Contract
ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 34 DEL T.U.EE.LL., DEGLI ARTT. 59 E 60 DELLA L.R. 24/2017 E DELL'ART. 40 DELLA L.R. 20/2000
TRA
XXXXXXX XXXXXX-XXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXX XX XXXXXX XXX XXXXXX, AVENTE AD OGGETTO I SITI DI EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA RICADENTI NEL COMUNE DI MARANO SUL XXXXXX
L'anno duemiladiciannove, il mese di marzo, il giorno ventotto,
Tra
la Regione Xxxxxx-Romagna, con sede in Bologna, xxxxx Xxxx Xxxx x. 00, X. XXX 00000000000, legalmente rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Bagno di Romagna, il 25.07.1956, funzionario Dirigente Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio, il quale interviene nella sua veste di delegato alla sottoscrizione, giusta Delibera della Giunta Regionale Xxxxxx- Romagna n. 435 del 25.03.2019;
la Provincia di Modena, con sede in Modena, xxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, x. 00, X. XXX 00000000000, legalmente rappresentata da Xxxxxxxxxxxx Xxxxx, nato a Pavullo nel Frignano il 02.08.1957, il quale interviene nella sua veste di Presidente della Provincia di Modena, giusta delibera di Consiglio n. 84 del 17.09.2018;
il Comune di Marano sul Xxxxxx, con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxxxxxx, x. 00, C.F. 00675950364, legalmente rappresentato dalla prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, nata a Marano sul Xxxxxx, il 02.09.1959, la quale interviene nella sua veste di sindaco;
Premesso
– che nel Comune di Marano sul Xxxxxx sono presenti tre siti di emittenza radio televisiva individuati dal Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva (d'ora in poi PLERT) della Provincia di Modena, approvato con D.C.P. n. 72 del 14.04.2004;
– che il Quadro Conoscitivo del PLERT (Allegato A, Schede dei siti esistenti) ha caratterizzato i siti come di seguito indicato:
– sito n. 18 “Rodiano - Cà de Grassi”, costituito da due postazioni radio con altrettante frequenze;
– sito n. 19 “Ospitaletto - La Lama”, costituito da due postazioni con cinque frequenze, quattro emittenti radio e un ponte radio;
– sito n. 20 “Rodiano - Sambana”, costituito da una sola postazione con due frequenze;
– che ai sensi dell’art. 4 della l.r. 30/2000 il PLERT ha individuato le criticità dei siti esistenti ed ha stabilito le determinazioni di Piano (Norme tecniche di attuazione, Appendice A) come di seguito specificato:
– sito n. 18 “Rodiano - Cà de Grassi”
Il sito risulta da delocalizzare per ragioni di incompatibilità urbanistica (ubicazione su un edificio a destinazione residenziale) e di criticità ambientale (superamento del valore di attenzione). Il PLERT ha previsto la Delocalizzazione prioritaria nelle aree limitrofe (Norme tecniche di attuazione, art. 2.6) di questo sito, ed ha individuato quale ubicazione preferenziale per la sua delocalizzazione il sito n. 4 dell’Appendice B (Norme tecniche di attuazione, Appendice A), d’ora in poi indicato come sito n. 18*;
– sito n. 19 “Ospitaletto - La Lama”
Il sito risulta confermato, ma ricade tra i siti critici, ai sensi dell’art. 3.1, co. 1 delle Norme di attuazione del PLERT, in quanto la potenza irradiata complessiva è superiore a 5 kW. Per questo sito l’art. 3.1, co. 2 prescrive che “Al fine di definire e quantificare i vincoli territoriali e per limitare le seguenti ricadute negative sul territorio, i Comuni, sentita l’ARPA e l’AUSL, definiscono in un apposito elaborato le future condizioni massime ammissibili, in termini di:
– massima dimensione spaziale e localizzazione dei volumi di rispetto assoluti e relativi che determina, rispettivamente, aree ad accesso limitato e vincoli d’inedificabilità o di altezza massima degli edifici nelle aree limitrofe ai siti;
– numero e tipologia delle strutture di sostegno dei siti critici, in riferimento al relativo impatto visivo”;
– sito n. 20 “Rodiano - Sambana” Il sito risulta confermato.
Considerato
– che il Comune di Marano sul Xxxxxx ha avviato il recepimento del PLERT nella strumentazione urbanistica, individuando i siti di emittenza radio e televisiva in forma puntuale e definendo per essi la fascia di ambientazione;
– che il sito n. 18 “Rodiano - Cà de Grassi” è tuttora da delocalizzare;
– che per il sito critico n. 19 “Ospitaletto - La Lama” devono essere definite le condizioni massime ammissibili per il suo sfruttamento;
– che, relativamente al sito n. 20 “Rodiano - Sambana”, le Società Nuova Radio Emilia S.r.l e Streaming S.r.l, a seguito del risanamento del sito PLERT n. 17 nel Comune di Maranello, intendono trasferire le proprie frequenze, 89.7 Mhz (emittente Paneburromarmellata) e 96,2 Mhz (emittente Canzoni e Sorrisi), nel
Comune di Marano sul Xxxxxx, avanzando contestualmente la proposta di uno spostamento del sito (d’ora in poi sito n. 20*), per migliorare la qualità del servizio e ridurre l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. La proposta contiene anche la richiesta di trasferire nel sito 20* le frequenze 101.45 Mhz (emittente Paneburromarmellata) e 96,00 Mhz (emittente Canzoni e Sorrisi) provenienti dal sito n. 18, attualmente disattivo a causa dello sfratto esecutivo per finita locazione. Tale proposta è stata indicata nella Tav. 1.5 del PSC, Tavola dei vincoli - Tutele del PSC - Rispetti come sito di emittenza radiotelevisiva in progetto;
Valutato
– che in attuazione delle previsioni del PLERT risulta necessario:
– perfezionarne il recepimento nella strumentazione urbanistica del Comune di Marano sul Xxxxxx, individuando, ai sensi dell’art. 3.3 delle Norme tecniche di attuazione del PLERT, i perimetri dei siti di emittenza radio e televisiva e dalla fascia di ambientazione;
– delocalizzzare il sito PLERT n. 18 “Rodiano - Cà de Grassi”;
– definire le condizioni massime ammissibili per lo sfruttamento del sito critico n. 19 “Ospitaletto - La Lama ” in attuazione dell’art. 3.1, co. 2 e dell’art. 3.3, co. 5 delle Norme tecniche di attuazione del PLERT;
– che risulta opportuno considerare la proposta della Società Nuova Radio Emilia S.r.l. di sostituire il sito
n. 20 “Rodiano - Sambana”, classificato dal PLERT come sito confermato, con il nuovo sito n. 20*, per assicurarne un ottimale sfruttamento e ridurre l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Nell’ambito dell’Accordo si provvede a stralciare dal PLERT il sito n. 20 e a dettare le condizioni per la realizzazione del sito n. 20*;
– che nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Modena (d’ora in poi PTCP2009), approvato con
D.C.P. n. 46 del 18.03.2009, l’area del sito n. 18* è interessata dalle seguenti perimetrazioni:
– Carta 1.1 Tutela delle risorse paesistiche e storico culturali
– Sistema dei crinali e sistema collinare (PTCP2009, Norme, art.20);
– Xxxxxxx xxxxxx (PTCP2009, Norme, art. 23C, co. 1, let. b);
– Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (PTCP2009, Norme, art. 12);
– Ambito della quinta collinare (PTCP2009, Norme, art. 34);
– Carta 2.1 Rischio da frana: carta del dissesto
Il sito non ricade in corrispondenza di: Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità, Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità o di Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato;
– Carta 2.2 Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali
Il sito ricade in corrispondenza di un’Area potenzialmente non soggetta ad effetti locali (PTCP2009, Norme, art. 14);
– Carta 3.6 Limitazioni territoriali alla localizzazione di nuovi siti per l’emittenza Radio Televisiva
Il sito ricade tra le localizzazioni con soglia di attenzione (Classe B). In queste aree il PLERT stabilisce all’art. 2.5 delle Norme di attuazione che la localizzazione di nuovi siti è ammissibile, a condizione che:
– non vi siano alternative di localizzazione tecnicamente equivalenti in termini di copertura delle aree servite al di fuori di tali zone;
– sia limitato l’impatto paesaggistico - ambientale attraverso la realizzazione di installazioni consortili per più emittenti, preferibilmente su un unico supporto, con la ricerca di idonee soluzioni tipologiche e progettuali per i supporti medesimi;
– che nel PSC del Comune di Marano sul Xxxxxx l’area individuata per la collocazione del sito n. 18*è interessata dalle seguenti perimetrazioni:
– Tavola 1.2 Carta dei vincoli - Vulnerabilità
– Rischio elettromagnetico: limitazioni territoriali alla localizzazione di siti di emittenza radio e televisiva - Classe B (Localizzazione con soglia di attenzione - zone ed elementi);
– Tavola 1.3 Carta dei vincoli - Tutele paesaggistiche e storico-culturali
– Collina
– Crinali minori
– Tavola 1.5 Tavola dei vincoli - Tutele del PSC - Rispetti
– Siti di emittenza radiotelevisiva esistenti;
– Fascia di ambientazione;
– Tavola 2 Limitazioni territoriali e condizioni di criticità
– Vincoli condizionanti (areali e lineari);
– Tavola 4 Ambiti e trasformazioni territoriali
– Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico;
– che nel PTCP2009 l’area individuata per il sito n. 19 è interessata dalle seguenti perimetrazioni:
– Carta 1.1 Tutela delle risorse paesistiche e storico culturali
– Sistema dei crinali e sistema collinare (PTCP2009, Norme, art. 20);
– Xxxxxxx xxxxxx (PTCP2009, Norme, art. 23C, co. 1, let. b);
– Ambito della quinta collinare (PTCP2009, Norme, art. 34);
– Carta 2.1 Rischio da frana: carta del dissesto
Il sito non ricade in corrispondenza di Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità, Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità o di Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato;
