GARA N. 7471696
ALLEGATO 3
GARA N. 7471696
SCHEMA DI CONTRATTO MISTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLI ATTREZZATI, NEL NUMERO DI NON OLTRE 48, DI CUI: 16 IN REGIME DI APPALTO (CONSEGNA IN NON OLTRE 150 GG) E FINO A N. 32 IN REGIME DI ACCORDO QUADRO (DELLA DURATA DI XXX. 36 MESI)
CIG 7951736C1F - CPV 34144512-0
AGGIUDICATO CON PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA
ex art. 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
in data _ 1
L’anno duemiladiciannove (2019), ciascuno presso la propria sede e mediante scambio a mezzo PEC di originali con firma digitali apposta da ciascuna parte, stipulano il presente contratto
i signori
xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale Rappresentante di REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA, parte contraente di seguito denominata anche soltanto “REA Spa” o “stazione appaltante” o “committente”, con sede in Rosignano Solvay - Località Le Morelline due snc, codice fiscale/partita iva 01098200494, presso la quale il legale rappresentante è domiciliato per la carica
e
(con sede in ), che compare in persona del legale rappresentante
il/la signor/a _ , che sottoscrive quale Appaltatore individuale /
Consorzio stabile / mandataria dell'associazione temporanea di imprese o raggruppamento
temporaneo di imprese costituita/o tra
__
come da atto
costitutivo a rogito del Notaio rep. , ovvero ancora nel caso di consorzio ordinario , e che, ai fini dell'esecuzione del presente contratto, nonché di tutte le inerenti comunicazioni notificazioni e attività, elegge domicilio in , parte contraente di seguito denominata anche soltanto “Appaltatore”.
I poteri di legale rappresentanza, per quanto concerne l'Appaltatore, sono accertati e risultano da che resta allegato al presente contratto in originale / copia autentica.
La Committente e l’Appaltatore congiuntamente sono anche definiti “le parti”.
* PREMESSO CHE
a) con determina a contrarre PROT.N. 1914/19/U del 21/06/2019, REA SPA ha
deliberato di procedere all'affidamento del contratto in epigrafe, mediante procedura
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aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, aggiudicata con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa in termini di miglior rapporto qualità-prezzo;
b) a base di gara sono stati posti gli elaborati progettuali/contrattuali preventivamente approvati dalla Committente, redatti dal personale interno;
c) il corrispettivo complessivo stimato massimo a base di gara era pari a: € 1.152.000,00 oltre iva, di cui 2% per oneri per la sicurezza, relativamente ai 16 mezzi da acquisire in regime di appalto e € 2.304.000,00 oltre iva, di cui 2% per oneri per la sicurezza, relativamente ai 32 mezzi eventualmente da acquisire in regime di Accordo Quadro per un totale complessivo stimato di € 3.456.000,00.
d) il corrispettivo unitario posto a base di gara era pari a Euro 72.000,00 di cui 2% oneri sicurezza ed il corrispettivo ribassabile era pertanto pari a Euro 70.560,00 e l'Appaltatore ha offerto il prezzo unitario infine ad esso aggiudicato di Euro
_ ;
e) alla gara hanno partecipato n. concorrenti;
f) l'Appaltatore indicato ha presentato l'offerta tecnica con la quale ha conseguito il punteggio utile per l'aggiudicazione, che resta allegata al presente contratto e viene a farne parte integrante, assolutamente vincolante per l'Appaltatore ai fini dell'esecuzione e dell'esatto adempimento;
g) l'Appaltatore risulta aver presentato l'offerta economica, con riduzione dei tempi di consegna in numero di giorni e ribasso percentuale sul prezzo unitario, che resta allegata al presente contratto e viene a farne parte integrante, assolutamente vincolante per l'Appaltatore ai fini della determinazione del corrispettivo contrattuale;
h) l'Appaltatore risulta aver presentato la prima migliore offerta non anomala ed è stata formalizzata la proposta di aggiudicazione del contratto a suo favore con il verbale del ;
i) è intervenuta l'aggiudicazione a suo favore, come da Determina PROT.N. del
_______ ;
j) i controlli effettuati sul possesso dei requisiti attestati dall’aggiudicatario eseguiti alla
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data odierna, hanno dato esito positivo. Relativamente a quelli in corso, il contratto è
sottoscritto sotto riserva;
k) sono state acquisite le cauzioni e garanzie nonché le informazioni e i documenti previsti dalla lex specialis di gara e l'Appaltatore risulta aver dato adempimento agli obblighi assunti ai fini della stipula del contratto e rispetto ad essa presupposti ed imprescindibili;
l) i controlli interni sulla regolarità della procedura, sull'attualità del fabbisogno e sulla persistenza della copertura economico-finanziaria hanno dato esito positivo;
m) non vi sono impedimenti alla stipula
n) queste premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto
Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue
SOGGETTI
(PRIMA E SECONDA PARTE DEL CONTRATTO)
ART. 1 - COMMITTENTE E APPALTATORE.
La Committente è REA Rosignano Energia Ambiente Spa con sede in Rosignano Solvay Località Le Morelline due. L'Appaltatore è .
ART. 2 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE
La Committente, ai fini della direzione e del controllo in fase di esecuzione, si avvale del DEC all'uopo nominato, nella persona di X. XXXXXX e dell’Ausiliario del DEC nella persona di X. XXXXXXXXX (e del RUP).
Il DEC e l’Ausiliario opereranno in conformità alle previsioni del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per garantire la regolare e conforme esecuzione del contratto, quali ausiliari del RUP e incaricati della Committente.
ART. 3 - REQUISITI DELL'APPALTATORE.
L'Appaltatore dovrà mantenere, per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti
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generali e speciali attestati e dimostrati ai fini dell'aggiudicazione del contratto. Ove detti
requisiti vengano meno, si applicheranno le previsioni di cui al d.lgs. 50/2016.
ART. 4 - DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE AI FINI DELLA ESECUZIONE.
L’ Appaltatore dichiara di eleggere domicilio in , con
i seguenti recapiti: tel.
fax
PEC
; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, che avverranno prevalentemente comunque a mezzo PEC. Sarà suo onere comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione o malfunzionamento, restandone altrimenti ogni conseguenza a suo carico.
L' Appaltatore nomina suo responsabile tecnico, affinché esegua tutte le attività di sua competenza nei rapporti con la Committente e lo rappresenti a tutti i fini di legge, conferendogli con il presente Contratto a tal fine valida ed efficace delega e procura, il
signor _
_
e ne indica i seguenti recapiti
OBBLIGHI GENERALI (PRIMA E SECONDA PARTE)
ART. 5 - CONTENUTO DEL CONTRATTO.
