX/XX/XXXX;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 290 del 11/10/2022 in cui è stato approvato il presente schema di convenzione;
- la deliberazione del [ORGANO DELIBERANTE DELL’ENTE/AZIENDA] n. XXX del XX/XX/XXXX in cui è stato approvato il presente schema di convenzione;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CNR n. XXX del XX/XX/XXXX
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1. Premessa
Le premesse e gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
Art. 2. Oggetto
Viene stipulata la presente "Convenzione” tra le Parti in epigrafe allo scopo di costituire una Unità di Ricerca presso Terzi del CNR-[SIGLA DIPARTIMENTO] di seguito chiamata anche URT, presso [ENTE/AZIENDA] di [SEDE DELL’ENTE/AZIENDA], in [INDIRIZZO DELLA URT], per il cui funzionamento è previsto l’impiego di risorse umane e strumentali apportate dalle Parti in conformità a quanto dettagliatamente stabilito negli allegati alla presente convenzione.
Art. 3. Finalità
Le Parti intendono realizzare congiuntamente il Progetto dal titolo: “[TITOLO DEL PROGETTO]”, di cui all’Allegato 1 della presente convenzione, di seguito denominato "Progetto"; in particolare riconoscono prioritari i seguenti obiettivi:
[obiettivo 1];
[obiettivo 2];
[obiettivo 3];
…
Art. 4. Compiti dell'Unità
L'attività dell'Unità di Ricerca è declinata all’interno della filiera progettuale del CNR.
L'Unità di Ricerca Presso Terzi, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali di cui al precedente Art. 3 e della programmazione del Dipartimento di afferenza, può:
intrattenere rapporti di collaborazione con Istituzioni scientifiche italiane e straniere;
attuare accordi di collaborazione, contratti di ricerca e prestazioni per conto terzi,
contribuire alla formazione ed al perfezionamento del personale scientifico e tecnico, anche nell'ambito di corsi di laurea e di diploma, di dottorali di ricerca, di scuole di specializzazione e perfezionamento e di scuole dirette a fini speciali;
organizzare ed erogare prestazioni e servizi di alta qualificazione tecnica;
svolgere ricerche nel campo della normativa tecnica;
curare la documentazione scientifico-tecnica di competenza.
Art. 5. Gestione della Convenzione
Al fine di regolare l'esecutività dei rapporti programmatici ed economici relativi alla gestione operativa della presente convenzione è istituito un Comitato di Gestione costituito dal Direttore del Dipartimento CNR-[SIGLA DIPARTIMENTO] e da un suo delegato, nonché da un delegato dell'Ente.
Sono attribuiti al Comitato di gestione i seguenti compiti:
definire le modalità attuative del Progetto scientifico oggetto della presente Convenzione, nonché le risorse umane e strumentali impegnate dalle Parti;
effettuare, in prima applicazione della Convenzione, la ricognizione inventariale allo scopo di definire i beni immobili e strumentali, oltre che i servizi che il CNR-[SIGLA DIPARTIMENTO] e l’Ente mettono a disposizione ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;
sottoporre annualmente alle Parti, relativamente allo svolgimento del progetto, un dettagliato resoconto delle attività svolte dalle Parti nell'anno precedente unitamente al rendiconto delle risorse umane, strumentali e finanziarie impegnate.
La partecipazione al Comitato di Gestione è gratuita. Il CNR-[SIGLA DIPARTIMENTO] e l’Ente sosterranno a proprio carico le spese per eventuali missioni dei membri da ciascuna rispettivamente designati.