– Carta 2.2 Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali
Il sito è ubicato a ridosso del limite tra un’Area potenzialmente non soggetta ad effetti locali (postazione esistente T2, Scheda 19, Allegato A del Quadro Conoscitivo del PLERT) ed un’Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche topografiche (postazione T1, Scheda 19, Allegato A del Quadro Conoscitivo del PLERT);
– Carta 3.6 Limitazioni territoriali alla localizzazione di nuovi siti per l’emittenza Radio Televisiva
Il sito ricade tra le localizzazioni con soglia di attenzione (Classe B). In queste aree il PLERT stabilisce che la localizzazione di nuovi siti è ammissibile, alle condizioni stabilite dall’art. 2.5, co. 1, lett. a, b,c;
– che nel PSC del Comune di Marano sul Xxxxxx l’area individuata per la collocazione del sito n. 19 è interessata dalle seguenti perimetrazioni:
– Tavola 1.2 Carta dei vincoli - Vulnerabilità
– Rischio elettromagnetico: limitazioni territoriali alla localizzazione di siti di emittenza radio e televisiva -Classe B (Localizzazione con soglia di attenzione - zone ed elementi);
– Tavola 1.3 Carta dei vincoli - Tutele paesaggistiche e storico-culturali
– Collina;
– Crinali minori;
– Tavola 1.5 Tavola dei vincoli - Tutele del PSC - Rispetti
– Siti di emittenza radiotelevisiva esistenti;
– Fascia di ambientazione;
– Sistema insediativo storico. L’edificio ubicato tra le due postazioni è classificato di interesse storico- architettonico e testimoniale (ES. 2);
– Tavola 4 Ambiti e trasformazioni territoriali
– Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico;
– che nel RUE del Comune di Marano sul Xxxxxx (RUE, Tav. 1) l’edificio ubicato tra le due postazioni è classificato di interesse storico- architettonico e testimoniale; nell’edificio, contrariamente ai divieti localizzativi stabiliti dall’art. 4, co. 2 della l.r. 30/2000, sono alloggiati gli apparati a terra degli impianti;
– che nel PTCP2009 l’area individuata per il sito n. 20* è interessata dalle seguenti perimetrazioni:
– Carta 1.1 Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali
– Sistema dei crinali e sistema collinare (PTCP2009, Norme, art. 20);
– Crinali spartiacque principali (PTCP2009, Norme, art. 23C, co. 1, let. a);
– Ambito della quinta collinare (PTCP2009, Norme, art. 34);
– Carta 1.2 Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio
Il sito ricade in prossimità di elementi del sistema forestale e boschivo (PTCP2009, Norme, art. 21);
– Carta 2.1 Rischio da frana: carta del dissesto
Il sito non ricade in corrispondenza di Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità, Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità o di Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato;
– Carta 2.2 Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali
Il sito ricade in corrispondenza di un’Area potenzialmente non soggetta ad effetti locali di cui all’art. 14 del PTCP2009;
– Carta 3.6 Limitazioni territoriali alla localizzazione di nuovi siti per l’emittenza radio televisiva
Il sito ricade tra le localizzazioni con soglia di attenzione (Classe B). In queste aree il PLERT stabilisce che la localizzazione di nuovi siti è ammissibile, alle condizioni stabilite dall’art. 2.5, co. 1, lett. a, b e c;
– che nel PSC del Comune di Marano sul Xxxxxx l’area individuata per la collocazione del sito n. 20* è interessata dalle seguenti perimetrazioni:
– Tavola 1.2B Carta dei vincoli - Vulnerabilità
– Rischio elettromagnetico: limitazioni territoriali alla localizzazione di siti di emittenza radio e televisiva -Classe B (Localizzazione con soglia di attenzione - zone ed elementi);
– Tavola 1.3 Carta dei vincoli - Tutele paesaggistiche e storico-culturali
– Collina;
– Crinali spartiacque principali;
– Tavola 1.5B Tavola dei vincoli - Tutele del PSC - Rispetti
– Xxxx di emittenza radiotelevisiva in progetto;
– Fascia di ambientazione;
– Tavola 4 Ambiti e trasformazioni territoriali
– Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico;
– Aree di valore naturale e ambientale;
Evidenziato
– che in attuazione delle prescrizioni del PLERT il Comune di Marano sul Xxxxxx ha inteso promuovere la conclusione di un Accordo di programma, favorendo il coordinamento degli Enti interessati sui seguenti aspetti:
– risolvere le criticità di ordine localizzativo esistenti a Rodiano - Cà de Grassi, mediante delocalizzazione del sito n. 18, secondo le modalità previste dal PLERT e precisate dalla Società Streaming S.r.l. nello Studio propedeutico al risanamento con delocalizzazione del sito PLERT n. 18 “Rodiano -Cà de Grassi” in Allegato A.7. 1, Appendice 1 del presente Accordo;
– stabilire le condizioni per lo sfruttamento del sito critico n. 19 e superare le incompatibilità di ordine localizzativo degli apparati a terra secondo le modalità proposte nello Studio propedeutico al riposizionamento degli apparati a terra del sito PLERT n. 19 “Ospitaletto- La Lama” predisposto dalle emittenti presenti nel sito e riportato in Allegato A.7. 2, Appendice 2 del presente Accordo;
– individuare il nuovo sito n. 20*, in sostituzione del sito n. 20, secondo le modalità proposte dalla Società Nuova Radio Emilia S.r.l. con lo Studio propedeutico all’individuazione di un nuovo sito di emittenza radio e televisiva, sostitutivo del sito PLERT n. 20 “Rodiano -Sambana” in Allegato A.7. 3, Appendice 3 del presente Accordo;
Considerato
– che l'art. 7 della l.r. 30/2000 prevede che gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva siano autorizzati e adeguati mediante la predisposizione dei Piani di risanamento, che prevedono la riconduzione a conformità, nel rispetto dei limiti di esposizione di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998, e/o la delocalizzazione;
– che per l'adeguamento ai limiti era previsto il termine di due anni dall'entrata in vigore della l.r. 30/2000;
– che la delocalizzazione deve essere effettuata nelle aree previste dal PLERT;
– che l’obiettivo di dare risposta alle problematiche dovute alla presenza del sito n. 18 “Rodiano - Cà de Xxxxxx”, contemperando le diverse esigenze (tutela della salute, tutela del paesaggio ed esigenza di dare continuità al servizio radiotelevisivo), possa essere raggiunto con la predisposizione di un Piano di risanamento con delocalizzazione che veda la riorganizzazione del sito secondo le seguenti disposizioni:
– accorpare in un’unica postazione, ubicata sull’area di sedime indicata in Allegati B.1. 2, B.1. 3, B.2. 2,
B.3.3 gli impianti di radiodiffusione;
– riservare al Comune di Marano sul Xxxxxx una porzione del traliccio e lo spazio per collocare un armadio per la collocazione degli apparati a terra. Sulla porzione di traliccio riservata al Comune
potranno essere ospitati gratuitamente i soggetti di natura non commerciale che erogano un servizio di pubblica utilità senza perseguimento di finalità di lucro (a titolo esemplificativo: Pronto Soccorso, Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Protezione Civile) e quelli individuati per la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 9, co. 1 della l.r. 11/2004;
– ripristinare lo stato dei luoghi attraverso lo smantellamento, a carico della Società Streaming S.r.l., di tralicci o pali, shelter, manufatti in muratura ed attrezzature per l’emittenza presenti nel sito PLERT n. 18 già in disuso o disattivate a seguito del trasferimento nella nuova postazione;
– qualificare paesaggisticamente il nuovo sito n. 18*, mediante:
– la progettazione di sistemi d’antenna condivisi, al fine di ridurre l’affollamento della postazione e migliorare l’impatto visivo;
– la realizzazione di un manufatto, adeguatamente integrato nel contesto, destinato ad ospitare gli apparati tecnologici a terra delle emittenti presenti nel sito. Le dimensioni del manufatto saranno quelle minime necessarie ad ospitare gli apparati previsti per il completo sfruttamento della postazione;
– la progettazione di una postazione in armonia con le caratteristiche dei luoghi;
– l’adeguamento alle norme relative alla sicurezza;
– la recinzione dell’area di pertinenza del sito;
– che l’obiettivo di stabilire le condizioni massime ammissibili per lo sfruttamento del sito n. 19 “Ospitaletto - La Lama”, e di risolvere le criticità relative al ricovero degli apparati a terra possa essere raggiunto definendo:
– la massima dimensione spaziale e localizzazione dei volumi di rispetto assoluti e relativi;
– il numero delle strutture di sostegno in rapporto all’impatto visivo;
– le modalità di ripristino dello stato dei luoghi attraverso lo smantellamento, a carico dei privati coinvolti, di tralicci o pali, shelter, manufatti in muratura ed attrezzature per l’emittenza presenti nel sito PLERT
n. 19 già in disuso o disattivate a seguito della riorganizzazione del sito;
– qualificare paesaggisticamente il sito n. 19, mediante:
– la progettazione di sistemi d’antenna condivisi, per ridurre l’affollamento della postazione e migliorare l’impatto visivo;
– la realizzazione di manufatti, adeguatamente integrati nel contesto, destinati ad ospitare gli apparati tecnologici a terra delle emittenti. Le dimensioni dei manufatti saranno quelle minime necessarie ad ospitare gli apparati previsti per il completo sfruttamento delle postazioni;
– la progettazione delle postazioni in armonia con le caratteristiche dei luoghi;
– l’adeguamento alle norme relative alla sicurezza;
– la recinzione dell’area di pertinenza del sito.
