CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEL 25/03/2017
CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEL 25/03/2017
Integrativo del CCNL 23/07/2008 e dell’ipotesi di accordo del 24/01/2014
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE, DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI, DEI CONSORZI ARTIGIANI, COSTITUITE ANCHE IN FORMA COOPERATIVISTICA CHE OPERANO NEL SETTORE DELL’EDILIZIA E AFFINI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
Art. 1 – Relazioni industriali – Banche dati cantieri e osservatorio appalti/subappalti ......................................
Art. 2 – Sicurezza .................................................................................................................................................
Art. 3 –Cassa Edile ...............................................................................................................................................
Art. 4 – Premio di fedeltà ....................................................................................................................................
Art. 5 – Lavoratori non residenti .........................................................................................................................
Art. 6 – Lavoratori studenti .................................................................................................................................
Art. 7 – Formazione professionale ......................................................................................................................
Art. 8 – Qualifiche................................................................................................................................................
Art. 9 – Alloggiamenti e servizi ............................................................................................................................
Art. 10 – Mensa ...................................................................................................................................................
Art. 11 – Trasferta................................................................................................................................................
Art. 12 – Autisti....................................................................................................................................................
Art. 13 – Trasporto casa/lavoro...........................................................................................................................
Art. 14 – Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale ...................................................................
Art. 15 – Ferie ......................................................................................................................................................
Art. 16 – Diritti sindacali ......................................................................................................................................
Art. 17 – Patronati ...............................................................................................................................................
Art. 18 – Registrazione sulle buste paga .............................................................................................................
Art. 19 – Cassa integrazione ................................................................................................................................
Art. 20 – Elemento aggiuntivo della retribuzione ...............................................................................................
Art. 21 – Orario di lavoro.....................................................................................................................................
Art. 22 – Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)........................................................................................
Art. 23 – Norma transitoria .................................................................................................................................
Art. 24 – Decorrenza e durata .............................................................................................................................
In Piacenza, 25/03/2017, presso la sede Upa Federimpresa di Piacenza
Tra
- Upa Federimpresa (Confartigianto), rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxx e dall’imprenditore Xxxxxxxx Xxxxxxx, assistiti dal funzionario dell’ufficio sindacale Xxxxxxxx Xxxxxx e dal Consulente del Lavoro Xxxxxxx Xxxxx;
- Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, rappresentata dal Direttore Gambazza Xxxxxx e dall’ Imprenditore Xxxxxx Xxxxxxx
E
- FILLEA-CGIL Piacenza rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxx;
- FILCA-CISL Parma Piacenza rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
- FENEAL-UIL Piacenza rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxxx si stipula
il presente contratto collettivo di Lavoro, integrativo del CCNL 01/07/2014 da valere nella provincia di Piacenza per le Imprese edili ed affini di cui allo stesso CCNL 01/07/2014 e per gli operai ed impiegati da esse dipendenti, siano le lavorazioni in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi privati.
Art. 1 – Relazioni industriali – Banche dati cantieri e osservatorio appalti/subappalti
In linea con le dichiarazioni di intenti già sottoscritte nei precedenti accordi integrativi, le Parti ribadiscono il loro comune sforzo rivolto alla lotta al lavoro irregolare ed all’emersione del lavoro sommerso.
A tale fine le Parti convengono nel farsi promotrici, anche attraverso le strutture della Cassa Edile e dell’Ente Scuola, della costituzione di banche dati e/o osservatori, nonché di attivarsi nei confronti degli Enti Pubblici di riferimento, nel rispetto delle rispettive competenze ed autonomie dei ruoli, per promuovere iniziative coordinate e continuative per contrastare il fenomeno delle attività irregolari, nella convinzione che il lavoro sommerso genera una concorrenza sleale a danno delle imprese regolari e dei lavoratori dipendenti anche sotto l’aspetto della sicurezza sul lavoro. In particolare le Parti si impegnano al fine di sollecitare l’avvio di un progetto comune di mappatura dei cantieri.
Le Parti concordano di incontrarsi nel caso di avvio di grandi cantieri/opere pubbliche al fine di esaminare le problematiche specifiche.
