SCHEMA DI CONTRATTO
Allegato D
SCHEMA DI CONTRATTO
OGGETTO: affidamento in concessione a terzi, secondo quanto disposto dagli artt. 164 e seguenti del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., degli impianti – piscine e palestre - situati all’interno della struttura residenziale capitolina per anziani “Roma 3”, Via G. Ventura, 60, per realizzare il “POLO BENESSERE E SALUTE PER TUTTI”, mediante attività gratuite e a pagamento. Periodo: anni sette.
CIG: 7541743B32 GARA N.7128797
VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE: € 3.433.351,00 al netto dell’I.V.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento Il Direttore di Direzione Raffaella Modafferi Raffaella Modafferi
Articolo 1.
Oggetto della concessione
Il presente schema di contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione a terzi della gestione degli impianti – piscine e palestre - situati all’interno della struttura residenzialecapitolina per anziani “Roma 3” sita in Via G. Ventura, 60.
Gli Impianti vengono concessi esclusivamenteper realizzare:
- attività che garantiscano la fruizione degli impianti;
- attività sportive e ricreative;
- attività ausiliarie e complementari compatibili e non in contrasto con la destinazione d’uso dei locali;
- attività di promozione sportiva;
- servizi di manutenzione degli impianti e annessi.
La struttura, inoltre, dovrà costituire una risorsa per tutti i cittadini, realizzando, al contempo, una specifica promozione dell’“Active Ageing”, con le finalità di favorire l’invecchiamento attivo e forme di socializzazione, il dialogo intergenerazionale, promuovere programmi di ricerca scientifica a beneficio della Terza Età e contribuire alle risorse messe in campo dall’Amministrazione per il Piano caldo a favore degli anziani.
Il presente schema di contratto (di seguito denominato contratto) disciplina, altresì, le clausole dirette a disciplinare il rapporto negoziale tra Roma capitale - Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e Salute e il Concessionario, in relazione alle caratteristiche della concessione, comprese le modalità di esecuzione, come meglio contenute nel Capitolato e definite nell’offerta progettuale presentata - prot. n_ del e negli atti ad essa allegati e richiamati.
Il presente contratto è regolato inoltre da:
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. (d’ora innanzi:Codice) per le parti di immediata attuazione;
- l’Avviso di rettifica del Codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15 luglio 2016;
- il D. Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;
- le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’A.N.AC. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016;
- ilD.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.“Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii.“Codice delle leggi antimafia”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- la L. n. 190/2012“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il D. Lgs. n. 196/2003e ss.mm.ii.“Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” per le parti ancora in vigore;
- il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra A.N.AC. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC. –Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- ilProtocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”;
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020;
- il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’A.N.AC. in data 19 luglio 2017;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii.;
- Il capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
- L’offerta tecnica presentata in sede di gara -prot. N. …… del …….. - dal concorrente risultato aggiudicatario dell’appalto.
Articolo 2.
Durata della concessione
La concessione decorrerà dall’1 gennaio 2019, o comunque dalla data di affidamento della stessa, per la durata di anni 7 (sette), allo scadere della quale cesserà di diritto, senza necessità di preventiva disdetta non essendo previsto il tacito rinnovo; entro tale data, quindi, l’immobile dovrà essere riconsegnato dal concessionario libero, in perfetto stato di manutenzione e senza nulla pretendere per opere di risanamento o miglioria, né per ogni altra causa riguardante la gestione dell’impianto.
In caso di ritardo nella consegna il concessionario sarà tenuto al versamento di una penale giornaliera di Euro 100,00 oltre al rimborso degli eventuali danni e delle spese legali che l’Amministrazione dovesse sostenere.
Il concessionario effettuerà la gestione a regola d’arte per tutta la durata del contratto, con le modalità previste dal presente atto e tenendo presente le particolarità meglio definite nel capitolato e secondo le caratteristiche e previste in sede di offerta migliorativa, come da offerta tecnica prot. n. ….. del ………. .
In sede di aggiudicazione definitiva Roma capitale Dipartimento Politiche Sociali- Direzione Benessere e Salute, procederà ad approvare il nuovo schema di contratto e il nuovo capitolato, comprensivo delle nuove e diverse modalità di esecuzione proposte dal concessionario medesimo in sede di offerta migliorativa, che saranno all’uopo specificate e articolate.
E’ espressamente pattuito che il rapporto che si instaura con il presente atto è disciplinato dalle disposizioni sulle concessioni amministrative e non potrà, in nessun caso, essere ricondotto a regime locativo.
La consistenza è quella che sarà riportata nel verbale di consegna.
Articolo 3.