Art. 6. Responsabile dell'Unità di Ricerca presso Terzi
Il Responsabile dell’Unità di ricerca presso Terzi:
1 è prescelto tra persone esperte nel settore di attività dell’URT, su proposta del Direttore CNR-[SIGLA DIPARTIMENTO], d’intesa con il Presidente CNR e con il legale rappresentante dell’Ente;
OPZIONE 1 – SE il Responsabile è stato già individuato
2. il Responsabile è individuato nella persona del [NOMINATIVO RESPONSABILE (PROFILO)], che viene incaricato contestualmente alla firma di tale convenzione; la durata dell’incarico segue le regole di durata e decorrenza della convenzione;
OPZIONE 2 – SE il Responsabile non è stato ancora individuato
2. il Responsabile viene nominato con successivo provvedimento del Direttore CNR-[SIGLA DIPARTIMENTO];
3. risponde del funzionamento e dell’organizzazione dell’URT al Direttore CNR-[SIGLA DIPARTIMENTO] e al Comitato di Gestione, cura tutte le iniziative dirette al suo potenziamento e sviluppo, svolge tutte le funzioni demandategli dal Direttore CNR-[SIGLA DIPARTIMENTO]. In particolare, su delega del Direttore CNR-[SIGLA DIPARTIMENTO] e nei limiti di quanto consentito dai regolamenti di organizzazione e funzionamento, del personale e di amministrazione e finanza del CNR, può gestire le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate all’URT esercitando le funzioni definite al riguardo;
4. coordina, su delega del Direttore CNR-[SIGLA DIPARTIMENTO], l’attività dell’URT adottando i necessari atti di competenza, compresi quelli che impegnano l’URT verso l’esterno, nel rispetto dei regolamenti dell’Ente;
5. propone al Comitato di gestione il piano annuale delle attività di ricerca ed il relativo piano di gestione;
6. propone al Direttore CNR-[SIGLA DIPARTIMENTO], previo parere del Comitato di Gestione, l’associazione di ricercatori alle attività di ricerca dell’URT;
8. svolge ogni altra attività assegnatagli dal regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR o altri compiti assegnatigli dal Direttore CNR-[SIGLA DIPARTIMENTO];
9. permane in carica di norma per l’intera durata della presente convenzione e può essere confermato in caso di rinnovo della stessa.
Art. 7. Collaborazioni
1. L’URT può intrattenere rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati esterni alle Parti e avvalersi di personale di altri soggetti pubblici comandato presso l’URT;
2. tutte le persone che operano presso l’URT, ivi compresi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, ecc., dipendono dal Responsabile, specificamente per quanto attiene all’organizzazione delle attività e allo svolgimento delle mansioni loro affidate presso l’URT;
3. le norme di funzionamento dell’URT e l’attribuzione dei compiti al Personale devono risultare da ordini di servizio del Direttore CNR-[SIGLA DIPARTIMENTO] che il Responsabile deve portare a conoscenza di tutto il personale;
4. il Direttore può delegare l’emissione di ordini di servizio al Responsabile;
Art. 8. Obblighi dell’Ente
L’Ente si impegna a:
1. mettere a disposizione dell’URT personale a tempo pieno o parziale, secondo quanto indicato nella tabella organica del personale dell’allegato 5 parte II in via previsionale. I provvedimenti di assegnazione dovranno indicare il nominativo, la qualifica, le mansioni e la durata dell’assegnazione alla URT, nonché la percentuale di tempo dedicata;
2. ospitare l’URT a titolo gratuito nei locali descritti nell’allegato 2, siti presso [INDICARE INDIRIZZO], i quali dovranno essere in piena regola con le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, prevenzione infortuni, protezione sanitaria e agibilità; nell’allegato verranno evidenziati locali eventualmente ad uso non esclusivo dell’URT
3. mettere a disposizione dell’URT gli impianti fissi e le attrezzature descritti nell’allegato 3;
4. effettuare tutti gli interventi a titolo gratuito su strutture e infrastrutture che si dovessero rendere necessari per l’ottemperanza di quanto prescritto dalle norme vigenti, anche in relazione allo sviluppo del Progetto;
5. mettere a disposizione dell’URT i servizi elencati nell’allegato 4 con l’indicazione di chi dovrà sostenere le relative spese di utenza;
6. mettere a disposizione dell’URT, sulla base di specifiche intese successive, risorse e beni che si dovessero rendere necessari per il conseguimento degli obiettivi fissati;
7. collaborare con le modalità opportune al raggiungimento degli obiettivi fissati per la realizzazione del Progetto;
8. contribuire ad individuare le opportunità di finanziamento a favore dell’URT, nell’ambito della nuova programmazione di finanziamento alla ricerca a livello europeo, nazionale e regionale.
Art. 9. Obblighi del CNR
Il CNR-[SIGLA DIPARTIMENTO] si impegna a:
mettere a disposizione dell’URT personale a tempo pieno o parziale, secondo quanto indicato nella tabella organica del personale dell’allegato 5 parte I in via previsionale. I provvedimenti di assegnazione dovranno indicare il nominativo, la qualifica, le mansioni e la durata dell’assegnazione all’URT, nonché la percentuale di tempo dedicata;
OPZIONE 1 – SE la convenzione non prevede contributi da parte del CNR
mettere a disposizione dell’URT, sulla base di specifiche intese successive, risorse e beni qualora si rendessero necessari per il conseguimento degli obiettivi fissati;
OPZIONE 2 – SE la convenzione prevede un contributo forfettario annuale da parte del CNR
2. a riconoscere all’Ente un contributo forfettario annuale pari a euro XXXXXX,XX a titolo di ristoro delle spese connesse alle attività oggetto del presente atto convenzionale;
provvedere alle spese per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, e, per parte di competenza, alle spese per le attività di ricerca relative ai progetti comuni;
collaborare con le modalità opportune al raggiungimento degli obiettivi fissati per la realizzazione del Progetto;
contribuire ed individuare le opportunità di finanziamento a favore dell’URT, nell’ambito della nuova programmazione di finanziamento alla ricerca a livello europeo, nazionale e regionale.