Le condizioni richiamate per lo sfruttamento del sito n. 19 operano sia nei casi di intervento sulle postazioni o gli impianti esistenti, sia nel caso di realizzazione di una nuova postazione in sostituzione di quelle esistenti;
– che l’obiettivo di dare risposta alle esigenze di servizio manifestate dalla Società Nuova Radio Emilia S.r.l. relativamente al sito n. 20 “Rodiano - Sambana” possa essere raggiunto accogliendo la proposta della Società di individuare un nuovo sito, in sostituzione di quello esistente, prevedendone un’organizzazione secondo le seguenti disposizioni:
– accorpare in un’unica postazione, ubicata sull’area di sedime indicata in Allegati B.1. 2, B.1.3, B.2.2 e
B.3.3 gli impianti di radiodiffusione;
– riservare al Comune di Marano sul Xxxxxx una porzione della postazione e lo spazio per collocare un armadio per la collocazione degli apparati a terra. Nello spazio riservato al Comune potranno essere ospitati gratuitamente i soggetti di natura non commerciale che erogano un servizio di pubblica utilità senza perseguimento di finalità di lucro (a titolo esemplificativo: Pronto Soccorso, Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Protezione Civile) e quelli individuati per la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 9, co. 1 della l.r. 11/2004;
– ripristinare lo stato dei luoghi attraverso lo smantellamento, a carico dei privati coinvolti, di tralicci o pali, shelter, manufatti in muratura ed attrezzature per l’emittenza presenti nel sito PLERT n. 20;
– qualificare paesaggisticamente il nuovo sito n. 20*, mediante:
– la progettazione di sistemi d’antenna condivisi, al fine di ridurre l’affollamento della postazione e migliorare l’impatto visivo;
– la realizzazione di un manufatto, adeguatamente integrato nel contesto, destinato ad ospitare gli apparati tecnologici a terra delle emittenti presenti nel sito. Le dimensioni del manufatto saranno quelle minime necessarie ad ospitare gli apparati previsti per il completo sfruttamento della postazione;
– la progettazione di una postazione in armonia con le caratteristiche dei luoghi;
– l’adeguamento alle norme relative alla sicurezza;
– la recinzione dell’area di pertinenza del sito;
Rilevato
– che il raggiungimento di tali obiettivi di cui sopra, mediante il ricorso alla procedura dell’Accordo,
comporta:
– la necessità di variare i seguenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica:
– PLERT della Provincia di Modena, approvato con D.C.P. n. 72 del 14.04.2004;
– PSC del Comune di Marano sul Xxxxxx, approvato con D.C.C. n. 2 del 21.1.2015;
– XXX xxx Xxxxxx xx Xxxxxx xxx Xxxxxx, approvato con D.C.C. n. 3 del 21.01.2015;
– la redazione del POC per la localizzazione dei siti di emittenza radiotelevisiva ai sensi dell’art. 3.3 co. 5 delle Norme tecniche di attuazione del PLERT;
– che la variazione di tali strumenti, nell’ambito del presente Accordo di programma, consentirebbe di raggiungere gli obiettivi prefissati entro termini inderogabili;
– che in accordo tra i titolari degli impianti operanti sul territorio comunale sono stati predisposti gli studi propedeutici al raggiungimento delle finalità dell’Accordo coordinando i diversi interventi previsti, e più precisamente:
– Studio propedeutico al risanamento con delocalizzazione del sito PLERT n.18 “Rodiano-Cà de Grassi”(in Allegato A.7.1);
– Studio propedeutico al riposizionamento degli apparati a terra del sito PLERT n.19 “Ospitaletto - La Lama” (in Allegato A.7.2);
– Studio propedeutico all’individuazione di un nuovo sito di emittenza radio e televisiva, sostitutivo del sito PLERT n.20 “Rodiano-Sambana” (in Allegato A.7.3);
Visto
– l’elenco delle emittenti radiotelevisive operanti nei siti n. 18, 19 e 20, trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni con prot. IV/ RC-22/ 2198/ CM del 24.03.2017;
Ritenuto opportuno
– prevedere per i siti n. 18* e 20* che sia effettuata una campagna di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico, al fine di garantire il rispetto dei valori di legge;
Evidenziato
– che con il presente Accordo di programma si variano il PLERT della Provincia di Modena, il PSC ed il XXX xxx Xxxxxx xx Xxxxxx xxx Xxxxxx, e nello specifico:
– che il PLERT della Provincia di Modena è variato, stralciando il sito n. 20 ed individuando in sostituzione il sito n. 20*; le modifiche introdotte sono di carattere cartografico e testuale; sono altresì modificate le
determinazioni di Piano relative al sito n. 19, contenute nell’Appendice A delle Norme Tecniche di Attuazione;
– che il PSC del Comune di Marano sul Xxxxxx (approvato con D.C.C. n. 2 del 21.01.2015) è variato, prevedendo modifiche di carattere cartografico e normativo. Le modifiche cartografiche hanno interessato le Tavv. 1.4, 1.5 e 4 inserendo i siti 18* e 20* e stralciando i siti 18 e 20. In particolare nelle Tav. 1.5 e Tav. 4 del PSC sono rappresentati i perimetri dei siti, come di seguito specificato:
– in corrispondenza dei perimetri dei siti n. 18*, 19 e 20* è individuato un ambito URB.e - sito per emittenza radio e televisiva e la relativa Fascia di ambientazione, di raggio pari a 300 m dal sito, ai sensi dell’art. 0 xxxxx X.X.X. Xxxxxx - Xxxxxxx n. 1138/2008);
– in corrispondenza del sito critico n. 19 sono individuati inoltre i perimetri dell’Area di attenzione e dell’Area di rispetto assoluto, di cui all’art. 3.2, co. 5 delle Norme tecniche di attuazione del PLERT;
– nella legenda della Tav. 4 le infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti sono integrate con la voce URB.e - sito per emittenza radio e televisiva;
– le Norme del PSC sono modificate, integrando:
– l’art. 11.7 con la definizione della Fascia di ambientazione, l’Area di attenzione e l’Area di rispetto assoluto inserita con il co. 4;
– l’art. 12.1, co. 7 relativo alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti con la voce URB. e - sito per emittenza radio e televisiva;
– che il RUE del Comune di Marano sul Xxxxxx (approvato con D.C.C. n. 3 del 21.01.2015) è variato, prevedendo modifiche di carattere cartografico e normativo.
In particolare, rispetto alle modifiche cartografiche, i perimetri dei siti sono rappresentati nella Tav. 1, come di seguito specificato:
– in corrispondenza dei perimetri dei siti n. 18*, 19 e 20* è individuato un ambito URB.e - sito per emittenza radio e televisiva e la relativa Fascia di ambientazione, di raggio pari a 300 m dal sito, ai sensi dell’art. 0 xxxxx X.X.X. Xxxxxx - Xxxxxxx n. 1138/2008;
– in corrispondenza del sito critico n. 19 sono individuati inoltre i perimetri dell’Area di attenzione e dell’Area di rispetto assoluto, di cui all’art. 3.2, co. 5 delle Norme tecniche di attuazione del PLERT;
– la legenda della Tav. 1 è modificata, prevedendo:
– di integrare le Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti (URB) con la voce URB.e - sito per emittenza radio e televisiva;
– di integrare i Rispetti con le seguenti voci:
– Fascia di ambientazione dei siti di emittenza radio e televisiva;
– Area di attenzione dei siti di emittenza radio e televisiva;
– Area di rispetto assoluto dei siti di emittenza radio e televisiva;
Le Norme del RUE sono modificate al co. 6 dell’art. 3.6. 5 con precisazioni relative ai siti individuati dal PLERT, alla Fascia di ambientazione, all’Area di attenzione e all’Area di rispetto assoluto;
Visto
– l’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo alla disciplina degli Accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, interventi e di programmi di intervento di pubblico interesse che richiedono l’azione integrata e coordinata di Regioni, Province e Comuni, di amministrazioni statali e di altri enti pubblici;
– l’art. 60 della l.r. 24/2017 e l’art. 40 della l.r. 20/2000, relativi agli Accordi di programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica, prevedono che il Sindaco che intenda promuovere un Accordo di programma che comporti variazione di strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica provvede a convocare la Conferenza preliminare, già prevista dal co. 3 dell’art. 27 della l. 142/1990, ora art. 34 del
D. Lgs. 267/2000, cui partecipano le Amministrazioni interessate con un rappresentante;
Dato atto
– del pubblico interesse, rappresentato dall’esigenza di dare una soluzione, entro termini certi, alle criticità derivanti dal sito PLERT n. 18, in attuazione delle previsioni del PLERT;
– della necessità di ottemperare per il sito PLERT n. 19 alle criticità localizzative stabilite dalla l.r. 30/2000 e alle prescrizioni stabilite per i siti critici dall’art. 3.1, co. 2 delle Norme tecniche di attuazione del PLERT;
– del pubblico interesse, rappresentato dall’esigenza di rendere disponibile alle emittenti che operano sul territorio un quadro efficiente di siti assimilati ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria. Il nuovo sito 20* vede attualmente la presenza di apparati radioamatoriali regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966,
n. 1214 e potrà rispondere sia alle esigenze specifiche di servizio manifestate dalle Società Nuova Radio Emilia S.r.l. e Streaming S.r.l., che intendono trasferirvi le frequenze, 89.7 Mhz, 96.2 Mhz e 101.45 Mhz, sia, più in generale, costituire un’alternativa al sito critico n. 19 che consente limitate possibilità di ampliamento per le condizioni territoriali al contorno (prossimità ad edifici residenziali, impatto paesaggistico delle postazioni);
– che il Sindaco del Comune di Marano sul Xxxxxx ha provveduto ad indire e convocare la Conferenza preliminare, prevista dall’art. 60 della l.r. 24/2017 e dall’art. 40 della l.r. 20/2000, con atto n. 5963 del 26.07.2018;
– che in data 4.09.2018 è stata svolta la prima seduta della Conferenza preliminare durante la quale sono stati illustrati gli elaborati costitutivi dell’Accordo;
– che in data 21.09.2018 si è svolta la seconda seduta della Conferenza preliminare e che nella stessa si è verificata l’esistenza di un consenso unanime delle amministrazioni interessate, come da verbale prot. 7458 del 02.10.2018, in ordine alla proposta di Accordo di programma che determina variante al PLERT della Provincia di Modena, al PSC ed al RUE del Comune di Marano sul Xxxxxx e la formazione di POC specifico;