Le Parti ribadiscono inoltre la propria attenzione ed impegno nel promuovere il rispetto della normativa di legge prevista nell’ambito dei subappalti ex. art. 27 lettera i) D. Lgs. 286/1998.
Art. 2 – Sicurezza
Le Parti ribadiscono la volontà di tenere nella massima considerazione gli aspetti relativi all’ambiente ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché l’importanza dei percorsi formativi specifici, con riferimento anche al disposto del D.Lgs. 81/2008.
In particolare si ribadisce l’importanza del percorso formativo obbligatorio di 16 h da svolgersi presso le Scuole Edili, prima dell’assunzione dei lavoratori che non vantano né esperienza pregressa nel settore né crediti formativi. Di tale formazione sarà custodita, presso l’Ente Scuola, idonea documentazione probatoria.
Art. 3 –Cassa Edile
Le Parti concordano nel ribadire il loro impegno verso un miglioramento, una razionalizzazione ed una omogeneizzazione delle prestazioni e visto il perdurare della crisi economica che da diverso tempo ha colpito il settore ed in conformità con quanto prescritto negli accordi a livello nazionale, demandando al Consiglio di Amministrazione della Cassa la verifica dei processi da attuare anche al fine di ridurre il contributo contrattuale.
Le Parti stabiliscono che il contributo contrattuale da versare alla Cassa Edile sarà pari al 4,25%, così ripartito 3,80% a carico delle imprese e 0,45% a carico dei dipendenti.
In conseguenza di quanto disposto dal paragrafo precedente, nell’ambito delle disponibilità economiche della Cassa Edile e rimanendo invariati i costi per aziende e lavoratori, si conviene nel demandare alla Cassa, la valutazione sull’introduzione/modifica delle seguenti prestazioni:
• istituzione di un contributo abbigliamento
• istituzione di un fondo per il sostegno di lavoratori colpiti da calamità naturali
• riduzione di un contributo mamma e figli con la percentuale dello 0,07%
• riduzione di un contributo assistenza speciale con la percentuale dello 0,07%
• riduzione di un contributo assegni di studio con la percentuale dello 0,10%
• riduzione di un contributo mutuo con la percentuale dello 0,08%
• riduzione da 8 a 4 anni del periodo minimo di iscrizione alla cassa per usufruire dell’assistenza “mutuo prima casa”.
• soppressione casa di vacanza
• soppressione polizza infortuni extra-prof.
Nell’ambito delle iniziative per combattere il lavoro abusivo e irregolare e per scoraggiare comportamenti che costituiscono violazioni degli obblighi contributivi a carico delle imprese, le Parti convengono sulla necessità di determinare un regime differenziato per premiare quelle imprese che adempiono agli obblighi con riferimento ad un monte ore lavorate corrispondente a quello reale.
Le Parti ritengono, sempre in un’ottica di contenimento dei costi e o di ottimizzazione delle risorse, di abolire il contributo “ex APE STRAORDINARIA” e di istituire il “FONDO ASSISTENZE PER I LAVORATORI” ferma restando l’attuale ripartizione delle risorse.
I contributi per l’anzianità professionale edile e fondo assistenze per i lavoratori, saranno versati, dalle aziende, nella misura di cui alla tabella seguente:
Imprese che denunciano un monte ore settimanale non inferiore a 40 | Imprese che denunciano un monte ore settimanale inferiore a 40 |
APE ordinaria: 3,5% | APE ordinaria: 5,5% |
fondo assistenze per i lavoratori: 0,20% | fondo assistenze per i lavoratori: 2,20% |
In funzione dell’aliquota del 3,80% prevista per la provincia di Piacenza dall’allegato F (Contribuzione Artigianato al Fondo Unico APE) del vigente CCNL, le parti convengono che la differenza dello 0,30% verrà versata dalla Cassa Edile al FNAPE, attingendo alle riserve del fondo APEO. Al fine di monitorare la sostenibilità dell’utilizzo delle riserve di cui sopra, il Consiglio della Cassa Edile effettuerà verifiche periodiche con cadenza semestrale. Alla scadenza del presente accordo il presente punto sarà automaticamente decaduto e troverà piena applicazione quanto indicato nell’allegato F (Contribuzione Artigianato al Fondo Unico APE) del vigente CCNL.
