COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL MEDIO FRIULI
ASP “XXXXXXX XXXX” AMBITO TERRITORIALE MEDIO FRIULI S E R V I Z I S O C I A L I |
COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL MEDIO FRIULI
BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELLA L.R. 1/2016 art. 19 E DELLA L. 431/1998, art. 11.
CONTRIBUTO ANNO 2022 – RIFERITO AI CANONI ANNO 2021
Art. 1 – Finalità e risorse
1. I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di fornire un supporto economico alle famiglie che si trovano in situazione di difficoltà nella corresponsione dell’affitto relativo all’alloggio occupato.
2. Gli interventi sono finanziati dal Fondo regionale di garanzia per l’edilizia residenziale, di cui all’art. 5, comma 4 della L.R. 4/2001, e dalle risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall’art. 11 della L. 431 del 9 dicembre 1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
3. Le somme di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione ai conduttori in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica, sia privata, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata.
Art. 2 - Requisiti per la partecipazione al Bando
1. Possono beneficiare dei contributi i titolari di contratto di locazione per abitazione principale, regolarmente registrato, che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi e reddituali, a pena di esclusione:
a) essere maggiorenni;
b) di essere residenti da almeno ventiquattro mesi continuativi nel territorio regionale e soddisfare una delle seguenti condizioni:
- essere cittadino italiano;
- essere cittadino di stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia;
- essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs n. 286/1998;
Ai sensi dell’art.24 della L.R. 25/2015 per i corregionali all’estero di cui all’art. 2, comma 1 della L.R. 7/2002 i periodi di permanenza all’estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale.
c) avere la residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale del Medio Friuli (Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo);
d) essere conduttore, ovvero essere stato conduttore nell’anno per cui si chiede il contributo, di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale, con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (ATER), in base ad un contratto registrato, non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici), adibito a propria abitazione in base a di un contratto di locazione efficace;
e) essere titolare del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo, purché l’unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita dal richiedente a prima casa. Il contratto di locazione non deve riferirsi a sole quote di alloggi, non deve avere finalità turistiche, deve essere redatto in forma scritta e debitamente registrato e avere le seguenti caratteristiche:
1) contratti di durata non inferiore a quattro anni (articolo 2 comma 1 della legge 431/1998),
2) contratti di durata non inferiore a tre anni (art. 2, commi 3 e 5 legge 431/1998),
3) contratti di durata non superiore a diciotto mesi aventi natura transitoria (art. 5 comma 1 legge 431/1998), che dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui un’esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall’accordo territoriale.
Il contratto non deve essere stipulato, a qualunque titolo, tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi, ovvero tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione del contributo (art. 31 L. R. 7/2000). Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori di società;
f) non essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi, anche per quote, all’interno del territorio nazionale o all’estero, con esclusione:
- degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
- delle quote di proprietà, inferiori al 100%, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all’intera unità immobiliare;
- della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
- della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
- della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell’unione civile;
tale requisito va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda;
g) non aver beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo nonché non aver usufruito delle detrazioni fiscali ai fini IRPEF in favore di conduttore di alloggi a titolo di abitazione principale di cui all’art. 16 del TUIR con riferimento all’anno per cui si chiede il contributo. Tale requisito va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda;
h) non essere stati condannati in via definitiva per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all’art. 633 c.p., nei precedenti dieci anni, fatto salvo i caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.;
i) aver sostenuto direttamente la spesa relativa ai canoni di locazione 2021 ed averli pagati al locatore come identificato nel contratto di locazione;
j) avere l’indicatore della situazione economica ISE di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, del nucleo familiare in corso di validità e non superiore a € 30.000,00;
k) l’indicatore della situazione economica equivalente ISEE non deve essere superiore a € 20.000,00;
l) l’incidenza del canone di locazione 2020 sul valore ISE del nucleo deve rispettare i seguenti parametri:
fascia | ISE | ISEE | INCIDENZA |
A | fino a € 30.000,00 | fino a € 13.632,84 | non inferiore al 14% |
B | fino a € 30.000,00 | tra € 13.632,85 e € 20.000,00 | non inferiore al 24% |
- Per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell’ISEE è elevato del 20% ( € 16.359,41 per la fascia A e € 24.000,00 per la fascia B).