Formano parte integrante del contratto i contenuti dei seguenti documenti:
1. il bando e il disciplinare di gara, nonché tutti gli atti che costituivano la lex specialis
di gara
2. il Capitolato tecnico prestazionale allegato (Allegato 2)
3. il DGUE e relative dichiarazioni integrative (Allegati 5 e 5.1)
4. l'offerta tecnica e l'offerta economica (Allegato 6) presentate in gara dall' Appaltatore ai fini dell'aggiudicazione, unitamente a tutti gli allegati grafici/descrittivi/tecnici
5. la cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore. 5
Il contratto reca le previsioni che si applicano tutte a entrambe: la Prima e la Seconda Parte, rispettivamente in regime di appalto e di accordo quadro. Gli artt. da 27 a 33, si applicano unicamente alla Seconda Parte, a integrazione delle altre previsioni.
ART. 6 - NORMATIVA APPLICABILE.
Il rapporto tra le parti è disciplinato dal presente contratto, dagli atti richiamati al precedente articolo, nonché dalle norme di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed a quelle ad esso collegate, oltre che dai principi e norme di cui al Codice civile per quanto richiamati o comunque compatibili.
L'esecuzione è pertanto disciplinata altresì da: DPR n. 207/10 per le parti non abrogate e vigenti al momento dell'esecuzione, Regolamento di cui al Decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49 recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”, X.Xxx. 9 aprile 2008 n. 81 con i relativi
allegati recante il Testo Unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, decreto recante "Criteri ambientali minimi per l’acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada" e tutte le norme di legge e regolamentari applicabili ratione materiae.
L'esecuzione è altresì soggetta alle norme di cui alla legge 136/2010 ed alle altre norme imperative di settore o comunque applicabili tra le quali anche e specialmente: le previsioni specifiche di settore, di cui al DPR n. 481 del 19/12/2001 e al D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.
L’osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione, se applicabili, ancorché qui non richiamate. La sottoscrizione del contratto da parte dell' Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della Legge, dei regolamenti e di tutte le Norme vigenti in materia nonché alla completa accettazione di tutte le Norme che regolano il presente contratto, e della documentazione posta a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
DISCIPLINA CONTRATTUALE
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(PRIMA E SECONDA PARTE)
ART. 7 - TIPO DI CONTRATTO E OGGETTO.
Il presente contratto è un contratto MISTO del quale la PRIMA PARTE è in regime di APPALTO e la SECONDA PARTE è in regime di ACCORDO QUADRO, per la FORNITURA di veicoli attrezzati.
Relativamente alla PRIMA PARTE: l'Appaltatore dovrà eseguire la fornitura dei n. 16 mezzi attrezzati in regime di appalto nei termini contrattuali, immediatamente dall'avvio dell'esecuzione.
Il prezzo unitario è quello di aggiudicazione (applicato il ribasso da esso offerto).
Il corrispettivo dovuto da REA SPA all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € moltiplicare per 16 e quindi pari a € _________________ .
_________________ da
Il termine per l'esecuzione è quello di aggiudicazione (applicata la riduzione da esso
offerta).
Relativamente alla SECONDA PARTE l'Appaltatore dovrà eseguire la fornitura dei n. 32 mezzi attrezzati in regime di ACCORDO QUADRO nei termini disciplinati negli articoli seguenti, solo nel caso in cui siano effettivamente ordinati dalla Committente, e limitatamente alle quantità ordinate.
Il prezzo unitario è quello di aggiudicazione (applicato il ribasso da esso offerto) o eventualmente rinegoziato secondo le previsioni che seguono.
Il termine per l'esecuzione è quello di aggiudicazione (applicata la riduzione da esso offerta) o eventualmente rinegoziato secondo le previsioni che seguono.
Relativamente alla PRIMA e alla SECONDA PARTE ogni altra condizione è come stabilita dal presente contratto, integrata dagli atti che ne formano parte integrante, ivi compresi e specialmente il CTP e l'offerta tecnico-economica dell'Appaltatore (presentata in gara ai fini dell'aggiudicazione).
OGGETTO del contratto è la fornitura dei veicoli attrezzati con le qualità esatte di cui all'allegato Capitolato Tecnico Prestazionale, come integrato con l'offerta tecnica
dell'Appaltatore, alle condizioni di cui al presente contratto, come integrato con l'offerta
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economica dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni occorrenti per
l'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali, contrattuali, tecnici, amministrativi, a base di gara ed ogni altro che venga a formarne parte integrante, secondo la lex specialis di gara e le norme di legge vigenti. Il tutto in conformità alle vigenti norme tecniche e in materia: di appalti pubblici, di tutela ambientale, di tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, e di ogni altra vigente imperativa e pertinente. La consistenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni da eseguire è indicata nell'allegato CTP e negli elaborati progettuali e contrattuali allegati, già posti a base di gara e che fanno parte integrante del contratto.
Le specifiche tecniche dei beni da fornire sono quelle indicate nell'allegato Capitolato Tecnico Prestazionale, che viene integrato (così come il presente contratto) con i contenuti degli ulteriori documenti posti a base di gara e dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore ai fini dell'aggiudicazione.
La fornitura e l’acquisto implicano per ciascun bene il passaggio di proprietà, con ogni adempimento presupposto e conseguente, come per legge. La Committente potrà acquistarlo anche ricorrendo a forme di finanziamento e/o leasing, dovendo l'Appaltatore consentirvi e collaborare ai fini del perfezionamento del contratto, sia esso immediatamente intestato alla committente, o temporaneamente intestato ad altro intermediario finanziario, eventualmente da essa indicato. A tal proposito l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni o iscrivere riserve e ove proposte saranno automaticamente respinte. Non potrà neppure pretendere alcuna modifica conseguente, alle condizioni di esecuzione del contratto, alle proprie obbligazioni ed al corrispettivo contrattuale.
ART. 8 - OSSERVANZA DELLE LEGGI.
Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, l'esecuzione è assoggettata alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia.
ART. 9 - OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE.
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L’Appaltatore è obbligato alla osservanza:
a. di tutte le norme per la sicurezza e l’igiene del lavoro;
b. di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, siano esse governative, regionali, provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni pubbliche competenti sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, non daranno luogo ad alcun diritto o ragione contro la Stazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed il prezzo del presente Contratto.
ART. 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
L’assunzione dell’appalto di cui al presente Contratto implica da parte dell’Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e speciali che lo regolano, ma altresì
di tutte le condizioni locali ed interferenti rispetto alle prestazioni appaltate e di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza di assumere l’esecuzione anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dalla Stazione Appaltante. Neppure in relazione a tali presupposti e circostanze potrà sorgere alcun diritto dell'Appaltatore a ulteriori compensi, rimborsi, indennizzi, risarcimenti o emolumenti di qualunque natura.
La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale inoltre a sua dichiarazione:
−di aver esaminato la documentazione tecnica e di poter garantire la piena conformità dei beni da fornire rispetto alle prescrizioni a base di gara, così come integrate dalla sua offerta tecnica ed economica;
−di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e del Capitolato Tecnico Prestazionale e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
−di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia in
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considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei beni, dei materiali, della
mano d'opera, dei noli e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente articolo, nel successivo articolo sugli oneri e obblighi dell'Appaltatore, nel presente contratto.