Le percentuali di cui sopra si calcolano sugli elementi della retribuzione di cui all’articolo 25, punto
3) del CCNL in vigore (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore).
Per la determinazione del monte ore settimanale, verranno applicati i criteri stabiliti ai fini delle dichiarazioni INPS, INAIL, dall’art. 29 legge 341/95. In aggiunta è consentita una oscillazione del 5% per accadimenti non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, non espressamente previsti dalle modalità applicative dell’art. 29, Legge 341/95 e sue successive modificazioni o integrazioni.
Si precisa che ai sensi del vigente CCNL sono tenuti ad iscriversi alla Cassa Edile i datori di lavoro e i lavoratori associati alle Associazioni Sindacali contraenti ovvero vincolati a norma dell’art. 36 della Legge 300/1970 e comunque tutte le aziende interessate al rilascio del DURC, a patto che abbiano personale dipendente occupato.
Le Parti confermano quanto già stabilito nell’accordo del 26 settembre 2006 per quanto riguarda il servizio di rilascio della tessera di riconoscimento da parte della Cassa Edile.
Per quanto riguarda le imprese con sede legale fuori dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx, le Parti convengono sull’obbligatorietà dell’iscrizione immediata alla Cassa Edile indipendentemente dalla durata della trasferta dell’operaio e dalla durata del cantiere.
Art. 4 – Premio di fedeltà
Le Parti convengono sull’opportunità di valorizzare la professionalità e l’esperienza degli operai che possono vantare un’anzianità di settore nei prossimi 10 anni di 21 anni all’atto del pensionamento. Pertanto, con accordo apposito relativo alle prestazioni straordinarie erogate dalla Xxxxx Xxxxx, è stato istituito in loro favore, con decorrenza 1° marzo 1998, un premio di fedeltà che verrà corrisposto all’atto del pensionamento per vecchiaia, anzianità e inabilità a carico del FONDO ASSISTENZE PER I LAVORATORI della Cassa Edile.
La prestazione sarà proporzionalmente ridotta per anzianità professionali nel settore edile inferiori a 21 anni e non sarà dovuta per anzianità inferiori a 8 anni.
L’anzianità e la prestazione saranno comunque rapportate agli importi di APE percepiti nella provincia di Piacenza. La prestazione sarà corrisposta interamente per i primi 5 anni e a decrescere per gli anni restanti fino al decimo.
La misura della prestazione sarà definita con riferimento alle quantità verificate tra le Parti.
Ai soli fini del calcolo dell’anzianità per la determinazione dei requisiti per il diritto della prestazione in oggetto, saranno considerate utili le anzianità edili maturate presso altre Casse Edili.
Art. 5 – Lavoratori non residenti
Con l’intento di promuovere la stanzialità ed il miglioramento delle condizioni dei lavoratori stranieri e di quelli non appartenenti al tessuto provinciale, le parti concordano sulla necessità di attivarsi, presso gli Enti preposti, al fine di verificare le condizioni per l’avvio di iniziative volte alla individuazione di aree e/o edifici da destinare all’accoglienza di tali lavoratori.
Art. 6 – Lavoratori studenti
Ai lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statale, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, le imprese concederanno tanti permessi giornalieri retribuiti quanti sono i giorni delle prove d’esame.
I lavoratori di cui sopra, altresì, potranno richiedere alle imprese permessi non retribuiti fino ad un massimo di 50 ore annue per la preparazione alle predette prove d’esame.
Le imprese potranno richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Art. 7 – Formazione professionale
Le Parti, ribadendo la fondamentale funzione dell’Ente Scuola Professionale Edili nella formazione e preparazione degli addetti del settore, sono ferme nell’attribuire alla formazione un’importanza strategica al fine della valorizzazione delle capacità professionali del lavoratore e della sua qualificazione nonché del rafforzamento della competitività aziendale.
In quest’ottica si manterrà costante l’impegno affinché l’Ente Scuola programmi specifici corsi per gli apprendisti e perché i corsi destinati ai già occupati siano propedeutici all’acquisizione della qualifica superiore.