Canone di Concessione
Come da offerta presentata, il Concessionario a decorrere dalla data di effettiva consegna, deve corrispondere un canone annuo pari ad €……………………. (………………………..) in 12 rate mensili anticipate di € , ciascuna entro il 5 di ogni mese.
Il versamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a Roma Capitale su conto detenuto c/o IBAN ,
indicando nella clausola: ”Canone di Concessone, mese per la gestione degli impianti presso la casa di riposo “Roma 3”, via Gioacchino Ventura, 60, Roma”.
Al canone di concessione così come disposto sarà aggiunta l’IVA, da legge, nella misura disposta e se dovuta.
In caso di ritardato pagamento, trascorsi 30 (trenta ) giorni, l’amministrazione concedente avrà diritto agli interessi legali di mora, calcolati dalla scadenza della rata, fino alla data di effettivo pagamento.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del C. C. e dà luogo all’automatica messa in mora del concessionario, anche ali effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata, la richiesta di ulteriori danni.
Fino alla data di riconsegna degli impianti, il concessionario sarà tenuto a corrispondere il canone di concessione, nonché il risarcimento del danno, qualora la detenzione degli impianti, si protragga oltre la data di termine della riconsegna formale
Articolo 4.
Verifica della consistenza
Lo stato di consistenza degli impianti è riportato nel capitolato speciale.
In sede di consegna sarà verificato, in contraddittorio tra le parti, lo stato di consistenza degli impianti e gli arredi.
Gli impianti sono concessi e consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noto al concessionario per aver effettuato debiti sopralluoghi e visionato i documenti di gara, che qui si intendono richiamati.
Il concessionario, pertanto, accetta l’area e gli impianti ivi esistenti ed ogni loro pertinenza, nello stato in ci si trovano, senza poter avanzare eccezione alcuna, in ordine allo stato di conservazionee a vizi e difetti o vincoli palesi e occulti.
Gli impianti dovranno essere riconsegnati al concedente al termina della concessione nel rispetto dei criteri previsti nella manutenzione ordinaria, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso, in conformità del contratto.
L’eventuale esecuzione di opere di miglioria, o adeguamenti per ordine della A.S.L. o dei VV.FF. o di altri enti pubblici, la manutenzione, lo sgombero, la bonifica, lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere, rimangono a carico del concessionario.
Al termine, o, in caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo, il concessionario provvederà a propria cura e spese, e nei tempi tecnici necessari, alla sistemazione e riconsegna degli impianti entro non oltre i 90 (novanta) giorni dalla data di cessazione/conclusione della concessione, fatto salvo le opere di miglioria effettuate che resteranno proprietà del concedente.
In alternativa il concessionario si impegna a giungere ad un accordo con l’Amministrazione, fermo restando che nessun indennizzo o rimborso verrà riconosciuto al concessionario per nessuna ragione e per alcun titolo.
Articolo 5.
Sospensione o riprese nell’esecuzione delle attività
Roma capitale, qualora, circostanze particolare impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nell’indicare le ragioni e l’imputabilità delle circostanze stesse, può disporre la sospensione totale o parziale delle attività.
E’ ammessa la sospensione nei casi di forza maggiore, o in altri casi che impediscano la realizzazione a regola d’arte della gestione.
Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere ad una variazioni per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni e dei luoghi sui quali si interviene, verificatasi nel corso dell’esecuzione del contratto.
Fuori dei casi sopra indicati, Roma capitale, può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
Il verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto, in considerazione che la durata della sospensione non è calcolata nel tempo di durata della concessione, indica il nuovo termine della concessione.
Nei casi di sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità, il responsabile del procedimento, determina il momento in cui sono venute meno le suddette ragioni che lo hanno indotto a sospendere le prestazioni contrattuali.
Per la sospensione delle prestazioni contrattuali, qualunque sia la causa, non spetta al concessionario alcun rimborso e indennizzo, fatto salvo la sospensione del versamento, per tutto il periodo di sospensione, del canone di concessione. Per i periodi inferiori al mese, o per le sospensioni parziali, la riduzione sarà effettuata proporzionalmente.
Quando la sospensione sia dovuta a cause attribuibili al concessionario, non è prevista alcuna sospensione o riduzione del canone di concessione.
Articolo 6.
Garanzia definitiva
Il concessionario per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva.
Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia definitiva a scelta dell’appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:
a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l’importo sia inferiore o pari a € 12.500,00 in conformità all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007), o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 7;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Provinciale o presso Aziende autorizzate;
c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fidejussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche le sottoindicate condizioni:
“Il sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin
da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di “Roma Capitale” presso la “Tesoreria Capitolina” .
Il sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario
dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt.11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983).
