Condizioni generali di fornitura per prodotti, maccine e impianti
Condizioni generali di fornitura per prodotti, maccine e impianti
1 Indicazioni generali
1.1 Il contratto è considerato concluso a ricezione della conferma scritta del fornitore con la quale egli accetta l'ordina- zione. Offerte prive di termine d’accettazione non sono impegnative.
1.2 Le presenti Condizioni Generali si applicheranno se ritenute valide nell'offerta o nella conferma d'ordine. Condizioni di- vergenti dell'acquirente sono valide soltanto se esplicitamente accettate per iscritto dal fornitore.
1.3 Ogni stipulazione e dichiarazione giuridicamente rilevante tra le parti contraenti richiede la forma scritta per essere va- lida.
1.4 Qualora una clausola di queste Condizioni Generali dovesse risultare del tutto o in parte nulla, le parti contraenti la so- stituiranno con una clausola possibilmente uguale per effetto giuridico ed economico.
2 Estensione delle forniture e prestazioni
2.1 Le forniture e le prestazioni del fornitore sono specificate conclusivamente nella conferma d'ordine, compresi eventuali allegati. Il fornitore è autorizzato ad apportarvi delle modifiche in vista di miglioramenti, ma che non causino aumenti di prezzo.
3 Disegni, documentazione tecnica e know-how
3.1 Salvo altri accordi prospetti e cataloghi non sono impegnativi. Sono impegnative le indicazioni nella documentazione tecnica solo in quanto espressamente garantite dal fornitore.
3.2 Ogni parte contraente si riserva tutti i diritti su disegni, software, documentazione tecnica e know-how affidati e/o resi accessibili all'altra parte. La parte ricevente riconosce questi diritti e si astiene - salvo autorizzazione scritta dell'altra parte – dal rendere i disegni, il software, il know-how e i documenti accessibili, neanche parzialmente, a terzi o di utiliz- zarli per fini diversi da quelli per cui le furono affidati.
4 Disposizioni vigenti nel luogo di destinazione e dispositivi di sicurezza
4.1 L'acquirente informerà il fornitore al più tardi nel momento dell'ordinazione sulle disposizioni e norme vigenti e applica- bili all'esecuzione delle forniture e delle prestazioni, al loro esercizio, nonché alla prevenzione malattie ed infortuni.
4.2 In assenza di accordi come previsto alla cifra 4.1, le forniture e le prestazioni corrispondono alle disposizioni e alle normative vigenti presso la sede del fornitore. Ulteriori o altri dispositivi di sicurezza vengono aggiunti alla fornitura so- lo se espressamente concordato.
5 Prezzi
5.1 Salvo altri accordi i xxxxxx s'intendono netti, franco officina del fornitore, imballaggio escluso, in Franchi Svizzeri libera- mente disponibili, senza qualsiasi ritenuta. Tutte le spese accessorie (come x.xx. costi di trasporto, assicurazioni, au- to-rizzazioni d'esportazione, di transito, d'importazione ed altre, nonché di certificati, vidimazioni, ecc.) vanno a carico dell'acquirente. Sono ugualmente a suo carico ogni specie di tasse, imposte, diritti doganali e simili in rapporto con il contratto e saranno rimborsate al fornitore nella misura in cui egli documenta esserne stato gravato.
5.2 ll fornitore si riserva di adattare il prezzo:
- se il termine di consegna è prorogato per uno dei motivi enumerati al capoverso 8.3, oppure
- se genere o volume della fornitura o delle prestazioni contrattuali hanno subito una modifica,
- se materiali o esecuzione subiscono modifiche dovute a documentazione incompleta dell'acquirente o non corrispondente alla situazione effettiva.
- se leggi, disposizioni, principi di interpretazione o applicazione sono stati modificati.
6 Condizioni di pagamento
6.1 L'acquirente effettuerà i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza deduzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili.
L'obbligo di pagamento è adempito in quanto che Xxxxxxx Xxxxxxxx sono stati messi a libera disposizione del fornitore al suo domicilio legale. Se è convenuto pagamento mediante cambiali, le spese di sconto e d'incasso e l'imposta di bollo sono a carico dell'acquirente.
6.2 I termini di pagamento sono impegnativi anche se trasporto, consegna, montaggio, messa in funzione o collaudo della fornitura o delle prestazioni dovessero essere ritardati o impossibilitati per motivi indipendenti dal fornitore; lo stesso vale in caso di parti secondarie mancanti o di ritocchi necessari, a condizione che ciò non impedisca l'uso della forni- tura.