– che la proposta di Accordo, sottoscritta dagli enti interessati con gli elaborati allegati, è stata pubblicata sul sito web del Comune di Marano sul Xxxxxx e depositata per sessanta giorni presso la sede del Comune a far data dal 12.12.2018, presso la sede della Regione Xxxxxx-Romagna a far data dal 12.12.2018, presso la sede della Provincia di Modena a far data dal 12.12.2018, e che di tale deposito è stato dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 390 in data 12.12.2018;
– che entro il termine di 60 giorni di deposito alla Xxxxxxx Xxxxxx - Xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx ed al Comune di Marano sul Xxxxxx non sono pervenute osservazioni;
– che in data 12.02.2019 è pervenuto al Comune di Marano sul Xxxxxx (prot. 1220 del 12.02.2019) il contributo di XXXXX ed in data 05.03.2019 il contributo di AUSL (prot. 1805 del 05.03.2019) relativi alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi degli artt. da 12 a 18 del D. Lgs. 152/2006; nei due contributi si conferma quanto espresso in sede di conferenza preliminare dove sono stati condivisi i contenuti dell’accordo;
– che il Sindaco del Comune di Marano sul Xxxxxx con atto prot. n. 1768 del 05.03.2019 ha convocato i soggetti interessati per la conclusione dell'Accordo in data 28 marzo 2019;
Viste altresì
– la deliberazione del Consiglio Comunale di Marano sul Xxxxxx n. 28 del 18.09.2018, con la quale è stato espresso l'assenso preliminare all'Accordo anche per gli aspetti attinenti alla Variante al PSC, al RUE e per la formazione del POC;
– la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 84 del 17.09.2018, con la quale è stato espresso l'assenso preliminare all'Accordo;
– il Parere motivato favorevole senza rilievi della Provincia di Modena, espresso in relazione al POC e alla Variante al PSC e al RUE, nell’ambito della conferenza conclusiva, ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS-VALSAT) di cui al D.Lgs. 152/2006 e all’art. 5 della l.r 20/2000 , come da verbale in atti comunali prot. n. 2410 del 28.03.2019;
– la deliberazione della Giunta Regionale n. 1539 del 24.09.2018, nella quale la Regione Xxxxxx- Romagna ha espresso l'assenso preliminare all'Accordo, riservandosi di formulare le proprie valutazioni ambientali sulla Variante al PLERT, dopo l'esame delle eventuali osservazioni pervenute a seguito della fase di
pubblicazione;
– la deliberazione di Giunta Regionale n. 435, del 25.03.2019 con la quale la Regione Xxxxxx-Romagna si è espressa in merito al Parere motivato ai sensi degli art. 5 e 40 della L.R. 20/2000 e s.m. e i. per gli aspetti attinenti alla variante al PLERT;
Ritenuto che
– ad esito della valutazione ambientale positiva del POC e della Variante al PSC e al RUE del Comune di Marano sul Xxxxxx espresso dalla Provincia di Modena nell’ambito della seduta conclusiva, come da verbale in atti comunali prot. n. 2410 del 28.03.2019 e della valutazione ambientale positiva del PLERT della Provincia di Modena, di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 435 del 25.03.2019, i soggetti partecipanti non rilevano la necessità di apportare modificazione ai contenuti sostanziali dell'Accordo;
Dato atto
– che nella seduta conclusiva del 28.03.2019 i soggetti interessati hanno espresso le loro determinazioni conclusive come da verbale prot. n. 2410 del 28.03.2019 in atti;
Considerato che
– il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, come specificato ed integrato dagli artt. 59 e 60 della l.r. 24/2017 e dall'art. 40 della l.r. 20/2000, in quanto individua gli impegni assunti dalla Regione Xxxxxx - Romagna, dalla Provincia di Modena e dal Comune di Marano sul Xxxxxx per la realizzazione del programma di interventi che comporta l'azione integrata e coordinata dei soggetti citati. La sua approvazione, con decreto del Presidente della Regione Xxxxxx-Romagna, comporta Variante al PLERT della Provincia di Modena, approvazione di POC, variante al PSC e al RUE del Comune di Marano sul Xxxxxx e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
Valutato
– che vi siano le condizioni per addivenire alla sottoscrizione di un Accordo di programma, ai sensi degli artt. 59 e 60 della l.r. 24/2017 e dell'art. 40 della l.r. 20/2000, fra i soggetti Regione Xxxxxx- Romagna, Provincia di Modena e il Comune di Marano sul Xxxxxx;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato è approvato il seguente ACCORDO DI PROGRAMMA,
con il consenso unanime:
Art. 1 – Premesse, finalità, procedure ed effetti dell'Accordo
1. Le premesse, gli atti in esse richiamati e gli Allegati come elencati all'art. 12 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma (d’ora in poi “Accordo”) e si intendono quindi integralmente riportati.
2. Il presente Accordo è finalizzato a dare una soluzione alle seguenti problematiche:
– incompatibilità di carattere localizzativo (edificio ad uso residenziale) degli impianti di radiocomunicazione esistenti nel sito PLERT n. 18;
– adeguamento alle prescrizioni del PLERT relativamente al sito critico n. 19 e superamento delle criticità localizzative che interessano gli apparati a terra;
– esigenze di servizio manifestate dalle emittenti in relazione alla possibilità sostituire il sito n. 20 confermato dal XXXXX.
3. Le soluzioni previste dall’Accordo sono state individuate contemperando le esigenze di tutela della salute della popolazione e di tutela del paesaggio con la necessità di garantire la continuità del servizio entro un quadro efficiente di infrastrutture per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica.
4. L'Accordo è concluso ed approvato secondo le procedure previste dal combinato disposto dell'art. 34 del
D. Lgs. 267/2000, degli artt. 59 e 60 della l.r. 24/2017 e dell'art. 40 della l.r. 20/2000, in quanto avente ad oggetto:
– il risanamento del sito n. 18 mediante delocalizzazione nel sito n. 18*, in attuazione delle previsioni del PLERT (Norme tecniche di attuazione, Appendici A e B);
– la definizione delle condizioni massime ammissibili di sfruttamento del sito critico n. 19 ed il superamento delle criticità localizzative;
– la realizzazione del sito n. 20* in sostituzione del sito n. 20, al fine di ridurre l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e migliorare la qualità del servizio assicurando un’adeguata riserva di infrastrutture per la localizzazione di nuovi servizi di radiocomunicazione.
In particolare, il sito esistente n. 18 è delocalizzato nel sito n. 18*, corrispondente al sito n. 4 dell’Appendice B delle Norme tecniche di attuazione del PLERT, perfezionandone il recepimento. La delocalizzazione degli impianti nel sito n. 18* prevede anche la demolizione del sito n. 18 ed il ripristino dei luoghi interessati, a cura delle Società Streaming S.r.l..
Per il sito critico n. 19, in attuazione dell’art. 3.1, co. 2 delle Norme tecniche di attuazione del PLERT, sono definite le condizioni massime ammissibili di sfruttamento del sito per assicurare il raccordo con la disciplina urbanistica e per qualificare l’inserimento paesaggistico; per superare le incompatibilità localizzative rilevate ai sensi della l.r. 30/2000 si prevede inoltre la realizzazione di shelter per l’alloggiamento degli apparati a terra.
Per il sito n. 20 è prevista la sostituzione con il sito n. 20*, ubicato in un’area poco distante, posta a quota maggiore, in grado di migliorare la qualità del servizio e di assicurare nel contempo il rispetto dei valori di campo elettromagnetico stabiliti dalla normativa vigente. Nel sito n. 20, essendo stata verificata l’assenza di impianti di trasmissione, è previsto unicamente lo smantellamento delle infrastrutture esistenti, con ripristino dei luoghi a cura dei titolari degli impianti.
Art. 2 – Programma per il risanamento con delocalizzazione del sito n. 18, la gestione del sito n. 19 e l’individuazione del nuovo sito n. 20*
1. Gli interventi individuati per raggiungere le finalità dell'art. 1, co. 2 del presente Accordo prevedono:
– per il sito n. 18, la presentazione di un Piano di risanamento con delocalizzazione nel sito n. 18*, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 30/2000;
– per i siti n.19 e 20*, la richiesta di autorizzazione all'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva, ai sensi dell’art.6 della l.r. 30/2000.
2. Nell'Allegato E si riporta l’elenco delle frequenze radiotelevisive trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni con prot. IV/ RC-22/ 2198/ CM del 24.03.2017. Le Emittenti riportate in tale elenco sono individuate attraverso la denominazione commerciale e attraverso l'attuale canale occupato.
3. A seguito dell'attivazione dei siti n. 18* e 20* deve essere verificato, mediante una campagna di rilievi, il rispetto dei valori di campo elettromagnetico previsti dal D.M. 381/1998 e dal D.P.C.M. 08.07.2003. I punti e le modalità con cui dovranno essere realizzate le misure verranno stabiliti da ARPAE e saranno finalizzate a garantire il rispetto dei livelli di campo elettromagnetico stabiliti dalla normativa vigente, in particolare in corrispondenza dei luoghi intensamente frequentati o all’interno degli edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere e loro pertinenze esterne, tenuto conto di eventuali richieste da parte degli Enti competenti.
4. Gli interventi di costruzione delle postazioni e l’istallazione e messa in esercizio degli impianti devono sottostare alle condizioni definite al successivo co. 5; il mancato rispetto di tali condizioni è preclusivo al rilascio di autorizzazioni relative ai siti n. 18*, 19 e 20* da parte del Comune.
5. Le richieste di autorizzazione per i siti n. 18*, 19 e 20* sono presentate dai titolari degli impianti al Comune di Marano sul Xxxxxx e sono predisposte osservando le seguenti disposizioni:
Sito n. 18*
Per la realizzazione del sito sono previsti i seguenti criteri, adottati per la definizione dello Studio propedeutico al risanamento con delocalizzazione del sito PLERT n.18 “Rodiano-Cà de Grassi”(in Allegato A7.1);
– realizzare una sola postazione, ubicata sull’area di sedime indicata nell’Allegato B.3. 3;
– riservare al Comune di Marano sul Xxxxxx una porzione della postazione e lo spazio per collocare un
armadio per la collocazione degli apparati a terra. Nello spazio riservato al Comune potranno essere ospitati gratuitamente i soggetti di natura non commerciale che erogano un servizio di pubblica utilità senza perseguimento di finalità di lucro (a titolo esemplificativo: Pronto Soccorso, Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Protezione Civile) e quelli individuati per la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 co. 1 della l. r. 11/2004.
