Contratto Individuale di Lavoro Autonomo
Contratto Individuale di Lavoro Autonomo
Contratto di prestazione libero-professionale con il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx per l'affidamento di incarico ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n.165 del 30/03/2011 per prestazioni di opere a favore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
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la Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nata a Castelletto Merli (AL) il 09/03/1952 e residente in Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00 fraz. Bastia, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, la quale interviene nel presente atto in qualità di Vice Presidente pro-tempore dell'A.P.S.P. Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, con sede legale in Albenga (SV) Viale Liguria n.14 (in seguito anche “l’Istituto” o “l’Azienda”)
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il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, nato ad Albenga (SV) il 30/10/1953 Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X, residente in regione Bosco 9 Calizzano – SV (in seguito anche "l’incaricato" o “il professionista”);
PREMESSO
1) che l’Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxxxx agisce quale Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, prevista dal Regolamento Regionale n. 6 del 18.03.2003, in forza di Deliberazione di Giunta Regionale n. 1608 del 16.12.2003; con autorizzazione al funzionamento dal Comune di Albenga n.
4 del 22.11.2010 l’A.P.S.P. Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxxxx è stata autorizzata al funzionamento quale RSA per n. 50 posti letto in regime definitivo, compresi comunque nei 104 posti autorizzati;
2) che a tal fine necessita di una figura professionale responsabile delle attività sanitarie;
3) che l'art. 7 del D. lgs. 30 marzo 2011 n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, comma IV, testualmente recita: "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di provata
competenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente ed a obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preliminarmente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
4) che la Giunta Regionale della Regione Liguria con deliberazione n. 862/2011 detta altresì indicazioni per il riordino della residenzialità ospedaliera ed extra ospedaliera;
5) che nell'ambito della gestione dell'A.P.S.P. Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxxxx si rende necessario assegnare a personalità esterna lo svolgimento di prestazioni di carattere sanitario come di seguito specificato;
6) che le prestazioni di seguito indicate non possono essere affidate al personale attualmente in servizio presso l'Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxxxx non essendo presenti le figure professionali necessitate;
7) che l’Amministrazione dell’A.P.S.P. Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ha individuato nel Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx adatta e idonea figura per svolgere le funzioni di Direttore Sanitario previste dalla normativa di cui sopra, risultando essere professionista esperta di provata competenza come si evince dal curriculum professionale presentato dalla medesima;
8) che il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx ha manifestato la propria disponibilità in tal senso;
9) che con atto n. 20 del 10/11/2022 il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha deliberato di affidare al Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx l’incarico di Direttore Sanitario responsabile delle funzioni indicate nel presente contratto;
10) che il testo del presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 20 del 10/11/2022;
Tanto premesso, tra le parti così
SI CONVIENE E SI STIPULA
Articolo 1 - Oggetto.
L'incaricato si impegna ad erogare a favore dell'Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxxxx le prestazioni di seguito indicate:
- coordinamento operativo dei processi e dei fattori produttivi per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici fissati dall’Azienda/Ente;
- coordinamento e integrazione delle diverse componenti di assistenza dell’Istituto e dell’andamento complessivo dell’assistenza socio - sanitaria della struttura;
- definizione e approvazione, in accordo con la Direzione dell’Azienda/Ente, di programmi di miglioramento della qualità dei servizi socio-assistenziali;
- verifica delle attività in base alla loro efficacia e all’uso efficiente delle risorse;
- gestione e coordinamento del personale e formazione delle diverse professionalità presenti;
- organizzazione dei servizi del presidio a fini igienico-sanitari.
- coordinamento operativo e gestione dell'assistenza sanitaria;
- vigilanza ed organizzazione dell'approvvigionamento, della gestione e della tenuta dei farmaci e dei presidi medici;
- applicazione delle disposizioni contenute nell'allegato 1, punti II-B della D.G.R. n.862/2011: " Nella residenzialità permanente (RSA e RP), per i posti accreditati, viene sospesa l'assistenza del medico di medicina generale e la sua funzione nei confronti degli Ospiti viene assolta dal Direttore Sanitario della struttura, al quale è assegnato il ricettario esclusivamente per l'assistenza sanitaria degli ospiti della struttura".
Articolo 2 - Luogo e modalità della prestazione professionale. L'incaricato si impegna a svolgere l'incarico e l'attività suddetta presso la sede dell'Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxxxx avvalendosi delle
strutture, delle attrezzature, delle risorse umane e finanziarie messe a disposizione dall'Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ed idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati.
L'attività del presente contratto avverrà sotto il coordinamento e la responsabilità del Direttore dell'Ente.
L'incaricato, secondo quanto previsto dai tempi assistenziali indicati nei parametri della D.G.R. n. 941/2012, eserciterà, per il periodo contrattuale, le mansioni nel rispetto dell'orario minimo previsto in n.
30 ore settimanali, normalmente ripartite in sei giorni.
L'orario potrà essere rimodulato dal C. di A. in funzione delle variazioni o meno dei tempi assistenziali previsti dai parametri della normativa regionale vigente nel merito.
L’orario potrà essere altresì rimodulato dal C. di A. in base alla rilevazione periodica delle presenze degli ospiti degenti e pertanto adeguato alle correlate esigenze organizzative funzionali al perseguimento degli obiettivi generali e specifici fissati dall’Azienda/Ente.
Articolo 3 - Caratteristiche del rapporto.
L'incarico di consulenza e collaborazione non comporta vincolo di subordinazione in senso proprio né gerarchico e non ha carattere di esclusività.
Il presente contratto rientra nel novero del rapporto di lavoro autonomo di prestazione libero-professionale sia per l’espressa volontà delle parti, sia per la sussistenza dei requisiti oggettivi.