6.3 Qualora l'acconto o le garanzie dovute a conclusione del contratto non sono corrisposte secondo i termini pattuiti, il fornitore è autorizzato a esigere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo ogni sua pretesa per risarcimento di danni. Se l'acquirente per un qualsiasi motivo è in mora con un ulteriore pagamento o se il fornitore, per motivi av- venuti dopo conclusione del contratto, ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli pervengano a sca- denza o del tutto, egli è autorizzato - senza pregiudizio per i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l'esecuzione del contratto ed a ritenere le forniture pronte per la spedizione finché non siano state stipulate nuove condizioni di pa- gamento e di fornitura e gli siano state prestate garanzie sufficienti. Se entro adeguato termine un tale accordo non è concluso o non sono state prestate garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e d'esigere ri- sarcimento dei danni.
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6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli sa- ranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF- LIBOR a 3 mesi. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.
7 Riserva della proprietà
7.1 Il fornitore rimane proprietario di tutte le sue forniture finché queste non sono state interamente pagate conformemen- te al contratto. A questo proposito l’acquirente si impegna, alla prima richiesta del fornitore, a collaborare immediata- men-te a tutte le misure e provvedimenti necessari o utili alla tutela della proprietà del fornitore. In particolar modo l’acqui-rente conferma espressamente che il fornitore, con la conclusione del contratto, ha facoltà di intraprendere, a spese dell’acquirente, l’iscrizione o la registrazione della riserva della proprietà nei pubblici registri, negli elenchi, nei libri pub-blici o simili ai sensi delle leggi nazionali vigenti. Per la durata della riserva della proprietà, l’acquirente è re- sponsabile della custodia regolare e della manutenzione degli oggetti forniti e provvede a un’adeguata copertura assi- curativa.
8 Termine di consegna
8.1 Il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto è stato concluso, i pagamenti dovuti a conclusione del contratto effettuati, le eventuali garanzie prestate, i dettagli tecnici essenziali definiti e autorizzati alla produzione me- diante conferma scritta del cliente del “pronto all’esecuzione”. Il termine di consegna non ha in nessun caso inizio pri- ma del ricevimento completo dei dati e dei documenti dell’acquirente necessari all’adempimento del contratto e co- mun-que non prima dell’assolvimento di tutte le formalità burocratiche, quali il ricevimento delle autorizzazioni di im- portazio-ne, esportazione e transito. Il termine di consegna è considerato rispettato se entro la sua scadenza l'avviso di merce pronta alla spedizione è stato inviato all'acquirente.
8.2 L'osservanza del termine di consegna presuppone l'adempimento degli impegni contrattuali da parte dell'acquirente.
8.3 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata:
a) se i dati occorrenti al fornitore per l'esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se l'acquirente li modifica successivamente, causando un ritardo 12 delle forniture o delle prestazioni pattuite;
b) se sorgono impedimenti che il fornitore non puo evitare malgrado le dovute precauzioni, sia presso di lui, presso l'acquirente o presso terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d'esempio: epidemie, mobilitazioni, guerra, sommosse, notevoli disturbi d'esercizio, infortuni, conflitti di lavoro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi-lavorati o finiti occorrenti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, cata- clismi;
c) se l'acquirente o terzi sono in ritardo con lavori loro incombenti oppure in mora con l'adempimento di obblighi con- trattuali e, in modo particolare, se l'acquirente non si attiene alle condizioni di pagamento pattuite.
8.4 In caso di ritardo nella consegna, l’acquirente è autorizzato a richiedere un’indennità di mora solo se è dimostrabile che il ritardo è stato causato dal fornitore e l’acquirente può provare che il danno è conseguenza di tale ritardo. Qualo- ra all’acquirente sia prestato aiuto tramite fornitura sostitutiva, decade la pretesa all’indennità di mora.
L’indennità di mora ammonta al massimo allo 0,25% per ogni intera settimana di ritardo, ma complessivamente non può superare il 5% del prezzo contrattuale della parte fornita in ritardo. Le prime tre settimane di ritardo non danno di- ritto all’indennità di mora. A seguito del raggiungimento del tetto dell’indennità di mora, l’acquirente dovrà concedere per iscritto al fornitore un adeguato termine suppletivo. Qualora tale termine suppletivo non venga osservato per motivi a carico del fornitore, l’acquirente è autorizzato a rifiutare l’accoglimento della parte fornita in ritardo. Qualora per l’acquirente sia economicamente inaccettabile l’accoglimento parziale, questi è autorizzato a recedere dal contratto e a chiedere la restituzione dei pagamenti già effettuati dietro riconsegna delle forniture avvenute. Sono escluse ulteriori pretese per mora.