L'Appaltatore non può quindi eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all’apposito articolo.
ART. 11 - INFORMAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO.
È onere dell'Appaltatore adoperarsi affinché tutto il personale a qualunque titolo coinvolto nell'esecuzione sia informato dell'esatta consistenza degli obblighi contrattuali e vi diano esatto adempimento, nonché delle norme e prescrizioni ai fini della tutela di salute e sicurezza dei lavoratori in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 81/2008.
ART. 12 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.
L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.
Sono a carico dell’Appaltatore:
1) L’onere di valersi di maestranze specializzate
2) L’osservanza delle disposizioni di legge sull’assunzione obbligatoria o preferenziale di qualsiasi natura
3) Il versamento dei contributi e l’assolvimento degli oneri derivanti dall’osservanza delle vigenti leggi, decreti e disposizioni, nonché quelle che potranno intervenire nel corso del
presente appalto, relativi alle assicurazioni varie degli operai dipendenti contro gli infortuni
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sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia
4) Il rispetto delle norme in materia di immigrazione
5) La comunicazione a richiesta della committente di tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera.
La Committente segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro ed alle altre Autorità competenti le irregolarità eventualmente riscontrate.
Qualora la Committente constati la violazione degli obblighi contrattuali in tema di sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento potrà applicare una sospensione del pagamento delle somme dovute. La sospensione sarà in misura corrispondente all'inadempimento dell'Appaltatore
In ogni caso, per qualsivoglia violazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante per il tramite del RUP e/o del DEC, ordinerà all’Appaltatore l’immediato adeguamento alla normativa in materia di sicurezza ed a tutela dei lavoratori. La mancata
ottemperanza dell’Appaltatore costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali e pertanto potrà dare luogo alla risoluzione del contratto e ad ogni ulteriore eventuale conseguenza di legge. Il RUP dovrà diffidare l'Appaltatore ed intimargli di adempiere e il relativo pagamento sospeso sarà corrisposto soltanto nel caso e nel momento in cui l'Appaltatore inadempiente dimostri alla Committente di aver sanato la propria posizione e aver posto rimedio alle violazioni rilevate. Le relative valutazioni sono di competenza del RUP, al quale riferisce il DEC, per quanto a sua diretta conoscenza.
Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l’Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC.
Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né richiedere il risarcimento danni. Eventuali riserve saranno automaticamente respinte.
Il pagamento all’Appaltatore di tali ulteriori somme accantonate non sarà effettuato sino a
quando dall’Ispettorato del Lavoro, o altra Autorità competente, non sia accertato che gli
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obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.
Oltre a provvedere alle assicurazioni e provvidenze obbligatorie, nei modi e termini di legge, rimangono ad esclusivo carico dell’Appaltatore i soccorsi ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.
OBBLIGHI SPECIFICI (PRIMA E SECONDA PARTE)
ART. 13 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO
L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni consistenti in:
− fornitura dei beni nei termini contrattuali e con le caratteristiche di cui al CTP, fermi i contenuti dell'offerta tecnica ed economica da esso presentata ai fini dell'aggiudicazione (Prestazione principale);
− consegna dei beni presso la sede della stazione appaltante in Loc. Le Morelline Due a Rosignano Solvay (LI) – (Prestazione secondaria);
− servizi di formazione, come dedotti nel seguente art. 14 (Prestazione secondaria);
− servizi di garanzia, come dedotti nei seguenti artt.15, 16 e 17 (Prestazione secondaria);
− consegna dei seguenti documenti: Manuali d’uso e manutenzione, compresi schemi elettrici ed oleodinamici e Listino dei ricambi in formato cartaceo e pdf su cd rom o su chiavetta USB; Relazione prodotta da studio tecnico abilitato attestante le vibrazioni a cui saranno sottoposti gli operatori preposti oltre che la pressione sonora e i livelli di rumorosità ambientale, le prove di verifica di conformità alle normative di sicurezza che siano state condotte sul veicolo stesso o veicolo del tipo, il certificato di compatibilità elettromagnetica EMC redatto in conformità alla normativa EN 13309; Documentazione di Collaudo ed immatricolazione; Dichiarazione di conformità CE, Certificato del processo di verniciatura (livelli attestati e certificazioni acquisite dovranno essere conformi alle previsioni legislative vigenti).
Le PRESTAZIONI ACCESSORIE sono tutte le prestazioni e attività comunque
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presupposte connesse e/o necessarie per l'esecuzione esatta, nei termini ed a regola d'arte. Tutte le prestazioni devono essere rese a regola d'arte e l'Appaltatore è obbligato all'esatto adempimento, quindi anche all'esecuzione di ogni ulteriore eventuale attività, ancorché non espressamente indicata, che sia presupposta o connessa o comunque a qualsivoglia titolo necessaria per l'esatto compimento delle prestazioni dovute, senza che ne derivi per esso alcun incremento nel corrispettivo contrattuale ad alcun titolo.
I controlli e le verifiche eseguite dalla Committente nel corso dell'esecuzione non escludono e non limitano la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità delle forniture, di parte di esse, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Committente.
ART. 14 - SERVIZI DI FORMAZIONE
L'Appaltatore si obbliga a prestare, a favore del personale di REA Spa, i seguenti servizi di formazione:
- corso esaustivo per gli operatori preposti all'utilizzo del mezzo fornito, con rilascio all'esito del corso di idoneo attestato di formazione;
- corso esaustivo per gli operatori manutentori, con rilascio all'esito del corso di idoneo attestato di formazione
Detti servizi dovranno essere espletati in modo da garantire che il personale sia, all'esito, qualificato per poter operare in autonomia sull’attrezzatura, anche durante il periodo di garanzia, senza comprometterne la validità.
ART. 15 – OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER EFFETTO DELL'OFFERTA TECNICA.
L'Appaltatore, ai fini dell'aggiudicazione, ha presentato l'offerta tecnica allegata alla presente che ne forma parte integrante ed i cui contenuti formano per lui obbligazioni essenziali.
Il relativo eventuale inadempimento sarà considerato grave inadempimento, presunto 13
gravemente colposo o doloso, con ogni conseguenza contrattuale e di legge.
ART. 16 - DECORRENZA DEI TERMINI CONTRATTUALI.
I termini per l'adempimento corrono dall'avvio dell'esecuzione, che sarà ordinato dalla Committente e potrà essere immediatamente successivo rispettivamente: all'aggiudicazione (nel caso di avvio sotto riserva) o alla sottoscrizione del presente Contratto di appalto misto, per la Prima Parte; ad ogni Contratto Specifico per la Seconda Parte.