Le imprese, come già in passato, confermano il loro impegno a comunicare all’Ente Scuola i dipendenti assunti con la qualifica di apprendista affinché l’Ente stesso possa predisporre gli opportuni corsi, nel rispetto della normativa prevista dalla legge.
Le Parti si impegnano inoltre a promuovere azioni di riqualificazione del personale sospeso o licenziato mediante la partecipazione dell’Ente Scuola, ai bandi dedicati a tali finalità.
Art. 8 – Qualifiche
L’assegnazione delle categorie e l’incasellamento della qualifica vengono fatte sulla base dei criteri indicati dal CCNL con le disposizioni ed esemplificazione in esso previste.
Viene, pertanto, confermato che devono essere inquadrati come operai di 4° livello anche gli addetti alle seguenti mansioni:
• Gruista – che effettivamente svolga, con proprie capacità organizzative, il lavoro di montaggio e smontaggio di ogni tipo di gru in uso nell’impresa;
• Caposquadra – in grado di leggere autonomamente i disegni e preposto espressamente dall’impresa a guidare e coordinare con continuità l’attività di un gruppo di almeno 5 operai di cui 3 specializzati.
Viene inoltre confermato che devono essere inquadrati come operai specializzati i conducenti di: autotreni, autoarticolati, autobetoniere e autogrù, a patto che tali mansioni non vengano svolte in via puramente saltuaria.
Viene infine confermato per i dipendenti inquadrati al 4° livello categoriale un superminimo di € 15,49 (quindici/49) mensili assorbibile qualora in sede nazionale venissero istituiti nuovi più elevati parametri relativi al 4° livello.
Art. 9 – Alloggiamenti e servizi
Le imprese, nell’apprestarsi all’allestimento dei cantieri per la costruzione ed esecuzione di nuove opere, predisporranno quanto segue:
a. un ambiente idoneo ad uso spogliatoio e un ambiente munito di scalda vivande e frigorifero per il consumo dei pasti;
b. l’erogazione di acqua potabile ed attrezzatura idonea per lavarsi, nonché l’apprestamento dei servizi igienici garantendone l’efficienza;
c. l’apprestamento di apposite tettoie per la protezione di mezzi di trasporto (cicli e motocicli) dei lavoratori e, in quanto possibile, spazi per gli automezzi.
Le Imprese possono derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistono condizioni obiettive di carattere tecnico che rendano impossibile l’osservanza delle norme di cui sopra ricercando comunque idonee soluzioni alternative.
Art. 10 – Mensa
Le Imprese nei cantieri ove almeno 13 dipendenti si impegnano a consumare quotidianamente un pasto, potranno avvalersi di aziende specializzate nella riconfezione dei pasti o anche di strutture sociali esistenti, al fine di consentire il consumo di un pasto caldo nell’ambito del cantiere, salvo che impedimenti obiettivi e tecnici ne impediscano la realizzazione.
Nei cantieri con meno di 13 dipendenti o che si trovino nell’impossibilità di realizzare il servizio mensa, i lavoratori potranno consumare il pasto utilizzando le seguenti ipotesi:
1. Il concorso spese a carico dell’impresa per il pasto consumato dal dipendente presso un locale convenzionato è pari al 70% del costo del pasto stesso con un limite massimo di € 10,00 per pasto effettivamente consumato.
2. Il concorso spese a carico dell’impresa per il pasto consumato dal dipendente presso un locale non convenzionato è pari a € 5,29 (cinque/29) per pasto effettivamente consumato; solo in tale ipotesi, nel caso in cui l’importo esentasse del pasto venga elevato dal Ministero competente, le Parti, convengono nel riunirsi al fine di valutare eventuali aggiornamenti del valore di cui al presente punto 2). Qualora il lavoratore non opti per questa soluzione può decidere per la soluzione descritta al successivo punto 3).
3. Nel caso in cui non si potesse realizzare alcuna delle ipotesi precedenti previste, le imprese continueranno a corrispondere, (per ogni giornata di effettiva prestazione in cantiere, con un minimo di quattro ore), agli operai, l’indennità sostitutiva di mensa che viene fissata in € 5,29.