8.5 Se invece d'un termine di consegna è stata convenuta una data fissa, questa equivale all'ultimo giorno di un termine di consegna; i capoversi 8.1 a 8.4 sono applicabili per analogia.
8.6 In caso di forniture o prestazioni ritardate l'acquirente non può far valere altri diritti e pretese oltre a quelli espressa- mente nominati alla presente clausola 8. Questa restrizione non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornito- re, ma vale in caso di dolo o di colpa grave di sue persone ausiliarie.
9 Imballaggio
9.1 L'imballaggio viene fatturato separatamente e non viene ripreso.
10 Passaggio degli utili e dei rischi
10.1 Utili e rischi relativi alle forniture passano all'acquirente non oltre che queste lasciano lo stabilimento del fornitore.
10.2 Se la spedizione subisce ritardi su richiesta dell'acquirente o per altri motivi non imputabili al fornitore, i rischi passano all'acquirente dal momento originariamente previsto per la spedizione. Da tale momento in poi le forniture vengono im- magazzinate ed assicurate a carico e rischio dell'acquirente.
11 Spedizione, trasporto e assicurazione
11.1 Richieste particolari in merito alla spedizione, al trasporto e all'assicurazione dovranno essere notificate al fornitore in tempo utile. Il trasporto avviene a carico e rischio dell'acquirente. Eventuali reclami concernenti la spedizione o il tras- porto sono da presentare all'ultimo vettore immediatamente a ricezione della fornitura o dei documenti di trasporto.
11.2 L'assicurazione contro danni di qualsiasi genere spetta all'acquirente.
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12 Verifica e collaudo delle forniture e prestazioni
12.1 Se d'uso, il fornitore controllerà forniture e prestazioni prima della spedizione. Qualora l'acquirente richiedesse ulteriori verifiche, queste saranno stipulate separatamente e andranno a suo carico.
12.2 L'acquirente deve controllare forniture e prestazioni entro un adeguato termine comunicando immediatamente e per iscritto al fornitore eventuali difetti con l’indicazione delle possibili cause. In caso contrario forniture e prestazioni val- gono per accettate. Gli oggetti forniti, inoltre, valgono per accettati se l’acquirente li utilizza senza approvazione scritta del fornitore.
12.3 Il fornitore è tenuto ad eliminare al più presto possibile i difetti segnalatigli come stabilito al capoverso 12.2, e l'acqui- rente deve dargliene la possibilità. Ad eliminazione dei difetti terminata avrà luogo, su richiesta dell'acquirente o del fornitore, una prova di collaudo come stabilito nel capoverso 12.4.
12.4 Fatta salva la cifra 12.3, per eseguire tale collaudo e per stabilirne le condizioni occorre stipulare un accordo separato. Salvo accordi diversi tra le parti valgono le modalità seguenti:
- il fornitore è tenuto a informare il committente in tempo utile sull’esecuzione del collaudo in modo da far sì che quest’ultimo o un suo rappresentante vi possa assistere;
- va redatto un verbale del collaudo che dovrà essere firmato dal committente e dal fornitore oppure dai loro rappresentanti. Nel verbale sarà registrato che la fornitura è stata ricevuta oppure che è stata ricevuta con riserva o che il committente l’ha rifiuta. Nei casi di ricezione con riserva o di rifiuto, ogni singolo difetto rilevato va verbalizzato.
- Per difetti insignificanti, in particolare se questi ultimi non pregiudicano sensibilmente il funzionamento delle forniture o delle prestazioni, il committente non può rifiutarsi di ricevere le forniture e di apporre la propria firma sul verbale. Il fornitore è tenuto ad eliminare immediatamente tali difetti.
12.5 Il collaudo è da considerarsi effettuato anche,
- se, nonostante l’invito precedente a presentarsi, il committente non è presente al collaudo;
- se il collaudo – per motivi indipendenti dal fornitore – non può avere luogo al termine previsto;
- se il committente rifiuta l’accettazione senza averne il diritto;
- se il committente si rifiuta di firmare un verbale di collaudo redatto ai sensi della cifra 12.4;
- non appena il committente utilizza le forniture o le prestazioni del fornitore.