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
Roma Capitale può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria e precisamente:
nel caso in cui l’importo della garanzia sia ridotto del 50%,l’aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” rilasciata da una Pubblica Amministrazione o da un notaio in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, secondo periodo, introdotto dall’art. 59, comma 1, lett. e), n. 1) del D. Lgs. n. 56/2017, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte le imprese aderenti al suddetto contratto di rete.
Qualora l’aggiudicatario si avvalga delle ulteriori riduzioni di cui al citato articolo 93, comma 7 del Codice dovrà presentare:
13.a.) ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 30% - qualora in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit - “Certificato di Registrazione” rilasciato dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit comprovante la registrazione EMAS;
ovvero in alternativa a quanto indicato nel punto 13.a.):
13.b.) ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 20%, certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” rilasciata da una Pubblica Amministrazione o da un notaio in corso di validità.
Qualora l’aggiudicatariosviluppi un “inventario di gas ad effetto serra” o “un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto” e si avvalga della riduzione del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto del citato articolo 93, comma 7 del Codice, come modificato dall’art. 59, comma 1, lett. e), n. 2) del D. Lgs. n. 56/2017, dovrà presentare rispettivamente:
certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; tali certificazioni dovranno essere presentate in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” rilasciata da una Pubblica Amministrazione o da un notaio in corso di validità.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici:
a) in possesso del rating di legalità e rating d’impresa;
b) o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
c) o di certificazione social accountability 8000;
d) o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
e) o di certificazione OHSAS 18001;
f) o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e), f) sopra riportate l’aggiudicatariodovrà presentare – a pena di esclusione – le relative certificazioni/attestazioni in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità.
Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nel caso di cui alla lett. a) di cui sopra dovrà a pena di esclusione risultare iscritto nell’elenco di cui all’art. 8 della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (come da ultimo modificato dalla delibera n. 26166 del 13 luglio 2016).
L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 102, comma 3, del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del
D. Lgs. n. 56/2017. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo secondo le indicazioni di cui all’art. 103, comma 6 del Codice maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimiai sensi dell’art. 102, comma 3 del Codice e ss.mm.ii.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Articolo 7
Obblighi del Concessionario
Il concessionario conformerà l’organizzazione della gestione degli impianti al disposto della normativa in materia di sicurezza e salute, con l’obbligo di integrare le attrezzature previste per l’organizzazione del pronto soccorso di almeno un defibrillatore idoneo per l’utilizzo in zona extraospedaliera, anche da parte di personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio- polmonare, a norma di legge.
Inoltre il concessionario ha l’obbligo:
- di gestire gli impianti e le attività, secondo quanto previsto dal capitolato e dal presente contratto,
- di vigilare sull’osservanza, da parte di tutti gli utenti, delle nome del regolamento igienico sanitario vigente, dotandosi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per le attività consentite dalla concessione;
- di corrispondere anticipatamente il canone di concessione di cui al precedente articolo 3, entro il quinto giorno di ciascun mese. In caso di ritardato pagamento, trascorsi 30 (trenta ) giorni e qualora la morosità non fosse sanata entro tale termine, l’Amministrazione procederà all’escussione della garanzia definitiva, anche adottando provvedimenti in autotutela finalizzati al recupero della disponibilità del bene immobile,
- di consentire in ogni momento, con e senza preavviso, visite ed ispezione da parte dei funzionari dell’amministrazione capitolina a ciò incaricati, all’impianto, ed allo stato di conservazione dei beni in concessione, in relazione al quale può essere prescritta l’esecuzione di interventi manutentivi ritenuti necessari;
- di impedire che sull’immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà di Roma capitale, dandone avviso, senza indugio, alle autorità competenti;
- di rispondere di tutti i danni i danni causati agli impianti e relative pertinenze, a chiunque imputabili;
- d rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assicurativo, secondo la normativa vigente in materia;
- di affidare la conduzione tecnica e della gestione ad un responsabile, con alta professionalità, come previsto nel capitolato;
- di provvedere alla manutenzione degli impianti a propria cura e spese, senza che si possa nulla pretendere da parte dell’Amministrazione, ritenendosi eventuali migliorie o addizioni, acquisite ai sensi dell’articolo 934 del codice civile, al patrimonio capitolino, indisponibile, senza diritto al alcun indennizzo;
- di provvedere alla voltura, a proprie spese, delle utenze (acqua, gas ed energia elettrica);
- di corrispondere tutte le imposte, tasse ed assicurazioni, relativi agli impianti in concessione;