– qualificare paesaggisticamente il nuovo sito n. 18*, inserito in un ambito agricolo di rilievo paesaggistico, mediante:
– la progettazione di sistemi di antenna condivisi, per ridurre l’affollamento della postazione e migliorare l’impatto visivo;
– l’adozione di una finitura opaca color grigio chiaro per tutti gli apparati;
– la realizzazione di un manufatto, adeguatamente integrato nel contesto, destinato ad ospitare gli apparati tecnologici a terra. Le dimensioni del manufatto saranno quelle minime necessarie ad ospitare gli apparati previsti per il completo sfruttamento della postazione, e comunque con superficie utile non superiore a 15 mq, altezza massima pari a 3 m, finitura di colore grigio chiaro (RAL 703) oppure verde (RAL 7034) per le pareti;
– la progettazione di una postazione in armonia con le caratteristiche dei luoghi (palo/traliccio in acciaio con plinto di fondazione, altezza massima 26 m, finitura zincata grigia);
I criteri per la riqualificazione paesaggistica del sito sono da applicarsi a tutti gli apparati che saranno installati sulla postazione, compresi quelli ospitati gratuitamente nella porzione del sostegno a disposizione del Comune di Marano sul Xxxxxx;
– l’adeguamento alle norme relative alla sicurezza;
– la recinzione dell’area di pertinenza del sito. Ai sensi dell’art. 3.1, co. 4 delle Norme tecniche di attuazione del PLERT, la recinzione deve essere di forma e materiali idonei al contesto ed essere affiancata da essenze arboree ed arbustive tali da comporre nel loro insieme una cortina arborea;
– il coordinamento delle scelte operate dai titolari degli impianti mediante la gestione unitaria del sito e l’impegno da parte dei soggetti proprietari della postazione a concedere l’ospitalità a emittenti radiotelevisive, operatori di telecomunicazioni e gestori di radiocollegamenti a prezzi in linea con le indicazioni desumibili dal mercato per bacini di analoga copertura. Nella scelta se accordare o meno l'ospitalità non saranno effettuate discriminazioni tra i richiedenti, in quanto gli unici motivi di diniego potranno essere costituiti da impedimenti oggettivi di natura tecnica quali: mancanza di spazio, inidoneità statica dell'infrastruttura, problemi radioelettrici, raggiungimento del limite massimo delle emissioni elettromagnetiche.
Gli interventi di costruzione della postazione, istallazione e messa in esercizio degli impianti del sito n. 18*
si prevede che avvengano in due distinte fasi:
Prima fase – La prima fase prevede che entro sei mesi dalla conclusione dell’Accordo di programma la Società Streaming S.r.l. presenti un Piano di risanamento, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 30/2000, per la delocalizzazione del sito n. 18 nel sito n.18*.
Il Comune di Marano sul Xxxxxx entro 60 gg. dalla presentazione della richiesta di autorizzazione ne valuta l’adeguatezza, acquisisce i pareri previsti per legge e l’approva.
Entro il termine di sei mesi dall’autorizzazione devono essere realizzate le infrastrutture del sito n. 18* e concluse le operazioni di ripristino dello stato dei luoghi, relativamente al sito PLERT n. 18, mediante:
– smantellamento di tutte le infrastrutture legate al servizio di radiocomunicazione: cavi, pali, tralicci, armadi per il ricovero degli apparati già in disuso o disattivate a seguito del trasferimento nella nuova postazione;
– rimozione dei materiali.
Il Comune può concedere una proroga del termine per la realizzazione delle infrastrutture per tutte le cause impeditive dell’esecuzione dei lavori indipendenti dalla volontà del titolare dell’autorizzazione.
A garanzia degli interventi di rimessa in pristino, i soggetti proprietari delle infrastrutture e degli impianti presenti nel sito n. 18 devono produrre, a seguito dell’autorizzazione comunale e prima dell’inizio dei lavori, una garanzia fideiussoria di importo pari al valore degli interventi di ripristino. La polizza è svincolata successivamente al ripristino dello stato dei luoghi interessati dalle infrastrutture e dagli apparati di radiocomunicazione, da attestarsi con apposito verbale in contraddittorio tra i proprietari delle infrastrutture e il Comune di Marano sul Xxxxxx. Si prescinde dalla garanzia fideiussoria qualora, all’atto della presentazione della richiesta di autorizzazione, gli interventi di rimessa in pristino abbiano già avuto luogo e siano attestati da apposita dichiarazione.
Seconda fase – La seconda fase attuativa riguarda la gestione delle autorizzazioni comunali a seguito della realizzazione delle nuove infrastrutture. Nella valutazione delle richieste di autorizzazione è data priorità alle emittenti che offrono un servizio alla realtà locale (Unione Terre di Castelli) e provinciale; in subordine, a qualsiasi altro impianto risulti in possesso dei titoli abilitativi rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.
Lo sfruttamento della postazione è condizionato al rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma per il sito n. 18*;
Sito n. 19
Per la gestione del sito critico n. 19 si prevedono due possibili modalità d’intervento:
1. Interventi di rifacimento delle postazioni e riprogettazione dei sistemi d’antenna
Questa modalità di intervento, di carattere facoltativo, qualora posta in atto dovrà osservare i seguenti criteri:
– presentazione da parte delle emittenti presenti nel sito di un progetto unitario di accorpamento degli impianti di radiocomunicazione in un’unica postazione, corredata di locale per l’alloggiamento degli apparati e ubicata nel settore ovest del sito. Entro il termine di sei mesi dall’autorizzazione devono essere realizzate le infrastrutture, i locali per l’alloggiamento degli apparati e concluse le operazioni di ripristino dello stato dei luoghi. Il Comune può concedere una proroga del termine per la realizzazione degli interventi per tutte le cause impeditive dell’esecuzione dei lavori indipendenti dalla volontà del titolare dell’autorizzazione;
– a garanzia degli interventi di rimozione delle infrastrutture e degli impianti relativi alle due postazioni esistenti, le emittenti devono produrre, a seguito dell’autorizzazione comunale e prima dell’inizio dei lavori, una garanzia fideiussoria di importo pari al valore degli interventi di ripristino. La polizza è svincolata successivamente al ripristino dello stato dei luoghi da attestarsi con apposito verbale in contraddittorio tra i proprietari delle infrastrutture ed il Comune;
– realizzare e gestire la postazione in forma consortile;
– riservare al Comune di Marano sul Xxxxxx una porzione della postazione e lo spazio per collocare un armadio per la collocazione degli apparati a terra. Sulla porzione di postazione riservata al Comune potranno essere ospitati gratuitamente i soggetti di natura non commerciale che erogano un servizio di pubblica utilità senza perseguimento di finalità di lucro (a titolo esemplificativo: Pronto Soccorso, Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Protezione Civile) e quelli individuati per la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 9, co. 1 della l.r. 11/2004;
– qualificare paesaggisticamente il sito n. 19, inserito in un ambito agricolo di rilievo paesaggistico, mediante:
– la progettazione di sistemi d’antenna condivisi, per ridurre l’affollamento della postazione e migliorare l’impatto visivo; gli apparati avranno una finitura opaca color grigio chiaro senza logotipi;
– la realizzazione di un manufatto, adeguatamente integrato nel contesto (colore grigio chiaro, RAL 7032, oppure verde, RAL 7034), destinato ad ospitare gli apparati tecnologici a terra delle emittenti presenti nel sito. Le dimensioni del manufatto saranno quelle minime necessarie ad ospitare gli apparati previsti per il completo sfruttamento della postazione, e comunque con superficie utile non superiore a 25 mq ed altezza massima pari a 3 m;
– la progettazione di una postazione in armonia con le caratteristiche dei luoghi (palo/traliccio in acciaio con plinto di fondazione, altezza massima 30 m, finitura zincata grigia);
I criteri per la riqualificazione paesaggistica del sito sono da applicarsi a tutti gli apparati che saranno installati sulla postazione, compresi quelli ospitati gratuitamente nella porzione del sostegno a
disposizione del Comune di Marano sul Xxxxxx;
– l’adeguamento alle norme relative alla sicurezza;
– la recinzione dell’area di pertinenza del sito, ai sensi dell’art. 3.1, co. 4 delle Norme tecniche di attuazione del PLERT deve essere di forma e materiali idonei al contesto ed essere affiancata da essenze arboree ed arbustive tali da comporre nel loro insieme una cortina arborea;
– il coordinamento delle scelte operate dai titolari degli impianti, mediante la gestione unitaria del sito e l’impegno da parte dei soggetti proprietari della postazione a concedere l’ospitalità a emittenti radiotelevisive, operatori di telecomunicazioni e gestori di radiocollegamenti a prezzi in linea con le indicazioni desumibili dal mercato per bacini di analoga copertura. Nella scelta se accordare o meno l'ospitalità non saranno effettuate discriminazioni tra i richiedenti, in quanto gli unici motivi di diniego potranno essere costituiti da impedimenti oggettivi di natura tecnica quali: mancanza di spazio, inidoneità statica dell'infrastruttura, problemi radioelettrici, raggiungimento del limite massimo delle emissioni elettromagnetiche.
2. Interventi di razionalizzazione delle infrastrutture esistenti (postazioni, apparati a terra, sistemi d’antenna)
Questa modalità di intervento, di carattere cogente, prevede di superare le incompatibilità localizzative degli apparati a terra stabilendo i seguenti tempi e criteri d’intervento, adottati per la definizione dello Studio propedeutico al riposizionamento degli apparati a terra del sito PLERT n.19 “Ospitaletto - La Lama” (in Allegato A7.2):
– per il riposizionamento degli apparati a terra le emittenti presentano, entro sei mesi dalla conclusione dell’Accordo, una richiesta di autorizzazione, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 30/2000, contenente un progetto unitario redatto secondo i criteri definiti nel presente comma.
Entro il termine di sei mesi dall’autorizzazione devono essere realizzati i locali per l’alloggiamento degli apparati e concluse le operazioni di ripristino dello stato dei luoghi. Il Comune può concedere una proroga del termine per la realizzazione delle infrastrutture per tutte le cause impeditive dell’esecuzione dei lavori indipendenti dalla volontà del titolare dell’autorizzazione;
– il ripristino dello stato dei luoghi occupati dagli apparati a terra prevede lo sgombero dei locali tecnici e la rimozione dei contatori per la fornitura dell’energia elettrica addossati all’edificio tutelato dal PSC. A garanzia degli interventi di rimessa in pristino, le emittenti presentano, a seguito dell’autorizzazione comunale e prima dell’inizio dei lavori, una garanzia fideiussoria di importo pari al valore degli interventi di ripristino. La polizza è svincolata successivamente al ripristino dello stato dei luoghi, da attestarsi con apposito verbale in contraddittorio tra le emittenti ed il Comune;
– i locali per l’alloggiamento degli apparati devono essere realizzati con le seguenti caratteristiche:
– superficie utile dei locali inferiore o uguale a 15 mq per ciascuna postazione;
– adozione di una finitura opaca di colore grigio chiaro (RAL 7032) oppure verde (RAL 7034);
– insonorizzazione dei sistemi di raffrescamento;
– impiego di passacavi di colorazione analoga alle infrastrutture (grigio chiaro);
– recinzione dell’area di pertinenza del sito, ai sensi dell’art. 3.1, co. 4 delle Norme tecniche di attuazione del PLERT;
– progettazione di sistemi d’antenna condivisi, per ridurre l’affollamento della postazione e migliorare l’impatto visivo (gli apparati avranno una finitura opaca color grigio chiaro senza logotipi).