12.6 Ad eccezione di quanto esplicitamente indicato alle cifre 12.4 e 13 (garanzia, responsabilità per difetti), il committente non può far valere altri diritti o pretese per qualsiasi difetto di forniture o prestazioni.
13 Garanzie, responsabilità per difetti
13.1 Periodo di garanzia
Il periodo di garanzia è di 12 mesi; esso in caso di funzionamento en un o due equipe ( max 16 hora per dia ), si riduce a 6 mesi in caso di funzionamento con turni continui. Esso ha inizio con l'avvenuta spedizione dallo stabilimento del fornitore o, se pattuito, con l'accettazione delle forniture e prestazioni, oppure a montaggio ultimato, se questo è ese- guito dal fornitore. Se spedizione, accettazione o montaggio subiscono dei ritardi non imputabili al fornitore, il periodo di garanzia scade non oltre i 18 mesi dall'avviso di merce pronta alla spedizione. Le parti sottoposte ad usura sotto- stanno ad un periodo di garanzia inferiore in funzione della loro natura.
Per parti sostituite o riparate il periodo di garanzia ha nuovamente inizio e scade a 6 mesi dalla sostituzione o ripara- zione ultimata o dall'accettazione, ma non oltre un periodo di doppia durata di quanto stabilito nel capoverso prece- dente.
La garanzia scade anticipatamente se l'acquirente o terzi eseguiscono modifiche o riparazioni inappropriate, oppure se in caso di difetto l'acquirente non prende immediatamente tutte le misure adatte per ridurre il danno e non dà al forni- tore la possibilità di eliminare il difetto.
Il diritto a far valere pretese per difetti si prescrive in ogni caso in 6 mesi a partire dal momento del riconoscimento del difetto.
13.2 Responsabilità per difetti di materiale, di costruzione e di esecuzione
Il fornitore si impegna, su richiesta scritta dell'acquirente, a riparare o sostituire a sua scelta nel più breve termine pos- sibile tutte le parti da lui fornite che siano provatamente difettose o inservibili durante il periodo di garanzia a causa di materiale scadente o di difetti di costruzione o d'esecuzione, anche in caso di difetti essenziali. Le parti sostituite di- ven-tano proprietà del fornitore. Costi di riparazioni eseguite nello stabilimento del fornitore vanno a suo carico. Se la ripa-razione non fosse possibile nello stabilimento del fornitore, tutte le spese che superano i costi usuali per trasporti, per-sonale, viaggio e soggiorno nonché smontaggio e rimontaggio di dette parti, vanno a carico dell'acquirente.
13.3 Responsabilità per qualità garantite
Sono considerate garantite soltanto le qualità espressamente indicate come tali nella conferma d'ordine o nelle spe- cificazioni. Tale garanzia sarà valida non oltre la scadenza del periodo di garanzia. Ove fu pattuita una prova di col- laudo, si riterrà provato che tale garanzia è stata assolta quando il collaudo lo dimostra.
Se le qualità garantite risultassero non o solo in parte adempite, l'acquirente ha diritto in primo luogo a provvedimenti immediati secondo capoverso 13.2. Egli concederà al fornitore tempo e possibilità necessari. Qualora l'esito di tali provvedimenti dovesse essere parzialmente o interamente negativo, l'acquirente ha diritto all'indennizzo convenuto per tale caso oppure, in mancanza d'un tale accordo, a una riduzione adeguata del prezzo. Se il difetto dovesse rive- larsi talmente grave da non poter essere eliminato entro un termine ragionevole e se le forniture o prestazioni risultas- sero inutilizzabili allo scopo previsto o utilizzabili solo in misura fortemente ridotta, l'acquirente ha il diritto di rifiutare la parte difettosa oppure, se per ragioni economiche una accettazione parziale dovesse risultare inaccettabile per lui, di rece-dere dal contratto. Il fornitore potrà essere obbligato solo al rimborso delle somme che gli furono pagate per le parti della fornitura interessate dalla risoluzione del contratto.
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13.4 Esclusioni dalla responsabilità per difetti
Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità del fornitore tutti i danni non causati provatamente da materiale scadente o da difetto di costruzione o di esecuzione, come per esempio danni causati da usura naturale, manuten- zione difettosa, inosservanza di prescrizioni sul funzionamento, impiego eccessivo, uso di materiali inadeguati, influen- ze chimiche o elettrolitiche, lavori di costruzione o di montaggio non eseguiti dal fornitore, nonché da altri motivi a lui non imputabili.