L'eventuale esecuzione anticipata (avvio d’urgenza per la Prima Parte), nelle more della stipula, se autorizzata sulla base di attestazioni dell'Appaltatore per le quali la Committente non disponga dell'esito definitivo delle verifiche, avviene sotto la responsabilità dell'Appaltatore medesimo, il quale subirà ogni conseguenza civile e penale per l'ipotesi di esito negativo delle verifiche predette. In tale ipotesi, l'esecuzione si avrà come mai autorizzata e la Committente nulla dovrà all'Appaltatore a titolo di corrispettivo, potendo
valutare di corrispondergli un pagamento a mera copertura dei costi effettivamente sostenuti per l'esecuzione (specie per sicurezza e manodopera) purché documentati, che non potrà mai superare il valore delle prestazioni che la Committente intende trattenere, e con esclusione in ogni caso dell'utile di Appaltatore. In caso di esecuzione anticipata nelle more della stipula, per le prestazioni la cui esecuzione sia ordinata nel periodo intercorrente tra aggiudicazione e stipula, l'Esecutore e la Committente sono comunque vincolati ai contenuti del contratto.
I termini sono è essenziali ai fini dell'esatto adempimento. Si intenderanno rispettati, solo nel momento in cui le forniture dovute saranno complete: non valgono a interrompere i termini, né a farli ritenere rispettati, eventuali consegne parziali.
La consegna dovrà avvenire presso la Committente, nei modi previsti dal presente contratto e dal CTP. Qualunque situazione e causa di ritardo nella consegna dovrà essere tempestivamente comunicata dall’Appaltatore alla Committente. Tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini, né potrà essere invocata dall'Appaltatore come giustificazione del ritardo. Xxx sussistano comprovate cause di forza maggiore atte a
determinare l'incolpevole ritardo nell’esecuzione, l'Appaltatore dovrà darne immediata
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comunicazione e prova alla Committente, che valuterà se sussistano i presupposti per
giustificare il ritardo.
Art. 17 - GARANZIA SUI BENI FORNITI.
I beni forniti dovranno essere provvisti di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 rubricato Garanzia per i vizi della cosa venduta codice civile) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata (art. 1497 rubricato Mancanza di qualità codice civile), nonché di garanzia di buon funzionamento (ex art. 1512 rubricato Garanzia di buon funzionamento codice civile), per la durata di cui ai successivi articoli “Garanzia dell’attrezzatura” e “Garanzia del telaio”.
La garanzia contrattuale copre anche i costi (che non saranno mai addebitati alla Committente) per qualunque intervento su qualsiasi parte della fornitura, compresi ricambi, manodopera ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed
altro, nulla escluso. Durante il periodo di garanzia l'assistenza sarà prestata dall'Appaltatore gratuitamente, mediante tecnici specializzati e centri di assistenza autorizzati, con tutto il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento della fornitura nonché, ove occorra, con fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti della fornitura, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dell’intera fornitura. L’Appaltatore qualora non fosse possibile l’immediato ripristino della funzionalità a seguito di intervento di manutenzione su chiamata, si impegna a garantire che:
— la diagnosi venga effettuata entro un massimo di 24/36 ore dalla data di invio della comunicazione del vizio e/o del difetto di funzionamento;
— in caso di comprovato vizio e/o difetto di produzione, la riparazione del mezzo abbia inizio entro il termine massimo di 48 (quarantotto ore).
Entro i limiti sopra indicati, l’Appaltatore si obbliga comunque a garantire che l’intervento venga eseguito nel minor tempo possibile.
ART. 18 - GARANZIA DELLE ATTREZZATURE
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L'Appaltatore fornisce alla Committente la garanzia di ciascuna attrezzatura per la durata di
(non meno di 12 mesi) in conformità a quanto dedotto nell'offerta tecnica dell'Appaltatore presentata ai fini dell'aggiudicazione del contratto.
ART. 19 - GARANZIA DEI TELAI
L'Appaltatore fornisce alla Committente la garanzia del telaio per la durata di _ (non meno di 12 mesi) in conformità a quanto dedotto nell'offerta tecnica dell'Appaltatore presentata ai fini dell'aggiudicazione del contratto.
ART. 20 - ADEMPIMENTO E INADEMPIMENTO DELL’ APPALTATORE.
L’esecuzione è sottoposta a verifica ed accettazione da parte della Committente.
Le prestazioni non saranno accettate e non si riterrà perfezionato l’adempimento dell’Appaltatore ai suoi obblighi, nei casi in cui le prestazioni non rispondano esattamente
alle previsioni contrattuali e quindi al fabbisogno della Committente.
In nessun caso saranno accettati beni che presentino qualsiasi difformità, anche parziale, rispetto alle prescrizioni di cui all'allegato CTP a meno che non siano giudicati equivalenti secondo le prescrizioni del disciplinare di gara.
A tutela della sicurezza e salute dei lavoratori operanti presso la Committente, resteranno allegati al presente contratto, formandone parte integrante, la relazione fornita dall'Appaltatore a corredo della fornitura, redatta da un tecnico abilitato, attestante il livello delle vibrazioni a cui saranno sottoposti gli operatori preposti oltre che la pressione sonora e i livelli di rumorosità ambientale e le prove di verifica di conformità alle normative di sicurezza, condotte sul veicolo stesso o veicolo del tipo, nonché il certificato di compatibilità elettromagnetica EMC redatto in conformità alla normativa EN 13309.
Ai fini del corretto utilizzo e per il mantenimento delle funzionalità e caratteristiche del mezzo, resta allegato al presente contratto, formandone parte integrante, il manuale uso e manutenzione ed il manuale ricambi in formato cartaceo e formato pdf su CD ROM e/o chiavetta USB.
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ART. 21 - PENALI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.
Con la sottoscrizione del presente contratto l' Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del carattere essenziale delle previsioni contrattuali relative alle caratteristiche del bene da fornire e ai tempi previsti per la consegna. Ove violate, incorrerà in grave inadempimento. In ragione del grave inadempimento dell'Appaltatore, la Committente potrà:
− applicare penali;
− ridurre unilateralmente il corrispettivo, in ragione della ed in proporzione alla riduzione delle utilità conseguite ovvero al prodursi di danni;
− risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore;
− affidare a terzi l'esecuzione in danno dell'Appaltatore e darvi corso;
− pretendere il risarcimento dei danni subiti e subendi;
− compensare automaticamente ed immediatamente le somme dovute all'Appaltatore con quelle da esso dovute in ragione dell'inadempimento.
Le penali per il ritardo sono stabilite nella misura dell'1,00‰ (1 per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà calcolato per la Prima Parte in regime di appalto sul corrispettivo dovuto per i n. 16 mezzi attrezzati e per la Seconda Parte in regime di accordo quadro con riferimento al corrispettivo di ogni singolo contratto specifico applicativo.
Le corrispondenti riduzioni del corrispettivo dovuto si applicano immediatamente al pagamento successivo al momento in cui il ritardo si verifica ed è constatato.
L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 dell’Art.113 bis del D.lgs. 50/2016 non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, nel senso che, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, la Committente potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 50/2016.