Articolo 4 – Durata del contratto.
Il presente contratto ha durata di anni 1 (uno), con decorrenza dal 14/11/2022 e scadenza al 13/11/2023. Lo stesso si intende, pertanto, scaduto ad ogni effetto di legge alla data del 13/11/2023 senza necessità di ulteriori disdette o comunicazioni.
Articolo 5 – Recesso.
In caso di recesso unilaterale motivato da parte dell'Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, lo stesso dovrà dare un preavviso di non meno di tre mesi; in
difetto dovrà corrispondere all'incaricato un’indennità pari a tre mensilità dell'importo del compenso medio spettante ripartito su base mensile.
In caso di recesso unilaterale da parte dell'incaricato - senza obbligo di motivazione - lo stesso dovrà dare un preavviso di non meno di tre mesi.
Articolo 5bis – garanzia continuità funzione di direzione medica di presidio (DMP) – proroga temporanea del contratto.
In osservanza alle disposizioni di cui alla L.R. 11 maggio 2017 n. 9 (norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private) ed eventuali modifiche ed integrazioni, nonché ai fini di garantire la continuità della funzione di direzione medica di presidio (DMP), l’incaricato, sia per quanto riguarda la durata del contratto di cui al precedente art.4 sia nell’ipotesi di recesso unilaterale da parte dell’incaricato stesso cui al precedente art.5, dietro richiesta dell’Istituto, presta sin d’ora consenso alla proroga del contratto oltre la scadenza naturale o per recesso unilaterale, comunque non oltre la data di effettiva assunzione della funzione da parte dell’incaricato subentrante, con pieno mantenimento delle condizioni contrattuali in corso.
Articolo 6 - Compenso.
L'Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, per l'attività prestata in esecuzione dell'incarico de quo, nel rispetto dell'orario minimo previsto contrattualmente e di quanto disposto dalla D.G.R. n. 941/2012, corrisponderà all'Incaricato un compenso forfettario omnicomprensivo sulla base di €. 40,00, orarie al lordo di ogni imposta, e/o tassa ed eventuale contributo integrativo pensionistico.
Il compenso verrà erogato mensilmente, previa presentazione di fattura da parte del professionista incaricato.
Articolo 7 - Copertura assicurativa.
Alla copertura assicurativa (Responsabilità Civile verso Terzi) per l'attività svolta dall'incaricato e ogni altra attività, in esecuzione del presente contratto, provvede l'Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Articolo 8 – Dichiarazioni dell’incaricato.
L’incaricato dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a svolgere rientrano nell’oggetto dell’arte o della professione esercitata dallo stesso abitualmente in forma di lavoro autonomo, per il quale risulta titolare di apposita Partita Iva.
Il professionista dichiara altresì di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi con l’azienda tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell’incarico.
L’incaricato si impegna a non divulgare o comunque a non utilizzare per fini estranei a quelli previsti dal presente contratto dati o fatti inerenti l'Azienda e l'attività in particolare per la quale presterà la propria collaborazione, né i documenti dei quali dovesse venire a conoscenza.
L’incaricato, preso atto del documento aziendale di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in atto presso l’Istituto, si impegna ad osservare le disposizioni aziendali per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ad utilizzare correttamente le eventuali attrezzature, i mezzi ed i locali che l’azienda mette a sua disposizione per lo svolgimento dell’incarico, ad utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione parimenti messi a sua disposizione, oltre che a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prevista e a frequentare i corsi di formazione in materia di sicurezza cui fosse chiamato a partecipare senza costi aggiuntivi a carico dell’azienda.
Articolo 9 – Controllo di gestione - Risoluzione di diritto.
L’Istituto si riserva il diritto di controllare, tramite il proprio Direttore o suo delegato, che l’incarico sia svolto in conformità della
presente regolamentazione contrattuale e per quant’altro ritenga del caso, a criterio e valutazione del Direttore o suo delegato.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto potrà essere risolto ad iniziativa di ciascuna delle parti qualora le reciproche obbligazioni non siano adempiute secondo le modalità convenute, oltre che per impossibilità sopravvenuta della prestazione di una delle parti e a causa della accertata perdita dei requisiti necessari al suo svolgimento e del venir meno delle condizioni che hanno determinato il conferimento del relativo incarico, con conseguente effetto liberatorio dall’obbligo di prestazione per la parte che vi era tenuta, secondo le norme vigenti.
Il rapporto professionale si risolverà, con decorrenza immediata, per ogni altra ipotesi di giusta causa. In particolare, qualora l’incaricato si renda colpevole di gravi negligenze, con particolare riferimento agli artt. 6, 13, 24, 26, 30, 68 e 70 del codice di Deontologia medica del 16.12.2006, nonché alle disposizioni in tema di privacy, sicurezza e responsabilità amministrativa degli Enti (di cui rispettivamente ai decreti legislativi 196/03, 81/08 e 231/2001), l’Istituto si riserva di esercitare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Articolo 10 - Disposizioni finali.
Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente contratto, si fa espresso riferimento e richiamo alle norme di cui agli artt. 2222 e ss. del Codice Civile.
L’incaricato acconsente fin d’ora che l’Istituto possa richiedere direttamente al proprio Ordine professionale di appartenenza la certificazione dell’assolvimento degli obblighi formativi periodici previsti (ECM).
Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'accordo e/o all'interpretazione del presente contratto, saranno devolute alla giurisdizione del Tribunale di Savona in funzione di Giudice del Lavoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 409 c.p.c.
Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso, a tassa fissa, a mente delle vigenti disposizioni di legge.
Il presente contratto composto di 08 pagine viene redatto in duplice originale.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE L'INCARICATO
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
X.xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx X.xx Xxxxxxx Xxxxx