13.5 Forniture e prestazioni di terzi
Per forniture e prestazioni provenienti da terzi prescritte dall'acquirente, il fornitore si assume la garanzia soltanto nell'ambito degli obblighi di garanzia assunti da detti terzi.
13.6 Esclusività dei diritti di garanzia
Ad eccezione di quanto è esplicitamente fissato nei capoversi 13.1 a 13.5, l'acquirente non può far valere altri diritti o pretese per difetti di materiale, di costruzione o di esecuzione nonché per mancanza di qualità garantite.
13.7 Responsabilità per impegni accessori
Il fornitore risponde per pretese dell'acquirente per consulenza errata o simile o violazione di qualsiasi obbligazione secondaria solo in caso di dolo o di colpa grave.
14 Mancato o difettoso adempimento e conseguenze
14.1 In tutti i casi non disciplinati esplicitamente dalle presenti Condizioni Generali, ed in special modo, se il fornitore inizia senza motivo l'esecuzione delle forniture e prestazioni con tale ritardo da non lasciar prevedere il loro compimento in tempo utile, oppure, se per motivi imputabili al fornitore è da prevedersi con certezza una esecuzione della fornitura non conforme al contratto, oppure, se per colpa del fornitore sono state eseguite forniture o prestazioni non conformi al contratto, l'acquirente è autorizzato a intimare al fornitore una proroga adeguata del termine di consegna delle ri- spet-tive forniture o prestazioni, con comminatoria di risoluzione del contratto in caso di non adempimento. Qualora questo termine scadesse inutilizzato per colpa del fornitore, l'acquirente può recedere dal contratto riguardo alle forni- ture o prestazioni non conformi al contratto o la cui esecuzione non conforme è da prevedersi con certezza, ed esigere il rimborso dei pagamenti già effettuati per tali forniture o prestazioni.
14.2 In tal caso - per quanto riguarda eventuali pretese dell'acquirente per risarcimento danni nonché per quanto riguarda l'esclusione di ulteriori responsabilità del fornitore – valgono le disposizioni della clausola 16; l'indennizzo eventuale è limitato al 10 % del prezzo contrattuale delle forniture e delle prestazioni interessate dalla risoluzione del contratto.
15 Risoluzione del contratto da parte del fornitore
15.1 Qualora avvenimenti imprevisti dovessero modificare sensibilmente la portata economica o l'oggetto delle forniture o prestazioni o avessero considerevoli ripercussioni sui lavori aziendali del fornitore, nonché nel caso di successiva im- possibilità d'esecuzione, il contratto sarà adeguatamente adattato. Se per motivi economici ciò non risultasse accet- tabile, il fornitore è autorizzato a recedere dal contratto o dalle relative parti del medesimo.
Il fornitore che intende recedere dal contratto ne informerà immediatamente l'acquirente dopo essersi reso conto della portata dell'avvenimento, e ciò anche se precedentemente era stata convenuta una proroga del termine di consegna. In tale caso di risoluzione del contratto il fornitore ha diritto al pagamento delle forniture e prestazioni già eseguite, mentre sono escluse pretese dell'acquirente per risarcimento di danni.
16 Sicurezza dell’ambiente e dell’impresa
16.1 L’acquirente si impegna a seguire le istruzioni per l’uso e le istruzioni di sicurezza trasmesse con l’oggetto fornito, qua- li ad esempio le istruzioni riguardanti l’ecocompatibilità, l’utilizzo dei prodotti, le proprietà e i pericoli rilevanti per la sa- lute, le necessarie misure precauzionali e di tutela ecc. nonché a istruire adeguatamente il suo personale affinché sia garan-tito durevolmente un funzionamento sicuro ed ecocompatibile delle merci fornite.
16.2 Le misure di sicurezza e le indicazioni di pericolo presenti sugli oggetti forniti non devono essere rimosse. Le istruzioni mal fissate o divenute difettose devono essere immediatamente rifissate oppure sostituite. Il fornitore si impegna, per- tanto, a sostituire all’acquirente, in ogni momento e in quantità adeguata, le istruzioni di sicurezza divenute inutilizzabi- li. In qualsiasi momento, su richiesta del fornitore, le migliorie apportate alle istruzioni di sicurezza devono essere ac- cet-tate dall’acquirente e regolarmente osservate.