il Personale CNR assegnato a qualsiasi titolo alla URT è coperto dalla polizza di assicurazione sugli infortuni vigente stipulata dal CNR. Detta polizza copre anche le persone che frequentano, per motivi di lavoro e di studio, i locali assegnati alla URT, limitatamente alla permanenza nei suddetti locali.
Art. 10. Sicurezza sul lavoro
Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare l’attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, i datori di lavoro a cui afferisce il personale della URT, sulla base delle attività svolte nella stessa e coordinate dal Responsabile dell’URT, effettuano la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti a loro carico dalla vigente normativa.
Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso gli Enti di cui alla presente convenzione, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e dell’art. 4 del D. Lgs. n. 230/95 e s.m..
In questo caso le Parti concordano che, nel rispetto del D. Lgs. n. 81/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi (Art. 4 del citato D. Lgs.) e, se previsto, la Relazione di Radioprotezione (Art. 61, comma 2, D. Lgs. 230/95 e s. mi.) nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno inviati dalla struttura ospitante alla struttura di provenienza del personale e in particolare dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.. Tale valutazione sarà comunicata all’altro contraente per le opportune azioni comuni e di coordinamento, da contattare in sede locale. In applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare del D. Lgs, 81/08 e ss.mm.ii., i lavoratori dipendenti della URT o equiparati, ivi inclusi studenti, dottorandi, assegnisti, i borsisti, ecc., devono attenersi in materia alle norme e regolamenti dell’Ente. Ai dipendenti o equiparati di entrambe le Parti vengono forniti i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere ed alle attrezzature da utilizzare e per ogni altra incombenza connessa con l’igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro, da parte dei rispettivi datori di lavoro.
La sorveglianza sanitaria del personale dell’ente operante nell’URT è assicurata dal medico competente e/o autorizzato dell’Ente. La sorveglianza sanitaria del personale CNR-[SIGLA DIPARTIMENTO] dell’URT o equiparato afferente al CNR, è affidata al medico competente del CNR. La sorveglianza fisica per i rischi da radiazioni ionizzanti su tutto il personale che svolge a qualunque titolo attività di ricerca presso l’URT, sia esso dipendente del CNR o dell’Ente è assicurata da quest’ultimo.
Art. 11. Obblighi amministrativi-contabili dell’Unità
1. All’URT si applicano tutti gli adempimenti stabiliti dai regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione contabilità e finanza del CNR;
2. la gestione amministrativo-contabile dell’URT resta in capo alla sede del Dipartimento CNR-[SIGLA DIPARTIMENTO].
Le Parti reciprocamente convengono che i principi ispiratori sui quali si basa questa convenzione sono volti ad incentivare la collaborazione scientifica inter-istituzionale e pertanto ogni aspetto fra i soggetti coinvolti deve tenere conto del comune interesse di tutte le Parti nella realizzazione dei progetti di ricerca.
I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso delle altre Parti;
qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o fame uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi di cui ai precedenti articoli e, comunque, saranno tenute a citare l’accordo nell’ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
Art. 12 Divulgazione e utilizzazione dei risultati
Le Parti reciprocamente convengono che i principi ispiratori sui quali si basa questa convenzione sono volti ad incentivare la collaborazione scientifica inter-istituzionale e pertanto ogni aspetto fra i soggetti coinvolti deve tenere conto del comune interesse di tutte le Parti nella realizzazione dei progetti di ricerca.
Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell’immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all’esterno relative a sviluppi e risultati dell’attività oggetto della presente Convenzione.
I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso delle altre Parti;
qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o fame uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi di cui ai precedenti articoli e, comunque, saranno tenute a citare l’accordo nell’ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
Art. 13 Proprietà intellettuale
1. I diritti sulle cognizioni, i brevetti, ì prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi, ed ogni altro prodotto d’ingegno risultanti dal lavoro di ricerca in comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato;
2. l’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.