Dopo il 15° (quindicesimo) giorno di ritardo, la Committente sarà comunque libera di risolvere il contratto ed escutere la cauzione, trattenendone l'intero importo, potendo altresì procedere all’acquisizione del mezzo in danno dell’Appaltatore, salvo il diritto della
Committente al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
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La consegna di uno o più beni difformi o per qualunque legittima ragione rifiutati, equivale
a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo.
La consegna di uno o più beni sprovvisti della documentazione necessaria, equivale a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo.
Nelle ipotesi di ritardato/inesatto/mancato adempimento, si applicheranno in danno dell'appaltatore per quanto qui non previsto anche le sanzioni e i rimedi previsti dal Codice civile, relativi agli appalti di cui agli artt. 1655 e seguenti, e relativi alla compravendita di cui agli artt. 1470 e seguenti.
Quale che sia la forma di acquisto/finanziamento e quale che sia la temporanea intestazione del contratto, la Committente potrà in ogni tempo esercitare tutte le azioni e tutti i diritti, in relazione alla fornitura e nei confronti dell'Appaltatore, imputabili all'acquirente proprietario.
ART. 22 - VARIAZIONI O VARIANTI.
Non sono ammesse varianti ad opera dell'Appaltatore. Potranno esserne disposte dalla Committente nei limiti di legge e comunque soltanto in forma scritta e sottoscritta. Eventuali variazioni sono ammesse e disciplinate dal presente contratto relativamente alla sola Seconda Parte, e comunque nei limiti qui stabiliti, e nel rispetto dei limiti di legge.
ART. 23 – SUBAPPALTO / SUBCONTRATTO E AVVALIMENTO
Si applicano le previsioni di cui agli artt. 105 e 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. L'Appaltatore assume, come per legge, l'obbligo di eseguire direttamente e personalmente le attività oggetto dell'appalto (siano esse corrispondenti alle prestazioni principali o a quelle secondarie o accessorie o opzionali).
Nei limiti di legge, può farne eseguire una parte ad altro/i operatore/i secondo le regole di cui al citato Xxxxxx. In ogni caso, resta direttamente responsabile per l'esatto adempimento verso la Committente, imputandosi comunque all'appaltatore eventuali responsabilità di suoi subappaltatori o sub-contraenti (nei confronti dei quali potrà eventualmente agire in rivalsa,
ma senza limitazione alcuna delle sue responsabilità dirette e piene verso la Committente,
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anche per il loro operato o le loro omissioni o i loro ritardi).
Nel caso in cui ricorra alla attività di altri operatori, potrà farlo:
- mediante subappalto, solo nei limiti di legge, e comunque solo avendolo dichiarato in gara come prescritto dal Disciplinare;
- mediante sub-contratti che non costituiscono subappalto, a condizione che siano effettivamente tali e leciti.
In ogni caso, che ricorra a subappalti o subcontratti, per tutte le attività di fornitura, consegna, ritiro, formazione, assistenza e manutenzione di cui al presente contratto assume i seguenti obblighi:
- deposito presso la Committente del relativo contratto (che dovrà essere conforme alle norme vigenti) prima dell'avvio dell'esecuzione;
- per i subappalti, allegazione spontanea e contestuale di tutti i documenti previsti dall'art. 105 del Codice (ivi comprese e specialmente le attestazioni sul possesso dei requisiti in capo
ai subappaltatori e di ogni ulteriore informazione o documento pertinenti);
- per i sub-contratti, allegazione, su richiesta della Committente, delle attestazioni sul possesso dei requisiti in capo ai sub-contraenti e di ogni ulteriore informazione o documento pertinenti.
Si ricorda che il subappalto non autorizzato è reato. Alle stesse conseguenze si espone l'appaltatore che simuli un diverso sub-contratto per dissimulare un subappalto non ammissibile.
La committente si riserva di effettuare controlli in corso di esecuzione, volti ad accertare che:
- siano eseguiti solo i subappalti autorizzati;
- eventuali subappalti e/o sub-contratti siano eseguiti in conformità alle previsioni contrattuali e di legge.
In caso di esito negativo dei controlli agirà come per legge agli eventuali adempimenti obbligatori, sanzioni contrattuali e segnalazioni alle competenti Autorità.
ART. 24 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE e FATTURAZIONE.
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La valuta applicata per la determinazione degli importi è l’Euro. In tutti gli atti predisposti
dalla Committente i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono
I.V.A. esclusa.
L'importo del corrispettivo, per la fornitura in appalto di cui alla Prima Parte e per le eventuali forniture in accordo quadro di cui alla Seconda Parte, sarà dovuto solo previo accertamento dell'esatto adempimento dell'Appaltatore, quindi del suo compimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.
Pertanto, ai fini del pagamento, l'Appaltatore emetterà per la Parte I una fattura per ciascun veicolo attrezzato. La fattura potrà essere emessa solo previa autorizzazione della Committente, la quale avrà cura di verificare la conformità entro n. 30 giorni dalla messa su strada e comunque entro 6 mesi dall’ultimazione della prestazioni (n. 16 veicoli attrezzati). Tale termine correrà solo dal momento in cui tutti i 16 veicoli attrezzati risulteranno consegnati regolarmente, non prima, per esempio in caso di precedenti forniture
parziali. Per la Seconda Parte ne potrà emettere una per ciascun contratto specifico applicativo dell'accordo quadro sempre previa autorizzazione della Committente, che avrà prima accertato l'esatto adempimento.
Nelle fatture, l'Appaltatore dovrà riportare:
• intestazione a REA SPA o a terzi eventualmente indicati dalla Committente in caso di pagamento a mezzo Leasing
• codice univoco per la fatturazione elettronica
• l'espresso riferimento a “Contratto Parte I” oppure al “Contratto specifico esecutivo dell’Accordo Quadro” cui è riferita
• Progetto Comune di
(comunicato di volta in volta dalla
committente), di cui alle schede ATO - DGRT 274-278 del 20/03/2018
• il CIG 7951736C1F ed eventualmente il CIG derivato
Rea Spa è soggetta a Split Payment pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il richiamo alla normativa: “Art. 17 ter DPR 633/72 – scissione dei pagamenti” e
conformarsi anche relativamente agli importi. 20
Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica dal 01/01/2019 comunichiamo che il “Codice Destinatario” è: M5UXCR1.
L'Appaltatore si impegna a fornire, in corso di esecuzione, a richiesta del DEC e nei termini da questo indicati, tutta la documentazione dettagliata, a dimostrazione dell'effettivo impiego a tal fine delle somme che gli saranno corrisposte dalla Committente a titolo di oneri per la sicurezza.
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di appalti pubblici, l'Appaltatore dovrà mantenere in corso di esecuzione la qualificazione per l'esecuzione delle prestazioni affidate.
ART. 25 - PAGAMENTI.
I pagamenti saranno dovuti nella misura corrispondente alle prestazioni esattamente
adempiute e accettate. Per ciascuna attrezzatura fornita sarà corrisposto l'importo del prezzo unitario e relativamente a ciascuna per la quale si rilevino ritardo o altro inadempimento, saranno applicate le sanzioni contrattuali previste. Nulla sarà dovuto per le forniture non adempiute e, relativamente alla Seconda Parte (in accordo quadro), nulla sarà dovuto per le forniture non ordinate.