– il coordinamento delle scelte operate dai titolari degli impianti, mediante la gestione unitaria del sito e l’impegno da parte dei soggetti proprietari della postazione a concedere l’ospitalità a emittenti radiotelevisive, operatori di telecomunicazioni e gestori di radiocollegamenti a prezzi in linea con le indicazioni desumibili dal mercato per bacini di analoga copertura. Nella scelta se accordare o meno l'ospitalità non saranno effettuate discriminazioni tra i richiedenti, in quanto gli unici motivi di diniego potranno essere costituiti da impedimenti oggettivi di natura tecnica quali: mancanza di spazio, inidoneità statica dell'infrastruttura, problemi radioelettrici, raggiungimento del limite massimo delle emissioni elettromagnetiche.
Con l’obiettivo di favorire la razionalizzazione del sito, riducendo nel contempo l’impatto elettromagnetico sono ammessi interventi di innalzamento delle postazioni esistenti sino all’altezza massima di 26 m.
Sito n. 20*
Per la realizzazione del sito sono previsti i seguenti criteri, adottati per la definizione dello Studio propedeutico all’individuazione di un nuovo sito di emittenza radio e televisiva, sostitutivo del sito PLERT n.20 “Rodiano-Sambana” (in Allegato A7.3);
– accorpare in un’unica postazione, ubicata sull’area di sedime indicata nell’Allegato B.3.1, gli impianti per l’emittenza radiotelevisiva;
– riservare al Comune di Marano sul Xxxxxx una porzione della postazione e lo spazio per collocare un armadio per la collocazione degli apparati a terra. Negli spazi riservati al Comune potranno essere ospitati gratuitamente i soggetti di natura non commerciale che erogano un servizio di pubblica utilità senza perseguimento di finalità di lucro (a titolo esemplificativo: Pronto Soccorso, Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Protezione Civile) e quelli individuati per la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 9, co. 1 della l.r. 11/2004;
– ripristinare lo stato dei luoghi attraverso lo smantellamento, a carico dei privati coinvolti, di tralicci o pali, shelter, manufatti in muratura e attrezzature per l’emittenza radio e televisiva presenti nel sito
PLERT n. 20;
– qualificare paesaggisticamente il sito n. 20*, inserito in un ambito agricolo di rilievo paesaggistico, mediante l’adozione dei seguenti criteri:
– progettazione di sistemi d’antenna condivisi, per ridurre l’affollamento della postazione e migliorare l’impatto visivo; gli apparati avranno una finitura opaca color grigio chiaro senza logotipi;
– realizzazione di un manufatto, adeguatamente integrato nel contesto, destinato ad ospitare gli apparati tecnologici a terra delle emittenti presenti nel sito. Le dimensioni del manufatto saranno quelle minime necessarie ad ospitare gli apparati previsti per il completo sfruttamento della postazione e comunque con superficie utile non superiore a 25 mq ed altezza massima pari a 3 m;
– progettazione di una postazione in armonia con le caratteristiche dei luoghi (palo/traliccio in acciaio con plinto di fondazione, altezza massima 26 m, finitura zincata grigia);
I criteri per la riqualificazione paesaggistica del sito sono da applicarsi a tutti gli apparati che saranno installati sulla postazione, compresi quelli ospitati gratuitamente nella porzione del sostegno a disposizione del Comune di Marano sul Xxxxxx e quelli radioamatoriali;
– l’adeguamento alle norme relative alla sicurezza;
– la recinzione dell’area di pertinenza del sito, ai sensi dell’art. 3.1, co. 4 delle Norme tecniche di attuazione del PLERT deve essere di forma e materiali idonei al contesto ed essere affiancata da essenze arboree ed arbustive tali da comporre nel loro insieme una cortina arborea;
– il coordinamento delle scelte operate dai titolari degli impianti mediante la gestione unitaria del sito e l’impegno da parte dei soggetti proprietari della postazione a concedere l’ospitalità a emittenti radiotelevisive, operatori di telecomunicazioni e gestori di radiocollegamenti a prezzi in linea con le indicazioni desumibili dal mercato per bacini di analoga copertura. Nella scelta se accordare o meno l'ospitalità non saranno effettuate discriminazioni tra i richiedenti, in quanto gli unici motivi di diniego potranno essere costituiti da impedimenti oggettivi di natura tecnica quali: mancanza di spazio, inidoneità statica dell'infrastruttura, problemi radioelettrici, raggiungimento del limite massimo delle emissioni elettromagnetiche.
Gli interventi di costruzione della postazione, istallazione e messa in esercizio degli impianti del sito n. 20* si prevede che avvengano in due distinte fasi:
Prima fase – La prima fase prevede che entro sei mesi dalla conclusione dell’Accordo di programma la Società Nuova Radio Emilia S.r.l. presenti la richiesta di autorizzazione all’installazione di impianti di emittenza radio e televisiva, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 30/2000.
Il Comune di Marano sul Xxxxxx entro 60 gg. dalla presentazione della richiesta di autorizzazione all'installazione degli impianti nel sito n. 20*, ne valuta l’adeguatezza, acquisisce i pareri previsti per legge e l’approva secondo le modalità di cui all’art. 6 della l.r. 30/2000.
Entro il termine di sei mesi dall’autorizzazione all’installazione degli impianti devono essere realizzate le infrastrutture del sito n. 20* e concluse le operazioni di ripristino dello stato dei luoghi relativamente al sito PLERT n. 20, mediante lo smantellamento di tralicci o pali, shelter, manufatti in muratura e di tutte le attrezzature per l’emittenza radio e televisiva.
Il Comune può concedere una proroga del termine per la realizzazione degli interventi per tutte le cause impeditive dell’esecuzione dei lavori indipendenti dalla volontà del titolare dell’autorizzazione.
A garanzia degli interventi di demolizione e ripristino deve essere prodotta, a seguito dell’autorizzazione comunale, una garanzia fideiussoria di importo pari al valore degli interventi di ripristino. La polizza è svincolata successivamente al ripristino dello stato dei luoghi interessati dalle infrastrutture e dagli apparati di radiocomunicazione, da attestarsi con apposito verbale in contraddittorio tra le emittenti ed il Comune. Si prescinde dalla garanzia fideiussoria qualora, all’atto della presentazione della richiesta di autorizzazione, gli interventi di demolizione ripristino abbiano già avuto luogo e siano attestati da apposita dichiarazione.
Seconda fase – La seconda fase attuativa riguarda la gestione delle autorizzazioni comunali a seguito della realizzazione del sito n. 20*. Nella valutazione delle richieste di autorizzazione sarà data priorità alle emittenti che offrono un servizio alla realtà locale (Unione Terre di Castelli) e provinciale; in subordine, a qualsiasi altro impianto risulti in possesso dei titoli abilitativi rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni.
Lo sfruttamento della postazione è condizionato al rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma per il sito n. 20*.
Art. 3 – Variante agli strumenti di pianificazione territoriale (PLERT), urbanistica (PSC, RUE) e di approvazione di POC
1. Con l'approvazione del presente Accordo, sono apportate agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica le seguenti modifiche:
x. XXXXX della Provincia di Modena (approvato con D.C.P. n. 72 del 14.04.2004)
Per le ragioni richiamate in premessa sono modificati i seguenti elaborati costitutivi del PLERT, riportati in Allegato A:
– Quadro Conoscitivo:
– Allegato A - Schede dei siti esistenti
Sono stralciate le schede relative ai siti n. 18 e 20, inserite le schede dei siti n. 18* e 20*; modificata la scheda del sito n. 19;
– Allegato B - Tavola 1 Rilevanza dei siti in funzione della potenza
Sono stralciati i siti n. 18 e 20, inseriti i siti n. 18* e 20*;
– Allegato C - Tavola 2 Criticità dei siti
Sono stralciati i siti n. 18 e 20, inseriti i siti n. 18* e 20*;
– Relazione illustrativa;
– Appendice A delle Norme Tecniche di Attuazione: Valutazione della criticità dei siti esistenti e conseguenti determinazioni del Piano;
– VALSAT;
b. PSC del Comune di Marano sul Xxxxxx (approvato con D.C.C. n. 2 del 21.01.2015)
Lo strumento urbanistico è modificato sulla base di quanto previsto dall'art. 3.3 delle Norme tecniche di attuazione del PLERT. Le modifiche previste sono di carattere cartografico che normativo e vengono riportate negli Allegati B.1.
Le modifiche cartografiche hanno interessato la Tav. 1.4, Tav. 1.5 e Tav. 4.
Nella Tav. 1.4 – Tavola dei vincoli - Risorse naturali sono riportati in forma puntuale i siti n. 18*, 19 e 20* e sono stralciati i siti n. 18 e 20.
Nella Tav. 4 – Ambiti e trasformazioni territoriali e nella Tav. 1.5 – Tavola dei vincoli - Tutele del PSC - Rispetti sono riportati i perimetri dei siti ed i relativi rispetti integrando anche le voci di legenda. In particolare nella Tav. 4, in corrispondenza dei perimetri dei siti n. 18*, 19 e 20*, sono individuati ambiti URB.e – sito per emittenza radio e televisiva e la relativa Fascia di ambientazione, pari ad un raggio di 300 m dal sito, ai sensi dell’art. 4 xxxxx X.X.X. Xxxxxx - Xxxxxxx x. 1138/2008).
Nella legenda della Tav. 4 le infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti sono integrate con la voce URB.e – sito per emittenza radio e televisiva.