- di acquisire tutte le licenze, autorizzazioni e nulla osta e qualsivoglia altra autorizzazione, necessaria all’utilizzo dell’immobile;
- a realizzare “IL POLO BENESSERE E SALUTE PER TUTTI”, favorendo la frequenza delle persone anziane;
- a garantire la fruizione gratuita degli impianti (piscina e palestre) a favore degli anziani delle Strutture Residenziali del Dipartimento, secondo quanto previsto nel capitolato e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara - prot. N. …. del ……. ;
- a favorire e promuovere studi e ricerche scientifiche con Università o altri istituti medici di Ricerca, a beneficio del benessere di vita della III età;
- di rispettare, nella gestione degli impianti, la vita quotidiana degli ospiti della casa di riposo;
- di impegnarsi a non destinare gli impianti ad usi, anche temporanei, non compatibili,
- di comunicare preventivamente e per iscritto ogni modifica all’ufficio preposto per la necessaria autorizzazione. Nel caso non venisse data comunicazione preventiva al concedente, delle modifiche effettuate, quest’ultimo potrà esigere la restituzione immediata degli impianti oggetto della concessione, restando impregiudicato il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento; in tal caso gli impianti dovranno essere riconsegnati entro 90 giorni dalla richiesta, libero da persone e cose, senza che l’amministrazione sia tenuta a corrispondere alcun risarcimento o indennizzo, mediante sottoscrizione di apposito verbale di riconsegna;
- di impegnarsi, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali, secondo le modalità proposte in sede di offerta tecnica e offerta migliorativa,
- di tener conto, per tutta la durata della concessione, degli obblighi previsti a tutela ambientale e del paesaggio;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Roma capitale, nel corso della concessione, ogni modificazione che dovesse eseguire a proprie cure e spese, nonché i lavori idonei a rendere gli impianti funzionale alle attività esercitata;
- di revisionare, alla chiusura annuale di ogni esercizio, il piano economico finanziario in modo da garantire il costante monitoraggio e valutari eventuali azioni correttive, finalizzate a garantire, con regolarità l’equilibrio economico finanziario dell’operazione. Il report di dette verifiche dovrà essere inviato formalmente all’amministrazione;
- di impegnarsi a inviare a Roma capitale, prima dell’avvio della concessione il nominativo del responsabile e i nominativi di tutti gli operatori coinvolti, comunicando, ogni eventuale variazione, che dovrà avvenire con operatori di pari qualifica ed esperienza,
- di impegnarsi a realizzare appositi strumenti di verifica della qualità delle prestazioni degli operatori coinvolti.
Inoltre, l Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), previsto dal Decreto
Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii., sarà redatto dopo l’aggiudicazione della gara e comunque prima dell’avvio del contratto, congiuntamente con l’Aggiudicatario, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto e quantificando gli eventuali oneri correlati. Gli oneri della sicurezza saranno a carico del Concessionario, fermo restando che il medesimo dovrà elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
Le parti danno atto che gli impegni di cui al presente articolo sono da considerarsi contrattualmente essenziali e pertanto il loro inadempimento si configura di non scarsa importanza, ai sensi dell’art.1455 c.c., agli effetti dell’eventuale risoluzione del presente contratto.
Qualunque violazione degli obblighi, di cui al presente articolo, comporterà la risoluzione di diritto del contratto e l’incameramento integrale della cauzione, salvo il diritto di maggiori danni subiti. In tal caso gli impianti dovranno essere riconsegnati, con apposito verbale di riconsegna, libero da persone e cose, nello stato in ci si trovano, senza che Roma capitale sia tenuta ad alcun indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo a terzi.
Articolo 8 Manutenzioni
Il concessionario si impegna ad effettuare ogni lavoro di manutenzione ordinaria necessario al mantenimento della funzionalità adeguata degli impianti, a sua cura e spese, nonché lavori di manutenzione straordinaria e migliorie così come previsti nell’offerta migliorativa.
Il concessionario, inoltre, si obbliga, con la sottoscrizione del presente contratto:
- a realizzare, nel rispetto delle norme vigenti, e assumendo ogni responsabilità giuridica a riguardo tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi quelli previsti nell’offerta migliorativa presentata in sede di gara;
- a ottenere, a proprio esclusivo onere e rischio, tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle attività e per gli interventi strutturali e impiantistici;
- a produrre all’ufficio competente di Roma Capitale tutta la documentazione attestante la conformità degli interventi realizzati, con particolare riferimento alle certificazioni di conformità degli impianti e relativi collaudi;
Il concessionario assume il ruolo di committente e responsabile dei lavori, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.
Il concessionario, qualora non intendesse eseguire i lavori di manutenzione con proprio personale, dovrà, in ogni caso, prima dell’inizio dei lavori, comunicare all’amministrazione, il nome e la ragione sociale della ditta/e esecutrice/i di detti lavori, quest’ultime dovranno essere in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali ed assistenziali, possedere i requisiti relativi alle normative antimafia e osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo 81/2008.
Il concedente resta comunque estraneo a tutti i rapporti del concessionario con gli eventuali appaltatori, e, a, tal fine, il concessionario manleva il concedente da ogni responsabilità al riguardo.