Art. 3 – Determinazione e modalità di erogazione dei contributi
1. L’entità del contributo da corrispondere, nei limiti delle risorse disponibili, è determinata dall’incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori, sull’indicatore della situazione economica ISEE, in base ai parametri sotto descritti:
o fascia A) per i nuclei familiari con ISEE non superiore a € 13.632,84 l’incidenza del canone di locazione sull’ISEE non deve essere inferiore al 14%; in ogni caso il contributo non potrà superare € 3.110,00 annui;
o fascia B) per i nuclei familiari con ISEE non superiore a € 20.000,00 l’incidenza del canone di locazione sull’ISEE non deve essere inferiore al 24%; in ogni caso il contributo non potrà superare € 2.330,00 annui;
o per nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, di cui al successivo art. 4, in relazione al numero di debolezze sociali registrate il contributo da assegnare viene così incrementato:
n. 1 debolezza sociale registrata incremento 7%
n. 2 debolezze sociali registrate incremento 13%
n. 3 debolezze sociali registrate incremento 18%
n. 4 debolezze sociali registrate incremento 25%
Per nucleo familiare s’intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223/1989 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. la composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell’attestazione I.S.E.E. dovrà essere aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda.
2. L’erogazione del contributo avverrà solo a seguito dell’assegnazione dei fondi da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Qualora i fondi assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare tutte le richieste, l’Ente Gestore procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto, secondo le direttive stabilite dai singoli Comuni;
3. Per eventuali periodi di locazione inferiori all’anno o per pagamenti parziali del canone, il contributo da assegnare viene rapportato al numero di mesi considerati.
4. Il contributo assegnato verrà liquidato tramite bonifico bancario o postale ovvero a mezzo contanti.
5. Il contributo non potrà in nessun caso essere superiore all’ammontare del canone corrisposto per l’anno 2021 o inferiore a 30,00 euro.
6. L’ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione depositato all’ufficio del Registro, al netto degli oneri accessori. Per oneri accessori s’intendono quelli indicati all’art. 9 della Legge 392/78 (spese condominiali e utenze -energia elettrica, gas, acqua, fognature, pulizia scale, etc.).
Art. 4 - Soggetti in situazione di particolare debolezza sociale o economica
Per i richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica, individuati nelle categorie dell’art.5, comma 1, del Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno delle locazioni di cui all’art. 19 della L.R. 1/2016, che possono beneficiare dell’innalzamento del contributo di cui al precedente articolo, si intendono:
a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni;
b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;
c) soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
d) disabili: i soggetti di cui all’art. 3 della L. 104/1992 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
e) famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore I.S.E. risulti determinato sulla base delle componenti reddituali riferite a un solo componente il nucleo familiare;
f) famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi in numero non inferiore a tre;
g) famiglie con anziani o disabili: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile;
h) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell’abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile
Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda
1. La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dall’Ente Gestore, che sarà messo a disposizione dei cittadini presso:
• i punti di raccolta delle domande individuati;
• i Servizi sociali dei Comuni dell’Ambito Territoriale del Medio Friuli;
• sul sito internet dell’A.S.P. “Xxxxxxx Xxxx” di Codroipo.
2. La domanda dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, dal 22 marzo al 22 aprile 2022 secondo una delle seguenti modalità
a) consegna diretta presso i punti di raccolta nelle sedi dei Servizi Sociali dei Comuni esclusivamente su appuntamento previa prenotazione telefonica da effettuarsi al numero 0432 909366 con almeno 3 giorni di anticipo;
b) spedizione postale per mezzo di raccomandata a. r. indirizzata a:
Servizio Sociale dei Comuni del Medio Friuli – Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxx (XX)
farà fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga all’ufficio protocollo dell’Ente entro il 29 aprile 2022;
c) invio all’indirizzo PEC xxxxxxx@xxx.xx allegando la scansione dell’originale della domanda con i relativi allegati.