Il pagamento potrà essere eventualmente a mezzo Leasing oppure avverrà entro 30 giorni data fattura fine mese.
Nel caso di subcontratto/subappalto, nonché per quelli nei confronti dei diversi membri di ATI/RTI/reti, la Committente provvederà al pagamento diretto di ciascun operatore economico coinvolto nell'esecuzione, secondo le previsioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. La quota parte di pagamento dovuta a ciascun operatore sarà attestata dall'appaltatore ed accertata da DEC o suo Ausiliario, in contraddittorio con l'Appaltatore, nonché autorizzata dal RUP, il quale potrà pretendere ogni chiarimento o documento a comprova, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 101 e seguenti del d.lgs. 50/2016 e del DM MIT 49/2018.
I termini di pagamento non corrono, né maturano gli interessi, relativamente alle fatture
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emesse in violazione o comunque in difformità rispetto alle previsioni di cui al presente
Contratto, o per le quali manchino i presupposti per la legittima emissione, o che abbiano ad oggetto prestazioni non eseguite o non accettate.
ART. 26 - CARATTERI DEL CORRISPETTIVO.
I prezzi unitari, quindi il corrispettivo contrattuale, hanno carattere onnicomprensivo e remunerano l'Appaltatore per tutte le prestazioni oggetto del contratto (principali, secondarie, accessorie, ed ogni altra utile e necessaria per l'esecuzione a regola d'arte).
Il corrispettivo contrattuale ed i prezzi unitari si intendono fissi, invariabili, non soggetti a revisione.
Gli oneri per la sicurezza connessi con le interferenze, stimati dalla Committente e posti fuori dalla base d'asta ribassabile in gara, sono già stati conteggiati e considerati all'interno del corrispettivo, che è infatti calcolato sommando: la base d'asta ribassata della percentuale
offerta in gara dall'Appaltatore, e gli oneri per la sicurezza calcolati dalla Committente.
Il fatto che l'Appaltatore, in gara ai fini della formulazione della propria offerta, abbia dichiarato altresì l'ammontare dei costi aziendali da sostenere per la manodopera e per la sicurezza, e che tali costi siano per legge incomprimibili a tutela dei lavoratori, non implica in alcun modo il diritto o la legittima aspettativa per l'appaltatore di poter pretendere il pagamento di somme aggiuntive, rispetto al corrispettivo contrattuale. Né tantomeno che il corrispettivo contrattuale aggiudicato sia suscettibile di variazione, per eventuale pretesa variazione di detti costi. Se l'Appaltatore dovesse dichiarare (anche al fine di ottenere un incremento nel corrispettivo contrattuale), in corso di esecuzione, che detti costi non sono in realtà sostenibili per via dell'importo del corrispettivo contrattuale e del ribasso da esso offerto ai fini dell'aggiudicazione, tale circostanza sarà idonea a far ritenere la sua offerta presentata in gara anomala, potendo la Committente ripetere o comunque effettuare la valutazione di congruità/anomalia anche ora per allora e di conseguenza dichiarare l'offerta medesima inammissibile con annullamento dell'aggiudicazione intervenuta e risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.
Tutti gli oneri a carico dell’Appaltatore si intendono interamente compensati con il
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corrispettivo contrattuale così come risultante con applicazione del ribasso offerto.
Pertanto nel corrispettivo contrattuale si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per l’Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d’arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune.
L’Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso. Il corrispettivo aggiudicato è immodificabile, salva l'eventuale applicazione (in senso riduttivo) di eventuali sanzioni contrattuali. Relativamente alla Seconda Parte, valgono le previsioni che seguono, relativamente ad eventuali variazioni.
DISCIPLINA DELLE FORNITURE IN ACCORDO QUADRO (SECONDA PARTE)
ART. 27 - DURATA DEL CONTRATTO E DELLA SECONDA PARTE
Il periodo in cui troverà applicazione la Seconda Parte del contratto, in regime di accordo quadro, inizia con la sottoscrizione del presente contratto e dura non oltre 36 mesi consecutivi.
Relativamente alla Seconda Parte, la soggezione al regime di accordo quadro implica che il contratto non produce obblighi immediati tra le parti, se non in termini di obbligo di rispettare le condizioni dell'accordo quadro, dovendo trovare esecuzione solo in virtù dei successivi contratti specifici (ordini) che la Committente potrà adottare in conformità all'AQ medesimo.
Ciascun contratto specifico (ordine) è efficace dal momento in cui, adottato e firmato dalla Committente, risulta giunto presso la PEC dell'appaltatore che deve poi controfirmare entro i 7 gg. naturali e consecutivi successivi.
L'efficacia dell'accordo quadro cessa quando risultano esaurite tutte le prestazioni ordinate
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validamente nel suo periodo di efficacia, e le relative controprestazioni, ovvero ne sia
spirato il termine di durata, ovvero ancora ne sia esaurito l'importo complessivo stimato massimo. Le condizioni sono alternative e ciascuna di per sé sufficiente a determinare la cessazione degli effetti del contratto (salvo che per le prestazioni ancora in esecuzione o da eseguire, oggetto di ordini già adottati in conformità e vigenza dell'AQ, come da disposizioni che seguono).
Nessuna prestazione potrà essere ordinata validamente, quando sia spirato il termine ultimo di durata dell'accordo quadro.
Non sarà autorizzata, e se eseguita non sarà pagata, alcuna prestazione che non sia stata richiesta da Rea Spa con le modalità indicate nel presente contratto.
ART.28 - CESSAZIONE DELLA SECONDA PARTE IN AQ
Il contratto per la parte in regime di AQ cesserà automaticamente di avere efficacia allo
scadere del termine di durata sopra indicato, senza necessità di previa disdetta o comunicazione alcuna.
La durata sarà ridotta e la Seconda Parte del contratto in regime di AQ cesserà automaticamente di avere efficacia anche in un momento antecedente, allorquando dovesse risultare esaurito l'importo massimo aggiudicato. La committente ne darà comunicazione agli esecutori tramite PEC, indicando il termine esatto e le modalità di dismissione dell’attività.
La committente potrà recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Per tali ipotesi, l'appaltatore rinuncia al diritto di pretendere il pagamento per il mancato guadagno nella misura prevista dal codice civile e comunque in qualunque altra misura, accettando che gli siano dovute soltanto le somme che saranno eventualmente liquidate dalla committente a suo favore, per i costi effettivamente sostenuti e documentati.
La facoltà di recesso può essere esercitata dalla committente con comunicazione in forma scritta, contenente altresì la data di efficacia del recesso e le modalità di cessazione del rapporto.