16.3 Le modifiche tecniche apportate agli oggetti forniti, in particolar modo ove queste possano pregiudicare la sicurezza delle persone o dell’ambiente, possono essere intraprese solo previo consenso scritto del fornitore.
16.4 L’acquirente si impegna a informare prontamente il fornitore qualora a causa dell’oggetto fornito o per suo tramite si sia verificato un incidente oppure si sia dimostrato che il funzionamento o l’utilizzo dell’oggetto fornito comportano un rischio.
17 Controlli sulle esportazioni
17.1 Il committente accetta che le forniture possano sottostare alle disposizioni e direttive di legge vigenti in Svizzera e/o all’estero in materia di controllo sulle esportazioni e che senza un’autorizzazione di esportazione o riesportazione da parte dell’autorità competente non è possibile vendere, noleggiare o trasmettere in altro modo oppure utilizzare per scopi diversi da quello concordato la fornitura ricevuta. Il committente si impegna a rispettare le suddette disposizioni e direttive in materia. Egli prende inoltre atto del fatto che queste disposizioni e direttive possono essere soggette a modifiche e che sono applicabili al contratto sempre nella forma in vigore in quel momento.
18 Protezione dei dati
18.1 Il fornitore è autorizzato nei limiti dell’esecuzione del contratto a utilizzare i dati personali del committente. Il commit- tente autorizza in particolare il fornitore a trasmettere questi dati anche a terzi in Svizzera e all’estero nel quadro della gestione e cura dei rapporti d’affari tra le parti.
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19 Software
19.1 Salvo accordi diversi tra le parti, al committente è concesso un diritto d’usufrutto non esclusivo per l’uso rego- lamentare dei software compresi nelle forniture e nelle prestazioni. Il committente non è autorizzato a copiare (fatta eccezione per l’archiviazione, la ricerca di errori o la sostituzione di supporti di dati difettosi) o a elaborare il software a disposizione. In particolare il committente non è autorizzato senza previa conferma scritta da parte del fornitore a di- sassemblare, scomporre, decifrare o sviluppare inversamente il software in uso. In caso di violazione, il fornitore può revocare il diritto all’uso del software. Per quanto riguarda i software di terzi si applicano le condizioni del relativo pro- duttore che in caso di violazione può avanzare delle pretese in aggiunta a quelle del fornitore.
20 Esclusione di altre responsabilità del fornitore
20.1 Tutti i casi di violazione contrattuale e le rispettive conseguenze legali, nonché qualsiasi altra pretesa che il commit- tente faccia valere, sono regolati in modo esaustivo nelle presenti condizioni. Nel caso in cui dovessero risultare delle pretese da parte del committente in relazione al contratto oppure derivanti dalla mancata esecuzione del contratto, l’importo complessivo di queste pretese è limitato al prezzo pagato dal committente. Al contrario, sono escluse in par- ticolar modo tutte le pretese non esplicitamente menzionate per risarcimento danni, riduzioni di prezzo, risoluzione del contratto o recesso dallo stesso. In nessun caso il committente può far valere diritti di risarcimento danni non avvenuti sull’oggetto fornito, come danni per mancata produzione, mancato uso, mancate ordinazioni, costi di richiamo, lucro cessante nonché per altri danni diretti o indiretti. È esclusa altresì ogni responsabilità in caso di richiesta di risarcimen- to di soggetti terzi avanzata nei confronti del committente per violazione del diritto dei beni immateriali. L’esclusione di altre responsabilità del fornitore non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore, ma vale per il personale ausiliario del medesimo. Questa esclusione della responsabilità non vale se è in contrasto con il diritto imperativo.
21 Diritto di regresso del fornitore
Qualora atti o omissioni dell'acquirente o di sue persone ausiliarie causassero infortuni a persone o danni a cose ap- partenenti a terzi e se per tali fatti dovesse essere messo in causa il fornitore, questo è autorizzato a esercitare il dirit- to di regresso nei confronti dell'acquirente.
22 Montaggio
22.1 Se il fornitore si assume anche i lavori di montaggio o la loro sorveglianza trovano applicazione le Condizioni Generali di Swissmem.
23 Foro e diritto applicabile
23.1 Foro competente per l'acquirente e per il fornitore è il domicilio del fornitore. Il fornitore è tuttavia autorizzato a citare in giudizio l'acquirente al domicilio di quest'ultimo.
23.2 Il diritto applicabile è il diritto sostanziale svizzero.
15 agosto 2017/FE
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