3. La domanda dovrà essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da persona formalmente delegata.
4. Le domande inoltrate prima della pubblicazione del presente bando o effettuate su modelli riferiti a precedenti annualità non saranno ritenute valide.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
❑ fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
❑ fotocopia del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo regolarmente registrato riportante gli estremi di registrazione;
❑ copia dell’attestazione ISEE ORDINARIO redatto in base alla nuova normativa DPCM 159/2013 in corso di validità;
❑ fotocopia del contratto di locazione dell’attuale abitazione in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza regolarmente registrato (se diverso dal precedente);
❑ copia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione pagati nel 2021 riconducibili al richiedente ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (MOD. 1) rilasciata dal locatore attestante il pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2021 (in questo caso allegare fotocopia della carta d'identità del locatore);
❑ copia dell’imposta di registro prevista annualmente per il rinnovo del contratto (Mod F23 o simile) a totale copertura dell’anno di riferimento o fotocopia dell’eventuale adesione del proprietario alla cedolare secca, se non già indicato nel contratto;
❑ eventuale documentazione riguardante l’aggiornamento del canone di locazione rispetto a quello risultante dal contratto per cui si chiede l’incentivo;
❑ copia della certificazione attestante lo stato di disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92 rilasciata delle competenti Amministrazioni (ove dichiarato);
❑ copia della sentenza definitiva di sfratto o del provvedimento di rilascio dell’alloggio da parte di un ente pubblico o da un’organizzazione assistenziale (ove dichiarato);
❑ copia dei provvedimenti esecutivi di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile da cui si evinca la definizione del rilascio dell’abitazione familiare;
❑ eventuale copia rilasciata dalla banca o dall’Ufficio Postale contenente le indicazioni del codice IBAN;
❑ per i cittadini non appartenenti all’Unione europea: fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno in corso di validità (o se tale documento sia scaduto anche copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
Art. 6 - Integrazioni ed Esclusioni
1. Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:
- non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
- abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando;
- non risulti intestatario, né risultino altri componenti facenti parte del suo nucleo familiare, delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione;
- non presenti la documentazione integrativa entro i termini stabiliti di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Qualora in fase di svolgimento dell’istruttoria le domande risultassero incomplete, l’Ente Gestore potrà chiedere l’integrazione della documentazione da presentarsi entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera A.R. inviata dallo stesso, pena l’esclusione dal contributo.
3. Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni di residenza e/o domicilio e delle coordinate bancarie che dovessero intervenire successivamente.
Art. 7 – Casi particolari
1. Titolari di carta o permessi di soggiorno: qualora i richiedenti siano già titolari di detti permessi ma in attesa di rinnovo degli stessi da parte degli organi competenti, devono allegare alla domanda copia della ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo.
2. Sentenze di separazione o divorzio o scioglimento di unione civile e assegnazione della casa familiare: qualora sia stata assegnata l’abitazione nella casa familiare ad uno dei coniugi o dei soggetti dell’unione civile e la controparte sia stata costretta ad assumere un’abitazione in locazione passiva, quest’ultima potrà presentare domanda di contributo, qualora nel frattempo abbia provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questi casi dovrà essere allegata alla domanda copia dei provvedimenti esecutivi di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile da cui si evinca la definizione del rilascio dell’abitazione familiare.
3. In caso di contratto di locazione intestato a diversi soggetti la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare e il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità. La domanda potrà essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari qualora questi appartenga allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari. In tal caso il contributo sarà riconoscibile per l’intero importo purché la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente.
4. Decesso del titolare del contratto: è accolta la domanda presentata da soggetto subentrato nella titolarità del contratto, già convivente, a seguito di decesso o trasferimento di residenza del titolare stesso nei casi previsti dalla legge (art. 6 L. 392/1978) che dimostri di pagare regolarmente il canone di locazione.
Nel caso in cui intervenga il decesso dell’intestatario della domanda e il fatto sia accertato dal Comune prima dell’approvazione della graduatoria dei beneficiari, la domanda sarà archiviata.
In considerazione della finalità del contributo, in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda e all’approvazione della graduatoria l’eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi legittimi purché abitualmente conviventi con il richiedente deceduto (la convivenza, riferita alla data di presentazione della domanda, dovrà risultare dal certificato di stato di famiglia).
Art. 8 – Controlli
1. Ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, il SSC potrà procedere a idonei controlli, a campione e/o in tutti i casi di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni fornite. A tal fine potrà essere richiesta ulteriore documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati.
L’elenco dei beneficiari sarà inviato alla Guardia di Finanza per i controlli di competenza.
Art. 9 – Informazioni ai sensi della L. 241/90
1. In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 241/90 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, Responsabile del Procedimento è il Responsabile del servizio sociale dei Comuni. Informazioni in merito al presente bando potranno essere richieste all’Ufficio servizi sociali del presidio territoriale del Comune di residenza.
Art. 10 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Art. 11 – Disposizioni finali
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, alla L.R. 1/2016 ( “Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.”), al “Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all’art. 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n.1”, approvato con Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 00 aprile 2020, n. 066/Pres.
3. L’Ente gestore del SSC non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di comunicazioni e/o documentazioni derivante da inesatta indicazione dell’indirizzo, anche di posta elettronica, da parte del richiedente o da problemi tecnico-informatici relativi alla casella di posta elettronica indicata nella domanda, oltre che da eventuali disguidi postali imputabili a terzi.
4. L’Ente gestore del SSC declina ogni responsabilità per il mancato pagamento del contributo spettante qualora la causa sia imputabile al richiedente per erronea/incompleta indicazione delle modalità di pagamento oppure siano intervenute variazioni delle stesse e non siano state comunicate all’Ente gestore.