Il trattamento previsto dal presente articolo è cumulabile con la trasferta.
Le Parti inoltre convengono che il predetto articolo (mensa), esclusa l’indennità sostitutiva di mensa di cui al punto 3) che vale per i soli operai, si applichi anche agli impiegati tecnici di cantiere.
Art. 11 – Trasferta
Ai sensi e fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL, la diaria giornaliera è fissata nella misura del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art.24 del CCNL, con una somma giornaliera aggiuntiva così fissata:
KM | 4° livello | Specializzato | Qualificato | Comune |
da 4 a 25 Km* | € 4,00 | € 4,00 | € 3,10 | € 3,10 |
oltre 25 Km* | € 5,70 | € 5,70 | € 4,80 | € 4,80 |
* Da calcolare dal cantiere di assunzione
Le predette somme aggiuntive vengono convenute in relazione ai limiti territoriali di spostamento come sopra stabilite e vengono considerate quelle minime applicabili.
Gli importi in vigore vengono confermati.
In caso di pernottamento in luogo, verrà concordato, a norma di quanto stabilito dal CCNL, l’alloggio ed il vitto tra l‘impresa ed i lavoratori interessati con l’assistenza delle RSA rappresentanti le organizzazioni firmatarie del presente accordo, ove presenti.
Nel caso, poi, che la permanenza di cui al punto precedente si debba protrarre per oltre una settimana, l’impresa sosterrà le spese ragguagliate alle tariffe dei mezzi pubblici per un viaggio settimanale di andata e ritorno per il rientro alla sede di assunzione, sempreché non vi provveda in modo diverso.
Si stabilisce infine che per i soli conducenti dei veicoli delle imprese adibiti al trasporto degli operai presso i cantieri, le ore di viaggio vengano retribuite nella misura del 100% senza alcuna maggiorazione per lavoro straordinario.
Art. 12 – Autisti
Per coloro che svolgono in modo continuativo la mansione di autista ed ai quali venga ritirata la patente per mancata revisione del veicolo, non sarà possibile procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro e saranno adibiti ad altra mansione, con la possibilità di inquadrare temporaneamente il dipendente con una qualifica inferiore, senza diminuzione della retribuzione, fino al recupero della patente di guida.
Nel caso in cui l’autista non accettasse la diversa mansione, l’azienda garantirà il mantenimento del rapporto di lavoro, senza corresponsione della retribuzione, fino al recupero della patente di guida.
Art. 13 – Trasporto casa/lavoro
Le Parti confermano l’indennità di trasporto casa/lavoro determinandone il valore complessivo di
€ 0,80 lordi giornalieri.
Tale indennità sarà corrisposta ai soli lavoratori con qualifica di operaio e per i soli impiegati tecnici di cantiere, per ogni giornata di effettiva prestazione in cantiere con un minimo di 4 ore.
Si precisa che tale indennità non sarà corrisposta quando il dipendente usufruisca già del trattamento di trasferta.
Viene infine confermato che, sul predetto importo non va computata la percentuale di cui all’art. 21 del CCNL 23/07/2008 così come per gli impiegati tecnici di cantiere non avrà alcuna incidenza sugli istituti contrattuali, ma detto importo andrà tuttavia computato agli effetti del TFR e del preavviso.
Art. 14 – Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale
Le Parti si impegnano ad attivarsi al fine di istituire e rendere operativo in tempi brevi il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza secondo criteri e modalità che verranno definiti in apposita regolamentazione da sottoscriversi dalle Parti stesse.
Art. 15 – Ferie
Le Imprese chiuderanno i cantieri nel periodo di ferragosto per una durata di 12 giorni lavorativi in modo che il 12° giorno coincida con il venerdì.
Le Imprese che svolgono particolari lavorazioni connesse con i periodi estivi (vedi lavori stradali, difese fluviali, impermeabilizzazioni, manutenzione all’interno di stabilimenti in occasione di sospensione dell’attività produttiva per ferie), avranno in ogni caso la possibilità di definire un
diverso periodo di godimento delle ferie collettive in accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.