Le modifiche di carattere testuale hanno interessato le Norme del PSC integrando l’art. 12.1, co. 7, relativo alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, con la voce URB.e – sito per emittenza radio e televisiva e l’art. 11.7 con le modalità d’intervento e gli usi ammessi all'interno della Fascia di ambientazione definita per la generalità dei siti di emittenza radio e televisiva. Per i siti critici sono inoltre definite l’Area di attenzione e l’Area di rispetto assoluto.
L’art. 11.7 delle Norme tecniche di Attuazione del PSC è pertanto integrato, inserendo il seguente co. 4:
“Per la generalità dei siti di emittenza radio e televisiva è individuata la seguente fascia:
– Fascia di ambientazione, costituita dalla porzione di territorio compresa nel raggio di 300 m dal sito (l.r. 20/2000, Allegato, art. A25; D.X.X. Xxxxxx - Xxxxxxx x. 1138/2008, art. 4) in cui è vietata la localizzazione di recettori sensibili (scuole, strutture sanitarie e assistenziali), e che non può interferire con gli Ambiti A-7 (Centri storici), A-10 (Ambiti urbani consolidati), A-11 (Ambiti da riqualificare) e A-12 (Ambiti per i nuovi insediamenti) di cui all’Allegato della l.r. 20/2000;
Per il sito PLERT n. 19 “Ospitaletto - La Lama”, rientrante nella categoria dei siti critici, sono definite le seguenti aree, ai sensi dell’art. 3.1, co. 2 delle Norme tecniche di attuazione del PLERT:
– Area di attenzione, rappresentata dalla proiezione sul terreno del volume di rispetto relativo (PLERT, Norme tecniche di attuazione, art. 3.2, co. 5). Il volume di rispetto relativo costituisce la porzione di spazio entro la quale le emittenti possono determinare, nelle condizioni di irradiazione alla massima potenza prevista, valori di campo elettrico superiori ai valori di attenzione di cui alla Tabella 2 dell’Allegato B del D.P.C.M. 08.07.2003.
– Area di rispetto assoluto, costituita dalla proiezione della porzione di spazio entro la quale le emittenti possono determinare, nelle condizioni di irradiazione alla massima potenza prevista, valori di campo elettrico superiori ai limiti di esposizione di cui alla Tabella 1 dell’Allegato B del
D.P.C.M. 08.07.2003 (XXXXX, Norme tecniche di attuazione, art. 3.1, co. 2).
Il rilascio di nuove autorizzazioni è condizionato alla verifica che i lobi di radiazione siano mantenuti all’interno di questi perimetri.
Per consentire alle emittenti di poter operare entro questo quadro di limitazioni, finalizzate a ridurre ulteriormente gli impatti, è ammesso l’innalzamento delle due postazioni esistenti fino ad un massimo di 26 m o la riorganizzazione dell’intero sito mediante la realizzazione in forma consortile di una sola postazione di altezza massima pari a 30 x.
x. XXX xxx Xxxxxx xx Xxxxxx xxx Xxxxxx (approvato con D.C.C. n. 3 del 21.01.2015) Le modifiche al RUE sono di carattere cartografico e normativo.
Rispetto alle modifiche cartografiche, la Tav. 1 viene modificata come di seguito specificato:
– i perimetri dei siti n. 18*, 19 e 20* sono individuati come ambiti URB. e – sito per emittenza radio e televisiva, ai sensi dell’art. 3.3, co. 5 delle Norme tecniche di attuazione del PLERT;
– in corrispondenza dei siti è indicata la Fascia di ambientazione, pari ad un raggio di 300 m dal sito, ai sensi dell’art. 4 della D.G.R. Xxxxxx- Romagna n. 1138/2008);
– per il sito critico n. 19 sono individuati i perimetri dell'Area di attenzione e dell’Area di rispetto assoluto di cui all’art. 3.2, co. 5 delle Norme tecniche di attuazione del PLERT. In particolare il perimetro dell’area di attenzione, riportato in cartografia, è dedotto dalle recenti valutazioni di ARPAE (pratica Sinadoc n. 16438/2017) relative ai campi elettromagnetici e rappresenta l'inviluppo delle isolinee relative al Valore di attenzione (6 V/m);
– la legenda della Tav. 1 è modificata, prevedendo:
– di integrare le Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti (URB) con la voce URB. e – sito per emittenza radio e televisiva;
– di integrare i Rispetti con la Fascia di ambientazione dei siti di emittenza radio e televisiva, l’Area
di attenzione e l’Area di rispetto assoluto.
Il co. 6 dell’art. 3.6.5 delle Norme del RUE è sostituito dal seguente:
“La localizzazione di nuovi impianti per l’emittenza radio-televisiva è ammessa esclusivamente nei siti confermati dal PLERT, il quale disciplina inoltre il risanamento o la delocalizzazione di quelli preesistenti. Per ogni sito di emittenza radiotelevisiva si determina una fascia di rispetto di 300 m, denominata anche Fascia di ambientazione. In tale fascia, costituita dalla porzione di territorio compresa nel raggio di 300 m dal sito (l.r. 20/2000, Allegato, art. A25; D.X.X. Xxxxxx - Xxxxxxx
n. 1138/2008, art. 4), è vietata la localizzazione di recettori sensibili (scuole, strutture sanitarie e assistenziali) e non può interferire con gli Ambiti A-7 (Centri storici), A-10 (Ambiti urbani consolidati), A-
11 (Ambiti da riqualificare) e A-12 (Ambiti per i nuovi insediamenti) di cui all’Allegato della
l.r. 20/2000”. Per il sito critico n. 19 “Ospitaletto-La Lama” sono inoltre individuate l’Area di attenzione e l’Area di rispetto assoluto, ai sensi dell’art. 3.1, co. 2 delle Norme tecniche di attuazione del PLERT;
d. POC del Comune di Marano sul Xxxxxx
L'approvazione dell’Accordo costituisce approvazione di POC relativo agli ambiti interessati dalle Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti di tipo URB.e – sito per emittenza radio e televisiva; l’individuazione di questi ambiti rientra tra i contenuti del POC previsti dall’art. 30, co. 2 della l.r. 20/2000: “il POC contiene per gli ambiti di intervento disciplinati: [...] f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico”.
Il POC è pertanto formato da:
– elaborati cartografici che individuano i perimetri dei siti di emittenza radio e televisiva e le relative aree di attenzione (PLERT, Norme tecniche di attuazione, art. 3.3, co. 5), le aree interessate dall’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e quelle sulle quali viene costituita una servitù di passaggio;
– elaborati testuali, contenenti la Relazione illustrativa, le Norme, le Schede degli ambiti e l’elenco delle ditte interessate dall’apposizione del vincolo espropriativo e dalla servitù di passaggio.
Art. 4 – Monitoraggio ambientale
1. Al fine di verificare il conseguimento dei risultati previsti dal presente Accordo, i gestori dei siti n. 18* e 20* predispongono, un Piano di monitoraggio ambientale mediante l’esecuzione di misure di campo elettrico in banda larga da eseguirsi una sola volta, a conclusione delle operazioni di trasferimento e messa in esercizio degli impianti osservando lo schema riportato nell’Allegato C.
2. Eventuali ulteriori specificazioni ed i punti esatti in cui dovranno essere eseguite le misure verranno stabiliti da ARPAE sulla base delle valutazioni effettuate in fase di Autorizzazione degli impianti e saranno
finalizzate a garantire il rispetto dei livelli di campo elettromagnetico stabiliti all’art. 2 del presente Accordo, in particolare in corrispondenza dei luoghi intensamente frequentati o all’interno degli edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere e loro pertinenze esterne, tenuto conto di eventuali richieste da parte degli Enti competenti.
3. Gli esiti dei monitoraggi, oltre a contenere la metodologia adottata, dovranno indicare le condizioni di funzionamento degli impianti al momento delle misure e saranno trasmessi, entro 30 giorni dalla loro conclusione, dai gestori all’autorità competente (Comune di Marano sul Xxxxxx) e per conoscenza ad ARPAE.
4. Sarà cura di XXXXX comunicare agli Enti firmatari dell’Accordo eventuali superamenti dei valori di campo elettromagnetico stabiliti dall’art. 2 del presente Accordo.
5. I costi per l'attuazione delle campagne di monitoraggio relative ai siti n. 18* e 20* sono sostenuti dai soggetti privati operanti nei siti.
Art. 5 – Obblighi in capo ai sottoscrittori per l’attuazione dell’Accordo
1. I soggetti partecipanti all'Accordo si impegnano a:
a. realizzare integralmente le attività e gli interventi programmati;
b. adottare gli atti e compiere tutte le attività definite nell'Accordo di programma entro i termini concordati;
c. adottare le modalità organizzative e procedurali, nonché le modalità finanziarie più idonee a garantire la rapidità e la snellezza delle attività amministrative, anche al fine di superare eventuali ostacoli nell'attuazione dell'Accordo.
2. Il Comune di Marano sul Xxxxxx si impegna in particolare a:
a. autorizzare le richieste presentate dalle emittenti in attuazione dell’accordo entro 60 giorni dalla presentazione;
b. verificare che gli impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva operanti nei siti n. 18*, 19 e 20* siano conformi agli obiettivi stabiliti all’art. 2, co. 5 del presente Accordo. A tal fine il Comune subordina il rilascio delle autorizzazioni al raggiungimento degli obiettivi richiamati;
c. rilasciare tempestivamente le autorizzazioni e/o gli atti abilitativi di propria competenza, inerenti gli interventi previsti nel presente Accordo, necessari ai sensi della vigente normativa in materia urbanistico - edilizia, di inquinamento elettromagnetico e di impianti per le telecomunicazioni;
d. procedere tempestivamente all'emanazione degli atti necessari in caso di mancato rispetto dei valori di campo elettromagnetico definiti all’art. 2 del presente Accordo;
x. xxxxxxxx sulla realizzazione degli interventi e delle azioni previste dall’Accordo e in particolare sulla campagna di monitoraggio ambientale di cui all'art. 4.
3. L’Amministrazione Provinciale di Modena si impegna a rilasciare, entro 60 giorni dalla ricezione, i pareri di
conformità al PLERT relativi alle richieste di autorizzazione avanzate dalle emittenti in attuazione dell’Accordo.