Art. 14 Decorrenza, durata, controversie
1. Le Parti convengono di conferire efficacia giuridica alla presente convenzione con decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione;
OPZIONE 1 – SE la convenzione non prevede contributi da parte del CNR
2. la presente Convenzione ha la durata di [NUMERO ANNI DA 1 a 4] anni a decorrere dalla sottoscrizione;
OPZIONE 2 – SE la convenzione prevede un contributo forfettario annuale da parte del CNR
2. la presente Convenzione ha la durata di [NUMERO ANNI DA 1 a 4] anni a decorrere dalla sua sottoscrizione, previa attestazione di copertura finanziaria sul bilancio del CNR e in particolare del [SIGLA DIPARTIMENTO] per tutta la durata della Convenzione stessa;
3. un anno prima della scadenza i contraenti, valutando positivamente i risultati finora ottenuti e ritenuto che persistano le esigenze operative che avevano determinato la stipula della Convenzione, qualora ritengano opportuno prorogarne la validità, dovranno predisporre una specifica richiesta di rinnovo della convenzione. Al sopraggiungere della scadenza della Convenzione, le parti contraenti possono procedere, con espresso atto deliberativo assunto dai rispettivi organi competenti, al rinnovo della Convenzione alle medesime o mutate condizioni;
4. qualora nel corso del tempo venissero a modificarsi i presupposti per i quali la URT è stata costituita o si ritenesse opportuno rivedere la convenzione, i contraenti procederanno di comune accordo;
5. le parti potranno comunque recedere dalla Convenzione con preavviso di 30 giorni da comunicarsi in forma scritta tramite PEC;
6. per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di [INDICARE SEDE COMPETENTE];
7. prima di adire il Foro giudiziario, le parti dovranno esperire le forme di conciliazione nelle modalità di legge.
Art. 15 Beni
1. In caso di risoluzione del presente accordo, i materiali ed i beni inventariabili di proprietà del CNR rientreranno nella piena disponibilità del CNR stesso. Analogamente, in caso di risoluzione del presente accordo, i beni di proprietà dell’Università rientreranno nelle disponibilità dell’Università stessa.
Art.16 Trattamento Dati Personali
Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sue modifiche e integrazioni e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo (L. 119); i dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.
Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D. Lgs. 196/2003 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo (L. 119) in qualità di Titolari autonomi.
Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli art. 31 e seguenti del D. Lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.
Il CNR dichiara di aver nominato un responsabile della protezione dei dati contattabile all’indirizzo xxx@xxx.xx. L’Ente dichiara di aver nominato un responsabile della protezione dei dati contattabile all’indirizzo XXX@XXX.
Art. 17 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle intese tra le Parti contraenti o alle norme generali di legge.
Art.18 Registrazione
Il presente atto, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli art. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art. 2, del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii.. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Per il CNR Per l’Ente
…………….. ………………..
ALLEGATO 1
PROGETTO DI RICERCA
Titolo: [TITOLO PROGETTO]
[DESCRIZIONE E DECLINAZIONE IN OBIETTIVI]
[COLLABORAZIONI PREVISTE]
[RISULTATI E PRODOTTI SCIENTIFICI PREVISTI]
[RISORSE FINANZIARIE INTERNE ED ESTERNE]
ALLEGATO 2
DESCRIZIONE LOCALI
Aree ad uso esclusivo
[DESCRIZIONE]
Aree ad uso non esclusivo
[DESCRIZIONE]
[INSERIRE PLANIMETRIA]
ALLEGATO 3
DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI FISSI E DELLE ATTREZZATURE
[DESCRIZIONE]
ALLEGATO 4
DESCRIZIONE DEI SERVIZI
L’Ente si impegna a fornire i seguenti servizi sostenendo anche le relative spese di utenza:
[SERVIZIO 1]
[SERVIZIO 2]
[SERVIZIO 3]
…
ALLEGATO 5
TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE
I PARTE - Personale del CNR-[SIGLA ISTITUTO]:
Ricercatori: n. XXX
[NOMINATIVO] (XXX mesi/uomo)
[NOMINATIVO] (XXX mesi/uomo)
….
Tecnici/Amministrativi – n. XXX
[NOMINATIVO] (XXX mesi/uomo)
….
Oltre a questo personale strutturato parteciperanno alle attività varie tipologie di personale sia in formazione che assunto a contratto su fondi di progetto (assegnisti di ricerca, borsisti, etc.).
II PARTE - Personale dell’Ente:
[PROFILO]: n. XXX
[NOMINATIVO] (XXX mesi/uomo)
[NOMINATIVO] (XXX mesi/uomo)
….
[NOMINATIVO] (XXX mesi/uomo)
[NOMINATIVO] (XXX mesi/uomo)
….
Oltre a questo personale strutturato parteciperanno alle attività varie tipologie di personale sia in formazione che assunto a contratto su fondi di progetto (assegnisti di ricerca, borsisti, etc.).