Articolo 9
Divieto di cessione della concessione
E’ fatto assoluto divieto di sub-concedere, far gestire a terzi, gli impianti in concessione, oggetto del presente contratto, o di modificarne la destinazione d’uso, pena la decadenza della concessione stessa.
Inoltre, deve essere comunicato all’amministrazione, in via preventiva - pena la decadenza della concessione - ogni eventuale ingresso di nuovi soci o passaggio di quote a nuovi soci.
Articolo 10 Rinuncia alla concessione
Il Concessionario, per comprovati motivi, ha facoltà di recedere il contratto, con preavviso di mesi sei (6).
In ogni caso rimarranno a carico del concessionario, tutte le spese sostenute per gli interventi realizzati, senzache questi abbia diritto ad alcuna indennità e senza onere alcuno per il concedente, così come previsto per l’ordinaria scadenza contrattuale.
Salvo diversi accordi tra le parti, il concessionario dovrà restituire gli impianti, perfettamente conservati e con le migliorie apportate, senza alcun onere per l’Amministrazione.
Sei mesi prima della scadenza della concessione, sarà effettuata, in contraddittorio tra le parti, una verifica completa dello stato degli impianti e delle pertinenze, di cui sarà redatto apposito verbale. Qualora dall’esito i tale sopralluogo, vengano rilevate condizioni e stati degli impianti, non ottimali e tali da comportare necessariamente interventi dell’Amministrazione, a conclusione della concessione, il concessionario è tenuto all’esecuzione di tali interventi entro la scadenza della concessione; in caso contrario l’Amministrazione potrà escutere la garanzia.
Alla scadenza della concessione, verrà redatto apposito verbale di riconsegna che dovrà essere sottoscritto da concessionario e concedente e che dovrà dare atto del verbale redatto nei sei mesi antecedenti e delle azioni, eventualmente, intraprese. A partire da quel momento Roma capitale, riacquisterà la detenzione degli impianti, ogni responsabilità di custodia ad essa relativa.
La richiesta di restituzione della cauzione o di svincolo della fidejussione all’amministrazione, va presentata mediane raccomandata con avviso di ricevimento.
Articolo 11 Sanzioni per inadempienza
La concessione è sempre revocabile dal concedente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 quinques della legge 241/1990 e s.m. i.
Qualora il concessionario risultasse inadempiente rispetto a quanto sottoscritto nel presente contratto, ovvero in caso di uso improprio dei beni da quanto previsto nel presente contratto e di esecuzioni di attività con conformi a quanto previsto nel presente contratto, l’ufficio competente provvederà a diffidare e mettere in mora il concessionario, al fine di rimuovere le inadempienze contestate entro un termine predefinito di max cinque (5) giorni lavorativi decorrenti dalla data di notifica, mezzo PEC.
Nel caso di mancato adempimento alla diffida, l’Amministrazione Capitolina potrà adottare il provvedimento di revoca del presente contratto, avvalendosi nei confronti del concessionario della clausola risolutiva di cui all’art. 1454 del codice civile, previa comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 e seguenti della legge 241/1990 e s. m. i., senza pregiudizio d’ogni azione diretta a ottenere il risarcimento del maggior danno.
Nel caso, Il concedente ravvisasse inadempienze nella gestione della concessione, provvederà ad invitare il concessionario, mezzo diffida scritta e inviata via PEC a sanare l’inadempimento entro il termine di max cinque (5) giorni lavorativi decorrenti dalla data di notifica, mezzo PEC; il concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni ovvero porre rimedio entro il termine prescritto; nel caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni del concessionario e, in caso di permanenza dell’inadempimento, il concedente potrà applicare, in ragione della gravità, una penale da € 500,a € 1.000 per ciascuna violazione, fermo restando che per la stessa violazione, di volta in volta contestata, l’importo complessivamente dovuto a titolo di penale, è cumulabile entro il limite di € 10.000 e, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
In tal caso, qualora, la penale non venga corrisposta, a seguito di formale richieste del concedente, lo stesso
potrà escutere la garanzia definitiva, fatto salvo, come sopra indicato, il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni e l’obbligo del concessionario di reintegrare la relativa garanzia per l’intero ammontare.
Il concedente si riserva di risolvere la concessione al verificarsi di n.3 contestazioni nel corso della durata della concessione stessa.
Qualora l’Amministrazione concedente abbia necessità per ragioni di pubblico interesse, di rientrare nella detenzione degli impianti, po’ procedere alla revoca della concessione disciplinata con il presente contratto.