4. La Regione Xxxxxx- Romagna si impegna a fornire il proprio supporto tecnico-amministrativo per l’attuazione dell’Accordo di programma.
Art. 6 – Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo di programma
1. La vigilanza sull’esecuzione dell'Accordo, rispetto agli obiettivi, alla realizzazione ed ai tempi previsti, è svolta dal Collegio di vigilanza, ai sensi dell’art. 34, co. 7 del D. L. vo n. 267 del 2000, costituito dal Sindaco del Comune di Marano sul Xxxxxx o suo delegato; dal Presidente della Provincia di Modena o suo delegato; dal Presidente della Regione Xxxxxx- Romagna o suo delegato: con mandato al Sindaco del Comune di Marano sul Xxxxxx di informare periodicamente i partecipanti sull'attuazione dell'Accordo di programma. Il Collegio di vigilanza può essere riunito, su richiesta di uno dei suoi membri, anche per valutare problemi o dubbi interpretativi nell’attuazione dell’Accordo.
Art. 7 – Modifiche
1. Le modifiche all’Accordo che non incidono in modo significativo sul suo contenuto (modifiche non sostanziali) sono valutate con determinazione del Collegio di vigilanza di cui all’art. 6.
2. Le modifiche sostanziali, ovvero che comportano la soppressione degli obblighi previsti dai contenuti dell'Accordo, determinano il suo aggiornamento con le stesse procedure amministrative utilizzate per l’approvazione.
Art. 8 – Sanzioni per inadempimento
1. Il Collegio di vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico degli Enti firmatari dell’Accordo provvede a:
– contestare l’inadempienza, a mezzo PEC, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
– disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo a spese dell’inadempiente;
– verificare la sussistenza delle condizioni per dichiarare la decadenza dell’Accordo di programma.
Art. 9 – Decorrenza, durata e pubblicazione dell'Accordo
1. Il presente atto raccoglie ed attesta il consenso unanime di tutti gli intervenuti in ordine alle determinazioni nel medesimo riportate, ed è vincolante fra le parti dalla data della sua stipulazione.
2. L'Accordo è efficace fino al compiuto adempimento di tutte le obbligazioni previste e resta in vigore sino alla realizzazione di tutti gli interventi e le attività previsti dall'Accordo stesso e dalle sue eventuali integrazioni o modificazioni.
3. Tutti i termini indicati nel presente atto decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del decreto del Presidente della Regione Xxxxxx - Romagna di approvazione dell'Accordo, ai sensi dell’art. 60, co. 9 della
l.r. 24/2017 e dell'art. 40, co. 7, della l.r. 20/2000, salvo che il dies a quo sia diversamente stabilito per uno specifico adempimento.
Art. 10 – Spese
1. Il presente atto non è soggetto a registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 131/1986.
Art. 11 – Controversie
1. Per ogni controversia derivante dall'esecuzione dell'Accordo, che non sia risolta in sede di Collegio di vigilanza, quale previsto dal precedente art. 6, ciascuna della parti ha facoltà di presentare ricorso al
T.A.R. competente, ai sensi del combinato disposto degli art. 11, co. 5 e art. 15, co. 2, della l. 241/1990.
Art. 12 – Allegati
1. Sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo gli allegati di seguito elencati:
Allegato A
Elaborati relativi alla Variante al PLERT
A.1 Allegato A - Schede dei siti esistenti (Quadro conoscitivo)
Stralciate le schede relative ai siti n. 18 e n. 20, inserite le schede dei siti n. 18* e 20*; modificata la scheda del sito n. 19;
A.2 Allegato B - Tavola 1 Rilevanza dei siti in funzione della potenza (Quadro conoscitivo) Stralciati i siti n. 18 e 20, inseriti i siti n. 18* e 20*;
A.3 Allegato C - Tavola 2 Criticità dei siti (Quadro conoscitivo) Stralciati i siti n. 18 e 20, inseriti i siti n. 18* e 20*;
A.4 Relazione illustrativa;
A.5 Norme Tecniche di Attuazione, Appendice A-Valutazione della criticità dei siti esistenti e conseguenti determinazioni del Piano.
Stralciati i siti n. 18 e 20, inseriti i siti n.18* e 20*;
A.6 Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT);
A.7 VAS/VALSAT - Rapporto ambientale preliminare - Studio integrativo della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del PLERT - Studio di incidenza - Sintesi non tecnica con le Appendici:
A.7.1 Appendice 1 Studio propedeutico al risanamento con delocalizzazione del sito PLERT n.18
“Rodiano-Cà de Grassi”;
A.7.2 Appendice 2 Studio propedeutico al riposizionamento degli apparati a terra del sito PLERT
n.19 “Ospitaletto - La Lama”;
A.7.3 Appendice 3 Studio propedeutico all’individuazione di un nuovo sito di emittenza radio e televisiva, sostitutivo del sito PLERT n.20 “Rodiano-Sambana”;
A.8 Relazione di variante al PLERT.
Allegato B
Elaborati di variante alla strumentazione urbanistica (Piano strutturale comunale, Regolamento Urbanistico Edilizio) e redazione del Piano Operativo Comunale
B.1 Elaborati relativi alla Variante al PSC del Comune di Marano sul Xxxxxx
– B.1.1 Tavola 1. 4 di PSC
Nella Tav. 1. 4 sono riportati in forma ideogrammatica puntuale i siti di emittenza radio e televisiva
n. 18*, 19 e 20*, mentre sono stralciati i siti n. 18 e 20.
– B.1.2 Tavola 1. 5 di PSC
Nella Tav. 1. 5 sono rappresentati i perimetri dei siti di emittenza radiotelevisiva n. 18*, 19 e 20*, e le relative fasce di ambientazione, pari ad una raggio di 300 m dal sito, ai sensi dell’art. 0 xxxxx
X.X.X. Xxxxxx - Xxxxxxx n. 1138/2008; per il sito critico n. 19 sono indicate l’Area di attenzione e l’Area di rispetto assoluto.
Sono inoltre stralciati i siti PLERT n. 18 e 20 con le relative Fasce di ambientazione.
– B.1.3 Tavola 4 di PSC
Nella Tav. 4 sono inseriti tra le Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti i siti di emittenza radio e televisiva, indicati come ambiti URB. e; sono conseguentemente integrate le voci di legenda.
In particolare i perimetri dei siti n. 18*, 19 e 20* sono individuati insieme con le relative Fasce di ambientazione di ampiezza pari ad un raggio di 300 m dal perimetro del sito (D.G.R. Xxxxxx - Romagna
n. 1138/2008, art. 4). Per il sito critico n. 19 sono indicate anche l’Area di attenzione e l’Area di rispetto assoluto.
– B.1.4 Norme del PSC
Le Norme di PSC sono integrate come di seguito specificato:
– all'art. 11.7, Vincoli relativi agli impianti tecnologici e ad altre infrastrutture e attrezzature, è inserito il co. 4, che riporta i riferimenti alla cartografia e alla pianificazione sovraordinata (PLERT);
– all’art. 12.1, co. 7 è inserita la voce URB.e – sito per emittenza radio e televisiva.
– B.1.5 Allegato alle Norme: Schede relative agli ambiti territoriali
Le schede allegate alle Norme di PSC sono integrate con gli ambiti URB.e destinati a siti per l’emittenza radio e televisiva.
B.2 Elaborati relativi alla Variante al RUE del Comune di Marano sul Xxxxxx
– B.2.1 Norme del RUE
All’art. 3.6.5, commi 5 e 6, sono disciplinate le modalità d’intervento e gli usi ammessi nei siti di emittenza radio e televisiva e nella Fascia di ambientazione.
– B.2.2 Cartografia del RUE
La Tav. 1 viene modificata come di seguito specificato:
– in corrispondenza dei perimetri dei siti n. 18*, 19, e 20* è individuato un ambito URB. e - sito per emittenza radio e televisiva e la relativa Fascia di ambientazione, di raggio pari a 300 m dal sito, ai sensi dell’art. 4 della D.G.R. Xxxxxx- Romagna n. 1138/2008;
– la legenda della Tav. 1 è modificata, prevedendo di integrare:
– le Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti (URB) con la voce URB. e - sito per emittenza radio e televisiva;
– le voci di legenda relative ai Rispetti con la Fascia di ambientazione dei siti di emittenza radio e televisiva;
– B.2.3 Studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale del POC e della variante di PSC e di RUE (art. 40, co. 2 della l.r. 20/2000).
B.3 Elaborati relativi al POC del Comune di Marano sul Xxxxxx
– B.3.1 Relazione illustrativa - Documento programmatico per la qualità urbana - Norme - Schede relative agli ambiti;
– B.3.2 Inquadramento cartografico degli interventi inclusi nel POC;
– B.3.3 Schede grafiche relative agli ambiti inseriti nel POC;
– B.3.4 Apposizione di vincoli preordinati all’esproprio e alla costituzione di servitù.
Allegato C
Programma di monitoraggio ambientale
Allegato D
Dichiarazioni di sintesi
D.1 Dichiarazione di sintesi relativa allo Studio integrativo della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del PLERT ai sensi all'articolo 46, comma 1, secondo periodo, e comma 7, lettera b) della l.r. 24/2017
D.2 Dichiarazione di sintesi relativa allo Studio sugli effetti sul sistema ambientale e territoriale del POC e della Variante di PSC e di RUE del Comune di Marano sul Xxxxxx ai sensi all'articolo 46, comma 1, secondo periodo, e comma 7, lettera b) della l.r. 24/2017
Allegato E
Elenco delle frequenze radiotelevisive autorizzate dall’Ispettorato Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico nel Comune di Marano sul Xxxxxx
Allegato F
Autorizzazioni definitive dell’Ispettorato Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico per il sito n. 20*
Allegato G
Pareri espressi dagli enti competenti
Allegato H
Controdeduzioni alle osservazioni pervenute
Articolo 13 – Disposizioni finali
1. Il presente Accordo, elaborato con strumenti telematici, si compone di n. 32 fogli, n. 13 articoli ed è redatto in tre originali che sono consegnati ai tre sottoscrittori. L’accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, co. 2-bis della l. 241/1990.
*****
Letto, confermato e sottoscritto Per la Regione Xxxxxx - Romagna Per la Provincia di Modena
Per il Comune di Marano sul Xxxxxx Modena, li 28.03.2019