Fermo restando che per gli operai il trattamento economico per ferie è quello previsto dal vigente
CCNL, le aziende, peraltro, corrisponderanno la retribuzione relativa alle ferie godute individualmente oltre i predetti 12 giorni di xxxxx xxxxxxxxxx, con il limite massimo di 64 ore ragguagliate ad anno solare di 5 giornate nell’arco del mese.
La retribuzione di cui sopra verrà recuperata dalle imprese su quanto le stesse sono tenute a versare alla Casa Edile a titolo di ferie, festività soppresse, riposi annui e gratifica natalizia a favore del lavoratore interessato nel periodo di paga in cui vengono fruite le opere di xxxxx, sugli accantonamenti successivi, nonché su ogni eventuale altra competenza in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Le ferie devono essere godute entro il 31 dicembre di ogni anno, tranne quando siano iniziate nel mese di dicembre e godute continuativamente nel nuovo anno.
Viene inoltre stabilito, sempre che non intervengano modifiche al riguardo a livello nazionale, che la ex festività del 4 novembre sarà goduta e retribuita nell’ambito dei 12 giorni di ferie (11 giorni a titolo di ferie ed 1 giorno a copertura della festività del 4 novembre).
Il lavoratore potrà richiedere di usufruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, di una terza settimana di ferie ad agosto.
Art. 16 – Diritti sindacali
Fermo restando quanto in materia trova già una sua specifica regolamentazione nella legge 20 maggio 1970, n. 300, e nell’art. 91 del CCNL 23 luglio 2008, viene riconosciuta alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto la facoltà di indire Assemblee da tenersi fuori dai luoghi di lavoro ed alle quali far partecipare contemporaneamente i lavoratori di più imprese.
Dette Assemblee dovranno essere preventivamente comunicate alle singole imprese interessate e saranno comunque tenute nei limiti e secondo le modalità di cui alle sopra richiamate norme di legge e di CCNL di categoria.
Art. 17 – Patronati
Le Parti si danno atto che i patronati svolgeranno la propria attività presso le Imprese edili secondo le norme regolamentari previste e di seguito riportate:
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 12 della legge n. 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori) i Patronati di emanazione sindacale INAS-INCA-ITAL, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, i compiti previsti dal D.L.C.P.S. 29.7.1947, n. 804, nei confronti dei singoli lavoratori, tramite loro rappresentanti interni od esterni, all’interno di tutti i cantieri ed imprese operanti nella provincia.
I rappresentanti esterni dei Patronati, per accedere all’interno dei cantieri esibiranno al responsabile dell’Imprese un apposito documento di riconoscimento, attestante tale qualifica, rilasciato dalla Direzione provinciale del Patronato stesso.
I predetti rappresentanti potranno operare e ricevere i lavoratori che intendono usufruire delle loro prestazioni in locali idonei (locali adibiti a refettori, spogliatoi, ecc.) che le Imprese metteranno a disposizione.
In caso di particolare e comprovata urgenza sarà concesso ai rappresentanti dei Patronati, previsa richiesta al responsabile di cantiere, di conferire con il singolo lavoratore o viceversa anche durante l’orario di lavoro.
Sarà altresì concessa l’affissione e la divulgazione di stampa inerente la materia, all’interno di ogni cantiere.
Nell’espletamento delle loro funzioni, i rappresentanti dei Patronati potranno richiedere, su delega del lavoratore interessato, ai competenti uffici o consulenti aziendali le necessari informazioni per poter espletare le pratiche riguardanti l’attività di Patronato, che le Aziende si impegnano a fornire tempestivamente, ivi compresa la visione del registro infortuni.
Restano comunque salve, al riguardo, condizioni di migliore favore, previste da eventuali accordi aziendali.
Art. 18 – Registrazione sulle buste paga
Le imprese indicheranno sulla busta paga riferita al periodo in cui avviene la sospensione il numero di ore pagate per interventi della Cassa Integrazione Guadagni.
Le imprese edili inoltre indicheranno sulla busta paga gli accantonamenti previsti dal CCNL relativi alle quote per ferie, festività soppresse, riposi annui e gratifica natalizia versate alla Cassa Edile nei periodi di malattia, infortunio e malattia professionale nonché le somme detratte dall’accantonamento per le previste anticipazioni effettuate dalle imprese agli operai su quanto agli stessi dovuto dalla Cassa Edile.