L’efficacia del presente contratto di concessione, ai sensi dell’art.92 del D.lgs 159/2011 è risolutivamente condizionata all’accertamento, conseguente alla consultazione della banca dati nazionale Unica della documentazione antimafia ed alle verifiche del prefetto competente, dell’esistenza a carico del concessionario, di una delle cause di decadenza, sospensione, divieto di cui all’art.67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4, decreto sopracitato.
Articolo 12 Risoluzione della concessione
In caso di inosservanze gravi da parte del concessionario degli obblighi e delle condizioni stabiliti nel presente capitolato, l’Amministrazione Capitolina, inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine essenziale, non superiore ai quindici giorni; tale termine decorrerà dalla data di ricevimento della diffida.
La concessione potrà essere risolta per inadempimento nei casi previsti dall’art. 1453 del C.C.; nei seguenti casi l’Amministrazione, si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva, di cui all’art. 1456 del C.C.:
- Mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro e ritardi reiterati nei pagamenti delle competenze spettanti al personale dipendente;
- Mancata sostituzione del personale, qualora richiesto dall’Amministrazione;
- Violazione dell’obbligo di permettere a Roma Capitale di vigilare sul corretto funzionamento dei servizi;
- Danni a impianti beni e attrezzature di proprietà di Roma Capitale, dovuti a comportamenti dolosi e colposi del concessionario, non prontamente risolti con interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, tali da pregiudicare temporaneamente la funzionalità della struttura e compromettere l’esecuzione del servizio;
- Situazioni di fallimento, di liquidazione, cessazione dell’attività e concordato preventivo a carico del concessionario (salvo caso di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 110, comma 5 lettera b) d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- Sospensione ingiustificata del servizio anche per una sola volta;
- Funzionamento degli impianti difforme da quanto previsto nel presente contratto, qualora non preventivamente concordato;
- Mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, nel termine di dieci giorni dalla richiesta dell’uffici competente.
In caso di risoluzione della concessione per motivi su esposti, non spetta al concessionario alcun indennizzo e Roma capitale avrà la facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che posa esserne derivato.
Le inadempienze dovranno essere contestate per iscritto, come previsto dal precedente articolo.
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile ai sensi dell’art. 5, comma 2 del “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’A.N.AC. in data 19 luglio 2017, ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
Articolo 13
Domicilio legale
Il concessionario dovrà eleggere e mantenere, per tutto il periodo della concessione, un domicilio presso il territorio di Roma capitale.
Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, o altro mezzo consentito dalla legge, presso l’indirizzo del domicilio eletto.
Qualsiasi comunicazione fatta al concessionario da Roma capitale si considererà fatta personalmente al legale rappresentante del concessionario.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, qualsiasi comunicazione fatta all’Impresa Mandataria si intende fatta a tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento.
Articolo 14 Responsabilità del Concessionario
(clausola vessatoria)
Il Concessionario è custode degli impianti dati in concessione ed esonera espressamente Roma Capitale da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che possano derivargli da fatti di omissione, dolosi o colposi, anche di terzi, manlevando l’Amministrazione capitolina da ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa, in particolare ex artt. 2050 e 2015 del Codice Civile.
Il Concessionario, dovrà, pertanto, provvedere a propria esclusiva cura, spese, e, sotto la propria responsabilità alla custodia e vigilanza degli impianti e pertinenze, oggetto della presente concessione.
Il Concessionario terrà l’Amministrazione Capitolina indenne da ogni rischio, molestia, pretesa e azione, che possano derivare al concedente da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa.
Il Concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno e responsabilità derivanti e/o connessi alla concessione degli impianti stessi nei confronti di persone e cose.
Il Concessionario si assume altresì ogni responsabilità, sia civile che penale, che possa derivare in dipendenza dei lavori svolti presso gli impianti e assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone o cose, ex art. 2049 c.c.; si impegna inoltre ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell’attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica.(clausola vessatoria)
E’ inoltre a carico del Concessionario ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti norme e misure di sicurezza ed ogni altro onere e responsabilità connessi per le incombenze ed adempimenti previsti dal D.lgs 80/2011 e ss. mm. ii.
Il Concessionario risponde del perimento e del deterioramento degli impianti, avvenuti nel corso della concessione, qualora provi che siano avvenuti per causa a lui non imputabile.
Tutte le attrezzature acquistate dal concessionario all’avvio delle attività saranno considerate negli ammortamenti e pertanto rimarranno di proprietà dell’Amministrazione.