Nel momento in cui la Seconda Parte del contratto in regime di AQ cesserà di avere
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efficacia tra le parti, per qualunque causa:
- la committente non potrà più affidare contratti specifici esecutivi dell'AQ;
- l'appaltatore dovrà continuare ad eseguire ed ultimare tutte le prestazioni che gli siano già state affidate, in esecuzione dell'AQ alle medesime condizioni di cui al relativo contratto specifico ed all'AQ, a meno che la committente non disponga diversamente;
- l'AQ continuerà a produrre effetti, ai fini dell'esatto adempimento e del pagamento delle predette prestazioni per i contratti specifici di cui al precedente punto, fino ad esaurimento degli stessi.
ART. 29 - CONTENUTI SPECIFICI DELLA SECONDA PARTE IN AQ
Il contratto di AQ è definito ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera iii) e 54 del d.lgs. 50/2016, come contratto concluso tra la stazione appaltante (o committente, REA Spa) e l'appaltatore, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti (contratti specifici esecutivi
dell'AQ) da aggiudicare ed eseguire durante il periodo di efficacia dell'AQ.
Di conseguenza, con la sottoscrizione del presente contratto, relativamente alla Seconda Parte in regime di AQ:
- le parti si vincolano al rispetto delle condizioni di cui al contratto;
- la committente acquisisce la facoltà di ordinare l'esecuzione di prestazioni che ne formano oggetto, nei casi in cui ne ravvisi il fabbisogno e nella misura che riterrà necessaria per soddisfarlo, senza garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni astrattamente contemplate dall'AQ e senza doverne consumare l'intero importo;
- l'appaltatore si obbliga, sin da subito, a rendersi disponibile nei termini contrattuali, per l'esecuzione di tutte le prestazioni sopra indicate e ordinate con i contratti specifici, alle condizioni ivi dedotte, ferme le condizioni generali di cui all'AQ.
Il corrispettivo dovuto all'appaltatore è quello commisurato alla esecuzione delle prestazioni esattamente eseguite e oggetto di ciascuno dei contratti specifici esecutivi della Seconda Parte in AQ. L'importo totale massimo aggiudicato non costituisce corrispettivo dovuto dalla committente, ma limite massimo alla sua spesa complessiva per tutti i contratti
specifici esecutivi dell'AQ. 25
ART. 30 - LIMITI PER LA SECONDA PARTE IN AQ
La committente non ha la facoltà di utilizzare il contratto per far eseguire ordini:
- per importi eccedenti l'importo massimo aggiudicato per la Seconda parte in AQ
- relativamente a prestazioni che non ne formano oggetto
- a soggetti diversi dai contraenti.
Nell'ambito della durata la committente potrà spendere, complessivamente e cumulativamente, per i contratti specifici esecutivi dello stesso, fino ad un massimo di
€ 2.304.000,00 oltre iva come per legge.
L'importo massimo ed il quantitativo massimo non sono suscettibili di successiva integrazione / estensione / incremento con qualsivoglia modalità.
L’economia derivante dal ribasso sulla prima parte potrà essere utilizzata per la negoziazione nella seconda parte (accordo quadro) che potrebbe in ipotesi raggiungere anche un totale superiore a quello sopra indicato, fermo restando il totale massimo del corrispettivo spendibile tra la parte prima (appalto) e la seconda (accordo quadro).
ART. 31 - DIRITTI ED ESCLUSIVA PER LA SECONDA PARTE IN AQ
La sottoscrizione del contratto, relativamente alla Seconda Parte in AQ, non conferisce all'Appaltatore alcun diritto di esclusiva, potendo la Committente comunque acquisire forniture analoghe rivolgendosi a diversi operatori economici, nel rispetto delle previsioni di legge. L'Appaltatore non potrà dunque vantare il diritto di ottenere l'affidamento, eseguire e vedersi remunerate un minimo prestabilito di prestazioni per la Seconda Parte: avrà il diritto di ottenere il pagamento solo delle prestazioni effettivamente ed esattamente eseguite, ma nei limiti degli eventuali contratti specifici esecutivi che potranno essere a loro affidati. Con l'affidamento di detti contratti specifici la committente potrà alternativamente, in ragione del proprio fabbisogno:
a) esaurire l'intero importo massimo aggiudicato
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b) utilizzarne soltanto una parte.
ART. 32 - VARIAZIONI DEL PREZZO UNITARIO (Rinegoziazione dei prezzi)
Nella esecuzione della Seconda Parte del contratto in regime di AQ sono ammesse variazioni del prezzo unitario, nei modi e nei limiti qui di seguito disciplinati.
Il prezzo unitario potrà variare, anche in aumento, ma:
− non prima che siano decorsi dodici mesi dalla aggiudicazione del contratto;
− con un incremento percentuale in misura non superiore al 10% rispetto al prezzo unitario ribassato, con cui l'appaltatore ha ottenuto l'aggiudicazione.
Gli eventuali nuovi prezzi unitari, potranno essere negoziati tra Committente e Appaltatore, fermi i limiti di cui sopra, solo in presenza dei seguenti presupposti:
− l'appaltatore ne faccia formale richiesta, relativamente ad uno o più ordini specifici che gli vengono rivolti dalla Committente;
− l'appaltatore dimostri che è cambiato il prezzo di listino ufficiale del telaio fornito dalla casa madre oppure che dimostri che con la rinegoziazione nei limiti di cui sopra la committente potrà conseguire migliori utilità (per esempio per evoluzione tecnologica, o a beneficio degli operatori, lavoratori dipendenti della committente, che utilizzeranno i beni oggetto di fornitura, o per garantire migliori caratteristiche ambientali e/o prestazionali).
L'eventuale negoziazione, potrà avvenire solo a mezzo PEC. Sono vietate tra le parti modalità alternative per formalizzarla.
L'eventuale incremento del prezzo, fermi i limiti di cui sopra, dovrà sempre essere proporzionata e non superiore all'entità delle utilità che ne otterrà la committente nei termini di cui sopra.
ART. 33 - VARIAZIONI DI QUANTITA' E TERMINI
La Committente è libera di ordinare mediante contratti specifici, relativamente alla Seconda Parte, il numero di beni che risponderanno al suo fabbisogno.
Nessun ordine (contratto specifico) avrà ad oggetto meno di 1 veicolo attrezzato o più di 16
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veicoli attrezzati.
Il termine per la consegna è in ogni caso pari a 150 giorni.
Ove la committente, anche per effetto della contestualità o vicinanza tra più contratti specifici, ordini di fatto più di 16 veicoli attrezzati nell'arco dello stesso semestre, i termini di consegna potranno essere rinegoziati tra le parti a mezzo PEC, ed eventualmente incrementati in misura proporzionata all'incremento dei relativi tempi di produzione. Resta fermo che l'appaltatore non ha diritto di esclusiva e che la committente potrà acquisire eventuali veicoli attrezzati a condizioni più convenienti rivolgendosi a terzi e senza utilizzare la Seconda parte del contratto in AQ o utilizzandola solo in parte.
NORME GENERALI E CONCLUSIVE (PRIMA E SECONDA PARTE)
ART. 34 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.