Art. 19 – Cassa integrazione
Eventuali orari inferiori alle 40 ore settimanali determinati da causa di forza maggiore verranno compensati con il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni secondo le relative norme di legge; in difetto di tale ricorso sarà la stessa impresa a rispondere in solido.
Le anticipazioni retributive per sospensioni o riduzioni per cause metereologiche vengono confermate in 173 ore complessive e saranno corrisposte così come previsto dal CCNL contestualmente alle retribuzioni del mese.
Le imprese di norma effettueranno il pagamento delle somme dovute a titolo di Cassa Integrazione Guadagni (escluse quelle per eventi metereologici che vengono corrisposte con la retribuzione del periodo di paga in corso) entro il mese successivo alla data di ricevimento della autorizzazione da parte dell’INPS della domanda di CIG.
Art. 20 – Elemento aggiuntivo della retribuzione
Le parti convengono nell’istituire, a partire dal 01/05/2017 un elemento economico aggiuntivo da inglobare nell’indennità territoriale di settore (ITS), per i lavoratori con qualifica di operaio, mentre per gli impiegati verrà aggiunto al premio di produzione.
Il valore lordo annuale dell’elemento aggiuntivo è il seguente :
IMPIEGATI | OPERAI |
Livello 7 : € 80 Livello 6 : € 75 Livello 5 : € 70 Livello 4 : € 65 Livello 3 : € 60 Livello 2 : € 55 Livello 1 : € 50 | Livello 4: € 100 Livello 3: € 95 Livello 2: € 90 Livello 1: € 85 |
Art. 21 – Orario di lavoro
Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 66/2003, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dell’Accordo Integrativo Provinciale del 2 agosto 1989 precedentemente applicato, le Parti confermano quanto già stabilito in data 4 dicembre 1995 e cioè che l’orario di lavoro resta fissato in 40 ore settimanali per tutti i mesi dell’anno.
Art. 22 – Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
A decorrere dall’anno 2017, come previsto degli art. 12 e 38 del CCNL, con l’obiettivo di migliorare la produttività delle aziende e del territorio, viene stabilito un EVR con natura di premio variabile e non prevedibile.
La misura massima dell’EVR consiste nel 4% dei minimi contrattuali così come dalla tabella seguente:
Livello | Importo massimo annuale |
8 | 1.029,84 |
7 | 863,14 |
6 | 741,48 |
5 | 629,69 |
4 | 564,30 |
3 | 524,89 |
2 | 471,33 |
1 | 411,94 |
Tale premio è collegato sia all’andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività e competitività del territorio, sia all’andamento delle singole aziende.
L’obiettivo di produttività territoriale cui è correlata l’erogazione dell’EVR, è basato sui seguenti indicatori nonché sui rispettivi pesi ponderali:
Indicatore | Peso ponderale |
Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile | 25% |
Numero ore denunciate in Cassa Edile | 25% |
Monte salari denunciato in Cassa Edile | 25% |
Rapporto ore lavorate e ore denunciate in Cassa Edile | 25% |
Tali indicatori saranno valutati entro il 31 gennaio di ogni anno sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio, nell’ambito di un quadriennio complessivo.
L’obiettivo e la conseguente erogazione dell’EVR verranno riconosciuti al risultato pari o positivo di almeno due degli indicatori di cui sopra. La misura percentuale dell’EVR sarà pari a quanto risultante dalla somma dei pesi ponderali degli indicatori pari o positivi e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi ivi compreso il TFR.
Le aziende, al fine di stabilire il proprio raggiungimento o meno degli obiettivi di produttività, verificheranno l’andamento dei seguenti indicatori aziendali:
• numero ore denunciate in cassa edile (o numero ore lavorate registrate sul LUL, per le aziende con solo impiegati)
• volume d’affari IVA (così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa)
In tale calcolo dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all’azienda nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive eventualmente dislocate sul territorio.