Articolo 15 Assicurazioni
Il Concessionario, deve contrarre, con oneri a proprio carico:
- Polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi (ivi compresi Roma Capitale) - RCT, derivanti al concessionario per danni a persone o a cose, in conseguenza di tutte le attività gestite per catastrofe, tenendo Roma capitale in ogni caso indenne da ogni azione, onere e
rivalsa di terzi per qualsiasi rischio, eventualmente non coperto da assicurazione, connesso, comunque alla gestione degli impianti.(clausola vessatoria)
- Tale RCT dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 500.000,00 per sinistro;
- La polizza dovrà inoltre prevedere le condizioni previste dagli schemi di polizza di cui D.M. decreto Ministero delle attività produttive n. 123/04;
- Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta ( inclusi soci e alti collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa. Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e € 1.500.000 per persona;
- Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture e altri beni dati in concessione da Roma Capitale per € 5.000.000,00;prevedere espressamente che copra l’intera durata della concessione e che l’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del concessionario non comporta l’inefficacia della garanzia.
L’amministrazione sarà ritenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative stipulate dal concessionario.
Tutte le polizze richieste e le eventuali variazioni o appendici, sono trasmesse a Roma Capitale - Dipartimento Politiche- Direzione Benessere e Salute, prima della stipula del relativo contatto di concessione o comunque prima dell’affidamento della concessione.
La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell’aggiudicazione.
Articolo 16 Controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente contratto, è competente esclusivamente il Foro di Roma.
E’ escluso in ogni caso, il ricorso al giudizio arbitrale, di cui all’art.806 e seguenti del codice d procedura civile.
Articolo 17 Subappalto
E’ previsto il subappalto nei limiti di quanto previsto dall’art.174 del Codice; gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi, ad esclusione di quelle con prestazioni professionali a diretto contatto con l’utenza afferente gli impianti.
In sede di offerta gli operatori economici che non siano microimprese, piccole e medie imprese per le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare, indicano una terna di nominativi.
L’offerente ha l’obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l’assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l’esistenza di motivi di esclusione di ci all’art.80 del codice.
Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante; il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell’impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi contributivi, previdenziali e contributi previsti dalla legislazione vigente.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Articolo 18 Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il concessionario si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Ai sensi del citato articolo 3, il concessionario si obbliga ad inserire nei contratti con gli eventuali subappaltatori, apposita clausola, sull’assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’esecutore, il subappaltatore, e il sub contraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte dell’assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, né da immediata notizia alla Prefettura e a Roma capitale.
Articolo 19
Protocollo d’Intesa tra la Prefettura - UTG di Roma e Roma capitale del 21 Luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei settori dei contratti pubblici di servizi, lavori e forniture
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura - UTG di Roma e Roma capitale del 21 Luglio 2011, ai fini del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, soprattutto nelle attività considerate maggiormente a rischio, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art.91 del D.lgs n. 159/2011.
E’ obbligo del concessionario comunicare a Roma capitale - Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e salute - Direzione Servizi ala Persona - l’elenco delle imprese coinvolte nell’affidamento, nonché ogni variazione di detto elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa sono, ove ricorrenti, le seguenti:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto, si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
E’ prevista una penale ari al valore del 10% del valore del sub contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolocontrattuale.
Articolo 20
Protocollo di Integrità di Roma Capitale e Protocollo di azione vigilanza collaborativa
Roma Capitale in data 31 gennaio 2018, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 18, ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2018- 2019-2020 con il quale ha modificato il “Protocollo di Integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015.
Come accettato e sottoscritto dall’operatore economico questi:
“1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’ art. 57, comma 4,lett.
d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l’ art. 80, comma 5,lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.– e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16 aprile 2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i
dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente”.
Inoltre, come accettato e sottoscritto dall’operatore economico questi:
si obbliga al rispetto del Protocollo di azione vigilanza collaborativa” tra A.N.AC. e Roma Capitale, sottoscritto in data 19 luglio 2017, secondo il quale -art. 5. Comma 2 -Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p. 319 bis, c.p. 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.”
In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 21
Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 169/2003 e successive integrazioni, il Concessionario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma capitale.
Vengono affidati al Concessionario i seguenti compiti:
- Organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi alla gestione della concessione che verrà eseguita;
- Organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori delle attività realizzate e di tutti i dati personali di cui il concessionario verrà in possesso nell’esercizio del servizio.
Il concessionario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento delle attività di gestione degli impianti, afferenti alla concessione regolata dal presente contratto, sono dati soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli, in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle norme vigente in materia, con particolare riferimento alle norme di adozione di apposite misure di sicurezza.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, consorzi ordinari di concorrenti, di cui all’art. 45 del Codice –comma 1 lett. e) – e GEIE, le disposizione del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.
Articolo 22
Spese di contratto ed accessorie
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto sono a carico dell’esecutore.
Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice, in conformità al regime transitorio previsto all’art. 2, comma 6 del Decreto del Ministero e Trasporti del 2 dicembre 2016, gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Ai sensi del predetto regime transitorio, gli effetti giuridici di cui al comma 5, dell’articolo 73del Codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.In conformità a quanto previsto all’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero e Trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi sono rimborsate a Roma Capitaledall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Pertanto, anche le spese di pubblicazione sui quotidiani sono rimborsate a Roma Capitaledall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Articolo 23 Verifiche e Controlli
Il Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e Salute - potrà, in qualsiasi momento effettuare, anche a seguito di segnalazione da parte di utenti e terzi, controlli negli impianti oggetto della concessione, al fine di valutare l’andamento della gestione sotto qualunque profilo, verificando il buon funzionamento dei servizi offerti, a qualità delle prestazioni fornite e il livello di soddisfazione degli utenti.
E’ facoltà della suddetta Direzione ispezionare e controllare lo stato delle sedi in ogni momento e verificare che vengano adempiuti tutti gli obblighi cui è tenuto il concessionario.
Il controllo avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei, con modalità tali da non creare disservizi, alla presenza del responsabile della concessione individuato dal concessionario, il ecui nominativo dovrà essere comunicato prima dell’avvio della concessione.
Il responsabile o suo delegato, pertanto, dovranno essere sempre reperibili e presentarsi tempestivamente in caso di controlli.
Al termine dei controlli verrà compilato un verbale relativo alle rilevazioni avvenute nel caso della visita che potrà eventualmente contenere le osservazioni del responsabile della concessione o suo delegato,al quale sarà consegnata copia del predetto verbale.
Il concessionario sarà tenuto a fornire dati, report, e ogni altra informazione richiesta per l’esercizio della predetta attività di controllo e a redigere ogni tre mesi relazione alla Direzione Benessere e Salute del Dipartimento Politiche Sociali.
Il programma delle attività realizzate relativamente al Polo benessere della III Età, sarà semprepreventivamente autorizzato dall’Amministrazione, che, al fine di monitorare l’innovatività di tale esperienza, costituirà un apposita Commissione Permanente di Valutazione e Monitoraggio che seguirà il progetto in tutte le sue fasi, anche al fine di rimodulare le azioni alla luce dell’esperienza e della fattibilità.
Tale Commissione vedrà la partecipazione del Direttore di Direzione Benessere e Salute o Suo delegato, di figure professionali del Dipartimento e del Municipio di riferimento, di figure professionali del Dipartimento SIMU, della Regione Lazio e della ASL.
Tale commissione sarà successivamente formalizzata con apposito atto dirigenziale.
Articolo 24.
Clausole Vessatorie
Si approvano espressamente, ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile, le seguenti clausole vessatorie di cui ai seguenti articoli del presente di contratto:
- Articolo 14
“Il Concessionario è custode degli impianti dati in concessione ed esonera espressamente Roma Capitale da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che possano derivargli da fatti di omissione, dolosi o colposi, anche di terzi, manlevando l’Amministrazione capitolina da ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa, in particolare ex artt. 2050 e 2015 del Codice Civile.
Il Concessionario, dovrà, pertanto, provvedere a propria esclusiva cura, spese, e, sotto la propria
responsabilità alla custodia e vigilanza degli impianti e pertinenze, oggetto della presente concessione.
Il Concessionario terrà l’Amministrazione Capitolina indenne da ogni rischio, molestia, pretesa e azione, che possano derivare al concedente da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa.
Il Concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno e responsabilità derivanti e/o connessi alla concessione degli impianti stessi nei confronti di persone e cose.
Il Concessionario si assume altresì ogni responsabilità, sia civile che penale, che possa derivare in dipendenza dei lavori svolti presso gli impianti e assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone o cose, ex art. 2049 c.c.; si impegna inoltre ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell’attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica.
E’ inoltre a carico del Concessionario ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti norme e misure di sicurezza ed ogni altro onere e responsabilità connessi per le incombenze ed adempimenti previsti dal D.lgs 80/2011 e ss. mm. ii.
Il Concessionario risponde del perimento e del deterioramento degli impianti, avvenuti nel corso della concessione, qualora provi che siano avvenuti per causa a lui non imputabile.
Tutte le attrezzature acquistate dal concessionario all’avvio delle attività saranno considerate negli ammortamenti e pertanto rimarranno di proprietà dell’Amministrazione.”
- Articolo 15 – comma 1
“Il Concessionario, deve contrarre, con oneri a proprio carico: Polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi (ivi compresi Roma Capitale) - RCT, derivanti al concessionario per danni a persone o a cose, in conseguenza di tutte le attività gestite per catastrofe, tenendo Roma capitale in ogni caso indenne da ogni azione, onere e rivalsa di terzi per qualsiasi rischio, eventualmente non coperto da assicurazione, connesso, comunque alla gestione degli impianti.”