La cessione del contratto e/o dei crediti da esso derivanti è vietata. Ove l' Appaltatore vi provveda, non potrà essere opposta alla Committente e non sarà verso essa efficace.
ART. 35 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.
Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136.
Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato.
Di tale conto corrente l'appaltatore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della
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legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle
relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.
In particolare, ai sensi dell’art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 l’Appaltatore è tenuto a comunicare alla REA SPA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L’Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla REA SPA e alla Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria. L’Appaltatore si obbliga a inserire negli eventuali contratti stipulati con propri subappaltatori, cottimisti e/o subcontraenti tutto quanto precede nonché la seguente clausola: “L’esecutore ................................. , in qualità di subappaltatore / cottimista /
subcontraente della ................................. nell’ambito del contratto sottoscritto con la REA
SPA, identificato con il CIG................................. : assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche; si impegna a dare immediata comunicazione alla REA SPA contraente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti ai sensi della predetta normativa; si obbliga a trasmettere copia del presente contratto e di ogni sua eventuale modifica alla REA SPA”.
In caso di mancata apposizione o mancato rispetto della stessa, si applicano le sanzioni previste dalla Legge 136/2010.
L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati all’Appalto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario/ postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e si
impegna a comunicare alla REA SPA ogni variazione nonché ogni eventuale
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inadempimento delle proprie controparti.
Si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto, ed a dare immediata comunicazione a REA SPA ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 36 - CAUZIONE DEFINITIVA.
La cauzione definitiva è prestata dall'Appaltatore contestualmente alla stipula del presente contratto, formandone parte integrante, nella misura del 10% dell'importo del corrispettivo aggiudicato, quindi in misura pari al 10% del corrispettivo dovuto per la Prima Parte (pari al prezzo unitario offerto ai fini dell'aggiudicazione, quindi ribassato, moltiplicato per 16). Relativamente alla Seconda Parte, sarà eventualmente richiesta l'integrazione, nella misura che sarà indicata dalla Committente, in misura non superiore al 10% del relativo importo
xxxxxxx, nel momento in cui provvederà a ordinarne l'esecuzione. È costituita in forma di garanzia fideiussoria, secondo le previsioni di cui all'art. 103 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con espressa previsione di:
- rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile;
- operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della committente;
- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo nel momento in cui verrà a spirare il termine ultimo di durata della garanzia prestata dall'appaltatore. Non sarà svincolata progressivamente.
DISPOSIZIONI FINALI (PRIMA E SECONDA PARTE)
ART. 37 - RECESSO E RINUNCIA AL MANCATO GUADAGNO.
La Committente ha il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Per tali ipotesi, 30 l'appaltatore rinuncia al diritto di pretendere il pagamento per il mancato guadagno nella misura prevista dal codice civile e comunque in qualunque altra misura, accettando che gli
siano dovute soltanto le somme che saranno eventualmente liquidate dalla Committente a suo favore, per i costi effettivamente sostenuti e documentati.
La facoltà di recesso può essere esercitata dalla Committente con comunicazione in forma scritta, contenente altresì la data di efficacia del recesso e le modalità di cessazione del rapporto.
ART. 38 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
La committente potrà risolvere di diritto il contratto in tutti i casi previsti dalla legge, con le relative conseguenze. Sono altresì motivi di risoluzione contrattuale:
• gravi e/o reiterate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico di REA SpA;
• commissione da parte dell’Appaltatore di un reato presupposto del D. Lgs. 231/2001 ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell’interdizione dall’esercizio dell’attività.
Resta salva la facoltà per la Committente, in ogni ipotesi di grave inadempimento o di ritardo e in tutti i casi previsti dal d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di disporre unilateralmente la risoluzione o l'esecuzione in danno dell'Appaltatore, con tutte le conseguenze di legge.
ART. 39 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.
L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al Codice Civile, tenendo conto delle preminenti finalità di interesse pubblico e quindi dei risultati attesi e indicati dagli atti di programmazione e progettazione predisposti dalla committente. Ogni eventuale discordanza anche interna agli atti contrattuali eventualmente
rilevata dall'aggiudicatario ed insuperabile con i criteri ermeneutici del Codice civile, sarà di
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conseguenza interpretata a favore della Committente.
In caso di concorso di prescrizioni del Contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali ovvero quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. In caso di discordanza tra i diversi contenuti dei documenti che fanno parte integrante del contratto, nel caso di contrasto tra Capitolato/scheda tecnica/altro e Contratto, il primo prevale sul secondo.
Dove il contratto ammette soluzioni alternative, la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica indicazione alla committente.
ART. 35 - CONTROVERSIE.
E' escluso il ricorso ad arbitrato. Ferma la competenza esclusiva del Tribunale di Livorno.
ART. 40 - RISERVATEZZA.
L’Appaltatore è tenuto, in solido con tutti i soggetti a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, all’osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l’espletamento del contratto in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l’attività di REA Spa. L’Appaltatore si impegna dunque a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria organizzazione aziendale informando il proprio personale sui relativi obblighi di riservatezza e adottando tutte le misure idonee a ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di dati.
Rea Spa, nella sua qualità di titolare, tratta i dati dell’esecutore esclusivamente per le finalità amministrative e contabili proprie dell’attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come modificato dal D.Lgs.10 agosto 2018, n.101 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
ART. 41 - SPESE GENERALI.
Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto faranno xxxxxx
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all’Appaltatore.
A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri connessi con l'esecuzione, nonché tutti i relativi costi e spese generali.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto come per legge.
ART. 42 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE
Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore si applicano le norme di legge vigenti.
ART. 43 - RISPETTO DELLE NORME IMPERATIVE E COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA.
Le parti si obbligano ad eseguire il contratto secondo correttezza e buona fede. L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza
delle norme di legge e degli atti adottati da REA Spa ai fini del rispetto del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibile sul sito istituzionale di REA Spa xxx.xxxxxx.xx
SI OBBLIGA:
a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell’art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel Piano anticorruzione adottati da REA Spa e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) segnatamente in merito all’assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato dalla normativa vigente, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.
PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA
− che l’Organismo di Xxxxxxxxx di REA Spa possa chiedere informazioni direttamente al personale, ove esistente, della propria azienda /ditta competente per l’attività
legate al rapporto contrattuale in essere o futuro con REA Spa, al fine del corretto
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svolgimento della sua attività di controllo.
− che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, REA spa avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l’esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all’inadempimento; l’esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato al Fornitore mediante lettera raccomandata contenente l’indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l’inadempimento.
ART. 44 – OSSERVANZA DEL CODICE ETICO E DEL MOGC231/01 DI REA SpA
L’Appaltatore, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall’Amministratore Unico di REA SpA con decreto n. 03 del
20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA SpA con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 45 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n°131.
ART. 46 – FORO COMPETENTE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Livorno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
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REA Rosignano Energia Ambiente Spa
L’Amministratore Unico
L’Appaltatore