Le aziende confronteranno tali indicatori triennio su triennio, secondo le medesime modalità esposte per la verifica territoriale.
Qualora gli indicatori risultino pari o positivi, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale. Laddove entrambi i parametri aziendali dovessero risultare negativi, l’EVR non sarà erogato.
Qualora un solo indicatore aziendale risulti pari o positivo, l’azienda dovrà erogare una percentuale dell’EVR secondo la seguente operazione:
(Somma dei pesi ponderali degli indicatori territoriali pari o positivi – 30)/2
In quest’ultima ipotesi, o nel caso entrambi i parametri siano negativi, l’impresa dovrà altresì presentare un’autodichiarazione alla Cassa Edile ed alla Associazione territoriale datoriale di riferimento (vedasi allegato 2), dandone comunicazione anche alle RSU ove costituite. Entro 20 giorni dal ricevimenti della comunicazione le parti firmatarie del presente contratto potranno chiedere un confronto con l’azienda per la verifica dell’autodichiarazione.
L’EVR verrà erogato in un’unica soluzione ai lavoratori in forza alla data del 1 aprile dell’anno di erogazione. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell’anno di maturazione devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell’EVR, quanti sono i mesi di servizio prestati. La frazione di mese superiore a 15 giorni verrà considerata come mese intero.
L’EVR sarà inoltre riproporzionato sulla base dell’orario contrattuale individuale per i lavoratori a tempo parziale.
Per quanto non previsto si rimanda al CCNL.
Art. 23 – Norma transitoria
Nel caso in cui le aziende non corrispondano l’elemento aggiuntivo di cui al precedente art. 20, già dal mese di maggio per motivi di ordine tecnico\temporale, provvederanno ad erogare il relativo arretrato al più tardi unitamente alle competenze di giugno.
Art. 24 – Decorrenza e durata
Il presente contratto provinciale integrativo del CCNL vigente avrà decorrenza dal 1° maggio 2017 salvo le diverse decorrenze eventualmente previste per particolari istituti e non potrà essere rinnovato prima del 31 dicembre 2017, fatte salve determinazioni che potranno essere assunte a livello nazionale dalle parti sociali.
Il presente accordo avrà scadenza il 31.12.2018, salvo l’intervento sostitutivo di nuovi accordi.
Qualora venissero stipulate condizioni meno onerose con altre Associazioni Datoriali Artigiane, le stesse si intenderanno automaticamente estese alle imprese aderenti all’Associazione firmataria del presente accordo.
Letto, confermato e sottoscritto
Upa Federimpresa (Confartigianto) Confederazione Nazionale dell’Artigianato e
della Piccola e Media Impresa (CNA)
FILLEA-CGIL Piacenza FILCA-CISL Parma Piacenza FENEAL-UIL Piacenza
Allegato 1
(Modello della documentazione probatoria ai fini dell’art. 2)
Nome e cognome
Qualifica professionale
Mansione
Data assunzione
Il sottoscritto, dichiara di aver ricevuto dal Sig. in data
così come previsto al vigente articolo 2 del contratto integrativo provinciale del settore edile, adeguata formazione/informazione in merito all’utilizzo dei DPI e sui rischi generici dell’attività di cantiere nonché a quelli specifici connessi alla mansione da svolgere.
Firmato
Lavoratore l’Azienda
Allegato 2
(Modello di dichiarazione di avvenuta effettuazione della
verifica aziendale ai fini della determinazione dell’EVR art. 22)
Carta intestata
Luogo e data
Spett.le Cassa Edile di Piacenza
Spett.le Associazione datoriale di riferimento
Spett.le RSU
Oggetto: autodichiarazione per l’anno del non raggiungimento di almeno uno degli indicatori aziendali
La scrivente impresa, con sede legale in nel periodo preso a riferimento per l’erogazione dell’EVR per l’anno (triennio / / rapportato al triennio / / )
Dichiara
Che la verifica aziendale ha evidenziato l’andamento negativo del seguente indicatore:
❑ ore denunciate in Cassa Edile
❑ volume di affari IVA
pertanto l’importo dell’EVR sarà pari ad euro . Cordiali saluti.
Timbro e firma del legale rappresentante